Incarto n.
12.2015.50

Lugano

9 giugno 2016/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Balerna

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2009.810 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 28 dicembre 2009 da

 

 

 AP 1

 AP 2

 AP 3

 AP 4

tutti rappr. da RA 1

 

 

contro

 

 

 

 AO 1

rappr. da RA 2

 

 AO 2

 AO 3

 

entrambe rappr. da RA 3

 

 

 

 

con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 741'045.15, somma poi aumentata in sede conclusionale a fr. 801'072.40, oltre interessi al 5% dal 28 dicembre 2007;

 

domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 13 febbraio 2015 ha respinto;

 

appellanti gli attori con atto di appello 25 marzo 2015, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre le convenute AO 2 e AO 3, con risposta 27 aprile 2015, rispettivamente il convenuto AO 1, con risposta 5 maggio 2015, postulano la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                             1.  Il 28 dicembre 2007, alle ore 10.25 circa, nella località di __________, sulla Strada di __________, mentre si apprestava ad attraversare le strisce pedonali (da destra verso sinistra), l’allora sessantatreenne E__________ __________ è stato investito da un autobus di linea che stava sopraggiungendo, guidato da AO 1 e di cui la società AO 2, la cui assicuratrice RC era AO 3, era la detentrice. Nell’incidente, il pedone ha riportato gravi lesioni ed è successivamente deceduto il 13 settembre 2009.

 

 

                             2.  Con petizione 28 dicembre 2009 AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4, che hanno preteso di agire in parte per sé e in parte in qualità di eredi di E__________ __________ (la prima essendone stata la moglie e gli altri essendone stati i figli), hanno convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AO 1, AO 2 e AO 3, al fine di ottenerne la condanna in solido al pagamento di un importo poi aumentato in sede conclusionale da fr. 741'045.15 a fr. 801'072.40 oltre interessi. Ritenendo che la responsabilità dell’incidente fosse interamente ascrivibile al conducente dell’autobus, che del resto non era riuscito a discolparsi, essi hanno preteso il risarcimento per l’orologio e per gli indumenti di E__________ __________ (fr. 3'000.-), per i pranzi e le cene consumati fuori casa durante le degenze ospedaliere di quest’ultimo (fr. 15'300.-), per le spese di viaggio e le spese telefoniche assunte durante quelle degenze (fr. 8'890.- e fr. 1'504.70), per le spese dell’alloggio provvisorio e dell’appartamento di __________ (fr. 92'175.-), per la perdita di guadagno di AP 1 (fr. 69'333.-), per la perdita di guadagno di AP 3 (fr. 25'000.-), per la rinuncia alle vacanze di AP 2 (fr. 3'000.-), per i due traslochi effettuati (fr. 4'000.-), per la retta della casa per anziani di E__________ __________ (fr. 6'675.-), per i mezzi ausiliari a lui acquistati (fr. 7'400.-), per le sue spese funerarie (fr. 7'681.25), per la sua perdita di guadagno (fr. 11'621.40 e fr. 3'618.-), per le perdite previdenziali da lui subite (fr. 60'027.25), per la perdita di sostegno patita da AP 1 (fr. 218'446.80), per il torto morale di AP 1 (fr. 100'000.-), per il torto morale di AP 2, AP 3 e AP 4 (fr. 50'000.- per ciascuno) e per le spese legali preprocessuali (fr. 13'400.-).   

                                  I convenuti si sono integralmente opposti alla petizione.

 

 

                             3.  Con sentenza 13 febbraio 2015 il Pretore ha respinto la petizione (dispositivo n. 1) ed ha posto la tassa di giustizia di fr. 12'000.- e le spese di fr. 6'500.- a carico degli attori, tenuti altresì a rifondere in solido a titolo di ripetibili complessivi fr. 30'000.- a AO 2 e a AO 3 e fr. 30'000.- a AO 1 (dispositivo n. 2).

                                  Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che, pur essendo pacificamente date le condizioni per ammettere un obbligo risarcitorio dei convenuti ai sensi dell’art. 58 LCStr, costoro avevano recato la prova liberatoria di cui all’art. 59 cpv. 1 LCStr.

 

 

                             4.  Con l’appello 25 marzo 2015, che qui ci occupa, gli attori hanno chiesto di riformare la decisione pretorile nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili. Essi hanno contestato che nel caso di specie i convenuti avessero effettivamente fornito la prova liberatoria dell’art. 59 cpv. 1 LCStr.

