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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna |
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vicecancelliera: |
Federspiel Peer |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.143 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione del 3 luglio 2012 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 129'600.- (poi ridotti in sede di replica a fr. 105'300.-) oltre interessi, a titolo di mercede di mediazione, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Lugano e l’accertamento dell’inesistenza del credito di fr. 250'000.- rivendicato dalla convenuta di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano,
richieste parzialmente avversate dalla convenuta, la quale ha aderito alla domanda di cancellazione dell’esecuzione di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano, mentre che per il resto ha postulato la reiezione della petizione,
sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza del 6 agosto 2015 con cui ha parzialmente accolto la petizione condannando la convenuta al pagamento di fr. 105'300.- oltre interessi ed ha ritenuto perenta la procedura esecutiva di cui al PE __________ dell’UE di Lugano,
appellante la convenuta che con atto di appello del 4 settembre 2015 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione con protesta di tasse, spese e ripetibili,
mentre l’attrice con risposta del 14 ottobre 2015 postula la reiezione del gravame e con contestuale appello incidentale chiede l’accoglimento della domanda di rigetto definitivo, pure protestando tasse, spese e ripetibili,
con risposta del 18 novembre 2015 all’appello incidentale la convenuta postula la reiezione di detto gravame,
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto,
in fatto:
A. In data 25 ottobre 2010 AP 1 (in seguito: AP 1) per il tramite del suo amministratore unico S__________ ha inviato a AO 1 (ora: AO 1, cfr. iscrizione al registro di commercio e doc. Q), società amministrata da D__________ e attiva in ambito immobiliare, uno scritto dal seguente tenore:
“Oggetto: __________ (…) con la presente vi autorizziamo a divulgare informazioni inerenti il fondo in oggetto il cui prezzo è di Fr. 4'000'000.- trattabili (minimo Fr. 3'800'000.-). In caso di vendita concesso il 3% iva esclusa.” Nello stesso scritto essa ha inoltre precisato che “va comunicato all’amministratore sig. A__________ l’apertura di una trattativa con clienti” (doc. B).
Il fondo in questione, su cui sorgeva un capannone industriale, apparteneva alla B__________ SA, società riconducibile al gruppo AP 1, anch’essa amministrata da S__________.
B. Con rogito di data 1° dicembre 2010 del notaio avv. F__________, B__________ SA ha venduto alla C__________ SA (ora: I__________ SA, cfr. doc. E), società amministrata da P__________, il mappale n. __________ al prezzo di fr. 3'250'000.- (doc. 2).
C. Con scritto del 12 aprile 2011 AO 1, ha richiesto ad AP 1 il pagamento dell’importo di fr. 129'600.- a titolo di mercede di mediazione sostenendo di avere intermediato la compravendita di predetto bene, conformemente all’incarico ricevuto dalla stessa. In data 10 giugno 2011 AO 1 ha quindi fatto spiccare un precetto esecutivo di pari importo nei confronti della controparte (PE n. __________ dell’UE di Lugano, doc. L). Con lettera del 24 giugno 2011 AP 1 ha integralmente contestato la pretesa negando, da un canto, di aver conferito un mandato di mediazione a AO 1 e, dall’altro, che l’agire della stessa sia stato causale per la conclusione della compravendita (doc. H). Nel contempo in data 20 giugno 2011 essa ha fatto a sua volta spiccare nei confronti di AO 1 il PE n. dall’UE di Lugano per “lesione d’immagine e turbativa affari e generale” (doc. M)
D. Previo tentativo di conciliazione (CM.2012.150), in data 3 luglio 2012 AO 1 ha inoltrato una petizione alla Pretura di Lugano chiedendo la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 129'600.- a titolo di mercede di mediazione, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla stessa al PE n. __________ dell’UE di Lugano e l’accertamento dell’inesistenza del credito di fr. 250'000.- rivendicato dalla controparte di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano. In sintesi, AO 1 ha sostenuto di aver ricevuto dalla controparte il mandato di promuovere la vendita del fondo di proprietà di B__________ SA. Essa ha altresì affermato di avere adempiuto al proprio incarico in quanto la vendita del terreno alla C__________ SA sarebbe avvenuta proprio grazie alla sua intermediazione, ragion per cui essa richiede il pagamento della mercede di mediazione pattuita.
