Incarto n.
12.2015.219

Lugano

15 novembre 2017/rn

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Balerna

 

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.127 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 13 giugno 2012 da

 

 

AO 1

rappr. da

 

 

contro

 

 

AP 1

rappr. da RA 1

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 90'372.- oltre interessi al 6% dal 20 marzo 2010, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di;

 

domande avversate dalla controparte, che ha postulato la reiezione integrale della petizione, e che il Pretore ha accolto con decisione 28 ottobre 2015, condannando il convenuto a versare all’attrice fr. 90'372.- oltre interessi al 5% dal 20 marzo 2010;

 

appellante il convenuto con appello 27 novembre 2015 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese processuali e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre con risposta 1° febbraio 2016 l’attrice postula la reiezione del gravame, con protesta di spese giudiziarie di secondo grado;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Sulla base di un modulo di offerta e capitolato per le opere da elettricista (doc. F) la AO 1 ha presentato in data 1° febbraio 2005 all’arch. __________ L__________, incaricato da AP 1 della progettazione e della direzione lavori concernente l’edificazione di una casa unifamiliare sul mappale n. __________ RFD __________ di sua proprietà, l’offerta n. __________ per la fornitura di opere elettrotecniche (doc. B). L’offerta, elaborata sulla base di un modulo di offerta e capitolato per le opere da elettricista (doc. F), prevedeva una mercede complessiva di fr. 89'775.45 (IVA inclusa, doc. B).

                                         Il 10 marzo 2005 l’architetto __________ L__________ ha comunicato alla AO 1 la delibera dei lavori per le opere da elettricista (doc. C). Il 18 febbraio 2010 AO 1 ha trasmesso a AP 1 la liquidazione finale per le opere elettrotecniche eseguite presso la sua abitazione per un importo complessivo di fr. 182'208.60, di cui fr. 90'372.- (IVA inclusa) ancora da saldare (doc. L). Il 23 novembre 2011 la AO 1 ha fatto spiccare nei confronti di AP 1 un precetto esecutivo per il pagamento di fr. 90'372.- oltre interessi al 6% dal 20 marzo 2010 a titolo di saldo della mercede di cui alla liquidazione finale, cui è stata interposta opposizione (doc. O).  

 

                                  B.   Con petizione 13 giugno 2012 la AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 davanti alla Pretura di Lugano, sezione 3, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 90'372.- oltre interessi al 6% dal 20 marzo 2010 a titolo di liquidazione della mercede per le opere da elettricista eseguite presso la sua abitazione. A sostegno della sua tesi l’attrice ha sostenuto che in corso di esecuzione dell’opera il progetto inizialmente previsto, sulla base del quale sarebbe stata elaborata l’offerta di cui al doc. B, avrebbe subito numerose modifiche a seguito delle richieste della committenza e della sua direzione lavori. Con risposta 17 settembre 2012 il convenuto si è integralmente opposto alla pretesa attorea. A suo dire, l’offerta di cui al doc. B sarebbe stata allestita in base al capitolato elaborato dalla stessa AO 1 sulla base delle sue richieste e dei suoi desiderata di alto standing, di modo che tutte le opere eseguite sarebbero comprese nel prezzo a corpo fissato in fr. 89'775.45. L’attrice non avrebbe mai segnalato l’esistenza di modifiche di prezzo, rispettivamente l’esecuzione di opere supplementari. Il convenuto ha inoltre osservato che a seguito di numerosi difetti nell’esecuzione dell’opera, il costo degli interventi correttivi all’impianto elettrico eccederebbe la pretesa di causa e di conseguenza nulla sarebbe dovuto. In replica l’attrice ha riproposto la sua domanda di causa, contestando le tesi esposte dalla controparte, confermate da quest’ultimo con la duplica. Esperita l’istruttoria, nei memoriali conclusivi le parti hanno mantenuto le rispettive e opposte tesi di fatto e di diritto.

