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Incarti n. 12.2015.216
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Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna (giudice supplente) |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.44 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 12 novembre / 18 dicembre 2014 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l’attore ha chiesto di accertare l’inesistenza del credito di fr. 100'000.- oltre interessi al 5% dal 23 dicembre 2013 di cui al PE n. __________ dell’UEF di Locarno e di far ordine all’UEF di Locarno di annullare e cancellare quell’esecuzione;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto con decisione 23 ottobre 2015 ha accolto, accertando l’inesistenza del credito e annullando l’esecuzione di cui al PE, il tutto ponendo a carico della patrocinatrice della convenuta la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 5'000.- e le ripetibili di fr. 11'200.- e caricando alla convenuta, per la procedura di conciliazione, la tassa di giustizia e le spese di fr. 500.- e le ripetibili di fr. 1'000.-;
decisione avverso la quale sono state inoltrate le due seguenti impugnative: l’appello 24 novembre 2015 (inc. n. 12.2015.215), con cui la convenuta ha chiesto in via principale l’annullamento del querelato giudizio con rinvio dell’incarto al Pretore aggiunto per l’assunzione di alcune prove e in via subordinata, previa assunzione di alcune prove in seconda istanza, la riforma della pronuncia pretorile nel senso di respingere la petizione, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi; il reclamo 24 novembre 2015 (inc. n. 12.2015.216), con cui la convenuta e la sua patrocinatrice hanno chiesto l’annullamento dei dispositivi di primo grado sulle spese e sulle ripetibili con rinvio dell’incarto al Pretore aggiunto, protestando spese e ripetibili di seconda istanza;
mentre l’attore, con risposta all’appello 14 gennaio 2016 rispettivamente con risposta al reclamo 8 gennaio 2016, ha postulato la reiezione dei due rimedi giuridici, pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamata la decisione 1° dicembre 2015 con cui il presidente di questa Camera ha dichiarato priva d’oggetto la domanda, pure formulata dalla convenuta e dalla sua patrocinatrice nell’ambito del loro reclamo, volta a sospendere l’efficacia e l’esecutività dei dispositivi pretorili sulle spese e sulle ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ dell’UEF di Locarno (doc. D), datato 21 gennaio 2014, AP 1 ha escusso AO 1 per fr. 100'000.- oltre interessi al 5% dal 23 dicembre 2013, indicando come titolo di credito “Concerne: P__________ di AO 1, Via __________, __________. “Relaxarium-__________” - Risarcimento”.
Al PE è stata interposta opposizione (cfr. doc. D).
B. Con petizione 12 novembre / 18 dicembre 2014 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. L), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna chiedendo di accertare l’inesistenza del credito di fr. 100'000.- oltre interessi al 5% dal 23 dicembre 2013 di cui al PE n. __________ dell’UEF di Locarno e di far ordine all’UEF di Locarno di annullare e cancellare quell’esecuzione.
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
C. Il Pretore aggiunto, dopo aver rifiutato, con decisione ordinatoria 17 settembre 2015, l’assunzione delle prove offerte dalla convenuta, con decisione 23 ottobre 2015, in accoglimento della petizione, ha accertato l’inesistenza del credito (dispositivo n. 1) ed ha annullato l’esecuzione di cui al PE (dispositivo n. 2), ponendo a carico della patrocinatrice della convenuta la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 5'000.- e le ripetibili di fr. 11'200.- (dispositivo n. 3) e caricando alla convenuta, per la procedura di conciliazione, la tassa di giustizia e le spese di fr. 500.- e le ripetibili di fr. 1'000.- (dispositivo n. 3§).
D. Contro la decisione pretorile sono stati presentati due separati rimedi giuridici, entrambi recanti la data del 24 novembre 2015.
