Incarto n.
12.2015.123

Lugano

8 febbraio 2017/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Balerna

 

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

 

 

sedente per statuire nella causa – inc. n. SO.2015.1755 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con istanza 17 aprile 2015 da

 

 

AO 1

rappr. dall’ RA 3

 

 

contro

 

 

AP 1,

rappr. dall’avv. RA 1 e dall’avv. RA 2,

 

 

 

 

 

con cui l’istante ha chiesto di condannare la convenuta a trasferire, trattenuti gli importi necessari a coprire le spese di trasferimento alla chiusura del conto, tutti gli averi disponibili sul conto n. __________ intestato all’istante a favore del conto __________;

 

domanda a cui si è opposta la controparte e che il Pretore ha accolto integralmente con decisione 25 giugno 2015;

 

appellante la convenuta che con appello 10 luglio 2015 chiede di riformare il giudizio testé menzionato nel senso, in ordine, di dichiarare irricevibile l’istanza, e, nel merito, di respingerla, con protesta di spese giudiziarie di entrambe le sedi;

 

mentre con osservazioni (correttamente: risposta) 6 agosto 2015 l’istante postula di respingere il gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili di appello;

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto:                A.  AO 1, __________, è titolare dal maggio 2006 della relazione n. __________ presso la banca AP 1 (doc. O). La società in questione è stata costituita nell’ottobre 1980, avente, tra i suoi scopi sociali, quello di investire nel settore immobiliare (doc. B), tant’è che nel 1982 e nel 2001 essa ha acquistato due beni immobiliari di pregio a __________, destinati a scopo abitativo (doc. C e D). In questi immobili AO 1 sta svolgendo dei lavori di ristrutturazione, finanziati anche con i soldi accreditati sul conto in esame (doc. F e G).

 

                            B.  Con scritto 31 luglio 2013 – trasmesso con la modalità “Fermo Banca”, ossia la modalità scelta dalla cliente – la banca ha chiesto di firmare entro il 31 dicembre 2013 l’allegata “Dichiarazione di conformità fiscale” (doc. 4). In data 12 maggio 2014, sempre con la modalità “Fermo Banca”, essa ha sollecitato l’invio, entro il 31 dicembre 2014, di “elementi che dimostrano l’avvio (…) del processo di regolarizzazione o in alternativa, abbiate chiuso il vostro conto presso di noi”. La banca ha sottolineato che “nel frattempo, come per tutti i nostri clienti che si trovano nella medesima situazione, i nostri rapporti saranno regolati come segue, tenuto conto che alcuni punti potrebbero non applicarsi al vostro caso: rifiuteremo qualsiasi operazione di cassa; non accetteremo richieste di emissione relative a carte di credito, di debito o di altra carta elettronica prepagata né il caricamento di quest’ultima; rifiuteremo qualsiasi proroga di credito a durata determinata del quale siate mutuatari o garanti, oltre il 16 giugno 2014; non potremo mantenere i crediti a durata indeterminata dei quali siate mutuatari o garanti e saremo indotti a rescindere detti crediti entro il 16 giugno 2014. Siete pregati di adottare le misure adeguate o di farle adottare al mutuatario se siete i garanti; potremo essere indotti a limitare l’accesso a determinati elementi della nostra offerta che implicano un’esposizione a lungo termine” (doc. 5). Con missiva 15 agosto 2014 la banca ha altresì comunicato alla cliente, sempre con la modalità “posta a trattenere”, che erano state aggiunte tre nuove disposizioni alle CG, e meglio n. 3.4 (“Protezione dei depositi bancari in Svizzera”), n. 7.27 (“Responsabilità del cliente in materia fiscale”) e n. 7.33 (“Averi senza notizie”), con la precisazione che in caso di mancata contestazione entro trenta giorni esse sarebbero state considerate accettate senza riserva (doc. 12). ). In occasione della visita 9 settembre 2014 __________ __________ (indicato essere l’avente diritto economico della relazione in questione) è stato informato sul contenuto dello scritto 12 maggio 2014 (doc. 6).

