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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2015.2270 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza di exequatur 20 maggio 2015 da
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CO 7
CO 4
CO 6 CO 8
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contro |
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RE 1
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con cui le istanti hanno chiesto di dichiarare esecutiva in Svizzera l’ordinanza 20 febbraio 2015 del Tribunale ordinario di __________, Sezione specializzata in materia di impresa B, nel procedimento iscritto al numero R.G. __________ e di eseguire quale provvedimento conservativo ai sensi dell’art. 47 CLug e 271 LEF il sequestro su tutti i beni mobili, crediti o diritti di qualunque natura di proprietà, titolarità e comunque di pertinenza del convenuto fino alla complessiva concorrenza di EUR 121'670'000.- (pari a CHF 127'155'000.-), domanda accolta dal Pretore con decisione 22 maggio 2015;
ed ora sul reclamo 15 luglio 2015 del convenuto volto ad ottenere in ordine, previa concessione dell’effetto sospensivo al rimedio giuridico con conseguente revoca dei provvedimenti conservativi adottati, la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 CLug fino ad evasione del reclamo presentato in Italia il 6 marzo 2015 contro la decisione oggetto di exequatur e in via subordinata il versamento di una cauzione da parte della controparte ai sensi dell’art. 46 cpv. 3 CLug, rispettivamente nel merito la reiezione dell’istanza di exequatur, gravame al quale le istanti con la risposta 21 agosto 2015 si sono opposte nella misura in cui la decisione oggetto di exequatur era nel frattempo stata confermata dall’ordinanza 31 luglio 2015 dello stesso Tribunale nel procedimento per reclamo iscritto al numero R.G. __________;
rilevato che con la replica spontanea 4 settembre 2015, cui le istanti si sono opposte con la duplica spontanea 2 e 5 ottobre 2015, il convenuto ha parzialmente modificato le sue richieste, chiedendo ora che l’istanza di exequatur fosse respinta con conseguente revoca dei provvedimenti conservativi adottati e in via subordinata fosse ordinato il versamento di una cauzione da parte della controparte ai sensi dell’art. 46 cpv. 3 CLug;
preso atto degli ulteriori scambi di allegati tra le parti, in particolare dello scritto 26 novembre 2015 del convenuto a cui ha fatto seguito lo scritto 21 dicembre 2015 delle istanti, dello scritto 21 dicembre 2015 del convenuto a cui ha fatto seguito lo scritto 20 gennaio 2016 delle istanti e dello scritto 8 febbraio 2016 del convenuto a cui ha fatto seguito lo scritto 4 marzo 2016 delle istanti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nell’ambito della causa civile (risarcimento del danno) rubricata con il n. __________ e promossa con atto di citazione 28 maggio 2013 (doc. C), con ordinanza 20 febbraio 2015 (doc. R inc. n. SO.2015.2270) il Tribunale ordinario di __________, Sezione specializzata in materia di impresa B, statuente nell’ambito del procedimento su ricorso ex art. 671 CPCIt. iscritto al numero R.G. __________, ha autorizzato varie persone giuridiche ad eseguire secondo le norme di legge il sequestro conservativo, anche presso terzi, di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura di proprietà, titolarità e comunque di pertinenza di RE 1, ed in particolare Fo____________________ __________ e per essa CO 1 sino a concorrenza della somma complessiva di EUR 43'700'000.-, Mi__________ __________ e per essa CO 1 sino a concorrenza della somma complessiva di EUR 41'400'000.-, Im__________ __________ (ora CO 2) sino a concorrenza della somma complessiva di EUR 5'175'000.-, CO 4 sino a concorrenza della somma complessiva di EUR 4'255'000.-, CO 4 sino a concorrenza della somma complessiva di EUR 1’955'000.-, S__________ __________ sino a concorrenza della somma complessiva di EUR 18’495'000.-, CO 3 sino a concorrenza della somma complessiva di EUR 1'150'000.-, CO 8 sino a concorrenza della somma complessiva di EUR 4'600'000.- e CO 2 sino a concorrenza della somma complessiva di EUR 460'000.-.
Con attestazione 10 marzo 2015 (doc. S inc. n. SO.2015.2270) il Tribunale ha confermato l’esecutività della decisione in forza degli art. 54 e 58 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano [CLug]).
2. Con istanza 20 maggio 2015, fondata sugli art. 38 segg. e 47 CLug rispettivamente sull’art. 271 LEF, CO 2, CO 3, CO 4, CO 5 (risultante dalla fusione di Fo____________________ __________, Mi__________ __________ e altre società), CO 6 (già S__________ __________), CO 7 (già Im__________ __________), CO 8 e, per quanto potesse occorrere, CO 1, hanno convenuto in giudizio RE 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, chiedendo di dichiarare esecutiva in Svizzera l’ordinanza 20 febbraio 2015 del Tribunale ordinario di __________, Sezione specializzata in materia di impresa B, e di eseguire quale provvedimento conservativo il sequestro su tutti i beni mobili, crediti o diritti di qualunque natura di proprietà, titolarità e comunque di pertinenza di costui fino alla complessiva concorrenza di EUR 121'670'000.-, pari a CHF 127'155'000.- (ritenuto che l’importo per cui era stato autorizzato il sequestro conservativo a favore di S__________ __________ era stato ivi indicato in EUR 18'975'000.-, come risultava in lettere nella decisione oggetto di exequatur, anziché in EUR 18’495'000.-).
