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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2013.120 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 18 giugno 2013 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 AP 2
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti
in solido al pagamento di
fr. 65'498.30, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 50'802.40, oltre
interessi al 5% dal 30 gennaio 2013;
domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 6 ottobre 2015 ha parzialmente accolto, limitatamente all’importo di fr. 27'449.60 oltre interessi al 5% dal 30 gennaio 2013;
appellanti entrambe le parti: i convenuti, che con appello 4 novembre 2015 hanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi; l’attrice, che con appello incidentale 16 dicembre 2015 ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 43'683.- oltre interessi al 5% dal 30 gennaio 2013, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice, con risposta 16 dicembre 2015, rispettivamente i convenuti, con risposta 18 gennaio 2016, hanno postulato la reiezione del gravame di parte avversa pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il 30 luglio 2012 (doc. B) AP 1 e AP 2, in qualità di committenti, e AO 1, in qualità di appaltatrice, hanno sottoscritto un contratto generale d’appalto, retto dalle norme SIA, avente per oggetto l’edificazione di una casa bifamiliare, ad un prezzo “chiavi in mano” di fr. 643'000.-, sul fondo n. __________ RFD di __________.
Il 24 settembre 2012 (doc. C) le parti hanno firmato un ulteriore contratto, con una remunerazione a corpo di fr. 42'500.-, inerente gli “onorari specialisti” (modifica progetto, piani esecutivi, direzione lavori, piani ingegneri, lista ferri, preparazione PPP da consegnare al geometra con lista millesimi).
Verso la fine del 2012, nel corso dei lavori di edificazione, i contratti tra le parti sono stati definitivamente risolti.
2. Con petizione 18 giugno 2013 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. AA), ha convenuto in giudizio AP 1 e AP 2 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenerne la condanna in solido al pagamento di un importo poi ridotto in sede conclusionale, in esito alle risultanze peritali, dagli iniziali fr. 65'498.30 (doc. O1) a fr. 50'802.40, oltre interessi: per i “lavori eseguiti come da contratto fino al 18.12.2012” ha preteso fr. 12'278.85 (fr. 3'337.10 per opere da elettricista, fr. 4'621.75 per opere da sanitario e fr. 4'320.- per prestazioni da ingegnere), a titolo di “retribuzione del mandato in % di fr. 620'000.- secondo norme SIA 102 (2003)” ha rivendicato fr. 6'177.60, per lo “studio di varianti e piani esecutivi” ha esposto fr. 16'233.45 (fr. 4’244.40 per studio di varianti con vista 3D, fr. 9'644.40 per piani esecutivi e fr. 2'344.60 per diversi lavori e controllo piani) e a titolo di “perdita di guadagno sul contratto generale d’appalto” ha domandato fr. 24'112.50, ritenuto che da tali somme sono stati da lei dedotti gli acconti già percepiti di fr. 8'000.-.
I convenuti si sono integralmente opposti alla petizione.
3. Il Pretore, con decisione 6
ottobre 2015, ha parzialmente accolto la petizione ed ha così condannato i
convenuti in solido al pagamento di fr. 27'449.60 oltre interessi, ponendo la
tassa di giustizia di fr. 4'000.- e le spese, incluse quelle peritali, per 2/5 a
carico dei convenuti in solido e per 3/5 a carico dell’attrice, tenuta altresì
a rifondere alla controparte, sempre in solido,
fr. 3'500.- per ripetibili. Per quanto qui interessa, egli ha riconosciuto a
favore dell’attrice unicamente fr. 3'337.10 per le opere da elettricista comprese
nei “lavori eseguiti come da contratto fino al 18.12.2012” e fr. 24'112.50 a
titolo di “perdita di guadagno sul contratto generale d’appalto”.
4. Il giudizio pretorile è stato impugnato da entrambe le parti.
Con appello 4 novembre 2015, avversato dall'attrice con risposta 16 dicembre 2015, i convenuti, ritenendo infondate le pretese attoree ammesse dal Pretore, hanno chiesto di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Con appello incidentale 16 dicembre 2015, avversato dai convenuti con risposta 18 gennaio 2016, l’attrice, ribadendo il buon fondamento della pretesa di fr. 16'233.40 per lo “studio di varianti e piani esecutivi” (fr. 4’244.40 per studio di varianti con vista 3D, fr. 9'644.40 per piani esecutivi e fr. 2'344.60 per diversi lavori e controllo piani), ha invece chiesto l’accoglimento della petizione per fr. 43'683.- oltre interessi, pure con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado.