Con un memoriale denominato “appello” (inc. n. 12.2015.215), avversato dall’attore con risposta 14 gennaio 2016, la convenuta ha chiesto in via principale l’annullamento del querelato giudizio con rinvio dell’incarto al Pretore aggiunto per l’assunzione delle prove offerte a suo tempo dalle parti e in via subordinata, previa assunzione in seconda istanza di quelle stesse prove, la riforma della pronuncia pretorile nel senso di respingere la petizione, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Con un allegato denominato “reclamo” (inc. n. 12.2015.216), avversato dall’attore con risposta 8 gennaio 2016, la convenuta e la sua patrocinatrice hanno invece chiesto l’annullamento dei soli dispositivi di primo grado sulle spese e sulle ripetibili con rinvio dell’incarto al Pretore aggiunto, protestando spese e ripetibili di seconda istanza.
considerando
in diritto:
sull’appello 24 novembre 2015
1. Nella sua decisione il Pretore aggiunto ha innanzitutto rilevato che l’attore, non potendo chiedere l’annullamento dell’esecuzione in base all’art. 85a LEF siccome la stessa era rimasta allo stadio dell’opposizione senza che la convenuta ne avesse domandato il rigetto o avesse introdotto un’azione di riconoscimento del debito, aveva optato a giusto titolo, stante anche l’elevato importo posto in esecuzione, di inoltrare un’azione generale di accertamento dell’inesistenza del credito (DTF 120 II 20, 125 III 149, 128 III 334, 132 III 277).
Ciò posto, dopo aver rammentato che, per opporsi a una tale domanda, la presunta creditrice avrebbe dovuto dimostrare la fondatezza del credito posto in esecuzione o, qualora ciò non fosse stato ancora possibile, rendere almeno plausibili i fatti che rendevano momentaneamente impossibile provare l’esistenza di quel credito (DTF 120 II 20, 132 III 277), ha accertato come la convenuta, disattendendo completamente l’obbligo allegatorio che le incombeva, si fosse invece limitata a sostenere che l’importo di fr. 100'000.- corrisponderebbe ad un danno per perdita di guadagno da ricondurre al fatto che l’attore avrebbe avuto dei contatti con S__________ __________ in merito ad un progetto denominato “Relaxarium-__________”, senza tuttavia aver mai chiarito in cosa consisterebbe tale danno, ciò che oltretutto impediva di capire come si potesse ricondurlo in relazione di causalità adeguata ex art. 41 CO ad un eventuale agire illecito dell’attore. Egli ha ritenuto che in tal modo la convenuta non avesse minimamente sostanziato, motivato e provato la perdita di guadagno subita, ovvero non avesse indicato e dimostrato nessuna circostanza che potesse chiarire e permettere di determinare in cosa consisterebbe la sua asserita perdita, fatti questi che avrebbero dovuto essere addotti e dimostrati anche solo per rendere plausibile la difficoltà di provare il danno, di per sé non scontata, concludendo che queste carenze allegatorie (sul danno rispettivamente sull’impossibilità di poterlo immediatamente provare) bastavano per accogliere la petizione.
2. Con la prima censura d’appello la convenuta ha rimproverato al Pretore aggiunto di aver riconosciuto all’attore un interesse degno di protezione a proporre l’azione generale di accertamento dell’inesistenza del credito per il solo fatto di essere stato oggetto di una procedura esecutiva, ciò che a suo dire non era però sufficiente, e nonostante questi non avesse provato, al di là delle sue affermazioni, di aver in tal modo patito dei pregiudizi personali o nella sua attività professionale. A torto.
Contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, non è in effetti vero che il giudice di prime cure avrebbe riconosciuto all’attore un interesse degno di protezione a proporre l’azione generale di accertamento dell’inesistenza del credito per il solo fatto che questi era stato oggetto di una procedura esecutiva, egli avendo invece rilevato che quell’interesse poteva essergli riconosciuto, come stabilito dalla giurisprudenza (cfr. DTF 128 III 334, 132 III 277 consid. 4.2, 141 III 68 consid. 2.2 - 2.7; TF 19 ottobre 2011 4A_399/2011 consid. 1.2.2; II CCA 24 giugno 2009 inc. n. 12.2008.146, 16 aprile 2012 inc. n. 12.2011.121, 26 marzo 2013 inc. n. 12.2012.226, 11 marzo 2014 inc. n. 12.2013.2, 10 ottobre 2017 inc. n. 12.2016.164), per aver interposto opposizione ad un PE avente per oggetto degli importi elevati e senza che il creditore avesse poi avviato la relativa procedura di rigetto.
