Incarto n.
12.2015.44

Lugano

25 marzo 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unica (art. 48b lett. a LOG)

 

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2014.218 (procedura semplificata, contratto di lavoro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 11 giugno 2014 da

 

 

AO 1

 

 

contro

 

 

AP 1

 

 

 

 

 

chiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr. 14'263.70 per pretese salariali, domanda alla quale si è opposto il convenuto al dibattimento del 12 gennaio 2015 e che il Pretore ha accolto con decisione 4 febbraio 2015; 

 

appellante il convenuto che con scritto 2 marzo 2015 dichiara di ricorrere in appello e chiede in sostanza di respingere la petizione;  

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

                                  che __________ ha sottoscritto il 22 giugno 2012 un contratto di lavoro con la società S__________ in fondazione, per la quale agiva AP 1;

 

                                  che la società non è stata iscritta a Registro di commercio;

 

                                  che __________ ha disdetto il contratto di lavoro con effetto immediato il 13 maggio 2013, per mancato pagamento dello stipendio, e si è annunciata all’assicurazione per la disoccupazione, dalla quale ha ricevuto l’importo di fr. 14'263.70, corrispondente allo stipendio nel termine legale di disdetta;

 

                                  che dopo aver ottenuto l’autorizzazione ad agire (inc. CM.2014.33) la AO 1, subingredita nei diritti della lavoratrice (art. 29 LADI), ha convenuto in giudizio l’11 giugno 2014 AP 1 davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendogli il pagamento di fr. 14'263.70;

 

                                  che al dibattimento del 12 gennaio 2015 il convenuto si è opposto alle domande di petizione, rilevando in particolare che la lavoratrice era alle dipendenze della società in costituzione e non alle sue e che non aveva svolto alcuna attività lavorativa;  

 

                                  che con decisione 4 febbraio 2015 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, dopo aver accertato che la dipendente aveva disdetto con effetto immediato il contratto di lavoro per mancato pagamento dello stipendio, ha respinto le argomentazioni del convenuto e lo ha condannato a versare all’attrice l’importo di fr. 14'263.70;

 

                                  che con scritto 2 marzo 2015, intitolato ricorso, AP 1 dichiara di ricorrere contro la decisione e chiede di respingere la pretesa di petizione;

 

                                  che l’appello non è stato notificato alla controparte;

 

                                  che contro una decisione emanata in procedura semplificata e il cui valore è di almeno fr. 10'000.-, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 30 giorni (art. 314 CPC) e che ha per legge effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC);

 

                                  che l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (DTF 137 III 317);

 

                                  che è irricevibile e non può quindi essere esaminata nel merito la motivazione di appello identica agli allegati di causa di prima istanza (sentenza del Tribunale federale 4A_97/2014 del 26 giugno 2014 consid. 3.3) o che contiene critiche generiche alla decisione impugnata o che rinvia a quanto già esposto in prima sede (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1 settembre 2014, in SZZP 2015 pag. 52);

                                 

                                  che nel suo scritto del 2 marzo 2015 il convenuto ribadisce gli argomenti e i fatti già esposti al dibattimento del 12 gennaio 2015, e sui quali il Pretore ha preso posizione respingendoli, senza spiegare perché sarebbero errati gli accertamenti e le deduzioni del primo giudice;

 

                                  che sprovvisto di ogni critica alla decisione pretorile, l’appello è manifestamente irricevibile per carenza di motivazione e può essere deciso dalla Camera nella composizione a giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a n. 2 LOG, senza notificare l’atto alla controparte (art. 312 cpv. 1CPC); 

 

                                  che non si prelevano spese processuali, trattandosi di pretese derivanti da un contratto di lavoro con valore inferiore a fr. 30'000.- (art. 114 lett. b CPC), mentre non si attribuiscono ripetibili all’appellata, alla quale non è stato chiesto di esprimersi sull’appello;

 

 

Per questi motivi,

 

decide:

 

                             1.  Trattato come appello, il ricorso 2 marzo 2015 di AP 1 è irricevibile.

 

                             2.  Non si prelevano spese processuali e non si attribuiscono ripetibili.

 

                             3.  Notificazione:

 

-

-

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

La presidente                 

Giudice Epiney-Colombo

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).