Incarto n.
12.2016.109

Lugano

16 marzo 2017/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Balerna

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.252 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza (recte: petizione) 16 dicembre 2014 da

 

 

AO 1

rappr. da RA 2

 

 

contro

 

 

AP 1

rappr. da RA 1

 

 

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 51'000.- oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2014, domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 16 giugno 2016 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 50’150.- lordi oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2014;

 

appellante la convenuta con appello 27 luglio 2016, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili;

 

mentre l'attore con risposta 21 settembre 2016 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

 

 

 ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

                                  che l’allora trentanovenne AO 1, coniugato, di formazione avvocato e già attivo nel settore dell’intermediazione immobiliare (sia pure non ancora in possesso dell’autorizzazione all’esercizio della professione di fiduciario immobiliare), ha lavorato a tempo pieno, dal 1° gennaio 2013 al 30 maggio 2014, per AP 1 in qualità di consulente immobiliare in forza del contratto di lavoro 31 dicembre 2012 (doc. A), che, per quanto qui interessa, prevedeva uno stipendio lordo annuo di fr. 36'000.-, importo considerato quale sola base di calcolo per le deduzioni di legge (AVS, AI, IPG, AD, LAINF e imposta alla fonte) che la datrice di lavoro si impegnava a versare agli enti preposti in nome e per conto del dipendente, ritenuto che il salario netto, decurtato di quei contributi sociali, sarebbe stato versato solo in caso di effettivo incasso di provvigioni su vendite da lui direttamente trattate;

 

                                  che AO 1, nei 17 mesi nei quali ha lavorato per AP 1, ha ricevuto da quest’ultima, che in quel periodo ha versato per lui agli enti preposti complessivi fr. 14'563.22 a titolo di contributi sociali e imposta alla fonte (cfr. doc. 7: fr. 6'761.03 quota a carico del dipendente e fr. 7'802.18 quota a carico della datrice di lavoro), un’unica provvigione, nell’ottobre 2013, di fr. 850.- (cfr. doc. C);

 

                                  che con petizione 16 dicembre 2014 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. G), ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AP 1, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 51'000.-, somma pari alla rivendicata remunerazione mensile di fr. 3'000.- per 17 mesi, oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2014; la convenuta si è integralmente opposta alla petizione;

 

                                  che con la decisione 16 giugno 2016 qui impugnata il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 50’150.- lordi, somma corrispondente alla pretesa remunerazione mensile di fr. 3'000.- lordi per 17 mesi, dalla quale ha poi dedotto la provvigione di fr. 850.- già percepita, oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2014; la tassa di giustizia di fr. 2'000.-, le spese e le ripetibili di fr. 4'000.- sono state poste a carico della convenuta;

 

                                  che con l’appello 27 luglio 2016 che qui ci occupa, avversato dall’attore con risposta 21 settembre 2016, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando le spese e le ripetibili;

 

                                  che nella sua decisione il Pretore ha innanzitutto escluso che all’attore potessero essere rimproverate una scarsa attività lavorativa nonché una scarsa presenza o l’effettuazione di attività private sul posto di lavoro, che del resto mai avevano fatto oggetto di richiami; rammentato il principio dottrinale e giurisprudenziale (DTF 139 III 214 consid. 5.1; Wyler, Droit du travail, 3ª ed., p. 155; Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, n. 6 ad art. 322b CO e n. 28 ad art. 349a CO; Streiff/Von Känel/Rudolph, Arbeitsvertrag-Praxiskommentar, 7ª ed., n. 5 ad art. 322b CO), secondo cui se un lavoratore era remunerato in modo esclusivo o preponderante mediante provvigioni queste dovevano rappresentare una retribuzione adeguata come quella prevista dall’art. 349a cpv. 2 CO, ha quindi ritenuto che all’attore, effettivamente remunerato solo mediante provvigioni, nelle particolari circostanze, segnatamente in considerazione del fatto che gli immobili da vendere e/o da locare messi a sua disposizione dalla convenuta erano solo tre (due appartamenti destinati alla locazione a __________ e a __________ e una piccola residenza in costruzione a B__________) e che oltretutto a seguito di una riorganizzazione aziendale dal novembre 2013 egli si occupava delle sole locazioni, non fosse possibile ottenere una retribuzione adeguata, dal che la nullità della clausola remunerativa concordata nel doc. A e il riconoscimento a suo favore, a mo’ di retribuzione adeguata, di quella risultante dalle condizioni salariali usuali del settore (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 6 ad art. 349a CO), che in Ticino, sulla base dei dati elaborati dall’Ufficio federale di statistica, corrispondeva a un salario mensile lordo di fr. 5'472.-, ben maggiore di quello da lui rivendicato in causa, che poteva così essere confermato;

