IS 1

 

 

Incarto n.
12.2016.137

12.2016.139

Lugano

20 aprile 2018/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Balerna (giudice supplente)

 

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2011.4 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 12 maggio 2011 da

 

 

 IS 1 

rappr. dall’  RA 1 

 

 

contro

 

 

 

 CO 1 

rappr. dall’  RA 2 

 

 

 

 

 

volta a ottenere la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di fr. 75'939.50 oltre interessi a titolo di riduzione della pigione a seguito di difetti nell’ente locato;

 

domanda alla quale si è opposta la controparte;

 

 

e nella causa - inc. n. OR.2011.18 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud - promossa con petizione 14 ottobre 2011 da

 

 

CO 1

rappr. dall’ RA 2

 

 

contro

 

 

 

IS 1,

rappr.  RA 1, 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 32'832.- (fr. 12'668.- a titolo di risarcimento dei danni e fr. 20'164.- per i conguagli di spese accessorie per gli anni 2007 - 2010 non pagati) e la liberazione in suo favore della somma depositata sul libretto di Cassa Risparmio , a copertura parziale di quanto dovutole;

 

domande avversate dalla convenuta, che con allegato 9 gennaio 2012 ha postulato la reiezione della petizione, chiedendo la liberazione in suo favore di ogni somma depositata sul libretto menzionato e, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 12'000.- a titolo di spese accessorie versate in eccesso, pretesa aumentata con le conclusioni a fr. 22'534.75 e avversata integralmente dalla controparte con risposta riconvenzionale;

 

sulle quali si è pronunciato il Pretore con decisione 25 luglio 2016, con cui ha parzialmente accolto la petizione 12 maggio 2011 di IS 1 per l’importo di fr. 6'922.80 e la domanda di gratuito patrocinio da lei presentata, mentre ha respinto integralmente la petizione 14 ottobre 2011 di CO 1 nonché la domanda riconvenzionale 9 gennaio 2012 di IS 1;

 

contro il menzionato giudizio è insorta IS 1 con appello 14 settembre 2016 (inc. n. 12.2016.136), con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione 12 maggio 2011 e la domanda riconvenzionale 9 gennaio 2012, previa concessione del gratuito patrocinio (inc. n. 12.2016.137) e con reclamo 14 settembre 2016 (inc. n. 12.2016.138), con cui chiede la modifica del dispositivo sulle spese e sulle ripetibili, nel senso di non accollarle tasse e spese peritali e di condannare controparte a rifonderle fr. 5'800.- a titolo di ripetibili, il conferimento dell’effetto sospensivo e l’emanazione della relativa decisione contestualmente a quella sull’appello, con richiesta di concessione del gratuito patrocinio (inc. n. 12.2016.139);

 

preso atto della decisione 19 ottobre 2016 del Presidente di questa Camera, con cui ha accolto la domanda di concessione dell’effetto sospensivo al reclamo 14 settembre 2016 contro il dispositivo n. 4 della decisione 25 luglio 2016 del Pretore di Mendrisio-Sud, senza prelevare spese processuali e senza assegnare ripetibili;

 

e ora sulle istanze di ammissione al gratuito patrocinio per la procedura di appello, rispettivamente di reclamo presentate da IS 1, domande avversate dalla controparte il 20 marzo 2018;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che con contratto 6 marzo 2003 (doc. C, inc. OR.2011.4) CO 1 ha concesso in locazione a IS 1 il “Garni __________” situato in uno stabile in __________ a __________. La locazione ha avuto inizio il 1°novembre 2003 con durata indeterminata, disdicibile con un preavviso di sei mesi, la prima volta con scadenza 31 ottobre 2008. Il canone mensile è stato stabilito in fr. 5'000.-, oltre a un acconto di fr. 1'000 .- mensili, con conguaglio annuale per le spese accessorie e a fr. 500.- per cinque posteggi siti nel sottosuolo. La pigione è stata adeguata al rincaro e aumentata a fr. 5'347.- mensili, oltre a fr. 1'000.- di acconto spese, a far tempo dal mese di agosto 2008 (doc. M inc. OR.2011.4);

 

                                         che il contratto di locazione è stato disdetto dalla conduttrice con effetto al 31 ottobre 2010 e i locali riconsegnati il 2 novembre 2010 (doc. G inc. n. OR.2011.18);

 

                                         che con petizione 12 maggio 2011, avversata da controparte, IS 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento dell’importo di fr. 75'939.50 oltre interessi a titolo di riduzione della pigione a seguito dei difetti riscontrati nell’ente locato;

 

