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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
A. Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna |
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vicecancelliera: |
Federspiel Peer |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2008.629 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 1° ottobre 2008 da
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AP 1 AP 2
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contro |
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AO 1
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con cui gli attori hanno chiesto la condanna della controparte al pagamento di Euro 28'925.25, di USD 47'333.55 e USD 39'633.- oltre interessi e accessori,
richieste avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore ha respinto con sentenza del 30 novembre 2015,
appellanti gli attori con atto di appello del 18 gennaio 2016 con cui postulano la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestate tasse, spese e ripetibili,
mentre la convenuta con risposta dell’11 marzo 2016 postula la reiezione del gravame pure con protesa di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto:
A. In data 23 settembre 2005 AP 1 e AP 2, cittadini argentini domiciliati a Buenos Aires, hanno aperto presso AO 1 la relazione n. __________ BE__________ composta da un conto in USD (n. __________) e un conto in EUR (n. __________). In quel frangente essi hanno indicato anche il loro recapito telefonico, fax e e-mail (doc. C) e depositato la "scheda per esemplare di firma" (doc. D), ritenuto che entrambi avevano diritto di firma individuale sul conto. Nel contempo essi hanno sottoscritto pure le relative condizioni generali nonché il formulario inerente agli ordini dati telefonicamente col quale essi hanno chiesto alla banca di dare seguito ai loro ordini telefonici immediatamente senza attendere una conferma scritta. Stando a quanto pattuito la banca era autorizzata ma non obbligata a chiedere ulteriori informazioni utili all’identificazione dell’ordinante. In caso di abuso improprio del nome dei titolari del conto o dei numeri di conto, i titolari rinunciavano a ogni azione in responsabilità nei confronti della banca. In merito ai rischi connessi agli ordini dati per telefono, i titolari del conto hanno convenuto che si sarebbero presi a carico la completa responsabilità, riserva fatta per i casi di grave negligenza della banca (vedi per i dettagli doc. G, qui dato per trascritto).
All’epoca dei fatti AP 1 e AP 2 erano titolari della società P__________ S.r.l. con sede principale a __________ e varie agenzie sparse nel paese. La stessa forniva servizi turistici sia in Argentina che in Cile (doc. 2 e 3).
B. A seguito di istruzioni ricevute per telefono, e confermate per fax (doc. S, T, U), da una persona presentatasi come AP 1 e identificata come tale dai collaboratori di AO 1, l’istituto bancario ha addebitato il conto BE__________ in data 27 novembre 2006 di EUR 28'900.-, in data 7 dicembre 2006 di USD 47'300.- e in data 18 dicembre 2006 di USD 39'600.-; importi che sono stati tutti trasferiti, conformemente alle indicazioni ricevute, a favore del conto n. __________ del Banco B__________ di __________ intestato a un certo __________ __________ (doc. O). Effettuati questi addebiti, sul conto BE__________ sono rimasti unicamente USD 1'244.- (doc. P).
C. Con scritto del 24 aprile 2007 i clienti hanno contestato gli addebiti effettuati sul loro conto negando di aver dato istruzioni in tal senso. Al riguardo essi hanno rimproverato alla banca di non aver effettuato i controlli necessari. Con scritto del 9 maggio 2007 la banca ha contestato le critiche ed ha sostenuto di aver agito correttamente (doc. N). Ne è seguito un intenso scambio di scritti tra le parti, nel quale esse hanno ribadito le rispettive antitetiche posizioni. I clienti hanno chiesto a AO 1 di voler riaccreditare sul loro conto gli importi trasferiti in esecuzione dei tre ordini contestati, ciò che la banca si è rifiutata di fare (doc. V, W, X).
D. In data 3 ottobre 2008 AP 1 e AP 2 hanno inoltrato presso la Pretura di Lugano, sezione 1, una petizione con cui hanno chiesto la condanna di AO 1 al versamento di Euro 28'925.25, di USD 47'333.55 e USD 39'633.- oltre interessi. In sintesi, gli attori hanno eccepito la falsità delle istruzioni pervenute alla banca ed hanno rimproverato alla stessa di non aver effettuato le verifiche necessarie. Essi hanno sostenuto che ritenuta la natura insolita dei versamenti la banca avrebbe dovuto procedere a controlli ulteriori. A mente degli attori, AO 1 avrebbe commesso una negligenza grave e sarebbe pertanto tenuta a riaccreditare gli importi addebitati a seguito dei tre ordini contestati.
