Incarto n.
12.2015.28

Lugano

9 maggio 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Balerna

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.96 della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 5 ottobre 2010 da

 

 

G SA,

 

e continuata, quali cessionari delle pretese della massa fallimentare della predetta società, da

 

 

AO 1

AO 2

rappr. dall' RA 2

AO 3

rappr. dall' RA 3

 

 

contro

 

 

 

 

AP 1

AP 2

rappr. dall' RA 1

 

 

 

 

 

 

con cui l'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al versamento in solido di

fr. 116'220.75 oltre interessi al 5% dal 15 aprile 2009, somma ridotta in sede di replica a fr. 115'371.40 per quanto concerne il capitale, oltre al rigetto in via definitiva dell'opposizione al precetto esecutivo n. 712939 dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio;

 

domanda avversata dai convenuti, i quali hanno postulato la reiezione integrale della petizione, e che il Pretore, con sentenza 13 gennaio 2015, ha parzialmente accolto, condannando i convenuti in solido a pagare agli attori fr. 107'359.75 oltre interessi al 5% dal 25 aprile 2009 e rigettando in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ limitatamente al citato importo;

 

appellanti i convenuti con atto di appello 9 febbraio 2015, con cui chiedono la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le procedure e di entrambe le sedi;

 

mentre gli attori, con distinte risposte di data 23 marzo 2015, postulano la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

 

ritenuto

 

 

in fatto:                A. 

 

a.Il 10 aprile 2006 AP 1 e AP 2 (a quella data di cognome __________), in veste di committenti, e la G__________ SA, in veste di appaltatrice, hanno sottoscritto un contratto d'appalto avente per oggetto l'edificazione di una casa unifamiliare a B__________ per il prezzo forfettario di fr. 575'000.- (doc. C).

 

b.     Il 2 marzo 2009 la G__________ SA ha emesso nei confronti di AP 1 e AP 2 il "conteggio costi finali" sotto forma di fattura (doc. D). Questa contemplava il prezzo dell'edificazione convenuto nel contratto d'appalto, di fr. 575'000.-, nonché opere supplementari per fr. 16'220.75. Il totale della fattura assommava pertanto a fr. 591'220.75. Dedotti gli acconti già ricevuti, pari a fr. 475'000.-, la fattura presentava una pretesa a saldo a favore dell'impresa di fr. 116'220.75, da versare entro 30 giorni.

 

 

                            B. 

 

                             a.  In assenza di pagamento, con petizione 5 ottobre 2010 la G__________ SA ha convenuto in giudizio AP 1 e AP 2 chiedendo la condanna degli stessi al versamento in suo favore, in solido, di fr. 116'220.75 oltre interessi al 5% dal 15 aprile 2009.

 

                             b.  Con risposta 27 ottobre 2010 AP 1 e AP 2 hanno postulato la reiezione integrale della petizione.

 

                                  Essi hanno contestato, da un canto le pretese per i lavori supplementari, d'altro canto hanno rilevato che tra gli importi versati all'attrice, oltre agli acconti per fr. 475'000.-, dovevano esser contabilizzate anche le seguenti altre somme, dagli stessi pagate: fr. 15'300.- di fatture degli artigiani, fr. 3'500.- quale differenza per la sostituzione della tettoia e fr. 8'500.- per l'acquisto degli impianti sanitari. Il saldo a favore dell'attrice assommava pertanto, di principio, a fr. 72'700.- (= fr. 575'000 – fr. 502'300.-). Nulla era tuttavia dovuto a causa dei difetti della costruzione e delle inadempienze dell'attrice.

 

                             c.  Mediante replica 3 dicembre 2010 la G__________ SA ha ammesso di non aver eseguito la velatura della parete esterna dell'edificio, il cui costo era preventivato in fr. 849.35 (doc. T). Essa ha ridotto di conseguenza la sua domanda di pagamento a fr. 115'371.40. Con duplica 12 gennaio 2011 i convenuti hanno ribadito la loro posizione.

