Incarto n.
12.2015.13

Lugano

20 luglio 2015/rn

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Walser

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2014.855 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con istanza 26 settembre 2014 da

 

 

CO 1

rappr. dall’ RA 2

 

 

contro

 

 

RE 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

 

 

con cui l’istante ha chiesto da una parte di riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera la sentenza n. __________ emessa il 19 dicembre 2013 dal Tribunale Ordinario di __________ - Sezione Penale limitatamente alla richiesta di pagamento della provvisionale di € 50'000.- e dall’altra di rigettare in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Locarno, domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore con decisione 15 gennaio 2015 ha accolto;

 

ed ora sul reclamo 22 gennaio 2015 con cui il convenuto ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la richiesta volta a far riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera la decisione di condanna al pagamento di € 50'000.- contenuta nella sentenza n. __________ del Tribunale Ordinario di __________ - Sezione Penale con protesta di spese e ripetibili, al quale l’istante si è integralmente opposta con risposta 27 febbraio 2015 pure protestando spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                             1.  Con sentenza n. __________ del 19 dicembre 2013 (doc. B) il Tribunale Ordinario di __________ - Sezione Penale ha dichiarato colpevole l’imputato RE 1 dei reati a lui ascritti ai capi n. 1 (maltrattamenti contro familiari o conviventi, art. 572 c.p./it.) e n. 2 (violenza sessuale continuata e aggravata, art. 81, 609 bis, ter e septies c.p./it.), ritenuta la continuazione degli stessi, e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante contestata al capo n. 2, lo ha condannato ad una pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione (p. 30 seg.). Per quanto qui interessa, il Tribunale, in quella medesima pronuncia (a p. 31), lo ha pure condannato al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio, assegnando una provvisionale di € 50'000.- a S__________ __________, in qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore CO 1.

                                  Il 26 febbraio 2014 alla sentenza in questione, depositata il 29 gennaio 2014, è stata apposta la formula esecutiva (cfr. doc. B).

 

 

                             2.  Con PE n. __________ dell’UE di Locarno (doc. C) CO 1, che nel frattempo aveva raggiunto la maggiore età, ha escusso RE 1 per l’importo di fr. 61'000.- oltre interessi al 5% dal 5 agosto 2014, indicando come titolo e causa dell’obbligazione la sentenza n. __________ del 19 dicembre 2013 del Tribunale Ordinario di __________ ed in particolare la provvisionale ivi contenuta di € 50'000.- (pari appunto a fr. 61'000.-).

                                  Al precetto esecutivo è stata interposta tempestiva opposizione.

 

 

                             3.  Con istanza 26 settembre 2014 CO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna RE 1, chiedendo da una parte di riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera la sentenza n. __________ emessa il 19 dicembre 2013 dal Tribunale Ordinario di __________ - Sezione Penale limitatamente alla richiesta di pagamento della provvisionale di € 50'000.-, che per legge era immediatamente esecutiva (art. 539 cpv. 2 e 540 cpv. 2 c.p.p./it., cfr. doc. D), e dall’altra di rigettare in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Locarno.

                                  Il convenuto si è opposto all’istanza: egli ha evidenziato che l’atto di precetto (doc. B) accluso alla copia della sentenza italiana non gli era stato validamente notificato, essendo stato consegnato a un “amico”; ha osservato che la sentenza non era cresciuta in giudicato, essendo stata da lui appellata innanzi alla Corte di appello di __________ (cfr. doc. 1), e che neppure era stata versata agli atti la necessaria attestazione di cui all’art. 54 CLug; ha contestato che la provvisionale costituisse una decisione ai sensi dell’art. 32 CLug; ed ha sostenuto che una pronuncia di quel genere era contraria all’ordine pubblico ed in particolare al diritto procedurale svizzero, tanto più che la stessa nemmeno garantiva una restituzione in caso di assoluzione pronunciata dall’autorità penale superiore ed eccedeva di gran lunga un’eventuale garanzia che poteva venir chiesta dall’istante.

