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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.142 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 19 luglio 2014 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 86'640.- oltre interessi al 5% dal 2 settembre 2013 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Locarno;
domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 29 agosto 2016 ha parzialmente accolto, condannando il convenuto al pagamento di fr. 23'040.- oltre interessi al 5% dal 2 settembre 2013, somma per cui ha pure rigettato in via definitiva l’opposizione al PE;
appellante il convenuto con appello 28 settembre 2016, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con risposta 3 novembre 2016 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. L’11 febbraio 2009 AO 1 ha assunto AP 1 in qualità di consulente fiscale. Il relativo contratto di lavoro (doc. B), di durata indeterminata e con inizio dal 23 febbraio 2009, conteneva tra le altre cose, al suo punto 2.1, una clausola in base alla quale “… la società si impegna a sostenere il costo di iscrizione al Master in Fiscalità della SUPSI a Lugano di durata triennale pari a fr. 24'000.- (…) totali e di rendere disponibili i giorni lavorativi necessari alla frequenza del corso (presumibilmente 19 venerdì / anno)” e “il dipendente si impegna a rimanere nella società con la diligenza dovuta per la durata del corso e nei successivi due anni; diversamente dovrà rimborsare alla società i costi e le spese sostenuti dalla stessa”.
Il 27 giugno 2013 (doc. O) AP 1 ha significato a AO 1 la disdetta ordinaria del contratto con effetto al 31 agosto 2013.
2. Con petizione 19 luglio 2014 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 86'640.- oltre interessi al 5% dal 2 settembre 2013 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Locarno. Essa, in estrema sintesi, ha preteso la restituzione di quanto versato in suo favore per l’ottenimento del “Master” in Fiscalità (fr. 23'040.-, ritenuto che il corso, iniziato in lieve ritardo, era costato meno) ed il risarcimento del danno subito per la violazione del divieto di concorrenza (fr. 63'600.-).
Il convenuto si è integralmente opposto alla petizione.
3. Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con la decisione 29 agosto 2016 qui impugnata, ha parzialmente accolto la petizione ed ha così condannato il convenuto al pagamento di fr. 23'040.- oltre interessi al 5% dal 2 settembre 2013, somma per cui ha pure rigettato in via definitiva l’opposizione al PE (dispositivi n. 1 e 2), ponendo la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 2'500.-, a carico del convenuto per 1/4 e per 3/4 a carico dell’attrice, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 5’200.- per ripetibili (dispositivo n. 3). Egli ha in sostanza ritenuto fondata solo la pretesa attorea volta alla restituzione delle somme versate in favore del convenuto per l’ottenimento del “Master” in Fiscalità.
4. Con l’appello 28 settembre 2016 che qui ci occupa, avversato dall'attrice con risposta 3 novembre 2016, il convenuto, ritenendo che la pretesa riconosciuta dal giudice di prime cure dovesse a sua volta essere disattesa, ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
5. Nella sua sentenza il Pretore ha rilevato, per quanto qui interessa, che il corso di “Master of Advanced Studies in Tax Law” (“Master”) svolto dal convenuto era pacificamente iniziato il 21 ottobre 2008 e che le opinioni delle parti divergevano sul momento in cui “la durata del corso” aveva preso fine, ovvero sul momento in cui lo stesso si era concluso (ciò che avrebbe poi permesso di stabilire se, tenuto conto che il contratto era terminato il 31 agosto 2013, il periodo di due anni nel quale “il dipendente si impegna a rimanere nella società” pena l’obbligo di “rimborsare … i costi e le spese sostenuti dalla stessa” era stato o meno rispettato), l’attrice ritenendo decisiva la data in cui il convenuto aveva difeso la tesi scritta dopo la conclusione delle lezioni ed aveva con ciò conseguito il titolo, ossia il 13 febbraio 2012, e il convenuto ritenendo invece determinante la data in cui si erano concluse le lezioni settimanali, ossia il 3 giugno 2011.
