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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Canepa Meuli (giudice supplente) |
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vicecancelliera: |
Federspiel Peer |
sedente per statuire nella causa - inc. OR.2013.205 - della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3, promossa con petizione 29 ottobre 2013 da
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AP 2 (rappr. dall’avv. RA 3) |
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contro
CT 1 CT 2 (entrambi rappr. dall’avv. RA 4);
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con cui l’attrice ha postulato
la condanna in solido dei convenuti al pagamento di
fr. 76'006.95, oltre interessi al 5% dal 2 settembre 2012 su fr. 75'006.95, con
protesta di spese, tasse e ripetibili; domanda avversata dai convenuti, che hanno
chiesto la reiezione integrale della petizione,
mentre il convenuto CT 2 ha avanzato in via riconvenzionale un credito contro AP 2 di fr. 12'943.25, oltre interessi al 5% dal 2 settembre 2012, richiesta contro la quale l’attrice principale si è opposta,
azioni su cui il Pretore del Distretto di Lugano Sezione 3 si è pronunciato con decisione 17 aprile 2015, accogliendo parzialmente la petizione per l’importo di fr. 2'410.- oltre interessi, respingendo la domanda riconvenzionale e ponendo a carico dell’attrice la tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese dell’azione principale, con obbligo di rifondere ai convenuti fr. 8'000.- a titolo di ripetibili in solido, e a carico di CT 2 la tassa di giustizia dell’azione riconvenzionale di fr. 800.- con obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'800.- a titolo di ripetibili.
appellante l’attrice principale, che con atto di appello 20 maggio 2015, chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente la petizione per l’importo di fr. 75'006.95 oltre accessori, con tassa di giustizia e spese a carico del convenuto CT 2 e obbligo di rifonderle fr. 10'000.- a titolo di ripetibili, e di porre integralmente a carico dello stesso la tassa di giustizia dell’azione riconvenzionale e le spese con obbligo di rifonderle fr. 3'000.— per ripetibili;
mentre CT 2 con risposta 3 luglio 2015 chiede di respingere integralmente l’appello e di confermare la sentenza pretorile;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. AP 2 e CT 2 sono proprietari di due case contigue, sui fondi n. __________ e __________ del comune di __________. Le due abitazioni hanno un muro in comune. A ridosso della proprietà n. __________ di AP 2, al primo piano del fondo di CT 2, c’è un camino, che il 2 settembre 2012 è stato acceso da CT 1 e dal quale si è sviluppato un incendio che ha causato danni a entrambe le proprietà.
B. Ritenendo di vantare un credito a titolo di risarcimento danni, il 22 agosto 2013 AP 2 ha promosso un tentativo di conciliazione contro CT 2 e CT 1. In considerazione della mancata comparsa dei convenuti all’udienza del 23 settembre 2013, il Segretario Assessore della Pretura di Lugano, sezione 3, ha rilasciato seduta stante l’autorizzazione ad agire in giudizio.
Il 29 ottobre 2013 AP 2 ha quindi inoltrato la petizione in esame, postulando la condanna di CT 2 e CT 1 al pagamento di fr. 75’006.95 per risarcimento danni a seguito dell’incendio e fr. 1'000.- per il rimborso della tassa di giustizia relativa al tentativo di conciliazione. L’attrice ha sostenuto che CT 1 sarebbe stato responsabile dell’accaduto per aver acceso il camino pur sapendo che non funzionasse bene e non fosse mai stato acceso prima e oltre a ciò per avere omesso di effettuare accertamenti e di adottare misure preventive per evitare l’incendio. Mentre nei confronti del di lui padre, CT 2, AP 2 ha invocato la responsabilità del proprietario ex art. 679 CCS, una carente manutenzione della proprietà e un difetto d’opera ai sensi dell’art. 58 CO.
