Incarto n.
12.2015.103-138

Lugano

2 settembre 2016/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Balerna

 

vicecancelliera:

Federspiel Peer

 

 

sedente per statuire nella causa inc. SE.2011.61 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 2 dicembre 2011 da

 

 

AP 1

rappr. dall'avv. RA 1

 

 

 

contro

 

 

 

AO 1 (Italia)

rappr. dall'avv. RA 2

 

 

 

 

 

 

con cui l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al versamento di fr. 29'164.05 oltre interessi al 5% dal 25 novembre 2010, oltre al rigetto in via definitiva dell'opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio;

 

domanda avversata dal convenuto, il quale ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore, con sentenza 6 maggio 2015, ha integralmente respinto;

 

appellante l'attrice con atto di appello 1° giugno 2015, con cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre il convenuto, con risposta 6 luglio 2015, postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado; chiede, a sua volta, di essere messo al beneficio del gratuito patrocinio, domanda avversata dell'appellante con osservazioni 29 settembre 2015;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

 

ritenuto

 

 

in fatto:                A.  Il convenuto AO 1, cittadino italiano già residente a __________ in virtù di un permesso di dimora (B) per cittadini UE/AELS, è stato amministratore unico con firma individuale della W__________, con sede a __________ (doc. I). La società, sciolta e messa in liquidazione, è frattanto stata radiata dal registro di commercio (cfr. il sito internet dell'ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino). Il 12 gennaio 2010 la W__________ ha sottoscritto un contratto di leasing con la società R__________ concernente una vettura __________ën __________, al prezzo di listino di fr. 34'480.- (IVA inclusa), pagabile in 60 rate di
fr. 617.95 cadauna oltre ad una tassa fissa unica di fr. 3'448.- (doc. C). Alla stessa data è pure stato sottoscritto un riconoscimento di debito solidale, in favore della società di leasing, a nome di AO 1 per l'importo di fr. 37'077.- pagabili in 60 rate di fr. 617.95 (doc. E). Il veicolo è indi stato consegnato alla W__________ dal garage __________ A__________ SA di __________ (doc. M).

 

 

                            B.  A seguito dell'annuncio dell'incendio totale del veicolo avvenuto in Italia il 2 febbraio 2010, l'8 luglio successivo la V__________ AG ha receduto dal contratto di assicurazione dello stesso a motivo di reticenza (art. 6 LCA), rifiutando ogni prestazione (cfr. doc. E nell'inc. di conciliazione CM.2011.47 della Pretura di Mendrisio-Sud). Il 15 novembre 2010 R__________ (marca utilizzata da R__________ SA) ha quindi notificato a AO 1 il saldo finale del leasing, costituito dalla somma di riscatto del veicolo alla data dell'evento, pari a fr. 29'164.05 (doc. L), fissando un termine di versamento di 10 giorni. In assenza di pagamento, il 15 febbraio 2011 R__________ ha ceduto il proprio credito verso W__________, incluso quello derivante dal contestuale riconoscimento di debito solidale, all'attrice AP 1 (doc. G). Il 4 aprile 2011 quest'ultima ha fatto emettere nei confronti di AO 1 il precetto esecutivo n. 755778 dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, per fr. 26'164.05 oltre interessi al 5% dal 25 novembre 2011 più fr. 425.55 per spese di avviso, cui il debitore - per il tramite della sua convivente - ha interposto opposizione (doc. H).

 

 

                            C.  a. Dopo l'esperimento, infruttuoso, di un tentativo di conciliazione (inc. CM.2011.47 della Pretura di Mendrisio-Sud), con petizione 2 dicembre 2011 introdotta secondo la procedura semplificata (art. 243 segg. CPC) AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 dinanzi al Pretore di Mendrisio-Sud, al quale ha chiesto di condannare quest'ultimo al versamento in suo favore di fr. 29'164.05 oltre interessi al 5% dal 25 novembre 2010 e di rigettare in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio. Nella memoria, non motivata (legittimamente; cfr. art. 244 seg. CPC), l'attrice ha semplicemente indicato, quale designazione dell'oggetto litigioso, "pretesa derivante da contratto leasing e da assunzione cumulativa di debito".

 

                                  b) All'udienza 13 febbraio 2012 AO 1 ha sollecitato la reiezione della petizione, protestando tasse, spese e ripetibili. Il convenuto ha, in particolare, affermato di non aver sottoscritto né il contratto di leasing né il riconoscimento di debito solidale. Il 4 settembre 2014 il convenuto ha, inoltre, presentato istanza di ammissione al gratuito patrocinio.

 

                                  c) Conclusa l'istruttoria, con sentenza 6 maggio 2015 il Pretore ha respinto la petizione.