La convenuta si è opposta alla petizione contestando integralmente le pretese creditorie degli attori. In breve, essa ha affermato di aver proceduto alla corretta identificazione del cliente ed ha precisato che l’ordinante ha potuto essere identificato come il signor AP 1 in base non solo al riscontro telefonico e scritto ma anche in forza della specifica conoscenza del conto e delle sue valute dimostrata da questi.
La convenuta ha negato di essere venuta meno ai propri obblighi di diligenza e controllo. Essa ha sottolineato, inoltre, come la richiesta di invio di una conferma per fax rappresenti già un approfondimento dell’ordine telefonico di bonifico e sia una manifestazione della diligenza della banca, ritenuto oltretutto che i clienti avevano autorizzato AO 1 a eseguire ordini ricevuti per telefono senza nessun altro controllo. Da ultimo la convenuta ha negato che le richieste di bonifico in esame avessero carattere straordinario o vi fossero elementi per considerarle a rischio.
In sede di replica e duplica le parti hanno ribadito le reciproche posizioni, approfondendone alcuni aspetti.
Esperita l’istruttoria, i contendenti hanno rinunciato al dibattimento finale, versando agli atti i propri memoriali conclusivi, con i quali si sono sostanzialmente confermati nelle rispettive antitetiche domande e allegazioni. Gli attori, sulla base dei risultati della perizia calligrafica allestita in fase istruttoria hanno ribadito e approfondito la tesi secondo cui i controlli della banca sarebbero stati insufficienti e l’agire della stessa gravemente negligente.
E. Con decisione del 30 novembre 2015 il Pretore ha integralmente respinto la petizione.
F. Con atto di appello del 18 gennaio 2016 gli attori chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestate tasse, spese e ripetibili, mentre la convenuta con risposta dell’11 marzo 2016 chiede la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.
E considerato
in diritto:
1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile federale del 19 dicembre 2008 (CPC). La procedura innanzi al Pretore è stata iniziata nell’ottobre 2008 e fino alla sua conclusione è rimasta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC), vale a dire dal Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI). La procedura di appello, per contro, ha preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata il 30 novembre 2015 ed è pertanto retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv.1 CPC, DTF 137 III 127, consid. 2 pag. 129 - 130).
2. Nella propria sentenza il Pretore, dopo aver ripercorso i fatti, ha respinto la tesi attorea secondo cui la banca non avrebbe eseguito i controlli necessari atti a identificare il cliente e si sarebbe rivelata gravemente negligente. In particolare, il primo giudice ha ritenuto che le verifiche effettuate per telefono dai dipendenti della banca fossero corrette. Per quanto attiene ai fax, inoltre, il magistrato ha osservato come la richiesta di trasmissione degli stessi a titolo di conferma degli ordini ricevuti telefonicamente non fosse neppure necessaria alla luce della rinuncia sottoscritta dai clienti al momento dell’apertura del conto. In relazione alla firma apposta sui fax il Pretore ha considerato che la perizia ha accertato l’autenticità della firma master posta sul primo fax. Per quanto attiene al fatto che, come stabilito dalla perizia, gli altri due ordini non riportassero una firma autentica bensì la riproduzione di quella master il magistrato ha ritenuto che non si potessero muovere critiche ai dipendenti della banca per non essersene avveduti in quanto l’identicità delle firme avrebbe potuto essere rilevata, come emerso dal referto peritale, solo con un’apposita tecnica di sovrapposizione. Il Pretore ha inoltre posto l’accento sul fatto che dagli atti risulta che le contestazioni sulle operazioni in parola sono state sollevate solo nell’aprile 2007 e solo da parte di AP 2, circostanza questa che deporrebbe a favore della correttezza delle operazioni in esame.
