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Incarti n.
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Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna (giudice supplente) |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2008.390
con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 1'085'068.35 oltre interessi al 5% dal 24 aprile 2006 nonché il rigetto in via definitiva, in tale misura, delle opposizioni interposte al PE n. __________ dell’UE di Lugano e al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio;
domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 29 agosto 2016 ha parzialmente accolto, condannando i convenuti in solido al pagamento di fr. 711'904.55 oltre interessi al 5% dal 29 marzo 2007, somma per cui ha pure rigettato in via definitiva le opposizioni ai PE;
appellanti i convenuti con due appelli datati 29 settembre 2016: con il primo (inc. n. 12.2016.152) AP 1 e la Comunione ereditaria fu CE 1 hanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi; con il secondo (inc. n. 12.2016.153) PI 1 ha chiesto, previa assunzione di alcune prove, la modifica della decisione pretorile nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con due risposte datate 17 novembre 2016 ha postulato la reiezione dei gravami pure con protesta di spese e ripetibili;
preso atto dell’ulteriore scritto (replica spontanea) 2 dicembre 2016 della convenuta PI 1;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. S__________ __________, il cui scopo sociale era l’acquisto, la vendita, la gestione di esercizi pubblici e in particolare di bar e ristoranti (doc. G), è stata dichiarata fallita il 24 aprile 2006 (doc. M). All’interno della società, l’azionista AP 1 (sin dalla sua costituzione, il 31 marzo 1988) beneficiava di una procura con diritto di firma individuale; CE 1 (dal 13 ottobre 1998 al 15 dicembre 2005), pure azionista, risultava svolgere la funzione di amministratore; mentre quale ufficio di revisione era stata designata (sin dalla sua costituzione e fino al 19 ottobre 2005, con relativa radiazione da RC il 4 gennaio 2006) la società PI 1 (cfr. doc. G).
2. In precedenza, il 13 ottobre 1994, S__________ __________ e AO 1 avevano sottoscritto un contratto di locazione, in base al quale quest’ultima metteva a disposizione della prima, per la durata di 15 anni, l’immobile di cui alla part. n. __________ RFD di __________, da adibirsi a locale notturno / discoteca (“__________”).
Il contratto, che in seguito ha fatto oggetto di varie modifiche, segnatamente in punto all’entità della pigione e alla regolamentazione delle spese accessorie, è poi stato disdetto dalla locatrice con effetto dal 31 luglio 2001, ritenuto che lo sfratto della conduttrice ha però potuto essere eseguito solo a far tempo dal 10 novembre 2005 (doc. P).
3. Nella graduatoria di S__________ __________ in fallimento (doc. E), i crediti non garantiti da pegno ammessi dall’amministrazione del fallimento, tra i quali figurava quello di AO 1 - di fr. 1'085'068.35 (doc. H) - per spese giudiziarie, pigioni non pagate dall’aprile 2004 all’ottobre 2005 e spese accessorie non pagate dal 2000 al 2005, ammontavano complessivamente a fr. 1'330'613.45.
Il 12 giugno 2007 (doc. B) AO 1 si è fatta cedere dalla massa del fallimento ex art. 260 LEF il diritto di agire sia civilmente sia penalmente nei confronti degli organi della fallita a norma degli art. 754/757 CO, ritenuto che la validità dell’atto di cessione è poi stata prorogata fino al 30 giugno 2008 (doc. C).