Ma a prescindere da quanto precede, l’attore ha in ogni caso dimostrato che il PE fattogli spiccare nell’occasione dalla convenuta, che nelle particolari circostanze era così già tale da consentirgli di inoltrare l’azione generale di accertamento dell’inesistenza del credito (cfr. DTF 132 III 277 consid. 4.2, 141 III 68 consid. 2.7), gli aveva effettivamente causato quanto meno delle difficoltà personali, ed in particolare lo avevano indotto, il 6 febbraio 2014, a postulare la sospensione della procedura di naturalizzazione ordinaria in corso - circostanza non contestata dalla controparte negli allegati preliminari (cfr. risposta p. 8, duplica p. 9 segg.) - nell’ambito della quale era stato per l’appunto richiesto di produrre l’estratto delle esecuzioni rilasciato da meno di 3 mesi (cfr. doc. I).
3. La convenuta ha in seguito rimproverato al Pretore aggiunto di aver arbitrariamente rifiutato, con la decisione ordinatoria 17 settembre 2015, nemmeno sufficientemente motivata, l’assunzione delle prove da lei richieste, ciò che le avrebbe impedito di provare il suo danno rispettivamente di rendere plausibili le circostanze che non le permettevano di poterlo immediatamente provare.
3.1. La censura è innanzitutto irricevibile in ordine, visto e considerato che la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha illustrato le ragioni di fatto e di diritto per cui non si potesse condividere il giudizio pretorile che in sostanza le aveva rimproverato una carenza di allegazioni sul danno (e prima ancora sull’atto illecito imputabile all’attore e sul necessario nesso di causalità) rispettivamente sull’impossibilità di poterlo immediatamente provare, ed in particolare non ha spiegato in quali passaggi dei suoi allegati preliminari avrebbe invece ossequiato a quel suo onere.
Ma in ogni caso, quand’anche fosse stata ricevibile, essa sarebbe stata certo destinata all’insuccesso anche nel merito.
In questa sede la convenuta si è in effetti più che altro limitata a sostenere che l’assunzione delle prove offerte a suo tempo dalle parti (e di cui ha qui ribadito l’assunzione da parte di questa Camera oppure, previo annullamento della decisione impugnata con conseguente rinvio dell’incarto al Pretore aggiunto, da parte di quest’ultimo) le avrebbe permesso di provare il suo danno di fr. 100'000.- rispettivamente di rendere plausibili le circostanze che non le avevano permesso di poterlo immediatamente provare, sennonché essa ha misconosciuto che le risultanze probatorie che sarebbero in tal modo venute alla luce (che non diventavano automaticamente dei fatti da considerare per il giudizio) non erano idonee a colmare le carenze allegatorie che le erano state rimproverate dal giudice di prime cure. E comunque dalla lettura degli allegati preliminari non era effettivamente possibile comprendere quale sarebbe stato l’atto illecito rimproverato all’attore e soprattutto il danno di fr. 100'000.- da questi causato colpevolmente alla convenuta, non bastando a tale scopo che la convenuta avesse genericamente sostenuto che tra lei e S__________ __________ fosse venuta in essere una società semplice per la realizzazione e la commercializzazione dell’opera denominata “Relaxarium-__________” con una prevista ripartizione degli utili in ragione dei 1/2 ciascuno (risposta p. 4 e 10), che l’attore, tramite la sua ditta individuale P__________, fosse poi stato a quel proposito contattato da S__________ __________ e gli avesse fornito una collaborazione professionale attiva (risposta p. 4, 11 e 15, senza per altro aver mai preteso che l’attore fosse intervenuto nella commercializzazione dell’opera), che fosse poi risultato che alcuni prodotti della ditta __________ presentavano delle straordinarie similitudini con il “Relaxarium-__________” e che la ditta __________, interessata alla costruzione del prototipo e alla commercializzazione dell’opera, non era più stata coinvolta (risposta p. 11, duplica p. 13 seg.), che dunque l’attore, come riferitole da un terzo, potesse essere a conoscenza di - non meglio precisati - fatti importanti e sottacendoli volontariamente e illecitamente le avesse creato e le stesse creando un grave danno economico (risposta p. 12) e che in definitiva la pretesa nei suoi confronti di fr. 100'000.-, assai prudenziale visto che la costruzione / realizzazione di un solo “Relaxarium-__________” comportava un esborso di fr. 250'000.- (risposta p. 12 e 13), derivasse da un mancato guadagno “causato dell’agire illegale del qui attore, che, tramite il lavoro / consulenza svolti, aveva concorso allo sfruttamento e al tentativo di sfruttamento commerciale del progetto “Relaxarium-__________”” (risposta p. 10, duplica p. 13); e neppure era stato allora spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto non le fosse possibile provare immediatamente quella sua pretesa.
