Incarto n.
12.2015.83

Lugano

14 aprile 2016/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Balerna

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.168 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 1° settembre 2014 da

 

 

AO 1

rappr. da RA 2

 

 

contro

 

 

AP 1

rappr. da RA 1

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 32'583.30 e di € 3'541.10, oltre interessi al 5% dal 14 ottobre 2013;

 

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 2 aprile 2015 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 26'583.- e di € 3'541.10 più interessi al 5% dal 14 ottobre 2013 con deduzione delle indennità eventualmente versate all’attrice da A__________ __________ per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2013;

 

appellante la convenuta con atto di appello 7 maggio 2015, con cui chiede l’annullamento del querelato giudizio con conseguente rinvio della causa al Pretore per la completazione dell’istruttoria e in via subordinata la sua riforma nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l'attrice con risposta 10 giugno 2015 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Con contratto 15 marzo 2011 (doc. C) AP 1 ha assunto AO 1 in qualità di assistente del reparto contabile e supporto nella redazione e gestione delle pratiche contabili legate in particolare ai clienti __________ del Gruppo __________ e ad altre società __________ ad esso collegate. L’accordo, a tempo indeterminato e con un grado di occupazione dell’80%, prevedeva un salario mensile di fr. 3'120.- lordi per 13 mensilità e un fee annuale di € 250.- per ogni società oltre il ventunesimo incarico di cui la lavoratrice avrebbe assunto la direzione.

 

 

                                   2.   AO 1 è stata inabile al lavoro per “depressione maggiore” dal 24 aprile al 14 ottobre 2013, data da cui il medico fiduciario di A__________ __________, assicuratore collettivo malattia di AP 1, ha ritenuto ripristinata la sua abilità lavorativa, comunicata a quest’ultima l’8 ottobre 2013 (doc. 6).

                                         Con e-mail 12 ottobre 2013 (doc. 7) AO 1 ha informato AP 1 della sua impossibilità a ripresentarsi al lavoro il 14 ottobre 2013, alla luce dei nuovi certificati medici allestiti dopo la visita effettuata l’11 settembre 2013 presso il medico fiduciario di A__________ __________ ed attestanti pure l’avvenuta insorgenza di un “processo degenerativo poliarticolare”, che ha tempestivamente provveduto ad allegare in copia.

                                         Con raccomandata 14 ottobre 2013 (doc. L) AP 1 ha nondimeno intimato a AO 1, “salvo diverse sue determinazioni in ordine alla ripresa del lavoro”, “la risoluzione  del rapporto di lavoro senza riconoscimento del preavviso”.

                                         Per completezza, si aggiunga che, come comunicato il 20 dicembre 2013 (doc. 16), il 4 dicembre 2013 il medico fiduciario di A__________ __________ ha ritenuto che in considerazione delle nuove affezioni evidenziate nei certificati medici allegati al doc. 7 fosse giustificabile riconoscere a AO 1 un’incapacità lavorativa attualmente del 50% e fino al 31 dicembre 2013.

 

 

                                   3.   Con petizione 1° settembre 2014 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. B), ha convenuto in giudizio AP 1 (ora AP 1) - successore in diritto di AP 1 - innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 32'583.30 e di € 3'541.10, oltre interessi al 5% dal 14 ottobre 2013. Essa, ritenendo ingiustificato il licenziamento in tronco significatole, ha preteso il pagamento del salario netto fino alla scadenza del termine ordinario di disdetta protratto al 28 febbraio 2014 (fr. 14'103.30 e € 3'541.10) e il riconoscimento di un’indennità per licenziamento ingiustificato pari a 4 mensilità lorde (fr. 12’480.-). Ed ha pure chiesto l’attribuzione di un’indennità per torto morale (di fr. 6'000.-) per essere stata vittima di una lesione della personalità tale da averle causato un prolungato periodo di depressione.

                                         La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

 

 

                                   4.   Il Pretore, con la decisione 2 aprile 2015 qui impugnata, ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 26'583.- arrotondati e di € 3'541.10 più interessi al 5% dal 14 ottobre 2013 con deduzione delle indennità eventualmente versate all’attrice da A__________ __________ per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2013. Egli ha in sostanza ritenuto che il licenziamento ex art. 337 CO dell’attrice fosse ingiustificato, essendo stato notificato in un momento in cui quest’ultima era inabile al lavoro, come poi confermato dal medico fiduciario di A__________ __________ (doc. 16), e dunque non poteva essere sanzionata per non aver ripreso la sua attività lavorativa: ciò imponeva di riconoscerle, in applicazione dell’art. 337c cpv. 1 CO, il salario fino alla scadenza del termine ordinario di disdetta del 28 febbraio 2014 (fr. 14'103.68 e € 3'541.10) e, viste le particolarità del caso, di attribuirle, in forza dell’art. 337c cpv. 3 CO, un’indennità per licenziamento ingiustificato pari a 4 mensilità (fr. 12’480.-). Il giudice di prime cure ha invece escluso che l’attrice potesse essere stata vittima di mobbing, negandole con ciò l’ulteriore pretesa formulata a titolo di torto morale.

