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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2011.162 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 6 dicembre 2011 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 74'282.- oltre interessi al 5% dal 25 agosto 2004 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 1° dicembre 2015 ha integralmente accolto;
appellante la convenuta con appello 18 gennaio 2016, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e in via subordinata di accoglierla limitatamente a fr. 16'293.55 più interessi ed accessori, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con osservazioni (recte: risposta) 8 marzo 2016 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il 24 novembre 2003 l’impresa di costruzioni generale AP 1 ha subappaltato alla società AO 1 le opere da capomastro e in cemento armato inerenti la riattazione e la trasformazione della casa sita sulla part. n. __________ RFD di __________, di proprietà di __________ e __________.
A garanzia delle sue spettanze residue, asseritamente di fr. 173'847.80 (doc. H), AO 1, dopo aver lasciato anticipatamente il cantiere, ha in seguito chiesto ed in parte poi ottenuto, per l’importo di fr. 74'282.- oltre interessi al 5% dal 25 agosto 2004, l’iscrizione di un’ipoteca legale definitiva sul fondo oggetto degli interventi (cfr. le sentenze di primo, secondo rispettivamente terzo grado di cui ai doc. C, D rispettivamente F).
2. Con petizione 6 dicembre 2011 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. G), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 74'282.- oltre interessi al 5% dal 25 agosto 2004 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano (doc. E). Essa, richiamandosi alle risultanze della procedura di iscrizione dell’ipoteca legale definitiva (inc. n. OA.2004.804 rich.), ha in estrema sintesi preteso dalla sua controparte contrattuale il versamento della somma per cui le era stata per l’appunto riconosciuta l’ipoteca legale (mercede totale fr. 320'399.- ./. acconti fr. 240'000.- ./. deduzioni da lei ammesse per la non conformità della canna fumaria e per le spese di consumo energetico e di acqua potabile fr. 6'117.-).
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
3. Con decisione 1° dicembre 2015 il Pretore, ritenendo perfettamente fondate le pretese avanzate dall’attrice, ha integralmente accolto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 2'500.- e le spese di fr. 300.- a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 7’500.- per ripetibili.
4. Con l’appello 18 gennaio 2016 che qui ci occupa, avversato dall'attrice con risposta 8 marzo 2016, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e in via subordinata di accoglierla limitatamente a fr. 16'293.55 più interessi ed accessori, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essa ha ribadito che la pretesa attorea era prescritta ed ha in ogni caso contestato di essere debitrice dei fr. 15'904.25 riconosciuti per lo sgombero (trasporto e smaltimento) del materiale di demolizione e del materiale di scavo nonché dei fr. 42'084.20 attribuiti per le opere a regia.
5. Nella sua decisione il Pretore ha innanzitutto respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, osservando che la tesi di quest’ultima, secondo cui nella fattispecie era applicabile il termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 128 n. 3 CO, non era per nulla convincente, come già giudicato dalla prima Camera civile del Tribunale d’appello nell’ambito della procedura di iscrizione dell’ipoteca legale definitiva (doc. D).
In questa sede la convenuta ha ribadito il buon fondamento dell’eccezione, rilevando che l’attività svolta dall’attrice, oltre ad essere priva di prestazioni intellettuali preponderanti (testi __________ verbale 12 marzo 2013 p. 2, __________ verbale 12 marzo 2013 p. 4, __________ verbale 12 marzo 2013 p. 7 e __________ verbale 12 febbraio 2007 [nell’inc. n. OA.2004.804 rich.] p. 2, doc. 14), era prevalentemente caratterizzata dal lavoro manuale (teste __________ verbale 12 marzo 2013 p. 2 e deposizione __________ verbale 9 aprile 2013 p. 4).
5.1. Giusta l’art. 128 n. 3 CO si prescrivono col decorso di cinque anni, anziché col decorso di dieci anni previsto in generale dall’art. 127 CO, tra le altre azioni, quelle per lavori d’artigiani.
