Incarto n.
12.2015.94

Lugano

21 luglio 2016/rn

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Balerna

 

vicecancelliera:

Federspiel Peer

 

 

sedente per statuire nella causa  - inc. n. OR.2013.136 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione del 17 luglio 2013 da

 

 

AP 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

 

contro

 

 

 

AO 1

rappr. dall’ RA 2

 

 

 

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna della controparte al versamento di complessivi
fr. 60'000.-, poi ridotti in sede di conclusioni a fr. 50'502.55, oltre interessi,

 

richieste avversate dalla convenuta, che ne ha postulato la reiezione integrale, e che il Pretore con sentenza del 20 aprile 2015 ha respinto,

 

appellante l’attore che con appello del 18 maggio 2015 chiede - con contestuale richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in seconda sede - la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione con protesta di tasse, spese e ripetibili,

 

mentre la convenuta con risposta del 23 settembre 2015 postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili,

 

richiamata la decisione del 12 giugno 2015 con la quale la Presidente di questa Camera ha accolto l’istanza di gratuito patrocinio presentata dall’appellante (inc. 12.2015.95);

 

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

 

ritenuto

 

 

 

in fatto:                A.  Nell’agosto 2009 AP 1 ha sottoscritto con AO 1 Assicurazioni SA (in seguito: AO 1) un contratto di “assicurazione veicoli a motore” relativa all’autovettura __________, immatricolata __________. Quale detentore figurava il contraente medesimo mentre quale conducente abituale il padre A__________. La polizza prevedeva la copertura responsabilità civile e casco totale (doc. 6, proposta di assicurazione del 10 agosto 2009, registrata l’11 settembre 2009; polizza casco doc. 7). Proprietaria del veicolo era la società di leasing G__________ (ora C__________ SA) mentre prenditore del leasing era per l’appunto AP 1 (doc. 3 e 4).

                                  Il 12 ottobre 2010 B__________, fratello di AP 1, ha denunciato alla polizia cantonale il furto del veicolo (doc. 9) e in data 18 ottobre 2010 ha notificato, congiuntamente al fratello AP 1, il furto ad AO 1 tramite il formulario dell’assicurazione (doc. G). La stessa, in esito alla sua istruttoria interna (in particolare, sulla base del verbale d’interrogatorio di polizia di B__________ del 12 ottobre 2010 (doc. C) e di quello di AP 1 del 13 ottobre 2010 (doc. E), del formulario di denuncia di furto del 18 agosto 2010 (doc. G) e del protocollo del 22 febbraio 2011 relativo all’incontro avuto con l’assicuratore (doc. 15)) ha rescisso il contratto e ha rifiutato la copertura del furto rimproverando a AP 1 di aver fornito informazioni inveritiere al momento della sottoscrizione del contratto in particolare relativamente al reale detentore e conducente principale del veicolo che sarebbe stato il di lui fratello B__________. AO 1ha sostenuto che poiché quest’ultimo aveva in passato già subito il furto di un veicolo scooter per cui era stata versata un’indennità, ciò sarebbe stato considerato nell’apprezzamento del rischio da assicurare (doc. O).

 

                            B.  Previo tentativo di conciliazione (CM.2013.273), in data 17 luglio 2013 AP 1 si è rivolto alla Pretura di Lugano, sezione 1, chiedendo la condanna di AO 1 a riconoscere il sinistro in questione e a garantire la relativa copertura assicurativa. In breve, l’assicurato ha sostenuto di essere il reale detentore e proprietario economico del veicolo e di aver concluso in questa veste sia il contratto di assicurazione sia quello con la società di leasing nei cui confronti egli è rimasto debitore delle rate a estinzione del credito. A detta dello stesso, non sussistendo dubbi sul furto e sul danno patito, l’assicurazione sarebbe tenuta al risarcimento. Egli ha inoltre negato che la vettura appartenesse a suo fratello B__________, versando quest’ultimo in difficoltà finanziarie e non disponendo il medesimo dei mezzi per acquistare la macchina.

