Incarto n.
12.2015.160

Lugano

21 dicembre 2016/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Balerna

 

vicecancelliera:

Federspiel Peer

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2012.481 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione del 6 dicembre 2012 da

 

 

AP 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

 

contro

 

 

 

AO 1

rappr. dall’ RA 2

 

 

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 30'000.- oltre interessi al 5%,

 

pretese avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza del 30 luglio 2015 ha parzialmente accolto condannando il convenuto al pagamento di fr. 4'340.- oltre interessi,

 

appellante l’attrice con atto di appello del 14 settembre 2015 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili,

 

mentre il convenuto con risposta del 22 ottobre 2015 postula la reiezione del gravame e con contestuale appello incidentale chiede che gli vengano riconosciuti fr. 4500.- a titolo di ripetibili di prima sede,

con risposta all’appello incidentale dell’11 novembre 2015 l’attrice postula la reiezione di detto gravame,     

   

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  A partire dal 2010 AO 1 ha contattato diversi architetti al fine di verificare le possibilità edificatorie e di riutilizzo del mappale n. __________ RFD di __________ e dell’edificio ivi ubicato, entrambi di sua proprietà.

                                  In particolare, l’arch. __________ S__________ di __________ ha presentato una proposta di progetto per la realizzazione di nuovi appartamenti a partire dallo stabile esistente (doc. 5, teste __________ S__________, verbale di udienza del 1° ottobre 2013, pag. 3). In questo contesto AO 1 ha quindi conosciuto l’arch. AP 1, già collaboratrice dello Studio dell’arch. S__________, con la quale ha sottoscritto in data 5 maggio 2011 un accordo denominato “Direzione Lavori” (doc. 11) in base al quale alla stessa sarebbe stata affidata la supervisione e la direzione dei lavori, in caso di realizzazione di predetto progetto (doc. 5 e 11).

                                  Interrotti per motivi non meglio precisati i rapporti tra lo Studio dell’arch. S__________ e AO 1, l’arch. AP 1 ha manifestato la sua disponibilità ad assumere anche l’incarico di progettazione della ristrutturazione e ampliamento dell’immobile.

 

                            B.  Tra settembre e ottobre 2011 AP 1 ha allestito, con l’ausilio dell’arch. __________ A__________ di __________, quattro varianti di progetti di massima e il 17 ottobre 2011 ha presentato alla controparte un preventivo dei costi per la realizzazione dell’opera secondo la volumetria, nonché una stima degli eventuali affitti e rendite (doc. C).

                                  In data 27 ottobre 2011 essa ha quindi trasmesso ad AO 1 una proposta di onorario globale per la progettazione e la DL inerenti alla ristrutturazione e all’ampliamento dello stabile per un importo complessivo di fr. 640'000.- (doc. 10).

                                  A seguito della rinuncia al progetto da parte di AO 1, l’architetta ha trasmesso allo stesso la sua nota professionale, calcolata sulla base delle Norme SIA e assommante a fr. 72'000.- (doc. 13). Questa è stata integralmente contestata (doc. D).

                                  Con scritto di data 16 marzo 2012 il patrocinatore di AP 1, comunicando di ritenere più idoneo per la quantificazione dell’onorario un metodo di calcolo basato sul dispendio orario, ha postulato per conto della sua cliente il pagamento di un onorario di fr. 35'600.- (doc. F), richiesta anch’essa contestata dalla controparte.

 

                            C.  Previo tentativo di conciliazione (CM.2012.342), il 6 dicembre 2012  AP 1 ha inoltrato presso la Pretura di Lugano una petizione con cui ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 30'000.-, oltre interessi, importo ridotto in modo da poter beneficiare della procedura semplificata. In sintesi, l’attrice ha sostenuto di essere stata incaricata dalla controparte di studiare, attraverso un progetto di massima, l’ampliamento e la ristrutturazione dell’edificio esistente sul mappale no. __________ RFD di __________. Ciò che essa avrebbe fatto avvalendosi della collaborazione dell’arch. __________ A__________ di __________, poiché quest’ultimo disponeva del personale e delle risorse tecniche per fare fronte all’incarico. AP 1 ha affermato di aver allestito, sulla base dell’incarico conferitole e dei desideri espressi dal committente, quattro varianti di progetti di massima nonché un preventivo dei costi. A detta della stessa, la decisione di AO 1 di rinunciare al progetto non lo esimerebbe dal versare la mercede per il lavoro eseguito, ragion per cui la petizione andrebbe interamente accolta.

