Incarto n.
12.2015.150

Lugano

16 agosto 2016/rn

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Balerna

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2014.297 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza (recte: petizione) 18 marzo (recte: agosto) 2014 da

 

 

AP 1

 

 

contro

 

 

 

AO 1

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 11'361.- oltre interessi ed accessori, domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 7 agosto 2015 ha respinto;

 

appellante l'attrice con atto di appello 10 settembre 2015, con cui ha chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e in via subordinata il suo annullamento con conseguente rinvio dell’incarto al Pretore per una nuova decisione, protestando spese e ripetibili;

 

mentre il convenuto non è stato invitato a presentare osservazioni;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                             1.  Nel giugno 2010 P__________ __________ ha incaricato C__________ __________ di eseguire le opere di risanamento della sua piscina a __________, consistenti nella fornitura e nella posa di un nuovo rivestimento del fondo, nella fornitura e nel montaggio di un proiettore per l’illuminazione subacquea e nel rifacimento di parte del sistema di circolazione dell’acqua. I lavori sono stati effettuati tra il luglio e l’agosto 2010 e sono stati fatturati fr. 30'724.80, somma a fronte della quale sono stati corrisposti acconti per fr. 14'000.-.

                                  Convenuto successivamente in giudizio da C__________ __________, che insisteva per il pagamento del saldo della fattura, P__________ __________, allora rappresentato dall’avv. dott. AO 1, si è opposto alla richiesta di controparte, ma le sue obiezioni sono state disattese dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 3, che con decisione 29 marzo 2013 (doc. B) lo ha condannato al pagamento di fr. 16'724.80 oltre interessi al 5% dall’11 marzo 2011, somma per cui ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, della tassa di giustizia di fr. 900.-, delle spese, delle spese della procedura di conciliazione di fr. 400.- e delle ripetibili di fr. 3'000.-.

 

 

                             2.  Con petizione 18 agosto 2014 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. A), ha convenuto in giudizio l’avv. dott. AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di
fr. 11'361.- “così suddivisi fr. 6’724.80 risultanti dell’importo totale meno fr. 10'000.- (doc. C), più il 5% d’interessi dal 29.03.2013 comprese le ripetibili e spese giudiziarie, più fr. 4'822.- con interessi al 5% dal 29.03.2013, fr. 900.- tassa di giustizia,
fr. 400.- spese giudiziarie, fr. 3'000.- ripetibili, a titolo di indennizzo”. Essa, cessionaria della pretesa di fr. 21'024.80 oltre interessi al 5% dall’11.03.2013 e ripetibili di P__________ __________ (cfr. doc. A1), ha in sostanza rimproverato all’allora patrocinatore di quest’ultimo di non aver rispettato i termini richiesti dalla procedura per quanto riguardava la consegna di documenti fondamentali per il caso del proprio cliente, segnatamente di documenti concernenti la possibilità di presentare prove peritali (doc. F), che a suo dire avrebbero potuto cambiare l’esito della causa.

                                  Il convenuto si è integralmente opposto alla petizione.

 

 

                             3.  Il Pretore, con la decisione 7 agosto 2015 qui impugnata, ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese, di fr. 300.-, a carico dell’attrice, senza attribuzione di ripetibili.

                                  In fatto, egli ha rammentato che nella causa che aveva visto opposti C__________ __________ a P__________ __________ era stata inizialmente ammessa la perizia sulla conformità di quanto eseguito rispetto a quanto commissionato e sull’esistenza dei difetti oggetto della contestazione dell’allora convenuto, sulla quantificazione dei relativi costi di riparazione nonché sul minor valore; che in seguito la prova peritale era però stata fatta decadere in quanto l’allora convenuto aveva presentato tardivamente i quesiti peritali; e che infine nella sua decisione il Pretore aggiunto aveva rigettato sulla base delle testimonianze assunte l’obiezione dell’allora convenuto inerente la mancata conclusione dell’opera e, per quanto riguardava l’altra obiezione circa la pretesa difettosità dell’opera (pompa, scala e rivestimento), aveva denegato il difetto della pompa e della scala rinviando alle audizioni testimoniali, mentre in tema di rivestimento aveva rilevato che l’istruttoria non aveva permesso di chiarire l’origine granulosa del fondo della piscina, in assenza appunto della perizia, aggiungendo inoltre, a valere per tutti e tre i difetti menzionati, che non era stata comprovata la data in cui sarebbe emerso il relativo difetto né quella in cui lo stesso sarebbe stato notificato all’attrice, così che doveva essere negato l’avverarsi della notificazione tempestiva giusta l’art. 367 cpv. 1 CO.

