Incarto n.
12.2015.32

Lugano

16 giugno 2015/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2014.1162 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con istanza 16 ottobre 2014 da

 

 

AP 1

rappr. dalla

 

 

contro

 

 

 

 AO 1

 AO 2

tutte rappr. dall’ RA 1

 

 

 

 

con cui l’istante ha chiesto la condanna delle convenute al pagamento in solido di fr. 43'200.- oltre interessi al 5% dal 22 gennaio 2014 nonché il rigetto in via definitiva, in subordine in via provvisoria, dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona, richiesta parzialmente modificata ed estesa in occasione dell’udienza nel senso della condanna delle convenute al pagamento in solido di fr. 43'200.- oltre interessi al 5% dal 22 gennaio 2014 nonché del rigetto in via definitiva, in subordine in via provvisoria, delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell’UEF di Bellinzona, e in ogni caso del solo rigetto in via provvisoria delle opposizioni interposte ai due PE;

 

domanda avversata dalle convenute, che hanno postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore aggiunto con decisione 4 febbraio 2015 ha dichiarato irricevibile;

 

appellante l'istante con atto di appello 13 febbraio 2015, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza, con conseguente condanna delle convenute al pagamento in solido di fr. 43'200.- oltre interessi al 5% dal 22 gennaio 2014 nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________, e in via subordinata con il solo rigetto in via provvisoria delle opposizioni interposte ai due PE, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre le convenute con osservazioni (recte: risposta) 9 marzo 2015 postulano la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                             1.  Nel novembre 2013 AO 1 e AO 2, figlie e uniche eredi di __________, hanno incaricato AP 1 di svolgere le pratiche relative alla divisione ereditaria del loro defunto padre. Nelle due procure da loro sottoscritte (doc. A e B) ogni mandante dichiarava di accettare e riconoscere “di dovere un onorario orario tra i fr. 400.- e i fr. 450.- in pratiche senza valore determinabile, e per ogni istanza o procedura con valore determinabile (la determinazione del valore è stabilita in base alle norme della procedura civile) un onorario calcolato secondo le seguenti percentuali: fino a fr. 50'000.- 8-25%, oltre fr. 50'000.- sino a fr. 200'000.- 6-15%, oltre fr. 200'000.- sino a fr. 2'000'000.- 5-10%, oltre fr. 2'000'000.- 3-8%”, ritenuto che “al mandatario è riconosciuta la facoltà di applicare l’onorario orario anche in pratiche con valore determinabile”. Nelle procure era altresì precisato che “le fatture (finali o acconti) del mandatario valgono quale riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF, se non formalmente contestate entro 30 giorni dalla ricezione”, e che “il termine di pagamento delle fatture è di 30 giorni”. 

                                 Al termine del mandato, ed in particolare dopo la sottoscrizione da parte di AO 1 e di AO 2 del contratto di divisione ereditaria parziale del 13 dicembre 2013 (doc. G), AP 1 ha emesso il 22 gennaio 2014 l’acconto n. 12/14 (doc. F) concludente per un onorario a suo favore di fr. 86'400.- (fr. 80'000.- + fr. 6'400.- per IVA all’8%), a fronte del quale il 30 gennaio 2014 gli sono stati versati solo fr. 43'200.- (doc. H).

                                  In data 14 febbraio 2014 egli ha pertanto fatto spiccare nei loro confronti i PE n. __________ (doc. I) e __________ (doc. L) dell’UEF di Bellinzona per fr. 43'200.- oltre interessi al 5% dal 22 gennaio 2014, ai quali è stata interposta opposizione.

 

 

                             2.  Con istanza 16 ottobre 2014, promossa in procedura sommaria, AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 e AO 2 innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona, per ottenere la loro condanna al pagamento in solido di fr. 43'200.- oltre interessi al 5% dal 22 gennaio 2014 nonché il rigetto in via definitiva, in subordine in via provvisoria, dell’opposizione interposta al PE n. __________, richiesta da lui poi parzialmente modificata ed estesa in occasione dell’udienza del 4 febbraio 2015 dove ha chiesto la condanna delle convenute al pagamento in solido di fr. 43'200.- oltre interessi al 5% dal 22 gennaio 2014 nonché il rigetto in via definitiva, in subordine in via provvisoria, delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________, e in ogni caso il solo rigetto in via provvisoria delle opposizioni interposte ai due PE. Egli ha in sintesi preteso il saldo dell’acconto richiesto, da lui calcolato applicando al valore del contratto di divisione ereditaria parziale, arrotondato per difetto a fr. 1'600'000.- (doc. G), l’aliquota minima del 5% concordata per quel valore (doc. A e B).

