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Incarto n. |
Lugano
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In
nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna |
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vicecancelliera: |
Federspiel Peer |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2013.133 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 12 luglio 2013 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 134'868.70 oltre interessi, di cui fr. 90'226.50 quale salario, fr. 44'542.20 quale indennità per licenziamento ingiustificato e fr. 100.- quali spese della procedura conciliativa, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE. __________ dell’UE di Lugano __________ 2013,
richieste avversate dalla convenuta che ne ha postulato la reiezione e che ha fatto valere in compensazione un proprio credito di Euro 47'169.70,
pretese sulle quali ha statuito il Pretore con sentenza 25 maggio 2015 accogliendo la petizione limitatamente all’importo di fr. 47'016.75 e ammettendo integralmente la pretesa posta in compensazione dalla convenuta,
appellante l’attore con atto di appello del 28 aprile 2015 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione e di respingere la pretesa posta in compensazione dalla convenuta, con protesta di tasse, spese e ripetibili,
mentre la convenuta con risposta dell’8 giugno 2015 postula la reiezione del gravame e con contestuale appello incidentale chiede che la petizione venga respinta, pure protestando tasse, spese e ripetibili,
con risposta del 6 luglio 2015 all’appello incidentale l’attore postula la reiezione di detto gravame,
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. AP 1 è stato azionista unico della AO 1 (in seguito: AO 1) dalla sua costituzione risalente al 30 marzo 2007 e sino al 14 maggio 2009, momento in cui il pacchetto azionario è stato ceduto per l’80% a M__________ (doc. 3, 4 e B).
Dall’aprile 2007 egli ha inoltre ricoperto la carica di direttore della società. Il contratto di lavoro, di durata indeterminata, prevedeva uno stipendio iniziale di fr. 5’000.- al lordo degli oneri sociali, poi aumentato a fr. 7'423.70 netti per tredici mensilità. Il termine di disdetta previsto contrattualmente era di tre mesi per la fine di un mese (doc. C e D).
La società è attiva nell’ambito del recupero crediti, della consulenza pubblicitaria, del commercio e noleggio di automobili e motociclette e del “barder trading”, ossia l’esecuzione di prestazioni pubblicitarie aventi quale controprestazione la fornitura di automobili (cfr. anche doc. B). Dopo la cessione parziale del pacchetto azionario del maggio 2009, di cui si è detto sopra, la composizione dell’azionariato è da lì in poi rimasta invariata. AO 1 è così entrata a far parte del “Gruppo M__________” (doc. 12) la cui figura di riferimento risulta essere R__________.
B. Con scritto del 28 febbraio 2013 AO 1 ha comunicato ad AP 1 il licenziamento immediato giusta l’art. 337 CO. Con lettere del 20 marzo 2013 e del 28 marzo 2013 il dipendente ha contestato la disdetta e ha chiesto alla datrice di lavoro di motivare tale provvedimento (doc. F e G). Questi scritti sono rimasti inevasi.
In data __________ 2013 egli ha quindi fatto spiccare dall’Ufficio esecuzione di Lugano un precetto esecutivo nei confronti di AO 1 per complessivi fr. 134'868.70 (doc. I).
C. Previo tentativo di conciliazione (CM.2013.284), il 12 luglio 2013 AP 1 ha inoltrato una petizione con cui ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 90'226.50 per i salari da aprile 2012 a febbraio 2013 e relativa tredicesima e di fr. 44'542.20 quale indennità per licenziamento in tronco ingiustificato. In sintesi, l’attore ha sostenuto di non aver percepito il salario per i mesi indicati e ne chiede pertanto il versamento; egli ha inoltre contestato l’esistenza di gravi motivi giustificanti il licenziamento ragion per cui ha postulato il pagamento di un’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO. AP 1 ha altresì richiesto che gli venga rilasciato un certificato di lavoro giusta l’art. 330a cpv. 2 CO.
AO 1 si è opposta alla petizione contestando integralmente le pretese creditorie dell’attore. In breve, essa ha negato il diritto di AP 1 a una remunerazione per il periodo in oggetto in quanto durante lo stesso egli non avrebbe prestato la propria opera a causa di malattia e le parti avrebbero concordemente escluso la stipulazione di un’assicurazione collettiva di indennità giornaliere per questa eventualità. A detta della stessa il dipendente potrebbe far valere una pretesa unicamente nei limiti fissati dall’art. 324a cpv. 2 CO. La convenuta ha opposto in compensazione alle pretese dell’attore l’importo di Euro 47'169.70, corrispondenti alle spese mediche da essa anticipate a favore dello stesso.