 

                                  Il primo giudice ha fatto, anzitutto, affidamento sulla perizia calligrafica, giusta cui la firma sul riconoscimento di debito doc. E, al pari di quelle apposte sugli altri documenti del leasing, non erano conformi alla firma abituale del convenuto e non era inoltre possibile stabilire a chi dovessero essere attribuite. Del pari, nessuno tra i testi era stato in grado di confermare che il riconoscimento di debito solidale e gli altri documenti inerenti il contratto di leasing fossero stati sottoscritti dal convenuto. Per questo motivo - ha concluso il Pretore - l'attrice aveva fallito nell'onere di provare la legittimazione passiva di quest'ultimo.

 

                                  Le spese processuali, di fr. 3'000.-, e quelle di conciliazione, di
fr. 1'000.-, sono state poste a carico dell'attrice, che è inoltre stata tenuta a corrispondere alla controparte fr. 3'500.- per ripetibili. Contestualmente all'evasione della petizione il primo giudice ha altresì accolto, con effetto dal 14 settembre 2014, la domanda di gratuito patrocinio formulata da AO 1.

                                 

                                 

                            D.  a. Con atto di appello 1° giugno 2015 la AP 1 chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente la petizione, di condannare il convenuto al versamento in suo favore di fr. 29'164.05 oltre interessi al 5% dal 25 novembre 2010 e di rigettare in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio.

 

                                  Richiamandosi all'art. 317 CPC, l'appellante chiede preliminarmente di assumere quale nuovo mezzo di prova lo scritto dell'11 maggio precedente, ricevuto dalla R__________ il 29 maggio 2015, attraverso il quale il convenuto pretende un risarcimento di fr. 3'000'000.- dalla stessa (doc. B allegato all'appello). E questo allo scopo di dimostrare, previa valutazione peritale, che l'appellato utilizza firme diverse e difformi, ma comunque sempre da lui apposte in prima persona.

 

                                  L'appellante afferma che il convenuto, qui appellato, non è nuovo a raccontare fandonie di questa ed altra indole; essa si richiama, a questo scopo, ad una sentenza prolata da questa Camera in una fattispecie analoga.

 

                                  Giusta l'appellante, l'istruttoria avrebbe permesso di appurare che il contratto di leasing, così come il riconoscimento di debito solidale, il verbale di consegna del veicolo e il formulario di identificazione dell'avente diritto economico siano stati sottoscritti dal convenuto.

 

                                  b. Con risposta 6 luglio 2015 il convenuto postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili, sposando le tesi del Pretore, confortate da ulteriori argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in diritto. Si oppone parimenti all'assunzione di nuove prove in questa sede. Chiede inoltre il gratuito patrocinio. La relativa domanda è stata completata, a seguito di interpello della già Presidente della Camera, il 10 settembre successivo. L'appellante si è opposta al suo accoglimento.

 

 

Considerato

 

in diritto:              1.  1.1. L'appellante domanda, preliminarmente, di assumere quale nuovo mezzo di prova lo scritto dell'11 maggio 2015 (doc. B allegato all'appello), ricevuto dalla R__________ il 29 maggio 2015, attraverso il quale il convenuto pretende un risarcimento di fr. 3'000'000.- dalla stessa a seguito dell'asserita apposizione, da parte di (__________) __________, __________ e __________, rispettivamente titolare e dipendenti del garage __________ A__________ SA, di timbri non corrispondenti a quelli di tre società amministrate da AO 1, tra cui la W__________, e di firme non corrispondenti a quelle di quest'ultimo nei documenti di leasing, allo scopo di vendere auto fuori produzione e modelli invendibili a prezzi gonfiati, indebitando le predette società per trarre un indebito profitto. E questo allo scopo di dimostrare, previa valutazione peritale, che l'appellato utilizza firme diverse e difformi, ma comunque sempre da lui apposte in prima persona.

 