                                  Delle risposte dei convenuti (quella inoltrata il 27 aprile 2015 da AO 2 e da AO 3, rispettivamente quella presentata il 5 maggio 2015 da AO 1), con cui è stata postulata la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

 

 

                             5.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

 

 

                             6.  Giusta l’art. 58 LCStr se, con un veicolo a motore che è in esercizio, è cagionata la morte o la lesione corporale di una persona oppure un danno materiale, il detentore è civilmente responsabile dei danni (cpv. 1), ritenuto in particolare che egli è civilmente responsabile, come se si trattasse di colpa propria, per la colpa del conducente e delle persone che coadiuvano all’uso del veicolo a motore (cpv. 4). Ai sensi dell’art. 65 cpv. 1 LCStr la parte lesa può agire contro l’assicurazione nei limiti della copertura stipulata nel contratto di assicurazione.

                                  In virtù dell’art. 59 cpv. 1 LCStr il detentore è pero liberato dalla responsabilità civile se prova che l’infortunio è stato cagionato da forza maggiore oppure da colpa grave della parte lesa o di un terzo, senza che vi sia colpa da parte sua o delle persone per le quali è responsabile e senza che un difetto del veicolo a motore abbia contribuito a cagionare l’infortunio.

 

 

                             7.  Nella decisione qui impugnata il Pretore è come detto giunto alla conclusione che nell’occasione i convenuti erano stati in grado di fornire la prova liberatoria di cui all’art. 59 cpv. 1 LCStr.

 

 

                          7.1.  Il primo giudice, per stabilire la dinamica dell’incidente, ha innanzitutto ritenuto di riassumere i dati emersi dall’inchiesta penale avviata contro AO 1, che erano i seguenti (risultanti dalle informazioni raccolte dalla polizia e dall’esame della “scatola nera” RAG 1000 montata sull’autobus oggetto della perizia dell’ing. M__________ __________, nell’inc. rich. VI° atto 4).

                                  La mattina del 28 dicembre 2007, giornata soleggiata e con il fondo stradale asciutto, AO 1 era partito da Paradiso alla guida dell’autobus di linea della AO 2 in direzione di __________. Percorrendo la Strada di __________, dopo aver oltrepassato la fermata Posta di __________, che aveva necessitato unicamente di un rallentamento poiché non vi erano passeggeri intenzionati a scendere o salire, l’autobus ha proseguito la propria corsa in salita, raggiungendo la velocità di 35-36 km/h in prossimità della zona dove è poi avvenuta la collisione. A circa 10.5 metri dall’impatto, AO 1 ha notato E__________ __________ ed ha poi eseguito la manovra di frenata, dopo un tempo di reazione stimato di 1 secondo che ha comportato che di fatto la frenata è iniziata allorquando l’autobus si trovava, per 0.5 metri, già sulle strisce pedonali. La frenata ha occupato uno spazio totale di 14.10 metri. I segni della collisione tra il pedone ed il mezzo di trasporto sono stati rinvenuti sul vetro laterale destro dell’autobus, nella zona compresa tra il parabrezza e la porta anteriore destra. Al momento dello scontro, l’autobus si trovava in fase di frenata da circa 2 metri e circolava ad una velocità di 30 km/h. Questi erano in sintesi i dati oggettivi risultanti dalla ricostruzione effettuata dal perito ing. M__________ __________.

                                  In sede penale, AO 1 aveva poi dichiarato che nell’approssimarsi al passaggio pedonale si era premurato di osservare i dintorni dello stesso onde poter scorgere per tempo eventuali pedoni intenzionati ad attraversare, ma avrebbe visto unicamente una persona presente sul marciapiede, ad una distanza di circa 3 metri dalla carreggiata, che rivolgeva il proprio sguardo verso la parte opposta della strada e che non sembrava quindi minimamente intenzionata ad attraversare. Egli aveva dichiarato inoltre di non aver più controllato di conseguenza l’attività del pedone e di essersi concentrato solo sul campo stradale, e, solo quando l’autobus era già sulle strisce pedonali, di aver scorto il pedone che si accingeva ad attraversare. Ed aveva aggiunto di aver quindi frenato in seguito all’urto.

 

 

                          7.2.  Il Pretore ha quindi provveduto alla discussione delle risultanze probatorie, rispettivamente alla loro sussunzione giuridica.