                                  La convenuta si è opposta alla petizione contestando integralmente le pretese creditorie. In sintesi, essa ha negato la legittimazione attiva dell’attore e ha osservato che in base al contratto sottoscritto da AP 1 quest’ultimo aveva ceduto le eventuali pretese creditorie alla G__________ che oltretutto era la reale proprietaria del veicolo. Parallelamente l’assicurazione ha posto l’accento sulle dichiarazioni rese dall’attore e dal di lui fratello B__________ innanzi alla polizia cantonale in occasione della denuncia di furto da cui emergerebbe come sia quest’ultimo il reale detentore e conducente abituale del veicolo. A detta della stessa non vi sarebbe pertanto dubbio sul fatto che l’attore sia stato reticente e abbia fornito informazioni false al momento della sottoscrizione del contratto assicurativo, ragion per cui nessuna prestazione sarebbe dovuta. Essa ha pure contestato l’avvenuto furto.

                                  In replica e duplica le parti hanno ribadito le proprie posizioni.

 

                                  Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale producendo dei memoriali conclusivi scritti nei quali si sono riconfermate nelle rispettive antitetiche posizioni. Nel proprio allegato la convenuta ha altresì sottolineato le incongruenze e contraddizioni tra quanto asserito dall’attore e dal fratello subito dopo il furto e quanto dichiarato in seguito innanzi al Pretore, dopo che l’assicurazione aveva già comunicato la sua intenzione di non erogare la prestazione. 

 

C.    Con sentenza del 20 aprile 2015 il Pretore, ritenendo legittimo il rifiuto dell’assicurazione di non erogare la prestazione per reticenza nella conclusione del contratto e sussistenza di un nesso causale tra l’informazione data in modo scorretto e il danno, ha respinto la petizione.

 

D.    Con appello del 18 maggio 2015 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione con protesta di tasse, spese e ripetibili. Egli postula altresì la concessione del gratuito patrocinio. Con risposta del 23 settembre 2015 la convenuta postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.

                                  L’istanza di gratuito patrocinio inoltrata dall’appellante è stata accolta dalla Presidente di questa Camera con sentenza del 12 giugno 2015 (inc. 12.2015.95).

 

 

e considerato

 

 

in diritto:              1.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272) che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura dinanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

                             2.  Nella propria sentenza il Pretore, dopo aver ripercorso brevemente i fatti, ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’attore per rapporto alla società finanziaria e proprietaria del leasing. A questo proposito il magistrato ha giudicato che la cessione inclusa nelle CGA prevedesse espressamente una riserva a favore dell’assuntore per quanto concerneva i contenziosi. Il magistrato ha quindi ritenuto che sulla scorta degli accertamenti agli atti il furto potesse essere ritenuto provato con il necessario grado di verosimiglianza preponderante. In seguito egli ha analizzato la problematica a sapere se vi fosse stata reticenza ai sensi dell’art. 6 LCA e quali fossero le conseguenze della stessa. Il Pretore, sulla base delle risultanze istruttorie, in particolare ritenendo più attendibili le dichiarazioni rese da AP 1 e dal fratello B__________ in polizia rispetto a quanto sostenuto dagli stessi in seguito in corso di causa, ha giudicato dato un caso di reticenza avendo l’attore fornito alla compagnia delle informazioni false su chi fosse il reale detentore e conducente abituale del veicolo. Il magistrato si è poi chinato sul quesito a sapere se vi fosse un nesso causale tra il rischio insito nell’informazione omessa e quello realizzatosi, giungendo alla conclusione che, in base alla giurisprudenza federale che propende per un’interpretazione larga del concetto, questo fosse effettivamente il caso, ragion per cui ha giudicato legittimo l’agire di AO 1 di rifiutare la copertura assicurativa e ha respinto la petizione.

 

                             3.  Con l’appello AP 1 contesta l’esistenza di un nesso causale tra i due rischi e relativizza la portata della decisione a cui si è ispirato il Pretore per ammettere il nesso causale, osservando come non vi sia una prassi consolidata del Tribunale federale al riguardo. Egli sostiene inoltre che nel caso concreto l’informazione omessa non era suscettibile di modificare la volontà dell’assicuratore di concludere il contratto o di concluderlo ad altre condizioni. Egli lamenta inoltre la mancata considerazione del principio di proporzionalità da parte del Pretore e sostiene che il ragionamento del parallelismo concettuale presuppone che i due rischi siano proporzionali.

