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Incarto n. |
Lugano 2 marzo 2016/fb
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.664 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 17 ottobre 2006 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di un importo indeterminato da definirsi peritalmente e poi quantificato in sede conclusionale in CHF 1'159'131.35 oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2011;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 30 dicembre 2014 ha respinto, ponendo a carico dell’attore la tassa di giustizia di CHF 20'000.-, le spese di CHF 12'000.- e le ripetibili di CHF 46'300.-;
appellante l'attore con atto di appello 2 febbraio 2015, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, in via subordinata il suo annullamento con conseguente rinvio dell’incarto al Pretore per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi e in via più subordinata la sua riforma nel senso di accogliere la petizione almeno per CHF 80'545.-, oppure ancora nel senso di ridurre almeno a CHF 10'000.- la tassa di giustizia e a CHF 5’000.- le ripetibili poste a suo carico, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 22 aprile 2015 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il 4 aprile 1995, l’8 febbraio 1996 e il 23 settembre 1996 AP 1, cittadino __________ allora residente in __________, ha aperto presso la succursale __________ del AO 1 i tre conti __________, __________ e __________, su cui ha conferito mandato di gestione a ____________________ B__________ e __________ C__________ (doc. 2, 3 e 4). Sulle relazioni bancarie in questione egli ha in seguito fatto affluire parte dei suoi risparmi.
Dopo aver sottoscritto, il 28 novembre 1997, tre “dichiarazioni di scarico” all’indirizzo della banca (doc. G, H e I), il 10 settembre 1998 il cliente ha fatto trasferire i suoi averi presso l’__________ (doc. 23), mantenendo per altro gli stessi gestori esterni.
2. Con petizione 17 ottobre 2006 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la sua condanna al pagamento di importi indeterminati, da definirsi peritalmente, per il danno emergente, per gli interessi dal 28 novembre 1997, per il lucro cessante, per il torto morale e per le spese legali assunte in sede penale e civile. Egli, ipotizzando l’esistenza di violazioni contrattuali ed extracontrattuali imputabili alla convenuta, segnatamente per l’agire del suo funzionario __________ G__________, ha sostenuto che essa dovesse essere resa responsabile delle truffaldine sottrazioni di capitali commesse sui suoi conti da __________ B__________ e __________ C__________ e dell’impossibilità, per aver essa provveduto a sbloccare le relazioni bancarie riconducibili a questi ultimi ed ai loro parenti a seguito della sottoscrizione da parte sua di tre “dichiarazioni di scarico” (doc. G, H e I) non valide, di rivalersi sui loro averi bancari, poi scomparsi.
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
3. Con l’allegato conclusivo l’attore ha indicato in esteso quali erano state le risultanze dell’istruttoria e, preso atto dell’accertamento peritale relativo al suo “patrimonio complessivo … al 31 marzo 2011 dopo la sua rivalutazione monetaria e successiva maggiorazione degli interessi moratori”, ha per finire quantificato le sue pretese creditorie in CHF 1'159'131.35 oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2011.
4. Con la sentenza 30 dicembre 2014 qui impugnata il Pretore ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di CHF 20'000.- e le spese di CHF 12'000.- a carico dell’attore, tenuto altresì a rifondere alla controparte CHF 46'300.- per ripetibili.
Il giudice di prime cure ha innanzitutto escluso l’esistenza di una responsabilità della convenuta, rilevando da una parte che l’attore non aveva né sostanziato né provato che il funzionario di quest’ultima __________ G__________ fosse stato connivente con __________ B__________ e __________ C__________ ed escludendo dall’altra che alla convenuta potesse essere rimproverata una carente diligenza e prudenza in relazione alla malagestione di costoro, visto che essa, non appena erano stati scoperti i primi dissidi tra i gestori esterni ed i vari clienti, aveva avvisato l’attore, intraprendendo così quanto necessario per chiarire le circostanze e trovare una soluzione alla situazione. Egli ha in seguito evidenziato che l’attore il 28 novembre 1997 aveva comunque rinunciato ad ogni eventuale risarcimento nei confronti della convenuta, sottoscrivendo tre “dichiarazioni di scarico”, che non erano state da lui tempestivamente invalidate per errore o dolo. Ed ha infine rilevato che le singole posizioni di danno fatte valere dall’attore erano oltretutto in parte carenti delle necessarie allegazioni.