Il magistrato ha quindi concluso giudicando che non si poteva imputare alcun errore alla banca.
3. Con l’appello AP 1 e AP 2 lamentano un errato accertamento dei fatti da parte del Pretore a cui rimproverano di non aver correttamente valutato le dichiarazioni rese dai testi, in particolare dei collaboratori L__________ e H__________. Gli appellanti sostengono che tali testimonianze “non sono convincenti” e non permettono di “concludere che la convenuta abbia agito in modo diligente riguardo alle precauzioni prese per accertare l’identità del loro interlocutore telefonico e che non vi fossero elementi di sospetto inerenti alle transazioni che giustificassero un’indagine approfondita” (appello, pag. 4 in fine). Inoltre, essi, riproponendo in sostanza quando addotto in prima sede, criticano nuovamente le procedure interne alla banca e ribadiscono la tesi dell’insufficienza dei controlli effettuati.
4. Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (v. Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz, n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n. 4A_659/2011, consid. 4; sentenza II CCA del 18 aprile 2013, inc. n. 12.2011.119 e riferimenti). L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza ma ripropone le motivazioni addotte in prima sede limitandosi nel contempo a fornire una propria tesi e una propria lettura dei fatti. L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati e espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.
5. Nella prima parte dell’appello, gli appellanti contestano la determinazione dei fatti operata dal Pretore e rimproverano allo stesso di essersi fondato in maniera decisiva sulle testimonianze - che essi ritengono “discordanti e controverse” - rese da L__________ e H__________, per chiarire le verifiche effettuate da AO 1 al fine di identificare il cliente al telefono e stabilire che non vi fossero elementi di sospetto tali da giustificare un’indagine più approfondita da parte della banca.
5.1. Giusta l’art. 157 CPC, il giudice fonda il proprio convincimento apprezzando liberamente le prove. In base a predetto disposto legale è fondamentale anche l’impressione personale che il magistrato ha ricavato dal testimone in occasione della sua audizione, aspetto che può senza dubbio giocare un ruolo nella valutazione del suo peso probatorio (per i dettagli cfr. Cocchi/Trezzini /Bernasconi, Commentario al CPC, pag. 743). Nel contempo egli deve però tener conto anche dell’eventuale vicinanza del testimone a una parte o se questi è interessato all’esito della vertenza. A ogni buon conto le dichiarazioni del teste vanno apprezzate alla luce anche delle altre risultanze istruttorie (cfr. Cocchi/Trezzini /Bernasconi, op. cit., pag. 743 segg., 746 segg.).
5.2. In primis, è necessario rilevare che in sede pretorile gli appellanti non hanno mai sollevato obbiezioni in relazione alla correttezza e credibilità delle testimonianze rese dai testi L__________ e H__________, eccezion fatta per una generica contestazione in sede di conclusioni relativa alle dichiarazioni di L__________ definite “poco attendibili” (cfr. conclusioni cit., pag. 2 seg.). A prescindere dall’effettiva ammissibilità della censura, su cui permangono seri dubbi e che è contestata da parte appellata (cfr. risposta all’appello, pag. 2 seg.), la critica va comunque respinta nel merito in quanto priva di buon fondamento.
Nel caso specifico, infatti, contrariamente a quanto cercano di sostenere gli appellanti, un’attenta lettura delle testimonianze agli atti nella loro interezza evidenzia la linearità e completezza delle deposizioni. In particolare, nel lungo e dettagliato verbale di audizione testimoniale del 25 gennaio 2010 (qui dato per trascritto) la teste L__________ ha esposto con dovizia di particolari le modalità dei contatti avuti con il cliente e la procedura seguita al fine di accertarne l’identità. Le presunte incongruenze testimoniali menzionate dagli appellanti in relazione a chi avesse redatto il profilo cliente sono state chiarite dalla teste nel corso del verbale; la stessa ha, infatti, spiegato che vi era un profilo cartaceo e uno informatico allestiti da due persone diverse. Ciò detto, nello specifico, questo aspetto si rivela inconferente ai fini della causa e con ogni evidenza un’eventuale incertezza su questo punto non è certo atto a minare la credibilità della teste. Non si ravvisa inoltre alcuna incongruenza nelle spiegazioni fornite dalla teste sulle ragioni per cui essa avrebbe chiesto un fax di conferma delle istruzioni ricevute per telefono.
