Incarto n.
12.2015.226

Rinvio TF

Lugano

28 luglio 2016/rn

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Balerna

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2007.336 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 10 maggio 2007 da

 

 

 AO 1

 AO 2

 AO 3

tutti rappr. dall’ RA 3

 

 

contro

 

 

 AP 1

rappr. dall’ RA 1

 AP 2

rappr. dall’ RA 2

 

 

 

 

volta ad ottenere la condanna delle convenute in solido al pagamento alle attrici di

€ 533'348.65 e di fr. 31'500.- oltre interessi al 5% dal 21 ottobre 2006 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domanda avversata dalle convenute, che hanno postulato la reiezione della petizione, ritenuto che la sola convenuta AP 1 ha altresì chiesto in via riconvenzionale la condanna dell’attrice AO 2 al pagamento di € 33'851.40 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2007;

 

sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 23 gennaio 2012 (poi rettificata il 1° febbraio 2012), con cui ha parzialmente accolto la petizione, condannando le convenute in solido al pagamento di € 347'710.81 e di fr. 26'500.- oltre interessi al 5% dal 21 ottobre 2006 nonché rigettando in via definitiva per fr. 580'160.- oltre interessi al 5% dal 21 ottobre 2006 l’opposizione interposta al PE, ed ha integralmente respinto la domanda riconvenzionale;

 

appellanti le convenute separatamente con due atti di appello datati 21 e 24 febbraio 2012, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione in quanto promossa nei loro confronti e - la sola convenuta AP 1 con il primo rimedio giuridico - di accogliere anche la domanda riconvenzionale, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

appellanti le attrici congiuntamente con due allegati denominati “risposta e appello incidentale” datati 14 aprile rispettivamente 14 maggio 2012, con cui chiedono di respingere i due appelli delle controparti e di riformare la sentenza pretorile nel senso di condannare le convenute in solido al pagamento di € 533'348.65 e di fr. 26'500.- oltre interessi al 5% dal 21 ottobre 2006 nonché di rigettare in via definitiva l’opposizione interposta al PE, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre le convenute separatamente con due risposte datate 1° e 4 giugno 2012 rispettivamente la sola convenuta AP 2 con risposta 22 giugno 2012 postulano la reiezione dei due appelli incidentali pure con protesta di spese e ripetibili;

 

viste le ulteriori osservazioni congiunte 5 giugno 2012 delle attrici alla risposta all’appello incidentale inoltrata dalla convenuta AP 1;

 

preso atto della sentenza 19 ottobre 2015 (inc. n. 4A_171/2015) con cui la Prima Corte di diritto civile del Tribunale federale, accogliendo parzialmente il ricorso in materia civile presentato il 17 marzo 2015 dalle attrici, ha annullato la decisione 12 febbraio 2015 di questa Camera (inc. n. 12.2012.39), rinviando la causa all’autorità cantonale affinché statuisse di nuovo nel senso dei considerandi;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                             1.  Il 27 aprile 1998 le società italiane AO 1 e AO 3 hanno stipulato con la società svizzera F__________ __________ SA un contratto di mandato (doc. M, retto dal diritto svizzero) - che riprendeva in sostanza un precedente accordo risalente al 1990 - avente in particolare per oggetto le prestazioni di domiciliazione, di tenuta del segretariato e di allestimento della contabilità della società olandese AO 2, la quale dal 1995 disponeva altresì di una succursale in Ticino.

                                  Per meglio espletare l’attività di consulenza fiscale, anch’essa compresa nel mandato, F__________ __________ SA si è sin dall’inizio appoggiata alla società olandese AP 2.

 

 

                             2.  Il 22 marzo 2002, nell’ambito delle dichiarazioni fiscali 1998 e 1999, AO 2 ha chiesto all’autorità fiscale olandese, per il tramite dei suoi consulenti fiscali F__________ __________ SA e AP 2, una riduzione, dal 10% al 5%, del “precipium” (cioè dell’anticipazione nella ripartizione del reddito alla sede dell’azienda in cui è accentrata una parte della direzione, che in base all’art. 4 § 6 del protocollo finale della Convenzione atta ad evitare la doppia imposizione Svizzera-Olanda viene concessa, di regola tra il 10% e il 20%, se in ambedue gli Stati esistono sedi stabili dell’esercizio ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 della Convenzione) applicatole a quel momento.

                                  La richiesta è stata respinta dall’autorità con scritti 7 maggio rispettivamente 8 e 15 giugno 2002, questi ultimi altresì preceduti da un’ispezione IVA, poi risoltasi senza particolari conseguenze.

