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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2009.804 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 23 dicembre 2009 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 AP 2
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 357'532.80, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 346'757.70, oltre interessi al 5% dal 26 novembre 2009, domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, ritenuto poi che il solo AP 1 ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al pagamento di $ 18'231.90, somma modificata in sede conclusionale ad un importo indeterminato ma pari almeno a $ 16'953.70, oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2010;
sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 31 dicembre 2014, con cui ha parzialmente accolto la petizione, come alla richiesta formulata in sede conclusionale, ed ha respinto la domanda riconvenzionale;
appellanti i convenuti con appello 4 febbraio 2015, con cui hanno chiesto da una parte la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e dall’altra la sua riforma nel senso di accogliere la domanda riconvenzionale o in via subordinata l’annullamento del giudizio su quest’ultima azione con rinvio degli atti al primo giudice per completazione dell’istruttoria e nuova decisione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con risposta 26 marzo 2015 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nell’autunno del 2005 la società svizzera AO 1 è stata incaricata di registrare e tutelare in Svizzera e in vari Paesi del mondo alcuni marchi e design appartenenti a AP 1, società del Liechtenstein detenuta dai coniugi AP 2 e __________.
Il mandato è stato revocato il 23 novembre 2009 (doc. AA).
2. Con petizione 23 dicembre 2009 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 e AP 2 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la loro condanna in solido al pagamento di una somma poi ridotta in sede conclusionale dagli iniziali fr. 357'532.80 a fr. 346'757.70, oltre interessi, e corrispondente al saldo delle 224 fatture emesse dal 31 marzo al 23 novembre 2009 (fr. 357'532.80, cfr. doc. C e II), poi corretto a seguito dell’obiezione delle controparti relativa a una fattura (con una deduzione di fr. 25.10) e ridotto in base alle risultanze della perizia giudiziaria per la parziale non conformità di altre 41 fatture (con un’ulteriore deduzione di fr. 10'750.-).
I convenuti si sono opposti alla petizione e il solo AP 1, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di una pretesa modificata con le conclusioni da un importo determinato iniziale di $ 18'231.90 ad un importo indeterminato pari almeno a $ 16'953.70, oltre interessi. Essi, dopo aver eccepito la carente legittimazione passiva di AP 2, hanno ammesso la correttezza della pretesa attorea limitatamente all’importo di fr. 112'328.10, somma a cui hanno tuttavia contrapposto le loro pretese in risarcimento del danno di fr. 20'378.60 e di $ 105'647.30 (da convertirsi, per quanto necessario, al tasso di cambio del 20 agosto 2010, cfr. doc. 25) per la non corretta esecuzione del mandato e la violazione dell’obbligo di rendiconto (fr. 18'720.25 per le fatture dello studio legale W__________ __________, cfr. doc. 21 e 22; $ 74'697.31 per la fattura dello studio legale M__________ __________, doc. 23; $ 30'950.- per la fattura di AP 2, doc. 24; fr. 1'658.36 per alcune note di credito) e un ulteriore importo imprecisato, da quantificarsi, se del caso dal giudice, per le somme pagate in eccesso con riferimento alle fatture emesse dal 16 novembre 2006 al 31 marzo 2009.
3. Con la sentenza 31 dicembre 2014 qui oggetto di impugnativa il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, come alla richiesta formulata dall’attrice in sede conclusionale (dispositivo n. 1), ed ha respinto la domanda riconvenzionale (dispositivo n. 2). Le rispettive parti soccombenti sono state condannate a pagare le tasse di giustizia (fr. 5'000.- per la petizione [dispositivo n. 1.1] e fr. 1'000.- per la domanda riconvenzionale [dispositivo n. 2.1]), le spese (fr. 24’500.- per la petizione [dispositivo n. 1.1] e fr. 200.- per la domanda riconvenzionale [dispositivo n. 2.1]) e le ripetibili alla controparte (fr. 31’200.- per la petizione [dispositivo n. 1.1] e fr. 4’100.- per la domanda riconvenzionale [dispositivo n. 2.1]).
4. Con l’appello 4 febbraio 2015 che qui ci occupa, avversato dall'attrice con risposta 26 marzo 2015, i convenuti hanno chiesto da una parte di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, dall’altra di riformarlo nel senso di accogliere la domanda riconvenzionale o in via subordinata di annullare il giudizio su quest’ultima azione con rinvio degli atti al primo giudice per completazione dell’istruttoria e nuova decisione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
5. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
6. Nella sua decisione il Pretore ha innanzitutto riconosciuto anche a AP 2 la legittimazione passiva, rilevando come il mandato all’attrice fosse stato da lei conferito congiuntamente a AP 1: era in effetti stata lei ad impartire le relative istruzioni all’attrice e non era stato dimostrato che essa fosse a quel momento intervenuta in qualità di mera rappresentante della società del Liechtenstein.