La convenuta si è opposta alla petizione contestando le pretese creditorie dell’attrice. In sostanza, AP 1 ha negato di aver conferito un mandato di mediazione alla controparte e ha sostenuto di aver affidato alla stessa unicamente un incarico di divulgazione. Essa ha inoltre argomentato di non essere stata legittimata a conferire un mandato di mediazione in quanto il terreno era di proprietà di un terzo, la B__________ SA per l’appunto. Ad ogni buon conto AP 1 ha fermamente contestato che AO 1 avesse svolto un’attività di mediazione in relazione alla compravendita in oggetto. Essa si è di contro detta d’accordo alla cancellazione del PE n. __________ dell’UE di Lugano.
In replica, l’attrice, preso atto del prezzo di vendita del fondo, ha ridotto la proprio pretesa per mercede di mediazione a fr. 105'300.- ; per la rimanenza essa ha ribadito la propria posizione.
In duplica, la convenuta ha ribadito le proprie argomentazioni approfondendone alcuni aspetti.
Esperita l’istruttoria le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale. Nei rispettivi allegati conclusivi esse hanno riconfermato le proprie antitetiche posizioni.
E. Con sentenza del 6 agosto 2015 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione condannando AP 1 a pagare fr. 105'300 a AO 1. Il magistrato ha per contro ritenuto perenta la procedura esecutiva di cui al PE n.__________ dell’UE di Lugano.
F. Con atto di appello del 4 settembre 2015 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione con protesta di tasse, spese e ripetibili. Con risposta del 14 ottobre 2015 AO 1 postula la reiezione del gravame e con contestuale appello incidentale chiede che venga concesso il rigetto definitivo dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Lugano, pure protestando tasse, spese e ripetibili. Con risposta del 18 novembre 2015 all’appello incidentale la convenuta postula la reiezione di detto gravame.
e considerato,
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero, che trova applicazione in entrambe le sedi siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo sono la risposta e l’appello incidentale, inoltrati nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera il 23 settembre 2015 e la risposta all’appello incidentale, anch’essa presentata nel termine fissato da questa Camera il 22 ottobre 2015. Ciò posto, nulla osta alla trattazione dei gravami.
2. Per quanto ancora dibattuto in appello, il Pretore nella propria sentenza, dopo aver ripercorso i fatti ha ritenuto che lo scritto di cui al doc. B andasse inteso quale conferimento di un mandato all’attrice affinché si occupasse della vendita del terreno in questione e, in ogni caso, che quest’ultima, destinataria dello scritto, era legittimata, in buona fede, a interpretarlo in questo senso. Il magistrato ha pertanto ritenuto che con l’accettazione tacita e per atti concludenti del mandato da parte di AO 1 fosse venuto in essere tra le parti un contratto di mediazione ai sensi dell’art. 412 CO. In seguito il Pretore ha analizzato la questione a sapere se l’attività svolta da AO 1 fosse stata causale per la sottoscrizione del contratto di compravendita. Il giudice, sulla base degli accertamenti istruttori, ha ritenuto che questo fosse il caso ed ha riconosciuto alla stessa il diritto a una mercede. In relazione all’importo della provvigione pretesa dall’attrice, egli ha giudicato che lo stesso rientrasse nei termini di quanto usuale e l’ha confermato integralmente. Il Pretore non ha per contro accolto la domanda di rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell’UE di Lugano in quanto egli ha giudicato che la procedura esecutiva fosse perenta.
I. Sull’appello principale della convenuta
3. L’appellante contesta la venuta in essere di un contratto di mediazione immobiliare e nega di aver conferito alla controparte un simile mandato. AP 1 progegue negando il diritto di AO 1 a una remunerazione poiché, a suo dire, quest’ultima non avrebbe svolto un ruolo attivo e di impulso nella compravendita del fondo in questione. Inoltre, l’esistenza di un nesso causale psicologico tra l’attività svolta dall’attrice e l’effettiva conclusione del contratto non sarebbe provata.
