Incarto n.
12.2016.129

Lugano

14 dicembre 2016/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Balerna

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. CA.2016.230/231 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 17 giugno 2016 da

 

 

AO 1

rappr. da RA 2

 

 

contro

 

 

AP 1

rappr. da RA 1

 

 

 

 

con cui l’istante ha chiesto, in via supercautelare e cautelare, che alla convenuta, e per essa ai suoi amministratori, fosse ordinato con effetto immediato e con la comminatoria dell’art. 292 CP, di sospendere, fino alla decisione sull’azione in contestazione della deliberazione assembleare del 23 maggio 2016 già promossa il 16 giugno 2016, qualsiasi azione intesa a concretizzare la deliberazione assembleare del 23 maggio 2016 con cui era stato deciso di aumentare il proprio capitale azionario di fr. 1'500'000.-;

 

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore, con decisione cautelare 19 agosto 2016, ha (parzialmente) accolto nel senso che, confermando la precedente decisione supercautelare 17 giugno 2016, ha fatto ordine alla convenuta, e per essa ai suoi amministratori, con effetto immediato e con la comminatoria dell’art. 292 CP e di una multa disciplinare fino a fr. 5'000.-, di sospendere qualsiasi azione intesa a concretizzare la deliberazione assembleare del 23 maggio 2016 con cui era stato deciso di aumentare il proprio capitale azionario di fr. 1'500'000.-;

 

appellante la convenuta con appello 2 settembre 2016, con cui ha chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza cautelare e in via subordinata il suo annullamento con rinvio degli atti al Pretore per una nuova decisione, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l’istante con osservazioni (recte: risposta) 3 ottobre 2016 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                  che AO 1 è proprietario del 20% delle azioni di AP 1 (cfr. doc. R), società con un capitale azionario di fr. 100'000.- (doc. B);

 

                                  che in occasione dell’assemblea generale straordinaria del 23 maggio 2016, il cui verbale è stato allestito in forma pubblica dal notaio avv. C__________ __________ (doc. L), gli azionisti della società, nonostante l’opposizione tra l’altro di AO 1, hanno deliberato l’aumento ordinario del capitale azionario di fr. 1'500'000.-, con l’emissione di 1'500 nuove azioni al portatore di fr. 1'000.- ciascuna, emesse alla pari, liberate tramite compensazione di crediti verso la società;

 

                                  che con istanza 17 giugno 2016 AO 1 ha chiesto, in via supercautelare e cautelare, che a AP 1, e per essa ai suoi amministratori, fosse ordinato con effetto immediato e con la comminatoria dell’art. 292 CP, di sospendere, fino alla decisione sull’azione in contestazione della deliberazione assembleare del 23 maggio 2016 già promossa il 16 giugno 2016 (cfr. doc. S), qualsiasi azione intesa a concretizzare la deliberazione assembleare del 23 maggio 2016 con cui era stato deciso l’aumento del proprio capitale azionario di fr. 1'500'000.-: egli, in estrema sintesi, ha sostenuto che la proposta di aumento di capitale fosse un’azione priva di giustificazione e ritorsiva, in assoluto abuso di diritto, posta in atto dagli azionisti di maggioranza a fronte delle sue legittime richieste di ottenere il pagamento del dividendo di sua spettanza, pari a fr. 800'000.- lordi;

 

                                  che con decisione supercautelare 17 giugno 2016 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza, nel senso che ha fatto ordine alla convenuta, e per essa ai suoi amministratori, con effetto immediato e con la comminatoria dell’art. 292 CP e di una multa disciplinare fino a fr. 5'000.-, di sospendere qualsiasi azione intesa a concretizzare la deliberazione assembleare del 23 maggio 2016 con cui era stato deciso di aumentare il proprio capitale azionario di fr. 1'500'000.-;

 

                                  che con osservazioni 30 giugno 2016 la convenuta si è opposta all’istanza;