4. Con petizione 17 giugno 2008 AO 1, nella sua qualità di creditrice e di cessionaria ex art. 260 LEF della fallita S__________ __________, ha convenuto in giudizio AP 1, CE 1 (al quale, deceduto nelle more della causa, è subentrata la sua Comunione ereditaria composta da AP 2, AP 3, AP 4 e AP 5) e PI 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la loro condanna in solido al pagamento di fr. 1'085'068.35 oltre interessi al 5% dal 24 aprile 2006 nonché il rigetto in via definitiva, in tale misura, delle opposizioni interposte al PE n. __________ dell’UE di Lugano e al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio. Essa, in estrema sintesi, ha rimproverato a costoro, ritenuti organi della fallita - il primo siccome amministratore di fatto, il secondo siccome amministratore e la terza siccome ufficio di revisione -, di aver omesso di depositare per tempo i bilanci giusta gli art. 725 cpv. 2 e 728c cpv. 3 CO, rispettivamente ai soli amministratori formali e di fatto di aver pure commesso una serie di atti illeciti.
I convenuti si sono integralmente opposti alla petizione.
5. Con sentenza 29 agosto 2016 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato i convenuti in solido al pagamento di fr. 711'904.55 oltre interessi al 5% dal 29 marzo 2007, somma per cui ha pure rigettato in via definitiva le opposizioni ai PE, caricando la tassa di giustizia di fr. 15'000.-, le spese di fr. 800.- e le spese peritali per il 35% all’attrice e per il 65% ai convenuti in solido, tenuti altresì a rifondere alla controparte, sempre in solido, fr. 28'200.- a titolo di ripetibili.
Il giudice di prime cure, dopo aver ritenuto non provato che i convenuti AP 1 e CE 1 potessero aver commesso degli atti illeciti, ha accertato che dal 30 settembre 2003 tutti i convenuti avrebbero dovuto rendersi conto che il risanamento della società era ormai divenuto inattuabile e con ciò procedere al deposito del bilancio giusta gli art. 725 cpv. 2 e 728c cpv. 3 CO, ciò che però non era avvenuto. Ritenendo che in una situazione del genere l’attrice potesse senz’altro pretendere il risarcimento del danno diretto che glie n’era derivato, egli ha concluso che lo stesso, in assenza di una puntuale contestazione dei convenuti negli allegati preliminari, poteva di principio corrispondere ai crediti dell’attrice maturati tra il 30 settembre 2003 e il novembre 2005 (fr. 19'234.- per spese e ripetibili, fr. 585'062.- per pigioni non pagate e interessi nonché fr. 107'608.55 per spese accessorie non pagate e interessi).
6. Il giudizio pretorile è stato impugnato da tutti i convenuti.
Con appello 29 settembre 2016 (inc. n. 12.2016.152), avversato dall'attrice con risposta 17 novembre 2016, AP 1 e la Comunione ereditaria fu CE 1 hanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essi hanno contestato che l’attrice potesse pretendere il risarcimento del suo danno diretto anziché del suo danno indiretto, oltretutto mai sostanziato né provato; hanno evidenziato che il presunto danno doveva semmai essere calcolato dal 13 agosto 2004; ed hanno sostenuto di non poter essere tenuti a risarcire almeno fr. 61'500.- di pigioni, le spese accessorie e gli interessi.
Con appello anch’esso datato 29 settembre 2016 (inc. n. 12.2016.153), avversato dall'attrice con risposta 17 novembre 2016 (a cui ha fatto seguito la replica spontanea 2 dicembre 2016 della controparte), PI 1 ha chiesto, previa assunzione di alcune prove (documentali e peritali), la modifica della decisione pretorile nel senso di respingere la petizione o almeno di ridurre a fr. 15'000.- le ripetibili dovute alla controparte, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essa ha sostanzialmente formulato le stesse censure già sollevate dagli altri convenuti, aggiungendo che la controparte non aveva mai preteso da lei il risarcimento del suo danno diretto e contestando altresì di aver commesso delle irregolarità tali da innescare un suo obbligo risarcitorio, che comunque, oltre ad essere in parte prescritto, doveva essere di gran lunga meno importante rispetto a quello riconosciuto agli altri convenuti.
7. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
8. Giusta gli art. 754 cpv. 1 e 755 cpv. 1 CO, per quanto qui interessa, gli amministratori e i revisori sono responsabili verso la società, gli azionisti e i creditori sociali del danno che causano loro violando intenzionalmente o per negligenza i loro doveri.