                                  In diritto, ha rilevato che nel caso di specie era pertanto palese che il convenuto non era stato diligente nella gestione del termine fissatogli per presentare i quesiti peritali, ma ciò non voleva ancora dire che fosse responsabile dell’accoglimento della petizione di C__________ __________, la qui attrice non avendo dimostrato la causalità adeguata di questa omissione con l’esito di quel processo (cfr. TF 4A_446/2010 consid. 2, 4D_63/2011 consid. 4) ossia che il suo esito sarebbe stato differente se egli avesse presentato tempestivamente i quesiti peritali: la mancanza della perizia era stata in effetti ritenuta rilevante dal Pretore aggiunto solo per il tema del rivestimento della piscina e, soprattutto, per tutti e tre i difetti menzionati era stata accertata la tardività della notifica dei difetti, tardività di cui non era il convenuto a portarne la responsabilità o, perlomeno, l’attrice non aveva debitamente allegato che lo fosse e neppure lo aveva provato, non essendo per altro comprensibile quale potesse essere il ruolo del doc. G, neppure trasmesso al convenuto. Quanto al nuovo argomento proposto dall’attrice in occasione del dibattimento, anche volendo prescindere dalla sua dubbia ammissibilità procedurale, la pretesa violazione da parte del convenuto dell’art. 8 del Codice professionale dell’Ordine degli avvocati non era stata dimostrata e l’attrice neppure aveva argomentato che, qualora il suo cedente avesse ricevuto dal convenuto le spiegazioni del caso, avrebbe aderito alla pretesa di C__________ __________: del resto, durante la fase dibattimentale di quel processo, era stata avanzata dall’allora convenuto una proposta transattiva (poi respinta dalla controparte) pari a
fr. 10'000.-, a dimostrazione che egli era ben cosciente del poco spessore processuale della sua contestazione.

 

 

                             4.  Con l’appello 10 settembre 2015 che qui ci occupa l'attrice ha chiesto in via principale di riformare il querelato giudizio nel senso dell’accoglimento della petizione e in via subordinata di annullarlo e di rinviare conseguentemente l’incarto al Pretore per una nuova decisione, protestando spese e ripetibili. Delle argomentazioni dell’attrice - espresse a tratti con toni eccessivi e irriverenti nei confronti del primo giudice e non solo - si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

 

 