Per quanto attiene al teste H__________, anche la sua deposizione non presenta elementi atti a metterne in dubbio la veridicità o, come sostenuto dagli appellanti, la “trasparenza” (cfr. appello pag. 6). Anzi, nel corso della sua audizione (cfr. audizione cit. del 13 aprile 2010, qui data per trascritta) il teste ha fornito una versione dei fatti lineare, dettagliata e che ha trovato, ove possibile, riscontro nelle risultanze istruttorie. Per quanto attiene in particolare al colloquio telefonico tra il teste e la persona identificatasi e identificata dai collaboratori della banca come AP 1, lo stesso è descritto in maniera circostanziata e particolareggiata dal teste e trova conferma pure nelle parole della teste L__________. H__________ ha pure illustrato in maniera chiara e convincente le verifiche effettuate per accertare l’identità dell’interlocutore. La tesi appellatoria che mette in dubbio l’effettivo svolgimento di questo colloquio, oltre ad essere irricevibile in quanto sollevata per la prima volta in appello, contrasta in maniera palese con le risultanze istruttorie. Inconferenti paiono pure le asserzioni secondo cui se colloquio vi fosse stato lo stesso risulterebbe dai fax.
Alla luce di quanto precede ne discende che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, le dichiarazioni rese da questi due testi paiono attendibili e degne di fiducia. A giusta ragione il Pretore ha pertanto fatto affidamento alle stesse per accertare i fatti.
6. Proseguendo nell’appello gli appellanti, in sintesi, rimproverano alla banca una violazione del suo obbligo di diligenza e di non aver effettuato le verifiche necessarie. Essi sostengono, in maniera invero un po’ confusa, che in ragione del carattere insolito dei bonifici la banca avrebbe dovuto procedere ad ulteriori controlli. A questo proposito AP 1 e AP 2 osservano che in precedenza essi non avevano mai impartito ordini di bonifico ma si erano limitati a effettuare investimenti fiduciari. Gli appellanti negano, inoltre, di aver avuto attività in Cile che avrebbero potuto giustificare tali trasferimenti.
Essi contestano pure alla banca di non aver verificato in maniera diligente i fax e di non essersi avveduta che questi documenti riportavano delle firme falsificate.
6.1. Il denaro depositato su di un conto bancario aperto a nome di un cliente è di proprietà della banca, verso la quale il cliente ha unicamente un credito. Pertanto, girando o versando questi soldi a un terzo, la banca trasferisce il proprio denaro. Quando lo fa in esecuzione di un ordine del cliente essa, nella misura in cui regolarmente esegua il mandato, acquisisce verso di lui un credito dell’importo corrispondente (art. 402 cpv. 1 CO). Per contro, quando la banca esegue l’ordine di pagamento senza ordine del cliente, per esempio sulla base di un ordine di un terzo non autorizzato, non nasce alcun credito di rimborso verso il cliente non implicato nell’operazione: il danno derivante dal pagamento indebito rimane un danno della banca, non del cliente, e la questione della riparazione del danno subito da quest’ultimo in relazione con una violazione del dovere di diligenza della banca non si pone. Tutt’al più la banca può chiedere il risarcimento del proprio danno al cliente, nella misura in cui egli abbia contribuito colpevolmente a crearlo; ma al di fuori di questa ipotesi il cliente non deve sopportare il pregiudizio, nemmeno in difetto di una colpa della banca (cfr. DTF 132 III 449 consid. 2; TF 23 febbraio 2010 4A_398/2009 consid. 