Secondo queste due disposizioni, può essere risarcito il danno subito dal creditore della società, definito in tal caso come danno riflesso o indiretto, quando il suo credito resta insoddisfatto a seguito della diminuzione o della scomparsa del patrimonio sociale riconducibili a una violazione degli obblighi di diligenza degli amministratori e dei revisori: siffatto pregiudizio è in primo luogo arrecato alla società stessa, e solo di riflesso al creditore insoddisfatto, per cui nel caso di fallimento della società l’esercizio dell’azione spetta all’amministrazione del fallimento (art. 757 cpv. 1 CO), ritenuto che se questa vi rinuncia (art. 757 cpv. 2 CO) o se la relativa pretesa è oggetto di cessione ai sensi dell’art. 260 LEF (art. 757 cpv. 3 CO), la stessa può essere promossa anche dal creditore, il quale però anche in questi casi è autorizzato a far valere solo il risarcimento del danno subito dalla società (DTF 131 III 306 consid. 3.1.1, 132 III 564 consid. 3.1.2 e 3.2.2, 141 III 112 consid. 5.2.2; TF 28 settembre 2010 4A_213/2010 consid. 3, 22 gennaio 2018 4A_587/2016 consid. 3.1). L’art. 754 cpv. 1 CO ammette pure il risarcimento del danno diretto causato al creditore nel caso in cui la società non abbia subito un pregiudizio (DTF 131 III 306 consid. 3.1.2, 132 III 564 consid. 3.1.1 e 3.2.1, 141 III 112 consid. 5.2.1; TF 28 settembre 2010 4A_213/2010 consid. 3, 22 gennaio 2018 4A_587/2016 consid. 3.1), fermo restando che, in presenza di un pregiudizio sofferto pure dalla società, lo stesso può essergli risarcito solo se gli amministratori e i revisori si sono resi colpevoli della violazione di norme destinate esclusivamente alla tutela dei creditori, di un atto illecito ai sensi dell’art. 41 CO o sono incorsi in una responsabilità per culpa in contrahendo (DTF 131 III 306 consid. 3.1.2, 132 III 564 consid. 3.1.3 e 3.2.3, 141 III 112 consid. 5.2.3; TF 28 settembre 2010 4A_213/2010 consid. 3).
La responsabilità degli amministratori e dei revisori è in ogni caso subordinata al realizzarsi di 4 condizioni cumulative: la violazione di un dovere, la colpa, un danno e l'esistenza di un rapporto di causalità tra la violazione dei doveri e l'insorgenza del danno (DTF 132 III 564 consid. 4.2, 136 III 148 consid. 2.3; TF 22 gennaio 2018 4A_587/2016 consid. 4).
9. Nel caso di specie, come si dirà, è senz’altro a ragione che i convenuti hanno rimproverato al Pretore di aver riconosciuto all’attrice il risarcimento del suo danno diretto (ritenuto che tale censura, attinente al diritto, è ammissibile e ciò quand’anche per ipotesi non fosse già stata evocata negli allegati preliminari).
9.1. Come evidenziato in precedenza (cfr. consid. 8), il danno diretto causato al creditore in presenza o in assenza di un pregiudizio sofferto pure dalla società può essergli risarcito se, tra altre ipotesi che qui non interessano, gli amministratori e i revisori si sono resi colpevoli di un atto illecito ai sensi dell’art. 41 CO.