                                  Le convenute si sono opposte all’istanza.

 

 

                             3.  Con decisione 4 febbraio 2015 il Pretore aggiunto ha dichiarato irricevibile l’istanza, rinunciando ad esporre spese processuali e obbligando l’istante a versare alle convenute fr. 900.- per ripetibili. Alla luce delle allegazioni rese da queste ultime e della documentazione agli atti, egli ha ritenuto che i fatti non erano incontestati e che neppure la situazione giuridica era chiara nei presupposti di diritto fondanti l’istanza, le convenute avendo da una parte contestato l’ammontare dell’onorario preteso dall’istante e la corretta effettuazione del mandato ed avendo dall’altra chiesto a quest’ultimo di presentare un rendiconto giustificante le somme da lui pretese, tanto più che nemmeno era certo che la modalità di calcolo dell’onorario adottata dall’istante - valida per “ogni istanza o procedura con valore determinabile” - fosse applicabile in concreto ove non vi era stata alcuna procedura giudiziaria, questioni queste che avrebbero imposto al giudice un’interpretazione, o ancora una decisione di apprezzamento o in equità che non poteva essere eseguita nell’ambito della procedura a tutela giurisdizionale nei casi manifesti dell’art. 257 CPC. La richiesta subordinata del solo rigetto in via provvisoria dell’opposizione, la cui ricevibilità era già dubbia siccome la stessa era stata formulata solo in occasione dell’udienza, andava in ogni caso disattesa in assenza di un valido riconoscimento del debito a firma delle convenute in cui l’importo appariva incontestato, chiaro ed esigibile, i doc. A e B non avendo questa valenza.

 

 

                             4.  Con l’appello 13 febbraio 2015 che qui ci occupa, avversato dalle convenute con risposta 9 marzo 2015, l'istante chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza, con conseguente loro condanna al pagamento in solido di fr. 43'200.- oltre interessi al 5% dal 22 gennaio 2014 nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________, e in via subordinata con il solo rigetto in via provvisoria delle opposizioni interposte ai due PE, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Egli ribadisce che le contestazioni delle convenute erano in realtà chiaramente infondate e che la presunta inapplicabilità della modalità di calcolo dell’onorario in assenza di una procedura giudiziaria evidenziata dal Pretore aggiunto nemmeno era stata eccepita dalle controparti e non poteva così essere considerata. E in ogni caso ritiene che i documenti da lui prodotti costituiscano validi riconoscimenti di debito, tali da giustificare il rigetto in via provvisoria delle opposizioni interposte ai PE.

 

 

                             5.  Mentre la tempestività della risposta è incontestata, le convenute presentano formale eccezione di intempestività dell’appello. A torto. È pacifico che la decisione pretorile è stata notificata alle parti, e quindi anche all’istante, all’udienza del 4 febbraio 2015. Contrariamente a quanto preteso dalle convenute, l’appello di quest’ultimo, recante la data del 13 febbraio 2015, è tuttavia stato dato alla Posta Svizzera proprio a quella data, come risulta dal timbro postale e dall’etichetta postale relativa all’invio 99.00.650001.05112649, entrambi apposti sulla busta contenente l’atto, poco importando invece se sull’atto stesso la cancelleria di questo Tribunale abbia poi apposto un timbro “esibito” con la data del 17 febbraio 2015. Ritenuto che nelle procedure sommarie il termine di impugnazione di una decisione pretorile è di 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), esso ha in concreto iniziato a decorrere il giorno successivo alla sua notificazione (art. 142 cpv. 1 CPC), ossia il 5 febbraio 2015, e sarebbe giunto a scadenza il 14 febbraio 2015, termine che, cadendo di sabato, sarebbe stato prorogato al primo giorno feriale seguente (art. 142 cpv. 3 CPC), ossia a lunedì 16 febbraio 2015. Il gravame, inoltrato entro quest’ultimo termine, è pertanto tempestivo e può essere vagliato nel merito.