 

                            C.  Il 30 gennaio 2015 la banca ha nuovamente sollecitato la cliente e ha chiesto di consegnarle entro il 30 marzo 2015 una “dichiarazione di conformità fiscale”, rendendola inoltre edotta del nuovo reato penale italiano denominato “auto-riciclaggio”. Essa ha affermato che l’adesione alla procedura summenzionata era “essenziale alla prosecuzione delle nostre relazioni d’affari”. La banca ha concluso rilevando che nel frattempo doveva adottare le misure che le permettevano “di evitare ogni rischio di complicità nei reati come definiti dalla nuova legge italiana”, sicché “come consentito dalle (…) CG” avrebbe rifiutato qualsiasi operazione di cassa, sospeso l’utilizzo delle carte di credito e di altri mezzi di pagamento, nonché avrebbe autorizzato, fatte salve altre restrizioni, unicamente trasferimenti verso conti di cui la cliente o i suoi beneficiari economici erano titolari in Italia“ (doc. 7). __________ e __________ __________ (aventi diritto di firma collettiva a due sul conto: doc. O) sono stati informati, in occasione della loro visita 16 marzo 2015, del contenuto della missiva in questione (doc. 9). Il 31 marzo 2015 la banca ha informato la cliente sugli ultimi sviluppi in materia di scambio automatico d’informazioni, di assistenza amministrativa in materia fiscale e di riciclaggio di denaro (doc. 10).

 

                            D.  A seguito del rifiuto di eseguire una nuova istruzione, il 31 marzo 2015 la cliente ha disposto la chiusura della relazione e ha richiesto il trasferimento presso la __________ in Inghilterra dei suoi averi (doc. J), che in data 18 maggio 2015 ammontavano a € 267'665.86 (doc. 3).

 

                            E.  Non avendo la banca ottemperato all’ordine summenzionato, con istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti 17 aprile 2015 AO 1 ha convenuto AP 1 dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo di condannare la convenuta a trasferire, trattenuti gli importi necessari a coprire le spese di trasferimento alla chiusura del conto, tutti gli averi disponibili sul conto n. __________ a essa intestato a favore del conto __________. Con osservazioni 21 maggio 2015 la controparte si è opposta a tale richiesta, chiedendo, in ordine, di dichiarare irricevibile l’istanza e, nel merito, di respingerla. Con decisione 25 giugno 2015il Pretore ha accolto integralmente l’istanza.

 

                             F.  Con appello 10 luglio 2015 la convenuta è insorta contro il giudizio testé menzionato, chiedendone la riforma nel senso, in ordine, di dichiarare irricevibile l’istanza, nel merito di respingerla. Con risposta 6 agosto 2015 l’istante postula invece la reiezione del gravame. Nel gennaio 2016 è stata modificata a Registro di commercio la ragione sociale della convenuta in: AP 1.

 

 

considerato

 

 

in diritto:              1.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 seg. CPC). Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni, ridotto a 10 giorni nella procedura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, sia l’appello sia la risposta sono tempestive.

 

                             2.  Giusta l'art. 257 cpv. 1 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e la situazione giuridica è chiara (lett. b). Quest'ultima condizione è soddisfatta se, sulla base di una dottrina e di una giurisprudenza invalse, la conseguenza giuridica è senz'altro evincibile dall'applicazione della legge e porta a un risultato univoco. Per contro la situazione giuridica non è di regola chiara se la parte convenuta oppone delle obiezioni o eccezioni motivate su cui il giudice non può statuire immediatamente o se l'applicazione di una norma richiede l'emanazione di una decisione di apprezzamento o in equità con una valutazione di tutte le circostanze del caso (DTF 138 III 123 consid. 2.1.2, con rif.). Per impedire l'accoglimento di una domanda fondata sull'art. 257 CPC non basta tuttavia che la parte convenuta semplicemente sostenga che ci si trova in presenza di una simile situazione o che la stessa potrebbe remotamente entrare in linea di conto (cfr. con riferimento ad un preteso abuso di diritto TF 4A_329/2013 del 10 dicembre 2013 consid. 6.1; DTF 138 III 620). Non è nemmeno possibile vanificare la procedura in discussione invocando degli argomenti speciosi, eccependo segnatamente in modo artificioso del diritto straniero (TF 4A_415/2013 del 20 gennaio 2014 consid. 7; cfr. anche TF 4A_170/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4).

