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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Balerna e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2013.11 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 13 gennaio 2013 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 14'370.- oltre interessi al 5% dal 9 ottobre 2012;
domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto con decisione 2 luglio 2015 ha accolto, facendo tuttavia decorrere gli interessi sul capitale solo a far tempo dal 25 ottobre 2012;
appellante il convenuto con atto di appello 10 settembre 2015, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con risposta 15 ottobre 2015 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il 19 settembre 2011 AP 1 ha trattato con D__________ e M__________ __________, mai conosciuti in precedenza e presentatigli allora da __________, le condizioni per il noleggio di una gru Comedil CBR 26 depositata presso quest’ultimo (comprensiva di benna e forca), che gli è poi stata messa a disposizione ed è stata da lui trattenuta fino al 13 settembre 2012.
Egli si è in seguito rifiutato di pagare il prezzo, di fr. 14'370.-, fatturatogli l’8 ottobre 2012 da AO 1 (doc. 6 di parte attrice), contestando la fattura (doc. 7 di parte attrice).
2. Con petizione 13 gennaio 2013 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. 1 di parte attrice), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 14'370.- oltre interessi, ribadendo in sintesi il buon fondamento della fattura da lei emessa a suo tempo.
Il convenuto si è integralmente opposto alla petizione.
3. Con decisione 2 luglio 2015 il Pretore aggiunto ha accolto la petizione, modificando unicamente la data di decorrenza degli interessi proposta dall’attrice. Il giudice di prime cure ha in sostanza respinto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, ha confermato la correttezza dell’importo fatturato ed ha escluso che il convenuto potesse opporre in compensazione allo stesso il valore delle opere da elettricista che avrebbero dovuto essergli appaltate in cambio del noleggio della gru nonché le spese di riparazione di quest’ultima da lui asseritamente assunte.
4. Con l’appello 10 settembre 2015 che qui ci occupa, avversato dall'attrice con risposta 15 ottobre 2015, il convenuto ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione. Delle rispettive argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
5. Con la prima censura il convenuto ha rimproverato al Pretore aggiunto di aver respinto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, nonostante l’attrice avesse disatteso l’onere di allegazione e della prova che le incombeva sul tema. A ragione.
5.1 La legittimazione delle parti - attiva dell’attore, passiva del convenuto - è una premessa sostanziale dell’esistenza della pretesa dedotta in giudizio. Si tratta di una questione di diritto materiale che deve essere esaminata d’ufficio dal giudice in qualsiasi stadio del procedimento. Laddove la procedura sia retta dalla massima dispositiva, il giudice deve tuttavia basare il proprio esame sui fatti allegati dalle parti ed accertati, senza andare d’ufficio alla ricerca di fatti atti a mettere in dubbio la legittimazione di una parte, che controparte ha omesso di allegare (TF 11 novembre 2008 4A_165/2008 consid. 7.3.1).
Incombe alle parti indicare al giudice i fatti sui quali esse fondano le loro pretese, rispettivamente le loro eccezioni. Dottrina e giurisprudenza ammettono nondimeno l’esistenza di fatti impliciti, che si possono dare per scontati fino al momento in cui non venga affermato il contrario. Fra questi vi è, proprio, la legittimazione attiva. L’onere della parte attrice di allegazione e di prova della propria legittimazione attiva sorge pertanto solo con la sua contestazione da parte del convenuto (TF 11 novembre 2008 4A_165/2008 consid. 7.3.2).
5.2 Nella presente procedura, pacificamente retta dalla massima dispositiva, il convenuto ha contestato sin dall’inizio, nell’ambito delle sue osservazioni di risposta del 13 marzo 2013, la legittimazione attiva dell’attrice, che in base alla giurisprudenza menzionata avrebbe di conseguenza dovuto allegare prima e provare poi (beninteso se non lo avesse già fatto in precedenza) le circostanze di fatto e di diritto a sostegno della circostanza, ciò che - come si dirà qui di seguito - ha però omesso di fare.
5.2.1 L’attrice non ha innanzitutto ossequiato l’onere di allegazione.
Negli allegati preliminari (e meglio solo in sede di petizione, anche perché non ha ritenuto di presentare una replica) essa si è limitata a sostenere che il prezzo del noleggio da lei concesso era stato convenuto in presenza di M__________ __________, che la gru era poi stata fornita, che M__________ __________ aveva in seguito discusso con il convenuto sugli sviluppi della pratica, e che essa, dopo aver sollecitato per scritto la restituzione dell’impianto, poi effettuata, aveva per finire emesso la fattura qui litigiosa. In tal modo essa non ha però assolutamente addotto se e in quali circostanze M__________ __________, che aveva svolto le trattative con il convenuto, avesse allora agito quale suo rappresentante autorizzato ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 e 2 CO (ovvero disponesse di un potere di rappresentanza e, cumulativamente, avesse riconoscibilmente agito in nome altrui oppure per la controparte fosse indifferente la persona con cui stipulava, cfr. Watter, Basler Kommentar, 6ª ed., n. 12 segg. ad art. 32 CO), se e in quale maniera il suo operato in qualità di eventuale rappresentante non autorizzato fosse poi stato da lei ratificato giusta l’art. 38 CO (circostanza quest’ultima nemmeno pretesa in sede conclusionale o ancora in seconda istanza), oppure se e in quali circostanze gli impegni da lui conclusi fossero stati da lei assunti in forza dell’art. 32 cpv. 3 CO (circostanza questa a sua volta mai pretesa con le conclusioni o ancora in questa sede).
