Incarto n.
12.2015.134

Lugano

21 luglio 2016/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Balerna

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.3 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 7 gennaio 2014 da

 

 

AP 1

 

 

contro

 

 

 

AO 1

rappr. da RA 1

 

 

 

 

con cui l’attore ha chiesto di disconoscere il debito di fr. 173'687.60 oltre interessi vantato dalla convenuta con il PE n. __________37 dell’UE di Lugano nonché di annullare le esecuzioni n. __________52 e n. __________37;

 

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisioni 15 gennaio 2014 e 22 giugno 2015 ha respinto;

 

appellante l'attore con atto di appello 24 agosto 2015 con cui chiede di riformare il giudizio 22 giugno 2015 nel senso di confermare l’atto di disconoscimento di debito, di annullare le esecuzioni n. __________52 e n. __________37 e di annullare la vendita dei crediti alla convenuta riportati nel verbale d’incanto n. __________ con conseguente assegnazione dei medesimi a sé stesso, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                             1.  Con petizione 7 gennaio 2014 AP 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, AO 1, allo scopo di disconoscere ex art. 83 cpv. 2 LEF il debito di fr. 173'687.60 oltre interessi vantato da quest’ultima con il PE n. __________37 dell’UE di Lugano nonché di annullare le esecuzioni n. __________52 e n. __________37. Egli ha osservato che il 17 settembre 2012, presso l’Ufficio fallimenti di Lugano, la convenuta, in seguito alla sua rinuncia, si era aggiudicata quale miglior offerente i crediti della fallita O__________ __________ (fallimento n. __________), tra cui quello di fr. 173'687.60 nei suoi confronti, per il quale essa aveva successivamente provveduto a far spiccare due PE (entrambi per la somma di fr. 173'687.60 oltre interessi) presso l’UE di Lugano, quello recante il n. __________52 in data 19 febbraio 2013 e quello con il n. __________37 in data 27 maggio 2013, ai quali egli aveva interposto opposizione, poi rigettata in via provvisoria, solo relativamente al secondo PE, con decisione 6 dicembre 2013 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Ed ha quindi aggiunto che quel credito era stato in seguito estinto, essendo stato compensato dal credito di fr. 482'283.80 da lui a suo tempo vantato nei confronti della fallita O__________ __________.

                                  La convenuta si è opposta alla petizione, contestando che l’attore fosse stato creditore di fr. 482'283.80 nei confronti della fallita O__________ __________, credito per altro prescritto.

 

 

                             2.  Con decisione 15 gennaio 2014, resa ancor prima dell’inoltro della risposta di causa, il Pretore ha respinto siccome irricevibile la richiesta dell’attore volta a far annullare l’esecuzione n. __________52 ed ha posto le spese processuali di fr. 300.- a carico dell’attore, rilevando come non sussistesse alcuna decisione di rigetto in via provvisoria dell’opposizione relativa a tale PE e difettasse il pregresso tentativo di conciliazione sulla questione.

                                  Con decisione 22 giugno 2015 egli ha respinto anche le altre domande petizionali, volte ad ottenere il disconoscimento del debito di fr. 173'687.60 oltre interessi e l’annullamento dell’esecuzione n. __________37, ed ha posto le spese processuali di fr. 5’000.- a carico dell’attore, tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 11'000.- per ripetibili. Nell’ambito di questa seconda pronuncia il giudice di prime cure ha rilevato che l’attore non aveva contestato il buon fondamento e l’esistenza del credito di fr. 173'687.60 vantato dalla convenuta, per altro già iscritto in un attestato di carenza beni, essendosi limitato ad opporvi in compensazione un preteso credito di fr. 482'238.80. Al riguardo, a suo giudizio, l’attore aveva sostenuto di aver versato nelle mani di I__________ __________, allora responsabile della O__________ __________, fr. 250'000.- provenienti da fondi propri, che sarebbero stati destinati alla costituzione di un non meglio precisato diritto di compera, mai esercitato, in favore di quella società: sennonché tali allegazioni, oltre ad essere state addotte solo genericamente, non avevano trovato nessuna corrispondenza a livello probatorio, non figurando agli atti alcuna prova dell’esistenza e dei contenuti del preteso diritto di compera, rispettivamente una chiara prova dell’assunzione da parte della O__________ __________ del mutuo che l’attore riconosceva di aver conferito in realtà ad I__________ __________, e non potendosi l’attore su tale punto appellare alla sentenza 12 novembre 1997 di questa Camera (doc. G), che al contrario aveva stabilito che la parte tenuta a rifondere all’attore l’importo di fr. 250'000.- era per l’appunto I__________ __________ e non O__________ __________.