                                  Contro le relative decisioni il 21 giugno 2002 (doc. Z) AO 2, sempre tramite i suoi consulenti, ha presentato reclamo.

                                  In occasione dell’indagine sul reddito societario per gli anni 1997-2001, avviata il successivo 26 luglio 2002, l’autorità fiscale ha ritenuto di dover approfondire in particolare due tematiche, da una parte l’esistenza o meno di una stabile organizzazione commerciale e d’impresa in Svizzera e dall’altra la mancata esposizione di interessi, sia pure contabilizzati dal 2000, su un mutuo di NLG 1'989'971.- concesso alla società tailandese partecipata S__________ __________: nonostante le spiegazioni a lei fornite nei mesi e negli anni successivi, essa, ancora nel 2005, insisteva nel ritenere che la succursale ticinese non costituisse una stabile organizzazione commerciale e d’impresa ai sensi della Convenzione, ciò che avrebbe imposto di accollare alla sede olandese il 100% del reddito conseguito dalla stessa, e che il mutuo alla partecipata tailandese andasse ripreso al tasso annuo contabilizzato, fatti questi che avrebbero imposto il pagamento di ingenti imposte, di ben € 3'632'158.- (cfr. doc. Z).

                                  Per scongiurare tali conseguenze, AO 2 ha in seguito optato per un approccio pragmatico con il fisco. Avvalendosi di nuovi consulenti, dapprima il dr. P__________ __________ e quindi lo studio O__________, __________, il 14 marzo 2006 essa è così riuscita a concludere un accordo transattivo con l’autorità fiscale (doc. YY), che per quanto qui interessa prevedeva in particolare l’applicazione di un “precipium” del 14% per gli anni dal 1998 al 2001 e la ripresa di un tasso del 2.5% per il mutuo alla partecipata tailandese per gli anni dal 2000 al 2004.

 

 

                             3.  Con petizione 10 maggio 2007 AO 1, AO 3 e AO 2 hanno convenuto in giudizio AP 1 e AP 2 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna in solido al pagamento a loro favore di € 533'348.65 e di fr. 31'500.- oltre interessi al 5% dal 21 ottobre 2006 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano. Esse, in estrema sintesi, hanno preteso il risarcimento del maggior aggravio fiscale derivato loro per l’aumentato “precipium” del 4% (€ 137'224.-), della ripresa fiscale per il mutuo alla partecipata tailandese (€ 119'880.-), degli interessi maturati su quelle due posizioni (€ 104'522.-), il rimborso degli onorari percepiti per queste pratiche dalle convenute e dai consulenti successivamente intervenuti (€ 16'805.50 e
fr. 26'500.- ricevuti da AP 1, € 62'685.- incassati da AP 2, € 60'492.15 versati al dr. P__________ __________ e € 31'740.- corrisposti a O__________, __________) e la rifusione delle spese legali preprocessuali (
fr. 5'000.-).

                                  Le convenute si sono integralmente opposte alla petizione.

                                  Da parte sua, il 16 ottobre 2007, AP 1 ha inoltre chiesto in via riconvenzionale la condanna di AO 2 al pagamento di € 33'851.40 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2007, somma pari agli onorari non ancora incassati relativi ad altre pratiche, domanda avversata dalla controparte.

 

 

                             4.  Con sentenza 23 gennaio 2012, poi rettificata il 1° febbraio 2012, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando le convenute in solido al pagamento alle attrici di € 347'710.81 e di fr. 26'500.- oltre interessi al 5% dal 21 ottobre 2006 (dispositivo n. 1) nonché rigettando in via definitiva per fr. 580'160.- oltre interessi al 5% dal 21 ottobre 2006 l’opposizione interposta al PE (dispositivo n. 3), ed ha integralmente respinto la domanda riconvenzionale (dispositivo n. 2), ritenuto che le spese processuali (di complessivi fr. 13'500.- per la petizione e di complessivi fr. 9'700.- per la domanda riconvenzionale) e le ripetibili (calcolate in fr. 78’125.- per la petizione e in fr. 6’000.- per la domanda riconvenzionale) sono state assegnate alle parti in considerazione della rispettiva soccombenza (34% delle attrici e 66% delle convenute nella petizione [dispositivo n. 1.1] e 100% dell’attrice riconvenzionale nella domanda riconvenzionale [dispositivo n. 2.1]). Egli ha in sostanza ammesso in ragione di 2/3 la pretesa relativa al “precipium” ed al mutuo alla partecipata tailandese con i relativi interessi (per complessivi € 238'673.15) e per il resto ha riconosciuto solo il risarcimento degli onorari percepiti da AP 1 (€ 16'805.50 e fr. 26'500.-) e dagli altri consulenti successivamente intervenuti (€ 60'492.15 versati al dr. P__________ __________ e € 31'740.- ricevuti da O__________, __________), respingendo tutte le rimanenti richieste.