Inoltre AO 1ha giustificato il licenziamento in tronco di AP 1 sostenendo che questi avrebbe violato gravemente il suo dovere di fedeltà nei confronti della datrice di lavoro, in particolare preparando il campo per lo svolgimento di attività direttamente concorrenti e inducendo partner della società a rivolgersi altrove, nel contempo essa ha imputato al dipendente una violazione del divieto contrattuale di svolgere attività accessorie.
In replica l’attore ha ribadito la propria posizione approfondendone alcuni aspetti. In particolare, egli ha negato che le parti abbiano concordato la rinuncia alla sottoscrizione di un’assicurazione per perdita di guadagno e anzi ha rimarcato che il contratto di lavoro prevedeva una deduzione in tal senso. Parallelamente egli ha negato di essere stato inabile al lavoro e ha sostenuto di aver sempre svolto i propri compiti, pur ammettendo di essersi assentato, con l’approvazione della convenuta, per seguire alcuni trattamenti medici. Egli ha altresì sostenuto che la compensazione invocata dalla convenuta costituisce formale riconoscimento delle sue pretese.
AP 1 ha inoltre contestato i motivi addotti dalla datrice di lavoro a sostegno del suo licenziamento e ha negato di essere venuto meno al suo dovere di fedeltà nei confronti della stessa.
In duplica, AO 1 ha sostenuto che fu l’attore, in veste di unico azionista (sino al 2009) e di direttore, a escludere la copertura assicurativa in ambito di incapacità lavorativa dovuta a malattia, ciò che a mente della stessa era pure desumibile dal conteggio stipendi dove non figurava alcuna trattenuta per questa voce. La convenuta ha osservato come sino al momento del licenziamento AP 1 non si sia mai lamentato per non aver ricevuto lo stipendio o la relativa indennità, circostanza che a detta della stessa dimostrerebbe che egli era cosciente di non averne diritto. AO 1 ha quindi ribadito la tesi secondo cui nel periodo in esame l’attore era totalmente inabile al lavoro.
In relazione al licenziamento immediato essa ha ribadito e approfondito le argomentazioni esposte in risposta.
Esperita l’istruttoria le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale. Nei rispettivi allegati conclusivi esse hanno riconfermato le proprie antitetiche posizioni.
D. Con sentenza del 25 marzo 2015 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione condannando AO 1 al pagamento di complessivi fr. 47'016.75 e ordinando il rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Lugano limitatamente a detto importo. Nel contempo il magistrato ha accolto la pretesa posta in compensazione dalla convenuta per l’importo di Euro 47'169.70 ed ha condannato la stessa a trasmettere all’attore un certificato di lavoro.
E. Con atto di appello del 28 aprile 2015 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta dell’8 giugno 2015 la convenuta postula la reiezione del gravame e con contestuale appello incidentale chiede che la petizione venga respinta, pure protestando tasse, spese e ripetibili.
e considerato,
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero, che trova applicazione in entrambe le sedi siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo sono la risposta e l’appello incidentale, inoltrati nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera il 6 maggio 2015 e la risposta all’appello incidentale, anch’essa presentata nel termine fissato da questa Camera il 16 giugno 2015. Ciò posto, nulla osta alla trattazione dei gravami.
2. Per quanto ancora dibattuto in appello, il Pretore nella propria sentenza, dopo aver riassunto i fatti, ha accertato che anche nel periodo in cui era malato AP 1 ha continuato a lavorare, seppur in modo ridotto (cfr. sentenza pag. 4). Il magistrato ha constatato che durante questo periodo la società non ha più retribuito il dipendente e che questi non ha contestato questo stato di cose. Il primo giudice si è quindi chinato sulla questione a sapere se tale agire dell’attore andasse interpretato quale tacita rinuncia. Il magistrato, prendendo spunto dalla giurisprudenza del TF in ambito di riduzione di salario, secondo cui la mancata contestazione da parte del dipendente dopo 3 mesi di ricezione dello stipendio ridotto genera una presunzione di fatto a favore dell’accettazione della modifica, ha giudicato che nel caso in esame di soppressione di salario sarebbe stato legittimo aspettarsi, in caso di non accettazione, una pronta reazione del dipendente. Il Pretore ha quindi ritenuto data la presunzione di accettazione, avendo il dipendente tollerato questo stato di cose per 9 mesi. Egli ha quindi respinto la pretesa attorea relativa al salario con la sola eccezione della tredicesima mensilità pro rata per i mesi da gennaio ad aprile 2012.