Con decisione 22 maggio 2015 il Pretore ha accolto l’istanza di exequatur (dispositivo n. 1.1) e ha emanato, tramite decreti separati, i provvedimenti conservativi richiesti (dispositivo n. 1.2), ponendo le spese processuali di complessivi CHF 2'000.- a carico del convenuto (dispositivo n. 2).
3. Con il reclamo 15 luglio 2015, che qui ci occupa, il convenuto ha chiesto in ordine, previa concessione dell’effetto sospensivo al rimedio giuridico con conseguente revoca dei provvedimenti conservativi adottati, la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 CLug fino ad evasione del reclamo 6 marzo 2015 (doc. L) da lui presentato in Italia contro la decisione oggetto di exequatur e in via subordinata il versamento di una cauzione da parte della controparte ai sensi dell’art. 46 cpv. 3 CLug, rispettivamente nel merito la reiezione dell’istanza di exequatur (comunque da rettificare nella misura in cui di fatto riconosceva l’autorizzazione al sequestro conservativo a favore di S__________ __________ per EUR 18'975'000.- anziché per EUR 18’495'000.-), rilevando come la decisione impugnata nello Stato d’origine fosse manifestamente contraria all’ordine pubblico svizzero da una parte in quanto i suoi diritti di difesa, segnatamente il diritto ad un processo equo e il diritto di essere sentito, erano stati gravemente violati nell’ambito della procedura italiana, e dall’altro in quanto il procedimento di merito in Italia sarebbe verosimilmente durato moltissimi anni.
Con la risposta 21 agosto 2015 le istanti si sono opposte al reclamo nella misura in cui la decisione oggetto di exequatur era nel frattempo stata confermata dall’ordinanza 31 luglio 2015 del Tribunale ordinario di __________, Sezione specializzata in materia di impresa B, nel procedimento per reclamo ex art. 669 terdecies CPCIt. iscritto al numero R.G. __________ (doc. 1).
4. Con la replica spontanea 4 settembre 2015, avversata dalle istanti con la duplica spontanea 2 e 5 ottobre 2015 sempre nella misura in cui la decisione oggetto di exequatur era stata confermata dall’ordinanza 31 luglio 2015 (ritenuto che le istanti CO 2 e CO 3 avevano allora indicato, come per altro già fatto con la risposta 21 agosto 2015, di essere state incorporate in seguito a fusione da CO 3, salvo poi aver rettificato parzialmente questa circostanza, con scritto 5 ottobre 2015, adducendo - giustamente - che CO 3, che aveva incorporato CO 2, era in realtà anche la nuova ragione sociale di CO 3, cfr. doc. 2), il convenuto (che allora si era pure chiesto come mai nella procedura fosse ancora intervenuta l’istante CO 8) ha parzialmente modificato le sue richieste, chiedendo ora che in via principale l’istanza di exequatur fosse respinta con conseguente revoca dei provvedimenti conservativi anche in considerazione della mancata integrale conferma della decisione oggetto di exequatur nel Paese di origine e del verosimile esito a lui favorevole della causa di merito a seguito del suo probabile proscioglimento penale in Italia e che in via subordinata fosse ordinato il versamento di una cauzione da parte della controparte ai sensi dell’art. 46 cpv. 3 CLug.