6.1. In questa sede i convenuti (segnatamente AP 2) hanno censurato la conclusione pretorile, rilevando come, contrariamente a quanto preteso dall’attrice, gravata dell’onere della prova, il fatto che AP 2, in quanto organo di fatto di AP 1, le avesse impartito delle istruzioni non bastasse ancora per ammettere la sua qualità di mandante nel contratto venuto in essere.
6.2. La legittimazione delle parti al processo deve essere esaminata d’ufficio dal giudice (DTF 108 II 216 consid. 1, 114 II 345 consid. 3d, 126 III 59 consid. 1). Questo principio vale tuttavia soltanto per l’applicazione del diritto e non per le circostanze di fatto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 339 ad art. 181 con rif. a TF 6 luglio 2004 4C.198/2004 consid. 3.2 in: Droit du bail 2005 p. 13). La legittimazione passiva, ossia la posizione della parte convenuta per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi confronti, non rappresenta un presupposto processuale ma è invece un elemento del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito emanato dal giudice sulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati. Determinare la legittimazione passiva di una parte significa stabilire contro chi si deve far valere in giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare (DTF 125 II 82 consid. 1a; TF 2 giugno 2003 5C.243/2002 consid. 2.3; II CCA 25 ottobre 2005 inc. n. 12.2005.137, 8 luglio 2011 inc. n. 12.2010.109 in: RtiD I-2012 21c p. 927). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall’esistenza di un determinato contratto, si ritiene che la legittimazione passiva sia data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale l’attore procede (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 23 ad art. 181; II CCA 4 giugno 2007 inc. n. 12.2005.174, 11 gennaio 2008 inc. n. 12.2007.104, 7 febbraio 2008 inc. n. 12.2007.29, 28 agosto 2012 inc. n. 12.2010.221, 25 marzo 2013 inc. n. 12.2011.110, 20 novembre 2013 inc. n. 12.2012.156, 4 giugno 2014 inc. n. 12.2012.165). L’onere della parte attrice di allegazione e di prova della legittimazione passiva della controparte sorge solo con la sua contestazione da parte del convenuto (cfr. per analogia TF 11 novembre 2008 4A_165/2008 consid. 7.3.2, invero riferita al tema della legittimazione attiva).
6.3. L’istruttoria non ha in realtà permesso di stabilire che il mandato all’attrice, pacificamente retto dal diritto svizzero (art. 117 LDIP), fosse stato conferito non solo da AP 1 ma congiuntamente anche da AP 2; e tanto meno è stato provato, come invece sostenuto anche in questa sede dall’attrice, che lo stesso sia stato concluso verbalmente. Tutte queste circostanze devono andare a scapito dell’attrice, gravata dell’onere della prova (art. 8 CC).
Pur essendo vero che era stata lei ad impartire le relative istruzioni all’attrice, la circostanza non è in effetti sufficiente per ammettere la sua qualità di mandante, nulla provando che essa, intervenuta evidentemente in qualità di organo di fatto di AP 1, società da lei detenuta, avesse esternato una volontà oggettivamente riconoscibile, poi accettata dalla controparte, di comparire a sua volta quale ulteriore parte nel contratto. Tutte le sue istruzioni, poi concretizzate / ratificate in particolare nelle procure rilasciate all’attrice nonché in quelle conferite ai corrispondenti esteri, sono del resto sempre state formalizzate dagli organi formali di AP 1 (cfr. doc. R, S, U e PP; testi __________ p. 3 seg., __________ p. 1 seg., __________ p. 4 e __________ p. 3). Ed anche le relative fatture sono poi sempre state intestate a AP 1, che ha pure provveduto a pagarle, fermo restando che nei casi in cui i pagamenti sono stati effettuati direttamente da AP 2, gli stessi sono stati registrati come versamenti del correntista della società (cfr. testi __________ p. 2 e __________ p. 4). Emblematico, al proposito, sono del resto pure il fatto, puntualmente evidenziato dal giudice di prime cure (sentenza p. 3), che il mandato sia poi stato revocato dallo studio legale W__________ __________ (doc. AA), il quale agiva in qualità di legale del solo AP 1 (cfr. doc. Y), e il fatto che il precetto esecutivo civile inviato dall’attrice il 21 dicembre 2009 e volto ad ottenere il rendiconto (cfr. inc. DI.2009.1933 rich.) rispettivamente l’istanza di sequestro 26 novembre 2009 (doc. EE) siano da lei stati indirizzati al solo AP 1. In alcuni documenti (doc. NN e SSS) l’attrice aveva oltretutto pacificamente ammesso che mandante era unicamente AP 1.
