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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna |
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vicecancelliera: |
Verda Chiocchetti |
sedente per statuire nella causa – inc. n. SE.2013.112 della Pretura del Distretto di Bellinzona – promossa con petizione 26 novembre 2013 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui ha chiesto di accertare l’inesistenza del credito di cui al PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona e di ordinare all’UEF in questione la cancellazione immediata del PE summenzionato;
domanda a cui la convenuta si è opposta, domandando in via riconvenzionale: 1) di vietare alla controparte l’utilizzo della fotografia “__________”, da sola o con il logo “__________”, così come il logo “__________”, da solo o qualsiasi riferimento al fatto che __________, così come nel tempo passato, sarebbe stato aperto un negozio di __________, collegato direttamente o indirettamente anche solo per tradizione o geograficamente all’AO 1; con la comminatoria dell’art. 292 CPS; 2) di accertare che la controparte non ha alcun diritto di usare la fotografia raffigurante il vecchio negozio __________ e di richiamarsi in qualsiasi modo alla tradizione dell’__________ o del vecchio negozio di __________; 3) di riconoscere l’esistenza del credito nei confronti della controparte; 4) di procedere alla confisca di tutto il materiale pubblicitario o altro della controparte raffigurante la fotografia, gli slogan o richiamante in altro modo la campagna pubblicitaria basata sull’__________ e 5) di ordinare la pubblicazione della sentenza su tutti i media cartacei ed elettronici diffusi nel Canton Ticino a spese della controparte;
richieste alla quale AO 1 si è opposta, in quanto a suo dire “irricevibili” per carenza di legittimazione attiva e, in ogni caso, da respingere;
mentre con duplica AP 1 ha chiesto che la petizione fosse “respinta in quanto inammissibile in ordine; la causa deve infatti essere trattata secondo la procedura ordinaria ed essere deferita alla competente Corte del Tribunale d’appello quale istanza unica ex art. 5 CPC, in via subordinata di trasmettere la causa alla competente Corte del Tribunale d’appello per essere giudicata secondo la procedura ordinaria”;
sulle quali ha statuito il Pretore con decisione 9 giugno 2015, accogliendo la petizione e respingendo la domanda riconvenzionale;
appellante AP 1, che con appello 26 giugno 2015 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso: in via principale 1a) di accertare l’incompetenza della Pretura di Bellinzona e di dichiarare di conseguenza irricevibile la petizione, in via subordinata 1b) di respingerla, così come di accogliere la domanda riconvenzionale, nel senso di vietare alla controparte l’utilizzo della fotografia “__________”, da sola o con il logo “__________”, così come il logo “__________” da solo, così come qualsiasi riferimento al fatto che sul __________, rispettivamente nel tempo passato, sarebbe stato aperto un negozio di __________, collegato direttamente o indirettamente anche solo per tradizione o geograficamente all’AO 1; con la comminatoria dell’art. 292 CPS (1); di procedere alla confisca di tutto il materiale pubblicitario o altro della controparte raffigurante la fotografia, gli slogan o richiamante in altro modo la campagna pubblicitaria basata sull’__________ (2) e di ordinare la pubblicazione della sentenza su tutti i media cartacei ed elettronici diffusi nel Canton Ticino a spese della controparte (3), con protesta di spese giudiziarie di entrambe le sedi;
mentre con risposta 7 agosto 2015 AO 1 postula la reiezione dell’appello, pure con protesta di spese processuali e ripetibili di appello;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________, emesso il 4 ottobre 2013 dall’UEF di Bellinzona, l’AP 1 ha escusso AO 1 – che ha interposto tempestiva opposizione – per l’incasso di fr. 30'000.- oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2013, indicando quale titolo di credito “violazione dei diritti d’autore” (doc. D).
