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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2013.219 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 21 novembre 2013 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di € 70'430.- oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2012;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 9 giugno 2015 ha accolto;
appellante la convenuta con atto di appello 9 luglio 2015, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con risposta 12 agosto 2015 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con petizione 21 novembre 2013 la società italiana AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. A), ha convenuto in giudizio la società svizzera AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenerne la condanna al pagamento di € 70'430.- oltre interessi, somma corrispondente alla mercede per tre trasporti effettuati nel giugno - agosto 2012 da __________ ad __________ (saldo di € 540.-, doc. O), da __________ ad __________ (€ 52'000.-, doc. L) e da __________ ad __________ (€ 18'100.-, doc. M), dedotta la nota di credito per precedenti operazioni doganali (€ 210.-, doc. N).
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
2. Con la decisione 9 giugno 2015 qui oggetto di impugnativa il Pretore ha accolto la petizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 4'000.- nonché le spese della procedura di conciliazione di fr. 500.- a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 7'500.- a titolo di ripetibili.
Il giudice di prime cure, dopo aver evidenziato che alla fattispecie era applicabile la Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada e sussidiariamente il diritto italiano, ha in sostanza rilevato che gli importi azionati dall’attrice non erano stati contestati nel loro ammontare e che la convenuta, gravata dell’onere della prova, non era riuscita a dimostrare né di aver concluso il contratto di trasporto con l’attrice a nome di B __________ né che l’attrice era stata inadempiente nell’esecuzione del contratto.
3. Con l’appello 9 luglio 2015 che qui ci occupa, avversato dall'attrice con risposta 12 agosto 2015, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Essa ha ribadito di aver concluso il contratto di trasporto in questione in rappresentanza di B __________ e di non essere dunque stata la controparte contrattuale dell’attrice.
4. La legittimazione delle parti al processo deve essere esaminata d’ufficio dal giudice (DTF 108 II 216 consid. 1, 114 II 345 consid. 3d, 126 III 59 consid. 1). Questo principio vale tuttavia soltanto per l’applicazione del diritto e non per le circostanze di fatto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 339 ad art. 181 con riferimento a TF 6 luglio 2004 4C.198/2004 consid. 3.2 in: Droit du bail 2005 p. 13). La legittimazione passiva, ossia la posizione della parte convenuta per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi confronti, non rappresenta un presupposto processuale ma è invece un elemento del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito emanato dal giudice sulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati. Determinare la legittimazione passiva di una parte significa stabilire contro chi si deve far valere in giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare (DTF 125 II 82 consid. 1a; TF 2 giugno 2003 5C.243/2002 consid. 2.3; II CCA 25 ottobre 2005 inc. n. 12.2005.137, 8 luglio 2011 inc. n. 12.2010.109 in: RtiD I-2012 21c p. 927). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall’esistenza di un determinato contratto, si ritiene che la legittimazione passiva sia data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale l’attore procede (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 ad art. 181; II CCA 4 giugno 2007 inc. n. 12.2005.174, 11 gennaio 2008 inc. n. 12.2007.104, 7 febbraio 2008 inc. n. 12.2007.29, 28 agosto 2012 inc. n. 12.2010.221, 25 marzo 2013 inc. n. 12.2011.110, 20 novembre 2013 inc. n. 12.2012.156, 4 giugno 2014 inc. n. 12.2012.165).