                                  1.2. Com'è noto, in appello nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati solo se vengono immediatamente addotti e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto, lo scritto in oggetto è stato allestito dal convenuto e ricevuto dalla cedente del credito, R__________, posteriormente alla data del giudizio pretorile impugnato. Inoltre esso è stato annesso alla memoria di appello due soli giorni dopo tale ricevimento. I requisiti posti dall'art. 317 cpv. 1 CPC sono pertanto senz'altro soddisfatti. Il documento in oggetto, allegato alla memoria di appello, va dunque ammesso come mezzo di prova in questa sede, senza che ne debba essere sindacata la rilevanza. Una sorte differente va, invece riservata, alla domanda dell'appellante di disporre in seguito, in questa sede, una perizia che valuti la firma apposta dal convenuto sul testé menzionato documento e la confronti con quelle, dallo stesso riconosciute come sue, considerate nelle perizia allestita in prima istanza (allegati a-g di quest'ultima), allo scopo di dimostrare che l'appellato utilizza firme diverse e difformi, come quella che figura sul riconoscimento di debito doc. E. In effetti, diversamente da quanto crede l'appellante, la firma apposta dall'appellato sul doc. B prodotto in appello non appare molto dissimile da quelle che lo stesso ha confermato essere proprie, sulle quali è stata eseguita la perizia in prima sede, mentre che essa risulta totalmente differente da quella figurante sul (decisivo) doc. E. In virtù dell'apprezzamento anticipato delle prove offerte (art. 152 CPC), questa Corte nega pertanto l'assunzione di una nuova perizia calligrafica, in quanto inutile, giacché insuscettibile di apportare dei chiarimenti alla fattispecie, i cui contorni sono stati definiti in modo preciso dal Pretore, sulla scorta del referto peritale allestito dinanzi allo stesso e delle deposizioni raccolte nel corso dell'istruttoria. In conclusione, la produzione - lecita, come detto - del doc. B in questa sede si rivela semmai controproducente per l'appellante, poiché contribuisce solo ad avvalorare la tesi secondo cui la firma autografa apposta sul riconoscimento di debito (doc. E) non sia quella del convenuto.

 

 

                             2.  La legittimazione delle parti, attiva o passiva, è un presupposto di merito, ossia una questione di diritto che il giudice di ogni grado deve esaminare d’ufficio (sentenza del Tribunale federale inc. 4A_165/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.3.1, in RSPC 2/2009, pag. 147; DTF 126 III 59 consid. 1, 125 III 82 consid. 3, 123 III 62 consid. 3, 121 III 118 consid. 3, 114 II 354 consid. 3d, 108 Ia 129 consid. 1, 108 II 216 consid. 1, 100 II 167 consid. 3; II CCA 5 ottobre 2015 inc. 12.2014.118, consid. 4). Laddove la procedura sia retta dalla massima dispositiva, il giudice deve basare il proprio esame sui fatti allegati dalle parti e accertati, senza andare alla ricerca di fatti atti a mettere in dubbio la legittimazione di una parte che controparte ha omesso di allegare. Ciò significa che il giudice non può sollevare la questione della legittimazione senza che le parti abbiano potuto esprimersi in merito, ossia senza rispettare il principio del contraddittorio (sentenza del Tribunale federale inc. 4A_165/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.3.1, 7.3.2 e 7.4, in RSPC 2/2009, pag. 147 seg.; W. OTT, Die unbestrittene Sachlegitimation, SJZ 78/1982 p. 17 seg., in particolare pag. 18, 22 e 23; II CCA 5 ottobre 2015 inc. 12.2014.118, ibidem). In conclusione, il giudice deve esaminare d’ufficio la legittimazione delle parti, trattandosi di una questione di diritto, ma solo sulla base degli atti presenti nell’incarto e nel rispetto del diritto delle parti di essere sentite. Incombe invero alle parti indicare al giudice i fatti sui quali esse fondano le loro pretese, rispettivamente le loro eccezioni (con riferimento in particolare alla legittimazione attiva DTF 130 III 417 consid. 3.1; II CCA 5 ottobre 2015 inc. 12.2014.118, ibidem).

 

                                 

                             3.  3.1. Nel caso concreto, AO 1 ha sostenuto sin dall'inizio di non aver sottoscritto il riconoscimento di debito (doc. E), dal quale AP 1 deduce le sue pretese creditorie nei confronti dello stesso. In esito ad una circostanziata istruttoria, il Pretore ha condiviso questa tesi, negando la legittimazione passiva del convenuto e respingendo, di conseguenza, la petizione. Il primo giudice si è fondato sulle conclusioni del perito calligrafico, secondo cui la firma sul riconoscimento di debito doc. E, al pari di quelle apposte sugli altri documenti del leasing, non erano conformi alla firma abituale del convenuto e non era possibile stabilire a chi dovessero essere attribuite. Il Pretore ha in seguito ritenuto che nessuno dei vari testi escussi era stato in grado di confermare che il riconoscimento di debito solidale e gli altri documenti inerenti il contratto di leasing fossero stati sottoscritti dal convenuto.

 

                                  3.2. L'appellante, che censura queste conclusioni, afferma anzitutto che il convenuto, qui appellato, non è nuovo a raccontare fandonie di questa ed altra indole; egli si appoggia, a questo scopo, alla sentenza 27 gennaio 2014 nell'inc. 12.2012.167, attraverso la quale questa Camera avrebbe respinto l'appello di K__________ SA e confermato la sentenza 27 gennaio 2014 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord, che aveva respinto l'eccezione di falso rivolta alla firma del convenuto sui contratti di leasing di due auto, poi dichiarate rubate. Inoltre, secondo l'appellante, l'istruttoria avrebbe permesso di appurare che il contratto di leasing, così come il riconoscimento di debito solidale, il verbale di consegna del veicolo e il formulario di identificazione dell'avente diritto economico siano stati sottoscritti dal convenuto. Egli si appoggia in particolare alla deposizione di P__________, venditore presso il garage __________ A__________ SA, al comportamento pre- e processuale del convenuto ed al fatto che quest'ultimo ha ammesso, fin dalla risposta di causa, che il contratto di leasing con la W__________ fosse venuto in essere. Le censure dell'appellante non possono tuttavia essere ascoltate.