                                  Esprimendosi sugli accertamenti fattuali effettuati in sede penale, egli ha osservato che alla luce dei successivi riscontri peritali la versione resa da AO 1 doveva essere parzialmente corretta, e meglio nel senso che la frenata era in realtà iniziata quando l’autobus si trovava per circa 0.50 metri sulle strisce pedonali e che pertanto, tenendo conto del tempo di reazione stimato in circa 1 secondo, questi risultava aver notato il pedone approssimativamente a 10 metri dalle strisce e l’impatto era quindi avvenuto a frenata già iniziata, il tutto aggiungendo che in ogni caso si trattava di discrepanze relative a frazioni di secondo che non risultavano avere alcun influsso su quella che era la disamina della fattispecie. Ciò posto, il Pretore ha quindi evidenziato che questa stessa ricostruzione dei fatti era stata posta alla base del decreto di abbandono emesso dal Procuratore Pubblico il 17 agosto 2009 (doc. 6 delle convenute 2 e 3) [N.d.R. nonché della decisione di reiezione della successiva istanza di promozione dell’accusa resa il 2 novembre 2009 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello, doc. 7 delle convenute 2 e 3], poi oggetto della sentenza 22 marzo 2010 del Tribunale federale (doc. O, inc. n. 6B_1070/2009), decisione quest’ultima che in sostanza aveva constatato la mancanza di arbitrio relativamente alle valutazioni della dinamica dell’incidente effettuate dalle istanze inferiori, ma non solo.

                                  Secondo il Pretore, in quel giudizio il Tribunale federale aveva pure escluso una negligenza nel comportamento di AO 1, che in particolare non aveva violato gli art. 33 cpv. 2 LCStr e 6 cpv. 1 ONC regolanti il comportamento del conducente da adottarsi in prossimità dei passaggi pedonali: per il Tribunale federale, l’assenza di pedoni intenzionati ad attraversare (E__________ __________ aveva in effetti lo sguardo rivolto verso il lato opposto della carreggiata), la chiara visibilità e l’assenza di pedoni “sensibili” nelle vicinanze del passaggio pedonale (bambini, anziani) avevano determinato che AO 1 potesse procedere senza rallentare in prossimità delle strisce pedonali e che la sua velocità (di 35-36 km/h) era di fatto adeguata, anche per un mezzo pesante come lo era un autobus; la visuale aperta e senza ostacoli in una giornata soleggiata rendeva quindi sufficientemente monitorabile il passaggio pedonale in fase di avvicinamento, ciò che avrebbe permesso al conducente dell’autobus di adeguarsi per tempo al comportamento di pedoni che avessero tempestivamente manifestato l’intenzione di attraversare sulle strisce pedonali; per quanto atteneva alle persone che si trovavano invece solo nei pressi del passaggio pedonale, senza evidenti intenzioni di attraversarlo, come E__________ __________, il conducente dell’autobus poteva e doveva invece contare sul loro corretto comportamento (art. 26 cpv. 2 LCStr), ossia doveva poter dar per scontata l’assenza di movimenti improvvisi o scorretti; il conducente doveva quindi potersi attendere che un pedone intenzionato ad attraversare manifestasse per tempo la sua intenzione, oppure, nel caso non lo avesse fatto, che attendesse il passaggio del veicolo prima di immettersi sul passaggio pedonale. Alla luce di questi accertamenti e di queste conclusioni, ritenuti pienamente vincolanti anche per il giudice civile siccome il Tribunale federale non aveva reso il suo giudizio in base al principio in dubio pro reo, ma in ogni caso da approvare anche in assenza di un eventuale loro effetto vincolante stante la loro perfetta linearità e condivisibilità, il Pretore ha innanzitutto escluso l’esistenza di una colpa del conducente dell’autobus.