A suo giudizio, la divergenza interpretativa doveva senz’altro essere risolta a favore dell’attrice: a parte che nello scritto 15 aprile 2014 (doc. AA) la SUPSI aveva dato atto che il corso di “Master” del convenuto era terminato proprio il 13 febbraio 2012, era in effetti evidente che un corso chiamato “Master”, come stava scritto nel doc. B, fosse finalizzato al conseguimento di quel titolo professionale, il che presupponeva la frequentazione cumulativa di tutte le proposte formative che lo componevano (tre corsi “Certificate of Advanced Studies” [“CAS”] di due semestri ciascuno, con il superamento dei relativi esami, nonché la successiva stesura e difesa della tesi, cfr. testi __________ V__________ e __________ M__________); del resto nessun datore di lavoro, e ciò era il caso anche per l’attrice (teste __________ Me__________), avrebbe pagato una formazione ad un dipendente, se non quella finalizzata al conseguimento di un titolo professionale che esso riteneva essere di suo vantaggio.
6. In questa sede il convenuto ha rimproverato al Pretore di aver ritenuto che la contestazione tra le parti vertesse sulla sua volontà di conseguire, previa stesura e difesa della tesi, il titolo di “Master”, che in realtà era una circostanza incontestabile e incontestata, quando invece il tema litigioso era quello di sapere da quale momento (“fine del corso” inteso come frequentazione delle lezioni settimanali terminate con il terzo “CAS”, oppure “fine del corso” inteso come difesa della tesi e conseguimento del titolo) decorrevano i due ulteriori anni per i quali egli si era impegnato a rimanere alle dipendenze dell’attrice. A suo parere, dovendosi relativizzare la rilevanza dello scritto di cui al doc. AA siccome lo stesso era stato verosimilmente allestito su richiesta dell’attrice, la questione doveva in realtà essere risolta proprio come da lui proposto: il contratto parlava in effetti di un corso “di durata triennale”, che era la durata dei tre “CAS” e non quella, di almeno tre anni e mezzo, del “Master”; la somma di fr. 24'000.- indicata nell’accordo era inoltre quella relativa ai tre “CAS”, ritenuto che attualmente per la tesi, ossia per il “Master”, veniva chiesta una tassa supplementare di fr. 1'500.-; dall’istruttoria era poi risultato che la clausola era stata da lui proposta in aggiunta al salario da lui conseguibile a __________, che la clausola di restituzione era da intendere quale controprestazione per i venerdì lavorativi durante i quali dovevano svolgersi i tre “CAS” e che egli non avrebbe mai sottoscritto una clausola che lo legava al posto di lavoro a tempo indeterminato (la data ed il conseguimento stesso del “Master” non essendo certi); quella interpretazione era del resto stata da lui confermata con linearità in sede di interrogatorio, mentre il suo interlocutore al momento della firma del contratto, __________ G__________, pure interrogato, non era parso certo delle sue conclusioni, che nella fase preprocessuale erano per altro già state modificate a più riprese; oltretutto la controparte non aveva invocato la clausola in questione subito dopo aver ricevuto la disdetta, facendo allora presente che la stessa andasse intesa come da lei ora sostenuto, ma l’aveva fatto solo quasi tre mesi dopo, ciò che, in base al principio dell’affidamento, doveva pure “giocare in suo sfavore”; tanto più che l’onere della prova incombeva sull’attrice.
7. Giusta l’art. 18 cpv. 1 CO per giudicare un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti. Il contenuto di un contratto viene dunque determinato in primo luogo mediante l’interpretazione soggettiva, ovvero ricercando la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione o alle parole inesatte adoperate, per errore o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto (principio della priorità dell’interpretazione soggettiva). Qualora non esistano accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti o se il giudice constata che una parte non ha compreso la volontà dell’altra, la loro (presunta) volontà viene invece determinata interpretando le loro dichiarazioni secondo il principio dell’affidamento (cosiddetta interpretazione oggettiva), ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell’altro nella situazione concreta (TF 26 giugno 2007 4C.14/2007 consid. 4 e 4.1, 12 gennaio 2016 4A_462/2015 consid. 3.2).