5. Degli ulteriori scambi di allegati tra le parti, in particolare dello scritto 26 novembre 2015 del convenuto (che ha prodotto nuovi documenti attestanti l’avvenuta violazione dei suoi diritti di difesa nel procedimento che aveva dato luogo alla decisione oggetto di exequatur) a cui ha fatto seguito lo scritto 21 dicembre 2015 delle istanti, dello scritto 21 dicembre 2015 del convenuto (che ha prodotto altri nuovi documenti a sostegno del verosimile esito a lui favorevole della causa di merito a seguito del suo proscioglimento penale in Italia) a cui ha fatto seguito lo scritto 20 gennaio 2016 delle istanti (ritenuto che a quel momento è stato - giustamente - indicato che CO 3, che come detto aveva incorporato CO 2 ed era anche la nuova ragione sociale di CO 3, era nel frattempo stata incorporata in CO 1, cfr. doc. 4) e dello scritto 8 febbraio 2016 del convenuto (che ha ribadito la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo e prodotto nuovi documenti attestanti l’avvenuta violazione dei suoi diritti di difesa nel procedimento che aveva dato luogo alla decisione oggetto di exequatur) a cui ha fatto seguito lo scritto 4 marzo 2016 delle istanti, si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
6. Confrontata con una decisione estera suscettibile di essere dichiarata esecutiva in Svizzera e oggetto di impugnazione nello Stato d’origine con un rimedio di diritto ordinario, questa Camera, competente a statuire sul ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug - rimedio giuridico che in Svizzera va promosso mediante reclamo da esaminarsi dall’autorità giudiziaria preposta, in Ticino dalla Camera civile d’appello competente per materia (art. 48 lett. a n. 8, lett. b n. 5 e lett. e n. 4 LOG in combinazione con l’art. 309 lett. a CPC), con cognizione piena dei motivi di diniego (art. 327a cpv. 1 CPC) e previa possibilità per le parti di addurre nuovi fatti e di assumere nuove prove (cfr. art. 326 cpv. 2 CPC; Hofmann/Kunz, Basler Kommentar, n. 56 seg. ad art. 43 CLug; Staehelin/Bopp, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2ª ed., n. 14 e 19 ad art. 43 CLug; DTF 138 III 82 consid. 3.5.3; II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 14 agosto 2012 inc. n. 12.2012.90, 14 agosto 2012 inc. n. 12.2011.196/220, 3 aprile 2013 inc. n. 12.2012.135, 14 agosto 2013 inc. n. 12.2012.61, 25 novembre 2013 inc. n. 12.2013.26) - può, sulla base del suo potere di apprezzamento (DTF 129 III 574 consid. 3; TF 14 luglio 2006 5P.402/2005 consid. 6.1.1; Kropholler/Von Hein, Europäisches Zivilprozessrecht, 9ª ed., n. 5 ad art. 37 EuGVO; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 49 ad art. 46 CLug), decidere in 3 modi (cfr. Staehelin/Bopp, op. cit., n. 5 ad art. 46 CLug; Kropholler/Von Hein, Europäisches Zivilprozessrecht, 9ª ed., n. 1 ad art. 46 EuGVO; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 48 ad art. 46 CLug): sospendere la procedura di exequatur (art. 46 cpv. 1 CLug), dichiarare esecutiva la decisione estera senza condizioni oppure subordinare l’esecuzione alla costituzione di una garanzia da parte del creditore istante (art. 46 cpv. 3 CLug; cfr. pure sull’intera problematica II CCA 8 luglio 2011 inc. n. 12.2009.216, 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120, 14 giugno 2012 inc. n. 12.2012.55, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 27 marzo 2014 inc. n. 12.2013.196, 16 febbraio 2016 inc. n. 12.2015.69).
7. È pacifico che nelle more della causa il Tribunale ordinario di __________, Sezione specializzata in materia di impresa B, con ordinanza 31 luglio 2015 (doc. 1) ha nel frattempo evaso il reclamo 6 marzo 2015 del convenuto (doc. L), decretandone il parziale accoglimento nel senso che ha revocato l’autorizzazione al sequestro conservativo a favore di CO 5 e di CO 7, ha ridotto da EUR 43'700'000.- a EUR 42'573'000.- rispettivamente da EUR 41'400'000.- a EUR 37'513'000.- la somma complessiva per cui Fo____________________ __________ e per essa CO 1 rispettivamente Mi__________ __________ e per essa CO 1 erano autorizzate al sequestro conservativo, e per il resto ha confermato l’ordinanza 20 febbraio 2015.
In questa sede non è necessario stabilire se il reclamo ex art. 669 terdecies CPCIt. inoltrato contro la decisione oggetto di exequatur costituisca o meno un rimedio di diritto ordinario ai sensi dell’art. 46 CLug. In effetti, a seguito dell’emanazione della decisione di cui al doc. 1, le domande del convenuto di sospendere la procedura di exequatur ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 CLug fino ad evasione del reclamo 6 marzo 2015 (per altro da lui ritirata con la replica spontanea 4 settembre 2015) o almeno di obbligare le istanti al versamento di una cauzione ai sensi dell’art. 46 cpv. 3 CLug (da lui invece mantenuta) non avrebbero in ogni caso potuto essere accolte: la prima era in effetti divenuta priva d’oggetto, visto che il reclamo di cui si chiedeva l’evasione era stato trattato; la seconda doveva invece essere disattesa, non essendo più data una delle condizioni per il suo eventuale accoglimento, ossia l’esistenza di un’impugnazione possibile o pendente nello Stato d’origine, ritenuto che la CLug non permette la prestazione di garanzie se non proprio in quella evenienza (II CCA 18 giugno 2001 inc. n. 12.2001.58, sia pure resa in applicazione della CL) .
