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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2014.46 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 19 agosto 2014 da
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CO 1
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contro |
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RE 1
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con cui l’attrice, locataria, ha chiesto, in via principale, l'annullamento della disdetta 19 maggio 2014 del contratto di locazione 22 maggio / 7 giugno 2002 concernente gli spazi occupati dal bar B__________ al mapp. 1__________ di A__________ notificatale dalla convenuta, locatrice, e, in subordine, ha sollecitato la concessione di una protrazione della locazione di cinque anni, aumentati a sei in sede di conclusioni;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato, in via principale, la reiezione della petizione e, in via subordinata, la concessione di una protrazione della locazione di sei mesi, sino al 30 giugno 2015, aumentata in sede di conclusioni al 30 giugno 2016;
nell’ambito della quale il Pretore, con decisione 2 giugno 2016, ha accolto la domanda principale, annullando la disdetta del contratto, ponendo a carico della convenuta la tassa di giudizio, di fr. 3'000.-, le spese, di fr. 400.-, e le ripetibili a favore dell'attrice, di fr. 9'000.-;
reclamante la convenuta, con reclamo 6 luglio 2016, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ridurre a fr. 3'000.- le ripetibili dovute alla controparte, protestando inoltre spese e ripetibili di secondo grado;
che il reclamo non è stato notificato all'attrice;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che, seguendo la procedura semplificata, con petizione 19 agosto 2014 CO 1 ha convenuto in giudizio RE 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna chiedendo, in via principale, l'annullamento della disdetta 19 maggio 2014 del contratto di locazione 22 maggio / 7 giugno 2002 concernente gli spazi occupati dal bar B__________ al mapp. 1__________ di A__________, di proprietà della convenuta, notificatale da quest'ultima e, in subordine, la concessione di una protrazione della locazione di cinque anni;
che, con osservazioni 20 ottobre 2014, la convenuta ha postulato, in via principale, la reiezione della petizione e, in via subordinata, la concessione di una protrazione della locazione di sei mesi, sino al 30 giugno 2015;
che, al dibattimento 14 aprile 2015, le parti hanno ribadito le rispettive posizioni e notificato le prove; il 28 luglio successivo sono stati escussi sei testi; mediante le conclusioni attrice e convenuta hanno sostanzialmente confermato argomenti e domande; l'attrice ha tuttavia sollecitato la protrazione della locazione di sei anni (in luogo dei cinque richiesti in petizione); la convenuta ha a sua volta domandato, in via subordinata, che tale protrazione fosse concessa sino al 30 luglio 2016 (anziché sino al 30 luglio 2015, come postulato in sede di osservazioni);
che, con sentenza 2 giugno 2016, il Pretore ha accolto la domanda principale, annullando la disdetta del contratto, ponendo a carico della convenuta la tassa di giudizio, di fr. 3'000.-, le spese, di fr. 400.-, e le ripetibili a favore dell'attrice, di fr. 9'000.-; a questo scopo il valore di causa è stato fissato in fr. 91'140.- (pari a 42 mesi di pigione);
che, con reclamo 6 luglio 2016, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di ridurre a fr. 3'000.- le ripetibili dovute alla controparte; ha protestato inoltre spese e ripetibili di secondo grado;
che, a giudizio della reclamante, che condivide il valore di causa accertato dal primo giudice, dichiara espressamente che l'importo assegnato a titolo di ripetibili travalica il massimo legale fissato dall'art. 7 della legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010 (LTG); inoltre si tratta di una causa semplice, introdotta attraverso l'Associazione svizzera degli inquilini, che presta gratuitamente i suoi servizi, mentre che i due legali che si sono in seguito avvicendati nella tutela dell’attrice hanno necessitato di non più di 5 ore di lavoro a questo scopo: donde l'arbitrarietà del giudicato pretorile su questo oggetto;
che il reclamo non è stato notificato all'attrice per la presentazione della risposta, in quanto manifestamente infondato (art. 322 cpv. 1 in initio CPC);
che, per giurisprudenza invalsa, nella fissazione delle ripetibili il Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile dall'autorità di ricorso solo in caso di eccesso o di abuso dello stesso: ipotesi che di regola non si verifica quando gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi delle tariffe applicabili (II CCA 22 luglio 2016 inc. 12.2016.16, 19 agosto 2013 inc. 12.2013.115, 11 marzo 2014 inc. 12.2013.88, 31 luglio 2014 inc. 12.2014.66, 21 agosto 2014 inc. 12.2014.112, 25 novembre 2014 inc. 12.2014.121, 3 marzo 2015 inc. 12.2014.125 e 12.2014.213; III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3);