Con riferimento ai “lavori d’artigiani” menzionati in questa disposizione il Tribunale federale ha già avuto modo di chiarire che l’applicazione del termine di prescrizione più corto dipende dal genere di lavoro svolto, che dev’essere di natura artigianale, ossia dev’essere riferito a lavori dove la parte manuale è preponderante o comunque almeno uguale alle altre prestazioni, e che però sono in ogni caso esclusi dal campo di applicazione di questa norma quei lavori che, per loro natura o dimensione, richiedono misure di pianificazione e coordinazione particolari, così che in definitiva il termine di prescrizione ridotto si applica solo in presenza di lavori manuali tipici, tradizionali, eseguiti in un quadro ristretto (DTF 123 III 120 consid. 2a e 2b, 132 III 61 consid. 6.3; TF 12 ottobre 2010 4A_245/2010 consid. 2).
5.2. Nel caso di specie il giudizio pretorile, secondo cui le prestazioni svolte dall’attrice non costituivano dei “lavori d’artigiani” ai sensi dell’art. 128 n. 3 CO ed erano così soggette al termine di prescrizione generale, decennale, previsto dall’art. 127 CO, pacificamente non ancora scaduto, può essere confermato.
5.2.1. È innanzitutto incontestabile, come per altro già evidenziato dalla giurisprudenza cantonale in casi analoghi (Rep. 1984 p. 145; II CCA 18 maggio 1994 inc. n. 16/94, 15 maggio 1996 inc. n. 12.96.26), che le opere da capomastro e in cemento armato inerenti la riattazione e la trasformazione di una casa di abitazione o di un rustico come quelle qui in discussione, per le quali è stata contrattualmente pattuita, in virtù di un capitolato d’appalto e di un modulo di offerta complessi, una mercede di ben fr. 289’558.- IVA esclusa (cfr. doc. 5, riferita alle seguenti posizioni: installazione cantiere; opere di scavo, demolizioni e riempimenti; sottomurazioni e puntellazioni; murature e isolazioni; pavimentazioni; canalizzazioni; lavori a regia; opere diverse; opere esterne; opere in cemento armato), non siano lavori manuali tipici, tradizionali, eseguiti in un quadro ristretto, ma siano piuttosto di natura e soprattutto di dimensione tale da non poter rientrare nel campo di applicazione dell’art. 128 n. 3 CO, l’esecuzione di un appalto del genere implicando di per sé, oltre ad evidenti prestazioni d’ordine intellettuale, misure organizzative non indifferenti in tema di termini da rispettare (cfr. doc. 17, teste __________ rogatoria 28 novembre 2013 p. 2 ad 11) nonché di personale e di materiali da impiegare (cfr. teste __________ verbale 12 febbraio 2007 [nell’inc. n. OA.2004.804 rich.] p. 1), tanto più che nel cantiere, nel quale dovevano essere effettuati interventi per complessivi fr. 780'000.- (risposta p. 7, teste __________ verbale 12 marzo 2013 p. 8), operavano anche altri professionisti (si pensi al progettista e direttore architettonico __________ come pure agli altri artigiani intervenuti ed in particolare all’impresa __________ [doc. 7] e alle altre ditte __________ [risposta p. 3], __________, __________ e __________ [risposta p. 8]), con i quali era dunque necessario coordinare gli interventi. La conclusione in tal senso resa dalla prima Camera civile del Tribunale d’appello nell’ambito della procedura di iscrizione dell’ipoteca legale definitiva (doc. D) appare quindi condivisibile.
5.2.2. Ad ogni buon conto la convenuta non ha assolutamente dimostrato che l’attività svolta nell’occasione dall’attrice fosse al contrario prevalentemente caratterizzata dal lavoro manuale e non denotasse prestazioni intellettuali preponderanti.