5. Con l’appello 2 febbraio 2015, che qui ci occupa, l'attore, previa assunzione in questa sede di alcune prove, ha formulato tutta una serie di richieste, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi: in via subordinata (recte: principale) ha chiesto di annullare la sentenza pretorile e di rinviare l’incarto al Pretore per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi; in via principale (recte: subordinata) ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, contestando l’assenza di una responsabilità della convenuta e ribadendo l’invalidità delle “dichiarazioni di scarico”; in via più subordinata ha chiesto la modifica del giudizio di primo grado nel senso di accogliere la petizione almeno per CHF 80'545.-, somma corrispondente alle remunerazioni accreditate a __________ B__________ e __________ C__________ contrariamente agli accordi contrattuali anche quando la gestione era stata negativa; e in via ancor più subordinata ha chiesto di ridurre almeno a CHF 10'000.- la tassa di giustizia e a CHF 5’000.- le ripetibili poste a suo carico, rimproverando al Pretore di non aver ritenuto di esprimersi preliminarmente sulla validità delle “dichiarazioni di scarico”, ciò che avrebbe invano prolungato la durata della causa.
Della risposta 22 aprile 2015 con cui la convenuta ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
6. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
7. Con il gravame l’attore chiede preliminarmente l’assunzione da parte di questa Camera di alcune prove, segnatamente l’audizione in qualità di testimoni dell’__________ (allora responsabile del servizio giuridico della convenuta), dell’__________ (allora patrocinatrice di __________ B__________ e di __________ C__________), di __________ (allora funzionario della convenuta), di __________ B__________ e di un certo “direttor __________” (verosimilmente l’allora direttore della convenuta). A torto.
Le parti possono in effetti chiedere all’autorità di appello di assumere nuove prove, in due determinati casi: da una parte si tratta dei nuovi mezzi di prova ex art. 317 cpv. 1 CPC, che contemplano tanto quelli venuti in essere dopo la decisione (cosiddetti “nova” autentici), quanto quelli preesistenti se, facendo uso della diligenza ragionevolmente esigibile nelle circostanze concrete, non li si poteva già produrre in primo grado (ossia “pseudo nova”) (Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, p. 1393); dall’altra, giusta l’art. 316 cpv. 3 CPC, è pure data la facoltà di riassumere prove già acquisite dal Pretore, nonché di assumere prove ritualmente offerte ma da questi respinte (Trezzini, op. cit., p. 1389; Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 47 ad art. 316; TF 19 luglio 2012 4A_229/2012 consid. 4; II CCA 10 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.6, 17 ottobre 2012 inc. n. 12.2011.104, 22 maggio 2015 inc. n. 12.2013.96).
Nel caso di specie l’attore non ha tuttavia allegato né tanto meno dimostrato se e in che modo l’assunzione delle prove da lui ora offerte non sarebbe stata possibile già in prima sede facendo uso della diligenza ragionevolmente esigibile nelle particolari circostanze, ossia se e in che modo le stesse costituissero dei “nova” autentici o dei “pseudo nova”: tre delle prove ora proposte erano in effetti già state assunte nella sede pretorile (l’audizione dell’__________, dell’__________ e di __________), una era stata da lui offerta ma era poi stata oggetto di un’esplicita rinuncia da parte sua (l’audizione di __________ B__________, appello p. 28) e l’ultima, relativa oltretutto a una persona non meglio indentificata, nemmeno era stata offerta (l’audizione del “direttor __________”). E soprattutto egli non ha in ogni caso indicato quali sarebbero state le circostanze di fatto che intendeva provare mediante l’assunzione di quelle prove, per cui la sua richiesta dev’essere respinta anche per il fatto che nemmeno è stata dimostrata la loro possibile rilevanza per l’esito della lite.
8. La richiesta formulata in via principale dall’attore di annullare la sentenza pretorile e di rinviare l’incarto al giudice di prime cure per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi è inammissibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). In nessun punto dell’appello sono in effetti state spiegate le ragioni alla base di una tale domanda, né tanto meno sono stati indicati i considerandi da porre alla base dell’eventuale nuovo giudizio.
9. La domanda formulata in via subordinata dall’attore volta a riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione (senza invero indicazione dell’importo e degli interessi che la convenuta avrebbe dovuto pagare, ciò che però non comporta l’irricevibilità della domanda) deve essere disattesa per una serie di motivi d’ordine e di merito.