Orbene, nella sua sentenza, il Pretore, come si è visto, non ha ritenuto provato che i convenuti AP 1 e CE 1 potessero aver commesso degli atti illeciti rilevanti o meno dal punto di vista penale (ed in particolare potessero aver messo in atto un disegno truffaldino volto a far fallire S__________ __________ in caso di mancato accordo transattivo con la controparte) tali da consentire all’attrice di far valere il suo danno diretto. In questa sede, e meglio solo nell’ambito della risposta all’appello della convenuta PI 1 (p. 5 seg.) - nulla è stato invece eccepito nell’ambito della risposta all’appello dei convenuti AP 1 e Comunione ereditaria fu CE 1, sicché nei loro confronti il relativo assunto pretorile deve ritenersi assodato -, l’attrice si è al proposito limitata a sostenere che “prove di atti illeciti sono ravvisabili nei doc. GG, LL, MM e soprattutto nel doc. OO, indirizzato da __________ proprio a __________ il 10.8.2004, ossia pochi giorni prima della sottoscrizione della Convenzione S__________-C__________, il 6 settembre 2004, che l’appellante cita sub. 5.1 a pag. 7. Scriveva __________: “Ho già avuto modo di esprimere il mio giudizio e le mie perplessità sull’operazione della cessione dal momento che la situazione di bilancio non lo permette (…)””. Sennonché, a parte il fatto che la tesi secondo cui la convenuta PI 1 avesse commesso degli atti illeciti è stata evocata per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede, si osserva che non è stato assolutamente spiegato (art. 311 cpv. 1 CPC), né per altro è dato di comprendere, se e in quale misura la sottoscrizione della convenzione 6 settembre 2004 - a cui si riferiscono tutte quelle prove -, in base alla quale gli azionisti avrebbero ceduto a __________ C__________ il 25% delle azioni di S__________ __________ dietro il pagamento di importanti importi e l’assunzione di alcuni debiti, potesse aver danneggiato l’attrice ed in particolare potesse aver causato il pregiudizio che il Pretore ha obbligato la convenuta PI 1 a risarcirle; l’attrice ha del resto pacificamente ammesso che quell’operazione era in seguito naufragata (cfr. replica alla risposta dei convenuti AP 1 e CE 1 p. 6 e replica alla risposta della convenuta PI 1 p. 4).
9.2. Come nuovamente evidenziato in precedenza (cfr. consid. 8), il danno diretto causato al creditore può pure essergli risarcito, ma solo in presenza di un pregiudizio sofferto anche dalla società, se, tra altre ipotesi che qui non interessano, gli amministratori e i revisori si sono resi colpevoli della violazione di norme destinate “esclusivamente” (e non - come invece ritenuto dal Pretore - “anche”) alla tutela dei creditori.
Orbene, nella sua pronuncia, il Pretore, come si è visto, ha rimproverato a tutti i convenuti di non aver provveduto, da una certa data, a depositare il bilancio giusta gli art. 725 cpv. 2 e 728c cpv. 3 CO, ritenendo che ciò bastasse per riconoscere all’attrice il risarcimento del suo danno diretto. La conclusione non può essere condivisa. In effetti, a parte il fatto che è a ragione che la convenuta PI 1 ha evidenziato di non essere mai stata oggetto di una domanda di risarcimento del danno diretto, che dunque non poteva essere accolta nei suoi confronti, si osserva che, come rilevato con pertinenza da tutti i convenuti nei loro appelli, la regola di cui all’art. 728c cpv. 3 CO (come già quella dell’art. 725 cpv. 2 CO) che stabilisce l’obbligo di avvisare il giudice in caso di eccedenza di debiti della società non è stata concepita nel solo interesse dei creditori bensì anche nell’interesse della società medesima (la circostanza è per altro stata ammessa anche dalla stessa attrice, cfr. risposta all’appello dei convenuti AP 1 e Comunione ereditaria fu CE 1 p. 5 e risposta all’appello della convenuta PI 1 p. 7), per cui la sua eventuale violazione non è sufficiente, da sola, per fondare una responsabilità per il danno diretto cagionato ai creditori (Corboz, Commentaire Romand, n. 77 ad art. 754 CO; DTF 122 III 176 consid. 7c, 125 III 86 consid. 3b, 128 III 180 consid. 2c, 136 III 14 consid. 2.4; TF 3 marzo 2004 4C.316/2003 consid. 6.2, 18 gennaio 2005 4P.213/2004 consid. 2.1; II CCA 3 aprile 2007 inc. n. 12.2006.45).