 

 

                             5.  La sentenza è stata impugnata da tutte le parti intervenute.

                                  Con due appelli datati 21 e 24 febbraio 2012, avversati dalle attrici con risposte rese il 14 aprile e il 14 maggio 2012, le convenute chiedono separatamente di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione in quanto promossa nei loro confronti e - la sola AP 1 con il primo gravame - di accogliere anche la domanda riconvenzionale, il tutto con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado.

                                  Con due appelli incidentali datati 14 aprile rispettivamente 14 maggio 2012, avversati il primo dalle convenute separatamente con due risposte rese il 1° e il 4 giugno 2012 rispettivamente il secondo dalla sola convenuta AP 2 con risposta 22 giugno 2012, le attrici chiedono di riformare la sentenza pretorile nel senso di accogliere integralmente la petizione tranne per quanto riguarda la pretesa di fr. 5'000.- per spese legali preprocessuali, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. In data 5 giugno 2012 esse hanno poi congiuntamente replicato alla risposta all’appello incidentale inoltrata 4 giorni prima da AP 1 (sull’ammissibilità dell’allestimento di allegati spontanei di replica, cfr. in generale DTF 133 I 98 consid. 2.1, 137 I 195 consid. 2.3.1; TF 4 aprile 2012 4A_334/2011 consid. 3.3; II CCA 28 giugno 2013 inc. n. 12.2012.209, 13 agosto 2013 inc. n. 12.2011.187, 7 ottobre 2014 inc. n. 12.2011.214).

 

 

                             6.  Con decisione 12 febbraio 2015 (inc. n. 12.2012.39) la scrivente Camera ha respinto gli appelli incidentali datati 14 aprile rispettivamente 14 maggio 2012 delle attrici ed ha parzialmente accolto gli appelli 21 e 24 febbraio 2012 delle convenute nel senso che, in parziale riforma della sentenza pretorile, nell’ambito della petizione, le convenute sono state condannate in solido al pagamento alla sola attrice AO 2 di € 79'490.50 e di fr. 26'500.- oltre interessi al 5% dal 21 ottobre 2006 (dispositivo n. 1) e l’opposizione interposta al PE è stata rigettata in via definitiva per fr. 153'072.70 oltre interessi al 5% dal 21 ottobre 2006 (dispositivo n. 3), mentre, nell’ambito della domanda riconvenzionale, la convenuta riconvenzionale è stata condannata a versare all’attrice riconvenzionale € 29'556.40 oltre interessi al 5% dal 25 luglio 2007 (dispositivo n. 2), ritenuto che le spese processuali e le ripetibili sono state assegnate alle parti in considerazione della rispettiva soccombenza (83% delle attrici e 17% delle convenute nella petizione [dispositivo n. 1.1] e 13% dell’attrice riconvenzionale e 87% della convenuta riconvenzionale nella domanda riconvenzionale [dispositivo n. 2.1]). La Camera, dopo aver rammentato che la procedura innanzi al Pretore restava disciplinata dal diritto cantonale previgente (CPC/TI) mentre la procedura ricorsuale era retta dalla nuove disposizioni federali (CPC, cfr. consid. 6), ha dapprima disatteso le censure delle convenute finalizzate all’integrale reiezione della petizione nei confronti di ciascuna di esse (precisando tuttavia che la pretesa risarcitoria oggetto della petizione poteva essere richiesta solo a favore di AO 2, cfr. consid. 8-14), le censure da loro sollevate su singole pretese oggetto della petizione (cfr. consid. 15) e le censure sul tasso di conversione applicato per il giudizio di rigetto dell’opposizione (cfr. consid. 21). Essa, nell’ambito del giudizio sulla petizione, ha quindi riconosciuto il risarcimento degli onorari percepiti da AP 1 (€ 16'805.50 e fr. 26'500.-, cfr. consid. 19) e da AP 2 (€ 62'685.-, cfr. consid. 19), mentre, nell’ambito della domanda riconvenzionale, ha parzialmente accolto la pretesa di AP 1 inerente gli onorari non ancora incassati relativi ad altre pratiche (€ 29'556.40, cfr. consid. 23); tutte le altre pretese delle parti sono state respinte (cfr. consid. 16-18).

