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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna (giudice supplente) |
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vicecancelliera: |
Ceschi Corecco |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.8 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 2 marzo 2015 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 |
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con cui l’attrice ha chiesto in via principale l’accertamento del credito di fr. 44'750.- oltre interessi vantato nei confronti della convenuta e il contestuale rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’escussa al relativo PE, nonché, subordinatamente, la stima in via equitativa del credito vantato a titolo di mercede per una mediazione immobiliare;
domanda avversata dalla convenuta, che ne ha anzitutto eccepito l’irricevibilità, postulando nel merito la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 31 agosto 2016 ha integralmente accolto;
appellante la convenuta con appello 27 settembre 2016, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili;
mentre con risposta 11 novembre 2016 l’attrice ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
ritenuto
in fatto:
A. Con contratto sottoscritto il 16 novembre 2012, denominato “Mandato di vendita immobiliare” e con esplicito riferimento agli art. 412 segg. CO (doc. C) AP 1 ha pattuito con la mandataria AO 1 le condizioni di un mandato di vendita avente quale oggetto un edificio abitativo (mapp.__________. L’accordo ha espressamente indicato come il prezzo di fr. 2'000'000.- trattabili fosse da intendere quale corrispettivo “per il trasferimento delle quote sociali dell’AP 1, che ha questo bene come unica proprietà” (doc. C).
B.
Con “convenzione di cessione quote” del 15 aprile 2013 (doc.
F), di cui si dirà meglio, per quanto rilevante, nei considerandi successivi, i
tre azionisti di AP 1 hanno stipulato la cessione dell’intero pacchetto
azionario all’acquirente loro proposto da AO 1 che, il giorno stesso, ha emesso
una nota professionale di fr. 67'600.- (pari al 4% del prezzo della cessione di
fr. 1'690'000.-) “per le prestazioni concernenti la transazione di
compravendita delle quote sociali della AP 1” (doc. G).
Ricevuti da uno degli azionisti cedenti due bonifici per complessivi fr.
17'000.-, con indicazione “acconto nota professionale” (doc. H: bonifico
di fr. 15'000.- valuta 23 aprile 2013) e “anticipazione fattura” (doc.
I: bonifico di fr. 2'000.- valuta 18 giugno 2013), il saldo della fattura doc.
G non è stato corrisposto, essendo sorta al proposito una controversia tra le
parti.
Dedotta dal saldo residuo una somma oggetto di compensazione con debiti a
titolo di pigione, AO 1 ha fatto spiccare nei confronti di AP 1 un precetto esecutivo
per fr. 44'750.- oltre interessi al 5% dall’11 maggio 2014, al quale l’escussa
ha formulato opposizione l’11 luglio 2014 (doc. P).
C.
Con petizione 2 marzo 2015 AO 1, al beneficio della necessaria
autorizzazione ad agire (inc. CM.2014.178 della Pretura di Bellinzona), ha
convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla medesima autorità chiedendo l’accertamento
del credito di fr. 44'750.- oltre interessi vantato nei confronti della
convenuta e postulando contestualmente il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta dall’escussa al relativo PE. In via subordinata, l’attrice ha
chiesto al giudice una stima in via equitativa del suddetto credito.
AO 1, in estrema sintesi, ha preteso di aver diritto alla somma in questione a
titolo di mercede per la mediazione immobiliare da lei condotta e portata a
buon fine per conto della convenuta, in vista della vendita dell’immobile
costituente il patrimonio della società.
Con risposta 20 aprile 2015 AP 1 ha avversato la richiesta dell’attrice, ritenendola
anzitutto irricevibile in ordine e comunque da respingere nel merito, subordinatamente
da accogliere solo in ragione di un terzo del suo ammontare in applicazione
dell’art. 417 CO.
D.
Ribadite le rispettive tesi e domande con le ulteriori comparse
scritte, al termine dell’istruttoria le parti hanno confermato le loro
posizioni nei memoriali conclusivi scritti, con la sola eccezione della
rettifica della domanda subordinata della convenuta, chiedente una riduzione
della mercede complessiva di mediazione entro il limite dell’ 1% e quindi,
tenuto conto di quanto già versato, l’accoglimento della domanda dell’attrice
per soli fr. 3'250.-.