3.2. Del tutto priva di fondamento è invece l’altra censura secondo cui nella sentenza finale il Pretore aggiunto non avrebbe motivato in modo approfondito la decisione di non assumere le prove, ossia la decisione ordinatoria 17 settembre 2015. Ritenuto che in quest’ultima pronuncia egli aveva spiegato in modo chiaro le ragioni che lo avevano indotto a non ammettere quelle prove (e meglio l’assenza di allegazioni della convenuta in merito ai fatti necessari a dimostrare l’esistenza del suo danno, ossia le circostanze atte a chiarire e a determinare in cosa consisterebbe la sua asserita perdita, fatti questi che avrebbero dovuto essere addotti anche solo per dimostrare la difficoltà di provare il danno, di per sé non scontata), tant’è che la stessa convenuta - come detto - le ha potute censurare in questa sede, il primo giudice non aveva in effetti la necessità di esporle nuovamente nella sentenza finale. E comunque il rimprovero mosso al Pretore aggiunto di non aver motivato in modo approfondito nella sentenza finale la decisione di non assumere quelle prove appare finanche pretestuoso se solo si pensa al fatto che egli ha allora ribadito, dopo aver espressamente rimandato al giudizio 17 settembre 2015, il buon fondamento della motivazione posta alla base dello stesso.
4. Parimenti infondata è infine la censura con cui la convenuta ha preteso che la petizione avrebbe in ogni caso dovuto essere respinta già solo per l’erroneità delle domande di causa formulate dall’attore, che avrebbero dovuto essere limitate alla richiesta di accertare la nullità rispettivamente l’annullabilità della procedura esecutiva e poi a quella di ordinare la cancellazione del PE. La giurisprudenza, anche quella menzionata dalla stessa convenuta (DTF 132 III 277 consid. 4.1 - 4.4; cfr. pure DTF 120 II 20 consid. 3d, 128 III 334; TF 21 settembre 2006 4P.87/2006 consid. 6.3), ha in effetti già avuto modo di precisare che l’azione generale di accertamento dell’inesistenza del credito non è unicamente di natura esecutiva, ma è anche un’azione, sostanziale, di accertamento negativo in procedura ordinaria, per cui le domande di causa formulate concretamente dall’attore erano concettualmente ineccepibili.
5. Ne discende che il giudizio di accoglimento della petizione reso dal Pretore aggiunto non può essere né annullato né riformato, e ciò senza che sia necessario esaminare le ulteriori eccezioni sollevate in questa sede dell’attore (quella secondo cui la pretesa posta in esecuzione sarebbe prescritta e quella secondo cui la stessa avrebbe dovuto essere proposta solo assieme a S__________ __________, l’altro socio della società semplice a suo tempo venuta in essere con lei), che per inciso sarebbero comunque state da respingere in ordine o nel merito (la prima siccome addotta per la prima volta, e con ciò irritualmente [cfr. art. 229 cpv. 1 CPC], solo in occasione dell’udienza di dibattimento, la seconda siccome, a detta dalla convenuta, S__________ __________ avrebbe dovuto rispondere della pretesa in solido con l’attore di modo che non potrebbe essere titolare, con lei, della stessa).
