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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna (giudice supplente) |
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vicecancelliera: |
Ceschi Corecco |
sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2015.85 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 5 marzo 2015 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui l’attore ha chiesto di condannare la convenuta al pagamento di fr. 14'811.19 netti, oltre interessi e accessori a titolo di salario e indennità;
domande avversate dalla controparte e ribadite nelle conclusioni con le quali l’attore ha aumentato a fr. 15'367.18 la sua pretesa;
sulle quali ha statuito il Pretore con decisione 27 giugno 2016, accogliendo la petizione limitatamente a fr. 5'534.83 oltre interessi;
appellante l’attore che, con appello 29 agosto 2016, chiede la riforma del giudizio impugnato e l’integrale accoglimento della domanda di causa (pur limitando la domanda di condanna al versamento della “somma globale lorda di CHF 14'811.19, oltre interessi di mora del 5%, con decorrenza dal 06.03.2015”), con protesta delle spese giudiziarie di prima e seconda istanza;
mentre la convenuta non ha prodotto una risposta, dopo il diniego della richiesta di una proroga del termine fissato dall’art. 312 cpv. 2 CPC;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Con “contratto d’incarico”
16 giugno 2010 AO 1, società attiva nel prestito di personale, ha assunto AP 1
con la funzione di manovale (“Hilfsmauer”, “Bauarbeiter ohne
Fachkenntnisse”) chiamato ad operare per conto del cliente B SA (doc. A).
Con contratti di medesimo tenore del 16 luglio e 18 agosto 2010 AP 1 è stato
assunto da AO 1, a identiche condizioni, per conto della cliente I SA, impresa
operante nel settore della pavimentazione stradale in asfalto (doc. B e C).
I contratti di lavoro summenzionati sottostavano, come da esplicita
indicazione, al contratto nazionale mantello per il settore dell’edilizia
principale in Svizzera (CNM) dichiarato di obbligatorietà generale (doc. M).
B. Esperito infruttuoso
il tentativo di conciliazione, con azione semplificata ai sensi dell’art. 244
CPC AP 1 ha convenuto AO 1 dinanzi alla Pretura di Lugano chiedendone la
condanna al versamento di fr. 14'811.19 netti, oltre interessi e accessori, rivendicando
crediti salariali per giornate di mancato lavoro a causa di intemperie, assenze
dal lavoro per ragioni familiari e versamento dell’indennità per pasti.
Con modalità di cui si dirà con maggior dettaglio in seguito (cfr. consid. 6),
la convenuta ha esposto le sue contestazioni e considerazioni e entrambe le
parti hanno ulteriormente ribadito e precisato le rispettive tesi e domande.
Statuendo con decisione 27 giugno 2016 il Pretore ha accolto la petizione
limitatamente a fr. 5'534.83, oltre interessi al 5% dal 6 marzo 2015.
C. Con appello 29 agosto 2016 l’attore è insorto contro il giudizio citato, chiedendone la riforma nel senso di accogliere integralmente la petizione, con protesta delle spese giudiziarie e delle ripetibili di entrambe le sedi.
Considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) che trova applicazione in entrambe le sedi siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 seg. CPC). Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.- la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Nella fattispecie il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata è di fr. 15'367.18 netti, sicché supera ampiamente la soglia minima menzionata.
2. Il Pretore ha
anzitutto rilevato come alcune poste minori della pretesa attorea siano state
parzialmente riconosciute dalla convenuta e ha riepilogato le questioni per le
quali persistevano immutate le divergenze tra datrice di lavoro e dipendente,
ovvero il diritto all’indennità per il pranzo e al versamento del salario al
dipendente impossibilitato a lavorare sul cantiere a causa di intemperie in
analogia all’indennità versata ai sensi della LADI.
Il primo giudice ha in seguito passato in rassegna le varie pretese, rilevando
la particolare strategia processuale della convenuta che negli allegati
preliminari e in occasione del dibattimento avrebbe limitato una parte delle
contestazioni (in merito alle assenze per il trasloco e un evento luttuoso,
nonché alle giornate computabili per l’indennità pranzo) alla sola questione
del fondamento giuridico della pretesa, senza per contro contestarne gli
importi, risultando così preclusa in sede di conclusioni, pena la violazione
del diritto di essere sentito dell’attore.
