Incarto n.
12.2015.184

Lugano

1° dicembre 2016/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Balerna

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

 

sedente per statuire nella causa a procedura sommaria (tutela giurisdizionale nei casi manifesti) - inc. n. SO.2015.2910 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 3 luglio 2015 da

 

 

AO 1

rappr. da RA 2 e RA 2

 

 

contro

 

 

AP 1

rappr. da RA 1

 

 

 

 

 

volta ad ottenere (i) un resoconto dettagliato ed attuale, con i relativi giustificativi (in particolare copia degli atti giudiziari e di tutta la documentazione rilevante in merito), della vertenza giudiziaria in essere tra la convenuta e B__________ __________ e/o terzi che darebbe luogo, stando alla convenuta, a un rischio di rimborso delle “redemptions” dei fondi K__________ __________ e K__________ __________ e (ii) un resoconto dettagliato, con i relativi giustificativi, in merito ai fatti e alle circostanze in virtù delle quali la convenuta ritiene di avere un possibile credito nei confronti dell’istante, atto a giustificare l’esercizio di un diritto di ritenzione e/o di pegno e/o di compensazione sugli averi depositati sulla relazione “__________”, domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore con decisione 1° ottobre 2015 ha parzialmente accolto;

 

appellante la convenuta con appello 12 ottobre 2015, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l’istante con risposta 5 novembre 2015 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

 

preso atto della replica spontanea 17 novembre 2015 della convenuta e dell’ulteriore scritto 19 novembre 2015 dell’istante;

 

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                  che il 12 settembre 2003 (cfr. doc. D e E) AO 1, cittadino __________ residente in __________, ha aperto presso la succursale __________ della banca svizzera AP 1 il conto “____________________”, sul quale ha successivamente conferito un mandato di gestione a favore della società __________;

                                  che il 25 settembre 2006 (cfr. doc. F allegato 3a) e il 15 maggio 2007 (cfr. doc. F allegato 3b) egli, tramite il suo gestore esterno, ha ordinato alla banca AP 1, che aveva ripreso per fusione gli attivi e i passivi di AP 1 (cfr. doc. B), di acquistare, in nome proprio ma per suo conto e rischio (cfr. doc. F allegato 4), 918 parti del fondo K__________ __________ (per US$ 350'000.-) e complessive 9.594 parti del fondo K__________ __________ (per € 600'000.- e per € 900'000.-);

 

                                  che il 9 luglio 2008 (cfr. doc. F allegato 3d), sempre tramite il suo gestore esterno, ha chiesto alla banca la liquidazione delle parti dei fondi K__________ __________ e K__________ __________, a fronte della quale gli sono stati accreditati, a titolo di “redemptions”, US$ 407'408.40 e € 1'668'588.- (cfr. doc. F);

 

                                  che il 5 dicembre 2010 (cfr. doc. F allegato 2) AP 1 è stata convenuta nella causa No. __________ innanzi alla __________ insieme ad altre banche da __________, trustee per la liquidazione della società B__________ __________, in relazione agli investimenti effettuati con i fondi di investimento K__________ __________ e K__________ __________;

 

                                  che l’8 febbraio 2011 (cfr. doc. F allegato 1) essa ha pertanto informato AO 1 dell’esistenza di quel procedimento giudiziario e del conseguente rischio per quest’ultimo di dover a sua volta poi essere tenuto a rimborsarle, in virtù dell’art. 402 cpv. 1 CO, le “redemptions” a suo tempo percepite; nel contempo gli ha comunicato di aver bloccato sul suo conto, in applicazione del “Pledge Agreement” (doc. C) e delle clausole contenute nelle condizioni generali della relazione bancaria (doc. D), a garanzia di questo eventuale impegno, il controvalore delle “redemptions”, indicato poi essere di US$ 2'617’287.40;

 

                                  che con lettera 11 novembre 2013 (doc. F allegato 2) la banca ha poi trasmesso al cliente ulteriori informazioni in merito alla vertenza __________;

 

