visto l’appello 2 marzo 2015 presentato da
|
|
IS 1
|
|
|
|
contro |
|
la decisione 28 gennaio 2015 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano sezione 1, nella causa SE.2012.333 (procedura semplificata, contratto di appalto) da lui promossa nei confronti di
|
|
CO 1
|
||
|
|
|
|
|
volta a ottenere la condanna della società convenuta al pagamento di fr. 26'000.- oltre interessi dal 31 gennaio 2012, domanda alla quale si è opposta la convenuta e che il Pretore aggiunto ha respinto il 28 gennaio 2015;
appellante l’attore che con atto del 2 marzo 2015 (inc. n. 12.2015.39), chiede, previa ammissione al beneficio del gratuito patrocinio in sede di appello, la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione, disponendo in seconda sede un’istruttoria aggiuntiva;
e ora sull’istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata dall’appellante per la procedura di appello (inc. 12.2015.40);
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con petizione 31 agosto 2012 IS 1, titolare di __________, ha convenuto in giudizio davanti alla Pretura del Distretto di Lugano la società di impresa generale CO 1, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 26'000.- oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2012, a saldo di lavori di gessatore interni ed esterni;
che con la risposta 12 ottobre 2012 la convenuta si è opposta alla petizione;
che al dibattimento 13 novembre 2012 le parti si sono sostanzialmente confermate nelle proprie domande di giudizio;
che fallito un tentativo di componimento extragiudiziale della vertenza, le parti hanno notificato all’udienza del 22 marzo 2013 i rispettivi mezzi di prova;
che al termine dell’istruttoria le parti hanno ribadito nei rispettivi memoriali scritti le proprie domande di giudizio;
che con decisione 28 gennaio 2015 il Pretore aggiunto ha accertato che le parti avevano concluso un contratto d’appalto il 27 settembre 2011 per l’esecuzione di intonaci interni, le finiture di gesso (pareti e soffitti), il cappotto esterno e la stabilitura finale colorata di una casa d’abitazione, che l’attore aveva interrotto i lavori prima del termine, che la convenuta riconosceva una mercede di fr. 30'000.- per i lavori eseguiti e che l’attore non aveva provato i costi e le spese dei lavori forniti, non servendo allo scopo le deposizioni testimoniali eseguite, mentre l’ispezione oculare e la perizia nulla potevano dimostrare, dopo l’intervento di un’altra ditta per terminare i lavori iniziati dall’attore, sicché ha respinto la petizione, l’importo dovuto, dedotto il ribasso contrattualmente previsto, essendo stato coperto dagli acconti di fr. 29’800.- già ricevuti;
che le spese processuali sono state caricate all’attore e per esso, ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, a carico dello Stato dal 12 febbraio 2013;
che l’attore è insorto contro il giudizio pretorile con atto di appello 2 marzo 2015, chiedendone la riforma nel senso di accogliere la petizione per l’importo di fr. 26'000.-, subordinatamente per fr. 10'000.-, previa l’assunzione di nuove prove e l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di appello, con seguito di spese e ripetibili;
che alla convenuta non è stato chiesto di esprimersi sulla domanda di gratuito patrocinio;
che ha diritto al gratuito patrocinio chiunque adempia alle due condizioni cumulative giusta l’art. 117 CPC, ovvero chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b);
che il termine assegnato al richiedente il 4 marzo 2015 per documentare l’asserita indigenza è decorso infruttuoso;
che tuttavia la situazione di indigenza dell’appellante emerge chiaramente dalla documentazione prodotta a sostegno dell’istanza presentata nella parallela causa n. 12.2015.38 (certificati di stipendio mensili, notifiche di tassazione) tra le medesime parti, che costituisce un fatto notorio per questo tribunale;
che il richiedente non sarebbe pertanto in grado di far fronte alle spese processuali (per un importo minimo di fr. 1’300.- secondo gli art. 7 cpv. 1 e 13 LTG in vigore dal 10 febbraio 2015) e all’onorario del suo patrocinatore (per un importo stimabile in fr. 1’000.- in base all’art. 11 Rtar);
che si devono dunque esaminare le probabilità di successo dell'appello giusta l'art. 117 lett. b CPC: la giurisprudenza definisce come prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo sono notevolmente più ridotte che i rischi di sconfitta, e conseguentemente che non possono essere considerate come serie;
