Incarto n.
12.2015.47

Lugano

27 maggio 2015/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2013.85 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 30 aprile 2013 da

 

 

AP 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

 

contro

 

 

 

AO 1

rappr. dall’ RA 2

 

 

 

 

 

con cui l’attore ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 50'000.- nei confronti della convenuta e la cancellazione dell’esecuzione di cui al PE __________ dell’UE di Lugano;

 

domanda avversata dalla convenuta con risposta 29 giugno 2013 e che il Pretore ha stralciato dai ruoli con decisione 26 novembre 2013 per mancato versamento del secondo anticipo entro l’ultimo termine assegnato con ordinanza 15 ottobre 2013;

 

e ora sull’appello 18 marzo 2015 dell’attore contro la decisione 10 febbraio 2015 del Pretore che ha respinto la sua istanza 5 dicembre 2013 volta alla concessione di un ulteriore termine per procedere con il versamento dell’anticipo richiesto;

 

mentre con risposta 1° maggio 2015 la convenuta chiede di dichiarare l’appello irricevibile, subordinatamente di respingerlo;

 

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto:

 

in fatto ed in diritto:

 

che in data 30 aprile 2013 AP 1 ha introdotto un’azione di disconoscimento del debito nei confronti di AO 1 in relazione all’esecuzione da quest’ultima promossa nei suoi confronti per un importo di fr. 50'000.- di cui al PE __________ dell’UE di Lugano;

 

che con risposta 29 giugno 2013 la convenuta ha postulato la reiezione dell’azione;

 

che con decisione 30 agosto 2013 il Pretore ha assegnato ad AP 1, tramite il suo patrocinatore, un termine di 30 giorni per versare fr. 900.- quale secondo anticipo delle spese giudiziarie;

 

che decorso infruttuoso il termine di pagamento, con decisione 15 ottobre 2013 il Pretore ha assegnato alla parte AP 1 un ultimo termine di 10 giorni per versare l’anticipo richiesto, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento non sarebbe entrato nel merito dell’azione;

 

che costatato il mancato versamento dell’importo richiesto nel termine suppletorio assegnato, con decisione 26 novembre 2013 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli;

 

che con istanza di restituzione di termine 5 dicembre 2013 AP 1 ha postulato la concessione di un ulteriore termine per il pagamento del secondo anticipo e l’annullamento della decisione di stralcio, facendo valere che il suo stato di salute non gli consentiva di avere la necessaria concentrazione per poter seguire i propri problemi secondari, dovendosi concentrare sui fatti essenziali, di qui l’assenza di colpa per non aver rispettato i termini impartiti;

 

che AO 1 ha chiesto la reiezione dell’istanza;

 

che con decisione 10 febbraio 2015 il Pretore ha respinto l’istanza dal momento che nulla provava che l’attore non fosse in grado di comprendere il significato e la portata della richiesta né di effettuare il versamento o perlomeno di segnalare al proprio legale gli asseriti problemi di salute;

 

che con appello 18 marzo 2015 AP 1 chiede l’annullamento della decisione del Pretore e la concessione di un ulteriore termine per procedere al versamento della seconda richiesta di anticipo e contestuale riattivazione della causa di cui all’inc. n. OR.2013.85;

 

che l’appellante rimprovera al Pretore di non aver tenuto conto che al momento della ricezione delle ordinanze 30 agosto 2013 e 15 ottobre 2013 si trovava in uno stato di esaurimento tale da non essere in grado di far fronte neanche alle più piccole operazioni di amministrazione e gestione dei propri incombenti, come dimostrerebbe il certificato medico doc. D; di qui, prosegue l’appellante, l’assenza di colpa nell’omesso versamento dell’anticipo e conseguente realizzazione delle condizioni previste dall’art. 148 CPC per la concessione di un termine suppletorio;

 

che con la risposta 1° maggio 2015 AO 1 ha chiesto di dichiarare l’appello irricevibile, in via subordinata di respingerlo;

 

che il rifiuto della concessione di un termine suppletorio è una decisione finale quando il giudice di prima istanza ha già chiuso la procedura e la richiesta della parte che non ha osservato un termine tende alla sua riapertura, come nel caso in esame;

 

che nelle predette circostanze la possibilità di un appello (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC) o di un reclamo (art. 319 lett. a CPC) dev’essere data quale protezione giuridica della parte richiedente, malgrado il tenore dell’art. 149 CPC (v. DTF 139 III 478, in particolare consid. 6.3 e 7.3);

che anche volendo prescindere dal fatto che non è dato sapere quale fosse la situazione di AP 1 prima del 20 settembre 2013, si osserva che da questa data il dr. med. __________ ha costatato una “fase di esaurimento vicino al burn-out” e “consigliato di prendere una terapia antidepressiva leggera, ma soprattutto di staccare un po’ la spina dal lavoro per poter ricaricare le batterie.....” (v. doc. D);

 

che ciò non significa affatto, come sostenuto nel gravame, che l’appellante si trovava in uno stato di esaurimento tale da non poter far fronte alle piccole operazioni della vita quotidiana;

che in ogni modo non è ammissibile né scusabile, nella situazione descritta dal medico, omettere di versare l’anticipo riferito a una causa del valore di fr. 50'000.- allorquando si ha a disposizione oltre un mese e mezzo;

 

che se una malattia grave e subitanea che impedisce di agire durante l’intero termine o alla fine dello stesso rientra nella casistica della colpa lieve (v. Trezzini, CPC - Comm, art. 101, pag. 421 i.f.), è ben evidente che uno stato di esaurimento vicino al “burn-out” necessitante una terapia antidepressiva leggera e sostanzialmente un po’ di riposo (v. ancora doc. D) non rientra invece nel concetto di colpa lieve o addirittura in quello di assenza di colpa come a torto preteso dall’appellante;

 

che l’appello dev’essere pertanto respinto e le spese giudiziarie poste a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC);

 

che il valore litigioso per un eventuale ricorso al Tribunale federale ammonta a fr. 50'000.-, pari al valore della causa di disconoscimento del debito;

 

che la reiezione del gravame rende inutile pronunciarsi sulla domanda di effetto sospensivo, formulata dall’appellante in data 24 aprile 2015 e alla quale si è opposta la parte appellata con osservazioni 2 maggio 2015;

 

che in ogni modo si osserva che l’eventuale concessione dell’effetto sospensivo non avrebbe comportato l’accoglimento dell’istanza 5 dicembre 2013 (non spettando a questa Camera di assegnare un nuovo termine per il versamento di anticipi di prima sede), e di conseguenza neppure la sospensione della decisione 26 novembre 2013, contrariamente a quanto sembra credere l’appellante.

 

 

 

 

Per i suesposti motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar,

 

decide:

1. L’appello 18 marzo 2015 di AP 1 è respinto.

 

 

2. La domanda di effetto sospensivo 24 aprile 2015 è priva di oggetto.

 

 

3. Le spese processuali, di complessivi fr. 1’000.-, sono poste a carico di AP 1 che rifonderà a AO 1 fr. 600.- a titolo di

4. Notificazione:

 

-

 

-

 

                               Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

 

 

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                               Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza  o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).