B. Con petizione 26 novembre 2013 AO 1 ha convenuto AP 1 dinanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona, chiedendo di accertare l’inesistenza del credito di cui al PE n. __________ summenzionato e di ordinare all’UEF che lo ha emesso la sua cancellazione immediata. Con risposta 29 gennaio 2014 la convenuta si è opposta alle richieste avversarie e ha domandato in via riconvenzionale: 1) di vietare alla controparte l’utilizzo della fotografia “__________”, da sola o con il logo “__________”, così come il logo “__________”, da solo o qualsiasi riferimento al fatto che sul __________, così come nel tempo passato, sarebbe stato aperto un negozio di __________, collegato direttamente o indirettamente anche solo per tradizione o geograficamente all’AO 1; con la comminatoria dell’art. 292 CPS; 2) di accertare che la controparte non ha alcun diritto di usare la fotografia raffigurante il vecchio negozio __________ e di richiamarsi in qualsiasi modo alla tradizione dell’__________ o del vecchio negozio di __________; 3) di riconoscere l’esistenza del credito nei confronti della controparte; 4) di procedere alla confisca di tutto il materiale pubblicitario o altro della controparte raffigurante la fotografia, gli slogan o richiamante in altro modo la campagna pubblicitaria basata sull’__________ e 5) di ordinare la pubblicazione della sentenza su tutti i media cartacei ed elettronici diffusi nel Canton Ticino a spese della controparte. Con replica e risposta alla domanda riconvenzionale 13 febbraio 2014 la controparte si è confermata nelle proprie richieste, opponendosi a quelle avversarie, in quanto a suo dire “irricevibili” per carenza di legittimazione attiva e, in ogni caso, da respingere. Con duplica e replica riconvenzionale 20 marzo 2014 AP 1 ha chiesto che la petizione “sia respinta in quanto inammissibile in ordine; la causa deve infatti essere trattata secondo la procedura ordinaria ed essere deferita alla competente Corte del Tribunale d’appello quale istanza unica ex art. 5 CPC”, in via subordinata di trasmettere la causa alla competente Corte del Tribunale d’appello per essere giudicata secondo la procedura ordinaria, ribadendo la sua domanda riconvenzionale. Con duplica riconvenzionale 1° aprile 2014 AO 1 ha ribadito il proprio punto di vista. Esperita l’istruttoria le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, inoltrando allegati conclusivi scritti nei quali hanno confermato le loro antitetiche posizioni. Statuendo il 9 giugno 2015 il Pretore ha accolto la petizione e ha respinto la domanda riconvenzionale.
C. Con appello 26 giugno 2015 AP 1 è insorta dinanzi a questa Camera, chiedendo la riforma del giudizio testé menzionato, nel senso: in via principale 1a) di accertare l’incompetenza della Pretura di Bellinzona e di dichiarare di conseguenza irricevibile la petizione, in via subordinata 1b) di respingerla, così come di accogliere la domanda riconvenzionale, nel senso di vietare alla controparte l’utilizzo della fotografia “__________”, da sola o con il logo “__________”, così come il logo “__________” da solo, così come qualsiasi riferimento al fatto che sul __________, rispettivamente nel tempo passato, sarebbe stato aperto un negozio di __________, collegato direttamente o indirettamente anche solo per tradizione o geograficamente all’AO 1; con la comminatoria dell’art. 292 CPS (1); di procedere alla confisca di tutto il materiale pubblicitario o altro della controparte raffigurante la fotografia, gli slogan o richiamante in altro modo la campagna pubblicitaria basata sull’__________ (2) e di ordinare la pubblicazione della sentenza su tutti i media cartacei ed elettronici diffusi nel Canton Ticino a spese della controparte (3), con protesta di spese giudiziarie di entrambe le sedi. Con risposta 7 agosto 2015 AO 1 postula invece la reiezione dell’appello.
Considerato
in diritto: 1. Il primo giudice ha reputato che era data la competenza della Pretura. Egli ha spiegato che l’aspetto inerente alla proprietà intellettuale era connesso con quello della concorrenza sleale, che al di sotto di fr. 30'000.-è di sua competenza (art. 5 cpv. 1 CPC). Il Pretore ha poi ritenuto che la condotta dell’attrice era sì in contrasto con l’art. 10 LDA e 2 LCSl, sicché illecita, ma che la convenuta e attrice riconvenzionale non aveva dimostrato l’esistenza di un danno. Di conseguenza, ha accolto la petizione e ha respinto la domanda riconvenzionale.
2. L’appellante afferma, in primo luogo, che in presenza di controversie in materia di proprietà intellettuale competente è la terza Camera civile del Tribunale d’appello, indipendentemente dalla questione di sapere se le parti hanno sollevato anche altri aspetti che, invece, potrebbero essere trattati dal Pretore. A suo dire, poi, l’aspetto della proprietà intellettuale è comunque predominante, poiché è solo dopo l’accertamento del buon diritto a tale proprietà che la parte può avvalersi, se del caso, della protezione riguardante la concorrenza sleale (appello, pag. 1 segg.).