5. Nella sua decisione il giudice di prime cure ha rilevato, per quanto riguardava le opere da elettricista comprese nei “lavori eseguiti come da contratto fino al 18.12.2012” e meglio per i lavori subappaltati a __________ (doc. O3 e O4), che l’istruttoria (teste __________) aveva confermato l’effettiva esecuzione di quanto descritto nella sua liquidazione parziale e nella relativa fattura, che a tutt’oggi non era stata ancora saldata. Appurata peritalmente la congruità della pretesa, egli ha pertanto riconosciuto all’attrice i fr. 3'337.10 esposti da quella ditta.
5.1. In questa sede i convenuti hanno contestato il loro obbligo risarcitorio nei confronti dell’attrice, evidenziando come costei non avesse saldato quella fattura a __________ e con ciò non avesse ancora subito alcun pregiudizio.
5.2. L’osservazione dei convenuti, pur pertinente, nella fattispecie non è tale da impedire l’accoglimento della pretesa attorea.
Il Tribunale federale ha recentemente (TF 20 luglio 2009 4A_520/2008 consid. 5.1) già avuto modo di stabilire che, affinché si possa parlare di una diminuzione involontaria del patrimonio del creditore che è contemporaneamente debitore di un terzo, è in effetti necessario poter ritenere con certezza che quel terzo farà valere la propria pretesa, fermo restando, però, che, nell’ambito di negozi giuridici in cui sono in gioco gli interessi economici delle parti, si può di regola ammettere che le relative pretese verranno fatte valere. In definitiva, secondo l’Alta Corte, qualora si possa ritenere che in caso di litigio essi verrebbero con ogni probabilità riconosciuti giudizialmente, tali crediti vanno inseriti nella contabilità del creditore come passivi.
Nel caso concreto non vi è motivo di ritenere, né i convenuti lo hanno preteso, che __________ abbia l’intenzione di rinunciare all’incasso delle sue spettanze nei confronti dell’attrice, che - come detto - non è per altro presunta. Tutt’altro. Il teste __________ (p. 2), elettricista di quella ditta, ha in effetti confermato che la fattura di fr. 3'337.10 (doc. O3 e O4) non era stata pagata alla sua società perché l’attrice gli aveva detto di essere in causa con i convenuti e che il pagamento sarebbe così avvenuto appena le “cose” sarebbero state sistemate. E, come si è visto e del resto non è più contestato in questa sede dai convenuti, la pretesa di __________ era fondata.
6. Nel giudizio qui impugnato (p. 8) il Pretore ha confermato il buon fondamento della pretesa di fr. 6'177.60 vantata dall’attrice a titolo di “retribuzione del mandato in % di fr. 620'000.- secondo norme SIA 102 (2003)”, salvo poi aver omesso di considerarla nei crediti complessivamente a lei dovuti e dunque di riconoscergliela nel dispositivo. In questa sede, invero assai sorprendentemente, nessuna delle parti si è espressa sulla “dimenticanza” del giudice di prime cure, né soprattutto ha censurato il suo giudizio che riteneva fondata quella pretesa. Dovendosi in definitiva ritenere che nell’occasione il Pretore è incorso in un manifesto errore di calcolo o comunque di scritturazione, che può sempre essere rettificato (art. 334 cpv. 1 e 2 CPC), questa Camera, d’ufficio, provvede pertanto a correggere quell’errore (II CCA 7 maggio 2012 inc. n. 12.2010.75, 27 febbraio 2014 inc. n. 12.2012.19) e dunque a riconoscere all’attrice la somma di fr. 6'177.60.
