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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2013.156 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 9 aprile 2013 da
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AP 1
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contro |
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AO 1, e per esso, ora deceduto, la sua comunione ereditaria composta da: __________ ____________________
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con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 20'610.- oltre interessi al 5% dal 25 maggio 2011 ed il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Lugano;
domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto con decisione 31 dicembre 2015 ha parzialmente accolto, condannando il convenuto al pagamento di fr. 5’199.- oltre interessi al 5% dal 27 luglio 2011;
appellante l'attore con appello 25 gennaio 2016, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di condannare il convenuto al pagamento di fr. 20’610.- oltre interessi al 5% dal 27 luglio 2011, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con risposta 1° marzo 2016 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il 24 maggio 2011 (doc. G) AO 1 ha venduto a __________ e __________ il foglio PPP n. __________ RFD di __________, consistente in alcuni spazi commerciali siti nell’edificando stabile denominato “__________” a __________.
Nel contratto, che prevedeva un prezzo di compravendita di fr. 173'300.-, è stato altresì indicato che le parti avevano dichiarato di aver concluso, contestualmente alla firma di quell’atto, un contratto di appalto avente per oggetto l’edificazione della PPP, la cui mercede era stata stabilita in fr. 513'700.-.
2. Con petizione 9 aprile 2013, promossa nella procedura semplificata, AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. S), ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 20'610.- oltre interessi al 5% dal 25 maggio 2011 ed il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Lugano (doc. R). Egli, in estrema sintesi, ha preteso di essere intervenuto quale mediatore nel contratto di cui al doc. G ed ha così rivendicato il versamento della relativa mercede, pari al 3% dell’affare mediato, del valore di fr. 687'000.-.
Il convenuto si è integralmente opposto alla petizione.
3. Con decisione 31 dicembre 2015 il Pretore aggiunto, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato il convenuto al pagamento di fr. 5’199.- oltre interessi al 5% dal 27 luglio 2011, ponendo le spese giudiziarie di fr. 400.- per 1/4 a carico del convenuto e per 3/4 a carico dell’attore, tenuto pure a rifondere alla controparte fr. 1’800.- per ripetibili parziali. Per quanto qui interessa, egli, dopo aver accertato che tra le parti era effettivamente venuto in essere un contratto di mediazione in forma orale, ha in sostanza ritenuto che la mercede dovuta all’attore, pari al 3% dell’affare mediato, potesse essere riconosciuta solo sul prezzo di compravendita della PPP, ossia sull’importo di fr. 173'300.-.
4. Con l’appello 25 gennaio 2016 che qui ci occupa, avversato con risposta 1° marzo 2016 dal convenuto (al quale, in seguito deceduto, è subentrata la sua comunione ereditaria composta dalla moglie __________ e dai figli __________ ed __________), l'attore ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di condannare il convenuto al pagamento di fr. 20’610.- oltre interessi al 5% dal 27 luglio 2011, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Egli ha ribadito che la mercede doveva essergli riconosciuta per l’intero affare mediato e dunque anche sul valore del contratto di appalto della PPP, ossia sull’importo di fr. 513'700.-.
5. In questa sede l’attore ha sostenuto che il contratto di mediazione venuto in essere tra le parti aveva per oggetto sia la compravendita della PPP, sia il contratto di appalto per la sua edificazione: a sostegno della sua tesi ha evocato, oltre allo scopo perseguito dal convenuto nell’operazione immobiliare, le testimonianze di M__________ __________, G__________ __________ (che a suo dire, sulla particolare questione, andavano intese diversamente da quanto indicato dal giudice di prime cure) e D__________ __________. Ed ha poi rilevato, dopo aver evidenziato che i contratti di compravendita e di appalto della PPP costituivano comunque un tutt’uno, che la decisione pretorile era in contrasto con un’altra precedente pronunzia resa da quello stesso giudice.
Come si dirà, le censure devono senz’altro essere disattese.
5.1. Contrariamente a quanto ritenuto dall’attore, le testimonianze di M__________ __________, G__________ __________ e D__________ __________, su cui questi si è prevalso in questa sede, non permettono assolutamente di ritenere che il contratto di mediazione avesse per oggetto non solo la compravendita della PPP ma anche il contratto di appalto per la sua edificazione: il primo testimone si è in effetti limitato a riferire che il convenuto “discorrendo a ruota libera ci aveva detto che nel caso gli avessimo indicato dei possibili acquirenti immobiliari ci avrebbe riconosciuto la mercede di mediazione d’uso nel caso in cui le vendite fossero andate a buon fine” (verbale 2 ottobre 2013 p. 2), senza aver fatto alcun riferimento ad eventuali contratti di appalto; il secondo ha a sua volta riferito unicamente che “almeno in un paio di occasioni ricordo che AO 1 ci disse “vi ricordo che se riuscite a piazzare delle unità del __________”” – espressione questa che va intesa nel senso che, come rilevato in precedenza dallo stesso teste, “se fossimo riusciti a portargli degli interessati all’acquisto di PPP del __________” – ““vi riconoscerò una provvigione”” (verbale 2 ottobre 2013 p. 3), anche qui senza però aver mai menzionato eventuali contratti di appalto; quanto al terzo, dal fatto che lo stesso abbia dichiarato che “l’immobile non era ancora rifinito … AO 1 aveva preparato un progetto per le suddivisioni interne sulla base delle nostre esigenze” (verbale 15 novembre 2013 p. 1 seg.) non si può evincere nulla di rilevante sul contenuto del contratto di mediazione. È dunque a torto che l’attore, fondandosi unicamente su considerazioni soggettive non sorrette da alcuna risultanza istruttoria, ha preteso, oltretutto per la prima volta e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede, che quelle testimonianze dovessero in realtà essere intese diversamente dal loro tenore letterale (cfr. pure la chiara formulazione delle dichiarazioni di cui ai doc. O e P) .