                                  Non entrando in linea di conto l’esistenza di eventuali difetti dell’autobus, il primo giudice ha quindi esaminato se nell’occasione al pedone potesse essere rimproverata una colpa grave, questione a cui ha dato risposta affermativa. A suo dire, non avendo E__________ __________ potuto rendere una deposizione sulla dinamica dell’incidente, non essendo possibile dare credito alle esternazioni da lui espresse dopo l’impatto (secondo cui sarebbe “caduto”) e non entrando in considerazione l’ipotesi - per altro sconfessata dal suo medico di famiglia dr. F__________ - di un suo malore, il suo comportamento andava valutato sulla scorta delle informazioni assunte, che in gran parte ricalcavano però specularmente quelle già analizzate in precedenza: andava infatti rilevato che E__________ __________ era un utente della strada adulto ed esperto, che inoltre non si trovava in quello stato di particolare agitazione tipica del pedone che in determinate situazioni notoriamente si assume rischi maggiori dell’ordinario, ad esempio per via della fretta o altro (cfr. TF 23 dicembre 2009 4A_479/2009 consid. 5.2 e 6.2), e dei quali quindi i conducenti di veicoli a motore devono tenere conto; egli aveva la possibilità di osservare con attenzione il campo stradale nella sua fase di avvicinamento al passaggio pedonale, essendo la giornata bella, il suo campo visivo ampio e la strada sgombra da particolari pericoli; siccome egli risultava essersi immesso sulle strisce pedonali al più presto nel momento in cui AO 1 era giunto a circa 10 metri dal passaggio pedonale, appariva di conseguenza evidente che egli in quanto pedone non aveva prestato sufficiente attenzione al traffico stradale, al quale avrebbe dovuto dare la precedenza: l’autobus infatti era in quel momento già troppo vicino alle strisce per potersi arrestare per tempo (cfr. TF 115 II 283 consid. 2a); pertanto, che si fosse trattato di disattenzione o di cattiva valutazione del traffico, l’errore di non aver manifestato l’intenzione di attraversare e di essersi comunque immesso sul passaggio pedonale appariva evidente e grossolano, tanto da poter venir considerato come colpa grave; del resto, in base alla giurisprudenza, l’attraversamento improvviso della carreggiata senza prestare la dovuta attenzione rappresentava precisamente il caso di colpa grave atta ad emergere quale unico elemento di causalità adeguata dell’incidente (cfr. DTF 115 II 283 consid. 2a), e del resto lo stesso Tribunale federale, nella già menzionata decisione (doc. O), aveva in più punti chiarito come il conducente dell’autobus non dovesse attendersi comportamenti “scorretti” o “improvvisi”, che la ricostruzione dei fatti attribuiva invece ineluttabilmente a E__________ __________.

 

 

                             8.  In questa sede gli attori hanno censurato la conclusione a cui è giunto il Pretore, sollevando tutta una serie di argomentazioni, che verranno trattate qui di seguito.

 

 

                          8.1.  Essi hanno innanzitutto rimproverato al giudice di prime cure di essersi ritenuto vincolato dalle decisioni di abbandono rese nell’ambito del procedimento penale promosso contro AO 1, in realtà non vincolanti sul tema della colpa, tanto più che in ambito penale nemmeno si era tenuto conto del rischio di esercizio insito nell’uso di un autobus. La censura è infondata.

                                 

 

                       8.1.1.  In merito alla prima questione, si osserva che, pur essendo vero che il giudizio con cui il Pretore aveva dichiarato di aver ritenuto vincolanti, siccome rese in base al principio in dubio pro reo, le decisioni pronunciate in sede penale era erroneo (il giudizio di non luogo a procedere rispettivamente di reiezione dell’istanza di promozione dell’accusa non essendo in realtà vincolante per il giudice civile, cfr. Brehm, Berner Kommentar, 4ª ed, n. 14 e 15 segg. ad art. 53 CO; II CCA 11 ottobre 2006 inc. n. 12.2005.116, 8 febbraio 2012 inc. n. 12.2010.233, 28 agosto 2012 inc. n. 12.2011.14), è però altrettanto vero che il giudice di prime cure aveva poi aggiunto che in ogni caso gli accertamenti e le conclusioni rese in sede penale sarebbero stati da approvare anche in assenza di un effetto vincolante stante la loro perfetta linearità e condivisibilità, senza per altro che in questa sede sia stato minimamente spiegato (fatto salvo quanto si dirà qui di seguito, rispettivamente al prossimo considerando) per quali ragioni questa sua argomentazione, frutto di un apprezzamento delle circostanze di fatto e di diritto rilevanti, sarebbe stata errata e così da riformare (art. 311 cpv. 1 CPC): del resto, contrariamente a quanto preteso dagli attori, nulla impediva al giudice civile di far proprie le conclusioni delle autorità penali, se e laddove le riteneva convincenti, non essendo neppure vero che egli non avrebbe potuto far altro che confermare la responsabilità del conducente dell’autobus.