 

 

                                   7.  Con sentenza 19 ottobre 2015 (inc. n. 4A_171/2015) la Prima Corte di diritto civile del Tribunale federale, accogliendo parzialmente il ricorso in materia civile presentato il 17 marzo 2015 dalle attrici, ha annullato la decisione 12 febbraio 2015 di questa Camera, rinviando la causa all’autorità cantonale affinché statuisse di nuovo nel senso dei considerandi. L’Alta Corte ha in sostanza respinto, per quanto ricevibili, le censure con cui le attrici avevano rimproverato ai giudici cantonali di non aver ammesso il risarcimento del maggior aggravio fiscale derivato loro per l’aumentato “precipium” del 4% (€ 137'224.- più interessi) e il rimborso degli onorari percepiti per queste pratiche dai consulenti successivamente intervenuti (€ 60'492.15 versati al dr. P__________ __________ e € 31'740.- corrisposti a O__________, __________). Essa ha tuttavia ritenuto che le ragioni addotte dall’autorità cantonale per non riconoscere la pretesa volta al risarcimento della ripresa fiscale per il mutuo alla partecipata tailandese (€ 119'880.- più interessi) non fossero in realtà conclusive e, dopo aver evidenziato alcuni aspetti che verranno ripresi e sviluppati nel prosieguo di questo esposto, le ha rinviato l’incarto per la completazione degli accertamenti di fatto.

 

 

                             8.  La giurisprudenza sul carattere vincolante di una decisione di rinvio del Tribunale federale sviluppata in margine all’art. 66 cpv. 1 OG trova applicazione anche dopo il 1° gennaio 2007 (DTF 135 III 334 consid. 2; TF 22 marzo 2012 4A_458/2011 consid. 2), data in cui è entrata in vigore la nuova LTF. Si ha così che la cognizione del giudice cantonale, al quale la causa è rinviata, è limitata dai motivi della decisione di rinvio, ritenuto che costui è pure vincolato da ciò che è stato deciso definitivamente dal Tribunale federale e dalle constatazioni di fatto che non erano state impugnate davanti a quest’ultima Corte (DTF 135 III 334 consid. 1, 131 III 91 consid. 5.2; II CCA 31 maggio 2011 inc. n. 12.2010.160, 5 agosto 2011 inc. n. 12.2009.163, 14 settembre 2012 inc. n. 12.2012.146, 20 febbraio 2013 inc. n. 12.2013.10, 1° dicembre 2013 inc. n. 12.2012.139, 30 settembre 2014 inc. n. 12.2014.93, 2 maggio 2016 inc. n. 12.2015.152).

 

 

                             9.  Visto quanto precede, a questo stadio della lite devono ormai essere considerati assodati, siccome non impugnato innanzi al Tribunale federale, il giudizio con cui questa Camera, dopo aver rammentato che la procedura innanzi al Pretore restava disciplinata dal diritto cantonale previgente (CPC/TI) mentre la procedura ricorsuale era retta dalla nuove disposizioni federali (CPC, consid. 6), da una parte aveva disatteso le censure delle convenute finalizzate all’integrale reiezione della petizione nei confronti di ciascuna di esse (precisando tuttavia che la pretesa risarcitoria oggetto della petizione poteva essere richiesta solo a favore di AO 2, consid. 8-14), le censure da loro sollevate su singole pretese oggetto della petizione (consid. 15) e le censure sul tasso di conversione applicato per il giudizio di rigetto dell’opposizione (consid. 21), e dall’altra, nell’ambito del giudizio sulla petizione, aveva riconosciuto il risarcimento degli onorari percepiti da AP 1 (€ 16'805.50 e fr. 26'500.-, consid. 19) e da AP 2 (€ 62'685.-, consid. 19), mentre, nell’ambito della domanda riconvenzionale, aveva parzialmente riconosciuto la pretesa di AP 1 inerente gli onorari non ancora incassati relativi ad altre pratiche (€ 29'556.40, consid. 23), rispettivamente, questa volta sulla base della pronuncia dei giudici federali, il giudizio con cui questa Camera, nell’ambito della petizione, aveva negato il risarcimento del maggior aggravio fiscale derivato alle attrici per l’aumentato “precipium” del 4% (€ 137'224.- più interessi, consid. 16) e il rimborso degli onorari percepiti per queste pratiche dai consulenti successivamente intervenuti (€ 60'492.15 versati al dr. P__________ __________ e € 31'740.- corrisposti a O__________, __________, consid. 18). Resta in definitiva ancora da esaminare, quale unica e sola questione rimasta irrisolta, la pretesa, azionata nell’ambito della petizione, volta al risarcimento della ripresa fiscale per il mutuo alla partecipata tailandese (€ 119'880.- più interessi).