 

 

                             4.  Con la decisione 15 gennaio 2015 qui impugnata il Pretore ha accolto l’istanza (dispositivo n. 1), caricando al convenuto la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 550.- e le ripetibili di fr. 2'200.- (dispositivo n. 2). Egli ha ritenuto che la domanda di riconoscimento e di esecuzione della provvisionale contenuta nella sentenza 19 dicembre 2013 del Tribunale Ordinario di __________ - Sezione Penale doveva essere ammessa (dispositivo n. 1.1), siccome quella pronuncia (poco importa se non ancora cresciuta in giudicato), oltre a costituire una decisione ai sensi dell’art. 32 CLug, era immediatamente esecutiva nello Stato d’origine anche senza necessità dell’attestazione di cui all’art. 54 CLug, ritenuto infine che nemmeno risultavano fondate le obiezioni circa una sua presunta contrarietà con l’ordine pubblico materiale e procedurale svizzero; il fatto che l’atto di precetto (doc. B) accluso alla copia della sentenza non fosse stato validamente notificato al convenuto era invece irrilevante, non essendo quell’atto, ma solo la sentenza italiana, a dover essergli notificata correttamente. La domanda di rigetto definitivo dell’opposizione andava a sua volta ammessa (dispositivo n. 1.2), la sentenza del Tribunale Ordinario di __________ - Sezione Penale costituendo un valido titolo ai sensi dell’art. 80 LEF. 

 

 

                             5.  Con il reclamo 22 gennaio 2015 che qui ci occupa, avversato dall’istante con risposta 27 febbraio 2015, il convenuto chiede di riformare i dispositivi n. 1, 1.1 e 2 nel senso di respingere la richiesta volta a far riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera la decisione di condanna al pagamento di € 50'000.- contenuta nella sentenza n. __________ del Tribunale Ordinario di __________ - Sezione Penale, con protesta di spese e ripetibili. Nell’occasione egli si limita a ribadire le considerazioni già sollevate innanzi al Pretore.

                             6.  Nel caso di specie la richiesta di riconoscimento e di exequatur con la contestuale richiesta di rigetto definitivo dell’opposizione al PE (sull’ammissibilità dell’esame pregiudiziale o incidentale dell’exequatur da parte del giudice del rigetto, cfr. TF 26 settembre 2013 5A_366/2013 consid. 3) sono state pacificamente inoltrate dopo il 1° gennaio 2011, sicché alla procedura di primo grado e alla relativa impugnativa si applica il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC). Contro la decisione pretorile è così esperibile solo il rimedio del reclamo (art. 319 segg. CPC), un appello essendo improponibile: da una parte l’opposizione alla domanda di riconoscimento e all’exequatur ai sensi degli art. 33 cpv. 2 e 43 cpv. 1 CLug costituisce in effetti un’impugnativa contro una decisione del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a e 335 cpv. 3 CPC) e dall’altra la procedura di rigetto dell’opposizione è invece espressamente inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC).

                                  Proposto nel termine di legge, il reclamo 22 gennaio 2015 qui in esame è pertanto ricevibile e può essere vagliato nel merito. Altrettanto tempestiva è la risposta 27 febbraio 2015.

                                  Quanto alla competenza funzionale a trattare il presente reclamo, che nel caso di specie concerne solo il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza estera, la stessa, posto che la decisione impugnata verte su una questione di diritto delle obbligazioni, spetta a questa Camera (art. 48 lett. b n. 5 LOG).

                                  L’ulteriore reclamo presentato nei confronti del giudizio di rigetto dell’opposizione (inc. n. 14.2015.15) è per contro stato attribuito alla Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

 

 