 

                             4.  La legittimazione delle parti, attiva o passiva, è un presupposto di merito, ossia una questione di diritto che il giudice di ogni grado deve esaminare d’ufficio (sentenza del Tribunale federale in. 4A_165/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.3.1, in RSPC 2/2009, pag. 147; DTF 126 III 59 consid. 1, 125 III 82 consid. 3, 123 III 62 consid. 3, 121 III 118 consid. 3, 114 II 345 consid. 3d, 118 Ia 129 consid. 1, 108 II 216 consid. 1, 100 II 167 consid. 3). Laddove la procedura sia retta dalla massima dispositiva, il giudice deve basare il proprio esame sui fatti allegati dalle parti e accertati, senza andare alla ricerca di fatti atti a mettere in dubbio la legittimazione di una parte, che controparte ha omesso di allegare. Ciò significa che il giudice non può sollevare la questione della legittimazione senza che le parti abbiano potuto esprimersi in merito, ossia senza rispettare il principio del contraddittorio (sentenza del Tribunale federale in. 4A_165/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.3.1, 7.3.2 e 7.4, in RSPC 2/2009, pag. 147 seg.; W. Tot, Die unbestrittene Sachlegitimation, SJZ 78/1982 p. 17 seg., in particolare pag. 18, 22 e 23). In conclusione, il giudice deve esaminare d’ufficio la legittimazione delle parti, trattandosi di una questione di diritto, ma solo sulla base degli atti presenti nell’incarto e nel rispetto del diritto delle parti di essere sentite. Incombe invero loro di indicare al giudice i fatti sui quali esse fondano le loro pretese, rispettivamente le loro eccezioni (con riferimento in particolare alla legittimazione attiva DTF 130 III 417 consid. 3.1).

                                  Nel caso concreto, AO 1 ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell’attore in tutti gli allegati da lei presentati e questo sulla scorta dei doc. 3, 4 e 5. Agli atti vi è pure l’incarto richiamato dalla banca concedente il leasing (fascicolo II prodotto da G__________).

 

                          4.1.  Nell’incarto richiamato da G__________ figurano il contratto di leasing e le relative condizioni generali sottoscritti da AP 1 in data 4 giugno 2009. L’art. 6.3 di predette condizioni generali prevede che l’assuntore “ (…) cede alla Società di leasing i suoi diritti nei confronti dell’assicuratore, comunque risponde in ogni caso della ricuperabilità di un eventuale credito. Esso s’impegna inoltre a gestire le controversie legali con l’assicuratore connesse ad un caso di sinistro, facendo le veci della Società di leasing.

                                  Per completezza, si segnala inoltre che AO 1 ha pure prodotto un documento denominato “copia - dichiarazione casco e cessione” (doc. 8) che parrebbe relativo a predetto contratto di leasing; lo stesso non riporta però alcuna firma e non figura neppure nell’incarto richiamato dalla società di leasing.

                                  Il Pretore sulla base di quanto indicato al punto 6.3 delle condizioni generali ha ritenuto che la cessione inclusa nel contratto prevedesse espressamente una riserva a favore dell’assuntore per quanto concerne i contenziosi e ha pertanto ammesso la legittimazione attiva di AP 1 (sentenza impugnata pag. 2 a metà).

                                  AO 1 per sua parte, contesta invece questa posizione proponendo una propria interpretazione della clausola secondo cui vi sarebbe stata una valida cessione di tutte le pretese nei confronti dell’assicurazione alla società di leasing mentre che l’assuntore si sarebbe impegnato a “presentare una causa giudiziaria per conto della società di leasing”, ciò però non “in quanto attore e titolare del credito” ma “come una sorta di “mandatario” della stessa (vedi anche risposta all’appello pag. 3).

 

Non vi è dubbio che il punto 6.3 delle condizioni generali così come formulato si rileva poco chiaro, per non dire addirittura contraddittorio, laddove, da un canto, sancisce la responsabilità dell’assuntore per la recuperabilità del credito e gli impone di gestire le controversie legali connesse a un eventuale sinistro con l’assicuratore e, dall’altro, aggiunge che questi fa le veci della società di leasing, quasi fosse un sorta di rappresentante della stessa. Diversamente da quanto sembrano credere le parti, la problematica della legittimazione non è di immediata risoluzione.