7. Nel prosieguo del suo esposto il Pretore si è chinato sulla pretesa attorea riferita allo “studio di varianti e piani esecutivi”. Nonostante l’istruttoria avesse dato atto che l’arch. G__________ __________, agente per l’attrice, aveva elaborato dei piani esecutivi in scala 1:50 ricalcanti quelli già elaborati in scala 1:100 dall’arch. M__________ __________ e dal tecnico D__________ __________ (testi arch. M__________ __________ e D__________ __________), che vi erano state delle modifiche in corso d’opera al progetto iniziale inerenti lo scavo, l’accesso all’abitazione e uno spostamento delle canalizzazioni (teste M__________ B__________) e che l’arch. G__________ __________ avrebbe discusso e allestito tutta una serie di proposte di varianti e di affinamento del progetto iniziale, anche attraverso riproduzioni in 3D (teste arch. G__________ __________), egli ha ritenuto che l’attrice, non avendo prodotto agli atti i piani, modelli, studi o progetti di varianti allestiti dall’arch. G__________ __________, avesse di fatto impedito la verifica della sussistenza e di conseguenza della correttezza della sua pretesa, segnatamente per quanto riguardava eventuali eccedenze rispetto all’importo di fr. 8'000.- a lei già corrisposto. Ed ha pertanto concluso che essa non era stata in grado di provare, con riferimento a questa pretesa, il suo diritto ad una remunerazione eccedente i fr. 8'000.- già percepiti.
7.1. In questa sede l’attrice ha ribadito il buon fondamento della pretesa di fr. 16'233.40 per lo “studio di varianti e piani esecutivi” (fr. 4’244.40 per studio di varianti con vista 3D, fr. 9'644.40 per piani esecutivi e fr. 2'344.60 per diversi lavori e controllo piani), rilevando che, pur in assenza dei piani, modelli, studi o progetti di varianti allestiti dall’arch. G__________ __________, il perito giudiziario (p. 7 seg.), preso atto in particolare dell’effettiva elaborazione dei piani esecutivi in scala 1:50 ricalcanti quelli già elaborati in scala 1:100 dall’arch. M__________ __________ e dal tecnico D__________ __________ (testi arch. G__________ __________ e L__________ __________) e dell’avvenuta progettazione di modifiche in corso d’opera relative allo scavo, all’accesso e alle canalizzazioni (teste __________), era stato in grado di confermare l’esecuzione delle prestazioni fatturate e la correttezza degli importi da lei concretamente rivendicati.
7.2. La censura dell’attrice merita di essere accolta, fatta salva la rettifica di un importo richiesto (e fermo restando che dalle somme a suo favore andrà pure operata una deduzione).
7.2.1. Come si dirà qui di seguito, i convenuti non hanno innanzitutto spiegato, e dove l’hanno fatto non l’hanno comunque dimostrato, per quali ragioni di fatto e di diritto l’assunto pretorile in merito all’avvenuta elaborazione, da parte dell’arch. G__________ __________, dei piani esecutivi in scala 1:50 ricalcanti quelli già elaborati in scala 1:100 dall’arch. M__________ __________ e dal tecnico D__________ __________, all’esistenza di modifiche in corso d’opera al progetto iniziale inerenti lo scavo, l’accesso all’abitazione e uno spostamento delle canalizzazioni nonché alla discussione e all’allestimento, da parte dell’arch. G__________ __________, di tutta una serie di proposte di varianti e di affinamento del progetto iniziale, anche attraverso riproduzioni in 3D, sarebbe stato errato e con ciò da riformare.
Contrariamente a quanto preteso dai convenuti, non è innanzitutto vero che i piani esecutivi in scala 1:50 e le varianti al progetto sarebbero stati opera di terzi e meglio dell’arch. M__________ __________, del disegnatore P__________ __________ e del tecnico D__________ __________. Sentiti in qualità di testimoni, i tre professionisti, di cui i convenuti, venendo per altro meno al loro obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), hanno omesso di indicare gli eventuali passaggi testimoniali atti a comprovare la loro tesi (non incombendo in effetti all’autorità di appello di ricercare nell’incarto le circostanze atte a provare le censure di una parte, cfr. DTF 138 III 374 consid. 4.3.1, 139 II 7 consid. 7.1; TF 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1; II CCA 3 novembre 2015 inc. n. 12.2014.164, 25 novembre 2015 inc. n. 12.2014.102, 28 ottobre 2016 inc. n. 12.2015.135), hanno in effetti riferito di essersi occupati di quel progetto il primo solo sino al 20 aprile 2011 (doc. 6), ossia sino al rilascio della domanda di costruzione (teste arch. M__________ __________ p. 1 seg.), il secondo fino all’agosto / settembre 2011 (teste P__________ __________ p. 5), rispettivamente il terzo fino all’allestimento di alcune varianti (cfr. doc. 7) consegnate dal settembre 2011 al maggio 2012 (teste D__________ __________ p. 3). Il teste D__________ __________ ha oltretutto riferito (p. 4) che il convenuto gli aveva mostrato dei piani esecutivi in scala 1:50, tre piante (PC, PT e 1P) e una sezione, tutti allestiti dall’arch. G__________ __________, ciò che ne prova l’avvenuto allestimento. Ed anche il teste __________ (p. 5) ha a sua volta confermato che i piani per l’allestimento dell’opera, e dunque quelli esecutivi, erano stati messi a disposizione dall’attrice.