 

 

                             6.  L’esame dell’appello che ci occupa va suddiviso in due parti ben distinte, visto e considerato che l’istante aveva inoltrato in via principale un’azione creditoria nell’ambito della procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti fondata sull’art. 257 CPC (tema che verrà trattato ai consid. 7-9) e in via subordinata aveva chiesto il solo rigetto in via provvisoria delle opposizioni interposte ai PE giusta l’art. 251 lett. a CPC (questione che sarà invece esaminata al consid. 10).

 

 

                             7.  Giusta l’art. 257 CPC, applicabile anche in caso di pretese pecuniarie (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), FF 2006 p. 6724; Hofmann, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 17 ad art. 257 CPC; II CCA 26 marzo 2013 inc. n. 12.2012.226, 22 dicembre 2014 inc. n. 12.2014.64), il giudice, salvo casi che qui non ricorrono (cpv. 2), accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara (cpv. 1), fermo restando che se queste condizioni non sono date non entra nel merito (cpv. 3).

                                  In base alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 III 620 consid. 5.1.1), un fatto è immediatamente comprovabile in base alla norma, se può essere accertato senza ritardi e senza dispendio particolare. La prova del fatto deve di regola essere portata mediante documenti (e l’ispezione oculare). La tutela giurisdizionale nei casi manifesti non soggiace a una limitazione del rigore probatorio: l’istante non può perciò limitarsi a rendere verosimile la sua pretesa, ma deve recarne la prova piena, così da creare chiarezza nei rapporti fattuali. Se la controparte contesta i fatti in modo verosimile, la tutela giurisdizionale nei casi manifesti non può essere accordata. Ciò sarà in particolare il caso laddove essa sostanzi e adduca in modo concludente obiezioni, che dal punto di vista fattuale non possano essere immediatamente confutate e siano atte a far vacillare il convincimento del giudice già formato in precedenza. Decisivo è in definitiva sapere se l’approfondito chiarimento delle obiezioni della parte convenuta possa mutare il convincimento del giudice circa l’avvenuta dimostrazione della pretesa dell’istante, così che esse non possano a priori essere considerate prive di rilevanza (in tal senso pure II CCA 23 gennaio 2013 inc. n. 12.2012.175).

                                  Sempre in base alla giurisprudenza dell’Alta Corte (DTF 138 III 123 consid. 2.1.2), la situazione giuridica è invece chiara ai sensi della norma, laddove la conseguenza giuridica è senz’altro evincibile dall’applicazione della legge tenendo conto della dottrina e della giurisprudenza e l’applicazione del diritto porta a un risultato univoco. Per contro la situazione giuridica non è di regola chiara se l’applicazione di una disposizione impone al tribunale una decisione di apprezzamento o in equità previa valutazione di tutte le circostanze del caso (in tal senso pure II CCA 13 dicembre 2012 inc. n. 12.2012.190).

 

 

                             8.  Le convenute non possono essere seguite laddove ritengono che, in caso di appello contro una decisione pretorile di irricevibilità di un’istanza promossa ai sensi dell’art. 257 CPC, l’autorità di secondo grado che volesse accogliere il rimedio giuridico potrebbe unicamente annullare il giudizio e rinviare l’incarto al giudice di prime cure per l’esame di merito, senza possibilità di effettuare essa stessa quell’esame e riformare la decisione impugnata. Esse misconoscono in effetti che nel caso in cui il giudizio pretorile di irricevibilità dell’istanza non fosse confermato in seconda sede, la conseguenza non sarebbe solo la sua ricevibilità in ordine ma anche il suo accoglimento nel merito, visto e considerato che un’istanza del genere può essere evasa solo in questi due modi (cfr. DTF 140 III 315 consid. 5, secondo cui, anche nel caso in cui l’istanza fosse risultata infondata nel merito s’imponeva un giudizio di irricevibilità).

                                  Alla luce di quanto segue, il rilievo non è comunque decisivo.

 

 

                             9.  Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal Pretore aggiunto, le condizioni per accordare la tutela giurisdizionale nei casi manifesti non sono adempiute e, su questo punto, l’appello presentato dall’istante deve pertanto essere respinto.