                             7.  Nel caso di specie il reclamo, di sole 44 righe, deve senz’altro essere dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC), visto e considerato che il convenuto non si è assolutamente confrontato con gli argomenti - riassunti al consid. 4 (a cui si rimanda) - che avevano indotto il giudice di prime cure a respingere tutte le eccezioni e le obiezioni da lui sollevate in prima sede, ed in particolare non ha spiegato per quali ragioni di fatto e di diritto quegli argomenti sarebbero errati o comunque non condivisibili, la semplice ricopiatura in questa sede, a mo’ di collage, di ampi stralci delle sue osservazioni 12 novembre 2014 (p. 2 e 3) rispettivamente del suo allegato di duplica 7 gennaio 2015 (p. 2, 3 e 4) non costituendo ancora una valida motivazione ricorsuale (cfr. Freiburghaus / Afheldt in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 15 ad art. 321; cfr. pure, per analogia, Reetz/Theiler in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36 ad art. 311; DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 27 agosto 2012 inc. 5A_438/2012 consid. 2.2; RtiD I-2010 n. 7c p. 683).

 

 

                             8.  Ma, in ogni caso, le considerazioni riproposte dal convenuto in questa sede, quand’anche fossero state ricevibili, non sarebbero state tali da comportare l’accoglimento del reclamo.

 

 

                           8.1  Il convenuto ritiene innanzitutto che il fatto che l’atto di precetto (datato 6 marzo 2014, cfr. doc. B) accluso alla copia della sentenza (conforme all’originale, cfr. doc. B) non gli sarebbe stato validamente notificato, essendo stato consegnato a un suo non meglio precisato “amico” (cfr. ultimo foglio del doc. B), sarebbe tale da escludere il riconoscimento e l’esecutività in Svizzera della provvisionale ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 CLug. Il rilievo è infondato. Nell’occasione il convenuto non pretende infatti che la sentenza penale non gli sarebbe stata notificata regolarmente (ciò che per altro è escluso dal fatto che nell’appello da lui inoltrato egli nemmeno ha ritenuto di eccepire quell’eventuale circostanza, cfr. doc. 1). L’irregolarità commessa dall’istante, se effettivamente tale - ciò che può qui rimanere indeciso - comporterebbe dunque tutt’al più l’inefficacia dell’esecuzione avviata in Italia (non dell’esecutività giuridica e astratta, che rimane intatta), che però nulla ha a che vedere con la domanda di riconoscimento e di exequatur all’estero che qui ci occupa (II CCA 7 novembre 2011 inc. n. 12.2011.138).

 

 

                           8.2  Il convenuto ritiene in seguito che la provvisionale dell’art. 539 cpv. 2 c.p.p./it. non costituirebbe una decisione ai sensi dell’art. 32 CLug, tale da poter essere riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera, trattandosi di una decisione cautelare o provvisoria.

                                  A torto. La dottrina italiana ha in effetti già avuto modo di stabilire che l’istituto della provvisionale di cui all’art. 278 cpv. 2 c.p.c./it. - poi concretizzato anche dall’art. 539 cpv. 2 c.p.p./it. - dà luogo ad un provvedimento di condanna vero e proprio, che presuppone la valutazione positiva del giudice di merito circa il raggiungimento della prova su una certa quantità del danno, nei cui limiti essa costituisce titolo esecutivo ed è di per sé irrevocabile nonché modificabile solo mediante l’esperimento dei normali mezzi di impugnazione (Carpi / Colesanti / Taruffo, Commentario breve al Codice di procedura civile - complemento giurisprudenziale, 4ª ed., n. X/1 seg. ad art. 278 c.p.c. e Appendice 2005, n. X/1 ad art. 278 c.p.c.; in tal senso pure Picardi, Codice di procedura civile, 3ª ed., n. 6 ad art. 278 c.p.c.). Lo stesso Tribunale federale ha per altro confermato che la provvisionale di cui all’art. 539 cpv. 2 c.p.p./it. ha un carattere definitivo, ancorché parziale e anticipato, e come tale è senz’altro suscettibile di essere riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera in base alla CLug (TF 4 marzo 2013 4A_501/2012 consid. 4.3 e 6.2; cfr. pure TF 26 settembre 2013 5A_366-367/2013; II CCA 25 novembre 2013 inc. n. 12.2013.26, 16 febbraio 2015 inc. n. 12.2004.73).

