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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna |
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vicecancelliera: |
Verda Chiocchetti |
sedente per statuire nella causa – inc. n. OR.2012.92 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 27 aprile 2012 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui ha chiesto di condannare il convenuto al pagamento di fr. 35'000.- oltre interessi al 5% dal 21 settembre 2006;
domanda alla quale si è opposto il convenuto, chiedendo in via riconvenzionale la restituzione delle “parti autentiche dell’orologio che saranno restituite” all’attore “dall’autorità giudiziaria cantonale” e denunciando la lite a __________ __________, con duplica chiedendo anche “che a seguito della denuncia della presente lite contro __________ __________, socio accomandatario della __________, quest’ultimo sia condannato alla rifusione delle spese di assistenza giudiziaria, in alternativa o unitamente” all’attore;
richiamata la decisione 29 aprile 2013 con la quale il primo giudice ha respinto la richiesta di autorizzazione alla promozione di un’azione di chiamata in causa contro __________ __________;
sulle quali ha statuito il Pretore con decisione 17 settembre 2015, respingendo integralmente la petizione e obbligando la parte attrice a restituire al convenuto le parti autentiche dell’orologio __________ che dovessero essere a loro volta essere restituite a AP 1 dall’autorità giudiziaria cantonale;
appellante l’attore con appello 21 ottobre 2015 con il quale chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso: A) in via principale, di accogliere la petizione, con protesta di spese processuali e ripetibili di prima istanza; B) in via subordinata, di riformare il dispositivo sulle spese giudiziarie, ossia di ridurre le ripetibili in favore della controparte a fr. 2'600.-, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di appello;
mentre con risposta 9 dicembre 2015 la controparte ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta delle spese giudiziarie;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. AP 1 è titolare della ditta individuale __________, __________, il cui scopo sociale è quello dell’“acquisto e la vendita di orologi d’epoca e nuovi, nonché l’acquisto e la vendita di gioielli, di oggetti da collezione e d’antiquariato” (doc. I). Il 2 aprile 2007 __________ ha accertato che l’orologio __________ era in parte contraffatto (“boîte complète, aiguilles, maillons du bracelet __________” (doc. F). Il 28 giugno successivo essa ha sporto denuncia/querela penale contro AP 1 e sua moglie, per i reati di contraffazione di merci, infrazione alla LCSl e alla LDes, inerenti a diversi orologi, tra i quali quello summenzionato. Nell’ambito di tale procedimento, sfociato in un decreto di non luogo a procedere, è stato sequestrato anche l’orologio in questione (doc. G, pag. 2).
B. Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione, con petizione 27 aprile 2012 AP 1 ha convenuto AO 1 dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo la sua condanna al pagamento di fr. 35'000.- oltre interessi al 5% dal 21 settembre 2006. Egli ha affermato di aver acquistato l’orologio __________ citato sopra dal convenuto in data 21 settembre 2006 per un prezzo pari all’importo rivendicato, pensando che fosse interamente autentico. Con risposta 31 maggio 2012 il convenuto si è opposto alla domanda avversaria, chiedendo in via riconvenzionale la restituzione delle “parti autentiche dell’orologio che saranno restituite” all’attore “dall’autorità giudiziaria cantonale”. Egli ha osservato che il __________ era stato consegnato all’attore affinché fosse venduto a terzi, senza che per il medesimo gli fosse corrisposto alcunché. A suo dire, tra le parti non sarebbe venuto in essere alcun contratto di vendita, bensì di deposito. Ha altresì rilevato di aver inoltrato dinanzi al giudice italiano un’azione giudiziaria nei confronti di __________ __________, che gli avrebbe venduto l’orologio. Egli ha di conseguenza dichiarato di denunciare la lite nei confronti di quest’ultimo. Con replica 14 agosto 2012 l’attore si è confermato nella propria domanda, non opponendosi peraltro alla domanda riconvenzionale del convenuto purché “contestualmente gli venga rimborsato il prezzo di fr. 35'000.- pagato per l’oggetto”. Egli ha altresì precisato che il 21 settembre 2006 ci sarebbero state due “vendite incrociate”, pagando in liquido solo la differenza tra i due prezzi. In particolare, il convenuto avrebbe acquistato dall’attore un __________ al prezzo di fr. 44'260.- e l’attore avrebbe acquistato dal convenuto il __________ di cui alla petizione, al prezzo di fr. 35'000.-. Con duplica 6 settembre 2012 il convenuto ha altresì chiesto “che a seguito della denuncia della presente lite contro __________, socio accomandatario della __________, quest’ultimo sia condannato alla rifusione delle spese di assistenza giudiziaria, in alternativa o unitamente” all’attore. Con decisione 29 aprile 2013 il Pretore ha respinto la richiesta di autorizzazione alla promozione di un’azione di chiamata in causa contro __________. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo conclusioni scritte con cui si sono confermate nelle loro antitetiche posizioni. Con decisione 17 settembre 2015 il Pretore ha respinto integralmente la petizione e ha obbligato la parte attrice a restituire al convenuto le parti autentiche dell’orologio __________ che dovessero essere a loro volta restituite a AP 1 dall’autorità giudiziaria cantonale.