sul “reclamo” 24 novembre 2015
6. Nel prosieguo della sua decisione il Pretore aggiunto, dopo aver concluso per l’accoglimento della petizione, ha rilevato che se, di principio, le spese processuali e le ripetibili, da lui concretamente quantificate in fr. 5'000.- rispettivamente in fr. 12'200.- (di cui però fr. 1’000.- per la procedura di conciliazione), avrebbero dovuto seguire la totale soccombenza della convenuta, nel caso di specie, viste le mancanze che figuravano in tutti gli allegati di causa redatti dalla sua patrocinatrice, che aveva disatteso in maniera grossolana alle esigenze minime di motivazione che le incombevano (da cui una resistenza in causa sprovvista di possibilità di successo sin dall’inizio, che avrebbe dovuto evitare alla sua cliente), si giustificava però di porle eccezionalmente a carico di quest’ultima (analogamente a quanto deciso dal Tribunale federale in merito alla ripartizione delle spese giudiziarie ex art. 66 LTF, cfr. TF 27 agosto 2014 2C_356/2014 consid. 5, 29 aprile 2015 5A_183/2015 consid. 7). Preso atto che nella procedura di conciliazione la patrocinatrice della convenuta non aveva invece commesso particolari negligenze, ha per contro deciso che la tassa di giustizia e le spese di fr. 500.- per quella procedura e la relativa indennità per ripetibili di fr. 1'000.-, essa pure risarcibile nell’ambito della causa di merito (DTF 141 III 20), dovevano, come di norma, essere poste a carico della convenuta soccombente.
7. La decisione sulle spese giudiziarie, con cui il Pretore fissa le spese processuali ed assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile con la sentenza finale mediante appello se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso di quest’ultima - com’è pacificamente il caso nella fattispecie - è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), o con reclamo se il suo valore litigioso è inferiore a quell’importo (art. 319 lett. a CPC). Giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo sulle spese giudiziarie è impugnato in modo indipendente è tuttavia dato solo il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata con appello o reclamo (cfr. Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2ª ed., p. 565).
Nel caso di specie, visto che il dispositivo pretorile in materia di spese e ripetibili era stato impugnato dalla convenuta assieme al dispositivo sul merito e non a titolo indipendente, quest’ultima non aveva la necessità di inoltrare sul tema un “reclamo” separato, potendo senz’altro far valere le sue rimostranze nell’ambito dell’appello. Contrariamente a quanto preteso in questa sede dall’attore, ciò non comporta tuttavia alcun pregiudizio per la controparte, nulla ostando in effetti a che quel “reclamo” sia convertito in appello, di cui per il resto adempie tutte le condizioni formali (cfr. II CCA 19 agosto 2013 inc. n. 12.2013.115 con riferimento a Kunz, in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber, ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, n. 45 vor art. 308 segg. CPC, secondo cui in tal caso si tratterebbe più che altro di un’erronea designazione del rimedio di diritto rettificabile d’ufficio; cfr. pure I CCA 23 settembre 2013 inc. n. 11.2012.66, 23 aprile 2015 inc. n. 11.2012.70).
Diversa è invece la situazione per il “reclamo” esperito dalla patrocinatrice della convenuta. Per potersi aggravare contro il dispositivo pretorile in materia di spese e ripetibili, essa, non essendo legittimata ad impugnare il dispositivo pretorile sul merito, non aveva in effetti altra possibilità che inoltrare un’impugnativa indipendente, che deve per l’appunto rivestire la forma del reclamo (art. 110 CPC).
8. Con il suo “reclamo” (recte: appello) la convenuta ha lamentato il fatto che il Pretore aggiunto l’avesse obbligata a rifondere all’attore anche la somma di fr. 1'000.- quali ripetibili per la procedura di conciliazione, e ciò quantunque nell’autorizzazione ad agire (doc. L), conformemente all’art. 113 cpv. 1 CPC, non fossero state attribuite ripetibili, rispettivamente nonostante l’udienza di conciliazione del 17 dicembre 2014, a cui essa aveva preavvisato di non voler partecipare, non necessitasse la presenza del patrocinatore della controparte e comunque fosse durata solo 5 minuti. La censura dev’essere disattesa.
