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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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quale giudice unico (art. 48b lett. b LOG) |
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sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2015.230 (procedura sommaria di tutela dei casi manifesti) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con separate istanze 2 marzo 2015 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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chiedenti l’espulsione
del convenuto da due appartamenti siti nel medesimo immobile a __________,
entrambi in uso quali abitazione familiare, nonché la contestuale condanna al
pagamento delle pigioni scadute, con protesta di spese e ripetibili;
domanda alla quale si è opposto il convenuto in occasione dell'udienza del 2
aprile 2015 e che il Pretore ha accolto con decisione 13 aprile 2015;
appellante il convenuto, che con atto datato 21 aprile 2015 (inviato il giorno successivo) contesta la decisione, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che a partire dal 15 giugno 2009 l’RA 1 ha concesso in locazione a AP 1
l'abitazione di 3,5 locali (appartamento n. 3.3 situato al 3° piano blocco 1
dello stabile denominato Complesso Cervo 2) a Bellinzona al canone di locazione
mensile di fr. 1'380.-, comprensivo dell'acconto spese accessorie (doc. A);
che a partire dal 1° novembre 2013 le parti summenzionate hanno stipulato un ulteriore
contratto di locazione avente quale oggetto un secondo appartamento dello
stesso immobile e meglio l'abitazione di 1,5 locali (appartamento n. 4.1
situato al 4° piano blocco 1) al canone di locazione mensile di fr. 880.-, comprensivo
dell'acconto spese accessorie (doc. A1);
che l'11 dicembre 2014 la locatrice ha diffidato il conduttore a voler versare
entro trenta giorni i canoni di locazione scaduti, (equivalenti a 5 mensilità
per totali fr. 7'000.- per il primo oggetto, rispettivamente otto mensilità per
totali fr. 7'040.- per il secondo), con la comminatoria di disdetta immediata
in caso di mancato pagamento (doc. E e E1); identiche comunicazioni sono state
notificate con scritti separati anche alla moglie del conduttore M (doc. I e I1);
che il 22 gennaio 2015, constatato il mancato pagamento, la locatrice ha
notificato al conduttore la disdetta dei summenzionati contratti con modulo
ufficiale, per la scadenza del 28 febbraio 2015 (doc. C, D, C1 e D1); identiche
comunicazioni con modulo ufficiale separato sono state notificate anche alla
moglie del conduttore (doc. G, H, G1 e H1);
che le disdette non sono state contestate dinanzi al competente Ufficio di
conciliazione (atto II);
che la riconsegna degli enti locati non essendo intervenuta il giorno
prestabilito (doc. B e B1) la locatrice ha inoltrato alla competente Pretura due
distinte ma identiche domande di espulsione immediata secondo la procedura di tutela
dei casi manifesti (art. 257 CPC), chiedendo nel contempo la condanna del
conduttore al pagamento del saldo scoperto a titolo di pigione e acconto per
spese accessorie (ammontante al momento della disdetta a fr. 8'400.- per l'uno
e a fr. 8'800.- per l'altro), nonché il pagamento delle rispettive pigioni maturate
fino al giorno dell'effettiva espulsione;
che all’udienza del 2 aprile 2015, l’istante ha confermato entrambe le domande
di espulsione, mentre il convenuto ha addotto una serie di inadempienze
contrattuali della locatrice che a suo parere avrebbero giustificato il mancato
pagamento delle pigioni;
che con decisione 13 aprile 2015, statuendo con un unico giudizio su entrambe
le istanze, il Pretore ha accertato che il caso e la situazione giuridica risultavano
chiari, vista la mora nel pagamento delle pigioni e la mancata contestazione della
disdetta e pertanto, alla luce della mancata riconsegna dei due enti locati
entro il termine impartito con la diffida, ha accolto entrambe le domande di
espulsione, ordinando al conduttore di mettere immediatamente a libera
disposizione dell’istante entrambi gli appartamenti, disponendone l’esecuzione
effettiva con le comminatorie di rito e condannando nel contempo il convenuto
al pagamento dei canoni di locazione ancora scoperti per complessivi fr.