5.1.1). Questa regolamentazione relativa al rischio legato alla carenza di legittimazione o a eventuali falsificazioni non rilevate è tuttavia di carattere dispositivo e può essere modificata convenzionalmente tra il cliente e la banca, ciò che avviene abitualmente (cfr. anche decisione TF del 20 aprile 2009 4A_438/2007, consid. 1). Di regola queste convenzioni prevedono che il danno risultante da difetti di legittimazione o da falsificazioni non scoperte siano a carico del cliente, eccezion fatta per i casi di colpa grave della banca. Nel quadro dei rapporti appena descritti una tale convenzione si propone di ribaltare sul cliente il danno della banca, non di escludere o di limitare la responsabilità della banca per un danno del cliente (cfr. DTF 112 II 450 consid. 3a). Secondo la giurisprudenza, a queste clausole sono applicabili per analogia gli art. 100 CO e 101 cpv. 3 CO, che disciplinano l’esclusione preventiva della responsabilità per inadempimento del contratto (DTF 132 III 449 consid. 2, 112 II 450 consid. 3a). Esse sono pertanto prive di ogni portata qualora alla banca sia imputabile un dolo o una colpa grave (art. 100 cpv. 1 CO). Come accennato sopra, predette clausole convenzionali prevedono proprio che il danno sia a carico della banca in caso di colpa grave. Nel caso di colpa lieve la clausola di trasferimento del rischio può invece essere dichiarata nulla secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 100 cpv. 2 CO), fermo restando che non si potrà procedere in tal senso se la colpa lieve è imputabile a un ausiliario dell’istituto di credito (art. 101 cpv. 3 CO; DTF 132 III 449 consid. 2; TF 23 febbraio 2010 4A_398/2009 consid. 5.1.1).
Costituisce una colpa grave la violazione di elementari regole di prudenza il cui rispetto è imponibile a ogni persona ragionevole posta nelle stesse circostanze. Commette invece una colpa leggera la persona che non dà prova della prudenza che ci si sarebbe potuti attendere da lei, senza tuttavia che la sua colpa possa essere considerata una violazione delle regole di prudenza più elementari.
In regola generale, la banca non è tenuta a verificare l’autenticità degli ordini trasmessile che secondo le modalità previste tra le parti o, in assenza di pattuizioni specifiche, previste dalla legge. In caso di verifica delle firme, l’istituto bancario non deve prendere delle misure straordinarie, incompatibili con la liquidazione rapida delle operazioni, e la banca non deve neppure presumere sistematicamente l’esistenza di un falso. La banca deve procedere a delle verifiche supplementari solo se esistono seri indizi di falsificazione, se l’ordine concerne un’operazione non prevista dal contratto né abitualmente richiesta o se altre circostanze particolari suscitano dei dubbi sulla legittimità dell’operazione.
6.2. Dagli atti risulta che in occasione della prima telefonata del 24 novembre 2006 la consulente L__________ ha identificato il cliente interrogandolo sul suo nominativo completo, sulla data di nascita, sul numero di conto e sulla sigla dello stesso. Nel corso del colloquio essa ha inoltre constatato che il suo interlocutore era a conoscenza sia della valuta del conto, tenuto in Euro, che della presenza di liquidità disponibile, non investita, sufficiente per effettuare l’operazione richiesta (cfr. per i dettagli audizione del 25 gennaio 2010, cit., pag 2 seg.). La consulente ha inoltre spiegato di aver chiesto al cliente l’invio di un fax di conferma con le indicazioni per il bonifico (doc. 4); tale richiesta sarebbe la prassi quando il cliente non è conosciuto personalmente dal consulente contattato telefonicamente. La firma sul fax è poi stata verificata dall’ufficio segreteria che l’ha giudicata conforme.