5.2.2 L’attrice non ha in ogni caso ossequiato neppure l’onere della prova sul tema, che - come detto - pure le incombeva.
Contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata, non è innanzitutto vero che il convenuto avesse sempre considerato quale sua effettiva controparte l’attrice, laddove aveva posto in compensazione alla sua pretesa il valore delle opere da elettricista che avrebbero dovuto essergli appaltate in cambio del noleggio della gru: quella compensazione era in effetti stata proposta solo in via subordinata, nel caso in cui la carente legittimazione dell’attrice, per altro già eccepita al ricevimento della fattura (cfr. doc. 7 di parte attrice) e comunque rieccepita in causa, non fosse stata riconosciuta dal giudice.
Ciò premesso, l’attrice non ha assolutamente dimostrato che M__________ e D__________ __________, quest’ultimo pure intervenuto nelle trattative, avessero allora agito quali suoi rappresentanti autorizzati ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 e 2 CO: l’istruttoria non ha in effetti confermato che costoro (che, pur essendo parenti del suo amministratore unico __________, non erano però suoi organi o procuratori con diritto di firma iscritto a RC, cfr. doc. 2 di parte attrice) disponessero di un potere di rappresentanza da parte dell’attrice (nella deposizione testimoniale di M__________ __________, a p. 6 seg., questi si era anzi limitato a sostenere di aver ricevuto un mandato dall’attrice di custodire la gru tenendola presso i suoi magazzini, ritenuto che dall’incarto nulla è dato a sapere sul ruolo di D__________ __________), mentre nessuna prova ha permesso di confermare che i due avessero allora riconoscibilmente agito in nome altrui, e meglio dell’attrice, oppure che per la controparte fosse indifferente la persona con cui stipulava (ciò che andrebbe invero negato, oltre che per l’esistenza di un contratto di durata nel quale i tempi di conclusione dell’accordo e del suo adempimento ad opera di entrambe le parti non coincidevano, pure per il fatto che le opere da elettricista che avrebbero dovuto essere appaltate al convenuto in cambio del noleggio della gru dovevano essere fornite in un immobile non di proprietà dell’attrice, ma piuttosto appartenente a M__________ __________ [cfr. la sua testimonianza p. 6] o a D__________ Del Don [cfr. teste __________ p. 4], cfr. sul tema Zäch, Berner Kommentar, 2ª ed., n. 96 e 112 ad art. 32 CO).
Nemmeno si può ammettere, già solo per quest’ultima ragione (ossia per l’assenza di prove del fatto che M__________ e D__________ __________ avessero allora riconoscibilmente agito in nome altrui oppure che per la controparte fosse indifferente la persona con cui stipulava), che i due potessero aver agito in qualità di rappresentanti, sia pure non autorizzati, e che quel loro operato potesse pertanto poi essere stato ratificato dall’attrice in base all’art. 38 CO mediante l’invio del sollecito volto alla restituzione dell’impianto prima (doc. 5 di parte attrice) e della fattura qui litigiosa poi (doc. 6 di parte attrice). Poco importa invece se l’istruttoria aveva permesso di accertare che la gru era effettivamente di proprietà dell’attrice (cfr. teste M__________ __________ p. 6; in tal senso pure doc. 4 di parte attrice), circostanza questa che per altro mai era stata comunicata al convenuto.
E neppure è stato minimamente provato che gli impegni contrattuali conclusi da Mi__________ e D__________ __________ fossero successivamente stati ceduti all’attrice rispettivamente fossero poi stati da lei assunti in forza dell’art. 32 cpv. 3 CO.
6. Ne discende, in accoglimento dell’appello, che la petizione deve essere respinta già per questo solo motivo, senza che sia necessario esaminare le altre censure ricorsuali del convenuto (quella secondo cui la fatturazione proposta dall’attrice non era corretta e nelle particolari circostanze era anzi abusiva nonché quella secondo cui la somma fatturata doveva in ogni caso essere compensata dal valore delle opere da elettricista che avrebbero dovuto essergli appaltate in cambio del noleggio).
Le spese processuali e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 14'370.-, seguono la soccombenza delle parti (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la TG
decide:
I. L’appello 10 settembre 2015 di AP 1 è accolto.
Di conseguenza la decisione 2 luglio 2015 della Pretura del Distretto di Bellinzona è così riformata:
1. La petizione è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 1’300.- e le spese di fr. 2'850.- sono poste a carico dell’attrice, che rifonderà al convenuto fr. 2’200.- per ripetibili.
II. Le spese processuali di fr. 1’500.- sono a carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante fr. 1’200.- per ripetibili di appello.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).