 

 

                             3.  Con l’appello 24 agosto 2015, che qui ci occupa, l'attore chiede di riformare la decisione 22 giugno 2015 nel senso di confermare l’atto di disconoscimento di debito, di annullare le esecuzioni n. __________52 e n. __________37 e di annullare la vendita dei crediti alla convenuta riportati nel verbale d’incanto n. __________ con conseguente assegnazione dei medesimi a sé stesso, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Delle argomentazioni a sostegno delle domande di appello si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

 

 

                             4.  L’appello dell’attore è senz’altro irricevibile laddove egli pretende di riformare la decisione pretorile 22 giugno 2015 nel senso di annullare l’esecuzione n. __________52 e di annullare la vendita dei crediti alla convenuta riportati nel verbale d’incanto n. __________ con conseguente assegnazione dei medesimi a sé stesso.

                                  La censura contro il giudizio che respingeva la domanda volta all’annullamento dell’esecuzione n. __________52 non è in effetti stata sollevata nel termine di 30 giorni dalla relativa pronuncia pretorile (art. 311 cpv. 1 CPC), resa il 15 gennaio 2014, ed è con ciò stata formulata tardivamente. Oltretutto l’attore, venendo meno all’obbligo di motivazione che gli incombeva (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è minimamente confrontato con l’argomentazione che aveva indotto il giudice a disattendere la sua richiesta.

                                  La domanda di annullare la vendita dei crediti alla convenuta riportati nel verbale d’incanto n. __________ con conseguente assegnazione dei medesimi a sé stesso, per altro fondata su fatti (e meglio l’assenza di una procura a favore della persona, tale signora D__________, che pur non essendo organo della convenuta si era aggiudicata il credito a nome e per conto della stessa, rispettivamente la posizione di secondo miglior offerente - dopo quest’ultima - dell’attore) che avrebbero ragionevolmente potuto essere addotti già nella sede pretorile e con ciò irriti (art. 317 cpv. 1 CPC), è invece stata formulata inammissibilmente per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 2 CPC). Fosse per ipotesi anche stata ricevibile, la stessa sarebbe stata certamente destinata all’insuccesso nel merito, visto che la relativa vendita agli incanti, avvenuta il 17 settembre 2012 (cfr. doc. C), non era stata a suo tempo impugnata innanzi all’autorità di vigilanza e che l’attore aveva comunque pacificamente ammesso sia nella fase preprocessuale (cfr. doc. D e E) sia innanzi al Pretore (petizione p. 2 e conclusioni p. 2) che la convenuta, in seguito alla sua rinuncia, si era aggiudicata quale miglior offerente i crediti della fallita O__________ __________, tra cui quello di fr. 173'687.60 nei suoi confronti, ciò che a ben vedere esimeva il giudice dal dover esaminare se in occasione di quell’incanto vi fossero state eventuali irregolarità.

 

 

                             5.  L’appello dell’attore è in definitiva ricevibile, fatto salvo quanto si dirà più avanti, solo nella misura in cui costui chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di disconoscere il debito di fr. 173'687.60 oltre interessi e di annullare l’esecuzione n. __________37.

                                  A sostegno di questa domanda l’attore, per quanto è dato di comprendere, si prevale in questa sede di quattro distinte argomentazioni, la prima relativa al credito vantato dalla convenuta, la seconda inerente al PE da lei fatto spiccare, la terza relativa al credito da lui opposto in compensazione e la quarta relativa alla legittimazione del legale rappresentante la convenuta. Come si vedrà, le stesse devono essere disattese.

 

 

                           5.1  La censura d’appello dell’attore secondo cui la convenuta non sarebbe stata l’aggiudicataria del credito di fr. 173'687.60 vantato a suo tempo nei suoi confronti dalla fallita O__________ __________ è già stata disattesa al considerando precedente e non necessita di essere approfondita, tanto più che in prima istanza, come per altro rilevato dal Pretore senza che la relativa circostanza sia stata qui censurata, l’attore mai aveva contestato il buon fondamento e l’esistenza di un tale credito a favore della convenuta. Stando così le cose, contrariamente a quanto preteso nell’appello, poco importa se la semplice esistenza di un attestato di carenza beni a favore della convenuta non sarebbe stata di per sé sufficiente per ammettere l’esistenza del credito ivi incorporato (TF 8 febbraio 2012 4A_565/2011 consid. 3.3).