C. Con appello 21 ottobre 2015 l’attore è insorto contro il giudizio testé menzionato, chiedendone la riforma nel senso: A) in via principale, di accogliere la petizione, con protesta di spese processuali e ripetibili di prima istanza; B) in via subordinata, di riformare il dispositivo sulle spese giudiziarie, ossia di ridurre le ripetibili in favore della controparte a fr. 2'600.-, il tutto con protesta di tasse, spere e ripetibili di appello. Con risposta 9 dicembre 2015 la controparte ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta delle spese giudiziarie.
Considerato
in diritto: 1. Il Pretore ha rilevato che l’attore non ha dimostrato l’esistenza di un contratto di permuta tra le parti e, in particolare, il pagamento dell’asserito prezzo di fr. 35'000.-. Il primo giudice ha, invece, accolto la richiesta del convenuto di ottenere in restituzione le componenti dell’orologio messe in deposito e ritornate da __________, ossia quelle non falsificate.
2. L’appellante produce due documenti, entrambi rubricati con la lettera N. Il primo concerne una lettera 17 agosto 2007 dell’avv. __________ __________, a quel tempo legale di AP 1, con la quale chiede a AO 1 di “retrocedere il prezzo (…) ovvero fr. 35'000.- ” affermando che l’orologio __________ era risultato contraffatto e, quindi, “all’oggetto compravenduto” faceva “difetto la caratteristica essenziale” dell’autenticità. Il secondo è lo scritto 27 agosto 2007 di risposta di AO 1, ove questi asserisce che l’orologio in questione, “ceduto” alla controparte, “non era assolutamente contraffatto”. Giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se vengono immediatamente addotti (lett. a) e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett. b). L’appellante afferma che tale documento è “solo oggi emerso” (nota i a piè di pag. 6). Tale motivazione, del tutto vaga, non soddisfa minimamente i requisiti testé menzionati. Ne consegue che tali documenti non sono assunti agli atti.
3. L’appellante ribadisce,
anzitutto, la fondatezza della richiesta di giudizio che, a suo dire,
corrisponderebbe all’importo dovuto a saldo per l’acquisto di un __________ per
fr. 44'260.- e che equivale, sempre secondo il suo punto di vista, al valore
del __________ contraffatto. Al riguardo, egli rinvia in maniera generica ai
doc. K, L e M, senza confrontarsi compiutamente con la diffusa argomentazione
pretorile inerente a tali documenti e formulata da pag. 3 segg. del giudizio
impugnato. Su questo punto l’appello è quindi irricevibile (art. 310 e 311 cpv.
1 CPC). Inammissibile è anche l’argomentazione dell’appellante secondo cui il
Pretore avrebbe fondato il proprio giudizio su un esame dei documenti presi
singolarmente, invece di collocarli nel contesto delle relazioni tra le parti (appello,
pag. 3). Infatti, l’appellante si limita a un’affermazione apodittica, senza
spiegare in maniera esauriente quanto da egli asserito.
4. Secondo l’appellante, poi, il primo giudice non avrebbe “dato il giusto peso alle incongruenze di alcuni passaggi della testimonianza” di __________ __________ (appello, pag. 3). Tuttavia, l’attore non spiega di che passaggi trattasi, in spregio ai dettami di motivazione propri all’appello (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). Anche su questo punto il gravame è pertanto irricevibile. Lo stesso dicasi dell’affermazione secondo la quale la testimonianza del teste in questione non troverebbe alcun riscontro documentale, al contrario di quella di __________ __________. Infatti, l’attore non sostanzia in alcun modo il proprio asserto. Secondo l’appellante, inoltre, il Pretore avrebbe dovuto giudicare con rigore, in applicazione dell’art. 164 CPC, il fatto che il convenuto non ha prodotto la documentazione utile per fare chiarezza sulla portata del doc. K, benché esplicitamente esortato in tal senso. A suo dire, la documentazione in questione ha un’importanza tale nel commercio degli orologi da collezione, che il convenuto non poteva non esserne in possesso (memoriale, pag. 3, 6 e 7). L’8 maggio 2013 il primo giudice – “alla luce delle contestazioni tra le parti, da un lato il doc. K e dall’altro l’argomento difensivo per cui il doc. K non corrisponderebbe alla verità, mentre l’orologio __________ sarebbe stato venduto al convenuto o permutato molto prima” – ha sollecitato le parti a produrre la relativa documentazione nel termine di venti giorni. La convenuta, effettivamente, non ha prodotto la documentazione inerente all’acquisto del __________ testé citato. Tuttavia, nel caso concreto da tale circostanza non si può dedurre quanto preteso dall’appellante. Infatti, l’art. 164 CPC non comporta che il giudice debba ritenere veritiere tutte le allegazioni di parte avversaria, poiché il rifiuto in questione (posto che, peraltro, trattasi nel caso concreto di rifiuto) costituisce unicamente un elemento tra altri nel libero apprezzamento delle prove che gli compete (art. 157 CPC; DTF 140 III 264). Tant’è che nella fattispecie il Pretore ha fondato il proprio convincimento sulla base di tutte le prove agli atti, apprezzando le medesime così come diffusamente illustrato nel proprio giudizio.