4. Nella sentenza impugnata il Pretore ha già ampiamente esposto la dottrina e la giurisprudenza applicabile al caso di specie. In questa sede risulta pertanto sufficiente ricordare che giusta l’art. 412 CO, con il contratto di mediazione il mediatore riceve il mandato di indicare l’occasione per concludere un contratto o di interporsi per la conclusione di un contratto contro pagamento di una mercede. Nel primo caso, la prestazione del mediatore si esaurisce con l’indicazione o con la presentazione al mandante del probabile contraente; nel secondo, il mediatore si interpone nelle trattative di compravendita e agisce fra il mandante e il terzo. Gli elementi essenziali del contratto di mediazione sono il servizio richiesto dal mandante e il principio della sua onerosità (Rep. 1988, pag. 360; Gautschi, Berner Kommentar, n. 2a ad art. 412 CO; Ammann, Basler Kommentar, n. 1 s. ad art. 412 CO). Le disposizioni del mandato propriamente detto sono in genere applicabili al contratto di mediazione (art. 412 cpv. 2 CO; Amman, op cit. nota 16 ad art. 412 CO). Per stabilire se sia stato stipulato un contratto di mediazione, occorre riferirsi ai principi generali sulla conclusione del contratto ed alle norme sul mandato, cui l’art. 412 cpv. 2 CO rinvia (Gautschi, Berner Kommentar, n. 5a e segg. ad art. 412 CO; Marquis, Le contrat de courtage immobilier et le salaire du courtier, p. 179), così che il contratto può risultare concluso sia espressamente che per atti concludenti (Ammann, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 5 ad art. 412 CO; Engel, Les contrats de droit suisse, 2ª ed., p. 522; Marquis, op. cit., p. 179 e 182 segg.). Il solo fatto di lasciare agire il mediatore non implica tuttavia necessariamente che il contratto di mediazione sia venuto in essere per atti concludenti (ICCTF 9 aprile 2002 consid. 2a pubbl. in SJ 2002 p. 557; ICCTF 6 giugno 2003 consid. 3.1 pubbl. in SJ 2004 p. 257). L’accettazione per atti concludenti avviene in effetti solo con la consapevole tolleranza o la tacita ratifica di un’attività mediatoria (Gautschi, op. cit., n. 5c ad art. 412 CO; Ammann, op. cit., ibidem; Marquis, op. cit., p. 184 seg.). È in altre parole necessario che l’attività del mediatore sia tanto chiara da far ritenere che la mancata opposizione del mandante sia da interpretare quale volontà di concludere un mandato di mediazione (Schweiger, Der Mäklerlohn, p. 37 seg.; Ammann, op. cit., ibidem; Marquis, op. cit., p. 185 segg.; DTF 72 II 87; ICCTF 9 aprile 2002 consid. 2a pubbl. in SJ 2002 p. 557; II CCA 20 novembre 1997 inc. n. 12.97.173, 10 luglio 1998 inc. n. 12.98.43).
5. Come accennato più sopra, nell’appello, AP 1 relativizza la portata del doc. B e nega di aver inteso conferire un mandato di mediazione a AO 1. In particolare, l’appellante sostiene che lo scritto in parola aveva quale unico fine quello “di pubblicizzare la vendita del fondo con possibilità di commissione, ma non di incaricare espressamente la controparte per mediare la vendita del fondo (…)” e pone l’accento sul fatto che nello stesso mancava “l’elemento essenziale del contratto di mediazione: il servizio richiesto dal mandante” (cfr. appello pag. 10). Essa rimprovera inoltre al Pretore di essersi discostato, nella determinazione della reale e comune volontà delle parti, dal tenore letterario del documento.
5.1. Contrariamente a quanto asserisce l’appellante il contenuto dello scritto di cui al doc. B è piuttosto chiaro e, pur senza menzionare espressamente la conclusione di un mandato di mediazione, contiene tutti gli elementi tipici di questi tipo di contratto: il prezzo di vendita (trattabile), l’importo della commissione, le tempistiche di consegna, la comunicazione che vi erano già trattative in corso, come pure “l’autorizzazione a divulgare informazioni inerenti al fondo (…)”, indicazione questa che letta nel suo contesto va intesa quale conferimento di un incarico ad attivarsi per promuovere la vendita del bene, così come sostenuto dalla qui attrice. A questo vada aggiunto che lo scritto è stato indirizzato a una società attiva proprio in ambito di intermediazione immobiliare e il cui amministratore risulta iscritto all’albo dei fiduciari immobiliari (doc. Q), aspetto non certo privo d’implicazioni e che va debitamente considerato nella determinazione della volontà delle parti. La tesi appellatoria secondo cui le parti avrebbero inteso concludere unicamente un non meglio precisato contratto per pubblicizzare l’immobile è manifestamente infondata per non dire pretestuosa.