                                  L’istante ha invero addotto (istanza p. 2 seg.) e provato (doc. A e B) di essere stato incaricato dalle convenute di occuparsi della divisione ereditaria del loro defunto padre, e costoro hanno dato atto della circostanza (verbale 4 febbraio 2015 p. 2 e 5).

                                  Egli ha in seguito allegato (istanza p. 3, verbale 4 febbraio 2015 p. 3 seg.) e anche in questo caso dimostrato (doc. A e B) che il mandato sottoscritto dalle parti prevedeva, per ogni istanza o procedura con un valore determinabile oltre fr. 200'000.- e fino a fr. 2'000'000.-, un onorario a suo favore tra il 5% e il 10% del valore, e le convenute non hanno contestato (cfr. anzi verbale 4 febbraio 2015 p. 5), neppure in questa sede, che il criterio di fatturazione secondo il valore non fosse applicabile per la pratica in esame, di modo che il Pretore aggiunto nemmeno avrebbe potuto mettere in discussione la circostanza. Il fatto, da esse pure sostenuto, che la controparte si fosse impegnata ad informarle regolarmente sull’entità delle prestazioni svolte e in seguito si sia sempre rifiutato di farlo (verbale 4 febbraio 2015 p. 2 e 4) non modifica in alcun modo questa situazione.

                                  L’istante ha quindi indicato (istanza p. 3, verbale 4 febbraio 2015 p. 4) e dimostrato di aver adempiuto al mandato tant’è che è riuscito a far sottoscrivere alle convenute il contratto di divisione ereditaria parziale del 13 dicembre 2013 (doc. G), e in tali circostanze l’obiezione delle convenute di non sapere se il mandato sia stato svolto con la necessaria diligenza  (verbale 4 febbraio 2015 p. 2) è assolutamente pretestuosa.

                                  Egli ha infine specificato (istanza p. 4, verbale 4 febbraio 2015 p. 3 seg.) che il valore determinante per il calcolo dell’onorario era di almeno fr. 1'600'000.-, rilevando che i beni oggetto di divisione nel contratto di cui al doc. G avevano un valore ben superiore, di fr. 1'758'176.80 (fr. 1'078'176.80 la part. n. __________ __________ di __________, fr. 70'000.- la part. __________ __________ di __________, fr. 575'000.- il foglio PPP __________ del fondo base __________ __________ di __________, fr. 5'000.- le migliorie eseguite su quel fondo, fr. 30'000.- l’automobile Porsche 964): sennonché l’obiezione delle convenute secondo cui, in considerazione dei debiti ipotecari gravanti gli immobili pacificamente esistenti (cfr. doc. C, G, 2 e 3), quel valore andrebbe in realtà ridotto a circa fr. 900'000.- (verbale 4 febbraio 2015 p. 2), somma di per sé neppure contestata in replica dall’istante (verbale 4 febbraio 2015 p. 3), risulta pertinente, decisivo per la determinazione del valore litigioso dell’azione di divisione in base alle norme della procedura civile essendo di principio il valore netto della successione oggetto della divisione (DTF 86 II 451 consid. 2; Wolf, Berner Kommentar, n. 64 ad art. 604 CC), poco importando se le ipoteche non fossero state esplicitamente contemplate nell’atto di divisione (verbale 4 febbraio 2015 p. 4).

                                  Applicando al valore determinante di fr. 900'000.- la percentuale minima del 5% prevista contrattualmente per un importo determinabile tra fr. 200'000.- e fr. 2'000'000.-, l’istante potrebbe così pretendere il pagamento di fr. 48'600.- (fr. 45'000.- + IVA), con un saldo a suo favore, dedotto il pagamento di fr. 43'200.- (doc. H) e il precedente versamento di fr. 4'320.- (verbale 4 febbraio 2015 p. 5, cfr. doc. 1), di fr. 1'080.-, ritenuto che su questo importo gli interessi moratori al 5% potrebbero inoltre decorrere solo dal 22 febbraio 2014 e non dal 22 gennaio 2014, data dell’acconto (doc. F), il contratto (doc. A e B) precisando in effetti che il termine di pagamento era di 30 giorni (art. 102 cpv. 2 CO; Wiegand, Basler Kommentar, 4ª ed., n. 10 ad art. 102 CO), fermo restando che le opposizioni ai due PE potrebbero essere rigettate in via definitiva solo per tale importo.