8. Ciò detto, si tratta ora di stabilire se la decisione oggetto di exequatur possa essere riconosciuta in Svizzera, eventualmente nella misura in cui era stata confermata dall’ordinanza 31 luglio 2015, ritenuto che giusta l’art. 45 CLug il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug (cpv. 1), fermo restando che in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame nel merito (cpv. 2; II CCA 18 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.113, 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120). Per costante dottrina e giurisprudenza, l’art. 45 cpv. 1 CLug, formulato in maniera eccessivamente restrittiva (Staehelin/Bopp, op. cit., n. 2 ad art. 45 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 9 ad art. 45 CLug), consente tuttavia di rimettere in discussione anche i presupposti per l’exequatur, i presupposti per la decisione di exequatur di primo e secondo grado e le eventuali violazioni di prescrizioni procedurali commesse dal giudice dell’exequatur (Staehelin/Bopp, op. cit., n. 3 ad art. 45 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 19 segg., 24 seg. e 26 seg. ad art. 45 CLug.; TF 6 luglio 2010 4A_228/2010 consid. 4; II CCA 7 novembre 2011 inc. n. 12.2011.138, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 14 agosto 2012 inc. n. 12.2012.90, 3 aprile 2013 inc. n. 12.2012.135, 25 novembre 2013 inc. n. 12.2013.26, 19 febbraio 2016 inc. n. 12.2014.218/219).
8.1 Nel caso di specie il convenuto ha addotto che a seguito dell’ordinanza 31 luglio 2015 del Tribunale ordinario di __________, Sezione specializzata in materia di impresa B, che aveva confermato solo parzialmente il sequestro conservativo, la decisione oggetto di exequatur sarebbe divenuta priva di forza esecutiva. Il rilievo è infondato. Come si è detto in precedenza, con l’ordinanza 31 luglio 2015 (doc. 1) il Tribunale di __________ ha in effetti confermato in larga parte il sequestro conservativo autorizzato dal medesimo Tribunale il 20 febbraio 2015 e meglio in ragione di EUR 42'573'000.- a favore di Fo____________________ __________ e per essa CO 1, di EUR 37'513'000.- a favore di Mi__________ __________ e per essa CO 1, di EUR 5'175'000.- a favore di Im__________ __________ (divenuta poi CO 2, quindi CO 3 e infine CO 1), di EUR 4'255'000.- a favore di CO 3 (divenuta CO 3 e infine CO 1), di EUR 1’955'000.- a favore di CO 3 (divenuta CO 3 e infine CO 1), di EUR 18’495'000.- a favore di S__________ __________ (ora CO 4) e di EUR 4'600'000.- a favore di CO 6. Non si può così seriamente contestare che il sequestro conservativo 20 febbraio 2015 è così rimasto esecutivo, dal punto di vista del diritto italiano, sia pure limitatamente all’importo di EUR 114'566'000.- e limitatamente ai soli creditori sopra indicati (in tal senso II CCA 14 agosto 2012 inc. n. 12.2011.196/220). La decisione di exequatur impugnata va così confermata, ancorché limitatamente all’importo di EUR 114'566'000.-, pari a CHF 119'730'745.- (EUR 114'566'000.- x CHF 127'155'000.- / EUR 121'670'000.-).
8.2 A sostegno della sua opposizione al giudizio di exequatur il convenuto ha in seguito rilevato che la procedura di merito nello Stato d’origine, assai complessa (già solo per il numero delle parti coinvolte), sarebbe verosimilmente giunta a conclusione nei tre gradi di giudizio solo fra molti (10 o 15) anni, ciò che rendeva insostenibile l’adozione di un tale provvedimento o anche solo il sequestro dei suoi beni durante questo tempo. Il rilievo, che rientra tra i motivi d’impedimento dell’art. 34 cpv. 1 CLug, disposizione secondo cui le decisioni emanate in uno Stato contraente non sono riconosciute se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato richiesto, è infondato. A parte il fatto che la lunga durata del procedimento nello Stato d’origine nemmeno costituisce di per sé una violazione dell’ordine pubblico (Kropholler/Von Hein, op. cit., n. 15a ad art. 34 EuGVO), si osserva in effetti che il convenuto non ha dimostrato con un’argomentazione fondata su dati oggettivi - non avendo versato agli atti alcuna prova in tal senso - che la procedura di merito si sarebbe verosimilmente conclusa solo in tempi lunghissimi, la circostanza che la prima udienza indetta per il 27 maggio 2014 fosse stata differita al 24 febbraio 2015 prima e al 24 novembre 2015 poi (cfr. doc. N) non consentendo ancora di trarre una tale conclusione. Il fatto che il reclamo 6 marzo 2015 sia stato evaso già il 31 luglio 2015 depone anzi a sfavore dell’asserita verosimile lentezza nella trattazione della causa (forse anche perché fortemente mediatizzata, cfr. doc. FF-II, QQ, BBB e OOO inc. n. SO.2015.2270) nello Stato d’origine. E comunque il convenuto non ha preteso di essersi attivato in Italia per ridurne i tempi d’evasione (II CCA 16 febbraio 2016 inc. n. 12.2015.69).