Essa è innanzitutto irricevibile in ordine, e sarebbe per altro stata da respingere anche nel merito, laddove evocava l’impossibilità di assegnare ripetibili per la procedura di conciliazione nell’ambito del giudizio sul merito. La convenuta, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è in effetti confrontata con l’argomentazione che aveva indotto il giudice di prime cure a decidere in senso opposto, ossia con la giurisprudenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 141 III 20 consid. 5.3, tanto più che quest’ultima era del tutto pertinente (cfr. TF 22 giugno 2016 4D_29/2016 consid. 3).
Ma essa è pure irricevibile laddove faceva riferimento al fatto che l’udienza di conciliazione del 17 dicembre 2014, a cui la convenuta aveva preavvisato di non voler partecipare, non necessitasse la presenza del patrocinatore della controparte e fosse durata solo 5 minuti. La convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha in effetti spiegato per quale motivo quelle circostanze fossero tali da imporre l’annullamento del dispositivo che metteva a suo carico fr. 1'000.- per ripetibili, tanto più che nemmeno ha preteso se ed eventualmente in che modo le stesse potessero giustificare almeno una riduzione di quella somma.
9. Con il suo reclamo la patrocinatrice della convenuta ha invece lamentato da una parte il fatto che il Pretore aggiunto avesse ritenuto di porre a suo carico, anziché a carico della convenuta, le spese e le ripetibili di causa, e dall’altra ha censurato l’entità delle somme così prelevate e attribuite, da lei ritenute eccessive a fronte della brevità dei memoriali scritti e dell’assenza di istruttoria, e di cui ha pertanto chiesto una riduzione da parte del Pretore aggiunto, a cui l’incarto doveva essere rinviato.
9.1. La censura con cui la patrocinatrice della convenuta ha rimproverato al giudice di prime cure di aver posto a suo carico, anziché a carico della convenuta, le spese e le ripetibili di causa, dev’essere accolta, e ciò nonostante l’argomentazione ricorsuale da lei addotta, secondo cui il giudizio di merito era stato oggetto di appello per cui “ogni illazione proferita a torto dal Pretore aggiunto avverso il contenuto degli allegati di parte reclamante resta sospeso, poiché la sentenza in questione non è cresciuta in giudicato”, doveva essere disattesa a seguito della reiezione dell’appello contro il giudizio sul merito, deciso ai considerandi che precedono. La giurisprudenza che il primo giudice aveva posto alla base della sua pronuncia era in effetti stata resa nell’ambito dell’art. 108 CPC, disposizione secondo cui le spese giudiziarie inutili devono essere poste a carico di chi le ha causate (cfr. TF 3 marzo 2015 4A_612/2014 consid. 1.3), sennonché nel caso di specie non risulta che la patrocinatrice della convenuta, quand’anche avesse redatto degli allegati di causa gravemente carenti, abbia causato delle spese giudiziarie inutili e debba con ciò assumersele (ciò che in base alla giurisprudenza poteva avvenire in caso di inoltro di procedure o di impugnative manifestamente improponibili o infondate, cfr. TF 13 dicembre 2016 4A_370/2016 consid. 4.3, 3 marzo 2015 4A_612/2014 consid. 1.3), visto e considerato che nell’occasione la causa era stata avviata dalla controparte, per cui le spese e, in caso di sua vittoria, le ripetibili a suo favore sarebbero state prelevate rispettivamente attribuite e ciò a prescindere dal fatto che la patrocinatrice della convenuta avesse eventualmente tenuto un comportamento riprovevole o reprensibile.
9.2. Come richiesto nel reclamo, il dispositivo sulle spese e sulle ripetibili della procedura pretorile dovrebbe pertanto essere annullato con conseguente rinvio dell’incarto al Pretore aggiunto per un nuovo giudizio (con cui le spese giudiziarie verrebbero così poste a carico della convenuta personalmente), senza che sia necessario esaminare l’altra censura relativa all’ammontare delle somme concretamente attribuite a quel titolo. Motivi di economia processuale, stante in particolare che la causa è matura per il giudizio e che soprattutto il rinvio dell’incarto al Pretore aggiunto indurrebbe con ogni evidenza quest’ultimo a rendere una decisione quantitativamente identica, giustificano tuttavia di riformare già in questa sede il primo giudizio nel senso che le spese giudiziarie sono poste a carico della convenuta personalmente e di decidere nel contempo la censura relativa all’entità delle spese giudiziarie attribuite, che, almeno in via subordinata (e meglio proprio nell’ipotesi di accoglimento della prima censura), risultava essere stata formulata anche a nome e per conto della convenuta e in tale evenienza dunque risultava pure essere oggetto del suo “reclamo” (recte: appello).