                                  In tali circostanze non si può pertanto ritenere che i fatti addotti dall’istante fossero incontestati o immediatamente comprovabili e la situazione giuridica da lui prospettata fosse chiara, così da consentirgli di ottenere, come da lui preteso, il pagamento di fr. 43'200.- oltre interessi al 5% dal 22 gennaio 2014 ed accessori: il fatto che quella pretesa potesse forse essere parzialmente fondata non modifica la situazione, la procedura dell’art. 257 CPC non permettendo un parziale accoglimento dell’istanza.

 

 

                           10.  Come detto, l’istante, oltre ad aver inoltrato in via principale un’azione creditoria nell’ambito della procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti fondata sull’art. 257 CPC, ha pure chiesto in via subordinata - in occasione dell’udienza, ciò che di per sé parrebbe ammissibile (art. 227 CPC per analogia; cfr. Frei/Willisegger, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 24 ad art. 227 CPC) - il solo rigetto in via provvisoria delle opposizioni interposte ai PE giusta l’art. 251 lett. a CPC.

                                  La possibilità di cumulare in un’unica azione queste due cause è controversa in dottrina (in senso negativo: Sutter-Somm / Lötscher, in Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 53 ad art. 257 CPC; in senso dubitativo: Güngerich, Berner Kommentar, n. 25 ad art. 257 CPC; Markus, Berner Kommentar, n. 12 ad art. 90 CPC; in senso affermativo: Meier, Schweizerisches Zivilprozessrecht, p. 375 seg.; Bohnet, CPC Commenté, n. 4 ad art. 257 CPC). Il quesito non necessita tuttavia di essere qui risolto. In effetti, quand’anche un tale cumulo d’azioni fosse stato ammissibile innanzi al Pretore aggiunto - essendo adempiute le condizioni poste dall’art. 90 CPC (medesima competenza per materia del giudice adito e medesima procedura applicabile alle due cause) -, la situazione sarebbe stata in ogni caso diversa in seconda istanza, visto e considerato che questa Camera è competente per materia a giudicare gli appelli contro le decisioni pretorili in materia di diritto delle obbligazioni rese giusta l’art. 257 CPC (art. 48 lett. b n. 1 LOG), ma non può esprimersi sulle impugnazioni contro le pronunzie pretorili emanate in applicazione dell’art. 251 lett. a CPC, che sono di competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Si aggiunga che l’istante, per impugnare il giudizio pretorile che aveva dichiarato irricevibile la domanda subordinata di rigetto in via provvisoria dell’opposizione, non ha presentato un reclamo (cfr. Jent-Sørensen, ZPO Kurzkommentar, 2ª ed., n. 19 ad art. 257 CPC, che evidenzia il problema derivante dallo sdoppiamento delle vie di ricorso in un caso del genere), come avrebbe invece dovuto fare (art. 309 lett. b n. 3 CPC), ma ha integrato la sua domanda nell’appello, nonostante sapesse, in base all’indicazione dei rimedi giuridici apposta in calce alla decisione, o comunque dovesse sapere, essendo egli stesso un avvocato ed essendo oltretutto qui patrocinato da un legale professionista, che quest’ultima via non era praticabile (cfr. TF 20 novembre 2012 4D_77/2012 consid. 5, secondo cui in tal caso una conversione del rimedio giuridico non entra in considerazione). Se ciò non bastasse, si osserva che la semplice affermazione dell’istante secondo cui “i combinati doc. A, B, G, H e F costituiscono un riconoscimento scritto di debito per fr. 43'200.-, ai sensi dell’art. 82 LEF” (appello p. 10) non costituisce ancora una sufficiente motivazione d’appello (art. 311 cpv. 1 CPC). Su questo punto, l’appello deve pertanto essere dichiarato irricevibile.

 

 

                           11.  Ne discende che l’appello dell’istante dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 43'200.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

 

 

decide:

 

                              I.  L’appello 13 febbraio 2015 dell’AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                         

 

                             II.  Le spese processuali di complessivi fr. 1’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alle appellate complessivi fr. 1’500.- per ripetibili di appello.

 

 

                            III.  Notificazione:

 

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                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                               Il vicecancelliere               

                  

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).