A mente del primo giudice, solo per la richiesta di remunerazione dei giorni di
mancato lavoro a causa di intemperie la contestazione della convenuta non si
sarebbe limitata al solo fondamento giuridico, estendendosi pure alla valenza
probatoria dei rapporti di lavoro (doc. H) e ad altre circostanze di fatto.
Chiarito l’assoggettamento del rapporto di lavoro in questione al CNM,
rispettivamente la relazione con le normative del CCL cantonale della
pavimentazione stradale e del CCL per il settore del prestito di personale, il
Pretore ha quindi riconosciuto il fondamento delle pretese attoree relative al
salario per le assenze di breve durata (segnatamente 1 giorno per trasloco e 3
giorni per il decesso della suocera) e le 331 indennità per pranzo, condannando
la convenuta a versare al dipendente complessivi fr. 5'534.83 netti.
Il primo giudice ha per contro respinto la pretesa di fr. 9'832.17 a titolo di
retribuzione dei giorni di mancato lavoro a seguito di intemperie. Riconosciuto
il principio che il rischio di impresa non può essere ribaltato sul lavoratore,
alla luce del dovere della datrice di offrire l’opportunità di svolgere il
lavoro assumendosi comunque l’onere della retribuzione in caso di impossibilità
(art. 324 cpv. 1 CO), il Pretore ha ritenuto che nel caso concreto l’attore
sarebbe venuto meno al suo onere probatorio in merito all’importo dovuto, siccome
contestato dalla controparte anche in relazione alla mancata firma del cliente
finale sui rapporti doc. H. Mancherebbe infatti la prova che l’attore non abbia
percepito lo stipendio a seguito di asserite giornate di fermo cantiere per
intemperie per una somma totale pari a fr. 9'832.17.
3. L’appellante censura
la decisione pretorile proponendo preliminarmente considerazioni di portata
generale sulla controversia che toccherebbe tutti i lavoratori interinali
attivi nei settori dell’edilizia, con l’intento di denunciare la precarietà di questa
tipologia di dipendenti che non hanno diritto a percepire un salario per
intemperie garantito da una copertura di tipo assicurativo ai sensi della LADI,
al contrario dei loro colleghi attivi sul medesimo cantiere ma direttamente
dipendenti dall’impresa edile per la quale lavorano.
Queste allegazioni, di per sé irricevibili quali censure di appello, poiché non
specificatamente volte a censurare il giudizio pretorile (art. 311 cpv. 1 CPC),
vanno considerate unicamente quale contestualizzazione della tesi
dell’appellante, ovvero l’invocazione del diritto contrattuale al pagamento del
salario ai sensi dell’art. art. 324 cpv. 1 CO.
La censura e i vari ragionamenti a questo proposito, ribaditi in vari passaggi
dell’appello, non sono peraltro pertinenti perché il Pretore stesso ha
riconosciuto il principio del diritto al salario ai sensi della norma in
questione, respingendo le contrarie argomentazioni della convenuta che pretendeva
invece di non essere in mora nell’accettazione del lavoro in virtù della sua
particolare situazione di azienda di prestito di personale. La questione non
merita pertanto di essere ulteriormente esaminata e le censure e le considerazioni
a questo proposito, così come quelle sull’assunzione del rischio aziendale,
esposte in ampi stralci dell’appello, risultano superflue.
4. Controversa in
questa sede è pertanto unicamente la conclusione pretorile relativa all’onere
della prova in merito al mancato versamento di uno stipendio in relazione alle giornate
in cui il lavoro offerto dal dipendente non sarebbe stato accettato dalla
datrice di lavoro, siccome il cantiere sul quale il lavoratore in prestito
operava era fermo a causa di intemperie, secondo gli usi del settore.