 

                                  che, facendo proprie le preoccupazioni espresse il giorno precedente dal notaio avv. C__________ __________ (che aveva rilevato come il termine per notificare a RC l’aumento del capitale azionario - termine di perenzione - scadesse il successivo 23 agosto), con scritto 9 agosto 2016, avversato l’indomani dall’istante, la convenuta ha chiesto di modificare la decisione supercautelare nel senso di almeno permettere, previo ottenimento del blocco del registro di commercio, la notifica a RC dell’avvenuto aumento di capitale;

 

                                  che con decisione cautelare 19 agosto 2016 il Pretore, dopo aver respinto le prove offerte dalle parti (dispositivo n. 1), ha confermato la decisione supercautelare 17 giugno 2016 ed ha assegnato un termine per promuovere l’azione di merito (dispositivi n. 2 e 3), ponendo la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr 200.-, a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 600.- per ripetibili (dispositivo n. 4): egli, dopo aver disatteso la richiesta 9 agosto 2016 della convenuta, ha in sostanza ritenuto che nel caso di specie la procedura di aumento di capitale che la convenuta voleva mettere in atto difettasse verosimilmente dei presupposti previsti imperativamente dagli art. 650 segg. CO, mancando tutti i documenti richiesti dalla norma, segnatamente l’attestazione di verifica del revisore abilitato ex art. 652f CO e la relazione del consiglio d’amministrazione ex art. 652e CO;

 

                                  che con l’appello 2 settembre 2016 che qui ci occupa la convenuta ha chiesto in via principale di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza cautelare e in via subordinata di annullarlo con rinvio degli atti al Pretore per una nuova decisione, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi: essa ha contestato che nel caso concreto l’istante avesse messo in dubbio la correttezza della procedura di aumento di capitale e che in ogni caso la stessa fosse stata scorretta ed in particolare necessitasse dei documenti di cui il primo giudice aveva lamentato l’assenza;

 

                                  che con risposta 3 ottobre 2016 l’istante ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

                                  che la convenuta è perfettamente consapevole del fatto che, in conseguenza della scadenza infruttuosa del termine trimestrale per dar seguito alla delibera assembleare di aumento di capitale (art. 650 cpv. 3 CO), scaduto il 23 agosto 2016, ben prima cioè dell’inoltro dell’appello, la procedura cautelare inoltrata dall’istante ha perso di interesse e l’appello, nella misura in cui è volto ad ottenere la reiezione della domanda cautelare e dunque la modifica dei dispositivi n. 2 e 3, deve essere dichiarato inammissibile (DTF 137 I 23 consid. 1.3.1; TF 24 luglio 2014 4A_280/2014 consid. 4);

 

                                  che nel caso di specie, come auspicato dalla convenuta, è nondimeno possibile procedere ad una verifica della questione oggetto del giudizio pretorile: la giurisprudenza ha in effetti avuto modo di precisare che si può eccezionalmente rinunciare all’esistenza di un interesse degno di protezione quando l’impugnativa è diretta contro un atto che potrebbe ripetersi in futuro in circostanze analoghe e le questioni litigiose, qualora si ripresentassero, non potrebbero essere esaminate tempestivamente (DTF 140 III 92 consid. 1.1; TF 24 luglio 2014 4A_280/2014 consid. 4), ritenuto che nell’occasione la convenuta, non da ultimo per verificare la corretta ripartizione delle spese e delle ripetibili della prima sede di cui al dispositivo n. 4, si è per l’appunto prevalsa di queste circostanze ed oltretutto, come evidenziato dall’istante stesso nella sua risposta all’appello, in occasione dell’assemblea generale straordinaria del 27 settembre 2016, il cui verbale è stato allestito in forma pubblica (doc. 3 allegato alla risposta all’appello), ha di nuovo deliberato, con le medesime modalità, l’aumento ordinario del capitale azionario di fr. 1'500'000.-;