7. Il Pretore, passando ad esaminare le prestazioni fatturate, ha dapprima evidenziato, sulla base della perizia giudiziaria, come l’attrice avesse svolto la sua attività in modo corretto, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo. In merito alla correttezza o meno della fatturazione di cui al doc. C e II (da cui ha poi dedotto, implicitamente, i fr. 25.10 ammessi dall’attrice e relativi a una fattura), egli si è quindi espresso nei seguenti termini: ha ritenuto che le posizioni esposte a tempo, fatturate sulla base di tariffe orarie per altro congrue al mercato svizzero, avevano trovato conferma peritale (fatta salva una deduzione di fr. 10'750.- per la parziale non conformità di 41 fatture); ha ritenuto che le attività paralegali e le spese esposte a tariffa fissa, fatturate entrambe sulla base di tariffe per altro congrue al mercato svizzero e corrispondenti, almeno le seconde, alle spese effettive, avevano pure trovato conferma peritale, non potendo invece essere seguito l’assunto dei convenuti secondo cui quelle tariffe non erano state rese note e accettate; ed ha ritenuto che l’obiezione sul tema dell’avvenuto addebito dell’IVA al 7.6% non fosse convincente, trattandosi di una questione di natura fiscale esulante dall’attività dell’attrice, oltretutto ammessa dalle parti siccome mai contestata per anni.
7.1. In questa sede, per quanto si è potuto comprendere, i convenuti (termine questo che nel prosieguo verrà usato per indicare unicamente AP 1, a cui sola va riconosciuta la legittimazione passiva), dopo aver in particolare contestato la valenza e la rilevanza della perizia giudiziaria, ritenuta sommaria e approssimativa, hanno ribadito che la fatturazione di cui al doc. C e II poteva essere riconosciuta solo per la somma da loro ammessa innanzi al Pretore (fr. 112'328.10, comprensiva dell’IVA per le pretese effettuate dall’attrice ma non per quelle svolte dai corrispondenti esteri), rimproverando in sostanza al medesimo di non aver rilevato che la remunerazione dell’attrice era stata oggetto di un preciso accordo, il quale prevedeva, tranne negli eventuali casi in cui vi fossero stati puntuali preventivi accettati, una remunerazione a tariffa oraria, a cui potevano essere aggiunti, sempre che fossero stati giustificati e provati, le spese e gli esborsi.
7.2. Come detto, i convenuti hanno dapprima obiettato che la perizia giudiziaria non poteva essere tenuta in considerazione per vari motivi: innanzitutto per il fatto che il perito si era fondato esclusivamente sulla testimonianza, a loro dire del tutto inattendibile, di A__________ __________, ex dipendente dell’attrice che aveva a suo tempo allestito gran parte della fatture oggetto di contestazione ed era con ciò responsabile della carente fatturazione; poi per il fatto che la stessa controparte aveva precedentemente messo in dubbio l’esperienza professionale del perito, che oltretutto era stato scelto nell’ambito di un travagliato processo di nomina in cui l’aspetto dei costi della perizia aveva giocato un’importante rilevanza; e infine per il fatto che le ragioni alla base di alcune conclusioni del perito, perlopiù basate solo sulla prassi di fatturazione di imprecisati studi professionali specializzati, non erano state sufficientemente illustrate.
7.2.1. L’art. 253 CPC/TI stabilisce che il giudice non è vincolato dall’opinione dei periti e si pronuncia secondo la propria convinzione, così come del resto previsto dall’art. 90 CPC/TI.
In presenza di una perizia giudiziale il giudice deve pertanto esaminare se il perito ha tenuto conto dei fatti e degli argomenti a favore e contro le rispettive tesi e - ritenuto che egli non è esperto della materia specifica - se le conclusioni a cui costui è giunto sono logiche e convincenti, prive cioè di punti oscuri, lacune o contraddizioni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 253). Ciò nondimeno, il giudice che decide di aderire alle conclusioni del perito non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata nella sentenza. Se per contro intende distanziarsi dalle conclusioni peritali, onde non eccedere il proprio potere di apprezzamento, deve motivare in modo concreto e rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a dissentire dall’opinione dell’esperto, non bastando in tal senso l’adduzione di mere congetture o considerazioni soggettive di una parte (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 3 ad art. 253). Ovviamente il rilievo di discrepanze o contraddizioni tra le conclusioni del perito giudiziario e quelle della parte in causa non è sufficiente a fondare legittimi dubbi circa l’attendibilità della perizia giudiziaria, visto che essa non può andare soggetta alla critica soggettiva di quella parte che intende erigere la propria opinione a canone di scienza e verità. Occorre piuttosto che sia provata, alla luce degli argomenti della parte, l’inconcludenza di determinate affermazioni del perito giudiziario, la loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con principi fondamentali di una determinata scienza o arte (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 253; II CCA 28 agosto 2012 inc. n. 12.2010.221, 11 marzo 2013 inc. n. 12.2011.101, 28 gennaio 2016 inc. n. 12.2014.175).
7.2.2. Nel caso di specie, non vi è assolutamente ragione di far astrazione dal referto peritale, le cui conclusioni sono logiche e convincenti, prive cioè di punti oscuri, lacune o contraddizioni.