 

 

                       8.1.2.  Sul secondo aspetto evocato, si osserva che è di per sé a ragione che gli attori hanno rilevato che in ambito penale non si doveva tener conto e nemmeno si era tenuto conto del rischio di esercizio insito nell’uso di un autobus. Sennonché la circostanza non migliora la loro posizione. A parte il fatto che la rilevanza del rischio di esercizio di un veicolo a motore è stata evocata per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede, si osserva in effetti che il rischio di esercizio può essere tenuto in considerazione unicamente nella ripartizione del concorso al risarcimento tra più detentori di veicoli a motore responsabili per i danni subiti da un terzo in un infortunio nel quale è coinvolto un veicolo a motore (art. 60 cpv. 2 LCStr, fermo restando che il rischio di esercizio non entra in considerazione se il detentore può prevalersi dell’art. 59 cpv. 1 LCStr, cfr. Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3ª ed., n. 2.3 e 2.7 ad art. 60 LCStr), rispettivamente nella ripartizione del concorso al risarcimento tra tutti i detentori di veicoli a motore intervenuti in un infortunio nel quale è coinvolto un detentore che è stato vittima di lesioni corporali (art. 61 cpv. 1 LCStr), fattispecie queste che qui però non ricorrono.

 

 

                          8.2.  Gli attori hanno in seguito evidenziato che la responsabilità civile dei convenuti avrebbe comunque dovuto essere confermata anche alla luce delle risultanze del procedimento penale ed in particolare del fatto che il conducente dell’autobus, per sua stessa ammissione, nell’approssimarsi al passaggio pedonale ed osservando i dintorni onde poter scorgere eventuali pedoni intenzionati ad attraversare aveva visto una persona, verosimilmente E__________ __________, presente sul marciapiede a una distanza di 3 metri dalla carreggiata che rivolgeva il proprio sguardo verso la parte opposta della strada e ciononostante aveva ammesso di non aver poi più controllato l’attività del pedone e di essersi concentrato, con un comportamento imprudente, solo sul campo stradale: infatti, la presenza di un pedone, ancorché a una distanza di 3 metri dalla carreggiata, avrebbe dovuto mettere in allarme il conducente, che avrebbe dovuto prestare particolare attenzione alla situazione in loco e alle intenzioni di quel pedone, tenendolo d’occhio in modo costante, rispettivamente riducendo la velocità. Sempre a loro dire, il Pretore avrebbe pure minimizzato le discrepanze relative al tempo di reazione e alla frenata. Il rilievo è infondato.

 

 

                       8.2.1.  Nella sentenza di cui al doc. O, che come detto non è di per sé vincolante per il giudice civile ma dalle cui convincenti conclusioni non vi è ragione di discostarsi (anche perché i fatti alla base di quel giudizio erano proprio quelli che il Pretore aveva successivamente posto alla base della sua sentenza, senza che quel suo assunto sia stato qui censurato), il Tribunale federale, dopo aver esposto i principi legali e giurisprudenziali attinenti alla fattispecie (a cui si può qui rinviare), aveva in effetti ritenuto che nell’occasione il pedone visto dal conducente dell’autobus non stava transitando sul passaggio pedonale, né vi stava accedendo, né attendeva dinanzi ad esso con la riconoscibile intenzione di attraversarlo. Confrontata con le medesime obiezioni sollevate ora dagli attori, che possono essere evase allo stesso modo, l’Alta Corte aveva da una parte osservato che, sostenendo che l’autista avrebbe dovuto in ogni caso ridurre la propria velocità concentrando costantemente l’attenzione sul pedone per il solo fatto che questi si trovava sul marciapiede all’altezza del passaggio pedonale, costoro avevano disatteso che la persona avvistata era però rivolta verso la parte opposta della strada (ossia verso destra), e meglio in direzione delle caselle dell’ufficio postale (cfr. verbale di interrogatorio 28 dicembre 2007 di AO 1 innanzi alla Polizia cantonale nel plico doc. A p. 2, verbale di interrogatorio 23 settembre 2008 di AO 1 innanzi al Ministero Pubblico p. 2 nell’inc. rich. VI°), e non erano dati elementi concreti che permettessero al conducente di ritenere che essa o un altro pedone potesse comunque immettersi improvvisamente sul passaggio pedonale, fermo restando che la possibilità meramente astratta che un utente della strada potesse anche non comportarsi correttamente non costituiva un indizio o una circostanza particolare che lasciasse supporre concretamente una sua attitudine scorretta ed era quindi insufficiente al riguardo. Dall’altra i giudici federali avevano pure rilevato, ciò che può qui essere confermato, che nemmeno la velocità di 35-36 km/h potesse essere ritenuta in concreto inadeguata: essa era infatti inferiore in modo apprezzabile al limite massimo di 50 km/h consentito nelle località; d’altra parte, l’incidente si era verificato alle 10.25, in condizioni stradali, di circolazione e di visibilità favorevoli; altri pedoni non erano presenti nello spazio visibile e la vittima era una persona adulta nei cui confronti non si imponeva una prudenza particolare; come detto, nemmeno erano dati indizi concreti o circostanze che avrebbero dovuto far contare su un comportamento scorretto del pedone, sicché al conducente non spettava un obbligo di prudenza supplementare; il solo fatto che questi fosse alla guida di un automezzo pesante in prossimità di un passaggio pedonale non consentiva di ritenere inadeguata la sua velocità di 35-36 km/h.