5. Il Pretore, esprimendosi sul tema della legittimazione passiva, ha rilevato, per quanto qui interessa, che la convenuta, gravata dell’onere di allegazione e della prova (art. 1388 CCIt.), non aveva innanzitutto sostanziato alcunché in merito al presunto potere di rappresentanza di B __________, né in merito al fatto di aver comunicato di agire in nome di quest’ultima nell’ambito delle trattative che avevano portato alla conclusione del predetto accordo con l’attrice, ma aveva però sostenuto che l’attrice avesse saputo sin dall’inizio chi fosse la sua controparte contrattuale, prova ne era che la procedura d’incasso sarebbe stata avviata in primo luogo contro B __________. Egli ha tuttavia osservato che dall’istruttoria non era emerso alcun indizio a favore della tesi della convenuta. Al contrario i documenti agli atti dimostravano che le persone di riferimento dell’attrice erano S__________ __________ e __________, entrambi dipendenti della convenuta, che avevano inviato i loro e-mail in merito agli incarichi conferiti dai rispettivi indirizzi aggiungendo alla propria firma la dicitura “Shipping dept,. AP 1, __________, __________” (doc. C e D). Da questa corrispondenza non emergeva invece alcuna precisazione in merito al fatto che gli stessi avessero agito in qualità di rappresentanti di B __________, né al fatto che questa società fosse, nel caso concreto, l’effettiva mandante: questo aspetto era stato contestato pure dai testi __________, __________ e __________, tutti dipendenti dell’attrice, secondo cui S__________ __________ e __________ avevano agito per conto della convenuta (verbale 24 settembre 2014 p. 2, 4 e 5); e la stessa teste S__________ __________ aveva dichiarato solo genericamente che “quando organizzavo un trasporto con l’attrice indicavo e specificavo sin dall’inizio chi era la società contraente e a chi andava intestata la fattura” (verbale 5 novembre 2014 p. 3), senza però aver affermato, nel concreto, di aver specificato nei confronti dell’attrice che la società contraente fosse la B __________. Non era invece contestata, ed era anzi provata dal doc. E, la richiesta formulata dalla convenuta nel suo e-mail 14 giugno 2011 all’attrice, poi assecondata, di intestare le fatture (“per questo specifico contratto col cliente”) a B __________, con la precisazione però che “comunque tutta la corrispondenza e le fatture in originale vanno inviate a AP 1”: considerate le circostanze del caso, così come il fatto che comunque tutte le fatture emesse dall’attrice (fatta eccezione per quelle oggetto della presente petizione) erano state pagate dalla convenuta stessa, tale indicazione non era certamente sufficiente a dimostrare che il contratto fosse stato concluso in nome di B __________, rispettivamente che l’asserito rapporto di rappresentanza fosse noto all’attrice; nemmeno era infine atto a dimostrare la volontà delle parti circa l’identità dei contraenti il fatto che l’attrice avesse dapprima tentato di incassare dalla B __________ l’importo scoperto, la convenuta avendo richiesto espressamente di indicare tale società sulle fatture relative al trasporto in questione.
Di qui, come detto, la sua conclusione, secondo cui la convenuta non era riuscita a dimostrare di aver concluso il contratto di trasporto con l’attrice in nome di B __________ e dunque risultava essere l’effettiva controparte contrattuale dell’attrice per quanto riguardava le spedizioni in esame.
6. In questa sede la convenuta ha unicamente sostenuto che, negando che la circostanza, secondo cui le fatture non erano state intestate a lei (doc. L, M, N e O) e secondo cui l’attrice aveva a suo tempo avviato una procedura esecutiva contro B __________ (doc. 2, 3 e 4), non era sufficiente a comprovare che il rapporto contrattuale fosse venuto in essere tra B __________ e l’attrice, il Pretore era incorso in un colossale arbitrio, arbitrio reso ancor più grave dal fatto che questa tesi era pure supportata, contrariamente a quanto da lui ritenuto, anche dalla testimonianza di S__________ __________, la quale aveva affermato che le spedizioni oggetto delle fatture qui insolute erano state espressamente ordinate per conto di B __________ (cfr. verbale 5 novembre 2014 p. 2: “Mi vengono ostensi i doc. C e D. Riconosco questi documenti. Confermo che le spedizioni di cui si tratta sono state fatte per conto della B __________. Mi vengono ostensi i doc. L, M, N e O. Si tratta delle fatture dello spedizioniere relative ai trasporti effettuati”).
7. La censura della convenuta deve senz’altro essere disattesa.
Essa è innanzitutto irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), visto e considerato che la convenuta non si è confrontata con tutte le circostanze - riassunte al consid. 5 - che avevano indotto il giudice di prime cure, dopo una valutazione complessiva, a concludere che essa non aveva sostanziato alcunché in merito al presunto potere di rappresentanza di B __________ e in merito al fatto di aver comunicato di agire in nome di quest’ultima nell’ambito delle trattative che avevano portato alla conclusione del predetto accordo con l’attrice, rispettivamente che essa neppure aveva provato che l’attrice avesse saputo sin dall’inizio chi fosse la sua controparte contrattuale e che il contratto di trasporto fosse dunque stato concluso con l’attrice in nome di B __________.