 

 

                           8.3  Il convenuto rileva poi che nel caso di specie la provvisionale resa dal Tribunale Ordinario di __________ - sezione Penale non potrebbe essere riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera per il fatto di non essere ancora cresciuta in giudicato. A torto. Per il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività di una decisione estera non occorre in effetti che la stessa sia cresciuta in giudicato (Nägeli, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), n. 6 ad art. 47 CL; II CCA 16 ottobre 2009 inc. n. 12.2008.26), ma solo che essa sia esecutiva nello Stato d’origine (art. 38 cpv. 1 CLug; Nägeli, op. cit., n. 6 e 8 ad art. 47 CL; Hofmann / Kunz, Basler Kommentar, n. 116 ad art. 38 CLug; DTF 126 III 156 consid. 2a; TF 12 agosto 2003 5P.499/2002 consid. 3.1; II CCA 7 novembre 2011 inc. n. 12.2011.138), per legge o per decisione del tribunale, eventualmente anche successiva al giudizio (Staehelin, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), n. 22 ad art. 31 CL; Nägeli, op. cit., n. 9 seg. ad art. 47 CL; DTF 135 III 670 consid. 3.1.3, 127 III 186 consid. 4a; TF 12 agosto 2003 5P.499/2002 consid. 3.1; II CCA 7 novembre 2011 inc. n. 12.2011.138). Nel caso concreto, a prescindere dal fatto che alla sentenza penale era stata apposta la formula esecutiva (cfr. doc. B), si osserva che in Italia la provvisionale è per legge immediatamente esecutiva (art. 540 cpv. 2 c.p.p./it., cfr. doc. D) e per altro non è stato preteso dal convenuto, ancor prima che provato, che l’esecutività sia stata in seguito sospesa dalla Corte d’appello di __________ (che anzi ha respinto il rimedio, cfr. doc. F) o successivamente dalla Corte di cassazione (cui egli ha dichiarato di volersi rivolgere, cfr. doc. 2).

                                  In tali circostanze, essendo chiara l’esistenza di una decisione esecutiva nello Stato d’origine, nemmeno è necessario imporre all’istante la produzione dell’attestato di cui all’art. 54 CLug (art. 55 cpv. 1 CLug; II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30; TF 4 marzo 2013 4A_501/2012 consid. 7.2).

 

 

                           8.4  Il convenuto si prevale infine del motivo d’impedimento definito dall’art. 34 cpv. 1 CLug, norma secondo cui le decisioni emanate in uno Stato contraente non sono riconosciute se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato richiesto, egli ravvisando nel fatto che il Tribunale Ordinario di __________ - Sezione Penale lo abbia condannato al pagamento della provvisionale una manifesta violazione dell’ordine pubblico svizzero, segnatamente del suo diritto di essere sentito e di fare opposizione, tanto più che una provvisionale a valere quale acconto d’indennizzo non poteva trovare conferma nel sistema giuridico svizzero siccome nemmeno garantiva una restituzione in caso di assoluzione pronunciata dall’autorità penale superiore e in quanto un tale provvedimento eccedeva di gran lunga un’eventuale garanzia che poteva venir chiesta dall’istante.

                                 

 

                        8.4.1  Nel caso di specie la presunta non conformità all’ordine pubblico procedurale svizzero della sentenza penale italiana (e della provvisionale) evocata dal convenuto non necessita di essere esaminata. Nell’occasione egli non ha in effetti spiegato in cosa essa consista, il generico rilievo secondo cui la decisione violerebbe il suo diritto di essere sentito e di fare opposizione, senza che ne siano minimamente precisati e concretizzati i dettagli, non permettendo una sua disamina con cognizione di causa (a meno che il tutto sia riferito alla presunta erronea notificazione dell’atto di precetto in Italia, che - come si è detto in precedenza - è tuttavia irrilevante per l’esito di questa lite).