Nel caso concreto, la questione può però essere lasciata aperta e si può prescindere dall’effettuare un’interpretazione della clausola in esame, dovendo comunque la petizione essere respinta per i motivi di cui si dirà in seguito.

 

5.  L’appellante censura la decisione pretorile nella misura in cui ammette l’esistenza di un nesso causale tra l’informazione omessa al momento della stipula del contratto e il rischio poi realizzatosi. A detta dello stesso, il Pretore avrebbe applicato in maniera errata i presupposti dell’art. 6 cpv. 3 LCA. In particolare, AP 1 contesta l’applicazione al caso in esame della sentenza federale citata dal Pretore e ne relativizza la portata.

 

                          5.1.  Preliminarmente si osserva che in appello AP 1 pare aver rinunciato a contestare puntualmente gli accertamenti pretorili su chi fosse il reale detentore e conducente del veicolo limitandosi ad affermare che “anche qualora l’attore avesse dichiarato inesattezze circa le persone detentrici e conducenti del veicolo, il furto del 12 ottobre 2010 non ha alcuna causalità con quanto eventualmente dichiarato in polizza assicurativa” (cfr. appello pag. 8).

                                  Gli accertamenti del Pretore su questo specifico punto paiono condivisibili e vanno tutelati. Il magistrato, infatti, confrontato con dichiarazioni incongruenti tra loro, ha ritenuto più attendibili quelle rilasciate da AP 1 e dal di lui fratello B__________ a ridosso del furto in parola (cfr. in particolare doc. C e E qui dati per trascritti e doc. 15) rispetto a quelle fatte dai due in seguito, in corso di causa, quando l’assicurazione aveva già manifestato la sua decisione di non elargire le prestazioni invocando un caso di reticenza giusta l’art. 6 LCA (cfr. audizioni di B__________ e di AP 1 del 14 febbraio 2014 qui date per trascritte; doc O). Sulla base di questi elementi e degli altri riscontri istruttori il Pretore ha giudicato che AP 1 avesse fornito alla compagnia assicurativa delle informazioni (oggettivamente e soggettivamente) false su fatti rilevanti per l’apprezzamento del rischio e ha pertanto ritenuto dato un caso di reticenza ai sensi degli art. 6 cpv. 1 e 4 LCA. Valutazione che, come detto poc’anzi, è qui condivisa. Infatti, in ambito di assicurazione RC e casco per veicoli a motore, è evidente che per l’assicuratore il sapere chi sia il reale detentore e conducente di un veicolo a motore come pure se questi ha già subito incidenti, rispettivamente se - come nel caso qui in esame - ha percepito delle prestazioni assicurative costituisce un fatto rilevante nella determinazione del rischio assicurato.

 

                                  Che ne dica l’appellante, alla luce dell’importo già versato da AO 1 per il furto dello scooter subito da B__________ nel 2006 - cifra che non può essere considerata del tutto irrilevante - e dei suoi precedenti quale conducente (cfr. doc. 15, pag. 2), non vi è alcuna certezza sul fatto che l’assicuratore avrebbe concluso un contratto alle stesse condizioni se avesse saputo che il vero detentore e conducente del veicolo era B__________ e non AP 1, anzi è lecito ipotizzare proprio il contrario.

 

                          5.2.  Assodato quanto sopra si tratta ora di analizzare se il fatto di aver sottaciuto queste informazioni possa essere considerato causale ai sensi dell’art. 6 cpv. 3 LCA per l’insorgenza o la portata del successivo danno, circostanza contestata dall’appellante.

 

                       5.2.1.  Il concetto di nesso causale ai sensi dell’art. 6 cpv. 3 LCA è oggetto di controversie a livello dottrinale. Una parte della dottrina, infatti, preconizza un’interpretazione larga della norma che permette all’assicuratore di rifiutare la sua prestazione anche nei casi in cui la violazione dell’obbligo di dichiarazione porta su degli indizi che non sono la causa diretta del sinistro ma che permettono di dedurre il rischio che si è poi realizzato. Quale esempio tipico la dottrina cita il caso dell’assicurato che ha celato degli incidenti precedenti. Secondo questa corrente bisognerebbe ammettere il nesso causale quando le circostanze indizianti avrebbero permesso, se fossero state dichiarate correttamente, di constatare l’esistenza di un fattore di rischio che è la causa del danno realizzatosi (di questo avviso: Brulhart, Droit des assurances privées, Berna 2008, pag. 226 nota 524; . Pouget – Hänseler, Anzeigepflichtverletzung: Auswirkungen der Revision auf der Praxis, in REAS 2006 pag. 30).