5. L’appellante prosegue affermando che non vi è alcuna esigenza di forma particolare per il contratto di permuta o di vendita di cose mobili. Sostiene che, quindi, la prova dev’essere portata attraverso un insieme di indizi, che a suo dire risiederebbero negli elementi qui di seguito riportati (appello, pag. 4 segg.). Anzitutto, egli sostiene che sebbene in un primo tempo il convenuto gli avrebbe “consegnato in deposito” l’orologio __________ con un valore attribuito di fr. 35'000.- per essere venduto, successivamente tale contratto sarebbe stato “superato dalla necessariamente successiva decisione” dell’attore “di acquistare direttamente quel __________”. L’appellante si limita, tuttavia, ancora una volta a una affermazione apodittica, senza indicare il fondamento probatorio della medesima. Egli prosegue sottolineando che il convenuto ha da lui acquistato un __________ del valore di fr. 44'260.-. Al contrario di quanto asserito dalla controparte, che fissa tale compravendita a una data anteriore, a suo dire essa sarebbe avvenuta il 21 settembre 2006, così come emergerebbe dal doc. K. Tale circostanza sarebbe stata confermata dalla teste __________ __________. Secondo l’appellante l’attendibilità di tale testimonianza non sarebbe scalfita da quella di __________ __________. Al riguardo, il Pretore ha rilevato che il doc. K, allestito da __________ __________, non era stato sottoposto alla firma del convenuto. Quanto alle dichiarazioni di __________ __________, egli ha osservato che il teste __________ __________ aveva deposto l’esatto contrario (decisione impugnata, pag. 4 in alto). L’appellante si limita ad asserire che quest’ultima deposizione sarebbe lacunosa ed evasiva, priva di veri riscontri se non per quanto concerne il fatto che tale orologio era stato acquistato. Egli non sostanzia, tuttavia, il proprio asserto in relazione ai passaggi della testimonianza che suffragherebbero la sua tesi, in spregio, ancora, dei dettami di motivazione del gravame (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante misconosce, inoltre, che il primo giudice ha rilevato che alla testimonianza di __________ __________ si aggiungono altre significative incongruenze nel castello allegatorio e probatorio dell’attore. Quanto, poi, al termine assegnato dal Pretore l’8 maggio 2013 per produrre eventuale documentazione, già si è detto sopra (consid. 4). L’attore ribadisce, altresì, di aver acquistato l’orologio __________ al prezzo di fr. 35'000.-. Ciò sarebbe attestato dalla “concomitanza temporale della sottoscrizione del doc. M” con cui la controparte “conferma l’avvenuta cessione dell’orologio a AP 1 contro pagamento di un importo che non viene indicato” ma che a suo dire figurerebbe su altri documenti collegati, nonché “del rilascio della ricevuta doc. K che attesta l’avvenuto pagamento a saldo di fr. 9'260.- con carta di credito e per la differenza per compensazione con il prezzo (…) per l’acquisto del __________” in questione. Del doc. K già si è detto sopra. Per quanto concerne, invece, il doc. M, il primo giudice ha spiegato che non migliora la posizione processuale dell’attore, dato che l’importo in franchi è stato lasciato in bianco (decisione impugnata, pag. 4). L’appellante non si confronta compiutamente con la motivazione pretorile, sicché anche al riguardo l’appello è inammissibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). A pag. 6 del proprio gravame l’appellante critica, poi, il Pretore per aver dubitato della sua tesi per il fatto che il doc. K non fosse stato sottoposto alla firma del convenuto. A dire dell’attore, tale motivazione sarebbe insostenibile e contraria alle risultanze processuali “che attraverso tutta una serie di indizi concordanti e univoci non legittimano una ricostruzione diversa da quella fornita dalla teste”. Tale censura non può essere seguita per i motivi illustrati sopra. L’appellante riferisce, inoltre, che è del tutto ovvio che sul doc. K non vi sia la firma del convenuto, che invece è apposta sul doc. M, dato che si tratterebbe di una ricevuta di pagamento a saldo, mentre le intese tra le parti si sarebbero perfezionate verbalmente. Egli misconosce, tuttavia, che gli incombe l’onere probatorio di dimostrare quanto asserito e che, quindi, la sua argomentazione è ininfluente ai fini del giudizio.