Le dichiarazioni rese dall’operaio dell’attrice __________ (verbale 12 marzo 2013 p. 2) e dall’amministratore unico di quest’ultima __________ (verbale 9 aprile 2013 p. 4), da lei menzionate in questa sede, sono innanzitutto ben lungi dal provare che le prestazioni effettuate dall’attrice fossero perlopiù di carattere manuale: essi hanno in effetti unicamente riferito che ad essere state perlopiù fatte a mano erano state le demolizioni, le quali però rappresentavano solo una minima parte (cfr. teste __________ verbale 12 marzo 2013 p. 5), non superiore al 10% (cfr. doc. 5), delle opere a lei appaltate; il fatto che __________ possa aver pure rilevato che l’attrice “aveva un escavatore piccolo e basta” (verbale 12 marzo 2013 p. 2) non migliora la posizione della convenuta, visto e considerato che il medesimo ha in seguito aggiunto che per lo scavo e per i trasporti essa aveva però potuto utilizzare altri mezzi (p. 2) e __________ aveva riferito che l’attrice disponeva a quel tempo di un trax, di un pel job, di un autocarro con gru e di un furgone (verbale 9 aprile 2013 p. 2), che erano stati messi a diposizione con l’impianto di cantiere (verbale 9 aprile 2013 p. 5; cfr. pure, sull’impianto di cantiere fornito, testi __________ verbale 12 marzo 2013 p. 5 e __________ verbale 12 marzo 2013 p. 9).
E nemmeno risulta dalle dichiarazioni di __________ (verbale 12 marzo 2013 p. 2), del padre rispettivamente suocero dei due proprietari dell’immobile __________ (verbale 12 marzo 2013 p. 5), di uno dei due proprietari dell’immobile __________ (verbale 12 marzo 2013 p. 7) e dell’ex operaio dell’attrice __________ (verbale 12 febbraio 2007 [nell’inc. n. OA.2004.804 rich.] p. 2), pure menzionate in questa sede dalla convenuta, che l’attività svolta dall’attrice fosse priva di prestazioni intellettuali preponderanti, il solo fatto che costoro abbiano riferito che essa agiva senza un programma dei lavori e/o sulla base delle indicazioni della direzione dei lavori non essendo ancora sufficiente per ammettere l’esistenza di una simile eventualità; e neppure risulta, tanto meno dal menzionato doc. 14, che l’attrice si fosse limitata a mettere a disposizione della convenuta la propria forza lavoro senza alcuna componente intellettuale, ciò non essendo assolutamente compatibile con la conclusione del complesso contratto di subappalto di cui si è detto.
6. Nel suo giudizio il Pretore, per quanto qui interessa, ha in seguito ritenuto che nella mercede totale di fr. 320'399.- a favore dell’attrice fosse compresa anche una pretesa di fr. 108'991.85 per le opere di scavo, demolizioni e riempimenti. Per quanto atteneva in particolare allo sgombero, egli ha rilevato che l’istruttoria aveva permesso di appurare che parte del materiale di scavo era stata effettivamente trasportata e depositata presso il magazzino dell’attrice su richiesta del capocantiere della convenuta __________ e di __________ (testi __________ verbale 12 febbraio 2007 [nell’inc. n. OA.2004.804 rich.], __________ verbale 12 febbraio 2007 [nell’inc. n. OA.2004.804 rich.] e __________ rogatoria 26 settembre 2007 [nell’inc. n. OA.2004.804 rich.]) e che nell’ambito della procedura di iscrizione dell’ipoteca legale definitiva quelle testimonianze erano state sottoposte al perito giudiziario, il quale ne aveva tenuto conto nell’allestimento del suo referto, senza che il procedimento ora in corso avesse portato novità significative e dunque imponesse una diversa valutazione sul tema.
