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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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quale giudice unico (art. 48b lett. b LOG) |
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sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2015.280 (procedura sommaria, tutela giurisdizionale dei casi manifesti) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 13 aprile 2015 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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chiedente l’espulsione immediata della convenuta dai locali adibiti ad esercizio pubblico a M, con protesta di tassa, spese e ripetibili, domanda alla quale si è opposta la convenuta e che il Pretore ha accolto con decisione 10 giugno 2015;
appellante la convenuta che con appello del 22 giugno 2015 chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso di respingere integralmente l’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
mentre l’attrice con osservazioni (correttamente:
risposta) 21 luglio 2015 postula la reiezione del gravame, protestate tasse,
spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che dal 20 agosto
2012 AO 1 ha concesso in locazione a AP 1 i locali adibiti a bar in via V a M ad
una pigione mensile iniziale di fr.
4’400.- oltre spese accessorie (doc. A), poi ridotta a fr. 4'100.- spese
comprese a partire dal 1° aprile 2014 (accordo giudiziale 4 aprile 2014, inc.
SO.2014.133 della Pretura di Locarno-Campagna);
che il 9 gennaio 2015 la locatrice ha sollecitato la conduttrice a voler
versare il saldo scoperto per la pigione del mese di gennaio 2015 (doc. C), ribadendo medesima richiesta con lettera speditale via fax
il 20 gennaio 2015 con la comminatoria ai sensi dell’art. 257d cpv. 1 CO (doc.
D);
che con raccomandata 19 febbraio 2015, ritirata il giorno seguente, la locatrice ha notificato, con modulo ufficiale, la disdetta straordinaria del contratto per il 31 marzo 2015 (doc. F), disdetta contestata dalla conduttrice dinanzi al competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione, alla quale è stata rilasciata l’autorizzazione ad agire prevista dall’art. 209 cpv. 1 lett. b CPC;
che con istanza 13 aprile 2015 la locatrice ha chiesto alla Pretura l’espulsione della conduttrice nella procedura sommaria a tutela dei casi manifesti, domanda accolta dal primo giudice che, con giudizio 10 giugno 2015, ha accertato la validità della diffida, la situazione di mora nel pagamento della pigione e conseguentemente ordinato l’espulsione della conduttrice con le comminatorie di rito;
che con appello 22
giugno 2015 la convenuta chiede di riformare il giudizio pretorile nel senso di
respingere l’istanza, protestate spese e ripetibili, richiesta alla quale
l’appellata si è opposta con osservazioni (correttamente: risposta) 21 luglio
2015;
che la causa non pone questioni di principio e non è di rilevante
importanza, così che può essere decisa dalla Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b lett. b n. 3 LOG);
che dal 1° gennaio 2011 l’espulsione di un conduttore dai locali
occupati dopo la fine del contratto per disdetta, ordinaria o straordinaria,
avviene o in procedura semplificata (art. 243 e segg. CPC) previa conciliazione
o in procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257
CPC) che non richiede la previa conciliazione (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2a
ed., n. 1429 pag. 260). Giusta l’art. 257 CPC il giudice, salvo casi che
qui non ricorrono (cpv. 2), accorda tutela giurisdizionale in procedura
sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili e la
situazione giuridica è chiara (cpv. 1), fermo restando che se queste condizioni
non sono date non entra nel merito (cpv. 3);
che l’appellante contesta anzitutto l’esistenza dei presupposti per una procedura
a tutela dei casi manifesti ai sensi dell’art. 257 cpv. 1 CPC siccome le
obiezioni ed eccezioni sollevate dalla convenuta non apparirebbero di primo
acchito prive di fondamento e richiederebbero pertanto accertamenti di una
certa complessità; nel merito le censure d’appello ribadiscono l’assenza di una
valida diffida e contestano altresì la mora della conduttrice, la pretesa della
locatrice essendo stata compensata con le pretese di gran lunga superiori
vantate nei suoi confronti dalla conduttrice a titolo di risarcimento danni;
che le censure, peraltro infondate, risultano manifestamente irricevibili per
carente motivazione (art. 311 CPC), siccome non si confrontano con la sentenza
pretorile che ha esaminato in dettaglio le contestazioni sollevate dalla convenuta
in prima sede (decisione impugnata pag. 7, 8 e 9);
che le pretese creditorie della convenuta non risultano inoltre minimamente
sostanziate, mancando qualsiasi indicazione in merito ai danni subiti, alla
loro entità e al momento nel quale sarebbe stata invocata la compensazione;
che gli accertamenti del primo giudice non risultano quindi validamente
criticati con l’appello, che non fornisce neppure elementi atti a mettere in
dubbio la legittimità della procedura speciale adottata dal Pretore;
che, in conclusione, per quanto ricevibile l’appello va respinto e la sentenza
impugnata confermata;
che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e
sono fissate in conformità all’art. 9 cpv. 3 LTG; il valore litigioso della
procedura di appello, importo determinante anche ai fini di un eventuale
ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr. 133’400.-, corrispondente al canone di
locazione fino al termine ordinario di disdetta (DTF 119 II 147 consid. 1),
come indicato dal Pretore;
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello 22 giugno 2015 di AP 1, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Le spese
processuali di complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell’'appellante che
rifonderà all'appellata fr. 400.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente
Giudice Damiano Bozzini
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).