 

 

                           10.  Nella decisione 12 febbraio 2015 questa Camera aveva osservato che la domanda di risarcimento della ripresa fiscale per il mutuo senza interessi concesso da AO 2 alla partecipata tailandese, poi parzialmente ammessa dal Pretore, traeva origine dal fatto che le convenute non le avrebbero a suo tempo consigliato di trasformare quel prestito in capitale proprio. Aveva quindi rilevato che in sede di appello le convenute si erano opposte alla relativa pretesa (€ 119'880.-) con i relativi interessi (calcolati, anche con riferimento alla questione del “precipium”, in complessivi € 104'522.-, cfr. doc. QQQ5a), rilevando da una parte di aver correttamente fornito la consulenza, adducendo dall’altra l’erroneità della soluzione adottata in sede transattiva con il fisco olandese ed evidenziando infine come il danno avrebbe potuto ancora essere azzerato nella misura in cui gli interessi non incassati dalla partecipata, ripresi fiscalmente, avessero ora fatto oggetto di pagamento da parte di quest’ultima (cfr. consid. 17).

 

 

                      10.1.1  In quella decisione questa Camera, pur avendo ritenuto non sufficientemente dimostrata la tesi difensiva delle convenute secondo cui esse avrebbero prestato correttamente l’attività di consulenza avendo a suo tempo consigliato ad AO 2 di trasformare quel prestito in capitale proprio, ciò che era poi stato fatto solo in modo parziale (e ciò in quanto, come rilevato dal Pretore e neppure censurato in sede di appello, il competente funzionario di AP 1 aveva riferito di non ricordare di aver a suo tempo suggerito di consolidare quel finanziamento in capitale, nonostante a suo dire la logica militasse proprio in tal senso [teste __________ p. 17], e siccome null’altro agli atti provava che la consulenza fosse invece stata correttamente effettuata in questi termini, cfr. consid. 17.1), aveva escluso il risarcimento della pretesa, rilevando che le attrici avrebbero dovuto dimostrare che la soluzione adottata in sede transattiva (con cui in sostanza gli interessi sul mutuo erano stati ripresi in ragione del 2.5%) era corretta alla luce della situazione di fatto venutasi a creare a seguito dell’erroneo consiglio fornito dalle convenute, ma non erano state in grado di farlo, non avendo fornito alcun elemento che permettesse di ritenere che, in base al diritto fiscale olandese, la soluzione così adottata fosse effettivamente quella corretta (sia sul principio dell’imposizione degli interessi [e ciò nonostante i motivi indicati nei doc. Z, BB e CC], sia sull’ammontare del tasso poi ripreso, cfr. consid. 17.2). Stando così le cose, non aveva ritenuto necessario esaminare se l’eventuale pregiudizio patito dalla società potesse in ogni caso essere azzerato dalla stessa nella misura in cui gli interessi non incassati dalla partecipata tailandese, ripresi fiscalmente, avessero fatto oggetto di pagamento da parte di quest’ultima, tesi questa che le convenute non avevano per altro dimostrato (cfr. consid. 17.3).

 

 

                      10.1.2  Nella sentenza 19 ottobre 2015 il Tribunale federale, preso atto degli accertamenti effettuati dai giudici cantonali (segnatamente di quanto stabilito nel consid. 17.1), ha rammentato che in diritto il consulente fiscale che violava il mandato doveva risarcire la differenza tra le imposte che il cliente aveva effettivamente pagato e quelle che avrebbe pagato se il mandato fosse stato eseguito correttamente, aggiungendo che nel caso di specie le imposte pagate sulla ripresa degli interessi al 2.5% per gli anni dal 2000 al 2004 erano quindi il primo termine del raffronto e che il secondo era costituito dalle imposte (e dagli altri oneri) che sarebbero maturati se il consiglio di trasformare il mutuo in capitale proprio fosse stato dato e seguito (pari a zero, secondo la tesi delle attrici). A suo giudizio, su quest’ultimo aspetto la sentenza cantonale non si era però pronunciata, per cui doveva essere annullata affinché l’autorità cantonale verificasse le allegazioni delle parti a tale riguardo, completasse gli accertamenti di fatto e decidesse di nuovo, esaminando, se del caso, anche l’obiezione di parte attrice (recte: di parte convenuta) lasciata indecisa al consid. 17.3 della sua decisione.