3. Nella petizione l’attrice ha fondato il proprio ragionamento giuridico sulla negazione che vi fosse stata, da parte sua, una violazione di asseriti diritti d’autore della convenuta. Infatti, nella petizione l’attrice ha rinviato allo scritto 1° ottobre 2013 della controparte affermando che quest’ultima le aveva attribuito il furto della sua immagine, a suo dire scoperta, rielaborata e utilizzata in modo improprio. Essa menziona anche la propria lettera 2 ottobre 2013, asserendo di aver in tale occasione recisamente contestato “la tesi della violazione del diritto d’autore”. Si dilunga, poi, in argomentazioni sulla proprietà della fotografia da essa usata. La tesi formulata da AO 1 nella propria risposta di appello, secondo la quale essa non avrebbe fondato la propria richiesta di giudizio sul diritto d’autore, bensì sulla circostanza che la somma rivendicata dalla controparte “non poggia sul alcun tipo di credito” (pag. 3), non può quindi essere seguita. Di conseguenza, il fondamento giuridico è da ricercare in quello previsto all’art. 5 cpv. 1 lett. a CPC. Con la risposta, rispettivamente domanda riconvenzionale, la convenuta solleva anche la questione della concorrenza sleale in capo all’attrice, chiedendo, tra le altre cose, di accertare l’esistenza del suo asserito credito sulla base sia della LDA sia della LCSl.
4. Per decidere se ci si trova in presenza di un caso di applicazione dell’art. 5 cpv. 1 CPC e, quindi, di competenza dell’istanza unica cantonale (che in Ticino è la terza Camera civile del Tribunale d’appello: art. 48 lett. a cifra 4 LOG), determinanti sono gli argomenti di merito contenuti nella petizione, non quelli proposti con la risposta o un’eventuale domanda riconvenzionale (Wey in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ͣ ediz., n. 6 ad art. 5 CPC). Nella fattispecie, già si è detto che ci si trova in presenza di una controversia in materia di proprietà intellettuale ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 lett. a CPC. Da qui, la competenza della Camera summenzionata a statuire sulle richieste formulate da AO 1. Va tuttavia decisa la questione di sapere se, per quanto concerne la domanda riconvenzionale, sussista una competenza del Pretore, dato che qualora il valore di causa è inferiore a fr. 30'000.- (come pacificamente è nella fattispecie) non si applica l’art. 5 cpv. 1 lett. d CPC. Il Tribunale federale ha spiegato che in virtù dell’obbligo di applicazione d’ufficio del diritto, una giurisdizione speciale (quale è ad esempio l’istanza cantonale unica) non può rifiutarsi di estendere il suo esame alle argomentazioni giuridiche federali invocate da una parte unitamente con il diritto materiale particolare che fonda la sua competenza speciale. Il principio iura novit curia si oppone, quindi, alla suddivisione di una causa civile in processi distinti, a seconda degli argomenti giuridici invocati, e impone in questa misura un’attrazione di competenza (DTF 92 II 312 consid. 5). Di conseguenza, competente a statuire nella presente causa è la terza Camera civile del Tribunale d’appello. Da qui, l’incompetenza del giudice adito in prima sede da AO 1.
5. L’appellante chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di dichiarare la petizione “respinta in ordine”, in via subordinata di “respingerla nel merito” e in accoglimento della domanda riconvenzionale formula tutta una serie di richieste di appello. Alla luce di quanto suesposto, la decisione pretorile dev’essere riformata nel senso che sia la petizione sia la domanda riconvenzionale sono dichiarate irricevibili (art. 59 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b CPC), con conseguente riforma del dispositivo sulle spese giudiziarie di prima istanza. Ne consegue che l’appello è parzialmente accolto. Le spese giudiziarie del presente procedimento sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Compensate le ripetibili (art. 106 cpv. 2 CPC).
Per questi motivi,
richiamati la LTG e il RTar,
decide: I. L’appello 26 giugno 2015 di AP 1 è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi. Di conseguenza, la decisione 9 giugno 2015 della Pretura del Distretto di Bellinzona è così riformata:
1. La petizione 26 novembre 2013 di AO 1 è dichiarata irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'900.- e le spese di fr. 100.- della domanda principale, già anticipate dall’attrice, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 6'000.- per ripetibili.
3. La domanda riconvenzionale 29 gennaio 2014 di AP 1 è dichiarata irricevibile.
4. Non si prelevano oneri processuali, né si assegnano ripetibili della riconvenzione.
5. (Invariato).
II. Le spese processuali di appello, di fr. 3'000.-, già anticipate dall’appellante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Compensate le ripetibili.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).