6. L’appellante ribadisce che sebbene “i singoli documenti presi a sé stanti non provano nulla oltre a quanto gli stessi enunciano (…) nel loro insieme, presi complessivamente e valutati prestando attenzione alla coerenza che li collega l’uno all’altro, forniscono un castello indiziario che unito alla testimonianza di __________ __________ e alle incongruenze del teste __________ e al comportamento del convenuto (rimasto assolutamente inadempiente di fronte alle richieste del giudice) non consente diversa conclusione che quella dell’esistenza della relazione contrattuale in base alla quale [egli] rivendica il pagamento del saldo del prezzo” (appello, pag. 6). Per i motivi illustrati sopra consid. 5), tale argomentazione non può essere seguita. Secondo l’appellante, inoltre, l’affermazione del convenuto secondo la quale il versamento di fr. 9'260.- sarebbe da ricondurre all’acquisto di due differenti orologi marca __________ non troverebbe alcun riscontro agli atti. Egli precisa che anche il teste __________ __________ avrebbe contraddetto tale tesi, dato che avrebbe affermato che il costo dei due orologi testé citati sarebbe di € 5'000.-, mentre dal doc. L emergerebbe che in data 21 settembre 2006 il convenuto ha acquistato due orologi per complessivi € 6'016.30 (appello, pag. 7). L’appellante misconosce, tuttavia, che il Pretore ha spiegato che il doc. L è sì dimostrativo dei pagamenti via __________ e __________ che esso riporta, ma nulla di più. In particolare, esso non comprova che quel pagamento sia servito per versare la differenza tra i fr. 35'000.- rivendicati e i fr. 44'260.- del __________. Egli ha altresì specificato che le due tesi antitetiche dell’attore e della teste __________ __________ da un lato, e del convenuto e del teste __________ __________ dall’altro, devono essere sussunte a sfavore della parte gravata dall’onere probatorio, ossia dell’attore (decisione impugnata, pag. 4 in fondo). L’appellante non si confronta con tale motivazione. Anche su questo punto l’appello è quindi irricevibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).
7. In via subordinata l’appellante chiede la riforma del dispositivo sulle spese giudiziarie di prima sede, nel senso di ridurre a fr. 2'600.- le ripetibili in favore del convenuto. Egli si confronta con le poste indicate nella nota di onorario presentata con le conclusioni dal legale della controparte, che indica un importo totale di fr. 6'352.30, e critica il Pretore per aver fissato le ripetibili a fr. 5'000.-. A suo dire, il primo giudice avrebbe dovuto dipartirsi dal minimo tariffale del 10%, per poi scostarsi verso il basso in ragione del fatto che il patrocinatore è intervenuto dopo lo scambio degli allegati scritti, con due sole udienze (appello, pag. 7 segg.). Nella fissazione delle spese giudiziarie e delle ripetibili il Pretore gode di un ampio margine di apprezzamento, censurabile dall’autorità di ricorso solo in caso di abuso, ciò che non si verifica allorquando il primo giudice rispetta i parametri legali applicabili. A fronte di un valore litigioso di fr. 35'000.- le ripetibili vanno fissate tra il 10 e il 20% di detto valore (art. 11 cpv. 1 Rtar). Nella fattispecie la forchetta risulta essere tra fr. 3'500.- e fr. 7'000.-. L’importo stabilito dal Pretore, come detto di fr. 5'000.-, rientra pertanto nei parametri summenzionati. Non va inoltre dimenticato che a fronte di una richiesta pari a fr. 6'352.30 il Pretore ha riconosciuto un importo inferiore, chiaramente anche in considerazione del fatto che il legale ha svolto il suo mandato unicamente dopo lo scambio degli allegati preliminari. Anche su questo punto l’appello è pertanto respinto.
8. In definitiva, nella misura in cui è ricevibile l’appello è integralmente respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono fissate in applicazione degli art. 2 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 13 LTG. Le ripetibili sono calcolate secondo i criteri stabiliti dall’art. 11 Rtar. Il valore litigioso, valido anche per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale, ammonta a fr. 35'000.-.
Per questi motivi,
decide: 1. L’appello 21 ottobre 2015 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali di appello, di fr. 2'500.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'100.- per ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).