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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Balerna e S. Camponovo (giudice supplente) |
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vicecancelliera: |
Federspiel Peer |
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2014.5 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 14 febbraio 2014 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 AO 2
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con cui l'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al versamento in suo favore di fr. 50'000.- oltre interessi al 5% dal 26 maggio 2008;
domanda avversata dai convenuti, i quali hanno postulato la reiezione della petizione, e che la Pretora aggiunta, con sentenza 30 dicembre 2014, ha integralmente respinto;
appellante l'attrice con atto di appello 30 gennaio 2015, con cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre i convenuti, con risposta 2 marzo 2015, postulano la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. AP 1 (già __________ SA) con sede a __________, è attiva nel settore della conduzione di ristoranti e alberghi (doc. D). Rappresentata da A__________, in seguito divenuto suo amministratore unico, il 17 gennaio 2007 essa ha stipulato un contratto di locazione con AO 1, agente per sé e per la moglie AO 2, avente per oggetto dei vani al piano terreno e al piano cantinato nello stabile di proprietà di questi ultimi al mapp. 2__________ di M__________, per una pigione annua di fr. 300'000.- (doc. A); la società vi voleva istallare il ristorante (e drive-in) di una catena internazionale di fast food. L’inizio della locazione (doc. A, premesse, sub c) era previsto solo ad edificazione ultimata dei vani destinati alla conduttrice. Nelle premesse (doc. A, sub d) si dava inoltre atto del fatto che A__________, in veste di promotore della costituenda società conduttrice, aveva già versato a AO 1 fr. 50'000.- “quale acconto per i lavori di costruzione”. Il patto n. 5.3 del contratto subordinava l’inizio della locazione al cumulativo adempimento, entro il 31 marzo 2007, di una serie di condizioni: rilascio delle licenze amministrative per l’esercizio dell’attività commerciale prevista, di un’autorizzazione amministrativa per l’accesso ed il transito su via B__________, acquisto da parte del locatore di mq. 320 dall’adiacente fondo part. 2858 o perlomeno conseguimento di una servitù prediale di diritto di passo veicolare su detta superficie. Questa clausola sanciva inoltre la nullità dell’atto in caso di mancata realizzazione, entro il 31 marzo 2007, anche solo di una delle condizioni poste. Inoltre, il patto n. 5.4 del contratto imponeva alla conduttrice di rifondere al locatore ogni spesa e onere sopportati nell’adeguamento edilizio e costruttivo del proprio fondo alle prospettate esigenze operative e commerciali della conduttrice, qualora il contratto fosse decaduto (divenuto nullo) per la mancata realizzazione di una o più tra le condizioni sopra citate. Infine, la clausola n. 6.3 prevedeva delle garanzie per i locatori, in particolare una fideiussione assicurativa di fr. 600'000.- per il pagamento di due annualità di pigione.
B. Il 1° giugno 2007 il patrocinatore dei locatori ha comunicato all’allora legale della conduttrice che il termine del 31 marzo 2007, “poi prorogato su richiesta della tua assistita”, era scaduto infruttuoso per mancato adempimento delle condizioni previste alla menzionata clausola n. 5.3 del contratto, per cui "l'accordo s'ha da ritenere non perfezionato, dunque di nessun valore e privo di qualsivoglia conseguenza obbligatoria" (cfr. doc. E).
Il 22 febbraio 2008 le parti hanno sottoscritto un nuovo contratto di locazione per il medesimo oggetto e la medesima pigione (doc. G). Giusta le premesse di questa nuova convenzione, il precedente contratto era da considerarsi annullato; alla conduttrice veniva inoltre conferito il diritto di dipartirsi unilateralmente dal contratto stesso fino al momento della crescita in giudicato della licenza edilizia per il menzionato ristorante e drive-in. Al patto n. 6.3 è stato nuovamente previsto l’impegno, per la conduttrice, a fornire una fideiussione bancaria od assicurativa di fr. 600'000.- a garanzia del pagamento delle pigioni e di eventuali danni. Nulla è invece stato detto in merito al versamento di fr. 50'000.- effettuato da A__________ a AO 1, menzionato nel primo contratto. Il 26 novembre 2013 la conduttrice ha quindi adito l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Mendrisio (inc. 96/13 di quell'autorità), chiedendo ai locatori la rifusione di questa somma oltre interessi. Fallito il tentativo di conciliazione, la conduttrice ha ricevuto il 15 gennaio 2014 l’autorizzazione ad agire ex art. 209 cpv. 1 lett. b CPC.