                                  Ad ogni modo nulla permette di ritenere che nel procedimento italiano quei suoi diritti possano eventualmente essere stati lesi. Non è in effetti vero che la procedura penale italiana non dia all’imputato la facoltà di esprimersi preventivamente sulle pretese civili fatte valere nei suoi confronti dalle parti civili (in tal senso pure II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 25 novembre 2013 inc. n. 12.2013.26): l’art. 523 c.p.p./it., riprendendo in sostanza quanto già riportato all’art. 421 c.p.p./it. relativo all’udienza preliminare, prescrive in effetti che in occasione della discussione finale, esaurita l’assunzione delle prove, il pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato formulino ed illustrino le rispettive conclusioni (cpv. 1), che la parte civile presenti le sue conclusioni scritte (cpv. 2) e che il pubblico ministero e i difensori delle parti possano replicare (cpv. 4), ritenuto che in ogni caso l’imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi se la domandano (cpv. 5).

                                  E, nel caso di specie, da quanto riportato nella sentenza (doc. B, p. II, 1 e 2), non contestata su questi punti (cfr. doc. 1), si evince che il convenuto, presente al dibattimento e rappresentato da un legale, ha sempre avuto la possibilità di far valere le sue ragioni, anche e soprattutto con riferimento alle pretese civili formulate nei suoi confronti.

                                 

 

                        8.4.2  Ampiamente infondato è poi l’assunto del convenuto, riferibile piuttosto all’ordine pubblico materiale svizzero e non a quello procedurale, secondo cui una provvisionale a valere quale acconto d’indennizzo non poteva essere riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera siccome nemmeno garantiva una restituzione in caso di assoluzione pronunciata dall’autorità penale superiore e un tale provvedimento eccedeva di gran lunga un’eventuale garanzia che poteva essergli chiesta.

                                  L’argomentazione circa l’assenza della garanzia di una restituzione dell’importo in caso di assoluzione non convince già per il fatto che una considerazione del genere poteva essere fatta anche con riferimento a qualsiasi altro giudizio penale al risarcimento di somme pecuniarie, anche non provvisionale.

                                  Quanto invece all’entità del provvedimento, ritenuto eccessivo per raffronto alla garanzia che poteva essergli chiesta, richiamati da una parte il carattere eccezionale della riserva dell’ordine pubblico (DTF 126 III 101 consid. 3b, 126 III 327 consid. 2b, 126 III 534 consid. 2c; TF 5 ottobre 2010 4A_145/2010 consid. 5.1; II CCA 18 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.113, 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120, 14 giugno 2012 inc. n. 12.2012.55, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30) e dall’altra il divieto di riesame nel merito della decisione da delibare (art. 36 e 45 cpv. 2 CLug), è escluso che lo stesso, previsto dal diritto italiano, possa essere ritenuto manifestamente arbitrario o abusivo e nemmeno confiscatorio o punitivo. La giurisprudenza ha del resto già avuto modo di stabilire che la condanna alla provvisionale non è manifestamente contraria all’ordine pubblico materiale svizzero (II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30), precisando altresì che istituti analoghi non sono affatto sconosciuti nel diritto svizzero, ritenuto che a determinate condizioni l’art. 126 cpv. 3 CPP consente al giudice penale di pronunciarsi solo sul principio del fondamento delle pretese civili e di rinviare per il resto al foro civile, oppure di emanare una decisione parziale limitata a talune delle pretese di risarcimento dell’accusatore privato (TF 4 marzo 2013 4A_501/2012 consid. 8, 8.3 e 8.4; II CCA 16 febbraio 2015 inc. n. 12.2004.73).

 

                               

                             9.  Ne discende che il gravame dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                  Le spese processuali e le ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza del convenuto reclamante (art. 106 CPC), fermo restando che nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto conto dei criteri enunciati all’art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulle ripetibili, segnatamente dell’importanza della lite, delle sue difficoltà e dell’ampiezza del lavoro richiesto per la procedura di reclamo. Per l’eventuale impugnabilità al Tribunale federale fa invece stato un valore litigioso di fr. 61'000.-.

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

 

 

decide:

 

                              I.  Il reclamo 22 gennaio 2015 di RE 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

                                 

                             II.  Le spese processuali di fr. 1’000.- sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 1’500.- per ripetibili.

 

 

                            III.  Notificazione:

 

-

-

 

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                               Il vicecancelliere         

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).