 

 

                                   5.   Con l’appello 7 maggio 2015 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 10 giugno 2015, la convenuta ha chiesto di annullare la decisione impugnata con conseguente rinvio della causa al Pretore per la completazione dell’istruttoria e in via subordinata di riformarla nel senso di respingere la petizione, con protesta di spese ripetibili di primo e secondo grado.

                                         Delle rispettive argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

 

                                        

                                   6.   A sostegno della richiesta di annullamento del giudizio pretorile con conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure per la completazione dell’istruttoria la convenuta ha addotto la violazione del suo diritto di essere sentito, segnatamente per la mancata assunzione da parte del Pretore di alcune prove da lei offerte in occasione dell’udienza del 27 febbraio 2015.

 

 

                                6.1   Il diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e ripreso all’art. 53 cpv. 1 CPC, garantisce tra l’altro alle parti la facoltà di offrire mezzi di prova sui fatti rilevanti per il giudizio, di esigerne l’assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario CPC, p. 105; DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; TF 19 maggio 2010 4A_35/2010 consid. 6; II CCA 9 aprile 2014 inc. n. 12.2012.158, 16 maggio 2014 inc. n. 12.2013.204, 3 giugno 2015 inc. n. 12.2013.133).

                                         Il diritto alla prova è espressamente codificato all’art. 152 cpv. 1 CPC, disposizione secondo cui ogni parte può pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte. Tuttavia il diritto alla prova non è assoluto. Esso è al contrario controbilanciato da uno strumento al servizio dell’economicità e della celerità del processo, ovvero dall’apprezzamento anticipato delle prove da parte del giudice (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., p. 105 seg. e 664; Haberbeck, Abgrenzung der zulässigen antizipierten Beweiswürdigung von der Verletzung des Rechts auf Beweis im Zivilprozess, in: Jusletter 3 febbraio 2014, n. 2 p. 2; II CCA 27 gennaio 2014 inc. n. 12.2012.167, 16 maggio 2014 inc. n. 12.2013.204). L’apprezzamento anticipato delle prove permette al giudice di rifiutare l’assunzione di determinati mezzi di prova se quelli precedentemente assunti gli hanno già consentito di fondare il proprio convincimento o se non ritiene pertinenti, senza cadere nell’arbitrio, i mezzi di prova offerti (cfr. Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006 p. 6684; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., p. 664; Haberbeck, op. cit., n. 3 p. 2; TF 10 febbraio 2014 5A_877/2013 consid. 4.1.3, 6 gennaio 2014 4A_307/2013 consid. 2.1.1, 4 febbraio 2016 4A_693/2014 consid. 4; II CCA 11 febbraio 2013 inc. n. 12.2012.95, 14 febbraio 2014 inc. n. 12.2012.127, 16 maggio 2014 inc. n. 12.2013.204).

 

 

                                6.2   Nel caso di specie la convenuta ha lamentato la mancata assunzione in qualità di teste della funzionaria di A__________ __________ P__________ __________, che il 14 ottobre 2013 le avrebbe confermato telefonicamente che l’attrice era abile al lavoro e dunque licenziabile, ciò che a suo dire sarebbe stato rilevante sia per comprovare la sua buona fede al momento dell’invio della disdetta sia per quantificare l’entità dell’eventuale indennità per licenziamento ingiustificato. La mancata assunzione della teste non presta in realtà il fianco a critiche. La circostanza che la convenuta intendeva dimostrare con la prova in questione non era in effetti mai stata contestata dall’attrice (segnatamente con la replica) e dunque non necessitava di essere provata. E in ogni caso la stessa era irrilevante per l’esito della lite, visto e considerato che l’eventuale errore di valutazione in cui sarebbe allora incorsa la funzionaria della compagnia di assicurazione (alla quale non sembrerebbero essere stati sottoposti i certificati medici allegati al doc. 7, che come poi ammesso dalla stessa compagnia di assicurazione nel doc. 16 imponevano una conclusione diversa, e che neppure risulta essere stata informata del fatto che l’attrice sarebbe poi stata oggetto di un licenziamento in tronco) non potrebbe comunque essere imputato all’attrice, ma semmai proprio alla convenuta stessa, dato che la compagnia di assicurazione era nell’occasione intervenuta quale sua ausiliaria. D’altronde, proprio il fatto che la convenuta abbia ritenuto di dover interpellare la compagnia di assicurazione dopo aver ricevuto la documentazione contenuta nello scritto di cui al doc. 7 sta a dimostrare che essa non era certa che il 14 ottobre 2013 l’attrice fosse effettivamente abile al lavoro ed essa stessa lo ha per finire ammesso laddove ha dichiarato di aver richiesto il 26 novembre 2013 (cfr. doc. 11) alla compagnia di assicurazione un’ulteriore presa di posizione sulla questione in quanto “non convinta e nel rispetto della ricerca di una ulteriore chiarezza” (risposta p. 19 e appello p. 7).