In questa sede la convenuta ha contestato di essere debitrice dei fr. 15'904.25 riconosciuti dal perito giudiziario, e con lui dal Pretore, per lo sgombero (trasporto e smaltimento) del materiale di demolizione e di scavo, rilevando da un lato che quella prestazione non poteva esserle fatturata a parte ed evidenziando dall’altro che l’attrice non aveva in ogni caso provato di aver trasportato e smaltito in discarica, se non una minima parte, invero trascurabile, del materiale di demolizione e di scavo (testi __________ verbale 12 febbraio 2007 [nell’inc. n. OA.2004.804 rich.] p. 2, __________ verbale 12 febbraio 2007 [nell’inc. n. OA.2004.804 rich.] p. 5, __________ rogatoria 26 settembre 2007 [nell’inc. n. OA.2004.804 rich.] p. 3, __________ verbale 20 novembre 2006 [nell’inc. n. OA.2004.804 rich.] p. 3, __________ rogatoria 27 novembre 2013, __________ verbale 12 marzo 2013 p. 9 seg. e __________ verbale 12 giugno 2013 p. 2), senza neppure aver versato agli atti i necessari bollettini, di modo che la diversa conclusione da parte del perito giudiziario, fatta propria dal Pretore, non poteva essere condivisa.
6.1. La censura con cui la convenuta ha preteso che il trasporto e lo smaltimento del materiale di demolizione e di scavo non potessero esserle fatturati a parte siccome l’aggiunta in tal senso apposta a mano al punto 2 del capitolato d’appalto (cfr. doc. 5 p. 19), riconosciuta dal perito giudiziario e dal Pretore, non era in realtà rispettosa delle formalità concordate per poter ammettere una modifica dello stesso (e meglio di quelle contenute a p. 15 delle prescrizioni per le opere da capomastro di cui al doc. 5 ed all’art. 27 della Norma SIA 118), deve senz’altro essere disattesa. La circostanza e soprattutto le ragioni alla base della stessa sono in effetti state evocate per la prima volta solo in questa sede e sono dunque irricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC).
6.2. La censura della convenuta secondo cui la conclusione del perito giudiziario sul tema, fatta propria dal Pretore, non poteva in ogni caso essere condivisa, in quanto l’attrice non aveva provato di aver trasportato e smaltito in discarica, se non una minima parte, invero trascurabile, del materiale di demolizione e di scavo, senza neppure aver versato agli atti i necessari bollettini, non può a sua volta trovare accoglimento.
6.2.1. Contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, le prove da lei menzionate in questa sede non permettono affatto di concludere, anche a fronte delle altre risultanze probatorie, che l’attrice avesse in realtà trasportato e smaltito in discarica solo una parte trascurabile del materiale di demolizione e di scavo, per cui la diversa conclusione da parte del perito giudiziario, fatta propria dal Pretore, doveva essere riformata a suo favore.
Tre persone hanno dichiarato che il materiale di scavo era stato regolarmente sgomberato dall’attrice: __________ (verbale 12 febbraio 2007 [nell’inc. n. OA.2004.804 rich.] p. 2 seg.) ha riferito che il materiale di scavo era stato portato dall’attrice presso il suo magazzino; __________ (verbale 12 febbraio 2007 [nell’inc. n. OA.2004.804 rich.] p. 5), dopo aver espresso quel medesimo concetto, ha aggiunto che in quel luogo vi era una discarica privata (che è risultata essere autorizzata, cfr. testi __________ verbale 20 marzo 2013 p. 3 e __________ verbale 9 aprile 2013 p. 4), ritenuto che, sentito nuovamente in seguito (verbale 12 marzo 2013 p. 2), ha ribadito che sicuramente il materiale era stato trasportato e depositato in discarica; e __________ (verbale 9 aprile 2013 p. 3) ha riferito che il materiale di scavo era stato depositato presso il magazzino dell’attrice e quello di demolizione era stato portato in una discarica. Altre due hanno invece dichiarato che solamente una parte del materiale di demolizione e di scavo era stata sgomberata dall’attrice: __________ (verbale 12 marzo 2013 p. 10 seg.) ha riferito che una parte del materiale era stata gettata dall’attrice nella vallata che si trovava dietro il suo magazzino, ossia nella discarica privata di cui si è detto; e __________ (rogatoria 26 settembre 2007 [nell’inc. n. OA.2004.804 rich.]) ha confermato la circostanza, indicando sì che quella parte fosse “minima” rispetto a quella lasciata sul cantiere (p. 3 ad 12), ma aggiungendo anche che uno strato di terra vegetale era stato asportato e trasportato nel magazzino dell’attrice (p. 4 ad 14). Quanto alle altre testimonianze menzionate in questa sede dalla convenuta, le stesse non paiono particolarmente rilevanti sul tema: __________, il quale aveva riferito che non era stato portato via alcun materiale (verbale 20 novembre 2006 [nell’inc. n. OA.2004.804 rich.] p. 3), si è in effetti espresso in modo non categorico (“per quanto ne so”) e comunque era presente in cantiere solo saltuariamente (cfr. testi __________ (verbale 12 febbraio 2007 [nell’inc. n. OA.2004.804 rich.] p. 4 e __________ verbale 12 marzo 2013 p. 4); il direttore generale dei lavori __________, il quale aveva deposto che nulla era stato portato in discarica (rogatoria 27 novembre 2013 p. 4 ad 18), oltre ad essere pure stato presente in cantiere solo in modo sporadico (cfr. rogatoria 21 novembre 2007 [nell’inc. n. OA.2004.804 rich.] p. 2 ad 6; testi __________ verbale 12 febbraio 2007 [nell’inc. n. OA.2004.804 rich.] p. 2 e __________ verbale 12 febbraio 2007 [nell’inc. n. OA.2004.804 rich.] p. 8 e 9 aprile 2013 p. 7) ed ad essersi espresso solo sul deposito del materiale presso una discarica, era stato dichiarato inattendibile dal Pretore per la sua vicinanza con la convenuta, senza per altro che quella circostanza sia qui stata censurata; mentre il titolare della ditta incaricata della completazione dei lavori dopo la partenza dell’attrice __________, il quale aveva detto che il materiale che si trovava ancora sul cantiere ammontava a circa 200 mc (verbale 12 giugno 2013 p. 2), non ha a ben vedere riferito nulla di rilevante su quanto fosse stato in precedenza sgomberato. Stando così le cose, il Pretore non ha certo abusato del suo ampio potere di apprezzamento laddove ha di fatto ritenuto di poter aderire alla conclusione del perito giudiziario, secondo il quale dalla documentazione fotografica, dal sopralluogo e dai documenti ricevuti si poteva stimare che l’attrice avesse sgomberato in parte - ma non in modo trascurabile - il materiale di demolizione e di scavo (cfr. perizia [nell’inc. n. OA.2004.804 rich.] p. 15 e verbale 4 giugno 2013 p. 5). Per il resto, la convenuta non ha censurato l’entità della stima effettuata dal perito giudiziario, il quale aveva allora provveduto a ridurre da 460.54 mc a 200 mc i quantitativi sgomberati esposti dall’attrice.
6.2.2. Quanto al secondo rimprovero mosso all’attrice, quello di non aver prodotto in causa i bollettini necessari a comprovare la sua pretesa, segnatamente gli usuali bollettini di discarica, lo stesso è invece chiaramente irricevibile, essendo stato addotto per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC).
7. Il Pretore, per quanto qui interessa, ha infine ritenuto che la mercede totale di fr. 320'399.- a favore dell’attrice fosse pure comprensiva di una pretesa di fr. 42'084.20 per le opere a regia.
In questa sede la convenuta ha contestato di essere debitrice di questa pretesa, rilevando che i bollettini a regia versati agli atti dalla controparte (doc. K, M e N dell’inc. n. OA.2004.804 rich.) non potevano essere riconosciuti in quanto, diversamente da quanto previsto nel contratto (cfr. p. 25 delle prescrizioni per le opere da capomastro di cui al doc. 5), non riportavano la firma della direzione dei lavori, ovvero di __________, ma solo di __________, che però, in assenza di un’esplicita procura, non risultava essere stato autorizzato ad agire in tal senso.
