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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2016.2728 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza di riconoscimento e di exequatur rispettivamente di sequestro 8 luglio 2016 da
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CO 1
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contro |
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RE 1
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con cui l’istante ha chiesto di riconoscere e di dichiarare esecutiva in Svizzera l’ordinanza ex art. 186 ter CPC-It (n. __________) emessa il 28 aprile 2016 dal Giudice Istruttore del Tribunale Ordinario di __________ e di ordinare il sequestro, sino a concorrenza della somma di fr. 1'087'399.16 (pari a € 1'005'055.-) oltre interessi al 7% dal 22 luglio 2011 su fr. 1'081'930.- (pari a € 1'000'000.-) e dal 28 aprile 2016 su fr. 5'469.16 (pari a € 5'055.-), degli averi bancari e dei crediti riferiti a relazioni bancarie intestate o cointestate al convenuto presso __________, nonché delle pretese e dei crediti vantati dal convenuto nei confronti dell’__________, di __________ e di __________, domanda che il Pretore con decisione 11 luglio 2016 ha accolto;
ed ora sul reclamo 21 settembre 2016 con cui il convenuto ha chiesto di annullare la dichiarazione di riconoscimento e di esecutività in Svizzera dell’ordinanza italiana e il sequestro, in via subordinata di sospendere la procedura in attesa dell’evasione dell’impugnazione inoltrata contro l’ordinanza italiana o dell’emanazione della sentenza di merito in Italia e in via ancor più subordinata di condizionare la decisione di riconoscimento e di exequatur al versamento di una garanzia, al quale l’istante si è opposta con risposta 22 novembre 2016;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nell’ambito della causa civile (restituzione di un mutuo) rubricata con il n. __________ e promossa con atto di citazione 24 novembre 2015 (doc. E), il Giudice Istruttore del Tribunale Ordinario di __________, con ordinanza ex art. 186 ter CPC-It datata 28 aprile 2016 (doc. M), ha ingiunto a RE 1 di pagare immediatamente a CO 1 la somma di € 1'000'000.- oltre interessi al 7% dal 22 luglio 2011 e le spese del procedimento liquidate in € 870.- per spese e in € 4'185.- per compenso professionale, oltre a spese generali ed accessori di legge. Il 10 maggio 2016 all’ordinanza ingiuntiva è stata apposta la formula esecutiva (cfr. doc. M, ultima pagina), come per altro risulta anche dall’attestazione rilasciata dal presidente del Tribunale il 15 giugno 2016 (doc. O) in forza degli art. 54 e 58 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano [CLug]).
2. Con istanza 8 luglio 2016 CO 1 ha convenuto in giudizio RE 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, chiedendo che l’ordinanza ingiuntiva 28 aprile 2016 del Giudice Istruttore del Tribunale Ordinario di __________ fosse riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera e che nel contempo fosse ordinato il sequestro, sino a concorrenza della somma di fr. 1'087'399.16 (pari a € 1'005'055.-) oltre interessi al 7% dal 22 luglio 2011 su fr. 1'081'930.- (pari a € 1'000'000.-) e dal 28 aprile 2016 su fr. 5'469.16 (pari a € 5'055.-), di tutta una serie di averi, crediti e pretese di spettanza del convenuto presso terzi che qui non è necessario indicare, domanda che il Pretore ha integralmente accolto con decisione 11 luglio 2016.
3. Con il reclamo 21 settembre 2016 che qui ci occupa, avversato dall’istante con risposta 22 novembre 2016, il convenuto ha chiesto di annullare la dichiarazione di riconoscimento e di esecutività in Svizzera dell’ordinanza ingiuntiva e il sequestro, in via subordinata di sospendere la procedura in attesa dell’evasione dell’impugnazione inoltrata contro la decisione italiana o dell’emanazione della sentenza di merito in Italia e in via ancor più subordinata di condizionare la decisione di riconoscimento e di exequatur al versamento di una garanzia.
4. Il convenuto non può innanzitutto essere seguito laddove ha sostenuto che un’ordinanza ingiuntiva ex art. 186 ter CPC-It, come quella in esame, non potrebbe di principio essere riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera né con ciò far oggetto di un provvedimento conservativo nella forma del sequestro, siccome si trattava di un provvedimento non definitivo, revocabile e modificabile in ogni momento.
