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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.861 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 28 novembre 2010 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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chiedente la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 159'147.20 oltre interessi al 5% annui a far tempo dal 16 giugno 2008, con protesta di spese e ripetibili, domanda alla quale si è opposta la convenuta con la risposta del 31 marzo 2011 e che il Pretore, con sentenza 6 maggio 2014, ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento dell’importo di fr. 143'184.50 oltre interessi al 5% annui dal 16 giugno 2008;
appellante la convenuta che con atto di appello 3 giugno 2014, postula la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili;
mentre l’attrice con la risposta del 25 agosto 2014 propone di respingere l’appello e di confermare il giudizio pretorile, protestando le spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Il 22 marzo 2005 AP 1 (quale committente) ed AO 1 (quale mandataria) hanno concluso un contratto per le prestazioni nell’ingegneria retto dalle norme SIA N° 1008 (versione 2001), relativo al progetto denominato Villa __________ (doc. A). La committenza ha incaricato la mandataria della consulenza elettrotecnica (progettazione degli impianti elettrici) per un onorario stabilito a contratto di fr. 155'000.- più IVA al 7.6% (secondo una stima del costo determinante per il calcolo dell’onorario pari a fr. 1'222'950.-), oltre alle spese accessorie di riproduzione, documenti tecnici e copie, da adattare ai costi effettivi, stimati a fr. 8'500.- (doc. A). Le parti contrattuali hanno inoltre previsto che le prestazioni non ancora precisate sarebbero state remunerate con una tariffa oraria di fr. 140.-, su richiesta della committenza e sulla base di un preventivo. La mandataria ha emesso per le prestazioni come da contratto del 22 marzo 2005 una fattura di fr. 155'000.-, che dedotti gli acconti già ricevuti di fr. 117'100.35 e aggiunta l’IVA al 7.6%, indicava un saldo a favore della mandataria di fr. 40'780.- (doc. H). Ha poi inviato alla committente diverse altre fatture, tra le quali, per quanto qui interessa, n. 08/116 del 16 maggio 2008 per __________ Supplementi Blocco A in fr. 64'997.15 (doc. V), n. 08/114 del 16 maggio 2008 per __________ Appartamento Sig. P__________ A1 in fr. 39'072.25 (doc. T), n. 08/115 per __________ Supplementi blocco B, in fr. 45'965.40 (doc. U), n. 08/117 del 16 maggio 2008 per Appartamento 13 A __________ Sig. __________, in fr. 9'112.40 (doc. Z). Sono rimaste impagate le fatture n. 08/117, 08/114, 08/115 e 08/116 per un totale di fr. 152'472.45 (doc. BB).
B. Con petizione 28 novembre 2010 AO 1 ha chiesto alla Pretura di Lugano, sezione 1, la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 159'147.20 oltre interessi al 5% annui dal 16 giugno 2008. Tale importo risulterebbe, a detta dell’attrice, dalle varie modifiche richieste in corso d’opera dalla committente, rispettivamente dalla direzione lavori. Nella risposta del 31 marzo 2011 la convenuta si è opposta alle domande in ordine, poiché non era stata seguita la procedura di mediazione prevista al punto 13.1 del contratto doc. A, e nel merito, in quanto lo “sconvolgente” superamento dei costi sul cantiere non le era stato comunicato ed essa non ha richiesto le opere supplementari fatturate. La convenuta afferma di aver versato all’attrice l’importo complessivo di fr. 193'895.25 (inclusi fr. 49'970.- a saldo, superando così quanto pattuito a contratto), a copertura di quanto previsto contrattualmente. Nella replica del 18 maggio 2011 l’attrice ha adeguato le domande di giudizio in fr. 152'472.45 oltre interessi al 5% annui dal 16 giugno 2008. Nella duplica del 20 giugno 2011, la convenuta ha sostanzialmente confermato le precedenti allegazioni e domande. Conclusa l’istruttoria, l’attrice ha ribadito le proprie domande di giudizio nel memoriale conclusivo del 12 settembre 2013.