In risposta CT 2 ha eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito, relativamente alla responsabilità del proprietario invocata in applicazione dell’art. 679 CC. Nel merito i convenuti si sono opposti alla richiesta attorea, contestando di avere avuto delle responsabilità nell’incendio. A loro parere la causa dell’incendio sarebbe da ricondurre ad una trave portante sconfinante dalla proprietà di AP 2 nell’abitazione di CT 2. I convenuti hanno contestato altresì l’entità del risarcimento richiesto dall’attrice.
In via riconvenzionale CT 2 ha postulato il rimborso di fr. 12'943.23 a titolo di risarcimento per danni al suo immobile, a suo dire causati da carente manutenzione nella proprietà AP 2 e da vizi d’opera della stessa, siccome a suo dire all’origine dell’incendio vi sarebbe stata la trave che dal fondo n. __________ sconfinava sul suo e che per questo motivo non avrebbe garantito sufficiente sicurezza in presenza di un camino acceso.
C. In replica AP 2 si è in
buona sostanza riconfermata nelle proprie richieste, riducendo la pretesa
creditoria a
fr. 75'006.95 oltre accessori. Con risposta riconvenzionale ha invece
contestato la richiesta di risarcimento della controparte. Nelle successive
comparse le parti hanno confermato le loro antitetiche tesi e richieste e così
ancora, esperita l’istruttoria, nelle arringhe finali.
D. Con sentenza 17 aprile 2015 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 ha avantutto respinto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata da CT 2. Nel merito il primo giudice ha negato una responsabilità aquiliana di CT 1, che ha acceso il camino dal quale si è dipartito l’incendio, ritenendo non dato il requisito della colpa, anche nella forma della negligenza. Nei confronti di CT 2, il Pretore, dopo aver riconosciuto la sussistenza dei presupposti per una responsabilità del proprietario del fondo, ha ritenuto che l’attrice non avesse ossequiato l’onere della prova relativamente al danno subito. Dopo avere analizzato le singole poste di danno, ha ammesso un risarcimento limitatamente alle spese sostenute dall’attrice per il controllo dell’impianto elettrico, pari a fr. 2'410.- oltre interessi. Parallelamente il giudice di prime cure ha respinto la domanda riconvenzionale di CT 2.
E. Avverso il predetto giudizio insorge ora AP 2, con atto di appello 20 maggio 2015, mediante il quale chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere integralmente la petizione, con condanna di CT 2 al pagamento dell’intero importo richiesto, con tassa di giustizia di fr. 5'000.- e spese integralmente a suo carico e l’obbligo di rifonderle ripetibili dell’ordine di fr. 10'000.-. Postula inoltre che le vengano aggiudicati fr. 3'000.- a titolo di ripetibili per l’azione riconvenzionale.
Con risposta 3 luglio 2015 CT 2 chiede la reiezione integrale dell’appello.
E considerato
in diritto:
1. Il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero, entrato in vigore il 1. gennaio 2011, trova applicazione in entrambe le sedi di giudizio siccome la procedura dinnanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). L’appello è ricevibile in quanto proposto avverso una decisione finale di prima istanza con valore litigioso superiore a fr. 10'000.- (art. 308 cpc. 1 e 2 CPC) ed è tempestivo, siccome inoltrato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata (art. 311 CPC). Pure tempestiva è la risposta dell’appellato inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera il 21 maggio 2015. Dati questi presupposti d’ordine, nulla osta alla trattazione del gravame.
2. Nella sua prima censura AP 2 sostiene che il Pretore avrebbe a torto ritenuto non adempiuto l’onere della prova e quindi anche quello dell’allegazione per il requisito del danno. Il Giudice sarebbe incorso in una violazione dell’art. 8 CC e scientemente avrebbe omesso di considerare le comparse scritte preliminari, i documenti e le audizioni testimoniali agli atti.