 

                             3.  L’appellante rileva, anzitutto, che il Pretore avrebbe omesso di menzionare il suo scritto 31 luglio 2013 (doc. 4). Rinvia, poi, allo scritto 12 maggio 2014 (doc. 5), così come agli incontri di cui ai doc. 6 e 9, affermando che la cliente aveva accettato la limitazione delle operazioni contenuta nelle CG (appello, pag. 5 segg.). Il primo giudice ha spiegato che la finzione di accettazione invocata dalla banca non si attaglia alla fattispecie, dato che essa è applicabile, a determinate condizioni, unicamente agli atti di adempimento del contratto originario e non alle modifiche del medesimo. Il Pretore ha quindi sottolineato che il silenzio della cliente deve essere valutato alla luce dell’art. 6 CO, che però a sua volta non si attaglia al caso concreto, poiché la modifica delle CG è peggiorativa per la cliente e migliorativa per la banca che ha operato la medesima (decisione impugnata, pag. 3). L’appellante non contesta l’accertamento pretorile sulla modalità di trasmissione della modifica delle CG. Essa si limita ad affermare che tale modalità è stata richiesta dalla cliente medesima al momento dell’apertura del conto e che le CG precedenti (CG 2008) prevedevano la possibilità della loro modifica in ogni tempo con comunicazione mediante “qualsiasi mezzo idoneo”, nonché la loro accettazione in mancanza di contestazione entro trenta giorni dall’invio dell’avviso corrispondente. Questa Camera ha già avuto modo di spiegare che per un adattamento importante delle condizioni contrattuali – come è il caso nella fattispecie, ove la convenuta peraltro nemmeno contesta la rilevanza dell’adattamento in questione – la banca non può validamente sostenere l’esistenza di un consenso tacito del cliente, o avvalersi della finzione di accettazione in caso di cosiddetta “posta trattenere” (da ultimo: II CCA 12.2015.12 del 7 ottobre 2015 pag. 8 seg.). A nulla muta il riferimento dell’appellante alla sentenza del Tribunale federale inc. 4C.378/2004. Al contrario della presente fattispecie in tal caso, infatti, si trattava di addebiti controversi. Su questo punto l’appello è quindi respinto. Per quanto concerne, poi, le visite di cui ai doc. 6 e 9, va rilevato che dai documenti in questione emerge che le persone che vi hanno presenziato sono state informate dalla banca sul contenuto degli scritti, ma che esse non hanno in alcun modo accettato quanto comunicato dalla medesima. Infine, va sottolineato che, come correttamente indicato dal Pretore (decisione impugnata, pag. 3), quand’anche si volesse applicare la finzione citata, la sua invocazione sarebbe abusiva, poiché al 15 agosto 2014 (doc. 12) era perfettamente chiaro alla banca il disaccordo della cliente in merito al nuovo regime denominato “responsabilità del cliente in materia fiscale”, dato che essa glielo aveva già somministrato in precedenza senza successo.

 

                             4.  L’appellante insiste sul fatto che a seguito della modifica delle CG la mancata esecuzione dell’ordine di chiusura della relazione e di trasferimento degli averi era conforme agli obblighi di diritto privato che disciplinano i rapporti tra banca e cliente (memoriale, pag. 8 seg.). La censura non può essere condivisa. Infatti, come evidenziato (sopra, consid. 3) l’argomentazione pretorile sull’inapplicabilità della modifica delle CG resiste alla critica. La convenuta prosegue affermando che il suo comportamento risulta legittimo anche tenuto conto delle conseguenze che l’esecuzione dell’ordine potrebbero comportarle e che a suo dire devono essere tenute in considerazione anche nell’ambito di un rapporto di diritto privato (memoriale, pag. 9). Essa non indica, tuttavia, di che conseguenze trattasi, sicché su questo punto il gravame è irricevibile per carenza di motivazione (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). La banca sottolinea, altresì, che l’evocazione dell’art. 305bis CPS in prima sede era da attribuire alla sua volontà di evidenziare l’evoluzione del quadro giuridico attuale che impone alla banca maggiore prudenza, benché conscia che tale disposto non era ancora entrato in vigore (appello, pag. 9). Sia come sia, come evidenziato dal primo giudice la norma in questione, entrata in vigore il 1° gennaio 2016, non si applica alla fattispecie, poiché vige il principio dell’irretroattività (art. 2 CPS, v. anche per la modifica dell’articolo citato la disposizione transitoria della modifica del 12 dicembre 2014). Inoltre, anche volendo prescindere da queste premesse, l’appellante non tenta nemmeno di spiegare quale relazione intercorre tra l’asserita maggiore prudenza richiesta alla banca, il reato previsto all’art. 305bis CPS (nella sua nuova versione) e il diritto della cliente a che l’ordine impartito sia eseguito. Al riguardo l’appello è pertanto inammissibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).