che sapere se sussistono sufficienti probabilità di successo deve essere valutato in base ad un esame sommario (art. 119 cpv. 3 CPC) fondato sulle circostanze esistenti al momento dell’introduzione dell’istanza di gratuito patrocinio (sentenza del Tribunale federale 5A_565/2011 del 14 febbraio 2012, consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_417/2009 del 31 luglio 2009, consid. 2.2; Emmel in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger; Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Schulthess, 2010, pag. 813, n. 13 ad art. 117 lett. b CPC e referenze citate);
che l’appellante ha rimproverato al Pretore aggiunto di non aver ritenuto provate le sue prestazioni, in complessivi fr. 26'000.-, di aver considerato solo parzialmente le deposizioni testimoniali, disattendendo l’interrogatorio dell’attore e sostiene che l’istruttoria agli atti, ancorché mutilata dal rifiuto del Pretore aggiunto di procedere all’ispezione oculare e alla perizia, ha permesso di provare l’esecuzione di buona parte dei lavori esterni ed interni;
che inoltre l’appellante ha chiesto di assumere numerose prove in appello, quali l’acquisizione agli atti delle fatture delle ditte fornitrici dell’intonaco e del gesso, l’audizione di 4 testimoni, il richiamo dalla Pretura competente “delle azioni salariali nei confronti dell’attore da parte degli ex-dipendenti”, dall’UEF delle esecuzioni nei confronti di IS 1 e l’edizione da parte di sé medesimo delle fatture __________, __________ ed __________, oltre alla perizia e all’ispezione oculare già rifiutate dal Pretore aggiunto;
che in prima sede l’appellante non ha indicato nella petizione 31 agosto 2012 quali lavori avrebbe eseguito per conto della convenuta e quale mercede avrebbe maturato, come del resto ammette nell’appello (pag. 9), né lo ha spiegato nella replica 13 novembre 2012;
che di conseguenza, come rilevato con pertinenza dal Pretore aggiunto, gli allegati introduttivi dell’attore non contenevano l’esposizione completa dei fatti e l’indicazione dei singoli mezzi di prova con riferimento ai fatti esposti (art. 221 cpv. 1 lett. d, e CPC);
che al dibattimento del 22 marzo 2015 l’attore ha indicato come prove solo la perizia sull’entità del lavoro svolto e i materiali forniti e l’assenza di difetti e l’ispezione oculare per verificare i materiali da lui forniti e i lavori svolti dal medesimo e l’ultimazione della costruzione;
che salvo la perizia e l’ispezione oculare, respinte dal Pretore aggiunto con precisa motivazione, nemmeno contestata dall’appellante in questa sede, gli altri mezzi di prova indicati nell’appello (pag. 2 e 11) sono del tutto nuovi ai sensi dell’art. 317 CPC e l’appellante non spiega i motivi per cui gli stessi, palesemente esistenti e noti all’attore già in prima istanza, non siano stati indicati al Pretore aggiunto;
che, in
altri termini, le probabilità di successo dell’appellante appaiono a un
sommario esame più ridotte di quelle di una sconfitta;
che la domanda di gratuito patrocinio non può dunque essere accolta, mancando
il requisito cumulativo della probabilità di successo prevista dall’art. 117
lett. b CPC;
che la Camera può statuire nella composizione a giudice unico prevista dall’art. 48b lett. b n. 3 LOG;
che per la procedura della domanda di gratuito patrocinio in sede di appello non sono prelevate spese processuali (art. 119 cpv. 6 CPC), né attribuite ripetibili;
che una volta passata in giudicato la presente decisione, all’appellante sarà fissato il termine per versare l’anticipo delle spese di fr. 1’300.-;
che l'impugnabilità di un giudizio incidentale, come quello emesso in tema di assistenza giudiziaria, segue la via dell'azione principale (sentenza del Tribunale federale 5A_565 /2011 del 14 febbraio 2012 consid. 1.1);
che il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso è stabilito in fr. 26'000.-.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 117 CPC,
decide: 1. L’istanza di ammissione al gratuito patrocinio 2 marzo 2015 di IS 1 è respinta.
2. Non si prelevano spese processuali per la procedura incidentale. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
|
|
- -
|
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
La presidente
giudice Epiney-Colombo
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).