Le critiche mosse in questa sede dai convenuti, che per altro nemmeno si riferiscono a queste eventuali tematiche e sono dunque prive di rilevanza, sono oltretutto ampiamente infondate.
Il rimprovero mosso al perito per essersi fondato esclusivamente sulla testimonianza, a loro dire del tutto inattendibile, di A__________ __________, è inconsistente: a parte il fatto che i convenuti nemmeno sono stati in grado di dimostrare l’inattendibilità del teste in questione, non potendo ovviamente bastare, in assenza di concreti indizi - neppure evocati - sulla contraddittorietà rispettivamente sull’erroneità della sua deposizione, il solo fatto che egli, non più alle dipendenze dell’attrice al momento della sua deposizione, possa aver allestito, su richiesta della controparte, una deposizione testimoniale scritta (doc. KK); si osserva in effetti che il Pretore, a p. 7 della sentenza, aveva in ogni caso rilevato che le conclusioni del perito neppure si fondavano su quella testimonianza ma sui documenti agli atti, senza che i convenuti, venendo meno all’obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), abbiano qui spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto quell’accertamento sarebbe stato errato.
I convenuti non hanno poi spiegato in che modo il fatto che in precedenza la controparte, ma non loro stessi ed il Pretore, avesse messo in dubbio l’esperienza professionale del perito, oltretutto nell’ambito di un travagliato processo di nomina dell’esperto in cui a giocare un’importante rilevanza era stato l’aspetto dei (ridotti) costi della perizia, possa aver concretamente inficiato l’attendibilità del suo referto.
Quanto infine al rilievo secondo cui il perito non avrebbe talora illustrato i motivi alla base di alcune sue conclusioni, perlopiù basate solo sulla prassi di fatturazione di imprecisati studi professionali specializzati, si osserva che lo stesso è del tutto pretestuoso, visto e considerato che a suo tempo i convenuti nemmeno avevano ritenuto di chiedere un’eventuale delucidazione o completazione della perizia.
7.3. Contrariamente a quanto preteso dai convenuti, non si può concludere che le parti si fossero accordate, ad eccezione degli eventuali casi in cui vi fossero stati puntuali preventivi accettati, per una remunerazione a tariffa oraria, a cui potevano al più essere aggiunti, se giustificati e provati, le spese e gli esborsi: in questa sede essi non hanno del resto spiegato e dimostrato le circostanze alla base della loro tesi. Dall’email 16 novembre 2006 (doc. HH, che per ammissione - negli allegati preliminari - delle parti riportava le “linee generali della fatturazione”), i cui parametri di fatturazione non risultano essere mai stati contestati dai convenuti che si sono piuttosto limitati a chiederne di volta in volta delle delucidazioni e precisazioni (cfr. doc. 3 e 4), si evince piuttosto che l’attrice avrebbe fatturato alcune prestazioni (e meglio quelle allora elencate sotto la lettera A, in particolare per ricerche sui marchi, deposito dei marchi, rinnovo delle registrazioni dei marchi, deposito di procedure di opposizione, servizi di controllo e sorveglianza ecc.) in base a quanto eventualmente preventivato in precedenza, ne avrebbe fatturate altre (e meglio quelle per attività paralegali e amministrative allora definite sotto la lettera B, in particolare per deposito di una domanda, trasmissione delle notifiche di pubblicazione dei marchi, certificati di registrazione dei marchi, pagamento delle tasse di esame o concessione ecc.) in base a tariffe fisse e che solo le rimanenti sarebbero state fatturate in base alla tariffa oraria ivi indicata, escluse in tutti i casi le spese vive. Il fatto che l’attrice, a cui l’accordo faceva obbligo di indicare, se richiesta, le tariffe di cui ai punti A e B, non abbia poi mai provveduto a comunicarle alla controparte, non toglie dunque che le stesse fossero sempre e comunque dovute in quella misura (fissa), senza che in tal caso le prestazioni, specie quelle di cui al punto B, dovessero essere remunerate in base alla tariffa oraria: si deve così ritenere che in quelle circostanze, tranne nei pochi eccezionali casi (cfr. appello p. 27 segg.) in cui vi era un preventivo fisso accettato dalle parti (ovviamente non contestato dai convenuti), ad essere dovute fossero le tariffe fisse previste dall’uso rispettivamente dal mercato (cfr. art. 394 cpv. 3 CO).
7.4. Ciò posto, l’accertamento pretorile in merito alla sostanziale correttezza della fatturazione di cui al doc. C e II, che è poi stata oggetto di rendiconto da parte dell’attrice nel doc. 12, può essere confermato, tranne per l’ulteriore importo di fr. 7'554.80 di cui si dirà qui di seguito, cosicché la stessa può in definitiva essere determinata in ragione di fr. 339'202.90 (già dedotti i fr. 25.10 relativi a una fattura ammessi dall’attrice e gli altri fr. 10'750.- per la parziale non conformità di 41 fatture).