                             5.  L’attività dell’avvocato soggiace alle norme del mandato (art. 394 segg. CO). In quanto mandatario l’avvocato non è tenuto a fornire un risultato, ma è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli (art. 398 cpv. 2 CO). L’estensione del suo dovere di diligenza si determina secondo criteri oggettivi. Le esigenze che devono essere poste al proposito non possono essere stabilite una volta per tutte, dato che la qualità dei servizi che il mandante può attendersi dall’avvocato dipende dalle circostanze e dalle difficoltà cui questi è confrontato. L’esercizio della sua professione diverrebbe impossibile se il mandante potesse renderlo responsabile per ogni insuccesso, tenuto conto, da una parte, della complessità della legislazione e dei fatti, delle incognite derivanti dall’istruttoria e, dall’altra, di certe imperfezioni umane minori che si manifestano necessariamente in occasione dell’esercizio di una tale professione, di per sé tale da comportare dei rischi. Nondimeno, da un mandatario al beneficio di un certificato di capacità professionale, che si è visto rilasciare un’autorizzazione ufficiale a praticare ed esercita la sua attività a pagamento, si deve poter attendere una diligenza particolare in relazione con le sue conoscenze specifiche e confidare in particolare che abbia a consigliare ed orientare il suo cliente in merito alle possibilità giuridiche e pratiche che gli si presentano in determinate situazioni. In definitiva l’avvocato viene meno al suo dovere di diligenza unicamente se la mancanza che gli è rimproverata rappresenta la violazione di regole generalmente riconosciute e ammesse, quali ad esempio il rispetto dei termini di legge (DTF 117 II 563 consid. 2a; JdT 1984 I p. 146, entrambe riferite a dei termini di perenzione o di prescrizione). La violazione da parte dell’avvocato del suo dovere di diligenza costituisce, da un punto di vista giuridico, un’inesecuzione o una cattiva esecuzione del suo obbligo di mandatario. Essa comporta la perdita del diritto agli onorari e al rimborso delle spese assunte per l’esecuzione del mandato. Se essa causa un danno al mandante, questi, in caso di colpa del mandatario, potrà pretenderne il risarcimento (DTF 117 II 563 consid. 2a), fermo restando, con particolare riferimento proprio alle conseguenze dell’inosservanza di un termine da parte del mandatario, che quest’ultimo potrà essere tenuto al risarcimento solo nel caso in cui sia dimostrato che il mandante molto verosimilmente avrebbe vinto l’eventuale causa, qualora il termine non fosse stato disatteso (cfr. Fellmann, Die Haftung des Anwaltes für die Unkenntnis klaren Rechts, in: recht 2001 p. 195 con rif.; DTF 87 II 364 consid. 2; cfr. pure TF 18 marzo 2003 4C.284/2002 consid. 1, 26 novembre 2003 4C.231/2003 consid. 1, 4 febbraio 2016 4A_693/2014 consid. 3; II CCA 11 giugno 2003 inc. n. 12.2003.84, 11 novembre 2015 inc. n. 12.2013.187), ciò che impone di esaminare quale sarebbe stato il destino di quell’eventuale causa senza l’omissione (Fellmann, op. cit., ibidem; DTF 87 II 364 consid. 2).

                                  Nel caso di specie il Pretore ha effettuato proprio un tale esame.

 

 

                             6.  Ciò premesso, in questa sede, come detto, l’attrice ha rimproverato al Pretore, in via subordinata, una carenza di motivazione della sua decisione, stigmatizzando il fatto che quest’ultima non riportasse nessun articolo di legge, nessuna giurisprudenza e si limitasse ad una motivazione scarna di tipo soggettivo, senza per altro essere entrata nel merito della giurisprudenza da lei menzionata, quando “da una decisione della Pretura ci si aspetta un minimo di citazioni legali oppure giurisprudenza quanto meno del TA del Cantone Ticino oppure del TF”. Di fatto ha ritenuto che il suo diritto di essere sentiti protetto dall’art. 29 cpv. 2 Cost. sarebbe stato in tal modo violato, ciò che imponeva l’annullamento della decisione e il rinvio dell’incarto al Pretore per un nuovo “più serio” giudizio.

 

 

                           6.1  La censura dell’attrice relativa alla violazione del suo diritto di essere sentito - che, se fondata, implicherebbe già di per sé l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per l’emanazione di una nuova decisione, e ciò indipendentemente dalle possibilità di successo del gravame nel merito - va trattata preliminarmente (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.2, 135 I 187 consid. 2.2, 127 V 431 consid. 3d, 118 Ia 17 consid. 1a; II CCA 19 agosto 2013 inc. n. 12.2013.115, 31 gennaio 2014 inc. n. 12.2012.86, 9 aprile 2014 inc. n. 12.2012.158, 3 ottobre 2014 inc. n. 12.2013.29, 3 marzo 2015 inc. n. 12.2013.116, 20 novembre 2015 inc. n. 12.2014.28).

 

 

                           6.2  Il diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., offre una garanzia minima e sussidiaria rispetto al diritto processuale di cui all’art. 238 lett. g CPC. L’obbligo di motivazione ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di comprendere le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e, dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa tuttavia che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte dalle parti: essa può in effetti occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2).

 

 

                           6.3  Nel caso concreto la motivazione della decisione pretorile, riassunta in precedenza (cfr. supra consid. 3), non può assolutamente essere considerata insufficiente, dalla stessa essendo senz’altro possibile comprendere le ragioni poste dal primo giudice alla base del suo giudizio, capire la portata della decisione da lui resa e consentire alla parte interessata di proporre gli eventuali rimedi giuridici con cognizione di causa.