che, in forza del rinvio di cui all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili devono essere stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino dunque in base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RTar);
che, giusta l’art. 11 cpv. 1 RTar, in una causa con un valore tra fr. 50'000.- e fr. 100'000.- le ripetibili devono essere determinate tra l'8% e il 15% del valore litigioso;
che, su queste basi, l’importo che poteva essere riconosciuto a titolo di ripetibili alla parte vincente in una causa come quella in esame, il cui valore litigioso ammonta a fr. 91'140.-, si situava tra fr. 7'291.20 e fr. 13'671.-;
che, pertanto, il calcolo effettuato dal Pretore, che ha assegnato all'attrice fr. 9'000.- a titolo di ripetibili (importo comprensivo delle spese e dell'IVA), appare di principio corretto;
che le critiche mosse dalla
reclamante contro questo conteggio non le permettono di ribaltare la situazione
a suo favore;
che, intanto, l'art. 7 cpv. 1 LTG, che fissa un limite di fr. 8'000.- per un valore litigioso tra fr. 50'000.- e fr. 100'000.-, è inapplicabile alla fattispecie, poiché concerne la fissazione della tassa di giustizia, non invece delle ripetibili;
che, in secondo luogo, anche volendo ammettere, come assevera la reclamante, che l'Associazione svizzera degli inquilini, la quale aveva introdotto un'articolata petizione, presti gratuitamente la sua attività (il quesito non merita comunque una soluzione ai fini del giudizio), va rilevato che tale attività genera comunque sia un diritto alle ripetibili in capo al suo assistito: quest'indennità non viene difatti calcolata in funzione dei costi effettivi sopportati da una parte (e quindi degli accordi sulla fissazione degli onorari con i patrocinatori), bensì a norma del RTar;
che, in terzo luogo, la reclamante non può essere seguita laddove sostiene del tutto sbrigativamente - e pertanto già in violazione dell'obbligo di motivazione che le incombeva (art. 321 cpv. 1 CPC) – che i due avvocati succedutisi in seguito nella tutela dell'attrice abbiano impiegato, complessivamente, "5 ore al massimo (due per l'udienza e tre per la memoria – quand'anche per lo più redatta sulla scorta della petizione originaria)": in effetti già dal semplice esame degli atti risulta che, nel caso di specie, ai legali di controparte siano state necessarie molte più ore di quelle avventatamente propugnate dalla reclamante – almeno tre/quattro volte tanto - per studiare la causa, partecipare al dibattimento, all'udienza di escussione di sei testi e presentare da ultimo delle accurate conclusioni; dispendio cui devono poi essere addizionate le ore necessarie per la stesura della petizione;
che, pertanto, non entra in linea di conto la possibilità di ridurre le ripetibili a tenore dell'art. 13 cpv. 1 RTar - norma peraltro nemmeno invocata dalla reclamante, il cui allegato ignora completamente l'esistenza del testé menzionato regolamento - giusta cui "nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustificano, l'autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti";
che al momento della determinazione delle ripetibili il Pretore ha in realtà già tenuto in debita considerazione l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dai patrocinatori dell'attrice in ossequio all'art. 11 cpv. 5 RTar, fissando il loro importo nella parte inferiore della forchetta concessa dal cpv. 1 di quest'ultima disposizione; per contro, se avesse fatto capo, nel caso di specie, all'istituto eccezionale della deroga previsto all'art. 13 cpv. 1 RTar, egli avrebbe relegato all'inapplicabilità pura e semplice il principio del calcolo delle ripetibili secondo il valore di causa per le pratiche con valore determinato o determinabile;
che, da ultimo, a fronte di una causa definita - in maniera opinabile - dalla reclamante "oggettivamente semplice" (cfr. reclamo, pag. 3, ultimo paragrafo), dunque dal risultato prevedibile, essa avrebbe realmente potuto conseguire un'adeguata riduzione delle ripetibili dovute alla controparte se avesse aderito alla petizione (cfr. art. 13 cpv. 2 RTar); non avendolo fatto, dev'essere pronta ad assumersi le conseguenze delle sue scelte;
che il reclamo, manifestamente infondato, va dunque respinto e la sentenza impugnata confermata anche quo alla fissazione delle ripetibili;
che le spese processuali della procedura di secondo grado seguono la soccombenza (art. 106 CPC); non vengono invece assegnate ripetibili all'attrice, che non è stata invitata a presentare una risposta al reclamo;
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
1. Il reclamo 6 luglio 2016 di RE 1 è respinto.
2. Le spese processuali, di fr. 400.-, sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).