E. Con decisione 31 agosto 2016 il Pretore ha accolto la petizione e di conseguenza accertato il credito di fr. 44’750.- oltre interessi al 5% dall’ 11 maggio 2014 vantato dall’attrice nei confronti della convenuta a titolo di mercede di mediazione, riconoscendo l’importo esposto nella nota professionale (doc. G), dedotte le somme ricevute e compensate, rigettando in via definitiva l’opposizione interposta al relativo PE.
F.
Con appello 27 settembre 2016 la convenuta è insorta contro il
giudizio pretorile, chiedendone la riforma nel senso di respingere integralmente
la petizione.
Con argomenti di cui meglio si dirà nei considerandi che seguono, l’appellante
ha rinunciato in questa sede a riproporre la censura relativa all’ammissibilità
della domanda di accertamento (ai sensi degli art. 84 e 88 CPC e in relazione
all’art. 79 LEF), riproponendo per contro le altre tesi e contestazioni sollevate
in prima sede, sia in merito alla mancanza di legittimazione passiva della
società convenuta, sia al proposito dei requisiti per il riconoscimento della
pattuita mercede per mediazione, subordinatamente a sostegno di una consistente
riduzione della stessa ad opera del giudice.
Con risposta 11 novembre 2016 l’attrice ha chiesto di respingere l’appello e di
confermare la decisione pretorile
Considerato
in diritto:
1. L’appello 27 settembre 2016 contro la decisione 31 agosto 2016 del Pretore è certamente tempestivo (art. 311 cpv. 1 CPC) e pertanto ricevibile in ordine.
2.
Il primo giudice ha anzitutto
ritenuto infondata la tesi della convenuta secondo la quale sarebbe preclusa la
via dell’azione di accertamento (art. 88 CPC), siccome sussidiaria all’azione
condannatoria (art. 84 CPC) proponibile nel caso concreto, a fronte di una pretesa
pecuniaria a titolo di mercede. Menzionata la dottrina al riguardo, il primo
giudice ha precisato come l’azione ai sensi dell’art. 79 LEF costituisca per
sua natura un’azione condannatoria, a prescindere dalla fuorviante
denominazione nel testo di legge in lingua italiana, concludendo per la
ricevibilità della petizione da questo punto di vista.
Il Pretore ha parimenti respinto la censura di carente legittimazione passiva
della società convenuta, considerando l’eccezione sollevata un abuso di diritto
alla luce delle circostanze concrete.
Il giudice di prime cure ha pertanto esaminato il vantato diritto alla
provvigione in base allo svolgimento dei fatti e della pattuizione
sottoscritta, concludendo che determinante al fine del giudizio risulta
l’avvenuta stipulazione del contratto di cessione delle quote azionarie il 15
aprile 2013 (doc. F), vincolante tra le parti, a valere quale realizzazione
della vendita immobiliare ai sensi dell’accordo di provvigione, non potendo
sovvertire tale conclusione il fatto che la vendita del pacchetto azionario
abbia successivamente incontrato un ostacolo che ha indotto le parti ad una
risoluzione di quel contratto ai sensi dell’art. 115 CO, per motivi peraltro
riconducibili agli azionisti venditori.
Abbondanzialmente il Pretore ha inoltre rilevato come la provvigione pattuita
sia comunque dovuta già solo in virtù della specifica clausola contrattuale
(doc. C, art. 8) regolante appunto il diritto al corrispettivo nel caso di una
modifica delle intenzioni di vendita posteriore al deposito della quota di
riservazione, nel caso in questione intervenuta con il versamento di un acconto
di fr. 200'000.- conformemente a quanto indicato nella convenzione di cessione
delle quote del 15 aprile 2013 (doc. F, clausola n. 8).
Alla luce delle circostanze concrete, il primo giudice ha infine riconosciuto
la congruità della provvigione pattuita (pari al 4% del prezzo di vendita),
ancorché di poco superiore al massimo d’uso per la tipologia di oggetto.
3.