                                  Non è per altro vero che la decisione non riportava nessun articolo di legge (tanto è vero che nella stessa, che verteva pacificamente sulla responsabilità del mandatario dell’art. 398 CO, è stato menzionato l’art. 367 cpv. 1 CO) o ancora nessuna giurisprudenza (tant’è che nella stessa sono state menzionate due sentenze del Tribunale federale relative alla responsabilità del mandatario, segnatamente le sentenze TF 4A_446/2010 consid. 2 e TF 4D_63/2011 consid. 4, inerenti proprio l’attività dell’avvocato), mentre non è dato a sapere (e in tal modo la censura è irricevibile per carenza di motivazione, cfr. art. 311 cpv. 1 CPC) per quale motivo si doveva ritenere che la decisione si limitasse ad una motivazione scarna di tipo soggettivo. L’ulteriore rilievo mosso alla decisione pretorile, asseritamente rea di non essere entrata nel merito della giurisprudenza menzionata dall’attrice (di cui qui, in violazione dell’art. 311 cpv. 1 CPC, nulla è per altro dato di sapere), è a sua volta irrilevante, essendo già stato ricordato che il giudice non è tenuto a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte, ma può limitarsi ad esaminare - come da lui fatto nell’occasione - le sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione.

                                 

 

                             7.  A sostegno dalla domanda principale d’appello, quella volta a riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, l’attrice, per quanto qui è dato di comprendere, ha espresso in questa sede le seguenti considerazioni.

 

 

                           7.1  Essa ha dapprima dichiarato (ad 1) che mal si capiva per quale motivo la mancanza di diligenza dal convenuto, puntualmente accertata, fosse incomprensibilmente rimasta priva di sanzione da parte dal Pretore, che lo aveva anzi difeso d’ufficio. La censura è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC): l’attrice, pur essendosi posta un tale interrogativo, forsanche retorico, non ha però spiegato per quali ragioni di fatto e di diritto la chiara motivazione addotta dal primo giudice a sostegno dell’inesistenza di un obbligo risarcitorio da parte del convenuto sarebbe errata e con ciò da riformare (cfr. TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2). Non è per altro vero che il Pretore abbia nell’occasione preso d’ufficio le difese del convenuto: le ragioni giustificanti la reiezione della petizione, poi riprese nella decisione pretorile, erano in effetti state regolarmente addotte dal convenuto (cfr. osservazioni di risposta p. 2 segg. e verbale 16 dicembre 2014 p. 2).

 

 

                           7.2  Essa ha in seguito rimproverato al Pretore (ad 2) di non aver tenuto conto del fatto che la decisione del Pretore aggiunto sarebbe stata comunicata al suo cedente soltanto due giorni prima della scadenza dei termini di ricorso. Ora, nonostante sia vero che il Pretore non ha esaminato quell’obiezione, è però altrettanto vero che la stessa era infondata: l’attrice, gravata dell’onere della prova (art. 8 CC), non ha in effetti dimostrato che quella pronuncia sarebbe stata comunicata al suo cedente soltanto due giorni prima della scadenza dei termini di ricorso e che oltretutto ciò avrebbe reso impossibile l’inoltro di un appello; e comunque nemmeno ha spiegato per quali motivi e in quale misura un’eventuale impugnativa inoltrata a suo tempo avrebbe potuto modificare l’esito della precedente causa.

 

 

                           7.3  Essa ha poi rimproverato al primo giudice (ad 3) di aver assecondato il noto “andazzo” secondo cui gli avvocati fanno “spendere al cliente fior di quattrini pur sapendo che la causa è persa”. La censura è nuovamente irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC): l’attrice, pur avendo formulato un tale rimprovero, oltretutto astratto e generico, non ha però spiegato per quali ragioni la diversa motivazione del primo giudice sarebbe errata e con ciò da riformare (cfr. TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2). La questione da lei evocata non ha per altro nulla a che vedere con la pretesa responsabilità dell’avvocato per l’errore professionale ora rimproveratogli e soprattutto con le somme di cui è stato concretamente chiesto il risarcimento (che, come si è visto, non si riferivano a maggiori oneri per spese legali dovute al convenuto dal cedente dell’attrice). Si aggiunga, in ogni caso, che nella sua decisione il Pretore non ha assolutamente assecondato quel preteso “andazzo”, tant’è che nemmeno si è espresso sull’eventuale remunerazione dovuta al convenuto per il patrocinio svolto in quella pratica.