Per il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività di una decisione estera, qual’è indubbiamente l’ordinanza ingiuntiva ex art. 186 ter CPC-It (cfr. Kropholler/Von Hein, Europäisches Zivilprozessrecht, 9ª ed., n. 21 ad art. 32 EuGVO; Leible, Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht, n. 7a ad art. 32 EuGVO [nel plico doc. N]; Silvestri, La tutela del credito contrattuale nell’Unione Europea, p. 197 [nel plico doc. N]; OLG Zweitbrücken 20 gennaio 2006 - 3W 244/05 [nel plico doc. N]), basta in effetti che la stessa sia esecutiva nello Stato d’origine (art. 38 cpv. 1 CLug; Nägeli, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), n. 6 e 8 ad art. 47 CL; Hofmann/Kunz, Basler Kommentar, n. 116 ad art. 38 CLug; DTF 126 III 156 consid. 2a; con particolare riferimento all’ordinanza ingiuntiva ex art. 186 ter CPC-It: Kropholler/Von Hein, op. cit., ibidem; OLG Zweitbrücken 20 gennaio 2006 - 3W 244/05 [nel plico doc. N]), per legge o per decisione del tribunale, eventualmente anche successiva al giudizio (Staehelin, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), n. 22 ad art. 31 CL; Nägeli, op. cit., n. 9 seg. ad art. 47 CL; DTF 135 III 670 consid. 3.1.3, 127 III 186 consid. 4a; TF 12 agosto 2003 5P.499/2002 consid. 3.1; II CCA 7 novembre 2011 inc. n. 12.2011.138, 20 luglio 2015 inc. n. 12.2015.14, 16 febbraio 2016 inc. n. 12.2015.69), e nel caso concreto è incontestabile che la decisione italiana oggetto di riconoscimento e di exequatur sia (provvisoriamente) esecutiva in quello Stato, come risulta dalla formula esecutiva apposta sulla stessa il 10 maggio 2016 (cfr. cfr. doc. M, ultima pagina) rispettivamente dall’attestazione ex art. 54 e 58 CLug rilasciata dal presidente del Tribunale il 15 giugno 2016 (doc. O).
5. Confrontata con una decisione estera suscettibile di essere dichiarata esecutiva in Svizzera e oggetto di impugnazione nello Stato d’origine con un rimedio di diritto ordinario, questa Camera, competente a statuire sul ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug - rimedio giuridico che in Svizzera va promosso mediante reclamo da esaminarsi dall’autorità giudiziaria preposta, in Ticino dalla Camera civile d’appello competente per materia (art. 48 lett. a n. 8, lett. b n. 5 e lett. e n. 4 LOG in combinazione con l’art. 309 lett. a CPC), con cognizione piena dei motivi di diniego (art. 327a cpv. 1 CPC) e previa possibilità per le parti di addurre nuovi fatti e di assumere nuove prove (cfr. art. 326 cpv. 2 CPC; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 56 seg. ad art. 43 CLug; Staehelin/Bopp, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2ª ed., n. 14 e 19 ad art. 43 CLug; DTF 138 III 82 consid. 3.5.3; II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 14 agosto 2012 inc. n. 12.2012.90, 14 agosto 2012 inc. n. 12.2011.196/220, 3 aprile 2013 inc. n. 12.2012.135, 14 agosto 2013 inc. n. 12.2012.61, 25 novembre 2013 inc. n. 12.2013.26) - può, sulla base del suo potere di apprezzamento (DTF 129 III 574 consid. 3; TF 14 luglio 2006 5P.402/2005 consid. 6.1.1; Kropholler/Von Hein, op. cit., n. 5 ad art. 37 EuGVO; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 49 ad art. 46 CLug), decidere in 3 modi (cfr. Staehelin/Bopp, op. cit., n. 5 ad art. 46 CLug; Kropholler/Von Hein, op. cit., n. 1 ad art. 46 EuGVO; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 48 ad art. 46 CLug): sospendere la procedura di exequatur (art. 46 cpv. 1 CLug), dichiarare esecutiva la decisione estera senza condizioni (ipotesi, questa, che beninteso entra in considerazione anche qualora la decisione estera non sia stata impugnata nello Stato d’origine con un rimedio di diritto ordinario) oppure subordinare l’esecuzione alla costituzione di una garanzia da parte del creditore istante (art. 46 cpv. 3 CLug; cfr. pure sull’intera problematica II CCA 8 luglio 2011 inc. n. 12.2009.216, 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120, 14 giugno 2012 inc. n. 12.2012.55, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 27 marzo 2014 inc. n. 12.2013.196, 16 febbraio 2016 inc. n. 12.2015.69, 19 maggio 2016 inc. n. 12.2015.127).