                                  che, nonostante le svariate domande d’informazione formulate al suo indirizzo (cfr. doc. G-L), essa con email datato 29 settembre 2014 (cfr. doc. M) e con scritti datati 6 (cfr. doc. N) rispettivamente 17 febbraio 2015 (cfr. doc. F) si è più che altro limitata a confermare il blocco del conto ma non è stata in grado di fornire particolari aggiornamenti sulla vertenza __________, rinviando per il resto alle informazioni pubblicate su vari siti internet (tra cui quello denominato www.__________.com);

 

                                  che con istanza 3 luglio 2015, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), avversata da AP 1, AO 1 ha chiesto che a quest’ultima fosse fatto ordine di fornire (i) un resoconto dettagliato ed attuale, con i relativi giustificativi (in particolare copia degli atti giudiziari e di tutta la documentazione rilevante in merito), della vertenza giudiziaria in essere tra la convenuta e B__________ __________ e/o terzi che darebbe luogo, stando alla convenuta, a un rischio di rimborso delle “redemptions” dei fondi K__________ __________ e K__________ __________ e (ii) un resoconto dettagliato, con i relativi giustificativi, in merito ai fatti e alle circostanze in virtù delle quali la convenuta ritiene di avere un possibile credito nei confronti dell’istante, atto a giustificare l’esercizio di un diritto di ritenzione e/o di pegno e/o di compensazione sugli averi depositati sulla relazione “__________”;

 

                                  che con decisione 1° ottobre 2015 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza, nel senso che ha fatto ordine alla convenuta di fornire (i) un resoconto dettagliato ed attuale, con i relativi giustificativi (in particolare copia degli atti giudiziari e di tutta la documentazione rilevante in merito), della vertenza giudiziaria in essere tra la convenuta e B__________ __________ e/o terzi che darebbe luogo, stando alla convenuta, a un rischio di rimborso delle “redemptions” dei fondi K__________ __________ e K__________ __________, ad esclusione dell’indicazione di eventuali altri conti, altre persone o entità, rispetto all’istante e (ii) un resoconto dettagliato, con i relativi giustificativi, in merito ai fatti e alle circostanze in virtù delle quali la convenuta ritiene di avere un possibile credito nei confronti dell’istante, atto a giustificare l’esercizio di un diritto di ritenzione e/o di pegno e/o di compensazione sugli averi depositati sulla relazione “__________”, ad esclusione dell’indicazione di eventuali altri conti, altre persone o entità, rispetto all’istante; egli ha quindi posto la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 400.-, a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili;

 

                                  che con l’appello 12 ottobre 2015 qui in esame la convenuta ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

                                  che con risposta 5 novembre 2015 l’istante ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

 

                                  che le parti hanno poi presentato due ulteriori allegati spontanei (la convenuta una replica datata 17 novembre 2015 e l’istante un ulteriore scritto datato 19 novembre 2015);

 

                                  che giusta l’art. 257 CPC il giudice, salvo casi che qui non ricorrono (cpv. 2), accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara (cpv. 1), fermo restando che se queste condizioni non sono date non entra nel merito (cpv. 3);

 

                                  che in base alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 III 620 consid. 5.1.1, 141 III 23 consid. 3.2), un fatto è incontestato se non è contestato dal convenuto, mentre un fatto è immediatamente comprovabile in base alla norma, se può essere accertato senza ritardi e senza dispendio particolare; la prova del fatto deve di regola essere portata mediante documenti (e l’ispezione oculare); la tutela giurisdizionale nei casi manifesti non soggiace a una limitazione del rigore probatorio: l’istante non può perciò limitarsi a rendere verosimile la sua pretesa, ma deve recarne la prova piena, così da creare chiarezza nei rapporti fattuali; se la controparte contesta i fatti in modo verosimile, la tutela giurisdizionale nei casi manifesti non può essere accordata; ciò sarà in particolare il caso laddove essa sostanzi e adduca in modo concludente obiezioni, che dal punto di vista fattuale non possano essere immediatamente confutate e siano atte a far vacillare il convincimento del giudice già formato in precedenza; decisivo è in definitiva sapere se l’approfondito chiarimento delle obiezioni della parte convenuta possa mutare il convincimento del giudice circa l’avvenuta dimostrazione della pretesa dell’istante, così che esse non possano a priori essere considerate prive di rilevanza (in tal senso pure II CCA 23 gennaio 2013 inc. n. 12.2012.175);