In merito al licenziamento il magistrato ha di contro giudicato non convincenti le motivazioni addotte dalla datrice di lavoro a sostegno della disdetta immediata. Il Pretore ha quindi riconosciuto all’attore il diritto, ex art. 337c cpv. 1 CO, a quanto avrebbe percepito se il rapporto fosse cessato alla scadenza ordinaria di disdetta, corrispondente a tre mensilità di salario, come pure un’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO pari al massimo in concreto attribuibile ovvero tre mensilità (cfr. sentenza pag. 8).
Da ultimo il giudice ha ammesso la pretesa posta in compensazione dalla convenuta.
I. Sull’appello principale dell’attore
3. Nella prima parte dell’appello AP 1 censura la decisione pretorile nella misura in cui non riconosce il pagamento dei salari arretrati per i mesi da aprile 2012 a febbraio 2013 e della relativa tredicesima. In particolare, l’appellante contesta la presunzione di fatto ammessa dal magistrato nel giudizio impugnato a favore dell’accettazione di una modifica del contratto in essere tra le parti e nega l’applicabilità alla fattispecie della giurisprudenza menzionata nella sentenza pretorile. Nel caso in esame, infatti, da un canto, non vi sarebbe stata alcuna proposta o offerta di riduzione di salario da parte del datore di lavoro e, dall’altro, il salario non sarebbe stato solo ridotto ma soppresso.
3.1. Il Pretore ha già esposto, in maniera però solo parziale, la giurisprudenza e la dottrina relative agli art. 322 CO e 341 CO, le considerazioni del giudice di prime cure devono pertanto essere completate e approfondite.
3.2. Al riguardo è necessario ricordare che giusta l’art. 322 CO il salario è una prestazione in denaro versata dal datore di lavoro al lavoratore quale controprestazione del lavoro fornito. Stando al tenore dell’art. 319 CO esso costituisce un elemento essenziale del contratto di lavoro. Nondimeno il Tribunale federale ha a più riprese sancito il carattere non imperativo della norma nel senso che le parti possono, con un accordo, decidere di diminuire il salario in corso di contratto, prima dello scadere del termine legale di disdetta.
In questa ambito l’Alta Corte ha nel corso degli anni precisato la sua giurisprudenza che sanciva il principio secondo cui l’art. 322 CO non sottostava all’art. 341 CO (cfr. DTF 124 II 436 consid. 10.e)aa), poi confermata anche in sentenza TF del 9 novembre 2005 inc. 4C.242/2005 consid. 4.2), indicando che un simile accordo non vale che per il futuro e non può portare su prestazioni salariali già compiute (cfr. per tutte sentenza TF del 27 marzo 2015 inc. 4A_434/2014 consid. 3.2 con riferimenti).
Nel contempo, la giurisprudenza federale ha chiarito che un accordo tacito ai sensi dell’art. 6 CO può essere ammesso solo in casi eccezionali. Il giudice deve dimostrare particolare prudenza quando si tratta di desumere dal silenzio del lavoratore un suo assenso a modifiche contrattuali che vanno a suo detrimento. L’assenso non può essere ammesso, secondo il Tribunale federale, che in quei casi in cui le regole della buona fede, il diritto e l’equità avrebbero imposto una reazione espressa del lavoratore in caso di suo disaccordo (cfr. per tutte sentenza del 27 marzo 2015 cit. con rinvii).
Analizzando l’ampia giurisprudenza federale sviluppata in materia, parrebbe che l’Alta Corte non sia ancora stata confrontata con la problematica di una presunzione di fatto a favore di un’accettazione tacita di una soppressione totale del salario ma abbia deciso unicamente casi in cui era in discussione l’accettazione tacita di una riduzione dello stipendio, tra questi i casi ricordati dal giudice di prime cure nella propria sentenza.