 

                             5.  L’appellante critica, inoltre, il primo giudice in relazione all’applicazione del reato di auto-riciclaggio italiano (art. 648ter cpv. 1 CPit) (appello, pag. 7). Il Pretore ha rimproverato alla convenuta di non aver reso almeno verosimile l’applicabilità materiale e territoriale di tale reato a una banca che opera all’estero, così come che la fattispecie adempisse alle condizioni dello stesso, limitandosi invece a paventarne l’applicabilità producendo un articolo di dottrina (divulgativa) (decisione querelata, pag. 4). La banca sostiene che tale argomentazione è errata poiché le impone “un onere impossibile da realizzare”, dato che tale norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2015, mentre “la circolare d’applicazione è stata pubblicata il 13 marzo 2015”, quindi contestualmente alle sue osservazioni di prima sede. In assenza di quello che essa definisce “chiarezza della norma” e in “totale mancanza di giurisprudenza”, essa reputa di aver “adempiuto ai propri obblighi (…) producendo l’estratto della disposizione entrata in vigore, la direttiva di applicazione della norma unitamente a un parere di dottrina autorevole, che dimostrano la sussistenza nel caso specifico di un rischio per la banca”. L’appellante non si confronta, tuttavia, compiutamente con la motivazione pretorile, nel senso che con tale passaggio non spiega, di nuovo, in che misura la fattispecie adempia alle condizioni di tale disposto. Tant’è che si limita ad affermare apoditticamente che quanto da essa prodotto dimostra l’esistenza di un rischio e di aver “fornito tutti gli elementi in suo possesso che portano a ritenere che gli averi” della cliente “non fossero conformi dal profilo fiscale”. Così facendo, essa non indica, quindi, quali siano tali elementi. Nemmeno si può seguire il ragionamento dell’appellante secondo il quale la circostanza che la cliente non abbia dato seguito alle sue richieste sia sufficiente in tal senso. Anche su questo punto l’appello è pertanto irricevibile per carenza di motivazione (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).

 

                             6.  La convenuta sostiene, poi, che l’entrata in vigore della norma italiana in questione avrebbe introdotto “un ulteriore diverso possibile profilo di responsabilità per la banca e i suoi dipendenti: ovvero il concorso nel nuovo reato di auto-riciclaggio, con il rischio concreto di un coinvolgimento nell’ambito di un potenziale procedimento penale a esso relativo” (memoriale, pag. 10). Si tratta di un’argomentazione vaga, che non adempie ai dettami di motivazione dell’appello di cui agli art. 310 e 311 cpv. 1 CPC. Inoltre, quanto da essa illustrato a pag. 10 e 13 in basso del proprio gravame – ove in sintesi paventa il rischio che un trasferimento su un conto in un Paese diverso dall’Italia possa “essere interpretato dalla giurisprudenza come «ostacolo» allo svolgimento delle indagini” – si esaurisce in una mera ipotesi ed è privo di qualsiasi confronto con quanto diffusamente illustrato dal primo giudice a pag. 4 della decisione impugnata. Anche su questo punto l’appello è quindi inammissibile.