9.1 Innanzitutto si osserva che la petizione avrebbe dovuto essere dichiarata irricevibile per il fatto che la somma richiesta è stata quantificata unicamente con le conclusioni, sfuggendo con ciò nella sua entità al principio del contraddittorio in violazione del diritto di essere sentito della parte avversa (art. 78 e 84 CPC/TI).
La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire (DTF 140 III 409 consid. 4.3.1; TF 24 novembre 1998 5P.416/1998 consid. 3b/bb, 28 agosto 2007 4P.24/2007 consid. 7.1, 13 aprile 2014 4A_543/2013 consid. 4.2; II CCA 29 novembre 2006 inc. n. 12.2006.72, 16 marzo 2007 inc. n. 12.2006.29) che per principio, la procedura civile cantonale, com’è il caso per quella ticinese (art. 165 cpv. 1 lett. g CPC/TI; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 11 segg. ad art. 78 e m. 14 ad art. 165), può esigere che le domande siano formulate in termini precisi e distinti, con l’indicazione, in caso di condanna in denaro, della cifra esatta (DTF 116 II 215 consid. 4a), aggiungendo che una siffatta regola soffre però di diverse eccezioni, in particolare nei casi in cui il diritto federale ammette il contrario o lascia all’apprezzamento del giudice la determinazione dell’importo e precisando che, analogamente, non può essere imposta l’indicazione esatta dell’importo qualora l’attore non sia in grado di stabilirlo ovvero una tale indicazione non possa essere pretesa perché solo l’istruttoria permette di determinarla.
Nel caso concreto, con la petizione (non è poi stata inoltrata una replica né una domanda di restituzione in intero) l’attore, pur avendo premesso che la causa aveva un valore superiore a CHF 8'000.- (limite minimo per l’avvio di una procedura ordinaria appellabile), si è limitato a chiedere la condanna della convenuta al pagamento di importi indeterminati (indicati con la formulazione “CHF …”) sia per il danno emergente, sia per gli interessi dal 28 novembre 1997, sia per il lucro cessante, sia per il torto morale e sia per le spese legali assunte in sede penale e civile, riservandosi di fatto di quantificare quelle somme previo esame da parte del perito giudiziario; solo in sede conclusionale, evidenziando che secondo il perito giudiziario il suo “patrimonio complessivo … al 31 marzo 2011 dopo la sua rivalutazione monetaria e successiva maggiorazione degli interessi moratori” era di CHF 1'159'131.35, ha per finire chiesto il pagamento di quella somma oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2011. Sennonché, riservato quanto si dirà più avanti in merito alle palesi carenze allegatorie sul tema del danno (consid. 9.2.2), con un minimo di diligenza una quantificazione almeno approssimativa delle sue pretese sarebbe stata possibile fin dall’inizio. L’attore aveva infatti dichiarato di aver versato sui suoi conti bancari oltre CHF 700'000.- e di aver sottoscritto il 28 novembre 1997, prima cioè di trasferire i suoi beni presso un altro istituto bancario dove i suoi rimanenti denari gli sarebbero poi stati ulteriormente sottratti da __________ B__________ e __________ C__________, tre “dichiarazioni di scarico” all’indirizzo della convenuta (senza per altro indicare, nonostante ciò fosse evincibile dai documenti da lei versati agli atti, gli attivi residui allora risultanti), ciò che gli avrebbe permesso di azionare la controparte per l’intero importo versato o almeno per quanto perso fino al 28 novembre 1997.
E comunque già a quel momento egli sarebbe stato in grado di quantificare la somma da lui poi effettivamente fatta valere in sede conclusionale (riservate le per altro irrituali aggiunte da lui effettuate in tale allegato, di cui si dirà al consid. 9.3).
9.2 La petizione avrebbe in ogni caso dovuto essere respinta per le gravi carenze di allegazione in sede di petizione sul tema della responsabilità della convenuta e/o del danno, che sono state parzialmente colmate dall’attore, per la prima volta e con ciò irritualmente, solo in sede conclusionale (art. 78 CPC/TI) o comunque in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC).