3.3. La dottrina affronta la problematica legata agli art. 322 e 341 CO in maniera variegata e si rivela in continua evoluzione. Per quanto qui interessa, allo stato attuale si distinguono sostanzialmente due correnti principali di pensiero. Una parte della dottrina si oppone, anche se con sfumature diverse, alla possibilità di rinunciare in toto allo stipendio e solleva la problematica della remunerazione della prestazione lavorativa osservando che, in assenza di salario, una relazione lavorativa non corrisponderebbe più alla definizione di contratto di lavoro (cfr. anche Portmann/Rudolph in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, note 9 e 19 ad art. 322 CO e note 3 e 4 ad art. 341 CO; Danthe: in Commentaire du contrat de travail, Berna 2013, n.136 seg.).
Un’altra parte della dottrina, ponendo l’accento sul carattere dispositivo dell’art. 322 CO e sulla necessità di salvaguardare la libertà contrattuale delle parti, ammette la possibilità di rinunciare in tutto o in parte al salario per il futuro (cfr. Aubert in: Commentaire Romand, Code des obligations I, nota 4 ad art. 341 CO; Bohnet/Dietschy: in Dunand/Mahon, Commentaire du droit de Travail, Berna 2013, nota 22 ad art 341 CO); una corrente minoritaria si spinge sino a ritenere possibile la rinuncia anche per prestazioni già effettuate (cfr. Streiff/ von Kaenel/ Rudolph, Arbeitsvertrag Praxiskommentar, 2012, nota 5 ad art. 341 CO).
3.4. Dagli atti si evince che, malgrado la malattia, AP 1 ha continuato a prestare la propria attività a favore della datrice di lavoro e questo dalla primavera 2012 sino al febbraio 2013, momento del licenziamento, così come rettamente accertato dal Pretore. L’istruttoria ha infatti permesso di stabilire che malgrado una presenza in ufficio meno frequente, riconducibile alle assenze per sottoporsi alle cure mediche e ad alcuni brevi ricoveri (cfr. anche fatture doc. 5), l’attore ha continuato ad avere contatti coi collaboratori, a gestire la clientela e a seguire direttamente alcune operazioni di rilievo (a questo proposito si rinvia alle dichiarazioni dei testi, in particolare audizioni testimoniali dell’11 settembre 2014 di A__________ pag. 2 seg.; di S__________ pag. 5; di Al__________ pag. 7; anche audizione testimoniale di S__________ del 10 ottobre 2014, pag. 3).
Per sua parte, la convenuta non è riuscita a dimostrare l’inabilità lavorativa del dipendente e neppure l’esaurimento delle pretese giusta l’art. 324a CO da essa invocato. Le contestazioni sollevate da AO 1 su questo specifico aspetto si rivelano prive di buon fondamento.
Risulta dall’incarto che in tutto questo periodo l’attore, malgrado abbia fornito la propria attività lavorativa, non ha percepito alcun stipendio e neppure ha formulato richieste in tal senso. L’ultimo salario a lui versato è infatti quello del mese di marzo 2012 (doc. D). Parallelamente, da parte della datrice di lavoro non vi è stata alcuna manifestazione esplicita o presa di posizione al riguardo della prestazione lavorativa e della questione retributiva.
3.5. Sulla base di questo stato di cose il Pretore, riferendosi alla giurisprudenza del Tribunale federale in ambito di riduzione del salario, ha ritenuto che in assenza di contestazioni da parte del dipendente si potesse presumere un’accettazione tacita della modifica contrattuale. Al riguardo si osserva quanto segue. Vero è che AP 1 non ha sollevato obiezioni al mancato versamento dello stipendio, nel caso in esame però, diversamente da quelli su cui si è chinato il Tribunale federale, non siamo confrontati con una semplice riduzione di salario bensì con la sua soppressione. A questo vada altresì aggiunto che, diversamente dai casi citati, non vi è mai stata alcuna proposta o offerta da parte della convenuta intesa a una modifica contrattuale. Modifica che, in concreto, sarebbe andata a sopprimere un elemento essenziale del contratto in parola mettendo in discussione la qualifica giuridica del rapporto contrattuale medesimo. Il salario costituisce infatti la prestazione principale del datore di lavoro, è l’essenza del contratto di lavoro. Senza salario non vi è contratto di lavoro, essendo lo stesso per definizione a carattere oneroso. Con ogni evidenza in caso di mancata retribuzione, il rapporto venuto in essere tra le parti in causa non potrebbe essere qualificato come lavorativo, ipotesi questa oltretutto neppure accennata dalla convenuta, la quale, anzi, ha dimostrato a più riprese di ritenersi legata all’attore da un rapporto lavorativo (cfr. tutti gli allegati di causa in cui si fa riferimento al rapporto lavorativo e alle norme che reggono il contratto di lavoro nonché alla lettera di licenziamento, doc. E).