 

                             d.  Il 30 agosto 2011 è stato decretato il fallimento della G__________ SA. L'indomani il Pretore ha quindi sospeso la causa in applicazione degli art. 207 LEF e 106 CPC/TI. Questa è stata riattivata con decisione del giudice di prime cure del 23 ottobre 2013, che ha designato a parti attrici AO 1, AO 2 e AO 3 in veste di cessionari delle pretese della massa fallimentare della G__________ SA giusta l'art. 260 LEF.

 

 

                            C.  Esperita l'istruttoria, con sentenza 13 gennaio 2015 il Pretore ha accolto parzialmente l'azione.

 

                                  Egli ha in primo luogo ritenuto che il contratto 10 aprile 2006 (doc. C) costituisse un contratto d'appalto (generale), la cui mercede fosse stata preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO), e meglio a forfait, in fr. 575'000.-. La mercede (supplementare) dovuta per le modifiche di ordinazione (come ad esempio la fornitura di prestazioni supplementari o di prestazioni parzialmente differenti rispetto a quanto inizialmente convenuto) doveva invece essere stabilita secondo il valore del lavoro e le spese dell'appaltatore, giusta l'art. 374 CO. Il Pretore ha, in seguito, rilevato che, malgrado il contratto di appalto facesse riferimento a svariate norme SIA, le stesse non fossero applicabili sia perché le parti non avevano addotto che vi fosse un accordo in tal senso sia perché non le avevano versate agli atti.

 

                                  Ferme queste premesse, il primo giudice ha ammesso i seguenti supplementi:

                                  - fr. 500.- in relazione all'impianto sanitario, per modifica della batteria per l'inserimento del filtro;

                                  - fr. 2'175.45 per maggior costo dell'arredamento della cucina;

                                  - fr. 1'000.- per maggior costo dei pavimenti in legno;

                                  - fr. 1'000.- per maggior costo dell'impianto elettrico;

                                  - fr. 19'184.30 per il rialzamento del muro a confine con le strade cantonale e comunale ed il livellamento del giardino.

                                  Per questo motivo, tenuto altresì conto delle riduzioni concesse per gli apparecchi sanitari, acquistati dai committenti (fr. 8'500.-), e per la costruzione della tettoia (fr. 8'000.-), il Pretore ha riconosciuto supplementi per fr. 7'359.75. Sommando questo importo con la mercede a corpo, di fr. 575'000.-, e deducendo gli acconti effettivi, di fr. 475'000.-, il saldo a favore degli attori si attestava in fr. 107'359.75.

 

                                  Per quanto concerneva invece i difetti e le opere non eseguite, il Pretore ha ritenuto che trattavasi solo di difetti. Il perito giudiziario ne aveva accertati cinque, e meglio:

                                  1) il giardino non era stato adeguatamente livellato;

                                  2) la porta d'entrata era stata rovinata dalle intemperie;

                                  3) il tombino (pozzetto) del garage non scaricava;

                                  4) il primo gradino della scala era più basso di 4 cm rispetto agli altri;

                                  5) tre pezzi delle luci spot erano rifiniti male.

                                  Le altre carenze lamentate dai convenuti non erano state considerate difetti rispettivamente non erano state sottoposte al suo giudizio.

                                  Il primo giudice ha quindi stabilito che la consegna dell'opera aveva avuto luogo, al più tardi, alla fine del 2007. Dei cinque difetti accertati tre erano stati notificati mediante invio raccomandato 27 marzo 2008 (doc. 2) e gli altri due attraverso un'ulteriore lettera raccomandata del 3 giugno 2009 (doc. 5). Trattandosi di difetti che non presupponevano un esame particolare e che erano altresì immediatamente riconoscibili, tanto più che i convenuti vivevano stabilmente nell'abitazione dal giugno 2007, la loro notifica a distanza di tre mesi rispettivamente di un anno e cinque mesi dalla data in cui erano terminati i lavori non ossequiava, in quanto tardiva, l'obbligo di verifica e segnalazione prescritto dall'art. 367 cpv. 1 CO. Per questo motivo i convenuti avevano perso il diritto di prevalersi della garanzia per i difetti (art. 368 CO), la costruzione dovendo essere ritenuta come tacitamente approvata dagli stessi (art. 370 cpv. 2 CO).