9.2.1 Con la petizione l’attore, dopo aver esposto i fatti a suo dire rilevanti (da p. 2 n. 1 a p. 10 n. 18 e da p. 15 n. 29 a p. 21 n. 40) ed aver illustrato i principi tali da fondare in generale la responsabilità della banca per l’attività del gestore esterno (da p. 11 n. 19 a p. 15 n. 28), ha sostenuto - ipotizzando l’esistenza di non meglio precisate violazioni contrattuali ed extracontrattuali, fondate su non meglio precisati indizi o fatti, imputabili alla convenuta, segnatamente al suo funzionario __________ G__________ -che la convenuta doveva essere resa responsabile delle asserite truffaldine sottrazioni di capitali commesse sui suoi conti da __________ B__________ e __________ C__________ (rilevando da una parte che “va verificato se __________ G__________ … abbia o meno adempiuto gli obblighi di diligenza e di giusta vigilanza, cui la banca depositaria dei capitali affidati era tenuta, visti gli indizi che si ritiene lasciassero presumere l’irregolarità della gestione patrimoniale esterna” [p. 16 n. 31], evidenziando dall’altra che andava verificata l’eventuale responsabilità di __________ G__________ per non aver denunciato le falsità di __________ B__________ e __________ C__________ poi venute alla luce solo dopo il suo licenziamento [p. 16 seg. n. 32], aggiungendo poi che “si deve verificare la responsabilità di G__________ in rapporto agli atti illeciti commessi dai due gestori esterni B__________ e C__________” [p. 17 n. 33] e rimproverando infine a __________ G__________ di non averlo avvisato del fatto che, contrariamente agli accordi sottoscritti, a __________ B__________ e __________ C__________ venivano versate commissioni nonostante la gestione patrimoniale non produceva utili ma perdite [p. 17 seg. n. 34]) ed ha affermato che la convenuta doveva pure rispondere dell’impossibilità, per aver essa provveduto a sbloccare le relazioni bancarie riconducibili a questi ultimi e ai loro parenti a seguito della sottoscrizione da parte sua di “dichiarazioni di scarico” non valide, di rivalersi sui loro averi bancari che successivamente erano scomparsi (da p. 18 n. 35 a p. 20 n. 38). In tali circostanze è evidente che le uniche allegazioni che possono essere ritenute sufficienti per fondare un’eventuale responsabilità della convenuta, siccome non riferite a fatti esposti in modo vago, generico o ipotetico, ma invece allegati in maniera puntuale e circostanziata, sono quelle esposte a p. 17 seg. n. 34 e da p. 18 n. 35 a p. 20 n. 38 della petizione.
9.2.2 Ma, soprattutto, ad essere del tutto carenti sono le allegazioni petizionali in merito al danno da risarcire ed al suo ammontare.
Nella petizione l’attore ha preteso, come detto, che la convenuta dovesse essere resa responsabile delle truffaldine sottrazioni di capitali commesse sui suoi conti da __________ B__________ e __________ C__________ rispettivamente dell’impossibilità di rivalersi sugli averi bancari di costoro e dei loro parenti che successivamente erano scomparsi ed ha al proposito chiesto che essa fosse tenuta a risarcirgli la perdita subita a causa della “gestione patrimoniale” di __________ B__________ e __________ C__________ rispettivamente il danno causatogli dallo svincolo degli averi bancari bloccati (p. 21 n. 41), aggiungendo poi che “oltre al danno emergente, ovviamente inclusi gli interessi a decorrere dalla chiusura delle relazioni il 28 novembre 1997, si chiede il risarcimento del lucro cessante e del torto morale, oltre che il rimborso delle spese legali (in sede penale e civile) sino ad oggi dovute dall’attore” (p. 22 n. 42).
Ora, preso atto da una parte che l’attore non ha mai concretizzato la richiesta volta al pagamento di indeterminate somme a titolo di torto morale o di spese legali preprocessuali penali e civili, rilevato dall’altra che la convenuta non può essere resa responsabile per il danno eventualmente subito dall’attore dopo che i suoi averi erano stati trasferiti presso un altro istituto di credito (sempre che lo stesso fosse stato da lui azionato, ciò che in considerazione della data di decorrenza degli interessi richiesti non parrebbe nemmeno essere il caso) e rammentato infine che la domanda di risarcimento del danno causato all’attore dallo svincolo degli averi bancari bloccati a costoro e ai loro parenti esposta da p. 18 n. 35 a p. 20 n. 38 della petizione era a sua volta priva di fondamento (dato che beneficiaria del blocco di quei beni era unicamente la banca convenuta, che in tal modo garantiva il suo eventuale obbligo di risarcimento verso i clienti, e non invece l’attore, che non poteva pretendere contrattualmente da lei che lo stesso potesse essere effettuato o mantenuto, tanto più che nemmeno è stato indicato a quanto ammontavano le somme poi sbloccate), è incontestabile che la domanda di risarcimento della perdita subita a causa di una non meglio precisata “gestione patrimoniale” di __________ B__________ e __________ C__________ - definita quale “danno emergente” o “lucro cessante” - non è sufficientemente chiara (e, come si dirà, nemmeno è stata chiarita in sede conclusionale o ancora in questa sede).