                                  3.3. Intanto la sentenza prolata da questa Camera 27 gennaio 2014 nell'inc. 12.2012.167 non può giovare alla causa dell'appellante, ma va semplicemente ignorata, per il fatto che non è (stata richiamata ed acquisita) agli atti. In secondo luogo, il perito calligrafico, che era stato incaricato di verificare l'autenticità delle firme apposte sul contratto di leasing (doc. C), sul riconoscimento di debito solidale (doc. E), sul verbale di consegna del veicolo (doc. M) e sul documento di identificazione dell'avente diritto economico (doc. N), aveva concluso che le firme in discussione "non sono conformi alla firma abituale del signor AO 1 ". Ha soggiunto che non si poteva inoltre stabilire se fossero da attribuire ad un'altra persona o si trattasse di firme di fantasia, realizzate con un semplice tratto a forma di "M" dal convenuto o da terzi. Questa conclusione, che peraltro convalida scientificamente l'impressione che poteva già dedurre un laico dall'esame dei predetti documenti, non è minimamente contestata dall'appellante. Il Pretore ha in seguito sostenuto che i testi escussi si erano limitati a dichiarazioni di carattere generale: nessuno di essi era stato in grado di confermare che il riconoscimento di debito solidale e gli altri documenti inerenti il contratto di leasing fossero stati sottoscritti dal convenuto. A dispetto da quanto assevera - immotivatamente - l'appellante, la deposizione di P__________ non sfugge a questo giudizio, come ha ritenuto il Pretore in esito ad una diligente verifica della sua deposizione (cfr. giudizio impugnato, pag. 3, ultimo capoverso). Il comportamento pre- e processuale del convenuto, giustificato dall'appellante con il palese conflitto tra lo stesso ed il titolare ed i dipendenti del garage in questione, non appare invece di rilievo ai fini del giudizio, così come il fatto che il convenuto abbia ammesso che il contratto di leasing per il veicolo in questione sia effettivamente sorto grazie alla controversa firma apposta sui vari documenti predisposti all'uopo. A prescindere dal fatto che, giusta l'iscrizione a registro di commercio (doc. I), il convenuto non era il solo a poter vincolare la predetta società e che in ogni caso egli ha sempre sostenuto, da ultimo attraverso il doc. B prodotto in questa sede, che le firme erano state apposte in sua vece ed a sua insaputa dal personale del garage __________ __________ A__________ SA, l'insorgenza di quel contratto non è rilevante, in quanto riguarda i rapporti tra l'appellante (in quanto cessionaria dei diritti di R__________) e una persona giuridica terza (W__________), non invece la relazione tra l'appellante e l'appellato. Per decidere il contenzioso in esame, l'istruttoria doveva semplicemente determinare se fosse stato il convenuto ad aver sottoscritto il noto riconoscimento di debito solidale di cui al doc. E. Una dimostrazione che, con certezza, l'appellante non è stato in grado di apportare. Per questo motivo, apprezzando liberamente – ed altrettanto correttamente – le prove (art. 157 CPC), il Pretore poteva unicamente decidere la causa in un solo modo, ovvero ammettere l'eccezione di falso documentale (formale) presentata dal convenuto (art. 178 CPC) e respingere, di conseguenza, la petizione per difetto della legittimazione passiva dello stesso. Conclusione che questa Camera conferma integralmente.

 

                             4.  Sulla scorta di quanto precede, l'appello dev'essere respinto. Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Giacché non vi è motivo di ritenere che l'appellato non possa riscuotere presso l'appellante le ripetibili che gli vengono assegnate (art. 122 cpv. 2 CPC), la domanda di gratuito patrocinio diventa priva d'oggetto e va stralciata dai ruoli (art. 122 cpv. 2 CPC).

 

 

Per questi motivi,

 

richiamate le norme suddette, la LTG e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili,

 

 

decide:                 1L’appello 1° giugno 2015 della AP 1 è respinto.

 

 

                             2.  Le spese processuali di appello di fr. 3'000.-, anticipate dall'appellante, sono poste a suo carico. L'appellante è inoltre tenuta a rifondere all'appellato fr. 3'500.- a titolo di ripetibili.

 

                             3.  La domanda di gratuito patrocinio è stralciata dai ruoli.

 

 

                             4.  Notificazione:

 

-;

-.

 

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).