10. Stando così le cose, l’attrice avrebbe semmai dovuto pretendere il risarcimento del danno subito dalla società, ossia del danno indiretto, fermo restando che in base alla giurisprudenza il creditore indirettamente danneggiato non può di principio pretendere dall’organo della società il risarcimento del proprio danno con un’azione individuale (DTF 131 III 306 consid. 3.1.1, 132 III 564 consid. 3.2.2; in tal senso pure TF 12 dicembre 2006 4C.182/2006 consid. 3.1, 14 gennaio 2015 4A_457/2014 consid. 2.3; II CCA 17 febbraio 2016 inc. n. 12.2014.153). Sennonché, essa, sempre che in questa sede abbia effettivamente postulato un giudizio su tale pretesa da parte di questa Camera, ciò che per altro non risulta aver esplicitato in modo sufficientemente chiaro (proprio perché riteneva, manifestamente a torto, che il primo giudice si fosse in realtà già espresso affermativamente sulla stessa, cfr. risposta all’appello dei convenuti AP 1 e Comunione ereditaria fu CE 1 p. 4 e risposta all’appello della convenuta PI 1 p. 20 seg.), non ha comunque spiegato (in violazione dell’art. 311 cpv. 1 CPC) e soprattutto dimostrato, come meglio si dirà nei prossimi considerandi, se e come a suo tempo avesse validamente sostanziato e poi comprovato il pregiudizio in tal modo da risarcirle e il necessario nesso di causalità.
10.1. In una recente sentenza (TF 22 gennaio 2018 4A_587/2016 consid. 4) il Tribunale federale ha avuto modo di rammentare che in caso di violazione degli art. 725 cpv. 2 e 728c cpv. 3 CO il danno indiretto consiste nell’aumento dello scoperto fra il momento in cui il fallimento avrebbe dovuto essere pronunciato se l’organo avesse adempiuto i suoi doveri e il momento, comportante una perdita maggiore, in cui il fallimento è stato effettivamente dichiarato (“danno da procrastinazione”, cfr. DTF 132 III 342 consid. 2.3.3, 136 III 322 consid. 3.2). Nel calcolo del danno entrano unicamente il linea di conto i valori di liquidazione dei beni della società, poiché il fallimento della società ne comporta lo scioglimento (art. 736 n. 3 CO) e la sua liquidazione in conformità alle norme del diritto fallimentare (art. 740 cpv. 5 CO; DTF 136 III 322 consid. 3.2.1). Il valore di liquidazione è determinante non solo per fissare lo scoperto alla data in cui il fallimento è stato pronunciato, ma anche per definire il deficit alla data in cui il fallimento avrebbe dovuto essere pronunciato (DTF 136 III 322 consid. 3.2). Esso permette di far emergere eventuali riserve latenti. Spetta alla parte attrice sollecitare il tribunale affinché quest’ultimo faccia allestire una perizia in cui vengono stabiliti i valori di liquidazione nei due predetti momenti determinanti (TF 7 ottobre 2016 4A_270/2016 consid. 2.2.2, 4 ottobre 2017 4A_97/2017 consid. 4.1.2), poiché è solo in questo modo che è possibile stabilire se il danno totale (subito dalla società) è almeno equivalente alle conclusioni prese dalla parte attrice. A tal fine è irrilevante che l’incartamento della causa contenga tutti i documenti (segnatamente quelli contabili) disponibili. Non compete infatti al giudice ricostruire lo stato del patrimonio della società, atteso che in linea di principio solo un perito dispone delle necessarie conoscenze tecniche (TF 4 ottobre 2017 4A_97/2017 consid. 4.1.2). Se la parte attrice non riesce a provare il danno, il giudice deve in applicazione dell’art. 8 CC (e dell’art. 42 cpv. 1 CO) statuire in suo sfavore (DTF 126 III 189 consid. 2b, 132 III 689 consid. 4.5).