Anche le allegazioni sull’ammontare del danno sono poi insufficienti. L’attore si è in effetti limitato ad affermare di aver versato sui suoi conti oltre CHF 700'000.- (in realtà poi di soli CHF 180'000.- e ITL 403'737’961, cfr. doc. G, H e I, doc. 7-9, perizia p. 3 segg.), senza aver aggiunto altro sul tema.
9.3 Quand’anche, per ipotesi, si volesse ammettere che la mancata quantificazione negli allegati preliminari della somma richiesta fosse ammissibile e che nemmeno si potessero sanzionare le carenze allegatorie della petizione, resterebbe comunque il fatto che la domanda di pagamento di CHF 1'159'131.35 oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2011 formulata dall’attore in sede conclusionale e ribadita in questa sede è incomprensibile, non essendo dato a sapere se e in che modo quella somma, rivendicata dall’attore anche in questo caso senza alcuna spiegazione in fatto o in diritto (ritenuto che con l’allegato conclusionale egli si è limitato a riassumere le risultanze istruttorie mentre con l’appello nulla ha detto sul tema), possa costituire il danno risarcibile dalla convenuta a seguito delle circostanze a lei imputate. Di fatto, la somma di CHF 1'159'131.35, che per l’attore rappresentava il suo “patrimonio complessivo … al 31 marzo 2011 dopo la sua rivalutazione monetaria e successiva maggiorazione degli interessi moratori”, è stata ottenuta, come esplicitamente richiesto al perito giudiziario, prendendo in considerazione le somme da lui effettivamente versate sui suoi conti (CHF 180'000.- e ITL 403'737'961), aggiungendo alle stesse la rivalutazione monetaria intervenuta fino al 31 marzo 2011 (CHF 25'438.60 e ITL 52'823'013) e gli interessi al 5% maturati fino a quella stessa data (CHF 222'856.90 e ITL 450'933’906), trasformando poi in CHF tutti gli importi così risultati al tasso di cambio alla data della perizia (ottenendo in tal modo CHF 991'557.50), ritenuto che al risultato è stata ulteriormente aggiunta la differenza tra quanto versato sui conti dall’attore e quanto egli invece pretendeva esservi stato versato sulla base dei rendiconti di cui ai doc. Ea, Eb e Ec (ITL 123'683'439), anch’essa poi aumentata dalla rivalutazione monetaria intervenuta fino al 31 marzo 2011 (ITL 16'117'050) e dagli interessi al 5% maturati fino a quella stessa (ITL 130'184'755) con successiva trasformazione del risultato in CHF al tasso di cambio alla data della perizia (ottenendo così altri CHF 167'573.85). L’assoluta improponibilità di questo calcolo è evidente se solo si pensa che nello stesso, oltre a non essere menzionata l’entità degli attivi dell’attore in data 27 novembre 1997 (del resto nemmeno menzionati in questa sede), si è tenuto conto, a torto, di asseriti ma non comprovati maggiori versamenti effettuati dall’attore sui suoi conti (risultanti sì dai rendiconti di __________ B__________ e __________ C__________ di cui doc. Ea, Eb e Ec, che però erano rimasti privi di conferme istruttorie), di interessi maturati nel frattempo non chiesti con la petizione, di rivalutazioni monetarie mai pretese in precedenza e comunque non risarcibili nonché di trasformazioni valutarie pure non ammesse dalla legge (art. 84 CO).