Già per questi motivi l’ammissione di un’accettazione tacita si rivela in concreto problematica.
3.6. Nel caso in esame è inoltre indispensabile considerare le particolari circostanze fattuali in cui si ascrive l’assenza di contestazione da parte del dipendente al mancato versamento dello stipendio, evento che va debitamente contestualizzato. Risulta infatti dall’istruttoria che tra l’inizio del 2012 e il febbraio 2013 erano in corso delle trattative tra R__________ e l’attore per la cessione a quest’ultimo di tutte le azioni della AO 1, trattativa non andata a buon fine ma di cui ha riferito anche la convenuta (cfr. duplica pag. 8). Significative si rivelano a questo proposito le dichiarazioni del teste S__________ il quale ha descritto il particolare clima di quel periodo e ha affermato che “si era venuta a creare una situazione molto ambigua” nella gestione della società, connessa al ruolo svolto AP 1, rispettivamente da R__________ (cfr. audizione testimoniale cit. pag. 3 qui data per trascritta). Se gli accordi si fossero conclusi AP 1 sarebbe tornato ad essere azionista totalitario della società. Il fatto che l’attore non abbia richiesto - in questo periodo che verosimilmente egli riteneva transitorio - lo stipendio, trova spiegazione proprio nella confusione venutasi a creare in relazione alla titolarità della gestione della società e, verosimilmente, anche nella volontà di non compromettere i già difficili rapporti tra le parti e, di riflesso, le trattative.
Per quanto attiene al doc. N, menzionato a più riprese dalla convenuta a sostegno dell’inesistenza dei crediti salariali attorei, si dà atto che detto documento non menziona gli stessi; stando alle indicazioni fornite dal teste S__________ scopo della tabella era però quello di regolare alcune questioni puntuali di dare e avere tra le parti e non, come parrebbe sostenere implicitamente la convenuta, tutte le pendenze esistenti (cfr. audizione cit. pag. 3 a metà). Sotto questo aspetto il documento si rivela inconferente ai fini di causa.
Tutto ben considerato, alla luce della giurisprudenza e della dottrina citata, questa Camera non ritiene dati quelli elementi di eccezionalità in base ai quali poter ammettere un accordo tacito da parte dell’attore alla soppressione dello stipendio. Ne consegue pertanto che su questo punto la decisione del Pretore non può essere condivisa e fa riformata.
4. In virtù di quanto precede, la pretesa salariale dell’attore deve pertanto essere accolta nella misura di complessivi fr. 90'226.50, di cui fr. 66'813.30 per i salari netti da aprile 2012 a dicembre 2012, fr. 7'423.70 quale tredicesima per l’anno 2012, fr. 14'847.40 quale salario per i mesi di gennaio e febbraio 2013, e fr. 1'142.10 quale tredicesima pro rata per l’anno 2013.
5. L’appellante prosegue quindi contestando con un’argomentazione piuttosto articolata la compensazione accordata dal Pretore per i costi ospedalieri anticipati dalla società a suo favore (cfr. per i dettagli pag. 16 e seg. appello).
5.1. Dal punto di vista procedurale la censura non può essere accolta. A giusta ragione il magistrato di prime cure ha rilevato che detta compensazione non era stata debitamente contestata in prima sede essendosi l’attore limitato a sostenerne in maniera generica la pretestuosità (cfr. replica pag. 6). Sollevata per la prima volta in appello, e pertanto irritualmente, essa è inammissibile.
5.2. In questo contesto l’appellante solleva però anche un’obiezione di diritto materiale connessa all’art. 323b cpv. 2 CO, di cui invoca la violazione. Questa norma, a carattere imperativo (art. 361 cpv. 1 CO), prevede la possibilità di compensare il salario con un credito del datore di lavoro soltanto nella misura in cui il salario sia pignorabile; fanno eccezione i crediti per danno cagionati intenzionalmente compensabili senza restrizioni.