 

                                  che in questa sede la convenuta ha in primo luogo ribadito che la scarsa o pressoché nulla attività lavorativa e la scarsa professionalità dell’attore erano in realtà comprovate, la prima, dai testi __________, __________, __________ e __________ rispettivamente, la seconda, da quest’ultimo ma la censura è infondata: in effetti le testimonianze di __________ (p. 2), __________ (p. 3) e __________ (p. 6) - il teste __________ non risulta essersi espresso sul tema - vertevano al più sugli orari di presenza dell’attore sul posto di lavoro, aspetto questo che a detta del Pretore, il quale nell’occasione si era fondato sulla testimonianza, neppure censurata in questa sede, del presidente della gerenza F__________ __________, non era però problematico in quanto l’attore non doveva rispettare orari di lavoro ed era completamente libero nell’organizzazione del suo tempo di lavoro, mentre la testimonianza di __________ (p. 4) era a sua volta priva di rilevanza non potendosi ammettere che l’attore fosse stato poco professionale per avergli giustificato solo a posteriori la sua assenza ad un appuntamento o per avergli indicato che un appartamento era di 2.5 anziché di 3.5 locali; la convenuta non ha oltretutto censurato l’assunto pretorile, per altro confermato dal teste F__________ __________ (p. 7), secondo cui in ogni caso quelle eventuali mancanze dell’attore non avevano mai dato luogo a dei richiami;

 

                                  che la convenuta ha in seguito rimproverato al Pretore di aver minimizzato l’importanza dell’immobile a B__________ da lei messo a disposizione dell’attore per la vendita e la locazione, ma la censura dev’essere disattesa: nulla agli atti permette in effetti di ritenere, come preteso dalla convenuta per altro per la prima volta solo in questa sede e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC), che quell’immobile fosse composto da 2 bilocali, da 4 trilocali, da un attico e da un loft per un valore di vendita complessivo di oltre fr. 10'000'000.-, l’istruttoria, e meglio la testimonianza di __________ (p. 4), avendo permesso unicamente di stabilire che lo stesso era una piccola residenza in costruzione; atteso poi che dal novembre 2013 l’attore non si occupava più delle vendite ma delle sole locazioni, e ritenuto che la teste __________, che era entrata alle dipendenze della convenuta solo nell’ottobre 2013 (p. 3), aveva riferito che a quel momento l’immobile era ancora in costruzione, non vi è chi non veda come l’esistenza della residenza di B__________ fosse difficilmente tale da migliorare la posizione dell’attore, non essendo ipotizzabile la locazione di un immobile in costruzione;

 

                                  che la convenuta ha infine rimproverato al Pretore di non aver in ogni caso tenuto conto del fatto che essa aveva già provveduto a versare per l’attore agli enti preposti la somma di fr. 14'563.22 a titolo di contributi sociali e imposta alla fonte (il cui mancato pagamento da parte sua è stato evocato dall’attore per la prima volta, e con ciò irritualmente, solo in questa sede, cfr. art. 317 cpv. 1 CPC, ed è inoltre stato smentito dalla teste __________ [p. 2] e dallo stesso attore [interrogatorio p. 5]), importo che ha ora chiesto di dedurre dalle spettanze della controparte, ma la censura non può essere accolta: a parte il fatto che l’auspicata deduzione è irricevibile, essendo stata proposta per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 2 CPC), si osserva in effetti che, come rilevato dall’attore nella risposta all’appello (p. 6), il giudice di prime cure non ha certo sbagliato nella misura in cui ha ammesso la petizione per fr. 50’150.- lordi, essendo evidente che da quella somma dovrà poi essere dedotta la quota parte degli oneri sociali a carico del lavoratore, ossia fr. 6'761.03 (cfr. doc. 7);

 

                                  che l’appello della convenuta deve così essere respinto nella misura in cui è ricevibile, ritenuto che le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 50'150.- lordi, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

 

 

decide:

 

                             1.  L’appello 27 luglio 2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

                             2.  Le spese processuali di fr. 3’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2’000.- per ripetibili.

 

                             3.  Notificazione:

 

-

-

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).