In merito alla seconda telefonata la teste L__________ ha affermato di aver riconosciuto l’interlocutore come la persona con cui aveva parlato poche settimane prima, e identificata come AP 1, tramite la voce e ha rilevato che questi era informato del fatto che per poter effettuare il secondo bonifico era necessario procedere a un disinvestimento, elemento questo che ha confermato la sua convinzione di interloquire con il legittimo titolare del conto (cfr. per i dettagli audizione del 25 gennaio 2010, cit., pag. 3). In occasione di questa telefonata, inoltre, la persona presentatasi come AP 1, ha parlato direttamente anche con H__________, il consulente che aveva incontrato personalmente i qui appellanti presso la loro agenzia di Buenos Aires solo un mese prima, nel novembre 2006. Questi ha riferito di aver riconosciuto il cliente tramite la voce e ha sottolineato che l’interlocutore telefonico ha fatto riferimento a questioni discusse in occasione della riunione tenutasi a Buenos Aires, incontro a cui – è utile ricordarlo - avevano partecipato solo il consulente medesimo e i qui appellanti (cfr. per i dettagli audizione del 13 aprile 2010, cit. pag. 3). Anche in questo caso i consulenti hanno chiesto la trasmissione di un fax a conferma delle istruzioni ricevute, ciò che, stando alle dichiarazioni del teste H__________, sarebbe la prassi; la firma apposta sul documento è stata ritenuta conforme dalla banca (doc. 5).
Per quanto attiene alla terza telefonata, la teste L__________ ha riferito di aver riconosciuto l’interlocutore come la stessa persona che l’aveva contattata in precedenza e che era stata identificata come AP 1. Anche in questo caso essa ha chiesto l’invio di un fax di conferma (doc. 6; cfr. per i dettagli audizione del 25 gennaio 2010, cit., pag. 4).).
Dagli atti risulta, inoltre, che entrambi i consulenti hanno interrogato l’interlocutore telefonico sulle ragioni dei bonifici; questi ha spiegato di aver bisogno di liquidità per far fronte a pagamenti legati alla sua attività professionale. Poiché dalla documentazione in possesso alla banca risultava che l’agenzia dei qui appellanti fosse attiva anche in Cile, i consulenti hanno ritenuto la spiegazione plausibile (doc. 2 e testimonianza di H__________, pag. 2 seg.). A questo riguardo si osserva che l’istruttoria ha permesso di appurare che effettivamente l’agenzia dei qui appellanti offriva servizi anche nel sud della Patagonia (Argentina e Cile; doc. 2 e 3), circostanza che emerge anche dall’atto di appello (appello, pag. 8). Con ogni evidenza le contestazioni degli appellanti su questo punto sono manifestamente pretestuose.
6.3. Da quanto illustrato sopra si evince che le precauzioni messe in atto dalla banca per accertare l’identità dell’interlocutore telefonico sono state precise e complete e, come si vedrà meglio qui di seguito, adeguate alle circostanze concrete. Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, infatti, nel caso specifico, non sono emersi elementi di straordinarietà o indizi di abuso da parte di terzi non legittimati, tali da imporre alla banca ulteriori verifiche straordinarie in relazione all’autenticità degli ordini, oltre a quelle effettuate. Per quanto attiene alla tesi attorea, del presunto carattere insolito dei tre bonifici si rileva che se pur è vero che nell’anno precedente le operazioni qui contestate gli appellanti si erano limitati essenzialmente a effettuare investimenti fiduciari, al momento del primo ordine vi era una liquidità sulla rubrica Euro del conto BE__________ di Euro 48'559.79, pari a circa la metà degli averi in conto. Il fatto che la persona presentatasi, e identificata dalla banca, come AP 1 sapesse di questa disponibilità in conto, ne conoscesse la valuta, e volesse utilizzare la stessa per far fronte a un “bisogno di liquidità per la sua attività professionale, utilizzando gli Euro che aveva in conto” è parso del tutto legittimo e non ha dato adito ad alcun sospetto (cfr. testimonianza di L__________ cit., pag. 2). A questo vada aggiunto che, già in precedenza, sul conto dei qui appellanti vi erano state delle movimentazioni (in particolare degli accrediti) che parevano connessi all’attività professionale degli stessi (cfr. anche estratti conto; testimonianza cit. di H__________, pag. 4 a metà).