C. Con sentenza 6 maggio 2014 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione e condannato la convenuta a versare all’attrice l’importo di fr. 143'184.50 oltre interessi al 5% annui dal 16 giugno 2008. La tassa di giustizia e le spese sono state ripartite tra le parti in ragione di 1/10 a carico dell’attrice e di 9/10 a carico della convenuta, condannata inoltre a rifondere all’attrice fr. 10'000.- a titolo di ripetibili.
D. La convenuta è insorta contro il giudizio pretorile con appello del 3 giugno 2014, nel quale ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili. Nella sua risposta del 25 agosto 2014 l’attrice propone di respingere l’appello, con protesta di spese e ripetibili. Delle argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
e considerato
in diritto:
1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
2. Giusta l’art. 308 cpv. 1 CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in controversie patrimoniali, l’appello presuppone che il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto, la decisione impugnata è senz’altro una decisione finale di prima istanza, superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato.
3. L’art. 310 CPC prevede che con l’appello può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l’errato accertamento dei fatti (lett. b). L’appello deve essere motivato (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che l’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni sono fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Vale a dire che egli, nel proprio allegato, deve confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni addotte dal giudice di prime cure e indicare per quali motivi – giuridici e fattuali – le stesse sarebbero errate e non potrebbero essere condivise. La dottrina e la giurisprudenza ne hanno in particolare dedotto, per quanto qui interessa, che l’appellante deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 92 ad art. 311; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4; II CCA 26 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.40, 23 febbraio 2012 inc. n. 12.2012.13, 24 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.177, 17 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.123), fermo restando che un semplice rinvio agli atti di procedura anteriori e alle allegazioni ivi contenute non è sufficiente (cfr. Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al CPC, p. 1367; DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 3 pubbl. in: SJ 2012 I 231, 27 agosto 2012 5A_438/2012 consid. 2.2, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 14 maggio 2013 4D_103/2012; II CCA 13 novembre 2012 inc. n. 12.2012.50, 6 febbraio 2014 inc. n. 12.2012.191).
4. Nella decisione impugnata, il Pretore, riassunti in modo succinto i fatti incontestati, ha accertato che sul cantiere Villa __________ si erano verificate molte modifiche strutturali e che i piani esecutivi originali redatti dalla direzione lavori erano stati rivisti più volte (doc. D17 a D28) per adeguarli a quanto effettivamente eseguito sul luogo. Sulla base dell’istruttoria, in particolare delle deposizioni testimoniali dei vari architetti attivi sul cantiere, il primo giudice ha ritenuto che le modifiche eseguite dall’attrice rispondevano a richieste della committenza, trasmesse alle varie ditte tramite la direzione lavori che la rappresentava. Solo all’inizio, prosegue il Pretore, l’attrice allestiva un preventivo per le modifiche che veniva trasmesso per accettazione alla convenuta, ma quest’ultima è sempre stata al corrente dei maggiori costi provocati dalle opere supplementari, segnalati dall’attrice nei periodici aggiornamenti di costo. Il primo giudice ha poi esaminato se vi fosse stato un accordo tra le parti in seguito all’intervento dell’arch. Raffaello M__________, giungendo alla conclusione che ciò non era avvenuto. Sulla base della perizia giudiziaria e delle deposizioni testimoniali il Pretore ha in seguito accertato che i lavori supplementari fatturati dall’attrice sono stati eseguiti e che l’importo esposto nelle fatture era corretto, salvo 99 ore fatturate in più per il blocco A e 20 ore per il blocco B, stabilendo così in fr. 143'184.50 l’importo ancora dovuto all’attrice dalla convenuta. Il promotore dell’operazione immobiliare, secondo quanto stabilito dal primo giudice, era al corrente delle modifiche eseguite per essere quasi sempre stato presente alle riunioni di cantiere, di cui aveva sempre ricevuto copia del verbale, e per aver ricevuto regolari informazioni dal direttore dei lavori, suo rappresentante. Infine, il primo giudice ha respinto l’eccezione in ordine di intempestività dell’azione per carenza di mediazione preventiva, poiché la clausola punto 13.1 del contratto doc. A non costituisce un presupposto processuale in caso di mancata mediazione. Inoltre, a detta del Pretore, l’arch. Raffaello M__________ aveva comunque tentato di conciliare in modo informale le parti e l’eccezione era dunque stata superata dagli eventi. Da ultimo il primo giudice ha respinto tre altre obiezioni della convenuta, rilevando che le fatture oggetto della causa non si riferivano alle prestazioni ordinate dai singoli proprietari delle unità immobiliari, che le risultanze di causa hanno sconfessato l’affermazione di essere stata tenuta all’oscuro dei lavori supplementari e che l’attrice aveva operato in modo diligente.