 

 

                           7.4  Essa ha quindi contestato totalmente e in modo deciso (ad 4) di non aver ben documentato che l’errore del convenuto avrebbe cambiato la sorte della precedente causa, aggiungendo che se quella causa era “persa” sarebbe stato eticamente aberrante e giuridicamente discutibile far spendere soldi al cliente. La censura è anche in questo caso irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC): l’attrice non ha in effetti spiegato per quali ragioni di fatto e di diritto la motivazione addotta dal primo giudice a sostegno della sostanziale irrilevanza dell’errore professionale commesso dal convenuto sarebbe errata e con ciò da riformare (cfr. TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2) ed in particolare non ha qui indicato le prove che invece ben documenterebbero quanto da lei preteso; per quanto riguarda la seconda parte della censura, si può invece rinviare a quanto illustrato nel considerando precedente, aggiungendo che proprio il fatto che la causa promossa nei confronti del cedente dell’attrice sembrasse “persa” aveva indotto quest’ultimo, patrocinato dal qui convenuto, a cercare una transazione per un importo di fr. 10'000.- (non accettata però dalla controparte).

 

 

                           7.5  Essa ha quindi ritenuto (ad 5) un assoluto “qualunquismo” l’assunto pretorile secondo cui la pretesa sulla chiara violazione dell’art. 8 del Codice professionale dell’Ordine degli avvocati non sarebbe stata dimostrata. Anche in questo caso la censura è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC): limitandosi a tacciare di qualunquismo la motivazione esposta sul tema dal Pretore, l’attrice non ha in effetti spiegato per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (cfr. TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2). Non si vede del resto come il convenuto possa nell’occasione aver violato quella disposizione, che al suo cpv. 1 (i cpv. 2 e 3 non sono invece qui di rilievo) faceva unicamente obbligo all’avvocato di favorire il componimento bonale delle controversie ove fosse stato nell’interesse del cliente, quando - come si è appena detto - egli aveva per l’appunto tentato una transazione con la controparte (poi però non accettata da quest’ultima, che ha di fatto preferito attendere l’emanazione della decisione del Pretore aggiunto).

 

 

                           7.6  Essa ha infine concluso il suo esposto (ad 7), dichiarando di non volersi perdere in citare altra giurisprudenza oltre a quella già citata nella procedura di prima sede, ed asserendo che la legge diceva ben altro di quanto soggettivamente scritto nella sentenza del Pretore ed auspicando che questa Camera fosse in grado di esaminare ogni foglio dell’incarto per procedere ad una sentenza equa. La censura è ancora una volta irricevibile: l’attrice non ha in effetti indicato in questa sede quale sarebbe la pertinente giurisprudenza applicabile ai fatti rilevanti, che ha preteso essere stata misconosciuta in prima sede; nulla, né l’attrice del resto lo ha spiegato (in violazione dell’art. 311 cpv. 1 CPC), permette invece di ritenere se e in che misura la conclusione resa dal Pretore sarebbe solo soggettiva; ed è infine a torto che l’attrice ha chiesto a questa Camera di voler riesaminare liberamente la vertenza, come se il Pretore non avesse già emanato la sua decisione: l’autorità d’appello può in effetti riesaminare la fattispecie solo nell’ambito delle censure sollevate e non spetta in ogni caso a lei ricercare nell’incarto le eventuali circostanze di fatto e di diritto a favore della tesi dell’appellante da lei non evocate (cfr. TF 17 gennaio 2013 8C_448/2012 consid. 7.1).

 

 

                             8.  Ne discende, a conferma della decisione pretorile, che l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                  Le spese processuali della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 11'361.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che non si attribuiscono ripetibili al convenuto, che non è stato invitato a presentare una risposta all’appello.

 

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

 

 

decide:

 

                              I.  L’appello 10 settembre 2015 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

 

                             II.  Le spese processuali di fr. 500.- sono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

 

 

                            III.  Notificazione:

 

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                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).