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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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Il Vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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quale giudice unico (art. 48b lett. a LOG) |
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chiamato a giudicare sul ricorso presentato il 1° luglio 2015 da
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RI 1
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contro
la decisione 15 maggio 2015 (n. 7664/2013) dell'
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Ufficio del registro di Commercio, Biasca
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che ne ha ordinato lo scioglimento e la liquidazione;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che il 24 novembre 2014 l'Ufficio del registro di Commercio di Biasca ha diffidato RI 1 a notificare entro trenta giorni, pena la cancellazione ai sensi dell'art. 938a cpv. 1 CO, il nuovo domicilio legale nel luogo della sede o a confermare la validità del domicilio legale iscritto, siccome sulla base della segnalazione dell'Ufficio controllo abitanti della Città di Lugano e dei successivi accertamenti svolti all'indirizzo di C__________ __________ non risultava alcun recapito e neppure l'amministratore unico della società era reperibile;
che, constatato il mancato
rispetto del termine così assegnato, con pubblicazione sul Foglio ufficiale
svizzero di commercio del 21 gennaio 2015, l'Ufficio del registro di Commercio ha diffidato, ai sensi degli art. 153 e 153a ORC, le persone obbligate alla
notificazione a ripristinare entro trenta giorni la situazione legale
concernente il domicilio della società;
che il 15 maggio 2015 l'Ufficio del registro di Commercio, preso atto come
all'ordine impartito non sia stato dato seguito, ha emanato una decisione di
scioglimento della società designando il suo amministratore unico M__________
quale liquidatore e modificando di conseguenza il tenore dell'iscrizione a
registro di commercio, infliggendo nel contempo un'ammenda;
che con il ricorso datato 30 giugno 2015, trasmesso con invio posta A solo il giorno successivo, la società è insorta contro la decisione in questione con argomenti di cui si dirà, per quanto rilevanti, ai successivi considerandi;
che l’atto non è stato intimato all’Ufficio del registro di Commercio;
che contro la decisione è proponibile il ricorso nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione (art. 165 ORC) dinanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 cpv. 1 lett. b. cifra 3 LOG);
che, in mancanza di recapito
legale della sede statutaria, l’Ufficio del registro di commercio ha notificato
la decisione 15 maggio 2015 all'amministratore unico M__________, con recapito
a __________, conformemente ai disposti dell'art. 153b cpv. 2 cifra 3 ORC;
che questi non ha provveduto a ritirare l'invio postale raccomandato che
pertanto, trascorsi i sette giorni di giacenza presso l'ufficio postale, è
stato ritornato al mittente il 28 maggio 2015 (doc. 8 incarto dell'Ufficio del
registro di commercio);
che il 28 maggio 2015 vale pertanto quale giorno della notificazione della
decisione impugnata e il ricorso, proposto con invio postale del 1° luglio 2015,
risulta quindi irrimediabilmente tardivo, di modo che non è possibile
esaminarlo nel merito;
che il ricorso, manifestamente
improponibile, può pertanto essere evaso senza ulteriori formalità;
che, abbondanzialmente, si rileva come le censure risulterebbero comunque
irricevibili per carenza di motivazione (art. 311 CPC) siccome altro non sono
che la trascrizione del tenore della lettera inviata il medesimo giorno
all’Ufficio del registro di Commercio per esprimere stupore per il contenuto
della decisione e invitare l'ufficio in questione a "ristabilire la
posizione attiva" della società (doc. 9, incarto dell'Ufficio del registro
di Commercio), richiesta che rientra semmai nell'ambito dell'applicazione
dell'art. 153b cpv. 3 ORC;
che la tassa di giustizia e le spese della procedura sono poste a carico della ricorrente, ritenuto che non si assegnano ripetibili all’Ufficio del registro di Commercio al quale l’appello non è stato intimato;
che nella commisurazione della
tassa di giustizia si tiene nondimeno conto del fatto che il giudizio si limita
alla questione della tardività dell'impugnazione (art. 21 LTG);
che il valore litigioso, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr. 100'000.-, corrispondente al capitale nominale della società in questione (cfr. estratto RC);
Per i quali motivi,
decide:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese del presente
giudizio di complessivi fr. 100.- sono poste a carico della ricorrente. Non si
attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
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- - Ufficio del registro di Commercio, Via Tognola 7, Biasca - Ufficio federale del registro di Commercio, Berna |
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente
Giudice Bozzini
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).