Il perito giudiziario, dopo aver osservato che le tariffe orarie esposte nel doc. HH erano congrue e conformi al mercato svizzero (p. 7), ha in effetti confermato da una parte che le prestazioni fatturate dall’attrice in base a quelle tariffe erano corrette anche nella loro espressione quantitativa (p. 9, fatta salva una deduzione di fr. 10'750.- per la parziale non conformità di 41 fatture) e dall’altra che anche le somme esposte dall’attrice a tariffa fissa, comprese le spese, nonostante in alcuni casi fossero state esposte pure per attività retribuibili con tariffa oraria (senza invero che a suo dire ciò avesse comportato una differenza sostanziale, p. 7), erano congrue e rientravano nei normali parametri di fatturazione (p. 6 segg.).
L’obiezione dei convenuti sul tema dell’avvenuto addebito dell’IVA al 7.6% su tutti gli importi fatturati, ossia il rimprovero mosso all’attrice di non aver mai distinto e trattato separatamente le poste esenti di IVA (ossia quelle relative agli esborsi dei corrispondenti esteri) da quelle soggette a tale imposta (ossia quelle relative alle prestazioni fatturate a tariffa oraria o fissa dalla sola attrice), risulta invece pertinente, essendo indubbio che l’IVA non poteva essere esatta per le prestazioni svolte all’estero da terzi (art. 1 cpv. 2 lett. a LIVA), ancorché il loro pagamento fosse poi stato anticipato dall’attrice. In tali circostanze la fatturazione dell’attrice dev’essere ridotta di fr. 7'554.80 (fr. 99'405.37 esborsi per corrispondenti esteri [risultanti dal doc. 12] x 7.6% IVA).
8. Nel prosieguo del suo esposto il Pretore ha esaminato le pretese in risarcimento del danno che i convenuti avevano contrapposto al credito dell’attrice, concludendo per la loro infondatezza. Al proposito egli ha ritenuto che i convenuti non avevano provato di aver indirizzato all’attrice, quanto meno sino alla decisione di “congelare” il mandato comunicata all’attrice nel settembre 2009 (doc. X), plurime richieste in rendiconto che erano poi rimaste inevase, l’istruttoria avendo piuttosto dimostrato che alle loro specifiche (e non generiche) richieste di rendiconto era stato regolarmente dato seguito (cfr. i plichi doc. 3 e 4), tanto più che in sede di interrogatorio formale (ad 38) AP 2 aveva ammesso di aver ricevuto nella primavera 2007 e nel novembre 2009 delle “grid” (doc. I-Q), ossia le ricapitolazioni della situazione dei marchi, e che nelle fatture a loro trasmesse era specificata nel dettaglio la prestazione alla quale si riferivano. In tali circostanze non vi era pertanto necessità, per i convenuti, di far capo ai due studi legali W__________ __________ e M__________ __________: del resto il 30 ottobre 2009 l’attrice aveva indicato chiaramente ai primi quali erano le urgenze e le scadenze (doc. Z, cfr. pure doc. PPP) e oltretutto le spese per l’intervento di quei legali, visto l’esito della pretesa dell’attrice, neppure potevano essere risarcite, trattandosi in sostanza di spese legali preprocessuali; la medesima logica valeva per le spese relative all’intervento dei secondi, apparentemente finalizzato anche a gestire la transizione dei marchi al nuovo studio legale (cfr. doc. 23) e non solo volto, come invece asserito dai convenuti, a conoscere i nominativi dei corrispondenti esteri, che del resto erano già loro noti (interrogatorio formale di AP 2 ad 61). Quanto detto valeva anche per la fattura emessa da AP 2, tanto più che dal doc. 24 mal si comprendeva quale fosse il fondamento giuridico per esporre un dispendio orario di $ 200.- e neppure erano state provate le ore da lei esposte. Parimenti infondata era la pretesa relativa all’emissione di alcune note di credito rimaste insolute, al cui proposito non era stata portata prova alcuna.
8.1. In questa sede, per quanto è dato di comprendere, i convenuti hanno ribadito che l’atteggiamento “omissivo” della controparte in materia di rendiconto era in realtà dimostrato già dal fatto che in data 1° marzo 2010 il Pretore aveva accolto la loro domanda di rendiconto relativa alle fatture non ancora pagate (cfr. inc. DI.2009.1933 rich.), non essendo per altro vero che i doc. 3 e 4 e l’interrogatorio formale di AP 2 confermassero invece la regolare evasione delle loro richieste di rendiconto, che, a fronte delle particolari modalità di fatturazione adottate, s’imponeva; tutt’altro. A loro dire, il comportamento della controparte le aveva obbligate a far capo, per salvaguardare i loro interessi, allo studio legale W__________ __________ rispettivamente, per riallacciare i contatti con i corrispondenti esteri di cui non erano noti i nominativi, allo studio legale M__________ __________, ritenuto che l’attività dei due studi avrebbe potuto essere ulteriormente dimostrata dalla teste __________ rispettivamente dai testi __________, __________ e __________, di cui il Pretore aveva tuttavia rifiutato l’assunzione; analoghe considerazioni giustificavano la rifusione della fattura emessa da AP 2, i cui estremi avrebbero potuto essere provati dai testi __________ e __________, di cui il Pretore aveva pure rifiutato l’assunzione. Esse hanno pure riconfermato la pretesa relativa all’emissione di alcune note di credito.
