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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: Fiscalini, presidente
Bozzini e Balerna
vicecancelliera: Verda Chiocchetti
sedente per statuire nella causa inc. SE.2014.353 (procedura semplificata, affitto agricolo) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione 26 settembre 2014 da
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CO 1, rappr. RA 2,
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contro |
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IS 1
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con cui l’attore ha chiesto di annullare la disdetta 8 ottobre 2013 e di concedergli una protrazione per la durata massima possibile;
domanda avversata dal convenuto e che il primo giudice ha accolto integralmente, concedendo una protrazione fino all’11 novembre 2023;
appellante il convenuto che con atto 22 settembre 2016 (inc. 12.2016.142) chiede, previa ammissione al beneficio del gratuito patrocinio in sede di appello, la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione;
e ora sull’istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata dall’appellante per la procedura di appello (inc. 12.2016.144);
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto: che, previo rilascio dell'autorizzazione ad agire, con petizione 26 settembre 2014 CO 1, in veste di affittuario, ha convenuto IS 1, nel suo ruolo di locatore, davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo l’annullamento della disdetta del contratto di affitto agricolo con effetto per l'11 novembre 2017 e riferito ai fondi n. __________, __________ e __________ RFD del Comune di __________, di cui il convenuto è proprietario, e al contempo la protrazione per la durata massima possibile;
che IS 1 vi si è opposto con memoriale 21 ottobre 2014 presentando, nel medesimo contesto, istanza affinché gli sia riconosciuto il beneficio del gratuito patrocinio, richiesta che il 30 ottobre 2014 ha integrato dei necessari documenti;
che con decisione 23 agosto 2016 il Pretore ha negato a IS 1 il beneficio del gratuito patrocinio, poiché ha ritenuto che, quale proprietario dei fondi n. __________, __________ e __________, egli potesse mettere a frutto questa sostanza (realizzandola o mettendola a pegno) e far così fronte ai propri costi di causa e di patrocinio;
che con reclamo 2 settembre 2016 IS 1 è insorto contro la citata decisione dinanzi alla terza Camera civile del Tribunale d’appello, chiedendone la riforma nel senso che gli fosse riconosciuto il gratuito patrocinio per la procedura di primo grado, rispettivamente che la stessa fosse annullata e gli atti retrocessi il Pretore per nuovo giudizio;
che con decisione 15 febbraio 2017 la terza Camera civile ha respinto il reclamo;
che il 23 agosto 2016 il primo
giudice ha altresì accolto integralmente la petizione, concedendo di
conseguenza una protrazione del contratto di affitto di sei anni, segnatamente
fino all’11 novembre 2023 e ponendo le spese processuali, di
fr. 400.-, a carico del convenuto, con l’obbligo di rifondere all’attore fr.