                                  L’Alta Corte ha poi ritenuto opportuno evidenziare che la correttezza secondo il diritto olandese delle imposte che AO 2 aveva pagato consensualmente al fisco in conseguenza dell’errore dei consulenti fiscali - circostanza che la Corte cantonale aveva rimproverato alle attrici di non aver provato - avrebbe semmai potuto essere di rilievo per l’applicazione dell’art. 44 CO, che valeva anche in ambito contrattuale, ossia che nel caso di specie il risarcimento avrebbe potuto essere ridotto o azzerato se le attrici, accettando un accordo troppo oneroso, avessero pagato più imposte del dovuto e contribuito in tal modo ad aggravare il danno, sennonché l’onere di allegare e di provare circostanze del genere pesava sul debitore e dunque anche sotto questo profilo la sentenza cantonale ledeva il diritto federale.

 

 

                         10.2  Rammentato il carattere vincolante della decisione di rinvio del Tribunale federale (cfr. supra consid. 8), che da una parte impone di ritenere assodato che le convenute non avessero correttamente fornito la consulenza sul tema in esame (consid. 17.1) e dall’altra obbliga il giudice a cui la causa è rinviata ad attenersi ai motivi della decisione di rinvio, non si può che concludere - come meglio si dirà qui di seguito - che le altre censure sollevate dalle convenute devono essere respinte, mentre quelle formulate dalle attrici devono essere accolte.

 

 

                      10.2.1  È senz’altro a ragione che le attrici hanno rilevato che il cattivo adempimento del mandato da parte delle convenute, che non avevano a suo tempo consigliato ad AO 2 di trasformare quel prestito in capitale proprio, aveva provocato un danno risarcibile di € 119'880.-. Ritenuto che l’importo da rifondere in un caso del genere corrisponde teoricamente alla differenza tra le imposte che AO 2 aveva effettivamente pagato e quelle che avrebbe pagato se il mandato fosse stato eseguito correttamente, e pacifico che nel caso di specie le imposte da lei pagate sulla ripresa degli interessi al 2.5% per gli anni dal 2000 al 2004, per l’appunto pari a € 119'880.-, erano il primo termine del raffronto, è in effetti incontestabile che nel caso concreto il secondo termine di raffronto, costituito dalle imposte (e dagli altri oneri) che le sarebbero maturati se il consiglio di trasformare il mutuo in capitale proprio fosse stato dato e seguito, corrispondeva a zero. Nei loro allegati scritti le attrici si erano in effetti espresse proprio in questi termini (da una parte sostenendo che la conversione dei crediti infruttiferi in capitale azionario sarebbe stata “priva di rischi fiscali” [cfr. petizione p. 16, conclusioni p. 18] e dall’altra quantificando costantemente il loro danno, compreso in quello complessivo di € 361'626.- per i maggiori oneri fiscali da esse pagati, per l’appunto in € 119'880.- [cfr. petizione p. 16 e 23, replica alla risposta di AP 1 p. 21, conclusioni p. 18 e 23 seg.]) e del resto le convenute mai avevano sostenuto che in caso di trasformazione del mutuo in capitale proprio la società sarebbe incorsa in eventuali oneri fiscali, pretendendo anzi che anche senza una tale trasformazione alcun onere fiscale si sarebbe imposto, dal che, a loro dire, l’erroneità della decisione di transare con il fisco olandese (cfr. risposta AP 1 p. 4 e 18 seg., conclusioni AP 1 p. 8 e 41 seg.). Ad ogni buon conto lo stesso Pretore ha confermato che il maggior onere fiscale conseguente al mancato consiglio di trasformare il mutuo in capitale proprio ammontava pacificamente a € 119'880.- (sentenza p. 11), senza che le parti abbiano in questa sede censurato quell’accertamento.

                                  Le convenute non possono in ogni caso essere seguite nemmeno laddove hanno rimproverato alle attrici di non aver provato che la soluzione adottata in sede transattiva fosse corretta in base al diritto olandese applicabile e che l’onere fiscale così concordato sarebbe con ciò stato eccessivo: come giustamente rilevato dal Tribunale federale, toccava in effetti a loro e non invece alle attrici provare che queste ultime, accettando erroneamente un accordo troppo oneroso, avessero pagato più imposte del dovuto e contribuito ad aggravare il danno, ma tale prova non era stata minimamente arrecata.