9.4 A prescindere dal fatto che la convenuta potesse essere ritenuta responsabile nei confronti dell’attore (questione che, alla luce di quanto precede, non poteva essere esaminata e in ogni caso non poteva essere ammessa, in quanto non sono state allegate o provate circostanze atte a far sorgere in precedenza dei dubbi nella convenuta rispettivamente neppure sono state allegate o provate circostanze, eventualmente risultanti dal procedimento penale contro __________ B__________ e __________ C__________, dalle quali si potesse concludere per l’esistenza di una connivenza di __________ G__________ con questi ultimi, tanto più che neppure è stato provato che costoro si fossero resi colpevoli di comportamenti penalmente reprensibili ed anzi, a ben vedere, nemmeno è stato provato come si siano verificate gran parte delle perdite subite dall’attore), si osserva che, come rilevato dal Pretore, la petizione doveva comunque essere respinta nel merito siccome l’attore, il 28 novembre 1997, aveva provveduto a sottoscrivere tre “dichiarazioni di scarico” all’indirizzo della banca (doc. G, H e I), la cui validità è da lui qui messa in dubbio, come si vedrà a torto, per il fatto - oltretutto mai evocato nei suoi precedenti allegati e con ciò irrito (art. 317 cpv. 1 CPC; nella petizione, p. 19 n. 36 seg., l’attore si era in effetti limitato ad affermare che quelle dichiarazioni erano illecite, nulle e inefficaci, senza però aver esposto le ragioni di cui si ora prevale) - che egli non sarebbe stato informato compiutamente delle circostanze che ne stavano alla base, in particolare dell’esistenza di atti di rilevanza penale imputabili a __________ B__________ e __________ C__________ che gli sarebbero stati sottaciuti e che avrebbero dovuto essere scoperti dalla convenuta già in precedenza, rispettivamente della sua finalità (volta a sbloccare gli averi bancari di costoro e dei loro parenti).
La dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che nel diritto societario - ma le conclusioni possono essere estese a tutti i campi del diritto - una dichiarazione di scarico è operante solo nella misura in cui si riferisce a fatti che erano stati resi noti al debitore o che erano comunque a sua conoscenza al momento in cui la stessa è stata resa (cfr. DTF 78 II 155, 95 II 320 consid. IV.2; TF 29 giugno 2005 4C.107/2005; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, p. 435 n. 129; Böckli, Schweizer Aktienrecht, 3ª ed., p. 2143 n. 451; Watter/Dubs, Der Déchargebeschluss, in: AJP 2001 p. 911 seg.; Bachmann, Aktienrechtliche Verantwortlichkeit im Konkurs, in: AJP 2003 p. 502), ritenuto che gli stessi principi valgono del resto anche per una dichiarazione di ratifica (cfr. II CCA 16 giugno 2006 inc. n. 10.2004.8, 20 marzo 2009 inc. n. 10.2002.17, 3 giugno 2015 inc. n. 12.2013).
Nel caso di specie l’attore ha di per sé ragione laddove rileva di non essere stato informato che la “dichiarazione di scarico” era stata richiesta dalla convenuta a __________ B__________ e __________ C__________ per poter procedere allo sblocco dei beni bancari detenuti da loro e dai loro parenti, e di aver allora ritenuto, come riferitole da costoro e dalla sua conoscente __________ __________ M__________, che la stessa fosse invece imposta dalla convenuta per far sì che egli potesse trasferire i suoi beni presso un altro istituto bancario: sennonché, non avendo censurato l’assunto pretorile secondo cui le “dichiarazioni di scarico” non erano da lui state impugnate entro un anno dacché era venuto a conoscenza di quella circostanza, che è stata da lui appresa ben prima del 17 ottobre 2005 (cfr. petizione p. 18 n. 35, che menziona quali prove a sostegno della stessa i doc. C e D, tutti precedenti quella data), la stessa non migliora la sua posizione.