 

 

                       8.2.2.  L’osservazione degli attori, generica e non meglio specificata, secondo cui il Pretore, correggendo la versione dei fatti di AO 1 alla luce delle risultanze peritali senza per altro che essi avessero qui censurato quella ricostruzione, avrebbe inoltre minimizzato le discrepanze relative al tempo di reazione e alla frenata è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), anche perché essi non hanno illustrato le conclusioni che a loro dire si sarebbe dovuto trarne. Essa sarebbe comunque stata destinata all’insuccesso anche se fosse stata ricevibile. A fronte di un tempo di reazione che di regola può essere stabilito in 1 secondo (cfr. DTF 115 II 283 consid. 1a e 1b; TF 10 luglio 2007 6B_257/2007 consid. 5.2, secondo cui il tempo di reazione poteva essere ridotto a 0.6 - 0.7 secondi se il conducente doveva tenersi pronto a frenare, ciò che non era qui il caso) e del fatto che un ritardo a frenare può essere considerato colpevole solo se la frenata avviene poi con un ritardo superiore a 0.5 secondi (DTF 92 IV 20 consid. 2, 115 II 283 consid. 1b), è in effetti incontestabile che al conducente dell’autobus, che risulta qui aver frenato già dopo 1 secondo (perizia dell’ing. M__________ __________ p. 8, nell’inc. rich. VI° atto 4), in nessun caso (anche laddove, per ipotesi, egli avesse dovuto tenersi pronto a frenare) poteva essere imputata una responsabilità per l’incidente, avvenuto 0.2 secondi dopo l’inizio della frenata (perizia dell’ing. M__________ __________ p. 8, nell’inc. rich. VI° atto 4).

 

 

                          8.3.  Gli attori hanno infine rimproverato al Pretore di aver ritenuto, per altro in violazione delle norme sull’onere della prova, che i convenuti avessero dimostrato l’esistenza di una colpa grave ed esclusiva addebitabile al pedone, quando invece non risultava che una tale prova fosse stata apportata, non essendo per altro stato spiegato quali sarebbero state le prove in tal senso. Non era poi vero che nella fattispecie non si fosse in presenza di quello stato di particolare agitazione tipica del pedone che in determinate situazioni notoriamente si assume rischi maggiori dell’ordinario e dei quali quindi i conducenti di veicoli a motore devono tenere conto, essendo al contrario pacifico che l’incidente era avvenuto davanti alla Posta di Castagnola per cui ogni automobilista avrebbe potuto e dovuto tener conto che un pedone recatosi alle caselle postali dell’ufficio postale avrebbe poi potuto attraversare la strada per dirigersi al posteggio antistante. E in ogni caso al pedone non poteva essere rimproverata alcuna colpa in quanto lo stesso si apprestava ad attraversare il campo stradale su un passaggio pedonale ed aveva la precedenza, poco importando se al momento dell’attraversamento l’autobus fosse già troppo vicino per potersi arrestare in tempo. La censura è ancora una volta infondata.