5. In primo luogo l’appellante rimprovera al Pretore di aver ritenuto tempestiva la petizione nonostante non fosse stata preceduta dal tentativo di mediazione previsto dal contratto doc. A al suo punto 13.1. Essa sostiene che la clausola in questione costituisce un presupposto processuale, la cui mancanza conduce all’inammissibilità della petizione.
5.1 L’art. 13.1 del contratto SIA doc. A prevedeva che “in caso di controversie, prima di rivolgersi ad un’istanza giudiziaria, le parti optano per la mediazione”. Il contratto non prevedeva alcuna sanzione in caso di inosservanza della clausola di mediazione. La causa giudiziaria è stata avviata il 28 novembre 2010 e in prima sede era dunque applicabile il CPC-TI. Una clausola di mediazione non era un presupposto processuale (art. 97 CPC-TI) né un’eccezione processuale (art. 98 CPC-TI). La petizione era dunque ricevibile in ordine secondo il CPC-TI e la censura si rivela manifestamente infondata.
5.2 Né la situazione sarebbe stata diversa se la causa fosse stata avviata nel 2011. Il CPC federale menziona invero la mediazione agli art. 213 a 218, ma una clausola di mediazione obbligatoria non costituisce un presupposto processuale (Ruggle, in Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar ZPO, 2a ed., n. 8 e 10 ad art. 213) e non inibisce l’avvio di una procedura giudiziaria. Accertata la ricevibilità della petizione 28 novembre 2010 nonostante la mancanza di una procedura di mediazione, risulta di conseguenza superfluo esaminare se il tentativo di composizione extragiudiziario tramite l’arch. __________ M__________ potesse essere interpretato come mediazione ai sensi dell’art. 13.1 e 1.13 dell’appendice al contratto medesimo.
6. Nel merito, l’appellante riprende gli argomenti di prima sede e contesta di essere debitrice dell’attrice. Essa rileva di non essere responsabile per le richieste di modifiche presentate dall’arch. G__________ e da A__________ SA, per i sorpassi di costo e per le opere fatturate, che sarebbero state ordinate dai committenti e proprietari delle singole quote di PPP. A detta dell’appellante l’istruttoria avrebbe “portato acqua al suo mulino” e la deposizione testimoniale di L__________, che si era occupato del cantiere per conto dell’attrice, ha dimostrato che quest’ultima aveva disordinatamente eseguito ordini alla rinfusa, in un cantiere caratterizzato dal disordine, senza informare la committenza della portata dei lavori e dell’adeguamento dei relativi costi. L’appellante sostiene che non vi è stato alcun lavoro supplementare concordato tra le parti in modo giuridicamente rilevante e che molti lavori fuori contratto sono stati commissionati direttamente dai singoli comproprietari, senza che l’istruttoria abbia dimostrato quali lavori supplementari erano a carico della committente e quali invece erano a carico dei singoli comproprietari. La sentenza impugnata, prosegue l’appellante, è di conseguenza arbitraria poiché dà per scontato che i singoli comproprietari abbiano pagato le opere da loro commissionate, ciò che non risulta da nessun atto istruttorio.