Come rilevato dal Pretore, il teste __________ (p. 5) ha poi confermato che nel corso dei lavori vi erano state delle modifiche al progetto iniziale inerenti lo scavo, l’accesso all’abitazione e uno spostamento delle canalizzazioni, e che i relativi progetti erano stati messi a disposizione dall’arch. Gi__________ __________. Del resto, il contratto di cui al doc. C prevedeva espressamente l’esecuzione da parte dell’attrice di modifiche al progetto.
Quanto infine al fatto che ai convenuti fosse stata sottoposta una serie di proposte di varianti e di affinamento del progetto iniziale, anche attraverso riproduzioni in 3D, lo stesso è invero stato confermato dal solo arch. G__________ __________, sentito in qualità di testimone (p. 7). Il fatto che questi sia membro del consiglio d’amministrazione dell’attrice non basta però per metterne in dubbio la fedefacenza, anche perché le dichiarazioni da lui rese su altre questioni (a p. 7 seg. sull’allestimento dei piani esecutivi, a p. 8 sull’esecuzione delle modifiche in corso d’opera) hanno - come detto - trovato puntuale conferma nell’istruttoria.
7.2.2. A fronte di questi
accertamenti, nulla osta al riconoscimento a favore dell’attrice dei fr.
4’244.40 che il perito giudiziario ha ritenuto congrui per lo studio di
varianti con vista 3D (p. 7), dei
fr. 9'644.40 che l’esperto ha ritenuto congrui per l’allestimento dei piani
esecutivi (p. 7) e dei fr. 2'343.60 (e non dei fr. 2'344.60 rivendicati,
risultanti da un errore di riporto a p. 8 della perizia) che a suo parere si
giustificavano per il solo controllo dei piani dell’ing. __________,
dell’elettricista __________ e della ditta di sanitari __________ (attività questa
che è pure provata dal fatto che quegli specialisti avevano poi potuto eseguire
e fatturare le loro prestazioni, cfr. doc. O2, O3-O4 e O5). Contrariamente a
quanto preteso dai convenuti, non è per altro vero che, in assenza dei piani,
modelli, studi o progetti di varianti allestiti dall’arch. G__________ __________,
le risultanze della prova peritale non sarebbero sufficienti a comprovare la
corretta retribuzione per quelle prestazioni, non potendosi condividere la loro
tesi secondo cui in sostanza la perizia non poteva avere la valenza di una
“prova piena”.
Ovviamente, anche se in questa sede le parti sembrano averlo scordato, dalla retribuzione di complessivi fr. 16'232.40 dovuti all’attrice per lo “studio di varianti e piani esecutivi” dovranno essere posti in deduzione gli acconti di fr. 8'000.- da lei percepiti in precedenza (come invero già chiesto dalla medesima in sede conclusionale), il Pretore stesso avendo rilevato, senza che quel suo assunto, per altro corretto, sia qui stato oggetto di censura, che l’attrice, con riferimento a queste pretese, poteva pretendere unicamente quanto eccedeva gli acconti da lei già incassati.