 

                                  che, ciò premesso, è senz’altro a torto che il Pretore aveva ammesso il (parziale) buon fondamento dell’istanza cautelare e dunque, ciò che qui ancora interessa, aveva posto le spese e le ripetibili della procedura di primo grado a carico della convenuta, ritenuta soccombente (dispositivo n. 4);

 

                                  che è in effetti vero che l’istante non aveva contestato in causa la correttezza della procedura di aumento di capitale; ed è in ogni caso pure vero che la procedura adottata non era verosimilmente carente, la delibera assembleare di aumento di capitale non necessitando affatto dei documenti di cui il Pretore aveva lamentato l’assenza (cfr. art. 650 cpv. 2 CO e 47 cpv. 1 ORC), che sono semmai necessari per la successiva notifica a RC (cfr. art. 46 cpv. 2 e 3 ORC);

 

                                  che neppure è poi stato reso verosimile quanto era stato a suo tempo addotto nell’istanza, ossia che la proposta di aumento di capitale fosse un’azione priva di giustificazione e ritorsiva in assoluto abuso di diritto posta in atto dagli azionisti di maggioranza a fronte delle legittime richieste dell’istante di ottenere il pagamento del dividendo di sua spettanza, pari a fr. 800'000.- lordi: su quest’ultima questione si osserva in effetti che il legislatore ha tenuto in considerazione il rischio che gli azionisti di minoranza debbano tollerare aumenti di capitale ai quali non intendono o non sono in grado di partecipare (cfr. DTF 99 II 55 consid. 2 e 3) e nella fattispecie non si vede così come nelle particolari circostanze la decisione di aumentare il capitale azionario della convenuta possa costituire un atto ritorsivo nei confronti dell’istante, tanto più che quest’ultimo, se effettivamente - come sembra (cfr. verbale dell’assemblea generale straordinaria del 18 novembre 2015 sub doc. D) - aveva diritto a una parte del dividendo da lui preteso (ciò che gli avrebbe ampiamente permesso di sottoscrivere l’aumento di capitale), poteva senz’altro far capo ai mezzi legali per farselo attribuire (sempre che beninteso le pretese di risarcimento danni formulate nei suoi confronti nel doc. O, di cui si sa ben poco, non siano fondate); sull’altro aspetto evocato si osserva poi che agli azionisti prima della delibera assembleare in esame erano stati regolarmente messi a disposizione tutti i documenti allora disponibili (cfr. doc. N) e che lo stesso ufficio di revisione della convenuta aveva confermato che l’aumento di capitale avrebbe potuto avere unicamente effetti positivi per la società (doc. 4);

 

                                  che, stando così le cose, l’appello della convenuta dev’essere parzialmente accolto nel senso che lo stesso è inammissibile nella misura in cui era volto alla riforma del giudizio pretorile di accoglimento della domanda cautelare (dispositivi n. 2 e 3) ed è invece fondato nella misura in cui censurava il giudizio di prime cure sulle spese e sulle ripetibili (dispositivo n. 4);

 

                                  che le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- (corrispondente in sostanza all’interesse della società al mantenimento della decisione assembleare contestata, cfr. DTF 133 III 368 consid. 1.3.2; TF 1 marzo 2010 4A_461/2009 consid. 1.2), seguono la soccombenza (art. 148 CPC), che tutto sommato può qui essere considerata equivalente.

 

                                 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

 

 

decide:

 

 

                              I.  L’appello 2 settembre 2016 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 19 agosto 2016 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

 

                                   1.     (invariato)

                                         2.     (invariato)

                                   3.     (invariato)

                                         4.     La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 200.-, da anticipare così come anticipate, sono poste a carico dall’istante, che rifonderà alla convenuta  fr. 600.- per ripetibili.

                                        

                               

                             II.  Le spese processuali di fr. 2’000.- sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

                               

 

                            III.  Notificazione:

 

-

-

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).