Incarto n.
12.2015.148

Lugano

12 gennaio 2017/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Balerna

 

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2014.81 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 20 febbraio 2014 da

 

 

AO 1

rappr. dall’RA 2

 

 

contro

 

 

AP 1

rappr. dall’

 

 

 

 

con cui ha chiesto di condannare la convenuta al versamento in suo favore di fr. 13'364.30.- oltre interessi e accessori;

 

domanda avversata dalla convenuta che ne ha postulato le reiezione, e che il Pretore con decisione 6 agosto 2015 ha accolto integralmente;

 

appellante la convenuta che con appello 11 settembre 2015 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, con protesta di spese processuali e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre con osservazioni (recte: risposta) 22 settembre 2015 l’attrice postula la reiezione del gravame, con protesta di ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:    che AO 1 ha lavorato a partire dal 15 settembre 2009 al 50% quale assistente di cura presso la Società __________ di __________, percependo un salario mensile lordo di fr. 2'191.80 per tredici mensilità (doc. B, doc. 3);

 

                                  che la datrice di lavoro aveva concluso per i propri dipendenti con la AP 1 un contratto di assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia secondo la LCA (retta dalle condizioni generali, edizione agosto 2008) che prevedeva la corresponsione di un'indennità giornaliera pari all'80% del salario assicurato per un massimo di 730 giorni (doc. 11);

 

                                  che AO 1 è risultata inabile al lavoro al 100% a seguito di malattia a partire dal 21 aprile 2012 e a tempo indeterminato (doc. 3);

 

                                  che la AP 1, conformemente al contratto d’assicurazione stipulato con la datrice di lavoro, ha versato per il periodo 21 aprile 2012 – 28 febbraio 2013 indennità giornaliere per un importo complessivo di fr. 19'174.- (doc. 2);

 

                                  che l’8 gennaio 2013, AO 1 è stata visitata dal dr. med. __________ R__________, specialista FMH in medicina interna e incaricato da AP 1, il quale nel rapporto 11 gennaio 2013 ha ritenuto la paziente abile al lavoro “in forma completa in qualsiasi attività, evitando il rientro nel precedente posto di lavoro” (doc. 8);

 

                                  che AP 1, sulla base di tale referto, con scritto 5 febbraio 2013, ha comunicato a AO 1 che a partire dal 1° marzo 2013 non le avrebbe più versato alcuna indennità giornaliera, rendendola altresì attenta al suo obbligo di riduzione del danno ai sensi dell’art. 61 LCA (doc. C);

 

                                  che il 18 gennaio 2013 la datrice di lavoro ha significato a AO 1 la disdetta ordinaria del contratto di lavoro con effetto al 31 luglio 2013 in applicazione dell’art. 62 del Regolamento organico cantonale per il personale occupato presso le Case per anziani (in seguito: ROCA) (doc. B1); 

 

                                 che con petizione 20 febbraio 2014 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (inc. CM.2013.705), ha convenuto in giudizio AP 1 per ottenere la condanna al pagamento di fr. 13'364.30 oltre interessi dal 1°ottobre 2013, a titolo di indennità giornaliere dal 1° marzo 2013 al 30 settembre 2013, corrispondente al periodo di inabilità lavorativa attestato dai suoi medici curanti;

 

                                  che la convenuta si è opposta integralmente alla petizione, sostenendo, sulla base dei rapporti dei suoi medici fiduciari, che l’attrice era da ritenersi abile al lavoro a partire dal 1° marzo 2013 e che, in virtù dell’obbligo dell’assicurata di ridurre il danno, nessuna indennità giornaliera per malattia sarebbe stata più dovuta;

 

                                  che con decisione 6 agosto 2015 il Pretore ha accolto integralmente la petizione, condannando AP 1 a pagare a AO 1 l’importo complessivo di fr. 13'364.30 al netto dei contributi di legge, oltre interessi, e a rifonderle fr. 600.- quale indennità di rappresentanza, rinunciando a prelevare le spese giudiziarie;

 

                                  che con l’appello 11 settembre 2015 AP 1 chiede di riformare la decisione impugnata, nel senso di respingere integralmente la petizione e di porre a carico dell’attrice l’indennità di rappresentanza, protestando spese e ripetibili di appello;

 

che il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC);

                                   

                                  che a partire dal 1° gennaio 2017 tutte le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d’assicurazione sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica cantonale ai sensi dell’art. 7 CPC (art. 75 LCAMal; BU 54/2016 del 13 dicembre 2016, pag. 511);

 

                                  che ai sensi della norma transitoria di cui all’art. 83d LCAMal, in vigore dal 1° gennaio 2017, le procedure pendenti inoltrate dopo il 31 dicembre 2010 devono essere trasmesse d’ufficio al Tribunale cantonale delle assicurazioni;

 

                                  che vista la particolarità del caso non si prelevano spese giudiziarie (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli artt. 75, 83d LCAMal, 7 CPC, per le spese l’art. 107 CPC,

 

 

decide:                 1.  La causa è trasmessa per competenza al Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali.

 

                             2.  Non si prelevano spese giudiziarie.

 

                             3.  Notificazione:

 

- Lugano;

-.

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art.119 LTF).