L’attore poteva e doveva invece essere a conoscenza del fatto che l’operato di __________ B__________ e __________ C__________ era alquanto problematico, mentre - come detto - non è stato sufficientemente allegato, né per altro è risultato, se e per quali ragioni la convenuta avrebbe dovuto insospettirsi già in precedenza (la tematica relativa agli eventuali sospetti per le commissioni versate a __________ B__________ e __________ C__________ verrà esaminata in dettaglio nel prossimo considerando) o comunque avrebbe potuto esserle rimproverato un comportamento contrario ai suoi obblighi contrattuali. Egli stesso ha in effetti ammesso di essere stato contattato telefonicamente nell’ottobre 1997 dal funzionario della convenuta __________ che lo aveva informato del fatto che i suoi averi erano in realtà di gran lunga inferiori a quelli che egli riteneva di possedere (petizione p. 7 seg. n. 13, doc. Da p. 3; cfr. doc. 15; cfr. pure appello p. 45 ove egli ammette di essere stato informato di aver maturato delle perdite rilevantissime rispetto al proprio patrimonio iniziale), ciò che ovviamente, vista oltretutto l’importante differenza con la situazione che gli era stata illustrata da __________ B__________ e __________ C__________ nei rendiconti scritti messi a sua disposizione (cfr. plico doc. E), avrebbe quanto meno dovuto indurlo ad effettuare approfonditi accertamenti in banca, in realtà mai intrapresi. Ciò si sarebbe imposto a maggior ragione dopo che, sempre a suo dire (petizione p. 8 n. 15), __________ __________ M__________ gli aveva riferito che __________ G__________ era stato licenziato dopo un’aspra controversia e la convenuta aveva dichiarato di non essere più disponibile a continuare il rapporto contrattuale. In tali circostanze, quand’anche per ipotesi - contrariamente a quanto affermato dallo stesso attore in petizione (secondo cui “a fine 1997, appena __________ G__________ è stato licenziato dalla banca, i clienti affidati ai nuovi consulenti della banca sono venuti presto a sapere della truffa; le falsità di B__________ e C__________ sono subito state verificate e denunciate ai clienti in poche settimane dai nuovi consulenti”, p. 16 n. 32) - si volesse ammettere che la convenuta non lo abbia esplicitamente reso attento del fatto che un altro cliente di __________ B__________ e __________ C__________ si era lamentato per l’esistenza di una distinta bancaria falsificata o incompleta (doc. 16; a quel momento nulla permette comunque di ritenere che la convenuta sapesse che anche i resoconti forniti all’attore fossero falsi o incompleti), egli non può pretendere in buona fede di non essere stato sufficientemente informato sulle circostanze rilevanti alla base delle “dichiarazioni di scarico”. Se, ciononostante, il 28 novembre 1997 egli ha comunque ritenuto di sottoscrivere (come ammesso in petizione, p. 9 n. 16) le tre dichiarazioni (doc. G, H e I) con cui da una parte prendeva “atto che secondo le scritture contabili (n.d.R. allora allegategli, cfr. teste __________ verbale 8 ottobre 2008 p. 2) in data odierna i suoi averi presso il AO 1, __________, ammontano complessivamente alla somma” di CHF 14'153.- per il conto __________, di CHF 99'510.- per il conto __________ e di CHF 71'043.- per il conto __________ (importi questi ritenuti sostanzialmente corretti dal perito giudiziario, secondo cui più tardi, il 31 dicembre 1997, gli averi - espressi in CHF, ITL e USD, gli ultimi due poi trasformati in CHF al tasso di cambio di allora - ammontavano a complessivi CHF 13'799.87 per il conto __________, a complessivi CHF 99'971.95 per il conto __________ e a complessivi CHF 71'233.90 per il conto __________, cfr. perizia p. 7 segg.) e dall’altra dava “atto alla Banca di aver agito con la massima diligenza, dandole completo ed integrale scarico”, non può dunque rimproverare al Pretore di averle ritenute vincolanti.
10. La domanda formulata in via più subordinata dall’attore volta ad ottenere la riforma della decisione pretorile nel senso di accogliere la petizione almeno per CHF 80'545.-, somma pari alle remunerazioni accreditate a __________ B__________ e __________ C__________ contrariamente agli accordi contrattuali anche quando la gestione era stata negativa, deve pure essere disattesa.
10.1 Tale conclusione si impone innanzitutto per le ragioni esposte già in precedenza, ossia per il fatto che la relativa posizione non è stata inizialmente quantificata (consid. 9.1), per le carenze allegatorie riscontrate in sede di petizione con riferimento al danno (consid. 9.2.2) e per il fatto che anche quella posizione era contenuta nelle tre “dichiarazioni di scarico” (consid. 9.4).
10.2 La richiesta di pagamento di CHF 80’545.- deve in ogni caso essere respinta anche per i motivi esposti qui di seguito.