 

                                  C.   Con sentenza 28 ottobre 2015 il Pretore ha accolto la petizione e condannato AP 1 al pagamento in favore della AO 1 dell’importo di fr. 90'372.- oltre interessi del 5% dal 20 marzo 2010, rigettando in via definitiva l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di per tale somma, ponendo spese e ripetibili a carico del convenuto. 

 

                                  D.   Con appello 27 novembre 2015 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando le spese processuali e le ripetibili di entrambe le sedi di giudizio. Con risposta all’appello 1° febbraio 2016 la AO 1 postula la reiezione del gravame, con protesta di spese giudiziarie di secondo grado. Gli argomenti delle parti saranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.  

 

 

Considerato

 

in diritto:                  1.   Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). Nella fattispecie l’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera, tenuto conto delle ferie giudiziarie. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

 

                                   2.   Nella decisione impugnata il Pretore ha accertato che le prestazioni esposte nella fattura doc. L erano state effettivamente eseguite dall’attrice e, sulla base della perizia, ha ritenuto congrua la mercede richiesta. In merito all’offerta di cui al doc. B, allestita dalla AO 1, il primo giudice ha ritenuto che la stessa corrispondeva a quanto discusso e ai desiderata del committente, non essendoci agli atti alcuna prova della contrarietà o dell’insufficienza della stessa, la quale era inoltre stata accettata il 10 marzo 2005 dalla direzione lavori senza obiezioni. Il Pretore ha pertanto concluso che lavori non previsti nell’offerta di cui al doc. B erano esclusi dal prezzo forfettario ivi pattuito. Egli, sulla base delle risultanze istruttorie, ha accertato l’esistenza, in corso d’opera, di modifiche e migliorie rispetto ai lavori inizialmente previsti, i quali erano stati “discussi, approvati, ordinati ed eseguiti con il beneplacito della DL del convenuto” (sentenza impugnata, pag. 6). Il primo giudice ha al proposito constatato che la direzione lavori ha omesso di richiedere all’attrice una quantificazione dei costi prima di procedere alla delibera dei lavori come avrebbe invece dovuto. Sulla base della perizia il primo giudice ha ritenuto corretta la remunerazione esposta nella fattura doc. L per l’esecuzione delle opere supplementari. In assenza di prove in merito alle notifiche degli asseriti difetti fatti valere dal convenuto, il Pretore ha integralmente accolto la petizione.

 

                                   3.   Preliminarmente si osserva che l’atto di appello presentato da AP 1 è in buona parte irricevibile poiché non adeguatamente motivato secondo i presupposti dell’art. 311 cpv. 1 CPC. Per consolidata giurisprudenza l’appellante deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. L’appellante deve in altri termini non solo spiegare per quale motivo le sue argomentazioni sarebbero fondate, ma anche perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del primo giudice. La semplice trascrizione delle conclusioni di causa o di altri allegati di prima istanza o anche solo la riproduzione di ampi stralci degli stessi non è conforme ai presupposti di motivazione e rende l’atto di appello irricevibile (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1).

 

                                         In concreto l’appellante si limita alla testuale trascrizione di quanto già esposto con le conclusioni 15 maggio 2015 (act. XXVI, in particolare consid. 3, 4 e 5, pag. 3 – 10, corrispondenti parola per parola all’appello, consid. 1, 2.1, 2.2, 2.4, 3, pag. 4 segg.). Le ampie citazioni tratte dall’allegato conclusionale, non essendo al servizio di circostanziate censure al giudizio pretorile, rendono queste parti dell’appello irricevibili, poiché non conformi ai requisiti posti dall’art. 311 cpv. 1 CPC. Ciò riguarda in particolare le argomentazioni sulla natura del contratto, sull’esistenza di opere supplementari, sul loro costo, sulla congruità della fattura e sull’asserita carenza della perizia giudiziaria. Nel seguito saranno pertanto esaminate unicamente quelle censure che hanno una valenza autonoma rispetto alla parte ricopiata dalle conclusioni.

 

                                         Ciò premesso, a questo stadio della lite risulta pertanto che tra le parti è stato concluso un contratto d’appalto retto dagli artt. 363 segg. CO per la fornitura di opere elettrotecniche inerente alle prestazioni descritte nell’offerta di cui al doc. B, che in corso d’opera l’attrice ha eseguito dei lavori supplementari, la cui fatturazione è stata ritenuta corretta dal perito giudiziario.