                                  AO 1 si è opposto alla petizione contestando integralmente la pretesa creditoria dell’attrice. In breve, egli ha affermato di aver chiesto all’attrice di elaborare un preventivo del suo onorario prima di decidere se eventualmente affidarle la fase progettuale dell’opera; a tal fine le sarebbero stati messi a disposizione piani, foto e rilievi, nonché i progetti dell’arch. S__________ (doc. 5, doc. 6). A detta del convenuto l’allestimento dei progetti di massima sarebbe avvenuto senza un espresso incarico in tal senso. Egli ha spiegato di aver rinunciato, preso atto dei costi preventivati, ad affidare all’architetta la progettazione della ristrutturazione. AO 1 ha posto l’accento sull’assenza di pattuizioni in relazione all’onorario ed ha argomentato che il lavoro non richiesto ed eseguito dall’attrice rappresenterebbe un’estensione unilaterale del mandato, che le proposte allestite si sarebbero rilevate inattuabili e non conformi alle prescrizioni in materia edilizia (doc. 14) e che pertanto nulla le sarebbe dovuto. Nella denegata ipotesi in cui si volesse ammettere il diritto dell’attrice a una remunerazione, a detta del convenuto, l’impegno massimo necessario per allestire il preventivo richiesto corrisponderebbe a 20 ore lavorative per un controvalore di fr. 3'500.-.

 

                                  In replica l’attrice ha ribadito la propria posizione approfondendone alcuni aspetti. In particolare essa ha sostenuto di aver allestito le varianti su indicazione del committente ed ha affermato di non aver mai ricevuto i piani dell’arch. S__________.

                                  In duplica orale il convenuto ha contestato le argomentazioni attoree e ha ribadito la propria opposizione alla pretesa.

                                  Esperita l’istruttoria le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale. Nei rispettivi allegati conclusivi esse hanno riconfermato le proprie antitetiche posizioni.

 

                            D.  Con sentenza del 30 luglio 2015 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione condannando il convenuto al pagamento di fr. 4'340.- oltre interessi.

 

                            E.  Con atto di appello del 14 settembre 2015 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Con risposta del 22 ottobre 2015 AO 1 postula la reiezione del gravame e con contestuale appello incidentale chiede che gli venga riconosciuto l’importo di fr. 4’500.- a titolo di ripetibili di prima sede, protestate tasse, spese e ripetibili. Con risposta all’appello incidentale dell’11 novembre 2015 AP 1 postula la reiezione di detto gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.    

  

 

E considerato

 

in diritto:

 

 

1.Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272) che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura dinanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

 

2.Il Pretore ha ritenuto che le prove assunte non avessero permesso di appurare l’esistenza di una concorde volontà delle parti in merito al conferimento di un mandato di progettazione di massima all’attrice. In relazione alle prove testimoniali, il magistrato ha posto l’accento sul fatto che solo il teste G__________ ha partecipato in prima persona alla formalizzazione degli accordi tra le parti mentre il teste __________ A__________ ha riferito solo quanto comunicatogli dall’attrice medesima. Sulla base di quanto dichiarato dal teste G__________ il Pretore ha giudicato che la volontà del convenuto non fosse quella di conferire direttamente un incarico di progettazione ad AP 1 ma quella di ottenere dalla stessa una proposta di onorario  nell’evenienza in cui in seguito le parti avessero deciso di formalizzare un contratto di progettazione vero e proprio. Il primo giudice ha inoltre osservato come detto ordine e modo di procedere corrispondesse all’ordinario corso delle cose in base al quale, di regola, solo una volta definiti questi aspetti si procede alla conclusione del contratto di progettazione e all’elaborazione di un progetto di massima.