8. Il Pretore ha infine riconosciuto a favore dell’attrice fr. 24'112.50 a titolo di “perdita di guadagno sul contratto generale d’appalto”. Egli ha ritenuto che la disdetta dei contratti data dai convenuti il 29 novembre 2012 (doc. I e I2) per una presunta impossibilità di adempimento dell’attrice non poteva da loro essere semplicemente “annullata”, come fatto con gli scritti 3 dicembre 2012 (doc. L e L1), il ripristino dei contratti necessitando anche dell’accordo della controparte. Quest’ultima, il 7 dicembre 2012 (doc. F e G), si era invero dichiarata disposta a continuare i rapporti contrattuali a condizione che i convenuti avessero sottoscritto per accettazione quanto contenuto in quegli scritti, ciò che costoro non avevano però provveduto a fare, avendo anzi provveduto a firmare un nuovo contratto con l’impresa C__________ __________. Non essendosi così formalizzato nessun concreto annullamento o ripristino dei rapporti contrattuali fra le parti, la rottura degli stessi doveva essere ascritta alla disdetta intimata il 29 novembre 2012 dai convenuti, disdetta che, alla luce delle motivazioni ivi addotte, non poteva essere considerata giustificata, stante che a quel momento non si configurava alcuna impossibilità oggettiva o soggettiva dell’attrice nel proseguire nei rapporti contrattuali. Non risultando in concreto dati i motivi per ritenere giustificata la disdetta intimata dai convenuti, la pretesa di risarcimento fatta valere dell’attrice risultava fondata sia alla luce dell’art. 377 CO che in virtù dell’art. 404 cpv. 2 CO, ciò che imponeva di riconoscerle la perdita di guadagno determinata sulla base delle risultanze peritali.
8.1. In questa sede i convenuti hanno evidenziato come la disdetta dei contratti da loro inoltrata il 29 novembre 2012 (doc. I e I2) fosse stata revocata con gli scritti 3 dicembre 2012 (doc. L e L1), che la controparte aveva accettato il 7 dicembre 2012 (doc. F e G); a quel momento l’attrice aveva pure proposto una modifica degli accordi, sennonché, ancor prima che la stessa potesse essere accettata, il 18 dicembre 2012 (doc. H) essa aveva a sua volta provveduto a disdire i contratti, rimproverando loro, a torto (cfr. teste L__________ __________), una violazione degli accordi per aver sottoscritto un nuovo contratto con l’impresa C__________ __________, senza per altro essersi mai lamentata della mancata accettazione della modifica degli accordi. La disdetta (quella intimata il 18 dicembre 2012) non poteva pertanto essere retta dall’art. 377 CO o dagli art. 107 segg. CO e giustificare un risarcimento del danno all’attrice, ma quand’anche, per mera ipotesi, lo fosse stato (ovvero qualora ad essere rilevante fosse stata quella intimata il 29 novembre 2012), il fatto che la stessa fosse stata notificata per motivi gravi, com’era a loro dire avvenuto, era comunque tale da escludere un risarcimento alla controparte. E in ogni caso nemmeno era stato provato che l’attrice, sino ad allora del tutto inadempiente, avesse subito un’eventuale perdita di guadagno.
8.2. La versione dei fatti riproposta in questa sede dai convenuti ha effettivamente trovato conferma negli atti della causa.
Negli allegati preliminari (petizione p. 3 e replica p. 4) la stessa attrice aveva ammesso che la divergenza d’opinioni, che nel novembre 2012 aveva portato i convenuti a disdire i contratti, aveva potuto essere composta ad inizio dicembre 2012.