8.3 Il convenuto ha quindi sostenuto che la decisione oggetto di exequatur era pure manifestamente contraria all’ordine pubblico svizzero di cui all’art. 34 cpv. 1 CLug per il fatto che i suoi diritti di difesa, segnatamente il diritto ad un processo equo e il diritto di essere sentito, sarebbero stati gravemente violati nell’ambito della procedura italiana che aveva portato all’emanazione dell’ordinanza 20 febbraio 2015: come da lui rammentato nell’ambito della memoria difensiva 13 novembre 2014 (doc. EE) e ribadito nel reclamo 6 marzo 2015 (doc. L), quella procedura era stata infatti preceduta da un distinto sub-procedimento (iscritto al numero R.G. 42294-1/2013) che aveva visto coinvolti, oltre ai suoi famigliari __________, __________ e __________, __________ e __________, articolatosi in due gradi di giudizio e conclusosi con l’emanazione di due ordinanze, rispettivamente il 20 dicembre 2013 su ricorso ex art. 671 CPCIt. (doc. E) e il 20 marzo 2014 su reclamo ex art. 669 terdecies CPCIt. (doc. F), poi utilizzate come vero e proprio precedente in termini nella successiva procedura che lo concerneva; nell’ambito di quel procedimento le qui istanti avevano prodotto e assunto, nel pieno rispetto del diritto al contraddittorio delle controparti di allora, numerosa documentazione (ritenuta fondante e presa in considerazione, in entrambi i gradi di giudizio, dal Tribunale italiano), che non sarebbe mai stata prodotta, ma diffusamente citata ed utilizzata, nell’ambito del successivo procedimento che concerneva solo lui; escluso da quel precedente sub-procedimento ed impossibilitato a conoscere l’esistenza stessa di documenti che in tal procedimento avevano avuto ingresso, egli neppure sarebbe stato in facoltà di formulare istanza di accesso a tali documenti, di cui addirittura ignorava l’esistenza, venendo, con ciò stesso, privato dei suoi fondamentali diritti di difesa.
8.3.1 L’ordine pubblico procedurale (o formale) garantisce alle parti il diritto ad un giudizio indipendente sulle domande e sui fatti sottoposti al tribunale, in conformità con la procedura applicabile (TF 10 ottobre 2005 4P.146/2005 consid. 5.2 pubbl. in: RtiD II-2006 n. 34c). Esso è violato quando principi di procedura fondamentali generalmente riconosciuti sono disattesi in modo inconciliabile con il sentimento di giustizia e con i valori di uno stato di diritto (DTF 132 III 389 consid. 2.2.1, 128 III 191 consid. 4a). L’ordine pubblico svizzero esige in particolare il rispetto delle regole fondamentali di procedura dedotte dalla Costituzione Federale (art. 29 e 30 Cost.) e dall’art. 6 CEDU, quali il diritto ad un processo equo e il diritto di essere sentito (DTF 126 III 327 consid. 2b). Ai fini del giudizio sulla violazione dell’ordine pubblico procedurale occorre dunque stabilire se tali garanzie procedurali esistano nel sistema giuridico straniero e se esse siano state debitamente offerte. Il fatto che le parti si siano poi effettivamente prevalse di tali diritti è per contro irrilevante. La questione va esaminata sulla scorta dell’ordinamento processuale dello Stato in cui è stato emanato il giudizio, non in base alla concezione vigente nello Stato richiesto (TF 9 novembre 2004 4P.82/2004 consid. 3.3.2 pubbl. in: RtiD II-2005 n. 31, 5 ottobre 2010 4A_145/2010 consid. 5.2; II CCA 8 luglio 2011 inc. n. 12.2009.216, 18 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.113, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30).
8.3.2 La censura sollevata dal convenuto è ampiamente infondata. Come rilevato il 31 luglio 2015 dal Tribunale adito con reclamo ex art. 669 terdecies CPCIt. (doc. 1), che ha respinto la sua eccezione in tal senso, “la domanda cautelare proposta nei confronti di RE 1 è stata depositata in corso di causa, e in un tempo successivo rispetto al ricorso ex art. 671 CPC [N.d.R.: CPCIt.] presentato nei confronti di altri convenuti, prossimi congiunti del reclamante. I procedimenti cautelari nei confronti dei convenuti sono stati promossi tutti dopo l’instaurazione della causa di merito, sicché risulta inutile ogni formale provvedimento di acquisizione dei documenti prodotti nell’ambito della fase di merito e delle fasi cautelari che nella prima si inseriscono, documenti che di diritto sono pienamente accessibili a tutte le parti costituite, come RE 1, nel giudizio di merito. Nell’eventualità di mancata visibilità degli atti depositati in via telematica, la parte che - pur avendone diritto - non riesce in concreto a riceverli in comunicazione, è certamente legittimata a presentare istanza per ottenerne l’accesso. Nessuna domanda di accesso alla visibilità è stata al riguardo presentata dalla parte reclamante, e ciò lascia presumere che questa abbia comunque preso cognizione di tutto il materiale documentale versato in causa dalle altre parti [N.d.R.: del resto da lui in larga parte menzionato nella memoria difensiva 13 novembre 2014 di cui al doc. EE], compreso quello allegato - spesso in duplicazione - nei sub-procedimenti cautelari” (p. 2 seg.). Stando così le cose, il fatto, evidenziato dal convenuto negli scritti 26 novembre 2015 e 8 febbraio 2016, che nell’ambito della causa di merito le qui istanti abbiano poi formulato una formale richiesta di acquisizione dei fascicoli e dei documenti prodotti in tutti i precedenti sub-procedimenti cautelari (doc. MM p. 11 e OO p. 5 seg.), senza per altro che il Tribunale adito abbia ancora ritenuto di accogliere quella richiesta (non potendo ovviamente essere intesa come accoglimento della stessa il fatto che a p. 13 del doc. MM il Tribunale abbia invitato “le parti a depositare tutti i documenti in forma telematica, compresa citazione e documenti di tutte le memorie, compresi i fascicoli dei procedimenti cautelari”, anche perché allora alle parti era stato assegnato un termine per replicare alle obiezioni sul tema), è ben lungi dall’attestare l’erroneità della decisione 31 luglio 2015 con cui il Tribunale aveva respinto l’eccezione e con ciò l’esistenza della violazione dei diritti di difesa del convenuto nel procedimento che aveva dato luogo alla decisione oggetto di exequatur.