 

 

                      10.2.2 È parimenti a torto che le convenute hanno preteso che l’eventuale pregiudizio patito da AO 2 avrebbe potuto in ogni caso essere azzerato dalla stessa nella misura in cui gli interessi non incassati dalla partecipata tailandese, ripresi fiscalmente, avessero fatto oggetto di pagamento da parte di quest’ultima. Le convenute, gravate dell’onere della prova, non hanno in effetti preteso ancor prima che dimostrato che la partecipata tailandese avesse nel frattempo provveduto al pagamento di questi interessi e dunque si sono qui di fatto fondate su una mera ipotesi di lavoro rimasta priva di riscontri, tanto più che nulla per altro dimostrava che costei, che neppure risultava esservi tenuta contrattualmente, sia in grado o sia comunque disposta a pagare in futuro quegli interessi.

 

 

                      10.2.3  È per contro a ragione che le attrici hanno rimproverato al Pretore di aver ridotto di un terzo questa pretesa per motivi equitativi (art. 4 CC). Nulla permette in effetti di ritenere che la conclusione della transazione con il fisco olandese, soluzione questa che per altro - come giustamente rilevato dal Pretore, senza che il relativo accertamento sia stato qui censurato - era stata caldeggiata dalle stesse convenute, possa essere stata decisa dalle attrici anche per motivi “egoistici” e meglio in quanto la pendenza fiscale, oltre a comportare conseguenti obblighi di accantonamento, avrebbe intralciato il progetto di vendita di alcune partecipate di AO 2. I motivi “egoistici” evocati dal giudice di prime cure sono in ogni caso del tutto irrilevanti, non avendo contribuito a cagionare o ad aggravare il danno o a peggiorare la posizione dell’obbligato (art. 44 cpv. 1 CO).

 

 

                         10.3  Oltre all’importo di € 119'880.-, che deve con ciò essere integralmente risarcito, le attrici hanno preteso la rifusione dei relativi interessi, che hanno quantificato, anche con riferimento alla questione del “precipium”, in complessivi € 104'522.-. La correttezza della somma complessivamente esposta a titolo di interessi, senz’altro riconosciuta dal Pretore, non è stata censurata in questa sede dalle parti e deve con ciò essere ritenuta assodata. Ciò detto, non essendo tuttavia possibile stabilire, in assenza di una qualsiasi indicazione utile da parte delle parti, in quale misura quegli interessi (maturati fino alla prima metà del 2006) si lasciassero ricondurre alla questione del “precipium”, a quella della ripresa fiscale per il mutuo senza interessi concesso alla partecipata tailandese oppure ad entrambe, la soluzione corretta, nell’ambito di un giudizio equitativo, è quella di suddividere gli interessi così ottenuti proporzionalmente all’ammontare dei rispettivi oneri fiscali in discussione, fermo restando che il fatto che la prima tematica riguardava gli anni dal 1998 al 2001 (per cui si poteva desumere che i relativi interessi decorressero mediamente già da fine 1999 / inizio 2000) e la seconda riguardava invece gli anni dal 2000 al 2004 (di modo che si poteva assumere che i relativi interessi decorressero mediamente solo da metà 2002) giustifica di apportare al calcolo un ulteriore correttivo (concretamente del 40%, atteso che a fronte di un periodo di computo medio degli interessi così di 6.25 anni gli interessi sulla seconda tematica erano mediamente maturati 2.5 anni dopo quelli della prima [2.5 anni: 6.25 anni]). Ritenuto che la prima questione “valeva” € 137'224.- e che la seconda “pesava” per € 119'880.-, si può pertanto concludere, tenuto conto del fattore di deduzione (correttivo) di cui si è detto, che gli interessi da risarcire a seguito dell’accoglimento di quest’ultima pretesa ammontino a € 29'241.30 (€ 119'880.-: € 257'104.- x € 104'522.- x 60%).

                                 

 

                           11.  In definitiva, la petizione può pertanto essere accolta per € 228’611.80 e fr. 26'500.- oltre interessi al 5% dal 21 ottobre 2006 (somma, come detto, dovuta tuttavia solo a favore di AO 2), ritenuto che l’opposizione interposta al PE può essere rigettata in via definitiva per fr. 390'518.55 oltre interessi al 5% da quella medesima data. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della sede pretorile seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI).

                                  La domanda riconvenzionale può invece essere ammessa per € 29'556.40 oltre interessi al 5% dal 25 luglio 2007. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della sede pretorile seguono anche qui la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI), ritenuto che (come già specificato nella decisione 12 febbraio 2012 di questa Camera, non validamente censurata, su questo punto, innanzi al Tribunale federale), contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, nulla andava versato ad AO 1 e AO 3 - o comunque era da loro dovuto a seguito dell’attuale esito -, non essendo esse parte della domanda riconvenzionale.

