|
vicecancelliera: |
Verda Chiocchetti
|
sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria inc. n. OR.2013.54 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 7 marzo 2013 da
|
|
AP 1 AP 2 AP 3 AP 4
|
|
|
|
contro |
|
|
|
AO 1
|
||
|
|
|
|
|
chiedente la condanna del convenuto al versamento di almeno fr. 1'617'331.- a titolo di risarcimento danni, oltre interessi al 5% a far tempo dal 29 aprile 2009, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
domanda avversata dal convenuto che con risposta 12 giugno 2013 ha postulato la reiezione della petizione, e sulla quale il Pretore ha deciso il 3 settembre 2013, dichiarando la petizione irricevibile e ponendo tasse e spese già anticipate di complessivi fr. 9'500.- e ripetibili di fr. 16'000.- a carico degli attori;
appellanti gli attori che con appello 3 ottobre 2013 chiedono in via principale l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al Pretore per il proseguimento della procedura nei confronti del Comune di __________ e in via subordinata la modifica della decisione sulle spese e tasse di giustizia nel senso di diminuire considerevolmente l’importo che dovrà essere posto a carico delle parti attrici, il tutto con protesta di spese e ripetibili;
mentre il convenuto con risposta all’appello 22 novembre 2013 propone la reiezione dell’appello, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
e ora in materia di spese e ripetibili della procedura cantonale dopo la sentenza 2C_241/2015 emessa il 3 luglio 2015 dalla II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale, che in accoglimento del ricorso degli appellanti ha annullato il giudizio di appello emanato il 20 novembre 2014 (inc. 12.2013.161) e ha rinviato la causa alla Camera, affinché riprenda la procedura e statuisca nuovamente sulle spese e le ripetibili della sede cantonale;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con sentenza 20 novembre 2014 (inc. 12.2013.161) questa Camera ha respinto l’appello degli attori contro la sentenza 3 settembre 2013 del Pretore, che aveva dichiarato irricevibile la petizione 7 marzo 2013 in quanto promossa contro il CO 1 e non contro il Comune di __________
che su ricorso degli attori la II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale con sentenza 2C_241/2015 emessa il 3 luglio 2015 ha annullato tale giudizio e ha rinviato la causa all’autorità cantonale per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi e alla Pretura per proseguire la procedura;
che in estrema sintesi il Tribunale federale ha ritenuto un formalismo eccessivo il rifiuto di rettificare il nome della parte convenuta;
che la causa deve dunque intendersi avviata nei confronti del Comune di __________ (cfr. consid. 5.3 della sentenza federale per la rettifica della parte convenuta);
che secondo il consid. 5.4 della citata sentenza del Tribunale federale, la Camera deve riprendere la procedura dal punto in cui è stata interrotta, vale a dire che essa deve accogliere l’appello e rinviare la causa alla Pretura per la continuazione della procedura OR.2013. 54 avviata con la petizione 7 marzo 2015 e deve decidere sulle spese giudiziarie di appello;
che il Comune di __________ risulta interamente soccombente e deve quindi sopportare le spese processuali e l’indennità per ripetibili in favore degli appellanti;
che la determinazione delle spese giudiziarie eseguita il 20 novembre 2014 (consid. 12) non risulta essere stata contestata dalle parti, così che si possono riprendere le considerazioni già esposte all’epoca, alle quali si rinvia, con diversa ripartizione tra le parti secondo la soccombenza risultante dalla sentenza 3 luglio 2015;
che per questo giudizio non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili;
Per i quali motivi.
decide:
I. L’appello 3 ottobre 2013 degli attori è accolto e la sentenza 12 giugno 2013 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, è annullata. La causa OR.2013.54 è rinviata al Pretore per la continuazione della procedura.
II. Le spese processuali della
procedura di appello in complessivi
fr. 4'500.-, già anticipati dagli appellanti, sono poste a carico del Comune di
__________, il quale rifonderà agli appellanti l’importo complessivo di fr.
8'000.- per ripetibili di appello.
III. Notificazione:
|
|
- avv. - avv. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 |
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).