2.1 L’art. 8 CC regola, per tutti i rapporti giuridici retti dal diritto federale (DTF 115 II 300 consid. 3), la ripartizione dell’onere probatorio. Esso stabilisce che, ove la legge non dispone altrimenti, chi vuole dedurre un diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
A livello procedurale l’art. 55 CPC prevede che siano le parti a doversi fare carico, in ragione del principio attitatorio, di dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e di indicarne i mezzi di prova (Trezzini, CPC Comm, art. 55, pag. 121). Nella procedura ordinaria, l’art. 221 CPC dispone che la petizione deve contenere l’esposizione dei fatti (art. 221 cpv. 1 lett. d CPC) e l’indicazione dei mezzi di prova con riferimento ai fatti esposti (art. 221 cpv. 2 lett. e CPC). Il grado di precisione e/o specificazione dell’indicazione dei mezzi di prova e delle motivazioni non emerge dal testo di legge, ma deve essere valutato per rapporto alla fattispecie concreta e alle richieste sottoposte a giudizio.
2.2 Il Pretore ha ritenuto che di principio nei confronti di CT 2 fosse data una responsabilità del proprietario a norma degli art. 679 e 684 CC. Tuttavia, chinatosi sul presupposto del danno, il primo giudice ha concluso che l’attrice non avesse sufficientemente dettagliato e sostanziato nella motivazione i fatti rilevanti ai fini del giudizio e l’entità del danno.
In effetti, da un’analisi degli allegati scritti, risulta che nella petizione l’attrice non ha elencato quali parti della sua proprietà fossero state danneggiate e in che cosa consistessero i danni in concreto, ma ha usato una formulazione generica, alludendo a non meglio precisati “danni incorsi alla proprietà immobiliare” (atto I, pag. 4, pto 3.). Relativamente alla quantificazione del danno preteso ha dichiarato che “il pregiudizio è costituito dai costi derivanti dai necessari interventi edili di ripristino dei locali bruciati e anneriti dall’incendio e/o dalla fuliggine allo stato quo ante”. Ha quindi indicato una cifra complessiva dei costi di ripristino pari a fr. 75'006.95 precisando semplicemente “e meglio come da rapporto finale (doc. L1)” e rinviando ancora al “riassunto allestito dal direttore dei lavori incaricato dall’attrice.. (doc. L). Alla voce “prove” ha poi riprodotto l’elenco dei documenti allegati alla petizione (atto I, pag. 5), ai quali ha alluso nella motivazione.
Nemmeno dopo che nella risposta i convenuti hanno distintamente preso posizione su questi singoli documenti (in particolare pag. 7 e 8), contestandoli e invocando la necessità di avere dati sullo stato della casa al mappale n. __________ prima dell’incendio così da poter verificare i danni lamentati e la loro entità (pag. 9), l’attrice si è avveduta di dover ossequiare il suo onere di allegazione con adeguate precisazioni e spiegazioni e non semplicemente con indicazioni generiche e rinvii ai documenti. Quindi, almeno in sede di replica, viste le contestazioni contenute nella risposta dei convenuti, l’attrice avrebbe dovuto ulteriormente precisare le circostanze di fatto sulle quali fondava la sua domanda, considerato comunque che in ogni caso l’allegazione dei fatti deve raggiungere un certo livello di dettaglio (Trezzini, op. cit., art. 221, pag. 973, 974 e 977; DTF 127 III 365).
In replica AP 2 ha invece ancora ribadito di ritenere probanti le fatture raggruppate nel doc. L1 e le indicazioni in esse contenute (pag. 10). Ha anzi sottolineato di ritenere impossibile determinare lo stato della casa prima del sinistro (pag. 9 in fine) e che nemmeno sarebbe stato necessario assumere una prova a futura memoria.
Alla luce di queste constatazioni, la valutazione del Pretore secondo la quale l’attrice non ha presentato i fatti giuridicamente rilevanti con sufficiente chiarezza negli allegati non può che essere condivisa.