Dal punto di vista giuridico la censura sollevata da AP 1 parrebbe fondata, infatti, dagli atti si evince che la questione della pignorabilità non è stata affrontata dalle parti in prima sede e che la sentenza pretorile è silente al riguardo, prova che la problematica è rimasta insoluta. Nondimeno dal punto di vista pratico questa contestazione ha delle ripercussioni minime sulla fattispecie in esame in quanto il credito vantato dalla parte appellata non è stato posto in compensazione con le sole pretese salariali, come sembra credere l’appellante, bensì con tutte le pretese oggetto del procedimento (cfr. risposta pag. 3 dove si precisa che il credito per le spese mediche è “formalmente opposto in compensazione alle (contestate) pretese avverse”) e pertanto anche con l’indennità prevista dall’art. 337c CO, che per sua natura è qualificabile come un credito per risarcimento danni (cfr. DTF 117 II 270 consid. 3 b; SJ 1997 pag. 149) e non rientra pertanto nel campo di applicazione dell’art. 323b CO (vedi anche Streiff/ von Kaenel/ Rudolph, op. cit., nota 16 ad art. 337c CO).
5.3. Il credito di Euro 47'169.70 vantato da AO 1 potrà pertanto essere posto parzialmente in compensazione con l’indennità ex art. 337c CO accordata ad AP 1 assommante, come si vedrà in seguito, a complessivi fr. 44'542.20, sino a concorrenza di quest’ultimo importo.
In merito alla quantificazione dell’indennità si rinvia ai considerandi 7 e 8.
II. Sull’appello incidentale della convenuta
6. Preliminarmente è necessario affrontata la questione dell’eventuale ammissibilità dei documenti allegati dall’appellante incidentale al proprio ricorso. AO 1 la dichiarazione scritta datata 21 maggio 2015 di A__________ prodotta quale doc. II, mentre che l’estratto del RC (doc. I), costituendo le iscrizioni ivi riportate fatti notori (art. 151 CPC), non solleva problemi specifici.
In questo ambito giova ricordare che giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi mezzi di prova sono considerati solo se vengono immediatamente addotti e dinnanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze. Con ogni evidenza queste condizioni non si realizzano nella presente fattispecie. Neppure soddisfatte sono le esigenze di motivazione connesse a questa norma. Non solo nel proprio ricorso l’appellante incidentale non fa alcun riferimento esplicito all’art. 317 CPC ma neppure spiega le ragioni per cui questo documento dovrebbe essere assunto e tantomeno perché questa dichiarazione non avrebbe potuto essere prodotta in precedenza, ritenuto oltretutto che l’estensore della stessa era già stata sentita come testimone in prima sede (cfr. audizione cit. dell’11 settembre 2014). Di fatto, AO 1 si limita a menzionare tale scritto nel proprio ricorso senza fornire alcuna spiegazione (pag. 15). Questo modo di procedere non è conforme alle esigenze legali, ragion per cui il mezzo di prova proposto non può essere considerato.
7. Con l’appello incidentale AO 1 censura il riconoscimento a favore di AP 1 di un importo a titolo di indennità ex art. 337c cpv. 1 CO e osserva come lo stesso non abbia mai invocato questa specifica norma ma si sia limitato a chiedere un risarcimento ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO. L’appellante incidentale rimprovera al Pretore di aver violato l’art. 58 CPC.
7.1. Nello specifico, il magistrato di prime cure ha ritenuto, trattandosi di posta di danno nell’applicazione globale dell’art. 337c CO, di essere vincolato all’importo complessivo richiesto dalla parte ma non alle motivazioni addotte dalla stessa e di poter pertanto riconoscere, in virtù dell’applicazione del diritto d’ufficio, al lavoratore quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine ordinario di disdetta.
Questo modo di procedere pare conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale, la quale ha precisato che nelle procedure rette dalla massima dispositiva il giudice, confrontato con più poste di danno derivanti dalla stessa causa, è vincolato solo dall’importo totale reclamato così che nulla osta a che egli riconosca alla parte di più in una singola posizione e meno in un'altra (cfr. DTF 119 II 396 consid. 2 con rinvii; SJ 1997 pag. 149 riferita proprio all’art. 337c CO; anche sentenza IICCA del 27 giugno 2009 inc. 12.2009.115). In questi casi l’Alta Corte ha sancito che non vi è violazione del principio “ne ultra petita partium”.
Benché sviluppati prima dell’entrata in vigore del nuovo CPC questi principi paiono tuttora validi.
Ne discende che la censura di AO 1 non può essere accolta.