                                         Nel prosieguo del suo esposto la convenuta ha accennato anche al fatto che P__________ __________, la quale il 20 dicembre 2013 l’avrebbe pure informata che l’attrice era allora incapace al lavoro al 50% fino al 31 dicembre 2013, avrebbe potuto apportare elementi importanti sulla tematica. Nemmeno questa circostanza giustifica però l’assunzione della teste: da una parte non è in effetti contestato, ed anzi è già stato dimostrato (doc. 16), che la funzionaria della compagnia di assicurazione si era allora espressa in quei termini; e dall’altra non è dato di sapere quali eventuali altre circostanze avrebbero dovuto essere dimostrate con quella deposizione testimoniale.

 

 

                                6.3   Nell’appello la convenuta ha invero pure evidenziato di aver chiesto nella sede pretorile l’assunzione di “una perizia atta a comprovare il termine del periodo di malattia e l’eventuale insorgere di eventuali nuove patologie” (p. 8), aggiungendo poi che “anche per questo motivo la causa in oggetto meritava sicuramente un approfondimento istruttorio importante volto a capire nella realtà come sono andati i fatti e volto a capire se questa seconda patologia sia più o meno esistente” (p. 9).

                                         Non è chiaro se in tal modo essa abbia qui lamentato la mancata assunzione di quella prova. Ma se anche così fosse, è sufficiente evidenziare, come del resto rilevato dal Pretore senza che il suo accertamento sia qui stato censurato, che l’esistenza della seconda patologia al momento della notifica del licenziamento immediato era stata confermata dalla stessa compagnia di assicurazione - che nell’occasione aveva agito come ausiliaria della convenuta - nel più volte menzionato doc. 16, di modo che una perizia sulla particolare questione sarebbe stata inutile.

 

 

                                   7.   La convenuta, con riferimento alla richiesta subordinata di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, non ha invece spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto sarebbe stata errata e con ciò da riformare la conclusione del Pretore secondo cui il licenziamento immediato da lei significato il 14 ottobre 2013 fosse ingiustificato e dunque si imponesse il parziale accoglimento della petizione nella misura da lui indicata. Su questo punto l’appello è pertanto irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).

                                         Ad ogni buon conto, contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, la comunicazione contenuta nel suo e-mail 18 giugno 2013 (doc. 8), con cui essa confermava all’attrice che alla chiusura della malattia iniziata il 24 aprile 2013 il rapporto di lavoro sarebbe terminato secondo i termini di legge, sarebbe senz’altro stata priva di rilevanza, la stessa potendo al più essere stata intesa come una disdetta ordinaria nulla e di null’effetto ai sensi dell’art. 336c cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CO.

                                         Alla convenuta va in definitiva rammentato che il licenziamento in tronco di una lavoratrice che come nel caso concreto non si ripresenta al lavoro siccome malata è sempre ingiustificato (art. 337 cpv. 3 CO; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7ª ed., n. 23 ad art. 337 CO; TF 10 marzo 2005 4C.413/2004 consid. 2.2 e 2.3), a maggior ragione qualora - com’era il caso nella fattispecie, essendo come detto insorta una nuova patologia - lo stesso sia stato notificato durante il termine di protezione dell’art. 336c cpv. 1 lett. b CO (Aubry Girardin, Commentaire du contrat de travail, n. 14 ad art. 336c CO).

 

 

                                   8.   Ne discende che l’appello della convenuta deve senz’altro essere respinto nella limitata misura in cui è ricevibile.

                                         Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 26'583.- e di € 3'541.10, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

 

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

 

 

decide:

 

 

                                    I.   L’appello 7 maggio 2015 di AP 1, ora AP 1, è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

 

                                   II.   Le spese processuali di fr. 2’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2’000.- per ripetibili.

 

 

                                  III.   Notificazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).