Alla luce di quanto precede è pertanto a giusta ragione che il Pretore ha ritenuto che detto scritto andasse interpretato quale conferma di un mandato all’attrice affinché si occupasse della vendita del bene immobile in parola.
6. Assodato quanto sopra si tratta ora di verificare se l’attrice avesse diritto a una mercede di mediazione, circostanza negata dall’appellante la quale sostiene che AO 1 “non ha svolto nulla quale attività mediatoria, se non marginali atti esterni ed ininfluenti per la trattativa” ed che “la medesima ha svolto al massimo un ruolo passivo” (appello pag. 13)
6.1. Di regola, fatte salve pattuizioni divergenti in concreto non date, premessa necessaria per poter pretendere la mercede di mediazione è la stipulazione del contratto mediato a seguito dell'indicazione o dell’interposizione del mediatore (Ammann, op. cit., n. 1 ad art. 413 CO: ”potestative Suspensivbedingung”). In altre parole, è necessario che tra l’attività messa in atto dal mediatore e la conclusione del contratto mediato vi sia un nesso causale psicologico che si ravvisa anche se l’attività del mediatore non sia la causa esclusiva o diretta che ha portato alla conclusione del contratto, bastando anche una causa concorrente o indiretta (art. 413 cpv. 1 CO; Schweiger, op. cit., pag. 81 ss.; Marquis, Le contrat de courtage immobilier et le salaire du courtier, Losanna 1994, pag. 441 ss.; II CCA 16 dicembre 1994 in re S. SA/ A.M. e II CCA del 2 maggio 2000 in re W.M./A.H.; DTF 72 II 89 e 421; 76 II 382; 84 II 525).
6.2. Nello specifico risulta dagli atti che P__________, amministratore della società che ha poi acquistato il mapp. __________, è venuto a sapere della vendita del fondo da A__________, fiduciario che collaborava con l’attrice (vedi anche doc. Fbis). Proprio con questo fiduciario P____________________ ha effettuato il (primo) sopralluogo dello stabile industriale. Al riguardo, in sede di audizione testimoniale, P__________ si è così espresso: “Il signor P__________ mi contattò nuovamente in quanto lo stesso voleva propormi l’acquisto del mappale __________ RFD di __________. Quello stesso giorno il signor P__________ mi rese visita in carrozzeria e andammo poi assieme ad esperire un sopralluogo presso l’immobile in questione. In quella occasione eravamo presenti unicamente io e il signor P__________. Mi dichiarai di primo acchito interessato all’acquisto dello stabile. Mi accomiatai dal signor P__________ esternandogli il mio interesse e precisando che avrei però dovuto fare le verifiche del caso dal profilo del finanziamento (…)” (cfr. audizione testimoniale del 23 gennaio 2013 di P__________ B__________, pag. 2).
Circostanze confermate dallo stesso A__________ sia nel doc. S (qui dato per trascritto) sia nella successiva audizione testimoniale in occasione della quale egli ha dichiarato: “ Mi viene ostenso il doc. S che riconosco. L’ho sottoscritto io e ne confermo il contenuto. Mi viene ostenso il doc Abis: si tratta della documentazione che ho consegnato al signor P__________ il 28 ottobre 2010 in occasione di un sopralluogo per la visita dello stabile industriale mappale __________ che abbiamo visitato sia internamente ed esternamente. In occasione di questo sopralluogo il signor B__________ mi esternò il suo interesse per l’immobile precisando che lo stesso avrebbe dovuto fare le verifiche di rito segnatamente sentire la propria banca per il finanziamento (…). Dopo questo sopralluogo indirizzai il signor B__________ direttamente al signor A__________, in quanto l’attrice era la mediatrice principale, ritenuto per altro che i signori A__________ e B__________ già si conoscevano” . (cfr. audizione testimoniale del 23 gennaio 2013 di A__________ P__________, pag. 1)
Ed infatti, lo stesso teste B__________ ha ammesso di aver sentito in più occasioni D__________. Al riguardo il teste ha affermato: “Nel frattempo venni contattato anche dal signor A__________ il quale precisò di essere il mediatore immobiliare dell’immobile in questione indicandomi anche che lo stesso aveva subdelegato parte dei propri compiti al signor P__________ (…). In quel periodo venni comunque più volte contattato anche dal signor A__________ il quale mi chiedeva di accorciare i tempi in quanto vi erano altri interessati all’acquisto. Per facilitarmi nell’ambito della richiesta di finanziamento il signor A__________ mi consegnò sia i piani dettagliati dell’immobile sia una perizia del medesimo, che se non erro era stata eseguita dal Credit Suisse.” (cfr. audizione cit., pag. 2).