17'200.-, ponendo a carico del convenuto la tassa di giustizia e le spese di
complessivi fr. 150.-;
che alla procedura in rassegna, nella quale
è stato convenuto il conduttore (inc. n. SO.2015.230), se ne è affiancata una
parallela avviata dalla locatrice con istanze di medesima data, con identico
contenuto e una corrispondente domanda di causa, chiedente pure la condanna
della moglie del conduttore (inc. n. SO.2015.229); i due procedimenti sono
stati congiunti in prima sede in occasione dell'udienza del 2 aprile 2015 (atto
II), ma sono infine stati oggetto di separate decisioni pretorili di data 13
aprile 2015;
che con scritto 22 aprile 2015 il conduttore (indicando quale mittente: AP 1
& famiglia) contesta con un unico scritto entrambi i summenzionati giudizi
pretorili: formulata in entrata la "richiesta di effetto sospensivo",
l'appellante prefigura un peggioramento della già precaria situazione familiare
a seguito dello sfratto ordinato dal Pretore, elenca una serie di pretese
inadempienze contrattuali della locatrice che avrebbe risposto alle rimostranze
del conduttore con un "tentativo di sfratto in malafede",
accenna ai problemi di salute invalidanti di cui soffre e invoca infine l'esigenza
di poter continuare a disporre dell'abitazione per lo svolgimento di una non
meglio specificata attività professionale recentemente avviata;
che il presente giudizio statuisce unicamente in merito alla censura del conduttore
avverso alla decisione pretorile che lo ha visto personalmente condannato (inc.
n. SO.2015.230), mentre la censura proposta nel medesimo atto di appello in
rappresentanza della moglie convenuta in un altro procedimento (inc. n.
SO.2015.229) è oggetto di decisione separata di data odierna di questa Camera
(inc. 12.2015.59);
che l'appello non è stato intimato alla controparte e la procedura non pone
questioni di principio e può pertanto essere decisa dalla Camera nella
composizione di un giudice unico in applicazione dell'art. 48b lett. b cfr. 3
LOG;
che contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi
manifesti e il cui valore è di almeno fr. 17'200.-, come accertato dal Pretore,
è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC);
che la censura dell'appellante,
dovendosi comunque interpretare malgrado la sua formulazione lacunosa e incerta
quale richiesta di annullamento del giudizio pretorile, risulta irricevibile oltre
che destituita di buon fondamento;
che infatti, in relazione alla validità della disdetta straordinaria, l'appellante
non contesta né la mora nel pagamento delle pigioni, né la diffida di pagamento
ricevuta, limitandosi ad invocare generiche scusanti e circostanze irrilevanti
ai fini del giudizio, peraltro in parte proposte per la prima volta e senza
neppure argomentare in maniera adeguata;
che l’appello deve pertanto essere dichiarato irricevibile per carenza di
motivazione, già per il fatto che non si confronta con il giudizio pretorile
impugnato (art. 311 CPC);
che il valore litigioso, importo determinante anche ai fini di un eventuale
ricorso al Tribunale federale, ammonta a complessivi fr. 46'320.- pari alla
somma tra il valore ritenuto dal primo giudice per le pigioni arretrate al
momento dell'inoltro delle istanze (fr. 17'200.-) e il canone di locazione (fr.
29'120.-) ulteriormente dovuto fino al termine ordinario di disdetta (DTF 119
II 147 consid. 1) contrattualmente previsto per il 31 ottobre 2015 (doc. A1),
rispettivamente per il 30 giugno 2016 (doc. A);
che all'appellante sono accollate spese processuali di fr. 100.-, già
anticipate, fissate in conformità dei parametri previsti dalla legge sulla
tariffa giudiziaria per una procedura sommaria (art. 7, 9 e 13 LTG nella versione
in vigore dal 10 febbraio 2015), mentre non si assegnano ripetibili alla
controparte alla quale l'appello non è stato notificato;
Per questi motivi
richiamati la LTG e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili,
decide:
1. L’appello 22 aprile 2015 di AP 1 è irricevibile e la decisione 13 aprile 2015 del Pretore del Distretto di Bellinzona (inc. SO.2015.230) è confermata.
2. Le spese processuali della procedura d’appello di complessivi fr. 100.- sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente
avv. Damiano Bozzini
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).