L’appellante ripropone
l’eccezione di carente legittimazione passiva della società convenuta
contestando la conclusione pretorile, siccome la società non avrebbe agito in
modo abusivo e neppure violato il principio della trasparenza.
La censura non può essere accolta.
Dopo un’ampia esposizione di dottrina e giurisprudenza (n. 11 pag. 4 e 5
dell’appello) l’appellante critica la valutazione pretorile concentrando
l’attenzione sulle circostanze che, a suo parere, imporrebbero una diversa
conclusione in merito alla questione della sovrapposizione degli interessi
economici di azionisti e società, con particolare riguardo ad aspetti puntuali
quali la compensazione con pigioni arretrate e i rimborsi degli importi mutuati
agli azionisti, a valere quale dimostrazione del rispetto del “principio di
separazione fra la personalità giuridica dell’appellante e i suoi azionisti”
(appello n. 11.2 pag. 6). La censura, di dubbia ricevibilità poiché non si
confronta direttamente con la tesi pretorile proponendo piuttosto una diversa
soggettiva valutazione (art. 311 CPC), non è comunque fondata. A torto
l’appellante pretende che la prova del fatto che l’appellante abbia sempre
considerato unicamente gli azionisti quali partner contrattuali possa essere
dedotta dalla nota d’onorario indirizzata al “Gentile Sig. __________ c/o AP 1,
__________” (doc. G) o ancora dall’indicazione della società e del suo
amministratore unico sul mandato di vendita doc. C “solo per questioni
contingenti” o piuttosto dalla premura di quest’ultimo di ottenere
l’accordo degli azionisti e dalla reale portata della compensazione intervenuta
(appello n. 11.2. pag. 6). Come correttamente indicato dal Pretore, queste
singole circostanze non possono assurgere da sole a criterio di valutazione,
dovendo essere considerate nell’ambito di un contratto di mandato di vendita
immobiliare indicante espressamente quale mandante la società AP 1, e quale oggetto
la cessione dell’immobile, costituente l’unica proprietà della società, tramite
il trasferimento delle quote sociali. Determinante per il primo giudice risulta
pertanto il comportamento assunto dalle parti nel contratto e dagli azionisti,
tenuto conto del tenore del punto 2 del contratto, che indica quale debitore
della provvigione “il mandante” e dunque AP 1, e pure della firma dello
stesso da parte dell’amministratore unico in nome della società (doc. C e
deposizione C__________ __________ del 14 gennaio 2016 pag. 16 e 17). Le tesi
dell’appellante non sono in grado di scalfire la conclusione pretorile che ha
intravvisto in queste circostanze un intervento della persona giuridica AP 1
negli affari degli azionisti e ha altresì rilevato come l’amministratore unico
della convenuta abbia consciamente violato la separazione tra azionisti e
persona giuridica tollerando l’estinzione del debito dell’attrice verso la
società tramite assunzione, nell’ambito di un rapporto di mutuo, da parte degli
azionisti risultati esercitare il controllo fattuale. Correttamente il Pretore
ha quindi ritenuto che, a fronte di tali circostanze, risultano adempiute le
condizioni per un cosiddetto “umgekehrte Durchgriff” e l’attrice ha
potuto legittimamente riporre fiducia nell’adempimento contrattuale da parte
dalla società mandante che ora, eccependo la carenza di legittimazione, compie
un abuso di diritto.
In effetti, in base al predetto principio, è necessario ammettere che,
conformemente alla realtà economica, vi è identità tra le persone fisiche e la
persona giuridica da esse composta e che i rapporti giuridici che vincolano le
une vincolano pure l’altra; simile evenienza sarà data ogni qualvolta il fatto
di invocare la diversità dei soggetti configura un abuso di diritto oppure ha
quale effetto una violazione manifesta di interessi legittimi (cfr. Jdt 2016 III, pag. 31, con riferimenti).
Da ciò discende che l’indipendenza economica tra azionisti e società anonima
non può essere invocata per uno scopo che non merita la tutela della legge,
come, ad esempio, per eludere un contratto (Mayer-Hayoz/Forstmoser,
Droit suisse des sociétés avec mise à jour 2015, pag. 66; DTF 113 II 31 consid. 2c; TF 9 dicembre 2008, inc. 4A_ 383/2008,
consid. 4.1; TF 28 febbraio 2008,
inc. 5A_498/2007 e 5A_587/2007).