Vi evince inoltre dall’incarto che D__________ ha puntualmente informato S__________ sia della consegna della documentazione di vendita al suo partner A__________ sia del fatto che questi aveva effettuato un sopralluogo dell’immobile con P__________, in esito del quale il potenziale acquirente si era detto interessato allo stabile (doc. Fbis). A questo proposito è utile rilevare che l’amministratore di AP 1 non ha avuto nulla da obbiettare in relazione a questo modo di procedere e tantomeno all’invio degli email di “protezione clienti”.
Sulla base di questi accertamenti risulta pertanto che l’attrice ha svolto, per lo meno nella prima fase delle trattative, un ruolo attivo e decisivo per la successiva sottoscrizione del contratto di compravendita tra B__________ SA e C__________ SA. È infatti stata AO 1 che, per il tramite del suo collaboratore A__________, ha portato P__________ a conoscenza della possibilità di acquisto del terreno, che lo ha accompagnato in occasione del primo sopralluogo e che gli ha consegnato la documentazione relativa al bene immobile. Il nesso causale tra l’attività svolta dall’attrice e la conclusione del precitato contratto è pertanto dato e questo benché in seguito siano intervenute nelle trattative anche terze persone.
Il fatto che nel corso delle trattative le parti abbiano convenuto una riduzione del prezzo iniziale nulla muta a questo stato di cose.
A giusta ragione il Pretore ha pertanto riconosciuto il diritto di AO 1 al pagamento di una mercede di mediazione.
6.3. Per quanto attiene all’ammontare di detta provvigione, l’importo richiesto dall’attrice, pari al 3% del prezzo di vendita, rientra nei limiti di quanto questa Camera ha già avuto modo di definire come conforme all’uso locale e viene qui integralmente confermato (cfr. anche sentenza IICCA del 5 marzo 2012 inc. 12.2010.141, consid. 9.1. con rinvii).
7. Alla luce di quanto precede ne discende che l’appello di AP 1 deve essere respinto siccome manifestamente infondato e il diritto di AO 1 a una provvigione di mediazione di fr. 105’300.- confermato.
II. Sull’appello incidentale dell’attrice
8. Con l’appello incidentale AO 1 contesta la decisione del Pretore nella misura in cui non ha accolto la domanda di rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ UE di Lugano ritenendo che la procedura esecutiva fosse perenta. Essa sostiene, in particolare, che il termine di un anno di cui all’art. 88 cpv. 2 LEF è stato rispettato poiché l’istanza di conciliazione è stata inoltrata entro predetto termine, ritenuto che il deposito della stessa ha creato litispendenza.
La convenuta contesta di contro questa tesi, sostenendo tra l’altro che la domanda di rigetto dell’opposizione di cui all’80 LEF non necessita di preventiva conciliazione per cui, nel caso concreto, il deposito della relativa istanza non crea litispendenza.
8.1. Per quanto attiene alla problematica qui in esame, è necessario ricordare che giusta l’art. 88 cpv. 2 LEF il diritto di chiedere la continuazione dell’esecuzione si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto esecutivo, il termine rimanendo sospeso in particolare tra il giorno in cui è stata promossa l’azione di rigetto dell’opposizione e quello della sua definizione. Nel contempo l’art. 62 CPC prevede che il deposito dell’istanza di conciliazione crea litispendenza; questo vale per i casi in cui il tentativo conciliativo è obbligatorio (cfr. anche Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, CPC, pag. 212 seg. e pag. 910 seg.; Infanger in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed. 2013, n. 9 ad art. 62, n. 7 ad art. 197/198 ).