Un'altra parte della dottrina sembra invece interpretare la norma alla lettera nel senso che la prestazione non può essere rifiutata che se il fatto oggetto della reticenza ha giocato un ruolo nell’insorgenza o nell’estensione del sinistro (di questa opinione: Eisner-Kiefer, Kausalität und Verschulden im VVG und VE-VVG, in REAS 2008 pag. 217; anche Gross/ Overney, in REAS 2012 pag. 53 Commentaire d’arrêt 4A_303/2010). Alcuni autori si spingono sino a sostenere che si deve poter pronosticare che il danno non sarebbe occorso o perlomeno non nella medesima ampiezza se le false indicazioni fornite dall’assicurato avessero coinciso con la realtà. Gli stessi autori ammettono però che con questa interpretazione restrittiva buona parte delle circostanze pertinenti per la valutazione del rischio non adempirebbero le premesse della causalità (cfr. Nef/ Von Zedtwitz, in Basler Kommentar, Nachführungsband, pag. 57 ad n. 5).

 

                       5.2.2.  Per sua parte il Tribunale federale ha già avuto modo di esprimersi sulla questione in due occasioni. La prima volta in una sentenza dell’11 agosto 2010 emessa a seguito di un ricorso in materia costituzionale nel quale l’assicurato censurava un’applicazione arbitraria dell’art. 6 cpv. 3 LCA (cfr. sentenza TF 4A_303/2010); sentenza questa che - è doveroso rimarcare - è proprio quella a cui si è ispirato il Pretore per formulare il proprio giudizio e di cui l’appellante contesta l’applicabilità nella presente causa. Nel caso analizzato dall’Alta Corte, l’assicuratore aveva rifiutato la copertura di atti di vandalismo ai danni di un veicolo posteggiato sulla strada pubblica in quanto l’assicurato aveva omesso di informare la compagnia assicurativa di aver già subito in passato dei danneggiamenti alla vettura. In quell’occasione il Tribunale federale ha stabilito che, alla luce delle opinioni espresse in occasione dei dibattiti parlamentari e dalla dottrina, non era arbitrario ammettere che un rifiuto delle prestazioni era legalmente possibile. L’Alta Corte ha però precisato che se da un canto ci si poteva attenere a un’interpretazione larga del concetto di causalità, dall’altro era nondimeno necessario che il fatto omesso si rapportasse al rischio realizzatosi.

 

                                  In Tribunale federale è poi ritornato sulla problematica in una recentissima sentenza del 29 ottobre 2015 in cui ha ribadito la propria posizione approfondendone nel contempo alcuni aspetti in relazione a un caso di assicurazione RC e casco per veicoli (sentenza TF 4A_150/2015). Per quanto qui interessa, va preliminarmente segnalato che l’Alta Corte, dopo aver ricordato l’iter legislativo che ha portato alla formulazione l’art. 6 cpv. 3 LCA nella sua versione attuale in vigore dal 1° gennaio 2006, ha ribadito la validità dei principi giurisprudenziali sviluppati in relazione all’art. 4 LCA, norma non modificata dalla revisione. In questo senso, l’assicurato deve pertanto informare l’assicuratore, nella misura in cui a lui domandato, sugli indizi che permettono di trarre delle deduzioni sull’esistenza o meno di un rischio. Permane invece la questione a sapere se l’assicuratore può rifiutare la sua prestazione in caso di risposte inesatte su questi indizi dati dall’assicurato.