6. In questa sede non è necessario stabilire se, come preteso dal convenuto, la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 CPC-It - norma secondo cui, “se richiesto, il giudice concede alle parti un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali” - da lui inoltrata il 23 maggio 2016 (doc. E annesso al reclamo) asseritamente finalizzata alla revoca / modifica dell’ordinanza ingiuntiva 28 aprile 2016 rispettivamente alla revoca / modifica / sospensione dell’efficacia esecutiva della stessa, ma che in realtà parrebbe costituire una semplice replica, possa essere considerata un rimedio di diritto ordinario contro la decisione oggetto di riconoscimento e di exequatur ai sensi dell’art. 46 CLug. In effetti, come si dirà qui di seguito, le sue attuali richieste volte ad ottenere la sospensione della procedura di riconoscimento e di exequatur fino ad evasione dell’impugnativa contro la decisione italiana o dell’emanazione della sentenza di merito in Italia rispettivamente ad obbligare l’istante al versamento di una cauzione non avrebbero in ogni caso potuto essere accolte.
6.1. Nel caso di specie i motivi evocati dal convenuto - e meglio la connessione della causa con altri due procedimenti pendenti avanti all’autorità svizzera, l’insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di provvisoria esecutività dell’ordinanza ingiuntiva 28 aprile 2016 e l’erronea determinazione della data di decorrenza degli interessi - non sono sufficienti per decretare una sospensione del procedimento di riconoscimento e di exequatur. La sospensione, che per altro costituisce una misura eccezionale, può in effetti essere decretata dal tribunale adito solo sulla base di motivi che non erano stati sottoposti o non avevano potuto essere sottoposti al giudice straniero che aveva emanato la decisione oggetto dell’exequatur (NJW 1994 p. 2156; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 60 ad art. 46 CLug; Plutschow, in: Schnyder, Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht Kommentar, n. 8 ad art. 46 CLug; DTF 137 III 261 consid. 3.2 e 3.3; II CCA 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120, 14 giugno 2012 inc. n. 12.2012.55), ritenuto che tali motivi devono riferirsi alla procedura pendente nello Stato d’origine siccome è precisamente il rischio che questi possano ribaltare la decisione delibata che giustifica la sospensione della procedura di riconoscimento e d’exequatur in attesa della crescita in giudicato della decisione estera: occorre in definitiva che vi siano seri dubbi circa l’esito definitivo della causa all’estero oppure che la decisione da riconoscere e da dichiarare esecutiva sia riconoscibilmente carente (PKG 2005 p. 72; II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 22 ottobre 2013 inc. n. 12.2013.77, 27 marzo 2014 inc. n. 12.2013.196, 16 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.73, 16 febbraio 2016 inc. n. 12.2015.69).
In concreto, gran parte dei motivi addotti dal convenuto a sostegno della richiesta di sospensione erano già stati sottoposti all’esame del Tribunale di __________ (quello sull’insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di provvisoria esecutività dell’ordinanza ingiuntiva era infatti stato da lui evocato nella comparsa di costituzione e risposta 3 marzo 2016 [doc. G] nonché, in modo più approfondito, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 CPC-It inoltrata il 26 aprile 2016 [doc. L]), che li aveva tuttavia disattesi, rispettivamente avrebbero potuto essere sollevati a suo tempo innanzi a quel Tribunale (si pensi a quelli sulla connessione della causa con due altri procedimenti pendenti avanti all’autorità svizzera, dei quali il primo era per altro già stato menzionato nella comparsa di costituzione e risposta 3 marzo 2016 [doc. G] nonché nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 CPC-It inoltrata il 26 aprile 2016 [doc. L]; cfr. infra consid. 7.1), per cui, alla luce della dottrina e della giurisprudenza menzionata, non possono essere ora presi in considerazione. L’unico motivo che potrebbe invero essere considerato (quello inerente all’erronea determinazione della data di decorrenza degli interessi) non è invece tale da ribaltare la decisione delibata, riguardando solo un aspetto accessorio di quest’ultima, e non è così sufficiente, visto anche quanto si dirà più avanti, per ammettere la sospensione della procedura.