 

 

                           5.2  L’attore ritiene che la convenuta, la quale aveva fatto spiccare il PE n. __________37 dopo che la domanda di rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta al PE n. __________52 era stata respinta, avrebbe commesso un abuso di diritto, rispettivamente che il PE n. __________37 non sarebbe valido in quanto la firma apposta a nome dell’amministratore della convenuta sulla relativa domanda di esecuzione era falsa o comunque la firma era stata resa da una persona priva di procura. Le due argomentazioni, entrambe sollevate - oltretutto sulla base di fatti (e meglio l’inoltro di una domanda di rigetto in via provvisoria dell’opposizione relativa al PE n. __________52 e la sua successiva reiezione, rispettivamente la falsificazione della firma apposta a nome dell’amministratore della convenuta sulla domanda di esecuzione relativa al PE n. __________37 o l’assenza di una procura a favore del firmatario) e di prove (l’indicazione di una sentenza 6 maggio 2013 resa nell’inc. n. SO.2013.1316, per altro neppure qui prodotta o oggetto di richiamo) che avrebbero ragionevolmente potuto essere addotti già nella sede pretorile e con ciò irriti (art. 317 cpv. 1 CPC) - per la prima volta solo in questa sede, sono irricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC). Ad ogni buon conto il solo fatto di aver fatto spiccare un nuovo PE dopo che la domanda di rigetto dell’opposizione interposta ad un precedente PE era stata respinta non è di principio costitutivo, in assenza di particolari circostanze che in concreto nemmeno sono state evocate dall’attore, di un abuso di diritto, mentre nulla permette di ritenere, già solo per il fatto che la domanda di esecuzione relativa al PE n. 16__________ non è stata versata agli atti (nemmeno nell’inc. n. SO.2013.4504 rich.), che la firma apposta sulla stessa dall’amministratore della convenuta potesse essere falsa (tanto più che le prove comparative offerte in questa sede dall’attore a sostegno di quella circostanza [cfr. plico doc. C allegato all’appello] sono irricevibili siccome avrebbero ragionevolmente potuto essere addotte già nella sede pretorile [art. 317 cpv. 1 CPC]), o ancora che il firmatario della stessa potesse essere un’altra persona priva di procura.

 

 

                           5.3  L’attore riconferma in questa sede la tesi secondo cui il credito della convenuta sarebbe stato validamente compensato dal credito di fr. 482'283.80 da lui a suo tempo vantato nei confronti della fallita O__________ __________, rilevando che la fondatezza di quest’ultimo credito risultava dalla sentenza di cui al doc. G. La censura deve senz’altro essere disattesa. Venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), l’attore, che in questa sede si è in definitiva limitato a ricopiare alcuni passaggi del doc. G, non si è in effetti confrontato con l’argomentazione pretorile secondo cui egli non aveva fornito alcuna prova a sostegno dell’esistenza di un proprio credito nei confronti della fallita O__________ __________ e soprattutto secondo cui il doc. G attestava esattamente il contrario di quanto da lui preteso. E in ogni caso dalla lettura della sentenza di cui al doc. G si evince inequivocabilmente che debitore della somma di fr. 250'000.- versata a suo tempo dall’attore (ora, tenuto conto degli interessi e degli accessori, pari a fr. 482'283.80, cfr. doc. D) era proprio I__________ __________ e con ciò non O__________ __________. In tali circostanze, contrariamente a quanto preteso - anche in questo caso per la prima volta e con ciò irritualmente solo in questa sede (art. 317 cpv. 1  CPC) - dall’attore, poco importava se alle missive con cui il legale della convenuta aveva a suo tempo contestato la validità della dichiarazione di compensazione (doc. 5a e 5b) non fosse stata allegata una procura della cliente.

 

 

                           5.4  Non ha migliore sorte la censura d’appello dell’attore secondo cui il patrocinatore della convenuta non sarebbe stato al beneficio di una valida procura nell’ambito della presente causa. La censura è innanzitutto nuova e con ciò irricevibile, essendo stata sollevata per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC). Essa sarebbe stata in ogni caso infondata anche nel merito, persino al limite del temerario, atteso che la convenuta ha versato agli atti sub doc. 1 la relativa procura.

 

 

                             6.  Ne discende, ad integrale conferma della decisione pretorile, che l’appello dell’attore deve essere respinto nella limitata misura in cui è ricevibile.

                                  Le spese processuali della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 173'687.60, seguono la soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che non si attribuiscono ripetibili alla convenuta, che non è stata invitata a presentare una risposta all’appello.

 

 

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

 

 

decide:

 

 

                              I.  L’appello 24 agosto 2015 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

 

                             II.  Le spese processuali di fr. 7’000.- sono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

 

 

                            III.  Notificazione:

 

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-

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

                                 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).