                                  Al fine di dare una risposta a questo quesito il Tribunale federale ha ricordato che a seconda del tipo di assicurazione in oggetto, il rischio è valutato in base a fattori che potranno essere la causa stessa di potenziali danni (ad esempio un’affezione preesistente potrebbe essere causa diretta di un’incapacità di lavoro o di un decesso) e/o in base a indizi che non potranno essere che una causa indiretta del potenziale danno. Per certe assicurazioni la valutazione del rischio dipenderà essenzialmente da indizi. Segnatamente, in materia di assicurazione RC e casco per i veicoli a motore, il rischio d’incidenti si può misurare sulla base di dati statistici generali tenendo conto tra l’altro dell’età e del sesso del conducente, ma anche dei suoi antecedenti in ambito di circolazione stradale.

                                  Il Tribunale federale ha sottolineato come proprio in relazione a questo tipo di assicurazione un’interpretazione letterale stretta dell’art. 6 cpv. 3 LCA porterebbe a risultati iniqui in quanto obbligherebbe l’assicuratore, in caso di omessa dichiarazione sui predetti indizi (ad esempio in merito a precedenti incidenti, a ritiri della licenza di condurre, a sanzioni per guida in stato di ebrietà), a fornire comunque la sua prestazione in quanto il rischio (ad esempio, un incidente della circolazione) è legato a indizi che sono solo indirettamente causa del sinistro.

                                  Per contro lo stesso assicuratore sarebbe liberato se l’assicurazione in questione coprisse un rischio (ad esempio incapacità di guadagno, decesso) connesso a fattori che potrebbero essere direttamente la causa del sinistro (ad esempio malattia) e l’assicurato avesse celato proprio queste informazioni.

                                  Secondo il Tribunale federale è impensabile che il legislatore abbia voluto risolvere in maniera opposta due fattispeci che si riferiscono allo stesso problema, in concreto: a seguito di un’inesatta informazione da parte dell’assicurato, l’assicuratore non ha potuto valutare correttamente il rischio che si è realizzato, la reticenza presentando una relazione col sinistro.

                                  L’Alta Corte ha quindi concluso il suo lungo ragionamento stabilendo che, relativamente a casi in cui è coinvolta l’assicurazione RC e casco per veicoli a motore, dove l’interpretazione letterale della legge condurrebbe a risultati iniqui, si deve ammettere che una reticenza sugli antecedenti del conducente può giustificare un rifiuto dell’assicuratore di accordare la prestazione, a condizione che gli antecedenti sui quali l’assicurato è stato interrogato danno delle informazioni sulla probabilità del tipo di rischio che si è effettivamente realizzato.

 

                       5.2.3.  Nel caso concreto, l’assicurato ha occultato che il vero conducente e detentore del veicolo era il di lui fratello B__________, e che questi nel 2006 aveva già subito il furto di uno scooter per cui aveva ricevuto delle prestazioni dall’assicurazione. Il 12 ottobre 2010 egli ha subito nuovamente un furto, questa volta di un autoveicolo da lui posteggiato in un parcheggio sterrato in zona via Ciani a Lugano. Ora, il fatto occultato non è e non può essere la causa del furto, nondimeno lo stesso presenta un nesso con il rischio che si è realizzato e la reticenza è in relazione con il tipo di danno occorso, così come richiesto dalla giurisprudenza del Tribunale federale. Ne consegue pertanto che in virtù dei principi sviluppati dall’Alta Corte e ricordati qui sopra il nesso causale risulta dato. La decisione pretorile è pertanto corretta e va confermata.

 

                          5.3.  In virtù di quanto esposto sopra, si può prescindere dall’entrare nel merito delle altre argomentazioni addotte dall’appellante.

 

                             6.  In definitiva, l’appello deve essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante, che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili. Essendo l’appellante al beneficio del gratuito patrocinio le spese processuali sono assunte dallo Stato (inc. 12.2015.95). L’indennità da riconoscere al patrocinatore dell’appellante sarà decisa una volta ricevuta la relativa nota professionale. Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è di fr. 50'502.55.

 

 

Per i quali motivi

richiamati gli art 96 e 106 CPC e la LTG,

 

 

decide:                 1.  L’appello 18 maggio 2015 di AP 1 è respinto.

 

                             2.  Le spese d’appello di complessivi fr. 1’500.-, sono poste a carico di AP 1 (e per esso, al beneficio del gratuito patrocinio, dello Stato). L’appellante rifonderà alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili di appello.

 

                             3.  Notificazione:

 

-,

-

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

                  

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).