6.2. Nella fattispecie nemmeno sono poi date le condizioni per poter subordinare l'esecuzione della decisione straniera alla costituzione di una garanzia a carico della parte creditrice. Esse sono invero meno restrittive di quelle per la sospensione della procedura di riconoscimento e di exequatur (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 116 ad art. 46 CLug; Plutschow, op. cit., n. 10 ad art. 46 CLug; Kropholler/Von Hein, op. cit., n. 7 ad art. 46 EuGVO), ritenuto che in tale evenienza il tribunale adito deve apprezzare tutte le circostanze rilevanti del caso (Hofmann/Kunz, op. cit., ibidem; Plutschow, op. cit., ibidem; Geimer/Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 2ª ed., n. 10 ad art. 46 CLug), ed in particolare le probabilità di accoglimento del rimedio di diritto all'estero (senza la limitazione dei motivi che giustificherebbero la sospensione del procedimento; cfr. NJW 1994 p. 2156; Hofmann/Kunz, op. cit., ibidem; Kropholler/Von Hein, op. cit., ibidem), la capacità finanziaria e la solvibilità del creditore nonché gli eventuali altri impedimenti che potrebbero opporsi alla restituzione della somma nel frattempo posta in esecuzione (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 118 seg. ad art. 46 CLug; Rauscher, Europäisches Zivilprozessrecht Kommentar, n. 17 ad art. 46 EuGVO; Geimer/Schütze, op. cit., ibidem; BlSchK 2009 p. 120; II CCA 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120, 14 giugno 2012 inc. n. 12.2012.55, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 22 ottobre 2013 inc. n. 12.2013.77, 27 marzo 2014 inc. n. 12.2013.196, 16 febbraio 2016 inc. n. 12.2015.69).
In concreto, a prescindere dalla probabilità o meno di esito favorevole dell’impugnativa presentata in Italia - che, come meglio si dirà più avanti, appaiono perlopiù scarse - le condizioni per subordinare l’esecuzione della decisione in Svizzera alla costituzione di una garanzia non sono in ogni caso date, non essendo stato sufficientemente provato che l’eventuale rimborso delle prestazioni risultanti dalla decisione oggetto di riconoscimento e di exequatur possa essere dubbio a seguito dell’insufficiente capacità finanziaria e solvibilità dell’istante. Pur avendo evocato in questa sede la difficoltà di essere “in grado di far valere” in futuro un’eventuale restituzione di quanto gli sarà sequestrato e poi posto in esecuzione, il convenuto non ha in effetti illustrato in dettaglio né tanto meno dimostrato questa sua affermazione, per altro contestata dalla controparte.
7. Ciò detto, si tratta ora di stabilire se la decisione oggetto di riconoscimento e di exequatur possa essere riconosciuta in Svizzera, ritenuto che giusta l’art. 45 CLug il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug (cpv. 1), fermo restando che in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame nel merito (cpv. 2; II CCA 18 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.113, 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120). Per costante dottrina e giurisprudenza, l’art. 45 cpv. 1 CLug, formulato in maniera eccessivamente restrittiva (Staehelin/Bopp, op. cit., n. 2 ad art. 45 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 9 ad art. 45 CLug), consente tuttavia di rimettere in discussione anche i presupposti per l’exequatur, i presupposti per la decisione di exequatur di primo e secondo grado e le eventuali violazioni di prescrizioni procedurali commesse dal giudice dell’exequatur (Staehelin/Bopp, op. cit., n. 3 ad art. 45 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 19 segg., 24 seg. e 26 seg. ad art. 45 CLug.; TF 6 luglio 2010 4A_228/2010 consid. 4; II CCA 7 novembre 2011 inc. n. 12.2011.138, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 14 agosto 2012 inc. n. 12.2012.90, 3 aprile 2013 inc. n. 12.2012.135, 25 novembre 2013 inc. n. 12.2013.26, 19 febbraio 2016 inc. n. 12.2014.218/219, 19 maggio 2016 inc. n. 12.2015.127).