In tali circostanze, il fatto, pure evocato dall’attore per la prima volta e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede, che il convenuto potesse a suo tempo essere stato interessato non solo alla compravendita della PPP ma anche all’eventuale conclusione del contratto di appalto per i relativi lavori di rifinitura, non è ancora sufficiente, in assenza di altri riscontri istruttori, per ritenere che il contratto di mediazione venuto in essere con l’attore fosse riferito o dovesse essere riferito non solo alla compravendita della PPP ma anche al successivo contratto di appalto, sicché la questione deve essere risolta a sfavore dell’attore, gravato dell’onere della prova (art. 8 CC). Del resto negli allegati preliminari l’attore aveva sempre preteso di essere intervenuto quale mediatore unicamente per cercare persone interessate all’acquisto della PPP (petizione p. 3, 6 e 7, replica p. 2); ed è solo in replica (p. 2, 3, 7 e 8), dopo che in petizione aveva pacificamente ammesso che la mercede a suo favore sarebbe stata per l’appunto calcolata sul solo valore / prezzo della vendita (p. 3, 4, 6, 7 e 8; cfr. pure la sua fattura 1° marzo 2012 di cui al doc. 5 dell’inc. n. SO.2012.1432 rich.), che ha sostenuto, in modo contraddittorio, che la mercede andasse invece calcolata sull’intero prezzo dell’operazione immobiliare.
5.2. L’attore non può essere seguito nemmeno laddove ha preteso che la mercede di mediazione dovesse in ogni caso essergli riconosciuta interamente, e con ciò anche sul valore del contratto di appalto della PPP, per il fatto, addotto anche in questo caso per la prima volta e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede, che quest’ultimo era collegato intrinsecamente e imprescindibilmente con il contratto di compravendita della PPP. A parte il fatto che non risulta che il primo contratto fosse collegato in tal modo con il secondo, si osserva in effetti che la dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che il mediatore, salvo accordi particolari che - come detto - non sono qui stati accertati, può di principio pretendere una mercede solo per il negozio mediato e non per quelli conclusi successivamente dal committente con la persona da lui proposta (cfr. Ammann, Basler Kommentar, 6ª ed. n. 11 ad art. 413 CO; Rayroux, Commentaire Romand, 2ª ed., n. 24 ad art. 413 CO; DTF 75 II 53 consid. 1a e 1b, secondo cui per i negozi successivamente venuti in essere fa infatti difetto il necessario nesso causale psicologico); del resto, sempre in base alla dottrina e alla giurisprudenza, si può ritenere che più contratti mediati venuti in essere in tempi diversi possano costituire un’unità economica, tale cioè da comportare l’obbligo di pagamento di una mercede per tutti quei negozi, solo nel caso in cui gli stessi, tutti inizialmente pianificati dalle parti nell’ambito di un affare più ampio ma in seguito perfezionati solo in parte, siano stati successivamente completati nella loro entità iniziale (cfr. Ammann, op. cit., ibidem; Rayroux, op. cit., ibidem; DTF 75 II 53 consid. 1c), ciò che nel caso di specie non si è verificato.
5.3. Del tutto infondato è infine l’assunto dell’attore, per altro nuovamente irricevibile siccome evocato per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), secondo cui la decisione pretorile sarebbe in contrasto con un’altra precedente pronunzia a lui integralmente favorevole resa da quel medesimo giudice. La decisione a cui nell’occasione egli ha fatto riferimento è in effetti quella emanata il 24 ottobre 2012 dal Pretore (doc. U), che è tuttavia stata riformata il 13 dicembre 2012 da questa Camera nel senso che l’istanza dell’attore volta al riconoscimento di queste medesime pretese nell’ambito della procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti ex art. 257 CPC è stata dichiarata irricevibile (cfr. doc. SO.2012.1432 rich.). È incontestabile, in tali circostanze, che quella decisione pretorile, oltretutto già riformata a sfavore dell’attore, non possa essere ritenuta vincolante in questa causa.
6. Ne discende che l’appello dell’attore dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile, con conseguente conferma della decisione del Pretore aggiunto (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC).
Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 15'411.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 25 gennaio 2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali di fr. 1’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’500.- per ripetibili.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).