10.2. Nel caso di specie l’attrice, laddove in prima sede aveva dichiarato di voler pure chiedere ai convenuti il risarcimento del suo danno indiretto (petizione p. 7 segg. e 11 segg.), si è di fatto poi limitata ad esporre e ad azionare il proprio danno con l’azione individuale (“il danno subito dal creditore AO 1 corrisponde alla differenza tra lo stato patrimoniale attuale della stessa e lo stato in cui si troverebbe il suo patrimonio se l’evento dannoso non si fosse verificato. Esso ammonta a fr. 1'085'068.35 oltre interessi dal 24 aprile 2006”, cfr. petizione p. 10 e 13; in tal senso pure replica alla risposta dei convenuti AP 1 e CE 1 p. 9). Pur avendo a quel momento accennato anche all’esistenza di un danno subito dalla società (“il danno subito dalla società, S__________ __________, ammonta a fr. 2'331'874.65 (doc. E)”, cfr. petizione p. 10 e 13 e replica alla risposta dei convenuti AP 1 e CE 1 p. 9), essa non ha tuttavia provveduto a specificarlo ed a farlo valere con l’azione sociale di responsabilità, tanto è vero che il suo successivo esposto sul nesso di causalità concerneva per l’appunto solo il pregiudizio provocato individualmente all’attrice stessa, e non invece quello causato alla società, per il ritardo nel disdire il contratto di locazione per fallimento del conduttore ex art. 266h CO (cfr. petizione p. 10 seg. e 14, replica alla risposta dei convenuti AP 1 e CE 1 p. 9, replica alla risposta della convenuta PI 1 p. 7, conclusioni p. 18 e 24). Essa è così venuta meno al suo obbligo di sostanziare il danno indiretto.
10.3. Ma quand’anche, per remota ipotesi, si volesse ammettere che l’attrice in tal modo aveva validamente provveduto a sostanziare il danno subito dalla società, resterebbe il fatto che essa è venuta meno al suo obbligo di dimostrare l’entità del suo pregiudizio e l’esistenza del necessario nesso di causalità.
Non è innanzitutto vero, e del resto l’attrice nemmeno lo ha preteso, che quel danno non sarebbe stato contestato dai convenuti nei loro allegati preliminari per cui doveva senz’altro essere considerato ammesso. La cifra a cui l’attrice aveva a suo tempo accennato (di “fr. 2'331'874.65”), che a suo parere avrebbe dovuto corrispondere alle “pretese della massa … poi cedute alla stessa AO 1, ai sensi dell’art. 260 LEF (doc. B e C)” (cfr. petizione p. 4), corrispondeva in effetti più che altro, come risulta dagli stessi documenti da lei versati agli atti (doc. B ed E), alle sole pretese complessivamente insinuate nel fallimento da tutti i creditori, poi riconosciute dalla massa fallimentare e collocate nella graduatoria in ragione di fr. 1'330'613.45 (cfr. doc. E). In tali circostanze il fatto che quella cifra non fosse stata contestata dalle controparti nei loro allegati preliminari (le quali però, specie la convenuta PI 1, hanno contestato il danno nel principio e nell’entità, cfr. risposta della convenuta PI 1 p. 8 e duplica della convenuta PI 1 p. 7, ove all’attrice è pure stata rimproverata una carenza di allegazione sul tema) non era dunque tale da pregiudicare la loro posizione processuale (cfr. art. 170 cpv. 2 CPC/TI, secondo cui i fatti non chiaramente contestati si presumono ammessi, salvo - per l’appunto - contrarie risultanze di causa, qui chiaramente date). L’entità delle somme collocate nella graduatoria del fallimento non era del resto tale da sostanziare un danno della società nell’ambito di un’azione di responsabilità verso gli organi (DTF 132 III 342 consid. 2.3.3, 136 III 322 consid. 3.3; TF 24 aprile 2001 4C.275/2000 consid. 3a, 31 ottobre 2002 5C.185/2002 consid. 2.2, 22 febbraio 2008 4A_507/2007 consid. 3.2, 11 novembre 2013 4A_251/2013 consid. 2.3) e l’attrice non aveva sostenuto che quella cifra potesse costituire la differenza tra il valore di liquidazione della società al momento in cui il fallimento avrebbe dovuto essere pronunciato se i convenuti avessero adempiuto i loro doveri (a suo dire nel corso dell’anno 2000) e quello al momento in cui il fallimento è stato effettivamente dichiarato (ossia il 24 aprile 2006), e dunque fosse in relazione di causalità con le irregolarità rimproverate alle controparti.