8.2. I convenuti hanno ragione ad evidenziare che il fatto che in data 1° marzo 2010 il Pretore avesse accolto la loro domanda di rendiconto relativa alle fatture non ancora pagate (cfr. inc. DI.2009.1933 rich.) era sufficiente a dimostrare l’atteggiamento “omissivo” in materia di rendiconto tenuto dall’attrice.
8.3. Come si vedrà qui di seguito, la circostanza è tuttavia ancora lungi dal giustificare il rimborso ai convenuti delle pretese da loro rivendicato. Al proposito si osserva quanto segue.
8.3.1. La censura relativa alla mancata rifusione delle note d’onorario di complessivi fr. 18'720.25 esposte dallo studio legale W__________ __________ dev’essere disattesa siccome irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC). Nell’appello i convenuti non si sono in effetti confrontati con l’argomentazione addotta sul tema dal Pretore, che deve senz’altro essere ritenuta alternativa e indipendente, secondo cui le spese per l’intervento di quei legali non potevano in ogni caso essere risarcite, visto l’esito della pretesa dell’attrice, in quanto si trattava in sostanza di spese legali preprocessuali, sicché non hanno dimostrato che tutte le argomentazioni addotte sul tema fossero errate e con ciò da riformare (cfr. Reetz, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n. 43 ad art. 308-318; Hungerbühler, DIKE-ZPO, n. 38 seg. ad art. 311; TF 20 aprile 2012 4A_754/2011 consid. 4.3; II CCA 26 aprile 2013 inc. n. 12.2012.78, 7 novembre 2013 inc. n. 12.2012.79, 25 novembre 2013 inc. n. 12.2013.27, 6 dicembre 2013 inc. n. 12.2012.89, 15 luglio 2014 inc. n. 12.2012.173, 18 agosto 2014 inc. n. 12.2014.62, 18 maggio 2015 inc. n. 12.2013.146, 28 gennaio 2016 inc. n. 12.2014.175, secondo cui l’appellante deve, sotto pena di inammissibilità, confrontarsi criticamente con tutte le motivazioni addotte spiegando perché sarebbero errate e soprattutto che l’appello può essere accolto soltanto se le critiche volte contro tutte quelle motivazioni risultano essere fondate: difatti, se una sola di esse reggesse, le contestazioni delle altre si ridurrebbero a semplici inammissibili critiche dei motivi della decisione dell’autorità inferiore): essi non hanno per altro preteso che la teste __________, la cui assunzione era stata a suo tempo rifiutata loro dal Pretore e che è stata qui ribadita (se del caso previo rinvio dell’incarto al primo giudice), avrebbe potuto sconfessare l’accertamento pretorile secondo cui quelle fatturate da quello studio legale costituivano proprio delle spese legali preprocessuali. Si aggiunga, per completezza, che lo studio legale W__________ __________ ha svolto un’attività assai limitata, avendo unicamente scritto alcune missive alla controparte, tra cui la revoca del mandato, senza neppure essersi occupato dell’inoltro dell’istanza di rendiconto.
8.3.2. La decisione del Pretore di non riconoscere ai convenuti la pretesa di $ 74'697.31 fatturata loro dallo studio legale M__________ __________ può essere confermata già per i motivi addotti per la fattura dello studio legale W__________ __________. Ma non solo. Se in effetti è vero che l’attrice non aveva provveduto a comunicare ai convenuti i nominativi dei corrispondenti esteri quando, ad inizio ottobre 2009, era stata richiesta di farlo (doc. 5-8), è però altrettanto vero che questi ultimi erano già a conoscenza dell’identità dei corrispondenti esteri, avendo a suo tempo sottoscritto le relative procure a favore di costoro (cfr. plico doc. PP) e disponendo delle “grid” che riassumevano la situazione di ogni singolo marchio (doc. I-Q). In tali circostanze il rimprovero mosso all’attrice di aver violato il contratto, segnatamente l’obbligo di informazione e di rendiconto in merito all’identità dei corrispondenti, risulta pretestuoso. L’istruttoria ha oltretutto provato che il 17 novembre 2009 (doc. RRR) l’attrice, preso atto della revoca del mandato, aveva invitato i corrispondenti esteri, dandone comunicazione ai convenuti (doc. SSS), a rivolgersi direttamente a questi ultimi, ritenuto che in precedenza con scritto 30 ottobre 2009 (doc. 6), ribadendo in parte quanto già comunicato il precedente 21 ottobre (doc. PPP), già aveva reso attenti i convenuti delle pratiche da svolgere entro il successivo 31 dicembre, garantendo con ciò loro tutto il tempo necessario per riallacciare, se del caso tramite i nuovi rappresentanti legali, i contatti con i corrispondenti. L’assunzione dei testi __________, __________ e __________, che era stata a suo tempo rifiutata dal Pretore ed è stata qui ribadita (se del caso previo rinvio dell’incarto al primo giudice), non appare idonea a modificare questo giudizio e non entra in linea di conto.