In relazione invece al secondo bonifico per dar seguito al quale è poi stato necessario procedere a un disinvestimento dei fondi in USD, operazione che, in effetti, poteva apparire in contrasto con le intenzioni manifestate in precedenza dal cliente (segnatamente in occasione dell’incontro avvenuto a Buenos Aires), è necessario osservare che la persona presentatasi come AP 1 non ha avuto contatti solo con L__________ ma ha interloquito direttamente anche con il consulente H__________ che lo aveva incontrato personalmente solo il mese prima. Quest’ultimo ha dichiarato di aver riconosciuto il cliente dalla voce ed ha precisato che, nel corso del colloquio telefonico, il suo interlocutore ha fatto riferimento anche a quanto discusso in occasione dell’incontro avvenuto a __________ il mese precedente, in particolare menzionando un investimento fiduciario a termine di cui si era parlato in quell’occasione, circostanza questa che, con ogni evidenza, ha ulteriormente rafforzato la sua convinzione di parlare con il legittimo titolare del conto. Al riguardo il teste si è così espresso: “All'incontro del novembre 2006 erano presenti soltanto gli attori e il sottoscritto, nessun altro. Sempre in occasione di questo incontro si parlò di un futuro investimento e meglio si decise che si sarebbe fatto un investimento fiduciario a termine (…). Quando ho sentito che la signora __________ stava parlando riguardo ad un trasferimento di denaro le ho chiesto di passarmi la telefonata. Ho preso quindi il telefono. Constatai dalla voce che si trattava del sig. B__________. Gli chiesi le ragioni per le quali desiderava fare questo trasferimento. Lui mi rispose che a quel momento aveva un'emergenza di liquidità e quindi aveva bisogno di soldi. Mi spiegò pure che non appena possibile questi soldi me li avrebbe fatti riaccreditare suo conto così che si sarebbe potuto procedere all'investimento discusso in occasione della mia visita a Buenos Aires. In pratica durante questa telefonata il mio interlocutore fece riferimento al nostro incontro a Buenos Aires nella misura in cui riferì dell'investimento fiduciario a termine di cui si era parlato in quella occasione (…). A me il motivo del trasferimento indicatomi dal sig. B__________ è sembrato plausibile in considerazione della sua attività professionale. Questo anche perché dal dossier e da quanto dettomi dai clienti la loro attività era estesa anche al Cile. Il trasferimento di denaro doveva avvenire su una banca cilena (…)”
Come detto in precedenza le dichiarazioni rese dal teste paiono attendibili (consid. 5.2) e l’agire dello stesso legittimo.
Discorso analogo deve essere fatto per il terzo bonifico. La teste L__________ ha dichiarato di aver riconosciuto il suo interlocutore telefonico come la persona con cui aveva già parlato nelle settimane antecedenti e identificata come AP 1. Anche in questo frangente la spiegazione fornita dallo stesso è parsa coerente con quanto affermato in precedenza e pertanto giudicata credibile dalla consulente bancaria.
Alla luce di tutto quanto esposto in precedenza, anche la circostanza che il bonifico in questione andasse, di fatto, a estinguere (all’epoca, i consulenti ritenevano solo temporaneamente) il conto, non era in quanto tale atta a far nascere dei dubbi in merito alla legittimità dell’operazione. A questo riguardo è utile altresì considerare che agli occhi dei consulenti gli averi depositati sul conto BE__________ costituivano, tutto sommato, un importo contenuto per gli attori i quali hanno dichiarato di avere un reddito annuo derivante dalla loro attività lavorativa - commerciale compreso tra fr. 500'000.- e fr. 1'000'000.- e un patrimonio immobiliare compreso tra fr. 1 e 5 milioni (cfr. edizione parte convenuta, profili aventi diritto economico). Una movimentazione come quella qui contestata, dettata da (asserite) necessità professionali, non era pertanto atta a suscitare particolari sospetti.