8.4 Il convenuto, evidenziando con lo scritto 21 dicembre 2015 che la causa di merito avrebbe verosimilmente avuto un esito a lui favorevole a seguito del suo proscioglimento penale in Italia, ha di fatto pure preteso che all’esecutività della decisione in Svizzera ostasse l’art. 34 cpv. 4 CLug, disposizione secondo cui le decisioni emanate in uno Stato contraente non sono riconosciute se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato vincolato dalla CLug (norma applicabile per analogia anche in caso di contrasto con precedenti decisioni emanate nello Stato d’origine, cfr. Kropholler/Von Hein, op. cit., n. 56 ad art. 34 EuGVO). La censura non può trovare accoglimento. Il fatto che con sentenza 15 dicembre 2015 (doc. NN) il Tribunale ordinario di __________, Ufficio del giudice per le indagini preliminari, abbia assolto il convenuto dal reato di cui agli art. 110 CPIt. e 2622 CCIt. rispettivamente di cui agli art. 110 CPIt. e 185 D.to L.vo 24 febbraio 1998 n. 58 non osta in effetti all’esecutività della decisione qui oggetto di exequatur, non potendosi ritenere che quest’ultima sia in contrasto (termine che va inteso in senso restrittivo, cfr. Kropholler/Von Hein, op. cit., n. 49 ad art. 34 EuGVO; II CCA 16 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.73) con la stessa: nulla permette in effetti di ritenere che a seguito del proscioglimento del convenuto in sede penale per i reati sopra indicati, che per altro a suo dire concernerebbe solo uno dei filoni dell’inchiesta sul gruppo __________ (reclamo p. 9), l’autorizzazione al sequestro conservativo dei suoi beni in sede civile sia ormai divenuta caduca. Oltretutto il giudizio penale, che ovviamente non è stato reso tra le medesime parti in causa, nemmeno è precedente alla decisione oggetto di exequatur.
8.5 Nella replica spontanea 4 settembre 2015 il convenuto si era infine chiesto come mai nella procedura fosse ancora intervenuta l’istante CO 1, che nel giudizio italiano nemmeno era stata autorizzata al sequestro conservativo nei suoi confronti. L’osservazione, volta in sostanza a sanzionare il difetto di legittimazione attiva di quella società, è ricevibile (II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 19 febbraio 2016 inc. n. 12.2014.218/219) e fondata. Per essere legittimato, l’istante deve infatti essere una “parte interessata” giusta l’art. 38 cpv. 1 CLug, o in altri termini dev’essere l’avente diritto indicato nella decisione da delibare, un suo successore a titolo universale o singolare oppure una qualsiasi persona abilitata secondo il diritto dello Stato d’origine ad avvalersi della decisione (Staehelin/Bopp, op. cit., n. 41 ad art. 38 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 186 ad art. 38 CLug; TF 4 marzo 2013 4A_501/2012 consid. 5.3). Nel caso di specie è invece incontestabile che CO 1, sia pure coinvolta nel procedimento in Italia, non era però né creditrice né successore in diritto di una delle creditrici del convenuto nell’ordinanza italiana, né ha mai preteso di esserlo. Emblematico è del resto il fatto che nell’istanza di exequatur essa sia stata indicata tra le istanti solo “per quanto possa occorrere” (p. 2).