8. Nel caso di specie non è stato possibile accertare quale fosse stata la vera e concorde volontà delle parti in merito alla clausola in esame. In effetti le dichiarazioni sul senso da attribuirle rese dalle due uniche persone presenti al momento della sottoscrizione del contratto, ossia dal convenuto e da __________ __________ (cfr. interrogatorio del convenuto p. 10), sono risultate di tenore opposto (cfr. interrogatorio del convenuto p. 9, il quale ha sostenuto di aver allora spiegato all’interlocutore che i due anni in cui si impegnava a rimanere presso l’attrice partivano dalla fine delle lezioni, rispettivamente interrogatorio di __________ p. 11, il quale ha riferito che a suo tempo non si parlò del fatto che il corso terminasse con le lezioni), senza che la versione dell’uno possa essere considerata maggiormente attendibile rispetto a quella dell’altro. Per altro il convenuto, in violazione dell’obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC; DTF 139 II 7 consid. 7.1), non ha spiegato da quali passaggi delle relative deposizioni si potesse se del caso concludere in senso opposto.
9. L’interpretazione della clausola litigiosa in base al principio dell’affidamento, che dunque s’impone, consente invece di confermare - come si dirà qui di seguito - la conclusione del Pretore, secondo cui nelle particolari circostanze la fine “della durata del corso” potesse e dovesse ragionevolmente essere intesa dalle parti come la data di difesa della tesi e con ciò di conseguimento del titolo di “Master”.
9.1. Rilevanti per l’interpretazione della clausola sono a ben vedere l’impegno dell’attrice a sostenere “il costo di iscrizione al Master … di durata triennale pari a fr. 24'000.-” e il suo impegno a “rendere disponibili i giorni lavorativi necessari alla frequenza del corso”, ritenuto che il punto più importante è proprio il primo.
Ora, l’espressione “iscrizione al Master”, utilizzata nell’occasione al posto dell’espressione “iscrizione ai tre CAS”, lasciava chiaramente intendere che il corso per il quale era previsto il sostegno finanziario dell’attrice - per altro non disinteressato, visto che era pur sempre controbilanciato dall’obbligo del convenuto di rimanere alle sue dipendenze nei due anni successivi (teste __________ Me__________ p. 2) - era per l’appunto quello volto all’ottenimento da parte del convenuto del titolo di “Master” (cfr. pure risposta p. 4, in cui il convenuto stesso aveva dato atto che il corso da frequentare e oggetto dell’iscrizione era proprio il “corso di Master”) e non quello, di per sé conseguibile (teste __________ M__________ p. 4) ma meno interessante dal punto di vista professionale, di persona che aveva superato i tre “CAS”: è per altro incontestabile che il “corso di Master” era “di durata triennale” nel senso che prevedeva lezioni durante tre anni scolastici (doc. F e AA, teste __________ V__________ p. 6, anche se prevedeva poi altri 6 mesi senza lezioni per allestire e difendere la tesi) e, almeno quell’anno, aveva un costo “pari a fr. 24'000.-” (teste __________ V__________ p. 7 seg., secondo il quale, quell’anno, la tassa di tesi di fr. 1'500.- era già compresa nei 3 importi annuali di fr. 8'000.- cadauno); mentre che dal fatto che l’attrice si fosse pure impegnata a “rendere disponibili i giorni lavorativi necessari alla frequenza del corso” non si possono trarre conclusioni in un senso o nell’altro, ritenuto che quell’impegno non si esprimeva sugli eventuali altri giorni in cui non vi era obbligo di frequenza e che non venivano così messi a disposizione del convenuto.
Stabilito che il finanziamento riguardava il “corso di Master”, non vi è dubbio che l’impegno biennale del convenuto a rimanere alle dipendenze dell’attrice “per la durata del corso e nei successivi due anni” debba decorrere proprio dalla data di difesa della tesi e con ciò di conseguimento del titolo di “Master” (cfr. pure doc. AA, secondo cui il corso di “Master” del convenuto era per l’appunto terminato il 13 febbraio 2012), nulla permettendo di concludere che il “corso”, indicato dell’ultima parte della clausola, corrispondesse alle lezioni settimanali in classe (e del resto, se così fosse stato, sarebbe semmai stato meglio, per rimarcare il diverso significato del termine, utilizzare la parola “corsi”).