Il magistrato ha dato atto che l’attività svolta da AP 1 sia andata oltre a quanto normalmente necessario all’allestimento di una proposta di onorario, egli ha però ritenuto che detto lavoro non dovesse essere retribuito in quanto l’attrice non aveva portato alcuna prova idonea a dimostrare un’estensione dell’incarico iniziale addebitabile al convenuto o altrimenti giustificata. Sulla base della perizia giudiziaria, il Pretore ha pertanto riconosciuto all’attrice a titolo di onorario unicamente l’importo di fr. 4'340.-, corrispondente all’impegno necessario per l’allestimento del preventivo di onorario.

 

 

I.     Sull’appello principale dell’attrice

 

3.Nell’appello AP 1 rimprovera al Pretore di aver dato più credito alla testimonianza resa da G__________ rispetto a quella di __________ A__________ e questo senza fornire una motivazione, rispettivamente senza svolgere una valutazione organica e complessiva delle due deposizioni.

Parallelamente l’appellante censura l’agire pretorile nella misura in cui questi, nell’ipotesi in cui abbia inteso elidere le due deposizioni in parola, ha omesso di chinarsi sulle altre prove e su tutti gli altri indizi addotti in prima sede e illustrati nelle conclusioni.

 

4.Giusta l’art. 157 CPC, il giudice fonda il proprio convincimento apprezzando liberamente le prove. In base a predetto disposto legale è fondamentale anche l’impressione personale che il magistrato ha ricavato dal testimone in occasione della sua audizione, aspetto che può senza dubbio giocare un ruolo nella valutazione del suo peso probatorio (per i dettagli cfr. Cocchi/Trezzini /Bernasconi, Commentario al CPC, pag. 743. Nel contempo egli deve però tener conto anche dell’eventuale vicinanza del testimone a una parte o se questi è interessato all’esito della vertenza (cfr. Cocchi/Trezzini /Bernasconi, op. cit., 746 segg.). Di regola testimonianze tra loro contraddittorie non si elidono ma il giudice deve apprezzarle entrambe per valutare se nelle circostanze concrete una sia preferibile all’altra in quanto probatoriamente più convincente (cfr. Cocchi/Trezzini /Bernasconi, op. cit., 750 segg.).

                                 Nell’apprezzamento delle prove testimoniali assume importanza anche l’atteggiamento della parte al momento dell’offerta, rispettivamente dell’opposizione al mezzo di prova (cfr. Cocchi/Trezzini /Bernasconi, op. cit., pag.748), tanto che il Tribunale federale è arrivato a rimproverare ad un appellante di non essersi opposto all’assunzione di un teste proposto dalla controparte le cui dichiarazioni, nello specifico, avevano giovato alla tesi di quest’ultima (sentenza TF del 26 agosto 2004 4P.71/2004 consid. 3.3).

 

5.Nel caso concreto, contrariamente a quanto asserisce l’appellante, dalla sentenza impugnata emerge che il Pretore ha esaminato in maniera approfondita entrambe le deposizioni testimoniali, preferendo infine quella di G__________, secondo cui l’accordo venuto in essere tra le parti aveva per oggetto unicamente l’allestimento di un preventivo di onorario e non già la stesura di piani di progetto. Il magistrato non si è limitato ad aderire in maniera acritica alle dichiarazioni rese dallo stesso ma le ha valutate nel loro complesso alla luce delle risultanze istruttorie.   

A giusta ragione il Pretore ha considerato che G__________ era stato l’unico testimone diretto dei fatti oggetto della presente causa essendo egli l’unica persona presente a tutti gli incontri intervenuti tra le parti e pertanto l’unica che potesse riferire in prima persona quali fossero gli intendimenti manifestati dalle stesse. L’arch. __________ A__________, dal canto suo, ha dichiarato di aver saputo da AP 1 che essa “era stata incaricata di un progetto importante di ristrutturazione” (audizione testimoniale del 21 maggio 2013, pag. 4) ma ha pure precisato di non aver mai “parlato direttamente con il committente riguardo all’incarico conferito” (cfr. audizione cit., pag. 5). Dalla sua deposizione, a cui si rinvia, emerge in maniera chiara che egli è stato solo un testimone indiretto degli accordi intercorsi tra le parti.  