L’appellante rileva come nel periodo dal dicembre 2010 a marzo 2012 il rapporto
di lavoro sia stato ininterrotto e di aver lavorato con regolarità senza
mancare dal cantiere un solo giorno lavorativo, con l’eccezione delle 54
giornate piovose oggetto della controversia. A suo parere il giudice non
avrebbe quindi elementi per ritenere che durante queste giornate il dipendente
non si sia messo a disposizione della datrice di lavoro, come effettivamente fatto
ogni altro giorno in cui il cantiere era operativo. Ad escludere che ciò sia
potuto succedere sarebbe il fatto che mai sia stato mosso un rimprovero nei
suoi confronti per un’assenza ingiustificata, che se ripetuta per così tante
volte non sarebbe certo rimasta priva di conseguenze. Che l’assenza in queste
giornate non fosse imputabile ad altra circostanza che all’interruzione dei
lavori per pioggia sarebbe pertanto una circostanza provata dall’evidenza dei
fatti.
Con riferimento specifico ai conteggi, ovvero all’importo di fr. 9'832,17 preteso
a seguito di 52 giornate di 8,1 ore giornaliere, l’appellante rileva il valore
probatorio del doc. E, a suo dire sufficientemente dettagliato, e sottolinea
come in un primo tempo la convenuta neppure avrebbe contestato il conteggio, premurandosi
di farlo solo in un secondo tempo e in modo peraltro troppo generico. Al primo
giudice viene quindi rimproverato di aver accolto l’obiezione della convenuta
in merito alla mancata firma dei rapporti di lavoro doc. H, mentre solo una
minima parte di questi (ovvero 7, puntualmente elencati) non presenterebbero la
firma del cliente, ciò che imporrebbe quindi di riconoscere perlomeno le
giornate di intemperie indicate sugli altri rapporti.
A mente dell’appellante il Pretore avrebbe pure omesso di considerare la
deposizione del teste Vito Cristallo (audizione del 24 giugno 2015, atto III) che
avrebbe supportato le spiegazioni dell’attore in merito alle modalità di compilazione
di tali rapporti, equiparabili a bollettini di consegna. A mente
dell’appellante la valenza probatoria dei rapporti in questione va pertanto
esaminata alla luce di questa relazione tra i tre soggetti, ovvero l’impresa
che presta il lavoratore, il dipendente e il cliente finale. Ne deriva che
un’assenza del lavoratore per altro motivo che non sia il fermo cantiere per
intemperie non avrebbe potuto rimanere senza una comunicazione tra i tre
soggetti, risultando così di principio escluso che la datrice di lavoro non
sapesse della ripetuta mancata presentazione sul posto di lavoro del dipendente
in occasione delle giornate in questione.
L’appellante rimprovera infine al Pretore, invero con un ragionamento a tratti assai
contorto e di difficile comprensione, di aver indebitamente invertito l’onere
della prova in merito alle circostanze rilevanti per l’applicazione dell’art.
324 CO. A suo dire sarebbe la datrice di lavoro a dover dimostrare di aver
pagato le giornate in questione, ma sarebbe stata la sua stessa linea difensiva
a confermare che mai nessun pagamento a questo titolo è avvenuto, coerentemente
con il rifiuto a riconoscere una pretesa salariale siccome ritenuta priva di
fondamento giuridico.
A ulteriore sostegno della sua tesi l’appellante invoca l’applicazione di una
serie di normative dalle quali il Pretore avrebbe dovuto concludere che
l’attività prestata dal lavoratore presso un’impresa di pavimentazione stradale
è soggetta ad una precisa e rigida regolamentazione dell’orario di lavoro (art.
24 CNM), che comporta mediamente 40,5 ore settimanali, con una limitata
possibilità di deroga per esigenze di flessibilità (art. 25 CNM) e una
pianificazione annuale da sottoporre alla competente commissione paritetica. Da
questa particolare circostanza l’appellante ritiene quindi di poter dedurre
che, avendo dimostrato l’occupazione ininterrotta per conto del medesimo
cliente finale e la sua regolare disponibilità (attestata dai rapporti doc. H),
le giornate di interruzione del lavoro sui cantieri a seguito di intemperie
risultino dimostrate, così come il conseguente diritto a percepire il relativo salario
che la datrice neppure ha mai preteso di aver corrisposto.
5. La censura merita conferma, siccome il giudizio pretorile ha effettivamente disatteso i principi applicabili in merito all’onere probatorio.
Le peraltro scarne
contestazioni proposte dalla convenuta con l’allegato conclusivo risultano inoltre
inammissibili poiché tardive, pena la violazione del diritto di essere sentito
dell’attore (art. 29 cpv. 2 Cost.).