 

                                  che sempre in base alla giurisprudenza dell’Alta Corte (DTF 138 III 123 consid. 2.1.2, 141 III 23 consid. 3.2), la situazione giuridica è chiara ai sensi della norma, laddove la conseguenza giuridica è senz’altro evincibile dall’applicazione della legge tenendo conto della dottrina e della giurisprudenza e l’applicazione del diritto porta a un risultato univoco; per contro la situazione giuridica non è di regola chiara se l’applicazione di una disposizione impone al tribunale una decisione di apprezzamento o in equità previa valutazione di tutte le circostanze del caso (in tal senso pure II CCA 13 dicembre 2012 inc. n. 12.2012.190);

 

                                  che contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, la convenuta ha senz’altro un interesse degno di protezione ad opporsi all’istanza promossa dall’istante nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti sostenendo che le condizioni poste per il suo accoglimento non sarebbero date;

 

                                  che, ciò premesso, nel caso di specie, come si dirà qui di seguito, le condizioni per concedere la tutela giurisdizionale in procedura sommaria non sono adempiute, non potendosi in particolare ritenere che la situazione giuridica sia chiara;

 

                                  che nonostante sia incontestabile che in occasione dell’acquisto e della vendita delle parti dei fondi K__________ __________ e K__________ __________ la convenuta abbia agito in qualità di commissionaria dell’istante e che quest’ultimo sia di principio legittimato a chiederle le necessarie informazioni (art. 426 cpv. 1 CO) rispettivamente il rendiconto del suo operato (cfr. art. 400 cpv. 1 CO, applicabile anche in virtù del rimando di cui all’art. 425 cpv. 2 CO; Lenz /von Planta, Basler Kommentar, 6ª ed., n. 6 ad art. 425 CO; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ª ed., n. 5836; II CCA 15 novembre 2012 inc. n. 12.2010.234), compreso quello sugli esborsi che essa ha affrontato o - come nel caso concreto - potrebbe dover affrontare per aver espletato quel contratto di commissione (e che le dovrebbero così essere rimborsati, cfr. art. 431 cpv. 1 CO), è tutt’altro che scontato che l’istante, oltre a poter pretendere di essere informato sull’esistenza di eventuali vertenze giudiziarie in cui la convenuta sia coinvolta in qualità di sua commissionaria - pretesa a cui invero è già stato dato seguito (con per altro la chiara indicazione sulle conseguenze patrimoniali che ciò avrebbe potuto avere, cfr. doc. F allegato 1, F e N) - possa pure esigere, fintanto che le stesse non siano giunte a termine, di conoscerne i dettagli, come invece auspicato con la presente istanza: sino ad allora si tratta in effetti di una res inter alios acta; la richiesta dell’istante sarebbe stata in ogni caso assai problematica già nella misura in cui aveva per oggetto anche documentazione coperta dal segreto professionale dell’avvocato cui la convenuta aveva affidato la sua difesa negli __________;

 

                                  che, per altro, nell’ambito di un’azione di rendiconto ex art. 400 cpv. 1 CO, come quella in parola, i documenti che il mandatario è tenuto a fornire alla controparte devono essere chiaramente identificabili e, se ciò non è possibile, devono almeno essere descritti in modo da poter essere determinati, così da permettere da un lato al mandatario di conoscere quali documenti sia tenuto a fornire e dall’altro al giudice dell’esecuzione di stabilire se l’ordine di consegna impartito sia stato rispettato (TF 3 giugno 2015 4A_686/2014 consid. 4.3.2), ciò che non è sicuramente il caso per gli ordini concretamente impartiti dal Pretore alla convenuta menzionati in precedenza, che non hanno (o non hanno solo) per oggetto documenti ben precisi e definiti o documenti descritti in modo sufficiente da poter essere determinati oggettivamente dal destinatario del provvedimento e dal giudice dell’esecuzione, rispettivamente si riferiscono a documenti che dovrebbero essere prodotti solo a discrezione della convenuta (essendo lei, in base all’istanza, a doverne stabilire il carattere “rilevante”); del resto la particolare estensione e la complessità del rendiconto imposto nell’occasione alla convenuta, relativo a una vertenza __________ notoriamente intricata e complessa (la procedura contro il faccendiere B__________ __________) coinvolgente oltretutto una moltitudine di parti, sarebbero pure state sufficienti per disattendere la richiesta di tutela giurisdizionale nella procedura ex art. 257 CPC (TF 17 maggio 2013 5A_768/2012 consid. 4.3);