 

                                  In relazione alla questione della vicinanza del teste G__________ al convenuto, di cui è il figlio, si rileva che l’attrice benché consapevole del legame di parentela non si è opposta all’assunzione della sua deposizione (cfr. verbale di udienza del 5 marzo 2013 pag. 5), circostanza che essa deve ora lasciarsi imputare. Ciò detto, nel caso specifico, la deposizione resa dal teste pare credibile; la stessa oltre ad essere lineare e dettagliata ha trovato, ove possibile, riscontro nelle risultanze istruttorie. A questo vada aggiunto che il teste è si legato da parentela al convenuto ma non ha un interesse economico nella lite, diversamente dal teste __________ A__________ che come indicato nel suo verbale di audizione testimoniale ha ammesso di essere “interessato in lite” (cfr. verbale del 21 maggio 2013 cit., pag. 3).     

 

                                  Per quanto attiene agli indizi indicati dall’appellante a sostegno della sua tesi essi non paiono decisivi per poter ammettere il perfezionamento di un contratto di progettazione. Priva di buon fondamento si rivela pure l’argomentazione appellatoria secondo cui sarebbe poco credibile che l’attrice abbia allestito dei progetti di massima di propria iniziativa senza un’esplicita richiesta in tal senso dalla controparte. In realtà, l’esperienza dimostra che non è per nulla insolito che un architetto, al fine di accaparrarsi un appalto, vada al di là di quanto richiestogli elaborando degli schizzi e o dei piani per meglio illustrare le proprie idee ai potenziali committenti.

                                  Ad ogni buon conto, ancora più inverosimile si rivela essere l’ipotesi che un potenziale committente conferisca un incarico di progettazione a un architetto senza prima avere un’idea dei costi di onorario. A questo vada inoltre aggiunto che, di regola, per prassi, il conferimento di un vero e proprio incarico di progettazione è preceduto dall’elaborazione di un’offerta basata su studi preliminari e su un preventivo dei costi, ulteriore elemento che suffraga la tesi del convenuto.

 

                                  Alla luce di quanto precede ben si vede come il primo giudice abbia valutato gli elementi nel loro complesso e non si sia limitato a riprendere in maniera acritica le affermazioni di G__________, teste della cui attendibilità non vi è come detto motivo di dubitare, per ritenere più plausibile la tesi del convenuto secondo cui all’attrice sarebbe stato richiesto unicamente di elaborare un preventivo dei costi di progettista.

 

 

6.Come rettamente evidenziato dal Pretore dall’incarto non emerge neppure che in seguito vi sia stata una ratifica dell’operato dell’attrice da parte del convenuto.

L’istruttoria ha permesso di accertare che a seguito del primo sopralluogo AP 1 e l’architetto __________ A__________ hanno provveduto ad elaborare, sulla base dei piani messi loro a disposizione da AO 1, una proposta di progetto denominata variante 1, poi illustrata a quest’ultimo e al di lui figlio in occasione dell’incontro del 21 settembre 2011; su questo punto le deposizioni rese dai testi G__________ e __________ A__________ sono sostanzialmente convergenti.

Le dichiarazioni rese dai testi divergono per contro per quanto attiene all’elaborazione delle altre tre varianti. Il teste __________ A__________ ha sostenuto infatti che vi sarebbero stati altri incontri tra le parti, presente “sempre” pure il figlio del convenuto, a seguito dei quali si sarebbe provveduto ad allestire le successive tre varianti agli atti (cfr. audizione cit., pag. 3), circostanza negata dal teste G__________ il quale, dal canto suo, ha riferito di un unico successivo incontro di data 27 ottobre 2011 nel corso del quale sarebbe infine stato consegnato il preventivo dei costi di onorario. Questi ha inoltre dichiarato di non aver mai saputo di successive varianti di progetto (cfr. per i dettagli audizione cit., pag. 6 seg.). Le altre prove agli atti non hanno permesso di appurare se e quando il convenuto abbia avuto conoscenza di queste varianti e se egli fosse consapevole della mole di lavoro che si apprestava ad effettuare l’attrice.   