Questa conclusione si impone alla luce della condotta processuale della
convenuta, tenuto conto delle allegazioni dell’attore e delle relative prove
prodotte, e dei successivi scambi di allegazioni, che meritano di essere riepilogati.
6.
6.1. Con petizione 5 marzo 2015 l’attore
ha proposto la sua domanda secondo la procedura semplificata ai sensi dell’art.
244 CPC, rivendicando, tra l’altro, “i salari derivanti dalla mancata
retribuzione dei giorni di pioggia” per fr. 9'832.-, rimandando al doc. E,
ovvero ad un conteggio da lui elaborato sottoforma di tabella riassuntiva
indicante per i mesi da luglio 2010 a maggio 2012 le giornate mensili per le
quali non sarebbe stato versato il salario giornaliero, con una pretesa
salariale calcolata sulla base di un orario giornaliero medio e della
remunerazione oraria pattuita. Quale doc. G l’attore ha prodotto i conteggi
paga mensili per il periodo summenzionato. Quale doc. H è stato prodotto un
plico di copie di bollettini, ovvero di tabelle prestampate su carta intestata
della datrice di lavoro; nel caso specifico i bollettini (compilati con una
metodologia sostanzialmente costante, pur con saltuarie variazioni) presentano
aggiunte manuscritte del nome del collaboratore (ovvero l’attore), del cliente,
del mese e della settimana di riferimento, delle ore giornaliere svolte
inserite quale cifra nell’apposita casella (in alcuni giorni alternativamente compilata
con indicazioni quali, “lutto”, “festa”, “pioggia”, “intemperie”, “neve”) e
indicazioni suplementari quali “trasferta”.
6.2. Con osservazioni scritte 25
marzo 2015, la convenuta ha preso posizione in merito alla rivendicazione
salariale riferita alle intemperie, lamentandosi dell’ingiusta situazione che
la vedrebbe pagare regolarmente i contributi per i dipendenti, compresa
l’assicurazione disoccupazione, e di non capire quindi per quale motivo
dovrebbe assumere l’onere in questione sottoforma di rischio aziendale.
Con riferimento ai bollettini prodotti quale doc. H la convenuta ha
sottolineato come per i periodi dal 23 gennaio al 3 febbraio 2012 e dal 6 al 24
febbraio 2012 questi non sarebbero stati firmati dal cliente, rilevando come
nel febbraio 2012 neppure vi sarebbe stato un rapporto di impiego. Senza
esporre alcuna altra considerazione o contestazione in merito a circostanze fattuali,
la convenuta ha quindi concluso con una sorta di auspicio del seguente tenore:
“In considerazione di quanto sopra elencato, chiediamo una presa di
posizione definitiva uguale per tutti (interinali e fissi) legata all’indennità
per pranzo e intemperie. Resta inteso che nel momento in cui riceveremo una
presa di posizione formale e legale, applicheremo quanto dovuto da quel preciso
istante” (atto II pag. 4).
6.3. In occasione del dibattimento
del 5 maggio 2015 l’attore ha prodotto una memoria scritta con la quale ha
ribadito le sue richieste e osservato come per i periodi indicati dalla convenuta
nella sua contestazione, nel conteggio doc. E (prodotto in una versione
aggiornata quale doc. E2) non sia stata formulata richiesta alcuna di
pagamento.
La convenuta ha replicato contestando le pretese salariali perché non
giustificate secondo il CCL, sottolineando come il lavoratore sarebbe stato “correttamente
e integralmente remunerato secondo le basi contrattuali in vigore al momento
della sua occupazione e sulla base dei rapportini di lavoro”, chiedendo
l’audizione di una serie di testi “per chiarire le basi contrattuali
relative ai contratti collettivi di riferimento” (verbale 5 maggio 2015
pag. 2).
6.4. Con le conclusioni scritte 6
luglio 2015 l’attore ha ribadito le sue richieste, sottolineando come la
pretesa di fr. 9'832,17 netti (doc. E/E2) non sarebbe mai stata contestata
dalla convenuta, se non per la sola eccezione delle giornate di pioggia del
mese di febbraio 2012, che non sono mai state oggetto di alcuna richiesta di
remunerazione da parte del dipendente.