Essa, in tutte le sue comparse scritte di prima istanza (petizione p. 3 seg. e conclusioni p. 4), aveva poi dichiarato che la discussione avvenuta a quel momento tra le parti era sfociata in una proposta di modifica degli accordi (senza aver mai preteso, diversamente da quanto ritenuto dal Pretore, che la continuazione dei contratti fosse subordinata all’accettazione di alcune condizioni da lei allora poste), che per altro a suo dire (p. 4) non aveva interrotto l’avanzamento delle opere in corso, già con la nuova impresa C__________ __________ (in sostituzione dell’impresa O__________ __________) da lei presentata. Sennonché, il 18 dicembre 2012 (doc. H), ancor prima che quella proposta, che doveva essere sottoscritta per accettazione (cfr. doc. F e G), fosse stata controfirmata dai convenuti, l’attrice ha provveduto a disdire i contratti in essere (ossia quelli, non modificati, di cui ai doc. B e C; l’inoltro di una tale “disdetta” ha tra l’altro confermato che quei contratti erano ancora in vigore), rimproverando ai convenuti di aver violato gli accordi per aver sottoscritto un nuovo contratto con l’impresa C__________ __________. La motivazione allora addotta dall’attrice si è tuttavia rivelata pretestuosa, se non addirittura abusiva: il teste L__________ __________, amministratore unico di C__________ __________, ha in effetti riferito (p. 8) che in occasione di un incontro avvenuto in presenza delle parti, gli era “stato dato l’ok” per l’inizio dei lavori e che soprattutto egli “era stato invitato a firmare il contratto con AP 1 dallo stesso signor __________ della AO 1” e ancora che era “lo stesso __________ che a un bel momento mi disse di firmare il contratto con AP 1 per l’edificazione”, aggiungendo che, proprio dopo aver sottoposto il nuovo contratto per la firma ai convenuti, “abbiamo iniziato i lavori e la AO 1 ci ha messo a disposizione i piani”; del resto, come correttamente rilevato anche dal Pretore, il fatto che i convenuti, pur essendo legati all’attrice con un contratto generale d’appalto (doc. B) e da un contratto avente per oggetto gli “onorari specialisti” (doc. C), potessero firmare assieme all’attrice il contratto con l’impresario costruttore non era affatto sorprendente, questa particolare modalità essendo stata adottata già in occasione della sottoscrizione del contratto con l’impresa O__________ __________ (doc. 3; replica p. 3; cfr. pure teste M__________ B__________ p. 5).
8.3. Dovendosi con ciò ritenere che i contratti tra le parti sono stati rescissi solo a seguito delle disdette 18 dicembre 2012 dell’attrice e che quelle sue iniziative non erano imputabili ad un comportamento anticontrattuale dei convenuti, è escluso, in diritto, che alla stessa possa essere riconosciuta un’eventuale somma a titolo di perdita di guadagno futuro.
9. Alla luce di quanto precede, le spettanze dell’attrice possono in definitiva essere quantificate in fr. 17'747.10 (fr. 3'337.10 per le opere da elettricista comprese nei “lavori eseguiti come da contratto fino al 18.12.2012”, fr. 6'177.60 a titolo di “retribuzione del mandato in % di fr. 620'000.- secondo norme SIA 102 (2003)” e fr. 16'232.40 per lo “studio di varianti e piani esecutivi”, dedotti gli acconti ricevuti di fr. 8'000.-) oltre interessi.
10. Ne discende che l’appello incidentale dell’attrice deve essere respinto e che l’appello dei convenuti deve invece essere parzialmente accolto nel senso che la petizione è ammessa per la somma di complessivi fr. 17'747.10 oltre interessi.
Le spese giudiziarie di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 CPC), ritenuto che ai convenuti, a titolo di ripetibili per la procedura di prima istanza, possono così essere attribuiti i fr. 6'000.- da loro qui postulati.
Gli oneri giudiziari della
procedura di secondo grado sono stati calcolati sulla base del valore ancora litigioso
di fr. 43'683.-
(fr. 27'449.60 per l’appello e fr. 16'233.40 per l’appello incidentale).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 4 novembre 2015 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 6 ottobre 2015 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza AP 1 e AP 2, __________, sono condannati in solido a pagare a AO 1, __________, l’importo di fr. 17'747.10 oltre interessi al 5% dal 30 gennaio 2013.
2. La tassa di giustizia di fr. 4’000.- e le spese, incluse quelle peritali, da anticipare come di rito, vanno poste a carico dall’attrice per 3/4 e per 1/4 vanno poste a carico dei convenuti in solido, ai quali l’attrice rifonderà in solido fr. 6'000.- per parti di ripetibili.
II. Le spese processuali della procedura di appello di fr. 3’000.- sono a carico degli appellanti in solido per 2/3 e per 1/3 sono poste a carico dell’appellata, a cui gli appellanti rifonderanno, sempre in solido, fr. 800.- per parti di ripetibili.
III. L’appello incidentale 16 dicembre 2015 di AO 1 è respinto.
IV. Le spese processuali della procedura di appello incidentale di
fr. 1’500.- sono a carico dell’appellante incidentalmente, che rifonderà agli
appellati incidentalmente fr. 1’500.- per ripetibili.
V. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).