2.3 Contrariamente a quanto preteso dall’appellante, il danno non può essere identificato semplicemente con la somma di tutti gli esborsi avuti per opere eseguite dopo l’incendio. Le fatture da sole nulla provano al riguardo. Siccome, come già rilevato dal Pretore, il danno, inteso come pregiudizio economico, corrisponde alla differenza tra lo stato del patrimonio dopo l’evento dannoso e lo stato che il patrimonio avrebbe avuto se tale evento non si fosse verificato (Differenztheorie), incombeva all’attrice di elencare e quantificare quali opere eseguite fossero state necessarie per ripristinare lo stato ex ante. Il teste __________, l’unico offerto dall’attrice, che ha visitato la proprietà di AP 2 soltanto dopo l’incendio, ha riferito della localizzazione di alcuni danni e di lavori eseguiti nella proprietà AP 2, ma non ha invece indicato quali di queste opere fossero state necessarie per ripristinare la situazione antecedente al danno.
Il rapporto finale doc. L1, da lui allestito, è una semplice raccolta contabile di tutte le fatture, peraltro ancora prodotte distintamente nella documentazione attorea, e dei pagamenti effettuati. Le foto allegate, che il teste ha riferito di avere scattato durante il sopralluogo del 7 settembre 2012, invero anche poco chiare, senza alcuna descrizione e spiegazione, nulla provano di concludente ai fini della valutazione e quantificazione del danno.
2.4 La censura dell’appellante relativa ad una violazione dell’art. 8 CC da parte del Pretore deve pertanto essere respinta. Egli ha correttamente applicato il principio dell’onere probatorio, indicando a quale parte esso incombesse. Concludendo che l’attrice non lo avesse ossequiato, non è incorso né in un’errata applicazione del diritto, né in un errato accertamento dei fatti. Non risulta nemmeno, contrariamente a quanto sostiene l’appellante, che il primo giudice abbia omesso di considerare sia le comparse scritte preliminari, sia i documenti, sia le audizioni testimoniali. Nel suo giudizio il Pretore vi ha rinviato ripetutamente, dando prova di averli analizzati e valutati, giungendo però alla conclusione che non erano stati sufficientemente concludenti ai fini probatori, in applicazione dell’art. 157 CPC.
Non si ravvede nemmeno in che cosa possa consistere un eccessivo formalismo del primo giudice nell’applicazione dell’art. 8 CC, come invece pretende l’insorgente.
3. L’appellante ritiene che il Pretore nel suo giudizio sarebbe andato “ultra petita” imputandogli una “violazione” dell’onere di allegazione quando tale eccezione non sarebbe stata sollevata dai convenuti (appello, pag. 6 i.f.).
Nella procedura civile il divieto di decidere ultra petita, (ossia al di là di quanto le parti abbiano richiesto: “ne eat iudex ultra petita partium”), previsto dall’art. 58 cpv. 1 CPC, rappresenta un limite posto al potere decisionale del giudice, che è tenuto a decidere sulle domande delle parti, non oltre e non diversamente.
Ciò discende direttamente dal principio attitatorio che vige in ambito di procedura civile.
Il divieto viene violato quanto il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti del petitum e delle eccezioni da esse avanzate, oppure su questioni non oggetto della vertenza e non rilevabili d’ufficio, attribuisce alle parti un diritto o una prestazione non richiesta. Non sussiste violazione se il giudice attribuisce una qualificazione giuridica diversa al fatto oggetto del giudizio o agisce nell’ambito del libero apprezzamento delle prove agli atti.
Nel caso in esame, non corrisponde intanto al vero che i convenuti non abbiano censurato l’inconcludenza probatoria della documentazione prodotta dall’attrice, fosse solo per il fatto che nella risposta hanno più volte contestato l’entità del danno invocato dall’attrice sulla base delle fatture prodotte.
Ma indipendentemente da ciò, il Pretore, giudicando che l’attrice non abbia ossequiato l’onere probatorio, ha agito nell’ambito del suo potere di apprezzamento e ha valutato una questione di diritto, indipendente dalle eccezioni sollevate dalla controparte. Non è data pertanto una violazione dell’art. 58 cpv. 1 CPC.