200.- per ripetibili;
che con appello 22 settembre 2016 il convenuto ha impugnato dinanzi a questa Camera il giudizio testé menzionato, chiedendone la riforma nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese giudiziarie di entrambe le sedi (inc. 12.2016.142);
che contestualmente all’appello egli ha postulato di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di appello;
che il 25 ottobre 2016 egli ha inoltrato un memoriale e dei documenti inerenti all’istanza in questione;
che alla controparte non è stato chiesto di esprimersi sulla domanda di gratuito patrocinio;
e considerato
in diritto: che ha diritto al gratuito patrocinio chiunque adempia alle due condizioni cumulative giusta l’art. 117 CPC, ovvero chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b);
che l'esistenza di uno stato d'indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle par-ticolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di essere posto al benefi-cio dell'assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii), di modo che gli argomenti che l’istante deduce da meri raffronti statistici non hanno portata pratica (pag. 2);
che il richiedente ha l'onere di indicare e dimostrare nel modo più completo e trasparente possibile la propria situazione economica, in particolare l'entità delle proprie entrate, della propria sostanza e delle proprie spese (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3) e, conseguentemente, di non essere in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii);
che, in particolare, per quanto attiene la sostanza immobiliare, la stessa deve essere disponibile all'avvio del procedimento giudi-ziario e realizzabile a corto termine, potendosi in tal senso con-siderare una vendita, una (maggiormente vantaggiosa) locazio-ne o un (ulteriore) aggravio ipotecario (Bühler in: Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 43 ad art. 117);
che i fondi n. __________, __________ e __________, appartenenti all’istante, sono oggetto del contratto di affitto agricolo in essere fra le parti limita-tamente alla stalla, annessi e al prato (inc. SE.2014.353: doc. B), il resto – abitazione e agriturismo presenti sul fondo n. __________ – essendo sostanzialmente utilizzato dall’istante a proprio scopo abitativo (inc. SE.2014.353: risposta, pag. 2 ad 2);
che i citati fondi hanno un
valore di stima complessivo di
fr. 169'517.– (estratti RF prodotti con l’istanza) e sono produttivi di un
entrata annua di fr. 3'000.– versata dall'attore al convenuto a titolo di
affitto agricolo (inc. SE.2014.353: doc. B);
che, come rileva l’istante (pag. 4), essendo i fondi in questione utilizzati a scopo abitativo dallo stesso proprietario rispettivamente oggetto appunto del contratto di affitto agricolo, viene in concreto meno l'ipotesi di un'alienazione di questi spazi o di una nuova locazione maggiormente vantaggiosa;
che, d'altra parte, i fondi agricoli possono essere gravati da pe-gno immobiliare fino a concorrenza del limite dell'aggravio (art. 73 cpv. 1 prima frase LDFR), corrispondente alla somma del va-lore di reddito agricolo aumentato del 35% e del valore di reddito delle parti non agricole (art. 73 cpv. 1 seconda frase LDFR);
che i limiti dell'aggravio devono essere rispettati per la costitu-zione di un diritto di pegno immobiliare (art. 73 cpv. 2 lett. a LDFR), per la costituzione di un pegno manuale su un titolo ipo-tecario (art. 73 cpv. 2 lett. b LDFR) e per il reimpiego di un titolo ipotecario redento di cui il proprietario può disporre (cartella ipo-tecaria intestata al proprietario) (art. 73 cpv. 2 lett. c LDFR);
che, d'altra parte, per valutare se il limite dell'aggravio è raggiun-to è determinante la somma dei diritti di pegno immobiliari iscritti, annotati e menzionati nel registro fondiario (art. 73 cpv. 3 prima frase LDFR) senza computo dei diritti di pegno immobiliare di cui all'art. 75 LDFR, fra cui quelli connessi a provvedimenti di miglioramento del suolo (art. 73 cpv. 3 seconda frase LDFR);
che, ciò detto, a carico del
fondo n. __________ risultano iscritte a regi-stro fondiario ipoteche legali
fino a concorrenza di complessivi
fr. 150'532.– a garanzia di sussidi percepiti dall’istante nel 1993 e nel 2000,
recanti la designazione “di grado MS” e vincolate quindi a provvedimenti di
miglioramento del suolo (art. 119 ORF), oneri che per quanto si è detto non
influenzano affatto il limite dell'aggravio;
che, pertanto, i diritti di pegno
immobiliari determinanti a carico del fondo n. __________ sono costituiti dalle
due ipoteche iscritte per un valore complessivo di fr. 70'000.– (di 1. grado
per fr. 20'000.– e di 2. grado per fr. 50'000.–), ma che in realtà fungono da
garanzia per un debito bancario effettivo che il 30 giugno 2014 assommava a fr.