 

                                   4.   L’appellante critica il Pretore per avere concluso che i lavori supplementari e le modifiche in corso d’opera erano stati “discussi, approvati, ordinati, ed eseguiti con il beneplacito della DL del convenuto” senza tuttavia essersi chinato sul potere di rappresentanza dell’architetto __________ __________, da lui incaricato della progettazione e della direzione lavori. A suo dire, a quest’ultimo difetterebbe il necessario potere di rappresentanza.

 

                                4.1   Si osserva preliminarmente che l’appellante non ha mai allegato in prima sede la circostanza secondo cui la direzione lavori non disponeva del necessario potere di rappresentanza. Il convenuto ha contestato la pretesa dell’attrice sostenendo che in concreto non vi fosse alcuna prestazione supplementare, atteso che le parti avevano pattuito un prezzo forfettario e tutte le prestazioni fatturate erano quindi comprese nella mercede dell’offerta di cui al doc. B, che l’attrice non avrebbe segnalato l’esistenza di modifiche di prezzo e i bollettini di lavoro non sarebbero stati controfirmati dal committente (risposta, pag. 3 – 5, duplica, pag. 2 - 6). E’ solo con le conclusioni, e con ciò tardivamente, che il convenuto ha accennato al fatto che in ogni caso la direzione lavori non disponeva del necessario potere di rappresentanza. La censura è pertanto irricevibile non adempiendo i presupposti dell’art. 317 cpv. 1 CPC. La stessa è inoltre inammissibile per carente motivazione, limitandosi l’appellante nel suo atto di appello, alla generica citazione di due stralci di decisioni, senza addurre le circostanze e i motivi che in concreto permetterebbero di dubitare della buona fede dell’attrice (peraltro presunta, art. 3 cpv. 1 CC) e sovvertire la decisione del Pretore (art. 311 cpv. 1 CPC).

 

                                4.2   La censura è in concreto pure infondata nel merito. Nel settore della costruzione esiste una presunzione naturale secondo cui un architetto, specialmente se incaricato della progettazione e della direzione dei lavori, agisca in nome altrui e, quando questi si rivolge o fa un’ordinazione all’indirizzo di un imprenditore, si deve pertanto inferire ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 CO, fatte salve circostanze o indizi particolari contrari, che egli agisca come mandatario, il cui comportamento è opponibile direttamente al mandante come se fosse il proprio (Schwager, Die Vollmacht des Architekten, in: Gauch/Tercier, Le droit de l’architecte, 3ª ed., n. 799). Vi sono però dei limiti. L’architetto non può compiere tutti gli atti giuridici; sono esclusi in particolare quelli suscettibili di generare degli impegni finanziari importanti per il mandante, quali, ad esempio, l’aggiudicazione di lavori agli appaltatori o il riconoscimento della liquidazione finale, per svolgere i quali occorrono poteri specifici (sentenze del Tribunale federale 4A_435/2014 del 5 febbraio 2015, consid. 4.1; 118 II 313 consid. 2a; Schwager, op. cit., n. 807, pag. 261 e 841, pag. 275). Qualora l’architetto non abbia una procura esplicita in tal senso, il committente è nondimeno vincolato se, avuto riguardo alle circostanze, il suo comportamento ha contribuito a far nascere nella controparte l’impressione dell’esistenza di un potere di rappresentanza (art. 33 cpv. 3 CO; DTF 120 II 197 consid. 2b/bb; 131 III 151 consid. 3.1, 3.2 e 3.2.1; il tutto con riferimento alla cosiddetta “procura esterna apparente”), rispettivamente se dal suo silenzio, o quantomeno dai suoi atti concludenti durante rispettivamente dopo l’esecuzione delle opere, emerge che vi è stata una ratifica del contratto ai sensi dell’art. 38 cpv. 1 CO (sentenza del Tribunale federale 4C.57/1999 del 15 maggio 2000, consid. 4; Schwager, op. cit. n. 870).