 

                                  Il Pretore ha dunque confermato l'intero importo del saldo riconosciuto a favore degli attori, di fr. 107'359.75, oltre interessi.

 

                                  La tassa di giustizia, di fr. 4'600.-, e le spese, di fr. 5'771.-, sono state poste a carico degli attori in solido, in ragione del 10%, e dei convenuti in solido, in ragione del 90%. I convenuti sono inoltre stati tenuti a rifondere agli attori fr. 6'000.- per ripetibili parziali.

                                 

                                 

                            D. 

 

                             a.  Con atto di appello 9 febbraio 2015 AP 1 e AP 2 chiedono la riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di tassa, spese e ripetibili di entrambe le sedi.

                               

                                  Gli insorgenti criticano anzitutto l'accoglimento di alcune pretese degli attori a titolo di supplemento:

                                  - fr. 2'175.45 per maggior costo dell'arredamento della cucina;

                                  - fr. 1'000.- per maggior costo dei pavimenti in legno;

                                  - fr. 19'184.30 per il rialzamento del muro a confine con le strade cantonale e comunale ed il livellamento del giardino.

 

                                  Essi presentano indi un nuovo conteggio, dal quale risulta un saldo a favore degli attori di fr. 69'200.-.

 

                                  Quanto ai difetti, gli appellanti criticano il perito, che - a loro dire - avrebbe minimizzato le numerose carenze dagli stessi denunciate. Essi ritengono inoltre tempestiva la notifica dei difetti formulata per lettera raccomandata 27 marzo 2008 (doc. 2). Non vi fu mai collaudo dell'opera, la quale in realtà nemmeno venne mai consegnata. Visto che i difetti e le opere mancanti permettono di compensare ampiamente il saldo a favore degli attori, nulla è dovuto agli stessi.

 

                             b.  Con risposte separate, entrambe del 23 marzo 2015, AO 1 e AO 2, da un canto, e AO 3, dall'altro, postulano la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili, sposando completamente le tesi del Pretore, confortate da ulteriori argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in diritto.

 

 

Considerato

 

in diritto:              1.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura davanti al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal Codice di procedura civile cantonale (CPC/TI). Non così invece la presente procedura ricorsuale che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data (art. 405 cpv. 1 CPC), è retta dalle nuove disposizioni federali.

 

 

                             2. 

 

                          2.1.  Gli insorgenti censurano anzitutto l'accoglimento di alcune pretese degli attori a titolo di supplemento.

 

                          2.2.  Il Pretore ha riconosciuto fr. 2'175.45 per maggior costo dell'arredamento della cucina (cfr. fattura 2 marzo 2009, doc. D, pos. 4). Gli appellanti sostengono, anche in questa sede, che il maggior costo della cucina era dovuto al tasso di cambio (fr./euro) sfavorevole dovuto al ritardo con cui la G__________ SA aveva pagato la fornitura. Essi non si confrontano tuttavia minimamente con il circostanziato esame svolto dal Pretore nel giudizio impugnato (pag. 6), che aveva dapprima rigettato questo argomento, rimasto al puro stato di allegazione, e in seguito aveva verificato, sulla scorta della deposizione del fornitore e delle risultanze della perizia, il fondamento della pretesa, accogliendola. La contestazione è dunque irricevibile per difetto di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC) e in ogni caso perfettamente infondata nel merito, oltre che oziosa; basta al riguardo rinviare alla dettagliata verifica operata dal primo giudice ed alle relative conclusioni, condivise in toto da questa Corte.

 

                          2.3.  Il giudice di prima istanza ha in seguito ammesso la richiesta di pagamento di fr. 1'000.- per maggior costo dei pavimenti in legno (doc. fattura doc. D, pos. 5). Gli appellanti ribadiscono quanto affermato in prima sede, ovvero che il costo dei pavimenti in legno era compreso nel prezzo a forfait fissato dal contratto d'appalto. Ora, questa tesi è stata confutata dal Pretore, il quale ha accertato che il posatore di pavimenti, escusso il 13 dicembre 2013, aveva fornito e posato, nella zona notte, un tipo di parchetto differente e più caro di quello previsto nel contratto e che era stato appositamente scelto dagli appellanti; per questo motivo, previa verifica della fondatezza dell'importo tramite il perito, egli ha concesso l'ostato supplemento. Anche questa contestazione va dunque dichiarata irricevibile e, in subordine, rigettata nel merito.