6.4. Per quanto attiene alla contestazione relativa alla verifica delle firme sui fax, la perizia calligrafica dell’8 luglio 2014 (atto XVII) ha effettivamente evidenziato che le firme contestate poste sui doc. S, T e U “sono il risultato della riproduzione di un’identica firma modello, con ogni probabilità scansionata e poi riprodotto sui tre documenti”. La perita ha precisato di ritenere “senz’altro plausibile l’ipotesi che la firma utilizzata come modello per la scansione fosse autentica”. Come emerge dal referto peritale la constatazione dell’identicità, e pertanto della falsificazione, delle firme apposte sui fax non è però stata immediata ma ha potuto essere individuata solo tramite un’apposita tecnica di sovrapposizione, finalizzata a questo scopo. Così stando le cose, ne discende che il rimprovero mosso dagli appellanti a AO 1 di non essere stata diligente nel verificare le firme non regge, ritenuto che la banca non aveva motivo di dubitare dell’autenticità degli scritti avendo ricevuto tutte le rassicurazioni dalla persona che le ha telefonato per impartire gli ordini e che i dipendenti della banca hanno, come illustrato sopra, identificato come il cliente AP 1. A questo vada aggiunto che l’istituto di credito ha fatto verificare i fax dal proprio ufficio segreteria che ne ha rilevato la conformità con l’esemplare di firma contenuto nel dossier bancario.
A titolo abbondanziale, è comunque utile ricordare che, in considerazione della clausola di rinuncia sottoscritta dai clienti, la richiesta d’invio delle conferme degli ordini per fax non sarebbe neppure stata necessaria (doc. G).
La circostanza che i fax in parola provenissero da un numero differente da quello indicato nel dossier di apertura del conto dei clienti è inconferente ai fini di causa, ritenuto che tale numero deve essere inteso quale recapito per la banca ma non impone certo al cliente di contattare l’istituto bancario solo tramite predetta utenza. Come correttamente sottolineato dal teste H__________ non è insolito che un cliente straniero utilizzi numeri diversi per ragioni di sicurezza e confidenzialità (cfr. anche testimonianza cit., pag. 4).
Da tutto quanto precede ben si vede come le misure messe in atto dalla banca siano state adeguate alle circostanze. Diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti alla stessa non può essere imputata alcuna omissione nelle verifiche.
Ne discende che a AO 1 non può essere addebitata alcuna colpa per quanto avvenuto e tanto meno una colpa grave, condizione la cui realizzazione avrebbe determinato la non applicabilità della clausola di ribaltamento del rischio sottoscritta dai clienti (doc. G).
6.5. Assolutamente priva di fondamento si rivela pure l’argomentazione appellatoria secondo cui la presa di contatto dell’(asserito) cliente con la sede bancaria di __________ sarebbe stata insolita e avrebbe dovuto allertare la banca in quanto stando agli accordi intercorsi tra le parti tutti gli ordini avrebbero dovuto passare tramite gli uffici __________ __________. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, di questa asserita procedura non vi è, infatti, alcun riscontro nel dossier bancario. Ciò detto, la presa di contatto con la sede AO 1 di __________ pare giustificata proprio in considerazione del precedente incontro personale avvenuto tra H__________, impiegato presso la sede di __________, e i clienti a Buenos Aires
6.6. Da ultimo è utile ricordare che le prime contestazioni in merito alla legittimità dei bonifici sono state sollevate da AP 2 nell’aprile 2007, ovvero ben 5 mesi dopo il primo ordine (cfr. testimonianza di G__________ del 18 aprile 2012, pag. 1), e pertanto in maniera manifestamente tardiva. L’istruttoria, infatti, ha permesso di accertare che gli estratti conto venivano trasmessi per posta agli appellanti mensilmente, come da loro indicazioni. E’ innegabile che una verifica attenta degli estratti conto da parte dei titolari avrebbe permesso di individuare prima le (asserite) operazioni illegittime e avrebbe impedito, verosimilmente, almeno l’ultimo dei tre bonifici.
6.7. Alla luce di tutto quanto esposto, è a giusta ragione che il Pretore ha negato che a AO 1 potesse essere imputata negligenza nel suo agire. La sentenza di prima istanza va pertanto confermata.
7. Ne discende la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di appello seguono la soccombenza degli appellanti i quali rifonderanno alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 18 gennaio 2016 di AP 1 e AP 2 è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 5’000.- sono poste a carico degli appellanti, in solido, con l’obbligo di rifondere, in solido, alla controparte complessivi fr. 7’000.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).