7.1. Il convenuto, evidenziando, come già rilevato nell’ambito della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 CPC-It da lui inoltrata il 23 maggio 2016 (doc. E annesso al reclamo), che la causa in Italia era connessa con altri due procedimenti pendenti avanti all’autorità svizzera, si è innanzitutto prevalso del motivo d’impedimento dell’art. 34 cpv. 4 CLug, disposizione secondo cui le decisioni emanate in uno Stato contraente non sono riconosciute se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato vincolato dalla CLug in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo. La censura dev’essere disattesa. Essa è innanzitutto irricevibile per carenza di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC), il convenuto essendosi qui limitato ad un brevissimo accenno sulla questione, rinviando implicitamente, per i dettagli, alle argomentazioni da lui addotte nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 CPC-It da lui inoltrata il 23 maggio 2016 (doc. E annesso al reclamo), ciò che non costituisce però un valida motivazione ricorsuale (cfr. Freiburghaus/Afheldt in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n. 15 ad art. 321; cfr. pure, per analogia, Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n. 36 ad art. 311; DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 27 agosto 2012 inc. 5A_438/2012 consid. 2.2; RtiD I-2010 n. 7c p. 683; II CCA 20 luglio 2015 inc. n. 12.2015.13).
La censura sarebbe stata destinata all’insuccesso anche nel caso in cui fosse stato possibile esaminare i dettagli contenuti nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 CPC-It inoltrata il 23 maggio 2016 (doc. E annesso al reclamo). La prima procedura menzionata a quel momento dal convenuto, ossia la causa di rigetto provvisorio dell’opposizione promossa in Svizzera il 4 marzo 2014 contro il convenuto dalla qui istante, già conclusasi il 25 agosto 2015 a sfavore di quest’ultima (cfr. doc. EE annesso alla risposta al reclamo), non è in effetti tale da influire sulla causa italiana, avendo valenza solo nell’ambito dell’esecuzione promossa in Svizzera e non avendo neppure possibilità di acquisire forza di cosa giudicata materiale. La seconda procedura da lui menzionata, ossia la causa promossa in Svizzera il 25 novembre 2015 dalla qui istante nei confronti dell’__________ e di __________ e volta alla consegna delle azioni detenute a garanzia del mutuo litigioso, poi discussa all’udienza di conciliazione del 26 febbraio 2016, non sembra essersi ancora conclusa con una decisione e in ogni caso non riguardava né le stesse parti né verteva su una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo.
7.2. Il convenuto, come già osservato nell’ambito della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 CPC-It da lui inoltrata il 23 maggio 2016 (doc. E annesso al reclamo), ha in seguito evidenziato che in assenza dei requisiti cumulativi degli art. 642 e 648 primo comma CPC-It l’ordinanza ingiuntiva 28 aprile 2016 non avrebbe potuto essere dichiarata provvisoriamente esecutiva dal giudice italiano, lamentando di fatto l’assenza di uno dei presupposti per l’exequatur. Pur trattandosi di una censura ricevibile in questa sede (Staehelin/Bopp, op. cit., ibidem; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 20 ad art. 45 CLug; TF 6 luglio 2010 4A_228/2010 consid. 4; II CCA 7 novembre 2011 inc. n. 12.2011.138), la stessa dev’essere respinta, siccome infondata.