7. In questa sede l’appellante ha ripreso diversi passaggi della deposizione testimoniale L__________, progettista presso l’attrice, a sostegno della sua tesi di non essere responsabile dei costi per le opere supplementari e dei relativi costi. Secondo l’appellante (pag. 6 e 7 dell’atto di appello), il teste L__________ non avrebbe “mai specificato che egli provvedeva innanzitutto ad allestire un calcolo di preventivo e a darne informazione ai committenti“, se già “l’allestimento di un preventivo riferito a dette modifiche avveniva solo inizialmente” e che pur essendo a conoscenza che tali modifiche ”scaturissero costi supplementari, effettivamente non presentò mai calcoli di preventivo e non precisa se durante quelle riunioni di cantiere egli informò la committenza circa l’ammontare di detti costi”. In più nota che “i doc. X, Y e W furono da lui allestiti solo dopo che glieli richieste l’arch. M__________, dunque ad opere abbondantemente ultimate” e che “la stessa AO 1 era ben cosciente del disordine che regnava sul cantiere, al punto che i suoi rappresentanti erano anche “un po’ preoccupati per questi aumenti dei costi””.
7.1 Se non che, le affermazioni dell’appellante non hanno trovato riscontro nelle altre risultanze dell’istruttoria, sinteticamente illustrate dal Pretore nella sentenza impugnata. A ben guardare nel merito l’appello sarebbe finanche irricevibile, perché si limita a riproporre le tesi esposte dalla convenuta in prima sede, senza prendere posizione sui singoli accertamenti eseguiti dal Pretore sul tema della rappresentanza della committente, delle modalità di ordinazione dei lavori supplementari e della fatturazione alla convenuta delle opere così eseguite (cfr. consid. 4). La tesi dell’appellante, secondo la quale l’affermazione del Pretore che essa era a conoscenza dei maggiori costi generati dai lavori supplementari non risultava da alcuna risultanza istruttoria (appello, pag. 8) si rivela a ogni modo manifestamente infondata. Il teste F__________ dipendente della società A__________ SA ha riferito nella sua deposizione che “i nostri piani aggiornati venivano trasmessi ai progettisti tra cui AO 1 affinché aggiornasse i suoi piani. PoiAO 1 distribuiva i piani aggiornati in occasione delle varie riunioni di cantiere e una copia di questi piani restava in cantiere, ossia in baracca, a disposizione del direttore dei lavori” (verbale 11 gennaio 2012). R__________, persona di contatto dell’attrice sul progetto Villa __________ e che si presentava ai tecnici e agli artigiani come il promotore dell’operazione immobiliare, partecipava con regolarità alle riunioni di cantiere, era molto presente sul cantiere e interessato a quanto vi si svolgeva (deposizioni testimoniali teste arch. M__________ del 16 gennaio 2012, B__________ del 15 dicembre 2011, e doc. O). In particolare il testimone B__________, responsabile della direzione lavori, ha confermato che le modifiche dei piani dell’attrice “sono conseguenti alle richieste di adeguamento formulate da P__________”, in concreto “in seguito alle modifiche richieste dal sig. P__________, lo studio A__________ SA adeguava i piani (nella persona dell’arch. B__________) e poi distribuiva questi piani ai vari specialisti affinché, a loro volta, aggiornassero i piani con le loro istallazioni”. Ne consegue che l’agire della DL risulta trasparente e accessibile, come osservato dal Pretore nella sentenza: “la DL funge da rappresentante diretto del committente, ragione per cui quanto da lei disposto o riconosciuto va imputato alla parte rappresentata, ossia – in concreto – alla convenuta”. In questa sede l’appellante non ha indicato per quale motivo sarebbe errata tale conclusione del Pretore, limitandosi a generiche affermazioni sprovviste di ogni concreta indicazione. Su questo punto l’appello è irricevibile, in mancanza di una motivazione conforme all’art. 311 CPC (cfr. consid. 3).