39'000.– (una di fr. 8'000.– e l'altra di
fr. 31'000.–: inc. SE.2014.353: doc. 7 [attestati bancari]);
che, di conseguenza, in concreto nemmeno si tratta di un ulteriore aggravio ipotecario del fondo n. __________, bensì e semmai di un aumento del debito esistente entro i limiti di una garanzia ipotecaria già costituita e iscritta a registro fondiario;
che, ciò posto, l’istante dispone senz'altro di un margine per aumentare il debito ipotecario di fr. 39'000.– e quindi far fronte a dei costi giudiziari e di patrocinio;
che, sotto questo profilo, un
aumento del debito bancario già esistente si rivela altresì sostenibile a
fronte del reddito prove-niente dal contratto di affitto agricolo di fr. 3'000.–
annui, ovvero fr. 250.– mensili, posto che, finanche computando l'ammorta-mento
del debito come tale (Bühler, op.
cit., n. 199a ad art. 117), l'onere attuale consta di una spesa mensile di fr.
178.–
(fr. 738.– annui di interessi ipotecari e fr. 1'400.– annui di ammortamento
ipotecario: doc. B prodotto con l’istanza);
che all’istante giova per il resto ricordare che nell'ambito delle prestazioni complementari di cui beneficia, la sua spesa per l'assicurazione malattia di base è direttamente coperta dall'I-stituto delle assicurazioni sociali fino a concorrenza del contributo fisso di fr. 4'944.–, mentre il contributo minimo AVS/AI/IPG risulta a ben vedere pagato tramite i contributi della moglie separata quale salariata (inc. SE.2014.353: doc. 7 [foglio calcolo della prestazione complementare della rendita AVS/AI; informativa 1° gennaio 2012 dell'Istituto di assicurazioni sociali; informativa 23 aprile 2013 dell'Istituto di assicurazioni sociali]);
che l’istante indica di ricevere fr. 1'719.- mensili a titolo di AI (pag. 2, con riferimento al doc. A di cui alla presente istanza, ossia al certificato per l’ammissione all’AG);
che nel certificato per l’ammissione all’AG prodotto con l’istanza risulta che egli percepisce anche prestazioni complementari (doc. A);
che, in definitiva, la rendita
mensile AI/PC ammonta, quindi, a complessivi fr. 1'956.– (inc. n. SE.2014.353:
doc. 7 [attestato di versamento bancario]) e copre il fabbisogno minimo mensile
dell’appellante di fr. 1'200.– (per debitore che vive da solo, già comprensivo
delle spese per il consumo di elettricità) e ulteriori spese stimabili in fr. 654.–
mensili (inc. n. SE.2014.353: doc. 7 e documentazione prodotta con l’istanza),
comprensive di imposte (fr. 236.75 annui), assicurazione malattia privata (fr.
639.– annui), spese per riscaldamento a legna (fr. 2'800.– annui) e pulizia ad
opera dello spazzacamino (fr. 90.– annui), assicurazione __________ (fr. 1'937.25
annui) e RC
(fr. 99.20 annui), assicurazione __________ auto (fr. 1'088.40 annui), spese di
circolazione auto (fr. 592.– annui), spese di acqua potabile (fr. 200.– annui)
e spese di raccolta rifiuti
(fr. 160.- annui);
che, tutto ciò considerato, l’istanza va respinta per assenza del presupposto dell’indigenza;
che nella procedura per il conferimento del gratuito patrocinio di regola non vengono prelevate spese processuali, come previsto dall’art. 119 cpv. 6 CPC, né attribuite ripetibili;
che una volta passata in giudicato la presente decisione, all’appellante sarà fissato il termine per versare l’anticipo delle spese presumibili di appello, pari a fr. 200.-;
che la decisione odierna è di natura incidentale e i rimedi di diritto seguono la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF), per un valore litigioso di fr. 18'000.- (fr. 3'000.- annuali x 6 anni).
Per questi motivi,
decide: 1. L’istanza di ammissione al gratuito patrocinio 22 settembre/25 ottobre 2016 di IS 1 è respinta.
2. Non si prelevano spese processuali per la procedura incidentale. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).