8.3.3. Neppure è possibile riconoscere la fattura di $ 30'950.- emessa dall’organo di fatto AP 2. Nella misura in cui le prestazioni da lei fatturate erano finalizzate a fornire il supporto ai due studi legali W__________ __________ e M__________ __________ si può rinviare alle considerazioni formulate ai precedenti consid. 8.3.1. e 8.3.2.. Nella misura in cui quanto fatturato si riferiva invece all’attività di classificazione e di esame della fatturazione dell’attrice si osserva che la stessa, dovuta semmai alla sua mancata diligenza nella tenuta dei giustificativi forniti a suo tempo, non è in ogni caso ancora idonea, non avendo per altro assunto un’intensità eccezionale, a giustificare un risarcimento dalla controparte. Anche in questo caso l’assunzione dei testi __________ e __________, che era stata a suo tempo rifiutata dal Pretore ed è stata qui ribadita (se del caso previo rinvio dell’incarto al primo giudice), non appare idonea a modificare questo giudizio e non entra in linea di conto.
8.3.4. La censura relativa al mancato riconoscimento della somma di fr. 1'658.36 concernente alcune note di credito rimaste insolute è invece irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), ritenuto che nel gravame i convenuti non hanno assolutamente spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto l’opposta conclusione del Pretore, fondata sulla totale assenza di prove sul tema, sarebbe errata e con ciò da riformare (TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.2; per tante: II CCA 16 agosto 2016 inc. n. 12.2015.150).
9. Nel loro appello i convenuti hanno pure rimproverato al Pretore di aver respinto, con decreto 3 maggio 2011, alcune loro domande di edizione di documenti riferite alle fatture già pagate ed emesse dal 16 novembre 2006 al 31 marzo 2009 (aventi segnatamente per oggetto l’edizione dalla controparte: i. lista dettagliata delle fatture emesse dall’attrice nonché di ogni qualsiasi documento concernente tali fatture in grado di fornire informazioni in merito a quanto segue: a. la denominazione dei marchi a cui si riferiscono le singole fatture rispettivamente l’indicazione dei paesi in cui i servizi sono stati resi, b. le date in cui si sono svolti i servizi prestati indicati nelle singole fatture, c. la descrizione precisa dei servizi prestati, d. la quantificazione precisa del tempo impiegato per svolgere ciascun servizio, e. l’indicazione del nominativo della persona che ha svolto l’attività e della tariffa oraria applicata, f. l’indicazione delle tariffe applicate dagli agenti esterni incaricati direttamente o indirettamente dall’attrice (avvocati, fiduciari, ecc.), in Svizzera o all’estero, dell’amministrazione dei marchi di pertinenza dei convenuti e della tutela degli interessi di questi ultimi, g. la descrizione e/o quantificazione delle spese di cancelleria, così come ogni altra spesa e/o esborso fatturato dall’attrice; ii. copia di tutte le fatture trasmesse all’attrice dagli agenti esteri, emesse da questi direttamente o anche da pubbliche autorità o altri privati, concernenti la registrazione e, in genere, la trattazione di marchi e lo svolgimento di incarichi per conto dei convenuti; iii. copia di tutta la documentazione attestante ogni tassa, imposta e spesa, comprensive di quelle di registrazione, di classe e degli emolumenti di pubblicazione emesse da qualsiasi autorità svizzera e/o estera in relazione alla registrazione e, in genere, alla trattazione di marchi e allo svolgimento di incarichi per conto dei convenuti, suddivisi per singolo marchio e paese di registrazione e/o di trattazione; iv. conteggio dell’importo addebitato ai convenuti a titolo di imposta sul valore aggiunto IVA, importo versato all’Amministrazione federale delle contribuzioni rispettivamente dell’importo eventualmente recuperato, a qualsiasi titolo dall’attrice) e di aver con ciò precluso loro la facoltà di ottenere il relativo rendiconto e così di far valere il risarcimento per le somme eventualmente pagate in eccesso in merito a quelle fatture. In questa sede hanno pertanto chiesto che quelle edizioni di documenti vengano ammesse (se del caso previo rinvio dell’incarto al primo giudice) e che, dopo l’avvenuta quantificazione delle relative pretese da parte loro, si proceda al giudizio sulle medesime.