 

 

                       8.3.1.  In merito alla prima questione, si osserva che il Pretore, dopo aver giustamente posto a carico dei convenuti il relativo onere della prova (art. 8 CC), ha chiaramente illustrato le ragioni di fatto (risultanti in sostanza dalle informazioni raccolte dalla polizia, dall’esame della “scatola nera” RAG 1000 montata sull’autobus oggetto della perizia dell’ing. M__________ __________ e dalle altre prove poi esperite in sede civile, riassunte ai precedenti consid. 7.1. e 7.2.) e di diritto per cui aveva ritenuto provata l’esistenza di una colpa grave da parte di E__________ __________ nell’incidente, di modo che la censura degli attori circa una mancata indicazione nella sentenza delle prove apportate dai convenuti sul tema è incomprensibile e pretestuosa.

                                  L’altra tesi degli attori, secondo cui non risultava che una tale prova fosse però stata apportata, oltretutto generica, non meglio sostanziata e soprattutto avulsa dalle conclusioni pretorili di senso opposto e con ciò ampiamente irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC), non può a sua volta essere seguita, a maggior ragione se si pensa che in questa sede, come detto, costoro nemmeno hanno contestato che i fatti si fossero effettivamente svolti come accertato nel giudizio pretorile.

 

 

                       8.3.2.  Contrariamente a quanto preteso, oltretutto per la prima volta solo in questa sede e dunque irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC), dagli attori, è invece escluso che nel caso concreto ci si sia trovati in quello stato di particolare agitazione tipica del pedone che in determinate situazioni notoriamente si assume rischi maggiori dell’ordinario, ad esempio per via della fretta o altro, e dei quali quindi i conducenti di veicoli a motore devono tenere conto. Il fatto che il pedone si trovasse davanti alla Posta di Castagnola non era in effetti tale da dover indurre ogni automobilista ad una maggiore attenzione in quanto avrebbe potuto e dovuto immaginare che costui, recatosi alle caselle postali dell’ufficio postale, avrebbe poi potuto attraversare all’improvviso la strada per dirigersi al posteggio antistante. Questa maggiore attenzione può in effetti essere pretesa solo in presenza di pedoni che si trovano vicino alla fermata di un mezzo pubblico, per i quali non si può ragionevolmente escludere l’esistenza di comportamenti imprudenti nell’accedervi o nell’allontanarvisi (art. 33 cpv. 3 LCStr; DTF 97 IV 242 consid. 2; TF 23 dicembre 2009 4A_479/2009 consid. 5.2), ritenuto che la mera eventualità che da un ufficio postale situato in prossimità del luogo dell’incidente potessero uscire clienti poi intenzionati ad attraversare non è invece sufficiente per pronunciarsi nel senso voluto dagli attori (TF 10 luglio 2007 6B_257/2007 consid. 5.2, riferito invero alla presenza di un esercizio pubblico).

 

 

                       8.3.3.  Irricevibile, siccome non si è confrontata con l’opposta argomentazione in fatto e in diritto resa dal Pretore (art. 311 cpv. 1 CPC), e comunque ampiamente infondata è infine la tesi degli attori secondo cui al pedone non poteva in ogni caso essere rimproverata alcuna colpa in quanto lo stesso si apprestava ad attraversare il campo stradale su un passaggio pedonale ed aveva la precedenza, poco importando se al momento dell’attraversamento l’autobus fosse già troppo vicino per potersi arrestare in tempo. La giurisprudenza, correttamente menzionata nella sentenza pretorile (DTF 115 II 283 consid. 2a e 2b; cfr. pure RVJ 1970 p. 306 citata in Bussy/Rusconi, op. cit., n. 1.8 ad art. 59 LCStr), ha in effetti già avuto modo di stabilire che un pedone che attraversa su un passaggio pedonale non deve lanciarsi all’improvviso sulla carreggiata (art. 49 cpv. 2 LCStr) e non può avvalersi della precedenza se il veicolo è già così vicino da non potersi più fermare per tempo (art. 47 cpv. 3 ONC), ritenuto che già la sola violazione da parte di un pedone adulto di uno di questi obblighi è senz’altro costitutiva di una colpa grave.

 

 

                             9.  Ne discende che l’appello degli attori dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile, senza che sia necessario esaminare le altre contestazioni di ordine e di merito sollevate dai convenuti.

                                  Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 801'072.40, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

 

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

 

 

decide:

 

 

                              I.  L’appello 25 marzo 2015 di AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

 

                             II.  Le spese processuali di fr. 20’000.- sono a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno a titolo di ripetibili, sempre in solido, complessivi fr. 15'000.- alle appellate AO 2 e AO 3 nonché fr. 15'000.- all’appellato AO 1.

 

 

                            III.  Notificazione:

 

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                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).