Per il resto, si osserva che l’istruttoria di causa non ha assolutamente permesso di accertare quale potesse essere l’eventuale danno da procrastinazione subito da S__________ __________, l’attrice (come da lei pacificamente ammesso a p. 22 della risposta all’appello della convenuta PI 1) non avendo a suo tempo chiesto al perito giudiziario di determinare i valori di liquidazione della società, tanto meno nei due momenti da lei inizialmente ritenuti rilevanti oppure in quelli poi ritenuti rilevanti dal Pretore (il 30 settembre 2003 e il novembre 2005). Ed oltretutto, nemmeno in questa sede essa è per finire stata in grado di indicare, offrendo i relativi riscontri probatori, quale sarebbe stata questa differenza dei valori di liquidazione.
11. Ne discende che gli appelli dei convenuti devono essere accolti nel senso che, in riforma della sentenza pretorile, la petizione dev’essere respinta, senza che sia necessario esaminare le altre censure sollevate dai convenuti (segnatamente sulla responsabilità della convenuta PI 1, sulla prescrizione della pretesa nei suoi confronti, sul calcolo del danno, sulla data di decorrenza degli interessi, ecc.) e assumere le prove proposte dalla convenuta PI 1.
Le spese giudiziarie di primo e di secondo grado seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI e 106 CPC). Come richiesto negli appelli, per la procedura innanzi al Pretore l’attrice deve pertanto essere obbligata ad assumersi la tassa di giustizia e le spese come pure a rifondere ad AP 1 e a Comunione ereditaria fu CE 1 complessivi fr. 28’200.- per ripetibili e a PI 1 fr. 50'000.- per questo medesimo titolo. Per le due procedure di appello le spese processuali e le ripetibili sono state calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 711'904.55.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 29 settembre 2016 di AP 1 e di Comunione ereditaria fu CE 1 (composta da AP 2, AP 3, AP 4 e AP 5) (inc. n. 12.2016.152) e l’appello 29 settembre 2016 di PI 1 (inc. n. 12.2016.153) sono accolti.
Di conseguenza la sentenza 29 agosto 2016 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
1. La petizione 17 giugno 2008 è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 15’000.- e le spese di fr. 800.- oltre a quelle di perizia (già anticipate dalle parti), sono poste a carico dell’attrice, che rifonderà ad AP 1 e a Comunione ereditaria fu CE 1 (composta da AP 2, AP 3, AP 4 e AP 5) complessivi fr. 28’200.- per ripetibili e a PI 1 fr. 50’000.- per quel medesimo titolo.
II. Le spese processuali della procedura d’appello di AP 1 e di Comunione ereditaria fu CE 1 (composta da AP 2, AP 3, AP 4 e AP 5) (inc. n. 12.2016.152), di fr. 20’000.-, sono a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte complessivi fr. 20’000.- per ripetibili di appello.
III. Le spese processuali della procedura d’appello di PI 1 (inc. n. 12.2016.153), di fr. 20’000.-, sono a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte fr. 20’000.- per ripetibili di appello.
IV. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).