 

                                  che oltretutto il richiesto rendiconto è in parte già stato fornito (specialmente, ma non solo, in merito alla domanda (ii)), per cui l’istante non può esigere dalla convenuta che abbia a fornirgli nuovamente anche quella parte di quel rendiconto, ma semmai solo che abbia a completarlo laddove fosse carente;

 

                                  che, a prescindere da quanto precede, l’istanza doveva in ogni caso essere disattesa già per il fatto, sancito dal Pretore con il suo giudizio (che concludeva per il parziale accoglimento dell’istanza) senza che l’istante avesse ritenuto di censurarlo, che la domanda di tutela giurisdizionale nei casi manifesti promossa dall’istante non aveva potuto trovare integrale accoglimento (DTF 141 III 23 consid. 3.3 e 3.4; TF 17 maggio 2013 5A_768/2012 consid. 4.3; II CCA 16 giugno 2015 inc. n. 12.2015.32, 15 settembre 2016 inc. n. 12.2016.3 e 58);

 

                                  che in assenza dei requisiti per concedere tutela giurisdizionale in procedura sommaria, l’istanza non può tuttavia essere respinta - come invece auspicato dalla convenuta nel suo gravame - ma, in parziale accoglimento dell’appello, può essere solo dichiarata irricevibile (art. 257 cpv. 3 CPC);

 

                                  che, incontestabile il carattere pecuniario di un’azione di rendiconto (RtiD I-2006 n. 21c p. 649; II CCA 16 agosto 2007 inc. n. 12.2006.199, 26 giugno 2009 inc. n. 12.2008.130, 2 luglio 2010 inc. n. 12.2009.191, 10 giugno 2010 inc. n. 12.2009.160, 26 aprile 2012 inc. n. 12.2010.70, 15 novembre 2012 inc. n. 12.2010.234, 26 gennaio 2015 inc. n. 12.2014.147; DTF 126 III 445 consid. 3b; TF 8 febbraio 2008 4A_246/2007 consid. 2.1 in: SZZP 2008 130, 9 giugno 2008 4A_20/2008 consid. 1.2 in: RtiD I-2009 12c p. 605), nel caso di specie le spese processuali e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la pressoché integrale soccombenza dell’istante qui appellato (art. 106 CPC), fermo restando che per la loro quantificazione si è considerato un valore litigioso ampiamente superiore ai fr. 30'000.-, atteso che la somma bloccata dalla convenuta sul conto dell’istante, corrispondente alle “redemptions” delle parti dei fondi K__________ __________ e K__________ __________ rivendicate nella vertenza __________, la quale formava di fatto l’oggetto delle informazioni richieste con l’azione di rendiconto, ammontava a US$ 2'617’287.40.

 


Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

 

 

decide:

 

                              I.  L’appello 12 ottobre 2015 di AP 1 è parzialmente accolto.

                                  Di conseguenza la decisione 1° ottobre 2015 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

 

                                   1.     L’istanza è irricevibile.

                                         2.     La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 400.-, sono poste a carico dell’istante, che rifonderà alla convenuta fr. 3’000.- per ripetibili.

                                     

 

                             II.  Le spese processuali di fr. 5’000.- sono a carico dell’appellato, che rifonderà all’appellante fr. 5’000.- a titolo di ripetibili.

 

 

                            III.  Notificazione:

 

-

-

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).