 

                             7.  La convenuta ribadisce che le direttive FINMA impongono di tenere in considerazione il diritto estero e che in caso contrario la banca comprometterebbe la garanzia di un’attività e una reputazione irreprensibile, rispettivamente rinvia a due decisioni della FINMA, sostenendo che si tratta di due fattispecie concernenti “determinate operazioni transfrontaliere”. Essa afferma, inoltre, che per tali motivi non si giustifica la distinzione tra “vecchi e rischi nuovi” (appello, pag. 11 seg.). Sennonché, essa si limita a un rinvio generico alle decisioni menzionate e alle direttive FINMA, senza spiegare compiutamente né che analisi concreta è stata effettuata per definire l’esistenza del rischio summenzionato, né in che misura tali decisioni e direttive avrebbero ripercussioni nel caso concreto. A pag. 12, poi, l’appellante ribadisce che con la novella legislativa italiana, la parafazione dell’accordo fiscale con l’Italia 23 febbraio 2015 e la cosiddetta “voluntary disclosure”, sarebbe stato introdotto un nuovo rischio, ossia, a suo dire, quello di possibile perseguimento della banca in concorso al reato di autoriciclaggio. Con le sue censure l’appellante, tuttavia, non si confronta validamente con le diffuse argomentazioni pretorili indicate nella decisione impugnata. L’appello è, inoltre, irricevibile anche laddove la convenuta si lamenta del fatto che il primo giudice non avrebbe tenuto in considerazione le direttive interne alla banca (doc. 16), a suo dire adottate per rispondere alle aspettative dell’organo di controllo in relazione ai rischi giuridici e di reputazione nelle operazioni transfrontaliere. Essa critica il Pretore poiché avrebbe in tal modo rinunciato a esaminare gli elementi per stabilire se e in che misura la richiesta dell’istante si ponesse in contrasto con la politica di gestione dei rischi della banca, rispettivamente non le avrebbe permesso di avvalersi in particolare dell’interrogatorio e delle deposizioni delle parti, che a suo dire avrebbero potuto fornire ulteriori elementi a comprova della sua posizione (appello, pag. 13), senza tuttavia specificare i medesimi, in chiaro spregio degli art. 310 e 311 cpv. 1 CPC. Sia come sia, va detto che su questo punto l’appello dovrebbe comunque essere respinto, poiché le direttive interne non sono cogenti per i rapporti tra banca e cliente (II CCA 12.2015.77 del 14 aprile 2016).

 

                             8.  L’appellante prosegue affermando che l’istante non ha in alcun modo documentato il dispendio, ossia che gli averi presenti sul conto siano destinati al pagamento di artigiani per lavori su degli immobili di sua proprietà. Essa reputa che non è sufficiente, al riguardo, la fattura di cui all’ordine 11 febbraio 2015 (appello, pag. 14). Il Pretore ha rilevato che tale obiezione non aveva pregio giuridico. In primo luogo, egli ha sottolineato che importa poco il fatto che l'istante abbia o non abbia dimostrato a sufficienza le spese per fare fronte alle quali pretende di necessitare i denari di cui trattasi, dato che la tracciabilità è comunque garantita. Il primo giudice ha soggiunto che, ad ogni modo, nel caso concreto anche quel dispendio è stato sufficientemente dimostrato con la produzione dei doc. C e D, che comprovano appunto la titolarità dell'istante su due immobili a __________ e l'attuale svolgimento di lavori di manutenzione sugli stessi (doc. F e G). Egli ha concluso rilevando che, del resto, nel 2014 la convenuta aveva aderito a pagare una fattura della ditta __________, utilizzando quei medesimi denari oggetto della presente istanza (doc. G). Con la sua argomentazione l’appellante non si confronta compiutamente con la motivazione pretorile, sicché su questo punto il gravame è inammissibile.

 