7.2 Né ha miglior sorte la contestazione, del tutto generica, sulle modalità con cui sono state ordinate le modifiche contrattuali. Il Pretore ha accertato che l’attrice aveva seguito il protocollo indicato nel contratto doc. A solo all’inizio e che in seguito le modifiche sono state eseguite senza attendere la formale accettazione da parte della committente, con riferimento alla deposizione di L__________. Il primo giudice ha ritenuto che la committenza fosse al corrente delle modifiche dei piani originali e dei lavori supplementari, così come dei relativi costi, sulla base di altre risultanze istruttorie, come l’invio delle fatture per i lavori supplementari (doc. E-N, P-R e T-V) e degli aggiornamenti di costo (doc. 007), la regolare presenza della committenza nelle varie riunioni di cantiere (doc. O), le dichiarazioni univoche dei testimoni che sono stati attivi sul cantiere (sentenza 6 maggio 2014 pag. 4). In particolare L__________ ha riferito di aver ripetutamente accennato la tematica dei costi supplementari in concreto e che gli veniva “risposto da P__________, da S__________ e da B__________ che non c’erano problemi, che si doveva andare avanti con il cantiere e che questi costi supplementari sarebbero stati riconosciuti” (verbale testimoniale del 16 gennaio 2012). Anche l’architetta d’interni M__________ ha illustrato nella sua deposizione che il promotore intendeva gestire i costi supplementari nel senso che “se vi fossero stati dei costi extra vi sarebbero stati poi dei conguagli alla fine del cantiere” (loc. cit., pag. 9). L’appello è del tutto silente su questi precisi accertamenti del Pretore e al riguardo l’appello si rivela irricevibile, mancando una motivazione ai sensi dell’art. 311 CPC (cfr. consid. 3).
7.3 Infine, anche la contestazione relativa ai lavori extracontrattuali commissionati dai singoli comproprietari delle unità immobiliari direttamente all’attrice si rivela irricevibile. Il Pretore ha spiegato per quale motivo riteneva provate le pretese dell’attrice (sentenza impugnata, pag. 5, ultimo capoverso) con specifico riferimento al doc. OO2 (nel classificatore grigio contenente la fatturazione “con inquilini privati”), dal quale traspariva che le opere commissionate direttamente erano state fatturate separatamente ai singoli comproprietari. In questa sede l’appellante non spiega per quale motivo tale accertamento sarebbe errato, limitandosi ad affermare apoditticamente che non vi sarebbe alcun elemento istruttorio chiaro, sorvolando del tutto sugli accertamenti operati dal Pretore sulla base dei documenti di causa. La censura si rivela quindi inammissibile per carenza di motivazione conforme ai sensi dell’art. 311 CPC.
8. In definitiva, lungi dall’essere arbitraria, la sentenza del Pretore si fonda su accertamenti eseguiti in base a precise risultanze istruttorie e regge alle critiche dell’appellante. Nella limitata misura in cui è ricevibile, l’appello deve dunque essere respinto. Le spese giudiziarie sono poste a carico dell’appellante, interamente soccombente (art. 106 vpc. 1 CPC) e sono commisurate al valore di causa di fr. 143'184.50, valido anche per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale. La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (nella versione in vigore dal 10 febbraio 2015, Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, pag. 38 e 39). L’indennità per ripetibili in favore dell’appellata è determinata seguendo i criteri indicati dall’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar).
Per i quali motivi,
decide:
1. L’appello 3 giugno 2014 di AP 1 è respinto.
2. Gli oneri processuali di appello in complessivi fr. 5’000.-, già parzialmente anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 4'000.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).