7.1. La censura è nuova ed è così irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Negli allegati preliminari la convenuta, su quel tema, aveva in effetti sollevato una contestazione ben diversa e meglio si era limitata a sostenere che la direzione lavori, nella persona di __________, non aveva mai ordinato alcuna opera a regia (risposta p. 12 e duplica p. 7). In sede conclusionale essa ha invero rilevato che il tema della contestazione delle ore a regia, a suo dire non suffragate da bollettini e prive di ratifica da parte della direzione dei lavori, non era stato affrontato nella precedente perizia (conclusioni p. 12), sennonché la prima questione allora menzionata, che per altro nulla ha a che vedere con quella ora formulata in appello, risultava nuova e sarebbe stata irricevibile (art. 229 cpv. 1 e 2 e contrario e 232 CPC; II CCA 1° aprile 2014 inc. n. 12.2013.63, 18 agosto 2014 inc. n. 12.2014.62, 27 gennaio 2015 inc. n. 12.2013.152, 17 febbraio 2016 inc. n. 12.2014.153, 14 aprile 2016 inc. n. 12.2013.134), mentre la seconda può tutt’al più essere intesa quale conferma della contestazione formulata negli allegati preliminari, ritenuto che nella misura in cui potesse o dovesse essere intesa diversamente risultava a sua volta nuova e sarebbe pure stata irricevibile (art. 229 cpv. 1 e 2 e contrario e 232 CPC).
Laddove il Pretore, nell’esposizione dei fatti, ha rilevato (ricopiando in pratica quanto esposto a p. 4 e 7 della sentenza di primo grado della procedura di iscrizione dell’ipoteca legale definitiva, cfr. doc. C) che in risposta la convenuta avrebbe invece sostenuto che __________ non era stato autorizzato ad approvare lavori e liquidazioni per suo conto e che le firme da lui apposte sui piani e sui conteggi dell’attrice non erano vincolanti, rispettivamente avrebbe contestato la fatturazione di opere supplementari a regia, egli è pertanto incorso in un manifesto refuso che, alla luce di quanto si è detto in precedenza, deve senz’altro essere rettificato (art. 334 cpv. 1 e 2 CPC; II CCA 7 maggio 2012 inc. n. 12.2010.75, 27 febbraio 2014 inc. n. 12.2012.19, 31 gennaio 2017 inc. n. 12.2015.202).
7.2. La censura sarebbe comunque stata destinata all’insuccesso anche nel merito. L’istruttoria di causa ha in effetti permesso di accertare che nell’occasione il capocantiere __________ era intervenuto in un duplice ruolo, non solo quale assistente del direttore generale dei lavori __________ (cfr. testi __________ rogatoria 21 novembre 2007 [nell’inc. n. OA.2004.804 rich.] p. 3 ad 6 e __________ verbale 9 aprile 2013 p. 7, secondo i quali questi era “l’uomo di fiducia” di __________), ma anche nella sua pacifica qualità di dipendente della convenuta subcommittente (cfr. teste __________ rogatoria 26 settembre 2007 [nell’inc. n. OA.2004.804 rich.] p. 2 ad 2) proprio con la funzione di direttore dei lavori appaltati all’attrice (cfr. testi __________ verbale 12 marzo 2013 p. 4 e __________ rogatoria 28 novembre 2013 p. 2 ad 4). E ad ogni buon conto il perito giudiziario aveva confermato la fondatezza, beninteso con le correzioni da lui apportate, della mercede esposta per le opere a regia (cfr. perizia [nell’inc. n. OA.2004.804 rich.] p. 21).
8. Ne discende che l’appello della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 74'282.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 18 gennaio 2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali di fr. 5’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3’500.- per ripetibili.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).