Contrariamente a quanto ritenuto dal convenuto (che, a sostegno della sua tesi, ha menzionato le tre seguenti sentenze: Tribunale di Torino, Sez. III, 4.2.2011; Tribunale di Como, 23.2.2000; e Tribunale di Torino, Ord. 23.7.2007), la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie in Italia hanno in effetti interpretato l’art. 186 ter comma 2 CPC-It - secondo cui “… l’ordinanza … è dichiarata provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all’articolo 642, nonché, ove la controparte non sia rimasta contumace, quelli di cui all’articolo 648, primo comma …” - nel senso che i requisiti previsti dall’art. 648 primo comma CPC-It debbano ricorrere alternativamente, e non cumulativamente, a quelli posti dall’art. 642 CPC-It (cfr. Picardi, Codice di procedura civile, 3ª ed., n. 5 ad art. 186 ter CPC, con numerosi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali; Conforti/Di Mino, I provvedimenti anticipatori di condanna: l’ordinanza di ingiunzione ex art. 186-ter CPC [in: http://www.diritto.it/docs/31982-i-provedimenti-anticipatori-di-condanna-l-ordinanza-di-ingiunzione-ex-art-186-ter-c-p-c], p. 5 seg.; De Stefano, Questioni controversie in materia di provvedimenti anticipatori, in: CSM, quaderno n. 96/1997 [in http://www.csm.it/documents/21768/81517/quaderno+96/279e2c24-0b55-4bb9-8385-da21f53bf52e] p. 99 segg.; Ondei, I provvedimenti anticipatori di condanna [in www.tribunale.brescia.it/documentazione/D_1726.rtf], p. 18; Tribunale di Napoli, II Sez. Civile, 16.12.2013 [in: http://www.expartecreditoris.it/wp-content/uploads/2013/12/1387357169ORDINANZAINGIUNZIONESACCHI.pdf]; Tribunale di Catania, I. Sez. Civile, 27.1.2004, in Foro It. 2004 p. 1629; Tribunale di Chiavari, 7.6.2003, in NGCC 2004 p. 135; Tribunale di Firenze, 21.6.2001, in Foro toscano 2002 p. 37; Tribunale di Chiavari, 13.3.2001, in Foro It. 2001 p. 2358; Tribunale di Torino, 25.6.1994, in Giur. It. 1995 p. 89).
Preso atto che nell’occasione era dato il requisito dell’art. 648 primo comma CPC-It (nel senso che le argomentazioni del convenuto contro l’accoglimento della richiesta, nei limiti indicati, non erano fondate su prova scritta), è pertanto a ragione che il Giudice Istruttore del Tribunale di __________ ha conferito la provvisoria esecutività all’ordinanza ingiuntiva 28 aprile 2016.
7.3. Il convenuto, ribadendo anche in questo caso quanto già evidenziato nell’ambito della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 CPC-It da lui inoltrata il 23 maggio 2016 (doc. E annesso al reclamo), ha infine lamentato l’erronea determinazione della data di decorrenza degli interessi. Il rilievo dev’essere disatteso.
Esso è innanzitutto irricevibile, visto e considerato che non è dato a sapere, né il convenuto l’ha spiegato, quale sarebbe l’impedimento al riconoscimento e all’exequatur dell’ordinanza ingiuntiva 28 aprile 2016 di cui si è prevalso. Al convenuto va in ogni caso pure rimproverata una carenza di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC) per essersi qui limitato ad un brevissimo accenno sul tema della decorrenza degli interessi, rinviando implicitamente, per i dettagli, alle argomentazioni da lui addotte nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 CPC-It da lui inoltrata il 23 maggio 2016 (doc. E annesso al reclamo), ciò che - come detto - non costituisce però un valida motivazione ricorsuale.
La censura sarebbe stata per altro destinata all’insuccesso, visto che in nessun caso la decisione straniera, anche sul tema degli interessi, avrebbe potuto formare oggetto di un riesame nel merito in questa sede (art. 45 cpv. 2 CLug).
8. Ne discende che il reclamo del convenuto dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali e le ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza del convenuto (art. 106 CPC), fermo restando che nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto conto dei criteri enunciati all’art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulle ripetibili, segnatamente dell’importanza della lite, delle sue difficoltà e dell’ampiezza del lavoro richiesto per la procedura di reclamo. Per l’eventuale impugnabilità al Tribunale federale fa invece stato un valore litigioso di € 1'005'055.-.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili
decide:
I. Il reclamo 21 settembre 2016 di RE 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali di fr. 3’000.- sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 3’000.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).