8. Da ultimo AO 1 critica il mancato riconoscimento da parte del Pretore di giusti motivi a sostegno del licenziamento immediato di AP 1 e ribadisce che quest’ultimo ha gravemente violato i propri obblighi contrattuali ed è venuto meno ai suoi doveri di fedeltà. Nel contempo l’appellante incidentale contesta l’assegnazione al lavoratore di un’indennità per licenziamento in tronco ingiustificato.
8.1. Giusta l’art. 337 CO il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto immediato è un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo (DTF 130 III 28 consid. 4.1, 127 III 351 consid. 4a). Manchevolezze minori possono giustificare una disdetta immediata solo se si verificano ripetutamente malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta (DTF 130 III 28 consid. 4.1, 129 III 380 consid. 2.1). Il giudice valuta secondo il suo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze concrete, in applicazione dei principi di diritto e dell'equità (DTF 130 III 28 consid. 4.1, 127 III 351 consid. 4a). Il datore di lavoro che disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti per il licenziamento in tronco, deve in ogni caso recarne la prova (Brunner/Bühler/Wäber/Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, 3ª ed., n. 13 ad art. 337 CO; per tante: II CCA 7 settembre 2007 inc. n. 12.2007.85).
8.2. Per quanto attiene alle presunte violazioni contrattuali imputate all’attore (cfr. per i dettagli appello incidentale pag. 14 seg.), contrariamente a quanto asserito da AO 1, l’istruttoria non ha permesso di provare l’esistenza di accordi, istruzioni interne o prassi consolidate, note all’attore, per cui la stipulazione di contratti commerciali andasse fatta privilegiando società del gruppo M__________ a esclusione di soggetti terzi. Al riguardo le dichiarazioni rese dai testi in fase istruttoria e riprese, in maniera solo parziale, dall’appellante nel proprio ricorso non si rivelano decisive.
A giusta ragione il magistrato di prime cure ha ritenuto che l’operazione contestata con A__________ S.r.l, potesse semmai essere giudicata con condivisibile ma non certo prova di un agire sleale o concorrenziale da parte del dipendente.
Discorso analogo deve essere fatto per la registrazione del nuovo dominio e del nuovo account di posta elettronica con il nome della società, fatto che come tale non è sufficiente per addebitare ad AP 1 delle violazioni contrattuali. L’istruttoria non ha infatti permesso di dimostrare l’intenzione dello stesso di appropriarsene, ipotesi che neppure AO 1 sostiene esplicitamente.
In merito allo scritto email del 1° maggio 2013 che ha portato alla rescissione del contratto con A____________________ S.r.l, esso è intervenuto posteriormente al licenziamento e pertanto il suo contenuto non può essere addotto quale motivazione della disdetta, riservati casi eccezionali qui non dati.
In relazione invece alla rescissione del contratto con P__________ Club (doc. 11 e doc. 10), episodio invocato per la prima volta in appello da AO 1 a comprova dell’atteggiamento manchevole di AP 1, si osserva come stando agli atti tale evento fosse noto alla convenuta già da tempo (cfr. anche duplica pag. 6) e ciò malgrado essa non ha ritenuto necessario prendere provvedimenti sino a fine febbraio 2013, momento del licenziamento in tronco.
Alla luce di tutto quanto precede è a giusta ragione che il Pretore ha ritenuto non sussistessero sufficienti elementi a sostegno della disdetta immediata. Anche su questo punto la sentenza di prima istanza pare corretta e va confermata.
8.3. Per quanto attiene alla determinazione dell’importo dell’indennità il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento; l’ammontare è stabilito tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, in particolare la gravità della violazione dei diritti della personalità del lavoratore, una concolpa dello stesso, la situazione economica e sociale delle parti, il tipo e la durata delle relazioni contrattuali (per tutte cfr. sentenza TF del 26 agosto 2004 inc. 4C.232/2004; DTF 123 III 391).
Nel caso concreto, tutto ben considerato, l’indennità ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO riconosciuta dal primo giudice e assommante a 3 mensilità di salario (fr. 22'271.10) pare giustificata e avrebbe finanche potuto essere superiore se il magistrato non fosse stato vincolato dall’importo totale ex art. 337c CO richiesto dall’attore (vedi consid. 7.1). Tale importo non è soggetto alle deduzioni per le assicurazioni sociali.