8.2. Nel caso specifico l’azione avviata dall’attrice è un’azione di merito fondata sull’art. 79 LEF e retta dalle disposizioni della procedura ordinaria. Come tale essa soggiace all’obbligo del tentativo di conciliazione, ragion per cui la litispendenza della stessa è data dal deposito dell’azione di conciliazione in conformità con quanto previsto dall’art. 62 CPC. La richiesta di rigetto definitivo dell’opposizione qui in esame costituisce, in concreto, una domanda accessoria a predetta azione (cfr. anche art. 79 LEF seconda frase) e come tale soggiace alle stesse disposizioni. Ne consegue pertanto che la litispendenza deve essere ritenuta data per entrambe le domande con il deposito dell’istanza di conciliazione.
Discorso diverso andrebbe invece fatto se la domanda di rigetto fosse stata proposta in maniera indipendente ai sensi dell’art. 80 LEF, per cui effettivamente non è previsto alcun tentativo preventivo di conciliazione (cfr. anche art. 198 lett. a e 251 lett. a CPC.; Mazan in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed. 2013, n. 6 ad art. 251).
Ne consegue pertanto che su questo punto la sentenza pretorile deve essere riformata e la domanda di rigetto definitivo dell’opposizione accolta limitatamente all’importo di fr. 105’300.- più interessi.
A titolo abbondanziale è inoltre utile ricordare che, di principio, spetta all’autorità di vigilanza stabilire se l’esecuzione sia o meno perenta. Tale eccezione è tuttavia ricevibile nella procedura di rigetto dell’opposizione quando la perenzione è evidente, ossia quando l’estinzione dell’esecuzione è manifesta (DTF 125 III 45 consid. 3/a; sentenza del Tribunale federale 5A_600/2008 del 15 dicembre 2008, consid. 2, Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 13 ad art. 84 LEF, con rif.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 80 ad art. 82 LEF e n. 48 i.f. ad art. 88 LEF).
9. Alla luce di quanto precede ne discende che l’appello incidentale di AO 1 deve essere accolto.
III. Sulle spese giudiziarie
10. Alla luce di quanto suesposto l’appello principale di AP 1 deve essere respinto mentre che l’appello incidentale di AO 1 va accolto. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la rispettiva soccombenza delle parti.
Il valore litigioso giusta l'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF è determinato da tutte le conclusioni ricevibili rimaste controverse davanti all'autorità cantonale (sentenza del Tribunale federale inc. 5A_765/2008 del 29 giugno 2009, consid. 1.2.1 e rif.). Di conseguenza, qualora siano fatte valere domande in via principale e adesiva, i rispettivi valori vanno sommati, senza riguardo a quanto l'autorità cantonale ha aggiudicato, né al valore della pretesa della parte che agisce davanti al Tribunale federale (sentenza inc. 5A_500/2009 del 19 novembre 2009, consid. 1). È fatto salvo il caso in cui con l'appello incidentale sia riproposta una domanda riconvenzionale; in questa ipotesi - non realizzata in concreto - trova applicazione l'art. 53 cpv. 1 LTF (sentenza del Tribunale federale inc. 4A_629/2009 del 10 agosto 2010, consid. 1.2.1). L’importo ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale Federale supera i fr. 30'000.-.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar
decide:
I. L’appello principale 4 settembre 2015 di AP 1 è respinto.
II. Le spese processuali dell’appello principale di fr. 8'500.-, già anticipate dall’appellante, sono poste a carico della stessa, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 4'000.- a titolo di ripetibili di appello principale.
III. L’appello incidentale 14 ottobre 2015 di AO 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza del 6 agosto 2015 inc. OR. 2012.143 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformata:
1. invariato
1.1 Limitatamente a questo importo è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta da AP 1 al PE n. 1491191 dell’UE di Lugano.
2. invariato
3. invariato
.
IV. Le spese processuali dell’appello incidentale di fr. 500.-, già anticipate dall’appellante incidentale, sono poste a carico dell’appellata incidentale, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 500.- per ripetibili di appello incidentale.
V. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).