 

                          2.4.  Il Pretore ha, da ultimo, riconosciuto la richiesta di fr. 19'184.30 per il rialzamento del muro a confine con le strade cantonale e comunale ed il livellamento del giardino (cfr. fattura doc. D, pos. 9). Gli insorgenti asseriscono che la sopraelevazione del manufatto fosse necessaria per livellare il terreno ed inoltre, appoggiandosi alla deposizione 25 novembre 2013 di D__________ L__________, cui la G__________ SA stava costruendo l'abitazione sul fondo vicino, che questo intervento fosse compreso nel prezzo forfettario. Ora, tuttavia, il Pretore ha accertato, sulla scorta della relazione tecnica particolareggiata e delle testimonianze dei capi-cantiere G__________ B__________ e Z__________ K__________, sentiti il 24 maggio e 21 giugno 2011 rispettivamente, che i muri di sostegno lungo il confine della proprietà sarebbero stati mantenuti così com'erano e che sarebbero stati raccordati al livello del piano terreno mediante delle "brughe" (cfr. relazione cit., doc. 1, pag. 1 seg.). La loro sopraelevazione è stata decisa in un secondo tempo, come conferma del resto il fatto che nacquero dei problemi con il municipio per ottenere la licenza edilizia. La circostanza che l'innalzamento dei muri fosse necessario per livellare il terreno, sostenuta dai ricorrenti, non permette in alcun modo di mutare il risultato degli accertamenti appena illustrati, il quale attesta come l'intervento in parola dovesse essere annoverato tra i lavori supplementari e generasse, di conseguenza, il diritto per l'appaltatore ad una mercede eccedente quella forfettaria stabilita alla firma del contratto, che il perito ha ritenuto congrua. Invano gli appellanti pretendono che questi lavori fossero compresi nel prezzo forfettario, perché così era stato promesso al vicino, signor D__________ L__________, secondo quanto affermato da quest'ultimo nella deposizione resa il 25 novembre 2013: come ha rettamente ritenuto il Pretore, gli accordi tra il vicino e l'impresa esecutrice dei lavori non ritornano automaticamente applicabili nei rapporti tra quest'ultima e gli appellanti. Anche questa pretesa dev'essere, di conseguenza, ammessa, con conseguente reiezione delle censure contenute nell’appello.

 

 

                          2.5.  Tutti i supplementi controversi in questa sede devono essere convalidati. Per questo motivo, tenendo conto delle riduzioni concesse per gli apparecchi sanitari, acquistati dai committenti (fr. 8'500.-), e per la costruzione della tettoia (fr. 8'000.-), il giudizio del Pretore, che ha riconosciuto supplementi per complessivi fr. 7'359.75, va sottoscritto per intero.

 

                          2.6.  Il saldo delle pretese degli attori dovrebbe pertanto attestarsi, come ha sancito il primo giudice, a fr. 107'359.75.

                                  Sennonché gli appellanti sostengono che il Pretore non ha preso in considerazione i pagamenti, per complessivi fr. 15'300.-, che essi avevano eseguito direttamente ai vari artigiani per alcune fatture riferite al cantiere in oggetto, indirizzate all'impresa generale, che concernevano le porte, i tinteggi, il parquet della zona notte, la porta del garage e le scossaline (cfr. doc. 6). A ragione. In effetti, i ricorrenti hanno dimostrato di aver saldato quelle note, manifestamente riferite alla costruzione della loro abitazione e che avrebbero dovuto essere onorate dalla G__________ SA, in luogo di quest'ultima. Appare pertanto legittimo ammettere questo credito, di cui sono divenuti titolari verso la fallita per surrogazione (art. 110 cifra 2 CO), in deduzione del loro debito verso quest'ultima. Invano i resistenti tentano di contestare il riconoscimento di questo importo, asserendo genericamente che in realtà si trattava del pagamento di opere supplementari ordinate dagli appellanti o di modifiche al contratto originario volute dagli stessi. Ora, la tesi affacciata dai resistenti è senz'altro meritevole di considerazione, ma non è stata minimamente dimostrata. Va, anzi, per contro rilevato che - com'è stato rilevato poco sopra (consid. 2.3) - la G__________ SA aveva fatturato un supplemento di fr. 1'000.- per la posa di un parquet più costoso nella zona notte, che è le stato riconosciuto; gli appellanti non devono tuttavia essere tenuti a pagare due volte questo supplemento.