9. L’emanazione del presente giudizio rende infine priva d’oggetto la domanda preliminare del convenuto volta all’ottenimento dell’effetto sospensivo al reclamo con conseguente revoca dei provvedimenti conservativi adottati (per altro non mantenuta con la replica spontanea 4 settembre 2015, salvo poi essere stata riproposta con lo scritto 8 febbraio 2016). Ad ogni buon conto, nella misura in cui mirava a far revocare l’ordine di sequestro, adottato quale provvedimento conservativo ex art. 47 CLug, il reclamo contro la decisione pretorile di exequatur non avrebbe potuto beneficiare dell’effetto sospensivo (art. 327a cpv. 2 CPC; Spühler, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 10 ad art. 327a CPC).
Ma se anche, per ipotesi, si volesse ammettere che la richiesta di revoca dei provvedimenti conservativi, fondata sul fatto che la decisione oggetto di exequatur non costituirebbe un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 cpv.1 LEF, fosse invece stata di natura indipendente, l’esito, come si dirà, non sarebbe comunque stato migliore per il convenuto.
9.1 Questa Camera ha già avuto modo di stabilire (II CCA 14 agosto 2012 inc. n. 12.2011.196/220) che in virtù dell’art. 47 cpv. 2 CLug, la dichiarazione di esecutività implica l’autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari, il cui genere e la cui esecuzione sono disciplinati dal diritto interno dello Stato in cui essi devono essere eseguiti (FF 2008 p. 1474 ad 2.7.5.1; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 134 e 136 ad art. 47 CLug; Staehelin/Bopp, op. cit., n. 38 ad art. 47 CLug; cfr. DTF 131 III 662 consid. 4.1, 126 III 439 consid. 3). L’“effetto utile” della Convenzione deve tuttavia essere garantito: in particolare, il diritto interno non può sottoporre i provvedimenti cautelari a condizioni supplementari quali l’urgenza, la verosimiglianza del credito del procedente o la fornitura di una garanzia da parte dell’istante (FF 2008 p. 1474 ad 2.7.5.1; Hofmann/ Kunz, op. cit., n. 117 segg. e 135 ad art. 47 CLug; cfr. CEF 12 febbraio 2007 inc. 15.2006.38). In Svizzera il giudice dell’exequatur, se così richiesto, deve ordinare il sequestro dei beni del convenuto quale provvedimento cautelare ex art. 47 cpv. 2 CLug a garanzia delle pretese dell’istante qualora siano di natura pecuniaria (art. 271 cpv. 1 n. 6 e cpv. 3 LEF; FF 2008 p. 1474 seg. ad 2.7.5.2), mentre a garanzia di pretese non pecuniarie ordinerà un altro provvedimento conservativo giusta l’art. 340 CPC (FF 2008 p. 1474 seg. ad 2.7.5.2; Staehelin/Bopp, op. cit., n. 48 e 51 ad art. 47 CLug). Il rimedio dell’opposizione al sequestro (art. 278 LEF) può vertere solo su quanto non rientra nella materia del ricorso (reclamo) previsto all’art. 43 CLug, il quale ha carattere esclusivo (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 4 ad art. 43 CLug; Staehelin/Bopp, op. cit., n. 42 ad art. 47 CLug), segnatamente sulla questione dell’appartenenza dei beni sequestrati (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF) e dell’esistenza di un pegno a favore della pretesa dell’istante (art. 271 cpv. 1 principium) (cfr. Hofmann/Kunz, op. cit., n. 31 ad art. 43 CLug e n. 138 ad art. 47 CLug; Staehelin/Bopp, op. cit., n. 28 ad art. 43 CLug), mentre la contestazione del credito e della causa del sequestro può essere fatta valere esclusivamente nell’ambito del reclamo contro la decisione di exequatur, entro i limiti delle eccezioni ammesse ai sensi degli art. 45 CLug e 327a CPC (FF 2008 p. 1472 ad 2.7.3.2; la questione della ricevibilità dell’opposizione ex art. 278 LEF è discussa in dottrina, cfr. Hofmann/ Kunz, op. cit., n. 192 ad art. 47 CLug). Il termine di opposizione al sequestro (art. 278 cpv. 1 LEF), come pure il termine di reclamo contro la decisione su opposizione (art. 278 cpv. 3 e 321 cpv. 2 CPC), è di dieci giorni (Staehelin/Bopp, op. cit., n. 29 ad art. 43 CLug).