4.
Nella parte finale del suo
giudizio, dopo aver esposto i motivi che giustificano l’accoglimento della
pretesa dell’attrice a fronte del compimento del negozio giuridico alla base
del contratto di mediazione (di cui si dirà ai considerandi successivi) il
Pretore ha ritenuto che la provvigione litigiosa sarebbe comunque dovuta a
fronte del rifiuto della parte venditrice di adempiere al contratto stipulato
con l’acquirente, ovvero in caso di “modifica delle proprie intenzioni”
in applicazione dell’art. 8 del contratto di mediazione (doc. C).
L’appellante non si esprime in merito alle argomentazioni del primo giudice,
che ha indicato come alla firma della convenzione di cessione delle quote ha
fatto seguito il versamento da parte dell’acquirente di un acconto di fr.
200'000.-, deducendo poi dalle circostanze emerse dall’istruttoria (doc. F e
audizione dei testi indicati nella sentenza) il mancato rispetto del contratto
da parte degli azionisti venditori che si sono rifiutati di ammettere talune
deduzioni sul prezzo per oneri fiscali, a fronte di una specifica pattuizione
in quel senso. A mente del Pretore questo modo di procedere dei venditori
costituisce un rifiuto posteriore al versamento della quota di riservazione,
con la conseguenza che la provvigione è comunque dovuta ai sensi della
specifica pattuizione (doc. C, art. 8).
L’appellante si limita a contrapporre a questa conclusione scarse
argomentazioni (appello, n. 13 pag. 11), contestando l’avvenuto versamento di
una quota di riservazione, senza peraltro indicare per quali motivi non possa
essere ritenuto tale il versamento dell’acconto, e imputando all’acquirente
l’inadempienza contrattuale per essersi rifiutato di farsi carico dell’onere
fiscale che, a mente degli azionisti, risulterebbe a suo carico sulla base del
chiaro tenore della convenzione stipulata.
In assenza di un’adeguata contestazione dell’argomentazione
pretorile, l’appello sul tema qui trattato risulta addirittura irricevibile
(art. 311 cpv. 1 CPC).
La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che qualora la
sentenza impugnata o, come in concreto, il giudizio su una determinata
questione si fondi su più motivazioni alternative e indipendenti, l’appellante
deve, sotto pena di inammissibilità, confrontarsi criticamente con tutte le
motivazioni addotte e soprattutto che l’appello su quella questione può essere
accolto soltanto se le critiche rivolte contro tutte quelle motivazioni
risultano essere fondate: difatti se una sola reggesse, le contestazioni delle
altre si ridurrebbero a semplici inammissibili critiche dei motivi
dell’autorità inferiore (vedi Reetz,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. A., Vor. Art. 308-318, N
43; Hungerbühler/Bucher, in:
DIKE-Komm-ZPO, 2. A., Art. 311 N 42, 43; TF 4A_754/2011, 20 aprile 2012,
consid. 4.3; IICCA 28 gennaio 2016, inc. 12.2014.175, consid. 12).
Ne consegue che, già per questo motivo, la contestazione del diritto della
mandataria a vedersi riconoscere la provvigione sulla vendita risulta
infondata.
5.
Abbondanzialmente meritano
comunque un esame le ulteriori censure dell’appellante che rimprovera al
Pretore un’applicazione errata dell’art. 413 CO, per aver erroneamente ritenuto
che il negozio tra il mandante e il terzo sia stato compiuto, ovvero
considerato la “vendita realizzata” come previsto dall’accordo di
mediazione doc. C (appello n. 12.2 pag. 9).
Proposti anche a questo riguardo ampi riferimenti a dottrina e giurisprudenza, la
censura rimprovera sostanzialmente un’errata interpretazione del contratto di
mediazione.
