Incarto n.
12.2015.43

Lugano

4 febbraio 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e S.Camponovo (giudice supplente)

 

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

 

 

sedente per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE. 2013.5 della Pretura del Distretto di Leventina - promossa con petizione 9 aprile 2013 da

 

 

AP 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

 

contro

 

 

 

AO 1

rappr. dall’ RA 2

 

 

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 17'000.-, oltre accessori, e il rigetto definitivo dell’opposizione al PE n. __________ dell’UEF __________

 

domanda avversata da controparte e che il Pretore con decisione 10 febbraio 2015 ha integralmente respinto;

 

appellante l’attore con atto di appello 10 marzo 2015 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di accogliere integralmente la petizione, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;

 

mentre con scritto 20 aprile 2015 la convenuta “chiede unicamente l’integrale conferma della sentenza 10 febbraio 2015”;

 

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

 

in fatto:                A.  AP 1 e AO 1 hanno intrattenuto una relazione sentimentale negli anni 2007-2008. A causa di alcune difficoltà finanziarie di quest’ultima, AP 1 il 17 giugno 2008 ha prelevato l’importo di fr. 17'000.- da un proprio conto bancario (indicando come causale “Commissione AO 1”, doc. A), consegnandolo a AO 1 brevi manu.

 

                            B.  Nel mese di dicembre 2008 AP 1 è rimasto vittima di un grave incidente della circolazione stradale, che ha comportato un’ospedalizzazione seguita da una lunga degenza in una clinica specializzata a N__________. AO 1, a quel momento già ex compagna di AP 1, si è comunque prodigata per sbrigargli le pratiche burocratiche e amministrative. All’uopo AP 1 ha rilasciato a AO 1 dei fogli firmati in bianco. 

 

                            C.  Con scritto 15 gennaio 2012 AP 1 ha chiesto a AO 1 il rimborso del prestito (doc. D). Il 27 giugno 2012 AP 1 ha fatto spiccare contro di essa il PE n. __________ dell’UEF di __________ per fr. 17'000.- oltre ad interessi al 7% dal 17 giugno 2008, al quale l’escussa ha interposto opposizione (doc. H). Il 4 marzo 2013 quest’ultima ha scritto al patrocinatore dell’ex compagno, sostenendo di avere già restituito l’importo nel novembre 2008 presso l’allora suo domicilio di C__________, aggiungendo che erano state sottoscritte due ricevute di restituzione (una delle quali con la dicitura, da lei apposta, “grazie AO 1”, doc. 1).

 

                            D.  Dopo avere ottenuto l’autorizzazione ad agire, (inc. rich. CM. 2013.2), con petizione 9 aprile 2013 AP 1 ha convenuto in causa AO 1, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 17'000.-, oltre ad interessi di mora dal 17 giugno 2008, con conseguente rigetto definitivo del citato PE nonché con protesta di tasse, spese e ripetibili. L’attore ha sostenuto di non avere mai ricevuto l’importo a suo tempo mutuato né sottoscritto alcuna ricevuta di restituzione. Con risposta 13 maggio 2013 la convenuta ha contestato la pretesa attorea, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili. Essa ha ripetuto di avere restituito l’importo di fr. 17'000.- il 10 novembre 2008, come comprovato dalla ricevuta che l’attore le avrebbe firmato e prodotta in causa (doc. 2).

 

                            E.  Esperita l’istruttoria, consistente nell’interrogatorio delle parti e nell’allestimento di una perizia calligrafica sulle cui risultanze si dirà nei prossimi considerandi, AP 1 e AO 1 hanno rinunciato al dibattimento finale e ribadito le rispettive antitetiche tesi e domande con dei memoriali conclusivi scritti. 

 

                             F.  Con sentenza 10 febbraio 2015 il Pretore del Distretto di Leventina ha integralmente respinto la petizione, caricando ad AP 1 fr. 3'500.- per tasse di giustizia e spese e fr. 2'000.- per ripetibili. In sostanza, il Giudice di prime cure ha ritenuto la ricevuta 10 novembre 2008, prodotta agli atti dalla convenuta (doc. 2), valida e atta a comprovare la restituzione dell’importo di fr. 17'000.- ad AP 1, il quale invece non avrebbe saputo inficiare detto elemento probatorio.

 

                            G.  Con appello 10 marzo 2015 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi, lamentando un’errata valutazione delle prove e una violazione del diritto. In particolare il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto del fatto che il perito calligrafico ha rilevato sulla ricevuta del 10 novembre 2008 (doc. 2) un solco che potrebbe coincidere con quello della firma della seconda ricevuta, ma non vi avrebbe rilevato quello relativo alla dicitura di ringraziamento (“grazie mille S__________”) che la convenuta sostiene di avere apposto. Quest’ultima non avrebbe d’altronde neppure comprovato come avrebbe potuto disporre dell’importo di fr. 17'000.- per la restituzione. Con lo scritto 20 aprile 2015 AO 1 ha chiesto “unicamente l’integrale conferma della sentenza 10 febbraio 2015”.

 

                               

e considerato

 

in diritto:              1.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

                                  Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata il 10 febbraio 2015 e l’appello del 10 marzo 2015 è tempestivo.

 

                             2.  Nel caso concreto è pacifico che tra le parti sia sorto un contratto di mutuo ai sensi dell’art. 312 CO per 17'000.- fr. Controverso è se detto importo sia stato rimborsato, come sostenuto da AO 1, la quale, a sostegno della sua tesi, ha prodotto una ricevuta firmata da AP 1, dalla quale emerge che l’importo di fr. 17'000.- sarebbe stato restituito il 10 novembre 2008 (doc. 2). L’attore ha contestato l’autenticità della ricevuta di pagamento attestante la restituzione del prestito, adducendo di non averla sottoscritta rispettivamente che la stessa sarebbe stata costruita ad arte dalla convenuta usando i fogli che lui le aveva firmato in bianco quando era degente presso la Clinica __________.