9.2 Nel caso concreto, il reclamo, in quanto diretto specificamente contro l’ordine di sequestro, sarebbe stato dunque irricevibile (II CCA 14 agosto 2012 inc. n. 12.2011.196/220), siccome l’art. 278 cpv. 1 LEF prescrive quale (primo) mezzo d’impugnazione (o meglio di riconsiderazione) l’“opposizione”, da inoltrare - entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro - presso lo stesso giudice che l’ha decretato (e del resto è pacifico che il qui convenuto ha provveduto ad inoltrare alla Pretura la relativa “opposizione”, cfr. doc. P, T e LL). Ad ogni buon conto, il sequestro giusta gli art. 271 segg. LEF è, in Svizzera, l’unico provvedimento cautelare ammesso a garanzia delle pretese pecuniarie ed in prestazione di garanzia (art. 38 cpv. 1 LEF e 269 lett. a CPC) ed è quindi anche l’unica misura a disposizione del giudice giusta l’art. 47 cpv. 2 CLug in caso di exequatur di una decisione estera riferita ad una pretesa pecuniaria o in prestazione di garanzia, persino ove la decisione in questione sia un decreto cautelare emesso a garanzia di pretese pecuniarie o in prestazione di garanzia (cfr. Jaques, Il riconoscimento e l’esecuzione di sentenze di merito, cautelari e super cautelari inglesi e statunitensi in materia civile e commerciale, in: Trust e istituti particolari del diritto anglosassone, CFPG n. 42, p. 207; II CCA 14 agosto 2012 inc. n. 12.2011.196/220). E nel caso di specie la pretesa che le istanti hanno fatto valere nella procedura di merito italiana era per l’appunto di natura pecuniaria (trattandosi, come detto, di un credito a titolo di risarcimento del danno).
10. Ne discende che il reclamo del convenuto dev’essere parzialmente accolto nel senso che la decisione oggetto di exequatur può essere eseguita in Svizzera nella misura in cui era stata confermata dall’ordinanza 31 luglio 2015 (e meglio, di fatto, laddove l’esecuzione secondo le norme di legge del sequestro conservativo, anche presso terzi, di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura, di proprietà, titolarità e comunque di pertinenza del convenuto era stata autorizzata in ragione di EUR 42'573'000.- a favore di Fo____________________ __________ e per essa CO 1, di EUR 37'513'000.- a favore di Mi__________ __________ e per essa CO 1, di EUR 5'175'000.- a favore di __________ (divenuta CO 2, quindi CO 3 e infine CO 1), di EUR 4'255'000.- a favore di CO 3 (divenuta CO 3 e infine CO 1), di EUR 1’955'000.- a favore di CO 3 (divenuta CO 3 e infine CO 1), di EUR 18’495'000.- a favore di S__________ __________ (ora CO 4) e di EUR 4'600'000.- a favore di CO 6), il tutto con conseguente modifica dei provvedimenti conservativi adottati, ritenuto che il gravame risulta così fondato nei confronti delle istanti CO 5, CO 7 e CO 1 (alla quale deve in effetti essere disconosciuta la legittimazione attiva), parzialmente fondato nei confronti dell’istante CO 1 (laddove agiva per Fo____________________ __________ e Mi__________ __________) e infondato nei confronti delle istanti Im__________ __________ (divenuta CO 2, quindi CO 3 e infine CO 1), CO 3 (divenuta CO 3 e infine CO 1), S__________ __________ (ora CO 4) e CO 6.
Le spese processuali e le ripetibili di primo e secondo grado, calcolate tenendo conto di quanto stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza (art. 106 CPC), fermo restando che nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto conto dei criteri enunciati all’art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulle ripetibili, segnatamente dell’importanza della lite, delle sue difficoltà e dell’ampiezza del lavoro richiesto per la procedura di reclamo. Per l’eventuale impugnabilità al Tribunale federale fa invece stato un valore litigioso di EUR 121'670'000.-.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili
decide:
I. Il reclamo 15 luglio 2015 di RE 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza la decisione 22 maggio 2015 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, è così riformata:
1. L’istanza è parzialmente accolta.
1.1 L’ordinanza 20 febbraio 2015 del Tribunale ordinario di __________, Sezione specializzata in materia di impresa B, nel procedimento per ricorso iscritto al numero R.G. __________ è dichiarata esecutiva in Svizzera nella misura in cui è stata confermata dall’ordinanza 31 luglio 2015 del medesimo Tribunale nel procedimento per reclamo iscritto al numero R.G. __________.
1.2 I provvedimenti conservativi ex art. 47 CLug e 271 LEF vengono emanati (ed ora così rettificati dalla Pretura) con decreti separati.
2. Le tasse e le spese per complessivi CHF 2'000.-, da anticipare dalle istanti, sono a carico dalle istanti CO 5, CO 7 e CO 8 per 3/8, dell’istante CO 1 (laddove aveva agito per Fo____________________ __________ e Mi__________ __________) per 1/16 e del convenuto per 9/16.
II. Le spese processuali di CHF 5’000.- sono poste per 9/16 a carico del reclamante, per 1/16 a carico dell’opponente CO 1 (laddove aveva agito per Fo____________________ __________ e Mi__________ __________) e per 3/8 a carico delle opponenti CO 5, CO 7 e CO 8. Il reclamante rifonderà alle opponenti (tranne che a CO 1 [laddove aveva agito per Fo____________________ __________ e Mi__________ __________], CO 5, CO 7 e CO 1) complessivi CHF 2’500.- per ripetibili. Le opponenti CO 5, CO 7 e CO 1 rifonderanno al reclamante CHF 1’875.- per ripetibili. Le ripetibili tra il reclamante e l’opponente CO 1 (laddove aveva agito per Fo____________________ __________ e Mi__________ __________) sono compensate.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).