Con la memoria conclusiva la convenuta ha per la prima volta rilevato come la
richiesta di pagamento per intemperie dovesse essere disattesa “poiché il
lavoratore non ha portato alcuna prova circa il fatto di non aver lavorato a
causa di intemperie”, i rapporti di lavoro prodotti non essendo firmati
dalla ditta acquisitrice. A mente della convenuta, a dimostrazione
dell’inattendibilità della parte attrice, vi sarebbe il grave fatto di aver
rivendicato il pagamento di giorni di lavoro per intemperie per il mese di
febbraio 2012, ovvero per un periodo in cui nemmeno era in essere un contratto
di lavoro.
7. Già quanto esposto al
considerando precedente permette di concludere che una contestazione conforme
ai dettami del CPC non è stata proposta dalla convenuta e che pertanto le
circostanze di fatto addotte dall’attore vanno considerate adeguatamente
provate alla luce dei riscontri probatori agli atti.
La convenuta si è sostanzialmente determinata in merito al sistema normativo in
vigore per il riconoscimento delle indennità per i “lavoratori occupati in
rami in cui sono usuali perdite di lavoro dovute ad intemperie” (art. 42
segg. LADI), ma non ha mai contestato che durante i giorni di pioggia, ovvero
mentre gli altri lavoratori attivi sul medesimo cantiere beneficiavano del
sistema previsto dalla LADI, il suo dipendente sia stato a sua volta
impossibilitato a lavorare. Né ha mai sostenuto di aver richiesto al suo
dipendente di prestare il lavoro in altro modo o in altro luogo durante quelle
giornate in cui l’impresa edile non era attiva causa intemperie e non
necessitava quindi della prestazione del lavoratore in prestito.
Nel caso concreto, alla luce di un rapporto di impiego che ha richiesto una
presenza costante e regolare del lavoratore, prestato ad una ditta edile,
secondo una modalità rigidamente regolamentata e programmata in anticipo dalla
ditta esecutrice dei lavori di pavimentazione, a fronte di un conteggio
dettagliato, deducibile dalla produzione di bollettini (seppur non tutti
controfirmati dal cliente), non può quindi bastare una semplice e generica contestazione,
mancando in altri termini un’inequi-vocabile contestazione delle circostanze
emergenti dai documenti prodotti.
In relazione ai rilevamenti giornalieri allestiti dal lavoratore, è utile
ricordare che il Tribunale federale ha riconosciuto, a più riprese, agli stessi
valore probatorio e non solo di allegazione di parte, questo a maggior ragione se
mancano registrazioni effettuate dal datore di lavoro (cfr. sentenza TF del 30
settembre 2009 inc. 4A_168/2009 consid. 3.1; anche sentenze del TF del 23
settembre 2008 inc. 4A_86/2008 consid.4.2 e dell’8 marzo 2004 inc. 4C.7/2004
consid. 2.2.3). Analogamente con quanto rilevato dalla citata giurisprudenza
anche nel caso in questione la documentazione prodotta dall’attore gode di una
tale presunzione in merito alla forza probatoria e alla datrice di lavoro
incombeva l’onere di provare che le circostanze deducibili dai documenti non erano
corrette. Ciò vale a maggior ragione quando, come nelle circostanze in esame, tale
prova sarebbe stata facilmente accessibile richiamando i conteggi LADI della
cliente (beneficiaria finale della prestazione del lavoratore) per agevolmente
verificare la corrispondenza delle giornate di pioggia invocate dal dipendente (e
da questi regolarmente contrassegnate nei vari bollettini settimanali
consegnati alla datrice di lavoro) con quelle annunciate e riconosciute agli
altri lavoratori da parte del servizio cantonale preposto alle verifiche (secondo
la disciplina dell’annuncio ai sensi dell’art. 45 cpv. 4 LADI).
Già per questi motivi, non può essere condivisa la decisione pretorile di far
sopportare al lavoratore il mancato onere della prova in merito alle
circostanze invocate a sostegno della pretesa salariale, segnatamente al fatto
di non aver percepito alcuna remunerazione per le giornate di interruzione dei
lavori sul cantiere a causa di intemperie.
8. Abbondanzialmente,
va rilevato come la documentazione prodotta dall’attore risulterebbe comunque
sufficiente a provare le sue allegazioni, a prescindere dalle carenze di
contestazione della convenuta.