 

                                4.3   Nel caso di specie non risulta se all’architetto __________ L__________ è stata conferita una procura esplicita per aggiudicare i lavori supplementari. Indipendentemente da quanto effettivamente autorizzato dal committente, dal suo comportamento l’appaltatrice poteva tuttavia in buona fede ritenere che la direzione lavori in concreto disponesse dei necessari poteri di rappresentanza. Dagli atti risulta che il committente era regolarmente informato in merito all’avanzamento dei lavori, in particolare i verbali di cantiere in cui sono state discusse le opere supplementari gli sono sistematicamente stati inviati per conoscenza (doc. M1 – M12). Dalla corrispondenza intercorsa tra la direzione lavori e l’attrice emerge inoltre che diverse opere sono state eseguite previa decisione del convenuto (doc. M5: “alimentazione tapparelle da decidere con il committente”; doc. M6: “gli interruttori….scelti dal committente”). Il teste __________ B__________, tecnico della ditta attrice che ha eseguito i lavori presso l’abitazione dell’appellante, riferisce di avere allestito il doc. M (il cui oggetto erano i lavori supplementari) su richiesta della direzione lavori, allo scopo “di mostrare al cliente cosa era stato eseguito e che non era previsto inizialmente” (verbale 21 marzo 2013, pag. 2). Egli riferisce inoltre che alle riunioni di cantiere in cui era discussa l’esecuzione delle opere non previste dall’offerta “alcune volte partecipava anche il signor AP 1” (verbale 21 marzo 2013, pag. 3). Lo stesso architetto __________ L__________, incaricato della direzione lavori, conferma il coinvolgimento del convenuto nell’avanzamento dei lavori, aggiungendo che per alcune prestazioni, come l’impianto di domotica o di musica, il committente “si era mosso direttamente” con gli artigiani, tra cui l’attrice (verbale 21 marzo 2013, pag. 7). Nonostante il committente fosse a conoscenza dell’evoluzione dei lavori, dagli atti non risulta che egli sia in qualche modo intervenuto o abbia eccepito qualcosa. Considerato il genere e la natura delle prestazioni supplementari eseguite, che riguardano la fornitura d’impianti particolari di alto standing (posa di un idromassaggio con cielo stellato, impianto di domotica, potenziamento del sistema di allarme e in generale di tutte le infrastrutture inizialmente previste, impianto musica centralizzato), che esulano da un’offerta convenzionale di fornitura d’impianti elettrotecnici come quella di cui al doc. B (perizia, pag. 5), il fatto che il committente non abbia asseritamente preso coscienza che l’esecuzione di tali lavori non fosse compresa nell’offerta iniziale appare poco verosimile. Se anche così fosse, ciò non può certo essere imputato all’attrice, quanto piuttosto alla direzione lavori, in virtù del suo obbligo di diligenza e d’informazione (art. 398 CO, Norma SIA 102).

                                         In queste circostanze ben si può ritenere che il convenuto ha contribuito a far nascere nell’attrice l’impressione dell’esistenza di un rapporto di rappresentanza e che le opere in questione siano state accettate dall’appellante perlomeno per atti concludenti.

 

                                   8.   Sulla scorta di quanto precede, l’appello è respinto nella limitata misura in cui è ricevibile, con conseguente conferma del giudizio impugnato. Le spese processuali di questa sede seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono quindi poste a carico dell’appellante. L’attrice, che ha presentato risposta all’appello tramite un patrocinatore, ha diritto a un’equa indennità per ripetibili, calcolata secondo i criteri dell’art. 11 Rtar.

                                         Il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.

 

 

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

 

 

decide:                     1.   L’appello 27 novembre 2015 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza la sentenza 28 ottobre 2015 della Pretura di Lugano, Sezione 3, è confermata.

 

                                   2.   Gli oneri processuali di fr. 7'000.-, già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla AO 1 fr. 4’000.- per ripetibili d’appello.

 

 

                                   3.   Notificazione:

 

-;

-

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).