Oltretutto, visto e considerato che la clausola era stata proposta e scritta dal convenuto (cfr. il suo interrogatorio p. 9), la stessa, nel dubbio, doveva essere interpretata a suo sfavore.
9.2. Le argomentazioni esposte in questa sede dal convenuto non sono del resto tali da imporre una conclusione diversa.
La censura secondo cui la rilevanza del doc. AA doveva essere relativizzata siccome lo stesso era stato verosimilmente allestito su richiesta dell’attrice è stata in effetti sollevata per la prima volta solo in questa sede ed è irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC).
L’assunto secondo cui il corso “di durata triennale” per il quale era previsto il sostegno finanziario dell’attrice era quello relativo ai tre “CAS” e non quello, della durata di almeno tre anni e mezzo, volto all’ottenimento del “Master”, è invece infondata, per le ragioni già evidenziate nel considerando che precede.
Non pertinente, anche qui per i motivi già esposti in precedenza, è pure la tesi secondo cui la somma di fr. 24'000.- indicata nel contratto non poteva che essere riferita ai tre “CAS” siccome attualmente - ma non allora - per la tesi, ossia per il “Master”, veniva richiesta una tassa supplementare di fr. 1'500.-.
Neppure si può poi ritenere che l’istruttoria avesse provato che la clausola era stata proposta dal convenuto in aggiunta al salario da lui conseguibile a __________, che la clausola di restituzione era da intendere quale controprestazione per i venerdì lavorativi durante i quali dovevano svolgersi i tre “CAS” e che egli non avrebbe mai sottoscritto una clausola che lo legava al posto di lavoro a tempo indeterminato (la data ed il conseguimento stesso del “Master” non essendo certi): a parte che il convenuto, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), nemmeno ha indicato da quali risultanze istruttorie si dovesse concludere in tal senso, si osserva in effetti che, nella misura in cui quelle circostanze parrebbero risultare solo dal suo interrogatorio (p. 9), le stesse, fondate su considerazioni soggettive, non sarebbero state ancora sufficienti.
Il rilievo, per altro già irricevibile per l’assenza dell’indicazione dei riscontri istruttori che lo comproverebbero (art. 311 cpv. 1 CPC), secondo cui l’interpretazione proposta dal convenuto era stata da lui confermata con linearità nel suo interrogatorio, mentre __________ G__________, nel proprio interrogatorio, non era parso certo delle sue conclusioni, non sarebbe a sua volta stato sufficiente, in assenza di ulteriori riscontri e a fronte delle risultanze in senso contrario di cui si è già detto, a suffragare la sua interpretazione.
E nemmeno dal fatto che la controparte non avesse invocato la clausola in questione subito dopo aver ricevuto la disdetta, ma l’avesse fatto solo quasi tre mesi dopo, si può infine concludere, in base al principio dell’affidamento, nel senso della correttezza dell’interpretazione auspicata dal convenuto.
10. Ne discende che l’appello del convenuto dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali e le ripetibili di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 23'040.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC): nonostante in questa sede sia in discussione una pretesa in materia di contratto di lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.-, la relativa procedura non può in effetti essere considerata gratuita ai sensi dell’art. 114 lett. c CPC, determinante essendo il fatto che in prima istanza il valore della domanda eccedeva quella soglia (DTF 115 II 30 consid. 5b; II CCA 7 maggio 2012 inc. n. 12.2010.75, 14 dicembre 2012 inc. n. 12.2011.172, 7 luglio 2014 inc. n. 12.2013.74, 25 novembre 2015 inc. n. 12.2014.102, 9 maggio 2017 inc. n. 12.2016.66).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 28 settembre 2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali di fr. 1’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 1’500.- per ripetibili di appello.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).