 

 

                           12.  Alla luce di quanto precede, gli appelli delle convenute devono essere parzialmente accolti come ai considerandi, mentre gli appelli incidentali delle attrici devono essere respinti. Le spese processuali e le ripetibili dell’appello di AP 1, calcolate sulla base di un valore litigioso di € 381'562.21 (di cui € 33'851.40 per la domanda riconvenzionale) e di fr. 26'500.-, quelle dell’appello di AP 2, calcolate sulla base di un valore litigioso di € 347'710.81 e di fr. 26'500.-, e quelle dei due appelli incidentali delle attrici, entrambe calcolate sulla base di un valore litigioso di € 185'637.64, seguono la soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto però che a AP 1, che non ha presentato la risposta all’appello incidentale 14 maggio 2012, non possono essere assegnate ripetibili per quella procedura, e lo stesso vale per AP 2, con riferimento all’appello incidentale 14 aprile 2012, essa avendo sì presentato la risposta a quel gravame, ma essendosi a quel momento limitata a rimandare alla risposta che avrebbe poi allestito all’appello incidentale 14 maggio 2012. Vista la relativa stringatezza di quest’ultima risposta, le ripetibili dovute a AP 2 con riferimento all’appello incidentale 14 maggio 2012 possono essere fissate al di sotto dei limiti tariffali.

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la TG

 

 

decide:

 

 

                              I.  Gli appelli 21 febbraio 2012 di AP 1 e 24 febbraio 2012 di AP 2 sono parzialmente accolti. Di conseguenza la sentenza 23 gennaio 2012 (poi rettificata il 1° febbraio 2012) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

 

                                   1.     La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza AP 1 e AP 2 sono condannate in solido a versare a AO 2 i seguenti importi:

                                                 - € 228'611.80 oltre interessi al 5% dal 21 ottobre 2006

                                                 - fr. 26'500.- interessi al 5% dal 21 ottobre 2006.

                                         1.1   La tassa di giustizia di fr. 10’000.- e le spese di fr. 3'500.-, da anticipare così come anticipate, sono poste a carico delle attrici in solido per il 56% e delle convenute in solido per il 44%. Le attrici rifonderanno alle convenute, sempre in solido, fr. 9'375.- a titolo di ripetibili.

                                         2.     La domanda riconvenzionale è parzialmente accolta e di conseguenza AO 2 è condannata a versare a AP 1 € 29'556.40 oltre interessi al 5% dal 25 luglio 2007.

                                         2.1   La tassa di giustizia e le spese, in complessivi fr. 9’700.-, da anticipare così come anticipate, sono poste a carico dell’attrice riconvenzionale per il 13% e della convenuta riconvenzionale per l’87%. La convenuta riconvenzionale rifonderà all’attrice riconvenzionale fr. 4'440.- a titolo di ripetibili.

                                         3.     L’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano è rigettata in via definitiva per l’importo di fr. 390'518.55 oltre interessi al 5% dal 21 ottobre 2006.

                                                                               

 

                             II.  Le spese processuali dell’appello 21 febbraio 2012 di RA 1 di complessivi fr. 10’000.-, restano a suo carico per 2/3 e per 1/3 sono a carico delle appellate in solido, alle quali l’appellante rifonderà fr. 6’500.- per parti di ripetibili.

 

 

                            III.  Le spese processuali dell’appello 24 febbraio 2012 di AP 2 di complessivi fr. 10’000.-, restano a suo carico per 2/3 e per 1/3 sono a carico delle appellate in solido, alle quali l’appellante rifonderà fr. 6'000.- per parti di ripetibili.

                               

 

                            IV.  L’appello incidentale 14 aprile 2012 di AO 1, AO 3 e AO 2 è respinto.

 

 

                            V.  Le spese processuali dell’appello incidentale 14 aprile 2012 di fr. 5’000.- sono a carico delle appellanti incidentali in solido, che rifonderanno a AP 1 fr. 5’500.- per ripetibili.

 

 

                            VI.  L’appello incidentale 14 maggio 2012 di AO 1, AO 3 AO 2 è respinto.

 

 

                           VII.  Le spese processuali dell’appello incidentale 14 maggio 2012 di fr. 5’000.- sono a carico delle appellanti incidentali in solido, che rifonderanno a AP 2 fr. 2’000.- per ripetibili.

 

 

                          VIII.  Notificazione:

 

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                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).