C. Con petizione 14 febbraio 2014 la conduttrice ha convenuto i locatori dinanzi alla Pretura di Mendrisio-Nord, alla quale ha domandato di condannarli a versarle fr. 50'000.- oltre interessi al 5% dal 26 maggio 2008. Essa ha sostenuto di avere versato la somma di fr. 50'000.- a garanzia di future pigioni, come da causale indicata sul versamento (doc. B) e indipendentemente dalle motivazioni indicate nel (primo) contratto, per dimostrare il proprio interesse a concludere quest'ultimo. I convenuti si sono opposti alla petizione. Hanno sostenuto che le modalità di versamento non erano quelle tipiche di un deposito di garanzia, che la causale bancaria era frutto di un'indicazione unilaterale, che l’importo di fr. 50'000.- non era più stato citato nel secondo contratto perché i locatori avevano nel frattempo già fatto eseguire importanti lavori di costruzione, noti alle parti, e che comunque, a seguito dell'annullamento del primo contratto, si trattava di pretesa per indebito arricchimento, prescritta.
Con replica del 26 maggio 2014 l’attrice ha contestato l’eccezione di prescrizione, invocando un originario rapporto contrattuale, divenuto rapporto di liquidazione, cosicché ad esso si applicava la prescrizione decennale ex art. 127 CO.
I convenuti nella loro duplica del 30 giugno 2014 hanno contestato le tesi dell’attrice, rilevando tra l’altro che il primo contratto era stato annullato consensualmente.
Esperita l’istruttoria, nei memoriali conclusivi le parti hanno riconfermato le rispettive domande. In particolare l’attrice ha sostenuto (conclusioni 5 dicembre 2014, pag. 4) che un indebito arricchimento entrava in considerazione solo in presenza di un contratto stipulato con condizioni sospensive; i convenuti, invece (conclusioni 15 dicembre 2014, pag. 3), hanno ribadito che la causale del versamento non poteva essere quella indicata dalla conduttrice mesi prima della stipula del contratto, ma doveva essere quella consensualmente stabilita in detto contratto, non perfezionatosi e quindi soggetto, per quanto atteneva alla restituzione di prestazioni già eseguite, ai termini di prescrizione dell’art. 67 CO (conclusioni cit., pag. 7).
D. Con sentenza 30 dicembre 2014 la Pretora aggiunta ha respinto la petizione. In sostanza ha ritenuto che il primo contratto fosse sottoposto a condizioni sospensive, non realizzate. Di conseguenza il contratto era inefficace e le prestazioni ricevute dovevano essere restituite secondo le norme sull’indebito arricchimento. Il termine di prescrizione era quindi di un anno, ed era iniziato a decorrere, al più tardi, dal 1° giugno 2007. Al momento dell’inoltro dell’istanza di conciliazione (26 novembre 2013) la pretesa era pertanto prescritta.
La tassa di giustizia, di fr. 3'500.-, e le spese, di fr. 250.-, sono state poste a carico dell'attrice, la quale è stata inoltre tenuta a versare fr. 5'000.- per ripetibili ai convenuti.
E. Con memoria 30 gennaio 2015 l’attrice impugna la decisione pretorile, chiedendone la riforma nel senso di accogliere integralmente la petizione. Sostiene che mentre la validità del primo contratto era fatta dipendere da condizioni sospensive cumulative, nel secondo era solo l’obbligo del conduttore di pagare la pigione ad essere condizionato. Si è quindi in presenza di un contratto sorto validamente, dalla stessa successivamente disdetto. Inoltre, l’importo di fr. 50'000.- era stato versato quale deposito per le future pigioni. Si tratta quindi di prestazione contrattuale, per la quale si applica la prescrizione ex art. 127 CO.
Con risposta 2 marzo 2015 i convenuti si oppongono all'accoglimento del gravame, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Essi condividono l'assunto pretorile e ribadiscono anche in questa sede la sussistenza di un indebito arricchimento a seguito di nullità (inefficacia) del contratto, che assoggetta le pretese attoree a prescrizione annuale, in concreto intervenuta.