Essa, a ben vedere, sarebbe stata in ogni caso destinata all’insuccesso anche nell’ipotesi in cui fosse stata ricevibile. In merito alle uniche questioni sollevate nel gravame, si osserva in effetti che questa Camera ha ripetutamente stabilito che la sola intestazione della fattura non consente ancora di trarre indicazioni certe circa la titolarità nel rapporto contrattuale dell’intestatario (II CCA 28 aprile 1997 inc. n. 12.97.2, 9 dicembre 1997 inc. n. 12.97. 230, 4 ottobre 1999 inc. n. 12.1999.142, 9 novembre 1999 inc. n. 12.1999.180, 11 gennaio 2002 inc. n. 12.2001.155, 2 novembre 2005 inc. n. 12.2005.60, 31 gennaio 2006 inc. n. 12.2004.219, 18 agosto 2015 inc. n. 12.2014.227, 14 dicembre 2015 inc. n. 12.2013.136), a maggior ragione se, come nel caso di specie, la stessa è avvenuta su richiesta di un terzo interlocutore (II CCA 29 febbraio 1996 inc. n. 12.95.311, 10 dicembre 1996 inc. n. 12.96.186, 11 gennaio 2002 inc. n. 12.2001.155, 4 agosto 2005 inc. n. 12.2004.75, 18 agosto 2015 inc. n. 12.2014.227, secondo cui ciò non comporta consenso alla sostituzione del partner contrattuale), ritenuto che per le stesse ragioni neppure può essere ritenuto determinante il fatto che nei confronti di quell’intestatario sia poi stato tentato l’incasso rispettivamente sia stata promossa una procedura esecutiva. Quanto alla testimonianza di S__________ __________, nemmeno dalla stessa si può concludere che la convenuta avesse agito in rappresentanza, ossia a nome e per conto, di B __________, visto che nella sua testimonianza essa si era limitata ad affermare che “le spedizioni di cui si tratta sono state fatte per conto [N.d.R. e non a nome e per conto]” di quella società (cfr. Pescatore/Ruperto, Codice civile, XVª ed., n. 2 ad art. 1388 CCIt., secondo cui perché il rappresentante, nella conclusione di un contratto, impegni il rappresentato, non basta che egli abbia i poteri di rappresentanza, ma occorre che ne faccia uso, e cioè agisca in nome del rappresentato, oltre che per suo conto), il tutto senza per altro aver censurato l’assunto pretorile secondo cui essa non aveva però affermato nel caso concreto di averlo poi specificato nei confronti dell’attrice.
In definitiva, le circostanze evocate in questa sede dalla convenuta, neppure considerate singolarmente, sarebbero state sufficienti a comprovare l’esistenza di un valido rapporto di rappresentanza, potendo al più avere una valenza indiziaria.
A maggior ragione esse non sarebbero dunque state sufficienti nemmeno nell’ambito di un apprezzamento complessivo: non avendo la convenuta censurato le importanti circostanze in senso contrario evocate dal Pretore nel suo giudizio (segnatamente il fatto che le persone che avevano ordinato le spedizioni erano dei dipendenti della convenuta ed avevano firmato i doc. C e D menzionando proprio il nome della convenuta, il fatto che da quella corrispondenza non emergeva alcuna precisazione in merito al fatto che costoro avessero agito in qualità di rappresentanti di B __________ o che questa società fosse l’effettiva mandante, il fatto che alcuni testimoni dipendenti dell’attrice avevano riferito che costoro avevano agito per conto della convenuta, il fatto che la teste S__________ __________ aveva dichiarato solo genericamente che “quando organizzavo un trasporto con l’attrice indicavo e specificavo sin dall’inizio chi era la società contraente e a chi andava intestata la fattura” senza però aver affermato nel concreto di aver specificato nei confronti dell’attrice che la società contraente fosse la B __________, il fatto che nella richiesta formulata dalla convenuta all’attrice nell’e-mail di cui al doc. E di intestare le fatture a B __________ fosse stata aggiunta la precisazione che “comunque tutta la corrispondenza e le fatture in originale vanno inviate a AP 1” e il fatto che tutte le altre fatture emesse dall’attrice - e, si aggiunga qui, anche quelle intestate a B __________ [cfr. doc. S], che come la convenuta era pacificamente una società appartenente al “gruppo __________” [cfr. pure teste S__________ __________, verbale 5 novembre 2014 p. 1 seg.] - erano state pagate dalla convenuta), nella migliore - per la stessa - delle ipotesi, ciò avrebbe dovuto indurre il giudice a decidere a sfavore della parte gravata dell’onere della prova, ossia in concreto della convenuta.
8. Da quanto precede discende che l’appello della convenuta deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di € 70'430.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello 9 luglio 2015 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali di fr. 4’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3’500.- per ripetibili.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).