9.1. Il diritto federale permette l’introduzione di una causa avente per oggetto una domanda di rendiconto e un’azione condannatoria, la prima rappresentando un’azione giudiziaria di aiuto alla realizzazione della seconda (“Stufenklage”, cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 51 ad art. 78; II CCA 5 agosto 2011 inc. n. 12.2009.163). Il fatto che la procedura civile ticinese non conosca un tale istituto è di per sé irrilevante, essa dovendo in ogni caso consentire l’applicazione immediata del diritto federale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 133 ad art. 78; II CCA 30 gennaio 2006 inc. n. 10.2006.7, 30 gennaio 2007 inc. n. 10.2006.7; cfr. pure Vogel, Die Stufenklage und die dienende Funktion des Zivilprozessrechts, in recht 1992 p. 58 segg. e in particolare p. 64 n. 4).
9.2. Nel caso di specie i convenuti (che in parte sono pure attori in via riconvenzionale) non hanno inoltrato una causa avente per oggetto una domanda di rendiconto e un’azione condannatoria, che - come detto - sarebbe stata ammissibile, ma, nei loro allegati preliminari, hanno invece optato a favore di una sola domanda di reiezione della petizione (e a favore della promozione di un’azione condannatoria in via riconvenzionale) nell’ambito della quale hanno formulato una domanda di edizione documenti finalizzata al rendiconto, riservandosi solo nei considerandi l’eventuale adeguamento degli importi richiesti in esito allo stesso. Tale modo di procedere, non conforme a quanto si è detto, non è tuttavia proceduralmente corretto, sia per il fatto che l’azione di rendiconto non può essere perseguita nel contesto di un provvedimento cautelare come quello conseguente a una domanda di edizione (Rep. 1992 p. 294; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 5 ad art. 206; II CCA 11 agosto 1999 inc. n. 12.1999.114), sia per il carattere inquisitorio insito in una tale richiesta e per il fatto che il rendiconto presuppone spesso e volentieri - com’era nel caso concreto - l’allestimento di nuovi documenti, non ancora esistenti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 133 ad art. 78). In tali circostanze, è senz’altro a ragione che il Pretore il 3 maggio 2011 ha respinto la domanda di edizione di documenti formulata dai convenuti (segnatamente nella misura in cui aveva per oggetto l’allestimento di documenti non ancora esistenti [e meglio i punti i. e iv.], ciò che per altro rendeva inutile la produzione di quelli invece esistenti [i punti ii. e iii.]) e la loro assunzione (se del caso previo rinvio dell’incarto al primo giudice) non può così entrare in considerazione, tanto più che ai convenuti andava in ogni caso rimproverato di non aver versato agli atti le fatture pagate, già in loro possesso, necessarie per far valere un’eventuale pretesa risarcitoria.
10. Contrariamente a quanto preteso dai convenuti, infine, il fatto che con la risposta di causa essi abbiano potuto ammettere la correttezza della pretesa attorea per fr. 112'328.10 solo dopo aver ricevuto il rendiconto sulle fatture impagate, non giustifica di ridurre le ripetibili da loro dovute. La loro resistenza in causa, stante anche l’infondatezza delle contropretese da loro formulate, è in effetti risultata perlopiù infondata.
11. Ne discende, in parziale accoglimento dell’appello, che la petizione deve essere respinta nella misura in cui è stata promossa nei confronti di AP 2 e deve essere accolta per fr. 339'202.90 oltre interessi nella misura in cui è stata promossa nei confronti di AP 1, mentre la domanda riconvenzionale va respinta.
Le spese processuali e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI e 106 CPC), ritenuto che la lieve modifica del credito dovuto da AP 1 a favore dell’attrice a seguito del presente giudizio non giustifica tutto sommato di modificare il grado di soccombenza tra quelle parti.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il Rtar
decide:
I. L’appello 4 febbraio 2015 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 31 dicembre 2014 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta e, di conseguenza, AP 1 è condannato a pagare a AO 1 la somma di fr. 339'202.90 oltre interessi al 5% dal 26 novembre 2009.
1.1 La tassa di giustizia di fr. 5’000.- e le spese, di complessivi fr. 24'500.-, da anticipare così come anticipate, sono a carico di AO 1 e di AP 1 in ragione di metà ciascuno. MAO 1 rifonderà a AP 2 fr. 15'600.- per ripetibili. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 15'600.- per ripetibili.
2. (invariato)
2.1 (invariato)
II. Le spese processuali di fr. 10’000.- sono a carico di AO 1 e di AP 1 in ragione di metà ciascuno. AO 1 rifonderà a AP 2 fr. 7’500.- per ripetibili. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 7’500.- per ripetibili.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).