L’appellante espone quella che, a suo parere, dovrebbe essere la corretta
interpretazione del contratto, “anche qualora si volesse ragionare per
analogia”, ovvero l’integrale pagamento del prezzo quale condizione per la
realizzazione della vendita. A mente dell’appellante il contratto di cessione
delle quote societarie non si sarebbe quindi perfezionato per assenza di un accordo
sul prezzo, segnatamente per la questione irrisolta della deduzione di un
debito fiscale latente. La mancata cessione di tutte le azioni non avrebbe
quindi consentito di conferire all’acquirente il dominio assoluto sull’immobile.
Ne conseguirebbe che “economicamente e anche giuridicamente la vendita non
si è ‘realizzata’ ed inoltre il contratto non è stato concluso” (appello n.
12.2. pag. 10).
La tesi non può essere seguita. Infatti, contrariamente a quanto pretende
l’appellante, nel caso concreto non risulta esserci stata una rottura delle
trattative prima di un accordo sulle modalità di pagamento e neppure è
ravvisabile un conseguente mancato perfezionamento dell’accordo tra venditori e
acquirente.
Correttamente il Pretore, premessa l’esigenza di determinare la concorde
volontà delle parti (art. 18 cpv. 1 CO) e la necessità di interpretazione delle
dichiarazioni delle parti secondo il principio di affidamento, ha esaminato la
portata della pattuizione (punto 2 del contratto di mediazione) che riconosce
una provvigione nella misura del 4% “a vendita realizzata” (doc. C).
Merita anzitutto conferma, e l’appellante neppure la contesta in modo efficace,
la prima deduzione pretorile che esclude un’applicazione letterale della
clausola n. 2 del contratto, siccome chiaramente formulata con riferimento alla
fattispecie di una cessione immobiliare tramite atto pubblico di compravendita
o di concessione di un diritto di compera (ai sensi dell’art. 216 CO).
Il giudizio pretorile ha poi ritenuto vincolante per le parti (nel contratto di
cessione immobiliare) l’intervenuta stipulazione del contratto di cessione di
quote del 15 aprile 2013 (doc. F), potendosi cosi ritenere “realizzata” la
vendita, per quanto di rilievo ai fini della pattuizione sulla provvigione. A
supporto di tale conclusione il Pretore ha sottolineato l’avvenuto versamento
dell’acconto sul prezzo di vendita (fr. 200'000.-) dietro consegna di 34 azioni,
conformemente alle condizioni indicate nel contratto di cessione (doc. F art. 1
e 8), concludendo che tra cedenti e cessionari sia così stato raggiunto e
formalizzato un accordo sul prezzo, contrariamente a quanto ha cercato di
confutare la convenuta.
L’appellante non è in grado di sovvertire questa conclusione e si limita a sostenere
la tesi del mancato perfezionamento dell’accordo di cessione delle azioni, per
asserito disaccordo sul prezzo, e a sottolineare la mancata cessione di tutte
le azioni, requisito a suo parere essenziale per il conferimento all’acquirente
del dominio assoluto sull’immobile in analogia con il trapasso immobiliare in
caso di vendita con atto notarile.
6.
Merita pure conferma la
valutazione pretorile, a valere quale ulteriore supporto alla conclusione
precedente, che sulla base del tenore del contratto (doc. F, art. 3 cpv. 1 in
particolare) e tenuto conto delle dichiarazioni fornite dai testi (cfr. dichiarazioni
menzionate nella sentenza impugnata a pag. 9, consid. 6.3.), ha peraltro imputato
alla parte venditrice l’inadempimento del contratto di cessione delle quote
societarie (doc. F) a fronte del rifiuto di accettare alcune deduzioni come esplicitamente
pattuite nelle modalità di pagamento del prezzo. A giusta ragione il Pretore ne
ha dedotto (a prescindere dalle conclusioni di cui al considerando n. 4
riferite alla specifica clausola contrattuale di cui all’art. 8) che la
convenuta non può quindi avvalersi di questa circostanza per rifiutare di
onorare l’impegno assunto verso la mediatrice, che ha adempiuto correttamente
al mandato conferitole.
Si ricorda peraltro che in base alla dottrina e alla giurisprudenza, la
provvigione è dovuta quando la mancata conclusione del contratto è imputabile
al venditore/mandante, che se ne prevale in malafede.