9.3. Ciò detto, la censura avente per oggetto l’entità delle somme caricate a titolo di tassa di giustizia e spese rispettivamente per ripetibili non può tuttavia trovare accoglimento.
Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il giudice di prime cure gode in effetti di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa applicabile (cfr. II CCA 11 marzo 2014 inc. n. 12.2013.88, 25 novembre 2014 inc. n. 12.2014.121; III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3). Ritenuto che in presenza di una causa, come quella in esame, terminata con un giudizio di merito e con un valore litigioso di fr. 100'000.-, l’art. 7 cpv. 1 LTG prevedeva una tassa di giustizia da fr. 3'000.- a fr. 8'000.-, mentre che l’art. 11 cpv. 1 RTar permetteva di quantificare le ripetibili sulla base di un’aliquota dall’8% al 15% del valore litigioso, il Pretore aggiunto, attribuendo nella fattispecie una tassa di giustizia, per altro già comprensiva delle spese, di fr. 5'000.- e un’indennità per ripetibili, comprensiva delle spese e dell’IVA, di fr. 11’200.- (pari circa al 11.2% del valore litigioso, ossia ad una percentuale media / medio-bassa), è in effetti rimasto ampiamente nei limiti delle tariffe applicabili, per cui il suo giudizio sul tema, per altro del tutto consono alle particolarità della lite (che ha comportato, per il patrocinatore dell’attore, l’allestimento di due allegati preliminari di 6 rispettivamente 11 pagine con 2 nuovi documenti, l’esame di due allegati preliminari della controparte di 18 rispettivamente 20 pagine con 21 documenti, la partecipazione all’udienza di dibattimento di 45 minuti [per la quale gli sono invero già stati riconosciuti, sia pure solo con riferimento all’opposizione alle prove offerte dalla controparte, altri fr. 350.-] e la partecipazione all’udienza delle arringhe finali pure di 45 minuti, rispettivamente, per il giudice, l’esame di tutti gli atti di causa, la partecipazione a quelle due udienze [ritenuto che per il giudizio reso con riferimento all’opposizione alle prove offerte dalla convenuta egli ha invero già prelevato altri fr. 200.-], l’emanazione di diverse disposizioni ordinatorie [5 fissazioni di termine, 2 proroghe di termine, una citazione all’udienza e un rinvio di udienza] e soprattutto l’emanazione della decisione di merito), sfugge di principio a qualsiasi critica.
10. Ne discende che il giudizio pretorile sulle spese e sulle ripetibili può essere riformato unicamente nel senso che queste ultime, invariate nel loro ammontare, vanno poste a carico della convenuta personalmente.
conclusione
11. Alla luce di quanto precede, l’appello (appello e “reclamo”) della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile e il reclamo della sua patrocinatrice dev’essere accolto come al considerando che precede, ritenuto che le spese giudiziarie di questa sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.- per l’appello (appello e “reclamo”) rispettivamente di fr. 16'200.- per il reclamo, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. In evasione dell’appello (appello e “reclamo”) 24 novembre 2015 di AP 1, respinto nella misura in cui è ricevibile, e del reclamo 24 novembre 2015 dell’RA 1, accolto, la decisione 23 ottobre 2015 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
3. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 5'000.- sono poste a carico della convenuta, la quale rifonderà all’attore fr. 11’200.- a titolo di ripetibili.
§ (invariato)
II. Le spese processuali della procedura di appello (appello e “reclamo”) di fr. 5’000.- sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellato fr. 5'000.- per ripetibili.
III. Le spese processuali della procedura di reclamo di fr. 500.- sono poste a carico dell’opponente, che rifonderà alla reclamante fr. 500.- per ripetibili.
IV. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).