                                         che, con petizione 14 ottobre 2011, CO 1 ha chiesto di condannare IS 1 al pagamento di fr. 32'832.- (fr. 12'668.- a titolo di risarcimento dei danni e fr. 20'164.- per i conguagli di spese accessorie per gli anni 2007 - 2010 non pagati) e la liberazione in suo favore della somma depositata sul libretto di Cassa Risparmio no. __________, a copertura parziale di quanto dovutole;

 

                                         che IS 1 si è opposta alla pretesa di controparte e con azione riconvenzionale, avversata dalla controparte, ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 12'000.- a titolo di spese accessorie versate in eccesso; pretesa aumentata con le conclusioni a fr. 22'534.75;

 

                                         che con sentenza 25 luglio 2016 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha accolto parzialmente la petizione 12 maggio 2011 di IS 1, condannando la locatrice al pagamento di fr. 6'922.80 a favore della conduttrice, mentre ha respinto la petizione 14 ottobre 2011 diCO 1 e l’azione riconvenzionale 9 gennaio 2012 di IS 1;

 

                                         che la tassa di giustizia e le spese sono state caricate in ragione di ¼ a CO 1 e per i restanti ¾ a IS 1 e per essa, ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, a carico dello Stato, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 4'000.- a titolo di ripetibili;

 

                                         che IS 1 è insorta contro il giudizio pretorile con appello 14 settembre 2016 (inc. n. 12.2016.136), con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione 12 maggio 2011 e la domanda riconvenzionale, previa concessione del gratuito patrocinio (inc. n. 12.2016.137);

 

                                         che, contro il medesimo giudizio, IS 1 è insorta anche con reclamo 14 settembre 2016 (inc. n. 12.2016.138), con cui chiede la modifica del dispositivo sulle spese e sulle ripetibili, nel senso di non accollarle tasse e spese peritali e di condannare la controparte a rifonderle fr. 5'800.- a titolo di ripetibili, il conferimento dell’effetto sospensivo e l’emanazione della relativa decisione contestualmente a quella sull’appello, previa concessione del gratuito patrocinio (inc. n. 12.2016.139);

 

                                         che, in concreto, la conduttrice ha impugnato il dispositivo pretorile sulle spese e sulle ripetibili assieme al dispositivo sul merito e non a titolo indipendente, di modo che nulla osta a che il “reclamo” sia convertito in appello, di cui per il resto adempie tutte le condizioni formali (cfr. II CCA 5 marzo 2018 inc. n. 12.2015.215/216 e riferimenti);

                                        

                                         che con decisione 19 ottobre 2016 il Presidente di questa Camera ha accolto la domanda di concessione dell’effetto sospensivo al reclamo 14 settembre 2016, senza prelevare spese processuali e senza assegnare ripetibili;

 

                                         che con ordinanza 6 marzo 2018 il Presidente di questa Camera ha notificato l’appello 14 settembre 2016 e il reclamo di medesima data alla controparte fissandole un termine per presentare le sue osservazioni sulle istanze di concessione del gratuito patrocinio;

 

                                         che la controparte si è opposta alla concessione del gratuito patrocinio con osservazioni del 20 marzo 2018;

 

                                         che ha diritto al gratuito patrocinio chiunque adempia le due condizioni cumulative giusta l’art. 117 CPC, ovvero chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b);

 

                                         che la situazione di indigenza dell’appellante/reclamante, a beneficio di una prestazione assistenziale di fr. 1806.- mensili e priva di sostanza, emerge chiaramente dalla documentazione prodotta a sostegno delle istanze in esame e risulta immutata (doc. B);

 

                                         che l’appellante/reclamante non sarebbe in grado di far fronte alle presumibili spese processuali (per un importo minimo di fr. 5’000.- secondo gli art. 7 e 13 LTG) e all’onorario della sua patrocinatrice per un importo stimabile in fr. 3’000.- (in base all’art. 11 Rtar), tenuto conto della domanda principale e riconvenzionale;

 

                                         che l’istante ha pertanto reso verosimile il requisito dell’assenza dei mezzi necessari ai sensi dell’art. 117 lett.a CPC;

 

                                         che resta dunque da esaminare se l’appello/reclamo di IS 1 appaia o no privo di probabilità di successo ai sensi dell'art. 117 lett. b CPC;

 

                                         che la giurisprudenza definisce come prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo sono notevolmente più ridotte dei rischi di sconfitta e che conseguentemente non possono essere considerate come serie, ritenuto per contro che una causa non è priva di probabilità di successo quando le possibilità di vittoria e di sconfitta si equivalgono, oppure se le prime sono soltanto lievemente inferiori alle seconde: decisivo è in definitiva sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari si determinerebbe a intraprendere il procedimento in base alle spese che si esporrebbe a sopportare (Huber, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung – Kommentar, 2a ed., n. 59 ad art. 117 CPC; Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2a ed., p. 589; DTF 138 III 217, DTF 133 III 614);