Ne discende l’assenza di buon fondamento della censura sollevata dall’appellante incidentale.
9. In relazione alla questione della compensazione richiesta da AO 1 per le spese mediche da essa anticipate si rinvia alle considerazioni espresse ai consid. 5.2 e 5.3.
Come accennato in precedenza, gli importi riconosciuti ad AP 1 ai sensi dell’art. 337c CO vanno a compensare, parzialmente, i predetti crediti della datrice di lavoro.
Ne discende, in concreto, che nel dispositivo non si prevederà alcuna attribuzione d’indennita ex art. 337c CO a favore dell’attore, questa pretesa essendo per l’appunto estinta per compensazione.
III. Sulle spese giudiziarie
10. Alla luce di quanto suesposto l’appello dell’attore deve essere parzialmente accolto mentre che l’appello incidentale va respinto.
Le spese processuali e le ripetibili di entrambe le sedi, fissate in base ai criteri previsti agli art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a, cpv. 5 e 14 Rtar, seguono la rispettiva soccombenza (art. 106 CPC).
Il valore litigioso giusta l'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF è determinato da tutte le conclusioni ricevibili rimaste controverse davanti all'autorità cantonale (sentenza del Tribunale federale inc. 5A_765/2008 del 29 giugno 2009, consid. 1.2.1 e rif.). Di conseguenza, qualora siano fatte valere domande in via principale e adesiva, i rispettivi valori vanno sommati, senza riguardo a quanto l'autorità cantonale ha aggiudicato, né al valore della pretesa della parte che agisce davanti al Tribunale federale (sentenza inc. 5A_500/2009 del 19 novembre 2009, consid. 1). È fatto salvo il caso in cui con l'appello incidentale sia riproposta una domanda riconvenzionale; in questa ipotesi - non realizzata in concreto - trova applicazione l'art. 53 cpv. 1 LTF (sentenza del Tribunale federale inc. 4A_629/2009 del 10 agosto 2010, consid. 1.2.1).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 106 cpv. 1 CPC, la LTG e il Rtar
decide:
I. L’appello principale 28 aprile 2015 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 25 marzo 2015 inc. OR.2013.133 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
1. La petizione è accolta e di conseguenza la convenuta è condannata a versare all’attore fr. 66'813.30 (netti, deduzioni sociali a carico del datore di lavoro) per i salari da aprile 2012 a dicembre 2012 oltre interessi al 5% calcolati su ogni singolo stipendio mensile a decorrere dal primo giorno del mese successivo, fr. 7'423.70 (netti, deduzioni sociali a carico del datore di lavoro) oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2013, fr. 14'847.40 (netti, deduzioni sociali a carico del datore di lavoro) per i salari di gennaio e febbraio 2013 oltre interessi al 5% calcolati su ogni singolo stipendio mensile a decorrere dal primo giorno del mese successivo, fr. 1'142.10 (netti, deduzioni sociali a carico del datore di lavoro) oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2013.
1.1. Limitatamente a questo importo è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell’ufficio esecuzioni di Lugano dell’__________ 2013
2. La convenuta è altresì condannata a trasmettere ad AP 1 un certificato di lavoro che riporti la durata e la funzione svolta dall’attore in costanza di rapporto di lavoro (art. 330a cpv. 2 CO).
3. La tassa di giustizia di fr. 3'200.- e le spese (oltre a quelle della procedura di conciliazione, di fr. 100.-) da anticiparsi dalla parte attrice, rimangono a suo carico in ragione di 1/3. La convenuta è obbligata a rifondere a controparte fr. 5’000.- a titolo di ripetibili ridotte.
4. Contro la presente decisione è proponibile il rimedio dell'appello, da depositare direttamente al Tribunale d'appello entro 30 giorni dalla sua notificazione alle parti.
5. Notificazione alle parti per il tramite dei rispettivi patrocinatori.
II. Le spese processuali della procedura di appello principale di fr. 6’000.-, già anticipate dall’appellante principale, restano a suo carico in ragione di ½ e per il resto sono poste a carico dell’appellata, le ripetibili di appello sono compensate.
III. L’appello incidentale 8 giugno 2015 di AO 1 è respinto.
IV. Le spese processuali della procedura di appello incidentale di fr. 4’000.-, già anticipate dall’appellante incidentale, restano a suo carico, con obbligo di versare alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili di appello incidentale.
V. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).