 

                             3.  Il valore probatorio di un documento prodotto in causa a sostegno di un’allegazione dipende dalla sua autenticità. A norma dell’art. 178 CPC, conformemente alla regola generale dell’art. 8 CC, la parte che si prevale in causa di un documento deve provarne l’autenticità, quando la stessa è contestata dalla controparte. La contestazione deve essere sufficientemente motivata. La controparte non può pertanto limitarsi ad asserire in maniera generica che il documento è falso. Essa deve addurre tutti gli elementi concreti e/o le prove atti a suscitare nel giudice seri dubbi circa l’autenticità del contenuto del documento o della firma che esso reca, in modo tale che la presunzione di fatto dell’autenticità del documento decada. Se vi riesce, allora la parte che si prevale del documento dovrà dimostrare che lo stesso è autentico (Messaggio concernente il Codice processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, FF 2006, pag. 6694 e seg.; Weibel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2a ed., Zurigo 2013, n. 1, 5 e segg. ad art. 178 CPC).

 

                             4.  Il Pretore, sulla base della perizia calligrafica, ha ritenuto che la firma di AP 1 sulla ricevuta di pagamento prodotta agli atti fosse stata apposta da quest’ultimo, escludendo che la stessa fosse stata traslata da altro documento (decisione impugnata, consid. 3, pag. 5, con riferimento alla perizia calligrafica, doc. VI, pag. 8). Sulla questione se il testo della ricevuta fosse stato aggiunto a uno dei fogli firmati in bianco da AP 1, il primo giudice, sempre sulla base della perizia, ha ritenuto tale ipotesi come non verificabile (decisione impugnata, consid. 3, pag. 5, complemento perizia, pag. 2).

 

                             5.  L’appellante critica il Pretore per non avere tenuto conto della circostanza secondo cui sulla ricevuta di pagamento prodotta agli atti (doc. 2) vi è un solco compatibile al tracciato di un’altra firma dello stesso tipo (perizia, doc. VI, pag. 3) ma non quello corrispondente alla dicitura “grazie mille S__________”, che la convenuta dice di avere apposto sulla seconda ricevuta (cfr. doc. 1, deposizione AO 1, 12 luglio 2013, pag. 5).

                                  Nell’ipotesi in cui AO 1 abbia apposto la dicitura di ringraziamento sul primo foglio di ricevuta, e questo fosse stato sovrapposto al secondo, potrebbe effettivamente essere che un solco relativo a detta dicitura sia riscontrabile su questo secondo foglio. Sennonché, il fatto che i due fogli di ricevuta fossero sovrapposti al momento della scrittura di ringraziamento ad opera della convenuta è una mera supposizione di AP 1, non avvalorata da alcun altro elemento o riscontro probatorio. Né la perizia, né le deposizioni delle parti fanno luce in merito. Abbondanzialmente, si rileva che trattasi di una supposizione esternata per la prima volta in appello, le conclusioni attoree essendo silenti in merito, di modo che la stessa è pure irrricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Altrettanto abbondanzialmente, si osserva che il perito ha rilevato il solco lasciato da un’altra firma vicino alla firma peritata: l’attore non si è tuttavia preoccupato di chiedere alla convenuta dove avesse apposto la dicitura menzionata, e conseguentemente di domandare al perito degli accertamenti (presenza di un solco) pure in tale posto (sempre che sia possibile che resti un solco, materialmente la mano calcando di più quando firma rispetto a quando scrive). La censura, per quanto ricevibile, è dunque priva di fondamento. Ne discende che la conclusione del Pretore, secondo cui AP 1 non è riuscito a inficiare la validità della ricevuta di pagamento del 18 novembre 2010 (doc. 2), regge alle critiche.

                               

                             6.  L’appellante lamenta inoltre il fatto che AO 1 non abbia comprovato, in particolare a mezzo di audizioni testimoniali, la ricezione dei due mutui necessari ad avere l’importo di fr. 17'000.-. Sennonché, come visto sopra, non avendo AP 1 portato sufficienti elementi atti a far dubitare della validità della ricevuta di pagamento prodotta agli atti, a ragione il primo giudice l’ha ritenuta sufficiente a dimostrare l’avvenuto rimborso. Spettava semmai all’appellante, a fronte del suo onere di contestazione giusta l’art. 178 CPC, chiedere l’assunzione testimoniale dei due mutuanti, nel tentativo di far sorgere il dubbio nel giudice circa la validità della ricevuta di pagamento.  

 

                             7.  In definitiva la decisione del Pretore resiste alle critiche e l’appello va quindi respinto. Le spese processuali per la procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di fr. 17'000.-, sono poste interamente a carico dell’appellante, risultato soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica l’assegnazione di un’indennità ripetibile alla convenuta, avendo essa formulato solo una domanda di conferma della sentenza pretorile, senza motivazione e senza protesta di spese e ripetibili (art. 13 cpv. 1 Reg ripetibili).

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

 

 

decide:                 1.  L’appello 10 marzo 2015 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

                             2.  Gli oneri processuali di fr. 3'500.-, già anticipati dall’appellante, restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili d’appello.

 

                             3.  Notificazione:

 

-;

-.

 

                                  Comunicazione alla Pretura.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                          La vicecancelliera

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).