4. Giova aggiungere che l’appellante non si è confrontato con il giudizio laddove viene spiegato che il danno dev’essere calcolato facendo riferimento al pregiudizio economico subito dalla proprietà dopo l’incendio (Differenztheorie) e che a tal scopo non potevano essere considerate concludenti le semplici fatture prodotte, in assenza di altri riscontri che confermassero che tali esborsi fossero stati necessari per ripristinare lo stato della proprietà prima dell’incendio.
Limitandosi a sue personali considerazioni in merito alle singole fatture l’appellante non adempie alle esigenze di motivazione richieste dall’art. 311 cpv.1 CPC.
5. L’appellante chiede che venga modificato il giudizio sulle ripetibili, sia per l’azione principale che per la riconvenzionale. Per quest’ultima chiede che le ripetibili vengano aumentate in considerazione della temerarietà dell’azione della controparte.
Dovendosi, in sede di appello, confermare la decisione di prima istanza per l’azione principale e risultando l’attrice integralmente soccombente, non possono esserle in ogni caso aggiudicate ripetibili, per cui la relativa richiesta deve essere respinta.
Per l’azione riconvenzionale, va preliminarmente ricordato che,
per giurisprudenza costante, l’autorità superiore può censurare il giudizio in materia di spese e ripetibili unicamente nel caso in cui il primo Giudice eccede o abusa del suo potere di apprezzamento sulla questione, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi delle tariffe applicabili (da ultimo: II CCA 22 luglio 2016, inc. 12.2016.16, pag. 3).
Si osserva avantutto che, come
giustamente rilevato dall’appellante, il Pretore ha assegnato per l’azione riconvenzionale
un importo per ripetibili di fr. 1'800.-, inferiore al minimo previsto
dall’art. 11 cpv. 1 RTar (fr. 12'943.25 x 15% =
fr. 1'941.45), senza alcuna motivazione al riguardo. Occorre pure considerare
che CT 2, assistito da un legale, ha formulato una domanda riconvenzionale
chiaramente destinata all’insuccesso per i motivi indicati in sede di risposta
riconvenzionale (pag. 2 e 3), ripresi nel giudizio pretorile al pt. 16. Inoltre,
l’importo a titolo di ripetibili deve tener conto delle spese e dell’IVA (Art 6
e 14 RTar). Alla luce di quanto precede, può essere riconosciuta in relazione
alla reiezione della domanda riconvenzionale un’indennità per ripetibili di fr.
2'500.-, che tiene conto di tutti gli aspetti qui esposti. Per concludere si
osserva, da un lato che l’appellante ha richiesto fr. 3'000.- ma senza alcuna
spiegazione o calcolo a sostegno di quell’importo, d’altro lato che la situazione
esaminata non rientra ancora nelle eccezioni dell’art. 13 RTar, contrariamente
a quanto ritiene la parte appellata.
6. In conclusione quindi l’appello è accolto parzialmente, ossia unicamente per quanto attiene alle ripetibili rivendicate in relazione all’azione riconvenzionale, per il resto è respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza quasi integrale dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono calcolate in applicazione degli art. 7 e 13 LTF nonché dell’art. 11 RTAr. Non si giustifica di porre spese processuali a carico della parte appellata. L’importo determinante ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale supera fr. 30'000.-.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
I. L’appello 20 maggio 2015 di AP 2 è parzialmente accolto.
Di conseguenza il pt. 3.2 della sentenza 17 aprile 2015 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3, inc. OR.2013.205 è modificato come segue:
3.2 La tassa di giustizia dell’azione riconvenzionale di fr. 800.- e le spese, da anticipare come di rito, restano integralmente a carico di CT 2, il quale rifonderà inoltre a AP 2 l’importo di fr. 2'500.- a titolo di ripetibili.
Gli altri punti del dispositivo del giudizio impugnato rimangono invariati
II. Le spese processuali di fr. 4’500.- sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3’500.- per parti di ripetibili d’appello.
III. Notificazione:
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-; -.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000. – è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv.1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113. 117 LTF). La parte che tende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima0 istanza (art. 119 LTF).