Considerato
in diritto: 1. Il 17 gennaio 2007 le parti hanno stipulato un primo contratto di locazione. La validità del medesimo è stata fatta dipendere da una serie di condizioni sospensive cumulative, non realizzatesi. Ora, quando le condizioni non si verificano, le prestazioni già effettuate, oltre all'eventuale utile (art. 153 cpv. 2 CO), devono essere restituite conformemente alle regole sull'indebito arricchimento, ovvero in virtù dell'art. 62 cpv. 2 CO (DTF 129 II 264 consid. 3.2.2 con rinvii). L’azione di indebito arricchimento si prescrive in un anno decorribile dal giorno in cui il danneggiato ebbe conoscenza del proprio diritto di ripetizione e, in ogni caso, nel termine di dieci anni dal giorno nel quale nacque tale diritto (art. 67 cpv. 1 CO). Il termine annuale decorre, nei casi di condizione sospensiva, dalla data in cui il danneggiato ha conoscenza che la stessa non potrà avverarsi (DTF 129 III 264 consid. 4.2). In concreto, come rettamente rilevato dalla Pretora aggiunta, questa data corrisponde - al più tardi - con il 1° giugno 2007, quando il patrocinatore dei locatori aveva comunicato all’allora legale della conduttrice che, a seguito del mancato adempimento, entro i termini concordati, delle condizioni previste alla clausola n. 5.3 del (primo) contratto, lo stesso doveva essere ritenuto siccome non perfezionato e, pertanto, di nessun valore e privo di conseguenze obbligatorie (doc. E). Al momento in cui è stata introdotta la domanda di conciliazione, 26 novembre 2013, la pretesa di restituzione dell'importo di fr. 50'000.- risultava di conseguenza ampiamente prescritta, come ha ritenuto la Pretora aggiunta nel querelato giudizio. Il risultato non muterebbe inoltre, in concreto, neppure se si volesse fare decorrere l'inizio del termine di prescrizione dal giorno della stipula del secondo contratto, 22 febbraio 2008 (doc. G), nel quale le parti avevano confermato in forma scritta di aver "annullato" il primo contratto, in realtà mai sorto.
2 L'appellante sostiene che i due contratti erano legati l'uno all'altro e che era evidente che il deposito di fr. 50'000.- era destinato a garantire anche la pigione del secondo contratto, sorto validamente e poi disdetto. Trattandosi di prestazione contrattuale, alla stessa ritorna applicabile la prescrizione decennale di cui all'art. 127 CO. Ora, tuttavia, come rilevano pertinentemente gli appellati nella loro risposta, è solo con l'appello che l'attrice collega il deposito di fr. 50'000.-, pacificamente versato in relazione al primo contratto, con il secondo contratto, validamente pattuito e poi disdetto dall'appellante. Presentata per la prima volta in appello, e dunque nuova, quest'allegazione risulta irrimediabilmente tardiva (art. 317 cpv. 1 CPC) e non può essere esaminata. Essa dovrebbe essere ad ogni buon conto respinta d'acchito nel merito, già per il fatto che l'appellante non ha minimamente dimostrato che, effettivamente, il versamento di cui postula la restituzione sia stato eseguito in adempimento del citato (secondo) contratto, nel quale - a differenza della prima stipula - non era stato previsto: requisito preliminare primordiale per poter (eventualmente) conferire natura contrattuale alla domanda di ripetizione (cfr. DTF 133 III 356 consid. 3.2.1 pag. 359; 127 III 421 consid. 3 pag. 424 seg.; inoltre DTF 4A_284/2013 del 13 febbraio 2014 consid. 4 pag. 10).
3. La decisione della Pretora aggiunta resiste dunque alle critiche, per cui l’appello dev'essere respinto.
4. Le spese processuali, insieme alle ripetibili, seguono la soccombenza dell'appellante (art. 95 segg., 106 cpv. 1 CPC). Il valore litigioso determinante giusta l’art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio è stabilito in fr. 50'000.-.
Per questi motivi,
richiamate le norme suddette, la LTG e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili,
decide: 1. In quanto ricevibile, l’appello 30 gennaio giugno 2015 della AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali, di fr. 3'000.-, anticipate dall'appellante, sono poste a suo carico. L'appellante è inoltre tenuta a rifondere, complessivamente, agli appellati fr. 3'500.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).