 

                           2.7  Di conseguenza, a favore degli appellati dev'essere riconosciuto un saldo di fr. 92'059.75 (= fr. 107'359.75 - fr. 15'300.-).

 

 

                             3. 

 

                          3.1.  Per quanto concerneva invece i difetti e le opere non eseguite, il Pretore ha ritenuto, anzitutto, che si trattava solo di difetti; inoltre che, malgrado una lunga lista presentata dagli appellanti, ve ne fossero solo cinque, definiti come tali dal perito giudiziario, e meglio:

                                  1) il giardino non era stato adeguatamente livellato;

                                  2) la porta d'entrata era stata rovinata dalle intemperie;

                                  3) il tombino (pozzetto) del garage non scaricava;

                                  4) il primo gradino della scala era più basso di 4 cm rispetto agli altri;

                                  5) tre pezzi delle luci spot erano rifiniti male.

 

                          3.2.  Gli appellanti censurano l'operato del perito, sul quale il Pretore ha fatto affidamento, asserendo che questi avrebbe minimizzato le carenze della costruzione dagli stessi denunciate. Ora, tuttavia, al pari di quanto ritenuto dal Pretore, non vi è alcun motivo valido per censurare la prestazione del perito. Tanto più che, dopo la presentazione del referto e della relativa delucidazione, gli appellanti non avevano eccepito alcunché, ma in particolare non avevano sollecitato il Pretore a designare un altro esperto, facendo capo all'art. 252 cpv. 5 CPC/TI (cfr. sull'argomento Bruno Cocchi, La perizia nel processo civile, in CFPG, Le perizie giudiziarie, Lugano 2008, pag. 53 segg., 61, con rinvii).

 

                          3.3.  I proprietari contestano indi che i difetti riscontrati siano stati segnalati tardivamente, come stabilito dal primo giudice. Sostengono che non vi fu il collaudo della costruzione, la quale invero nemmeno fu mai consegnata.

 

                                  Al riguardo va detto che l'assenza di collaudo è stata eccepita per la prima volta in questa sede ed è pertanto stata allegata tardivamente (cfr. art. 55, 221 seg., 229, 317 CPC). Ad ogni buon conto l'istituto del collaudo non è previsto dalla legge, ma dalle norma SIA, cui gli appellanti non possono tuttavia richiamarsi, come ha rettamente stabilito il Pretore (cfr. sentenza impugnata, consid. 8; inoltre supra, consid. C). Anche se ricevibile, la contestazione non gioverebbe alla causa degli appellanti, giacché, anche qualora fosse stata applicabile la Norma SIA 118, in assenza di collaudo l'inizio del periodo di garanzia cadeva un mese dopo l'entrata in possesso dell'abitazione ma comunque (un mese) dopo la fine dei lavori (cfr. RtiD II-2012 n. 28c, consid. 4 seg.).

 