                             9.  L’appellante sostiene che il Pretore avrebbe omesso di entrare nel merito della richiesta di applicazione dell’art. 19 LDIP, limitandosi ad affermare che essa è perfettamente infondata, tanto chiare essendo le norme di diritto applicabili alla fattispecie. La convenuta sostiene che le normative antiriciclaggio “hanno assunto nel corso degli anni una valenza sempre più centrale al punto di assurgere a norme di salvaguardia dell’organizzazione sociale ed economica nello Stato estero che le ha emanate”. Essa soggiunge che “attraverso la sottoscrizione delle convenzioni internazionali che prevedono lo scambio automatico di informazioni e tramite l’adattamento delle norme antiriciclaggio svizzero, quest’evoluzione può ora essere considerata conforme alla concezione svizzera del diritto”, concludendo nel senso che nulla osta, a suo dire, a rinviare ai principi giurisprudenziali sviluppati con riferimento all’art. 19 LDIP “che impongono all’ordinamento giuridico svizzero (e quindi anche nell’ambito di un rapporto contrattuale sottoposto a diritto svizzero) di tenere conto degli effetti dell’applicazione di norme di diritto estero (…)” (appello, pag. 14 seg.). La censura non può essere seguita. Infatti, l’applicazione dell’art. 19 LDIP, di natura eccezionale, presuppone (oltre le altre condizioni cumulative) che secondo la concezione giuridica svizzera sussista un interesse manifestamente preponderante e degno di protezione affinché la norma estera sia applicata. Sennonché, non esiste alcun interesse preponderante ad applicare in maniera immediata le regole estere in materia di antiriciclaggio, posto come il diritto svizzero conosce, nella materia, un sistema legislativo esaustivo. Anche su questo punto l’appello è quindi respinto.

 

                           10.  L’appellante critica, infine, il Pretore per aver reputato applicabile al caso concreto l’art. 257 CPC (memoriale, pag. 15 seg). Essa sostiene, in primo luogo, che il primo giudice si sarebbe limitato a rimandare alle condizioni previste dalla disposizione in questione nonché alla giurisprudenza in materia, senza esaminare l’adempimento delle medesime. A torto. Infatti, tutto il suo giudizio è pervaso dall’esame dei presupposti del disposto testé menzionato. In particolare, egli ha diffusamente spiegato il motivo per cui le obiezioni sollevate dalla convenuta non erano tali da comportare l’inapplicabilità dell’art. 257 CPC. La banca sbaglia, quindi, anche laddove afferma che il primo giudice avrebbe fondato il proprio ragionamento su un nuovo criterio, ossia la dimostrazione di un interesse degno di protezione da parte della convenuta. Basti rilevare, al riguardo, che la valutazione dei contrapposti interessi non è contraria alla procedura dei casi manifesti ma, anzi, ha semplicemente e proprio lo scopo di esaminare se, a fronte della tesi dell’istante, le obiezioni della convenuta hanno sufficiente peso da necessitarsi una procedura ordinaria (cfr. II CCA 12.2014.206 del 12 febbraio 2015 consid. 4). Secondo l’appellante, poi, la situazione giuridica non sarebbe chiara e le stesse argomentazioni pretorili farebbero emergere delle incertezze, laddove nella decisione querelata è indicato che “potrebbe forse andarne diversamente per quanto concerne il nuovo reato di auto-riciclaggio italiano (art. 648ter cpv. 1 CP)”. La banca dimentica, tuttavia, che il primo giudice ha poi spiegato dettagliatamente il motivo per cui l’invocazione di tale norma non era tale da inficiare l’applicazione dell’art. 257 CPC (decisione impugnata, pag. 4). L’appellante non si confronta compiutamente con tale motivazione, così come non adempie ai requisiti posti dagli art. 310 e 311 cpv. 1 CPC laddove afferma l’applicazione dell’art. 19 LDIP e dell’art. 20 CO, “l’incertezza giuridica (…) determinata dalla continua evoluzione della posizione delle autorità svizzere, in particolare della FINMA”, senza minimamente sostanziare la sua argomentazione in relazione al caso concreto. Anche su questo punto l’appello è di conseguenza irricevibile.

 

                           11.  In definitiva, l’appello è respinto nella misura in cui è ricevibile, con conseguente conferma del giudizio impugnato. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono fissate in applicazione degli art. 2 cpv. 1, 7 cpv. 1, 9 cpv. 2 e 13 LTG (v. BU 10 febbraio 2015, pag. 38 seg.). Le ripetibili sono calcolate secondo i criteri stabiliti dall’art. 11 Rtar. Il valore litigioso, valido anche per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale, è di € 267'665.86.

 

 

 

Per questi motivi,

 

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar,

 

 

decide:                 1.  L’appello 10 luglio 2015 di AP 1, __________, è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

                             2.  Le spese processuali della procedura di appello, di fr. 4'000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte identico importo a titolo di ripetibili.

 

                             3.  Notificazione:

 

-;

-.

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).