Innanzitutto si osserva che __________ G__________, sentito in qualità di testimone, ha sì riferito di sapere che in generale tra __________ B__________ e __________ C__________ e i loro clienti era in essere un accordo secondo cui i primi si impegnavano a conseguire il rendimento annuale netto pari al T.U.S. (tasso ufficiale di sconto) della lira italiana aumentato della percentuale dell’1% e i secondi, previa rendicontazione, si impegnavano poi a ordinare trimestralmente alla banca di accreditare una certa percentuale delle somme eccedenti quel rendimento (verbale 4 marzo 2008 p. 2 seg.). Sennonché, nulla permette di ritenere che quella pattuizione valesse anche con riferimento ai conti dell’attore, visto e considerato che non è stata provata l’esistenza di un’analoga pattuizione per il conto __________ e per il conto __________, mentre che la pattuizione relativa al conto __________ (doc. 12) lasciava in bianco la percentuale di utile garantito (diversamente dai doc. Dj e J, relativi ad altri clienti, che riportavano una percentuale dell’utile garantito aumentata dell’1%) e la percentuale da pagarsi sull’eccedenza che avrebbe dovuto essere corrisposta ai gestori esterni (diversamente dai doc. Dj e J, che riportavano una percentuale del 50%), ciò che lasciava intendere che la remunerazione di costoro, chiaramente dovuta, dovesse avvenire secondo altre modalità. In tali circostanze, nonostante sia vero che __________ G__________, trasmettendo a __________ B__________ e __________ C__________ i resoconti trimestrali dei conti dell’attore affinché essi potessero definire le loro remunerazioni, avrebbe potuto rendersi conto che la loro gestione patrimoniale non produceva utili ma perdite, non si vede proprio per quale motivo avrebbe dovuto insospettirsi allorché aveva poi ricevuto degli ordini di accredito di determinate somme a favore di __________ B__________ e __________ C__________, tanto più che gli stessi, oltre ad essere stati regolarmente sottoscritti dall’attore e non essere mai stati contestati come falsi, nemmeno facevano esplicito riferimento a quell’eventuale accordo sulla remunerazione (cfr. doc. 13; cfr. pure perizia p. 6, secondo cui i relativi addebiti sui conti dell’attore riportavano la dicitura “conformemente alle direttive ricevute” mentre gli accrediti sui conti dei gestori esterni riportavano la dicitura “ordine di un cliente”).
A prescindere da quanto precede, va pure rilevato che l’attore, il quale ha ammesso che in alcuni periodi la gestione era stata positiva (appello p. 43, cfr. pure complemento peritale p. 3), non ha provato se e in che misura le somme allora corrisposte fossero invece riconducibili solo alle perdite realizzate.
E comunque il perito giudiziario ha accertato che le somme accreditate ammontavano a complessivi ITL 129'769'308 (cfr. doc. 7-10, perizia p. 5), di modo che l’attore non poteva certo pretendere la rifusione del suo corrispettivo in franchi svizzeri.
11. La domanda formulata in via ancor più subordinata dall’attore di riformare la sentenza pretorile nel senso di almeno ridurre da CHF 20'000.- a CHF 10'000.- la tassa di giustizia e da CHF 46'300.- a CHF 5’000.- le ripetibili poste a suo carico, rimproverando in sostanza al Pretore di aver deciso la tematica della validità delle “dichiarazioni di scarico” solo alla fine dell’istruttoria invece di deciderla preliminarmente, ciò che avrebbe causato un aumento della tassa di giustizia e delle ripetibili poste a suo carico, è manifestamente infondata. A parte il fatto che nessuna norma di legge imponeva al Pretore di decidere preliminarmente quella tematica (tanto è vero che giusta l’art. 181 cpv. 1 CPC/TI d’ufficio o su richiesta di parte, il giudice poteva - ma non doveva - statuire che l’udienza preliminare fosse limitata all’esame dei presupposti e delle eccezioni processuali nonché, su proposta di parte, di quelle eccezioni di merito, la cui ammissibilità avrebbe reso inutile l’istruttoria della lite), si osserva in effetti che neppure l’attore gli aveva a suo tempo proposto di agire in tal modo, sicché egli è malvenuto a dolersi ora del modo di procedere adottato a suo tempo dal primo giudice (II CCA 27 febbraio 2006 inc. n. 12.2005.11, 7 dicembre 2006 inc. n. 12.2006.213).
12. L’ulteriore richiesta dell’attore, non meglio motivata, di tenere un’udienza prima dell’emanazione della sentenza di appello (appello p. 5) deve infine essere respinta. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che una tale richiesta non può essere accolta se, come in concreto, l’appello è manifestamente infondato o inammissibile (DTF 122 V 47 consid. 3b/dd, 136 I 279 consid. 1; TF 18 aprile 2012 1C_453/2011 consid. 1.3 in RtiD II 2012 p. 27; II CCA 27 gennaio 2014 inc. n. 12.2013.114, 20 novembre 2014 inc. n. 12.2012.177, 16 febbraio 2016 inc. 12.2015.69).
13. Ne discende che l’appello dell’attore, manifestamente infondato nella limitata misura in cui è ricevibile, deve essere respinto.
Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore di CHF 1'159'131.35, seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello 2 febbraio 2015 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali di CHF 20’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte CHF 25’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).