Infatti, la tabella doc. E/E2, considerata peraltro fedefacente dal Pretore a proposito
dei conteggi alla base della pretesa per indennità di pranzo, corrisponde a
quanto emerge dai bollettini (doc. H) e trova un coerente riscontro nei
conteggi paga allestiti dalla convenuta (doc. G). Non si vede pertanto come sia
possibile disconoscere il valore probatorio dei bollettini settimanali (doc. H)
quando le ore giornaliere e settimanali ivi indicate trovano puntuale
corrispondenza nei fogli paga mensili, allo stesso modo in cui il contenuto
degli stessi è stato esattamente ripreso a proposito del rimborso delle spese
di trasferta (a titolo di esempio, a valere quale prova a campione, si vedano i
mesi di maggio, dove la “trasferta CHF 22.-“ indicata nel bolletino
della settimana dal 23 al 27 maggio 2011 trova riscontro nel foglio paga corrispondente,
e di luglio 2011 per le 5 trasferte di fr. 22.- di quel mese).
D’altro canto le modalità di compilazione dei bollettini (cosiddetto “rapportino
di lavoro”) da parte del dipendente, di apposizione della firma da parte
del responsabile di cantiere o di altra persona autorizzata e di invio postale
o consegna alla datrice di lavoro al termine della settimana, sono state
illustrate dal teste, responsabile tecnico della convenuta (audizione del 24
giugno 2015, atto IV).
Alla luce di queste circostanze, non può quindi trovare conferma la conclusione
pretorile in merito alla rilevanza dell’asserita mancanza della firma sui
bollettini, peraltro eccepita unicamente per i primi due mesi del 2012 per i
quali l’attore non ha avanzato alcuna pretesa di remunerazione, contrariamente
a quanto erroneamente affermato dalla convenuta, come si evince chiaramente dal
doc. E.
9. Sulla scorta di
quanto precede, l'appello va accolto e la convenuta condannata a pagare il
salario come preteso dal dipendente.
A ben vedere la rivendicazione dell’attore a titolo di salario per le giornate
di intemperie ha sempre fatto riferimento, ancora in questa sede (appello pag.
2 n. 3), all’importo complessivo di fr. 9'832.17, pari ai 52 giornate, come da
conteggio doc. E/E2. Sommata questa cifra ai fr. 5'534.83 già riconosciuti dal
Pretore, ne conseguirebbe un credito totale di fr. 15'367.-. Sennonché,
verosimilmente per un errore di conteggio, la richiesta di condanna complessiva
in appello è stata limitata a soli fr. 14'811.19; questa somma costituisce pertanto
il limite massimo dell’accoglimento della pretesa, oltre agli interessi di mora
del 5% dal 6 marzo 2015, ritenuto che l’esigua differenza non incide
sull’attribuzione delle ripetibili di prima sede (art. 105 cpv. 2 CPC).
10. Ritenuto come la
vertenza riguarda una pretesa derivante dal rapporto di lavoro con un valore
inferiore a fr. 30'000.-, all’appellata soccombente non può essere addossata
alcuna spesa processuale (art. 114 let. c CPC).
Si assegna per contro un’indennità per ripetibili all’appellante rappresentato
dal sindacato.
Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al
Tribunale federale è pari a fr. 9'267.36 (fr. 14'811.19 ./. fr. 5'534.83 ) e
risulta pertanto inferiore alla soglia di fr. 15'000.- previsto all’art. 74
cpv. 1 let. a LTF.
Per questi motivi,
richiamati la LTG e il RTar,
decide: 1. L’appello 26 agosto 2016 di
AP 1 è accolto e la sentenza pretorile 27 giugno 2016 così modificata:
1. La petizione è accolta e, di conseguenza, la parte convenuta è condannata a pagare all’attore l’importo di fr. 14'811.19 oltre interessi al 5% dal 6 marzo 2015.
2. Non si prelevano tasse e spese, mentre la convenuta è tenuta a rifondere all’attore fr. 1'000.- per ripetibili.
2. Non si prelevano spese
processuali. L’appellata è tenuta a rifondere all’appellante fr. 1'000.- quale
indennità per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).