 

                                         che sapere se sussistono sufficienti probabilità di successo deve essere valutato in base ad un esame sommario (art. 119 cpv. 3 CPC) fondato sulle circostanze esistenti al momento dell’introduzione dell’istanza di gratuito patrocinio (DTF 138 III 217, DTF 133 III 614 e referenze);

 

                                         che il gratuito patrocinio va di regola concesso globalmente, anche se a un esame sommario solo alcune conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo (DTF 139 III 396 consid. 4);

 

                                         che l’appellante/reclamante, tra le altre cose, contesta la valutazione globale secondo il principio dell’equità operata dal Pretore per determinare la riduzione della pigione e lamenta un errato apprezzamento delle circostanze;

                                        

                                         che la riduzione della pigione deve essere proporzionale al difetto;

 

                                         che in mancanza di una precisa normativa sui parametri di calcolo della percentuale da ridurre, spetta al giudice, secondo il suo libero potere di apprezzamento e previa valutazione di tutte le circostanze del caso concreto, effettuare la quantificazione secondo equità, potendo far riferimento all’esperienza generale della vita, al buon senso e alla casistica giurisprudenziale (DTF 130 III 504 consid. 4.1);

 

                                         che l’autorità di appello ha pieno potere cognitivo e rivede liberamente l’accertamento dei fatti e l’applicazione del diritto (art. 310 CPC; DTF 138 III 374 consid. 4.3.1);

 

                                         che nei casi in cui l’autorità inferiore gode di un certo margine di apprezzamento, è ammesso un certo riserbo dell’autorità di appello, in particolare quando la natura del litigio si oppone a un esame illimitato (DTF 131 II 680 consid. 2.3.2);

 

                                         che il Tribunale federale ha già avuto modo di ritenere come l’autorità di appello in ambito di riduzione della pigione a seguito di difetti non sia tenuta al riserbo nell’esercizio del libero potere di esame (DTF 4A_96/2015 del 1° giugno 2015 consid. 4.2); 

 

                                         che, così stando le cose, a un esame sommario le censure dell’appellante/reclamante, volte a evidenziare un diverso apprezzamento delle circostanze, non appaiono palesemente irricevibili o palesemente infondate e meritano un esame con latitudine cognitiva piena da parte di questa Camera (art. 310 CPC), ossia non limitato all’arbitrio;

 

                                         che, in altri termini, l’esito dell’appello/reclamo non può dunque dirsi già sin d’ora scontato e le probabilità di successo dell’appellante/reclamante, quantomeno parzialmente, non appaiono a un sommario esame più ridotte di quelle di una sconfitta;

 

                                         che la domanda di gratuito patrocinio può dunque essere accolta, essendo adempiuti i requisiti posti dall’art. 117 CPC e il beneficio, ritenuta l’indigenza dell’istante, si estende nella misura massima possibile prevista dall’art. 118 CPC (sentenza del Tribunale federale 4A_314/2013 del 6 agosto 2013);

 

                                         che è riservato l'obbligo di rifusione sancito dall'art. 123 CPC in caso di modifica della situazione patrimoniale del beneficiario e, se del caso, la cessione delle eventuali pretese per ripetibili in favore dello Stato (art. 122 cpv. 2 CPC);

 

                                         che una volta passata in giudicato la presente decisione, alla parte appellata sarà assegnato il termine per presentare la risposta;

 

                                         che nella procedura di gratuito patrocinio non vengono di regola prelevate spese processuali (art. 119 cpv. 6 CPC) né attribuite ripetibili anche se, come avvenuto nel caso concreto, la controparte ha presentato osservazioni (DTF 139 III 334 consid. 4.2; II CCA 28 luglio 2016 inc. n. 12.2015.207);

 

                                         che l'impugnabilità di un giudizio incidentale, come quello emesso in tema di assistenza giudiziaria, segue la via dell'azione principale (sentenza del Tribunale federale 5A_565 /2011 del 14 febbraio 2012 consid. 1.1).

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 117 e segg. CPC,

 

 

decide:                     1.   Le istanze 14 settembre 2016 di ammissione al gratuito patrocinio per la procedura di appello/reclamo (inc. 12.2016.136/138) sono accolte. IS 1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, con l’esenzione dalle spese processuali, dagli anticipi e dalle cauzioni e il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 che è designata sua patrocinatrice d’ufficio.

 

                                   2.   Non si prelevano spese processuali per la procedura incidentale. Non si attribuiscono ripetibili.


                                   3.   Notificazione:

 

-    ;

-     .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio Sud.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).