                                  In assenza di altri elementi decisivi, il Pretore, alla luce anche delle considerazioni espresse più sopra (consid. 5), ha ritenuto, dopo approfondita analisi (cfr. sentenza impugnata pag. 10 seg., a cui si rinvia) di aderire alla versione fornita dal teste G__________, valutazione che, nello specifico, non appare censurabile.

 

                                  Anche su questo punto la decisione pretorile si rivela pertanto corretta e va confermata.

 

7.Assodato quanto sopra, l’importo riconosciuto dal Pretore quale onorario spettante all’attrice per l’elaborazione del preventivo, stabilito sulla base della stima effettuata dal perito (cfr. perizia pag. 10), pare corretto e viene qui confermato.

 

 

II. Sull’appello incidentale del convenuto

 

8.AO 1 contesta l’importo riconosciutogli dal Pretore a titolo di ripetibili ritenendolo troppo basso e chiede che in applicazione di un tasso medio del 15% del valore di causa lo stesso venga aumentato a fr. 4'500.-.

 

                          8.1.  Nel caso specifico il Pretore ha riconosciuto al convenuto, ritenendolo soccombente in ragione di 1/6, l’importo di fr. 3'000.- a titolo di ripetibili ridotte. Con ogni evidenza, il magistrato per stabilire questa cifra è partito proprio da un importo base pari a fr. 4'500.- , poi ridotto in ragione del parziale accoglimento della petizione e pertanto della conseguente parziale compensazione delle ripetibili (4’500.- : 6 x 4). La richiesta dell’appellante incidentale non può quindi essere accolta.

 

 

 

III.        Sulle spese giudiziarie

 

9.Alla luce di quanto su esposto ne discende che sia l’appello che l’appello incidentale devono essere respinti.

                                  Le spese processuali e le ripetibili di entrambe le sedi, fissate in base ai criteri previsti agli art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a, cpv. 5 e 14 Rtar, seguono la rispettiva soccombenza (art. 106 CPC).

                                  Il valore litigioso giusta l'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF è determinato da tutte le conclusioni ricevibili rimaste controverse davanti all'autorità cantonale (sentenza del Tribunale federale inc. 5A_765/2008 del 29 giugno 2009, consid. 1.2.1 e rif.). Di conseguenza, qualora siano fatte valere domande in via principale e adesiva, i rispettivi valori vanno sommati, senza riguardo a quanto l'autorità cantonale ha aggiudicato, né al valore della pretesa della parte che agisce davanti al Tribunale federale (sentenza inc. 5A_500/2009 del 19 novembre 2009, consid. 1). È fatto salvo il caso in cui con l'appello incidentale sia riproposta una domanda riconvenzionale; in questa ipotesi - non realizzata in concreto - trova applicazione l'art. 53 cpv. 1 LTF (sentenza del Tribunale federale inc. 4A_629/2009 del 10 agosto 2010, consid. 1.2.1).

 

 

 

Per questi motivi,

 

richiamato l’art. 106 cpv. 1 CPC, la LTG e il Rtar

 

decide:

                              I.  L’appello principale del 14 settembre 2015 di  AP 1 è respinto.

 

                             II.  Le spese processuali della procedura di appello principale di fr. 1’500.-, già anticipate dall’appellante principale, restano a suo carico, con obbligo di versare alla controparte fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

 

                            III.  L’appello incidentale del 22 ottobre 2015 di AO 1 è respinto.

 

                            IV.  Le spese processuali della procedura di appello incidentale di fr. 200.-, già anticipate dall’appellante incidentale, restano a suo carico, con obbligo di versare alla controparte fr. 300.- per ripetibili di appello incidentale.

 

                            V.  Notificazione:

 

-

-

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).