                                  In concreto, gli appellanti sono andati ad abitare stabilmente nella casa nel corso del mese di giugno 2007 (cfr. risposta 27 ottobre 2010, ad C, pag. 2). Il Pretore ha rilevato che a quel momento doveva ancora essere eseguita la soprelevazione dei muri di sostegno, la quale avrebbe permesso di livellare il terreno attiguo alla casa. Egli ha pertanto stabilito che i lavori erano terminati alla fine del mese di dicembre 2007, quando è certo che anche i residui menzionati interventi erano stati eseguiti (cfr. doc. D, pag. 3). Il primo giudice ha quindi fatto coincidere con questa data anche quella della consegna dell'opera ai sensi dell'art. 367 cpv. 1 CO. Questa deduzione appare corretta ed è condivisa da questa Corte. Invano gli appellanti tentano di metterla in forse sostenendo addirittura che la consegna dell'opera non sarebbe mai avvenuta, perché l'opera non era mai stata terminata. Intanto, va premesso che, come aveva preliminarmente stabilito il Pretore (cfr. sentenza impugnata, consid. 11), le tre carenze elencate sotto la voce "lavori non eseguiti" (mancata velatura della porta esterna; mancanza di fili per le luci esterne; piano camera con riscaldamento a collettore unico) costituivano in realtà dei difetti; di tali vizi, oltretutto, il primo è stato ammesso dalla G__________ SA, che - in sede di risposta - aveva ridotto la sua pretesa del relativo importo, mentre che il terzo è stato lasciato cadere dagli appellanti, che non l'hanno voluto sottoporre al giudizio del perito. Ferma questa premessa, va detto che gli insorgenti cadono in contraddizione quando, da un canto, si appellano alla garanzia per i difetti, sottoforma di minor valore dell'opera, e in pari tempo sostengono, d'altro canto, che la costruzione non sia mai stata terminata e consegnata, giacché la consegna dell'opera è un presupposto imprescindibile per prevalersi di una tale garanzia (cfr. art. 367 cpv. 1 CO). Secondo le regola della buona fede (art. 2 CC), che reggono i rapporti in materia di obbligazioni, il committente non può in effetti sostenere che l'opera non sia terminata (e quindi consegnata) quando, con il suo comportamento, come ad esempio - per quanto qui interessa - prevalendosi della garanzia per i difetti, induce l'appaltatore a ritenere legittimamente che l'opera sia stata consegnata (cfr. Peter Gauch, Der Werkvertrag, 5.a edizione, n. 104, che cita proprio quest'esempio). La tesi degli appellanti non può dunque essere ascoltata.

 

                                  Atteso quindi come la costruzione sia stata consegnata a fine dicembre 2007, è gioco forza ritenere, con il Pretore, che la notifica dei difetti, intervenuta in parte il 27 marzo 2008 (doc. 2) ed in parte il 5 giugno 2009 (doc. 5), fosse tardiva. Nemmeno gli appellanti, d'altra parte, censurano questa deduzione, ma in ogni caso non motivano una eventuale contestazione della stessa.

 

                          3.4.  Su questo oggetto, l'appello dev'essere dunque integralmente disatteso.

 

 

                             4.  Sulla scorta di quanto precede, l'appello dev'essere parzialmente accolto. Gli oneri processuali e le ripetibili di prima sede devono essere modificati di conseguenza (art. 148 CPC/TI). Quelli dell'appello seguono la rispettiva soccombenza (art. 106 CPC).

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati per le norme suddette, la LTG e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili,

 

 

 

decide:

 

 

                              IL’appello 9 febbraio 2015 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 13 gennaio 2015 del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord, invariati gli altri dispostivi, è così riformata:

 

 

                                   1.1.  AP 1 e AP 2 sono condannati a pagare in solido a AO 1, AO 2 e  AO 3 la somma di fr. 92'059.75 oltre interessi al 5% dal 25 aprile 2009.

 

                                         1.2.  L'opposizione interposta al precetto esecutivo n. 712939 dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 92'059.75 oltre interessi al 5% dal 25 aprile 2009.

 

                                         2.     La tassa di giustizia, di fr. 4'600.-, e le spese, di fr. 5'771.-, sono poste a carico degli attori in solido in ragione del 20% e a carico dei convenuti in solido in ragione dell'80%. I convenuti in solido rifonderanno agli attori in solido fr. 4'500.- per ripetibili.

 

 

                             II.  Le spese processuali di appello di fr. 5'000.-, anticipate dagli appellanti, sono poste a loro carico, in solido, nella misura di fr. 4'250.- ed a carico degli appellati, in solido, nella misura di fr. 750.-. Gli appellanti, in solido, sono inoltre tenuti a rifondere agli appellati, in solido, fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.

 

 


                            III.  Notificazione:

 

-

-

-

 

                                  Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord

 

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).