Le censure d’appello a questo proposito risultano peraltro argomentate in modo
carente, siccome si riducono alla puntualizzazione che “con la convenzione
di annullamento le parti si sono limitate a restituirsi l’acconto e le azioni
ricevute” e che, siccome l’intero pacchetto azionario non sarebbe mai stato
trasferito, “non vi è stata cessione del senso giuridico del termine”
(appello n. 12.2. pag. 10) un accordo tra le parti sul prezzo non essendo
intervenuto.
Anche su questo aspetto il giudizio pretorile merita quindi conferma.
7. In definitiva, all’attrice spetta una mercede per la mediazione effettuata a favore della convenuta in relazione alla cessione delle azioni della società al fine di perfezionare la compravendita immobiliare.
8.
L’appellante contesta pure
l’apprezzamento pretorile in merito alla congruità della provvigione pattuita e
applicata, pari al 4% del prezzo di vendita.
Il Pretore, rilevato come l’art. 417 CO trovi applicazione al caso in
questione, e riepilogati i criteri per un giudizio sulla proporzionalità della
provvigione rispetto alla prestazione di un mediatore, ha ritenuto congrua la
provvigione pattuita e oggetto della pretesa, ancorché di poco superiore al
massimo d’uso per il tipo di oggetto, tenuto conto della mediazione
professionale dell’attrice, dell’accettazione da parte della mandante di una
percentuale del 4% calcolata sul prezzo di riferimento più alto di fr.
2'000'000.- e dell’assenza di altri compensi separati per rimborso spese. Il
primo giudice ha inoltre considerato le particolari difficoltà del mandato di
vendita, viste le insicurezze insite in una cessione societaria in luogo di una
più tradizionale compravendita immobiliare, la circostanza che i tre titolari
delle azioni fossero residenti all’estero e i loro rapporti con la società proprietaria
dell’immobile necessitassero chiarimenti, e le difficoltà specifiche
riscontrate nei precedenti tentativi infruttuosi di vendita.
L’appellante ritiene il ragionamento pretorile contraddittorio, siccome per il
fatto che debitrice è risultata la società, non risulterebbe di alcuna
importanza la figura dei soci residenti all’estero. Senonché, con tale
ragionamento, è l’appellante a pretendere di ignorare una circostanza da lei
stessa ampiamente esposta e invocata in causa nel tentativo, infruttuoso, di
dimostrare l’estraneità della società al mandato di mediazione e al successivo
contratto di cessione immobiliare.
In modo peraltro irrito, poiché tardivamente proposto per la prima volta in
questa sede, l’appellante pretende di contestare la qualifica di mediatrice
professionista dell’attrice, invocando una presunta scarsa formazione in campo
immobiliare e il fatto che l’attività professionale svolta avrebbe fatto capo
ad una ditta con sede fuori Cantone. Nelle precedenti comparse scritte la
convenuta non aveva obiettato nulla di specifico al proposito, non avendo fatto
cenno alcuno alla questione in sede di risposta e limitandosi con l’allegato
conclusivo a sottolineare la mancata iscrizione all’albo dei fiduciari
immobiliari (conclusioni pag. 6 n. 6). La censura, oltre che irricevibile,
risulta pure infondata, siccome l’attività professionale svolta dalla
mediatrice risulta dalla deposizione resa dalla stessa, con riferimento
all’attività svolta a titolo indipendente o per conto di una nota agenzia
immobiliare (cfr. verbale udienza 16 settembre 2015 pag. 2 e segg).
Rilevato come la determinazione del carattere eccessivo della mercede del
mediatore rientra nel potere di apprezzamento del giudice (art. 4 CC), la
conclusione pretorile non contrasta con la giurisprudenza di questa Camera e
del Tribunale federale menzionata dal Pretore.
9. In conclusione, l’appello 27 settembre 2016 presentato da AP 1, nella misura in cui è ricevibile, dev’essere respinto con conseguente conferma della decisione 31 agosto 2016 del Pretore del Distretto di Bellinzona. Le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza dell’appellante e sono calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 44’750.-, importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Rtar,
decide
1. L’appello 27 settembre 2016 di AP 1, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Le spese processuali d’appello pari a fr. 3’000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).